6.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 231/32


REGOLAMENTO (UE) 2022/1466 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2022

che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il ritiro di determinate sostanze aromatizzanti dall’elenco dell’Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell’Unione di aromi e materiali di base di cui è autorizzato l’uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso.

(2)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) è stato adottato l’elenco delle sostanze aromatizzanti ed è stato inserito nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(3)

Tale elenco può essere aggiornato, conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

(4)

L’elenco dell’Unione di aromi e materiali di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene, tra l’altro, una serie di sostanze aromatizzanti per le quali, al momento dell’adozione dell’elenco con il regolamento (UE) n. 872/2012, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») non ha potuto escludere un rischio per la salute dei consumatori sulla base dei dati disponibili, concludendo quindi che per completarne la valutazione fossero necessari dati supplementari. Tali sostanze sono state incluse nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti a condizione che, entro le scadenze specifiche di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, fossero trasmessi dati sulla sicurezza in risposta alle preoccupazioni espresse dall’Autorità. Gli operatori responsabili dell’immissione sul mercato delle seguenti sostanze come sostanze aromatizzanti non hanno tuttavia presentato i dati richiesti e hanno ritirato le rispettive domande: 1-(4-metossifenil)pent-1-en-3-one (n. FL 07.030); vanillilidene acetone (n. FL 07.046); 1-(4-metossifenil)-4-metilpent-1-en-3-one (n. FL 07.049); 4-(2,3,6-trimetilfenil)but-3-en-2-one (n. FL 07.206); 6-metil-3-epten-2-one (n. FL 07.258); 5,6-diidro-3,6-dimetilbenzofuran-2(4H)-one (n. FL 10.034); 5,6,7,7a-tetraidro-3,6-dimetilbenzofuran-2(4H)-one (n. FL 10.036); 3,4-dimetil-5-pentilidenfuran-2(5H)-one (n. FL 10.042); 2,7-dimetilotta-5(trans),7-dieno-1,4-lattone (n. FL 10.043); es-2-eno-1,4-lattone (n. FL 10.046); non-2-eno-1,4-lattone (n. FL 10.054); 2-decen-1,4-lattone (n. FL 10.060); 5-pentil-3H-furan-2-one (n. FL 10.170); 2-furoato di allile (n. FL 13.004); 3-(2-furil)acrilaldeide (n. FL13.034); furfuriliden-2-butanale (n. FL 13.043); 4-(2-furil)but-3-en-2-one (n. FL 13.044); 3-(2-furil)-2-metilprop-2-enale (n. FL 13.046); 3-acetil-2,5-dimetilfurano (n. FL 13.066); 2-butilfurano (n. FL 13.103); 3-(2-furil)-2-fenilprop-2-enale (n. FL 13.137) e 3-(5-metil-2-furil)prop-2-enale (n. FL 13.150).

(5)

Tali sostanze dovrebbero pertanto essere ritirate dall’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1334/2008.

(7)

Gli alimenti ai quali è stata aggiunta una delle sostanze interessate e che sono stati immessi sul mercato dell’Unione o che sono stati spediti da paesi terzi e che erano in transito verso l’Unione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero poter essere commercializzati nell’Unione fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza. Tale misura transitoria non dovrebbe applicarsi alle preparazioni alle quali è stata aggiunta una delle sostanze interessate e che non sono destinate a essere consumate nella loro forma originale poiché i produttori di prodotti alimentari che utilizzano tali preparazioni come ingredienti ne conoscono la composizione al momento dell’utilizzo.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1334/2008

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   Gli alimenti ai quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell’allegato del presente regolamento e che sono stati immessi sul mercato legalmente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

2.   Gli alimenti importati nell’Unione ai quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell’allegato del presente regolamento possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza, se l’importatore di tali alimenti può dimostrare che sono stati spediti dal paese terzo interessato e che erano in transito verso l’Unione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Le misure transitorie di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle preparazioni che non sono destinate ad essere consumate nella loro forma originale alle quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell’allegato del presente regolamento.

4.   Ai fini del presente regolamento per «preparazione» si intende una miscela di uno o più aromi in cui possono essere incorporati anche altri ingredienti alimentari quali additivi alimentari, enzimi o supporti per facilitarne la conservazione, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

(2)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l’elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).


ALLEGATO

Nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 sono soppresse le voci seguenti:

«07.030

1-(4-metossifenil)pent-1-en-3-one

104-27-8

826

164

 

 

2

EFSA

07.046

vanillilidene acetone

1080-12-2

732

691

 

 

2

EFSA

07.049

1-(4-metossifenil)-4-metilpent-1-en-3-one

103-13-9

829

719

 

 

2

EFSA

07.206

4-(2,3,6-trimetilfenil)but-3-en-2-one

56681-06-2

 

 

 

 

2

EFSA

07.258

6-metil-3-epten-2-one

2009-74-7

 

 

 

 

1

EFSA

10.034

5,6-diidro-3,6-dimetilbenzofuran-2(4H)-one

80417-97-6

1163

 

 

 

2

EFSA

10.036

5,6,7,7a-tetraidro-3,6-dimetilbenzofuran-2(4H)-one

13341-72-5

1162

 

 

 

2

EFSA

10.042

3,4-dimetil-5-pentilidenfuran-2(5H)-one

774-64-1

 

11873

Almeno il 93 %. Componente secondario: 1-2 % acido 3,4-dimetil 5-chetobutanoico gamma-lattone

 

2

EFSA

10.043

2,7-dimetilotta-5(trans),7-dieno-1,4-lattone

78548-56-8

 

 

 

 

2

EFSA

10.046

es-2-eno-1,4-lattone

2407-43-4

 

 

 

 

2

EFSA

10.054

non-2-eno-1,4-lattone

21963-26-8

 

 

 

 

2

EFSA

10.060

2-decen-1,4-lattone

2518-53-8

 

 

 

 

2

EFSA

10.170

5-pentil-3H-furan-2-one

51352-68-2

1989

 

Miscela di isomeri 3H e 5H (2:1)

 

2

EFSA

13.004

2-furoato di allile

4208-49-5

21

360

 

 

2

EFSA

13.034

3-(2-furil)acrilaldeide

623-30-3

1497

 

 

 

1

EFSA

13.043

furfuriliden-2-butanale

770-27-4

1501

11885

 

 

1

EFSA

13.044

4-(2-furil)but-3-en-2-one

623-15-4

1511

11838

 

 

1

EFSA

13.046

3-(2-furil)-2-metilprop-2-enale

874-66-8

1498

11878

 

 

1

EFSA

13.066

3-acetil-2,5-dimetilfurano

10599-70-9

1506

10921

 

 

4

EFSA

13.103

2-butilfurano

4466-24-4

1490

10927

 

 

3

EFSA

13.137

3-(2-furil)-2-fenilprop-2-enale

65545-81-5

1502

11928

 

 

1

EFSA

13.150

3-(5-metil-2-furil)prop-2-enale

5555-90-8

1499

 

 

 

1

EFSA».