14.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 268/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1936 DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 2022

che attua il regolamento (UE) 2018/1542, relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche (1), in particolare l’articolo 12,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2018/1542.

(2)

A norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2018/1542 il Consiglio ha riesaminato l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2, come designate di cui all’allegato I di tale regolamento. Si dovrebbe aggiornare una voce di detto elenco.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

P. BLAŽEK


(1)  GU L 259 del 16.10.2018, pag. 12.


ALLEGATO

La voce n. 12 dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2, come riportato nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542, alla sottorubrica «A. Persone fisiche», è sostituita dalla voce seguente:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi della designazione

Data di inserimento nell’elenco

«12.

Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Sesso: maschile;

Data di nascita: 22 agosto 1960;

Luogo di nascita: Alagir;

Cittadinanza: russa;

Titolo: capo dell’Ossezia settentrionale-Alania.

Sergei Menyailo è il capo dell’Ossezia settentrionale-Alania. È stato il rappresentante plenipotenziario del presidente della Federazione russa presso il distretto federale siberiano tra il 2016 e l’aprile 2021. In tale veste era responsabile di garantire l’attuazione dei poteri costituzionali del presidente, compresa l’attuazione della politica estera e interna dello Stato. Sergei Menyailo è Stato membro del Consiglio di sicurezza della Federazione russa fino all’agosto 2021.

Alexei Navalny è stato bersaglio di repressione e vessazioni sistematiche da parte degli attori statali e giudiziari della Federazione russa a motivo del suo ruolo di rilievo nell’opposizione politica.

Le attività di Alexei Navalny sono state seguite da vicino dalle autorità della Federazione russa durante il suo viaggio in Siberia nell’agosto 2020. Il 20 agosto 2020 si è ammalato gravemente ed è stato ricoverato in un ospedale di Omsk, nella Federazione russa. Il 22 agosto 2020 è stato trasportato in un ospedale di Berlino, in Germania. Un laboratorio specializzato in Germania ha quindi riscontrato prove evidenti, corroborate altresì da laboratori in Francia e Svezia, dalle quali emerge che Alexei Navalny era stato avvelenato per mezzo di un agente nervino tossico del gruppo Novichok. L’agente tossico in questione è accessibile soltanto alle autorità statali della Federazione russa. In tali circostanze è ragionevole concludere che l’avvelenamento di Alexei Navalny è stato possibile solo con il consenso dell’ufficio esecutivo presidenziale.

In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello quale ex rappresentante di detto ufficio presso il distretto federale siberiano, Sergei Menyailo è pertanto responsabile di aver indotto e fornito sostegno alle persone che hanno eseguito o sono state coinvolte nell’avvelenamento di Alexei Navalny per mezzo dell’agente nervino Novichok, il che si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche.

15.10.2020».