5.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 257/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/1848 DEL CONSIGLIO
del 4 ottobre 2022
che modifica il regolamento (UE) n. 692/2014 concernente misure restrittive in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/386/PESC e il regolamento (UE) n. 692/2014 (2) concernenti misure restrittive in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli. |
(2) |
Poiché gli indirizzi dei siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti degli Stati membri e l’indirizzo e gli altri estremi per le notifiche alla Commissione, elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 692/2014, possono cambiare nel tempo e, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, è opportuno conferire alla Commissione il potere di modificare l’allegato I. |
(3) |
È inoltre opportuno sostituire l’allegato I del regolamento (UE) n. 692/2014 dal momento che le informazioni in esso contenute dovrebbero essere aggiornate. |
(4) |
Poiché tali modifiche rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne un’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. |
(5) |
Il regolamento (UE) n. 692/2014 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 692/2014 è così modificato:
1) |
all’articolo 1, lettera e), l’espressione «nell’allegato» è sostituita da «nell’allegato I»; |
2) |
all’articolo 9, paragrafi 1 e 3, l’espressione «nell’allegato» è sostituita da «nell’allegato I»; |
3) |
all’articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Alla Commissione è conferito il potere di modificare l’allegato I sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.»; |
4) |
l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 4 ottobre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
Z. STANJURA
(1) GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70.
(2) Regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 9).
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (UE) n. 692/2014 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione
BELGIO
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy-areas/peace-and-security/sanctions/belgian-authorities-in-charge-implementation-restrictive-measures-eu
BULGARIA
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
CECHIA
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANIMARCA
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
GERMANIA
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ESTONIA
https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid
IRLANDA
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROAZIA
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
ITALIA
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/
CIPRO
https://mfa.gov.cy/themes/
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html
UNGHERIA
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
MALTA
https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx
PAESI BASSI
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUSTRIA
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/
POLONIA
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
PORTOGALLO
https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVACCHIA
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
https://um.fi/pakotteet
SVEZIA
https://www.regeringen.se/sanktioner
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
Commissione europea |
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA) |
Rue de Spa 2 |
1049 Bruxelles, Belgio |
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu