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12.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 235/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1501 DEL CONSIGLIO
del 9 settembre 2022
che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 208/2014. |
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(2) |
In esito a un riesame effettuato dal Consiglio, risulta opportuno sopprimere dall'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 le voci relative a quattro persone nei confronti delle quali l'applicazione di misure restrittive è scaduta il 6 settembre 2022, nonché le informazioni relative ai loro diritti della difesa e al loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. |
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(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 208/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (UE) 208/2014 è così modificato:
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1) |
nella sezione A («Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2»), le voci relative alle persone seguenti sono soppresse:
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2) |
nella sezione B («Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»), le informazioni relative alle persone seguenti sono soppresse:
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