12.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 265/67


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1926 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2022

che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2022 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

I contingenti di pesca per il 2021 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2020/1579 (2), (UE) 2021/90 (3), (UE) 2021/91 (4) e (UE) 2021/92 (5) del Consiglio.

(2)

I contingenti di pesca per il 2022 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2021/91, (UE) 2021/1888 (6), (UE) 2022/109 (7) e (UE) 2022/110 (8) del Consiglio.

(3)

A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

(4)

L’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell’anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.

(5)

Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l’anno 2021. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2022 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock che hanno formato oggetto di superamento.

(6)

Ulteriori aggiornamenti o correzioni potrebbero aver luogo a seguito dell’individuazione, per l’esercizio di detrazione in corso o quello precedente, di errori, omissioni o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(7)

Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, è opportuno non prendere in considerazione superamenti il cui quantitativo sia inferiore a una tonnellata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di pesca fissati per il 2022 nei regolamenti (UE) 2021/91, (UE) 2021/1888, (UE) 2022/109 e (UE) 2022/110 sono ridotti come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2020/1579 del Consiglio, del 29 ottobre 2020, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 362 del 30.10.2020, pag. 3).

(3)  Regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 20).

(5)  Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).

(6)  Regolamento (UE) 2021/1888 del Consiglio, del 27 ottobre 2021, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 384 del 29.10.2021, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 165).


ALLEGATO

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2022 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO

Stato membro

Codice della specie

Codice della zona

Nome della specie

Nome della zona

Contingente iniziale 2021 (in kg)

Sbarchi consentiti 2021 (quantitativo totale adattato in kg)  (1)

Totale catture 2021 (quantitativo in kg)

Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti (in %)

Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in kg)

Fattore moltipli-catore  (2)

Fattore moltipli-catore addizionale  (3)  (4)

Detrazioni in sospeso dall’anno o dagli anni precedenti (5) (quantitativo in kg)

Detrazioni da applicare nel 2022 (quantitativo in kg)

CYP

SWO

MED

Pesce spada

Mar Mediterraneo

52 230

52 230

55 703

106,65

3 473

/

 (6)

/

3 473

DEU

HER

4AB.

Aringa

Acque del Regno Unito, acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N

33 852 000

17 152 318

18 844 967

109,87

1 692 649

/

 (6)

/

1 692 649

DNK

COD

03AN.

Merluzzo bianco

Skagerrak

1 515 000

1 556 000

1 598 949

102,76

42 949

/

 (6)

/

42 949

DNK

HER

4AB.

Aringa

Acque del Regno Unito, acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N

49 993 000

49 711 223

51 805 988

104,21

2 094 765

/

/

/

2 094 765

ESP

COD

1/2B.

Merluzzo bianco

1 e 2b

11 331 000

8 580 172

8 604 667

100,29

24 495

/

 (6)

/

24 495

ESP

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

/

6 000

43 778

729,63

37 778

1,00

A

/

56 667

ESP

HAD

1N2AB.

Eglefino

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

/

0

19 059

n.p.

19 059

1,00

/

/

19 059

ESP

OTH

1N2AB.

Altre specie

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

/

0

27 571

n.p.

27 571

1,00

A

/

41 357

EST

GHL

N3LMNO

Ippoglosso nero

NAFO 3LMNO

331 000

502 500

515 085

102,50

12 585

/

/

/

12 585

FRA

RED

51214S

Scorfani

Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14

0

0

3 516

n.p.

3 516

1,00

/

/

3 516

GRC

BFT

AE45WM

Tonno rosso

Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo

314 030

314 030

322 640

102,74

8 610

/

 (6)

/

8 610

IRL

HER

6AS7BC

Aringa

6aS, 7b, 7c

1 236 000

1 513 457

1 605 894

106,11

92 437

/

/

/

92 437

IRL

RJC

07D.

Razza chiodata

7d

/

0

1 741

n.p.

1 741

1,00

/

/

1 741

LTU

HER

4AB.

Aringa

Acque del Regno Unito, acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N

/

452 600

466 192

103,00

13 592

/

/

/

13 592

LVA

SPR

3BCD-C

Spratto

Acque dell’Unione delle sottodivisioni da 22 a 32

30 845 000

28 709 205

29 084 587

101,31

375 382

/

 (6)

/

375 382

NLD

HER

4AB.

Aringa

Acque del Regno Unito, acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N

46 381 000

45 488 813

46 533 481

102,30

1 044 668

/

/

/

1 044 668

POL

MAC

2A34.

Sgombro

Acque del Regno Unito e acque dell’Unione delle zone 2a, 3 e 4

/

0

63 850

n.p.

63 850

1,00

/

/

63 850

PRT

ALF

3X14-

Berici

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14

145 000

136 677

139 363

101,97

2 686

/

/

/

2 686

PRT

ANE

9/3411

Acciuga

9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

7 829 000

8 752 733

10 863 270

124,11

2 110 537

1,40

/

/

2 954 752

PRT

ANF

8C3411

Rane pescatrici

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

584 000

648 238

657 235

101,39

8 997

/

 (6)

/

8 997

PRT

BFT

AE45WM

Tonno rosso

Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo

572 970

572 970

583 215

101,79

10 245

/

 (6)

/

10 245

PRT

HKE

8C3411

Nasello

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

2 483 000

2 093 417

2 207 568

105,45

114 151

/

 (6)

/

114 151

SWE

HER

03 A.

Aringa

3a

9 498 000

13 085 112

13 223 209

101,06

138 097

/

/

/

138 097


(1)  Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei regolamenti pertinenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2020 al 2021 in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) e all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2)  Come previsto all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

(3)  Come previsto all’articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

(4)  La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2019, 2020 e 2021. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

(5)  Quantitativi rimanenti dall’anno o dagli anni precedenti.

(6)  Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.