23.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 247/67


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1638 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2022

che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, relativamente alla sottovoce 9505 10 (oggetti per feste di Natale)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 istituisce una nomenclatura delle merci («la nomenclatura combinata»), che figura nell’allegato I di detto regolamento.

(2)

La sottovoce 9505 10 della nomenclatura combinata comprende gli oggetti per feste di Natale.

(3)

La nota complementare 1 b) del capitolo 95 definisce l’ambito d’applicazione degli oggetti decorativi per alberi di Natale che rientrano nella sottovoce 9505 10.

(4)

Le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9505, lettera A (1), e le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) relative alla medesima voce spiegano come classificare gli oggetti decorativi per alberi di Natale.

(5)

Esistono pareri divergenti per quanto attiene all’interpretazione del testo dell’ultima frase della nota complementare 1 b) del capitolo 95, secondo la quale gli oggetti classificati in tale voce devono presentare un nesso con il Natale.

(6)

Nell’interesse della certezza del diritto è necessario chiarire che gli oggetti decorativi per alberi di Natale non devono avere un tema collegato al Natale, ma essere semplicemente progettati in modo da essere riconoscibili come oggetti decorativi per alberi di Natale.

(7)

È quindi necessario sopprimere l’ultima frase della nota complementare 1 b) del capitolo 95 della nomenclatura combinata, al fine di assicurare un’interpretazione uniforme della sottovoce 9505 10 in tutta l’Unione.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella parte seconda, capitolo 95, dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la nota complementare 1 b) è sostituita dalla seguente:

«b)

oggetti decorativi per alberi di Natale.

Si tratta di oggetti ideati per essere appesi all’albero di Natale (ossia oggetti leggeri generalmente in materiale non durevole ideati per la decorazione dell’albero di Natale).».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2022

Per la Commissione

A nome della presidente

Gerassimos THOMAS

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU C 119 del 29.3.2019, pag. 1.