6.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 231/113


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1471 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2022

relativo all’autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi destinati ai gatti (titolare dell’autorizzazione Porus GmbH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi destinati ai gatti, da classificare nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «altri additivi zootecnici».

(4)

Nel parere del 27 gennaio 2022 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il carbonato di lantanio ottaidrato non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali. L’Autorità ha inoltre concluso che l’additivo può risultare efficace come additivo zootecnico nei gatti. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del carbonato di lantanio ottaidrato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’additivo specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)   EFSA Journal 2022;20(2):7168.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (riduzione dell’escrezione urinaria di fosforo)

4d23

Porus GmbH

Carbonato di lantanio ottaidrato

Composizione dell’additivo

Preparato di carbonato di lantanio ottaidrato contenente almeno l’85 % di carbonato di lantanio ottaidrato come sostanza attiva.

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Carbonato di lantanio ottaidrato

La2(CO3)3*8H2O

Numero CAS: 6487-39-4

Metodo di analisi  (1)

Per la quantificazione del carbonato nell’additivo per mangimi:

metodo UE (regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, allegato III, parte O).

Per la quantificazione del lantanio nell’additivo per mangimi e negli alimenti per animali:

spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES).

Gatti

-

1 500

7 500

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie.

3.

Le istruzioni per l’uso dell’additivo devono recare la seguente indicazione:

«Evitare l’uso contemporaneo di mangimi ad alto contenuto di fosforo.»

26 settembre 2032


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.