12.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 235/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1501 DEL CONSIGLIO

del 9 settembre 2022

che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 208/2014.

(2)

In esito a un riesame effettuato dal Consiglio, risulta opportuno sopprimere dall'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 le voci relative a quattro persone nei confronti delle quali l'applicazione di misure restrittive è scaduta il 6 settembre 2022, nonché le informazioni relative ai loro diritti della difesa e al loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 208/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)   GU L 66 del 6.3.2014, pag. 1.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) 208/2014 è così modificato:

1)

nella sezione A («Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2»), le voci relative alle persone seguenti sono soppresse:

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych;

3.

Viktor Pavlovych Pshonka;

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych;

9.

Artem Viktorovych Pshonka;

2)

nella sezione B («Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»), le informazioni relative alle persone seguenti sono soppresse:

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych;

3.

Viktor Pavlovych Pshonka;

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych;

9.

Artem Viktorovych Pshonka.