8.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 206/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1372 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2022

relativo a misure temporanee per prevenire l’ingresso, lo spostamento, la diffusione, la moltiplicazione e il rilascio nell’Unione di Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (2), in particolare l’articolo 128, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield) non figura negli elenchi degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette o degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (3).

(2)

Nel 2016 l’Italia ha informato la Commissione che per la prima volta nel suo territorio era stata rilevata la presenza di Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield), in un’area di produzione risicola dell’Italia settentrionale. Da allora ne è stata rilevata la presenza anche in altre risaie e le infestazioni più gravi hanno provocato perdite del raccolto fino al 50 % rispetto alla normale produzione.

(3)

Nel 2017 l’Italia ha adottato misure ufficiali per prevenire l’ulteriore introduzione e diffusione all’interno del suo territorio di Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield) (4). Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield) è associato principalmente a piante con radici di Oryza sativa L. coltivate in terra e destinate all’impianto. È associato anche ad altre piante ospiti, come ad esempio l’orzo, ma in misura minore rispetto alle piante con radici di Oryza sativa L.

(4)

L’Italia è attualmente l’unico Stato membro in cui è stata confermata la presenza di Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield). In base a una valutazione del rischio effettuata dall’Italia nel 2018 (5), si conclude che l’organismo nocivo soddisfa i criteri stabiliti nell’allegato I, sezione 3, sottosezione 2 del regolamento (UE) 2016/2031. Si ritiene dunque necessario adottare misure temporanee nei confronti dell’organismo nocivo. Tali misure dovrebbero tenere conto delle sue principali vie di diffusione, quali piante da impianto, terra, macchinari e attrezzi, e il trasferimento mediato dall’uomo.

(5)

In una determinata regione all’interno di tale area di produzione risicola italiana si è concluso che l’eradicazione di Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield) non è più possibile. È dunque opportuno consentire all’Italia di applicare misure per il suo contenimento all’interno di detta regione, anziché mirare all’eradicazione. Tali misure dovrebbero essere volte al mantenimento di livelli stabili di Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield). Tuttavia se dalle indagini emerge un aumento dei livelli di Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield), dovrebbero essere applicate misure volte alla sua eradicazione al fine di ridurne nuovamente i livelli e prevenirne la diffusione.

(6)

È opportuno che gli Stati membri informino il pubblico e gli operatori professionali pertinenti della minaccia rappresentata da Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield) e delle misure adottate per contrastarlo al fine di garantire un approccio più efficace da parte di tutte le persone eventualmente coinvolte. In particolare gli Stati membri dovrebbero provvedere alla sensibilizzazione in merito al pericolo della sua diffusione attraverso calzature e veicoli, dato che sono i mezzi più comunemente utilizzati dal pubblico.

(7)

È opportuno che le indagini siano realizzate nelle aree delimitate e sulle piante ospiti al di fuori di tali aree, al fine di rilevare precocemente la potenziale presenza di Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield) e prevenirne la diffusione nel resto del territorio dell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero condurre indagini annuali basate su una valutazione del rischio d’introduzione di Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield).

(8)

Alla luce delle prove fornite dall’Italia e dell’ampia distribuzione di Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield) nei paesi terzi produttori di riso, è necessario verificare che determinate condizioni siano soddisfatte in tali paesi terzi, per quanto riguarda le piante da impianto con radici di Oryza sativa L., prima della loro introduzione nell’Unione. In particolare tali condizioni dovrebbero riguardare l’indennità del sito o del luogo di produzione dall’organismo nocivo, le ispezioni ufficiali da eseguire e le necessarie dichiarazioni sul certificato fitosanitario. Tali condizioni sono necessarie per garantire che tali piante siano esenti da Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield).

(9)

Inoltre è necessario che, all’arrivo, le piante da impianto con radici di Oryza sativa L. siano sottoposte a ispezione visiva e, ove mostrino sintomi di Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield), siano sottoposte a campionamento e analisi per individuare l’eventuale presenza di tale organismo nocivo o constatarne l’assenza.

(10)

È altresì opportuno prevedere misure per lo spostamento all’interno dell’Unione di piante con radici di Oryza sativa L. originarie dell’Unione. Al fine di garantire il livello adeguato di protezione fitosanitaria, è opportuno vietare lo spostamento di tali piante e della terra dalle aree delimitate al resto del territorio dell’Unione.

(11)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi per un lasso di tempo adeguato per consentirne il riesame e permettere una nuova valutazione della presenza e della diffusione di Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield).

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme volte a prevenire l’introduzione, lo spostamento, la diffusione, la moltiplicazione e il rilascio nell’Unione di Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«organismo nocivo specificato»: Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield);

2)

«piante specificate»: piante da impianto, diverse dalle sementi, provviste di radici di Oryza sativa L., che sono state coltivate in terra;

3)

«piante ospiti»: le piante da impianto provviste di radici, dei generi e delle specie elencati nell’allegato I, che sono state coltivate in terra;

4)

«piante ospiti spontanee»: le piante ospiti che compaiono nei luoghi di produzione senza essere state piantate;

5)

«sementi specificate»: sementi di Oryza sativa L.;

6)

«oggetti specificati»: macchinari, attrezzi, veicoli e attrezzature personali, che sono stati utilizzati per attività relative all’impianto, al trattamento o alla raccolta delle piante ospiti;

7)

«area delimitata»: l’area costituita da una zona infestata e una zona cuscinetto che è definita una volta rilevato l’organismo nocivo specificato;

8)

«zona infestata»: una zona in cui il campo o i campi di Oryza sativa L. contengono:

a)

tutte le piante ospiti notoriamente infestate dall’organismo nocivo specificato;

b)

tutte le piante ospiti che presentano sintomi indicanti la possibile infestazione da parte dell’organismo nocivo specificato;

c)

tutte le altre piante infestate o sospettate di essere infestate dall’organismonocivo specificato, comprese le piante che tendono a essere infestate a causa della loro suscettibilità all’organismo nocivo e della loro immediata vicinanza alle piante specificate infestate, o a piante ottenute da queste ultime;

d)

terreno, terra o altri elementi infestati, o che potrebbero essere infestati dall’organismo specificato;

9)

«zona cuscinetto»: una zona con una larghezza minima di 100 m che circonda la zona infestata;

10)

«metodo delle colture trappola»: il metodo in base al quale alcune piante specificate sono piantate temporaneamente in un campo infestato al fine di intrappolare l’organismo nocivo specificato, per essere successivamente rimosse e distrutte al fine di proteggere da tale organismo nocivo altre piante specificate che si trovano nello stesso campo.

Articolo 3

Divieto di introduzione e di spostamento all’interno dell’Unione

Nel territorio dell’Unione non sono consentiti l’introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio dell’organismo nocivo specificato.

Articolo 4

Definizione di aree delimitate

1.   Qualora la presenza dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione sia confermata, ciascun Stato membro interessato definisce immediatamente un’area delimitata.

2.   Se la presenza dell’organismo nocivo specificato è confermata nella zona cuscinetto, lo Stato membro interessato riesamina immediatamente e modifica di conseguenza la delimitazione dell’area infestata e della zona cuscinetto.

3.   Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione e agli altri Stati membri il numero e l’ubicazione delle aree delimitate definite per l’organismo nocivo specificato ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/2031.

4.   Se, in base alle indagini di cui all’articolo 8, in un’area delimitata non è rilevata la presenza dell’organismo nocivo specificato per un periodo di tre anni consecutivi, quell’area delimitata può essere abolita. In tali casi lo Stato membro interessato notifica alla Commissione e agli altri Stati membri che l’area delimitata è stata abolita ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2016/2031.

Articolo 5

Misure di eradicazione

Lo Stato membro interessato, al fine di eradicare l’organismo nocivo specificato nell’area o nelle aree delimitate, applica tutte le misure seguenti:

1)

le piante specificate nella zona infestata sono rimosse e distrutte nei campi in prossimità della raccolta. Le piante specificate sono distrutte, in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all’interno della zona infestata, in modo da garantire che l’organismo nocivo specificato non si diffonda;

2)

le sementi specificate non sono seminate e le piante ospiti non sono piantate nella zona infestata;

3)

le piante ospiti spontanee sono regolarmente eliminate;

4)

i campi nella zona infestata sono continuamente allagati per più di 18 mesi. Se non è possibile effettuare l’allagamento continuo, è applicato il metodo delle colture trappola, o un altro metodo che impedisca all’organismo nocivo di concludere il suo ciclo vitale;

5)

le piante specificate utilizzate per il metodo delle colture trappola sono distrutte entro cinque settimane dall’impianto;

6)

gli oggetti specificati utilizzati in una zona infestata sono puliti dalla terra e dai frammenti di piante prima di essere spostati nei campi circostanti. Durante la pulizia, deve essere evitata la dispersione dei residui al di fuori del campo infestato.

Articolo 6

Misure di contenimento

1.   Nelle aree delimitate elencate nell’allegato II, l’autorità competente, al fine di contenere l’organismo nocivo specificato all’interno di tali aree e prevenirne la diffusione al di fuori delle stesse, applica tutte le misure seguenti:

a)

le sementi specificate possono essere seminate e le piante specificate possono essere piantate solo se è stata messa in atto una delle misure fitosanitarie seguenti:

i)

l’allagamento continuo per almeno sei mesi dopo l’ultimo raccolto;

ii)

il metodo delle colture trappola in base al quale le piante specificate sono distrutte entro cinque settimane dall’impianto;

iii)

rotazione delle colture con piante non ospiti o piante ospiti coltivate del genere Brassica L. o specie Allium cepa L., Glycine max (L.) Merr., Hordeum vulgare L., Panicum miliaceum L., Sorghum bicolor (L.) Moench, Triticum aestivum L. e Zea mays L., destinate alla produzione di bulbi, ortaggi o cereali per utenti finali ma non all’uso come piante da impianto;

b)

le piante ospiti spontanee sono regolarmente eliminate;

c)

gli oggetti specificati utilizzati nel campo infestato sono puliti dalla terra e dai frammenti di piante prima di essere spostati nei campi circostanti. Durante la pulizia, deve essere evitata la dispersione dei residui al di fuori del campo infestato.

2.   Se dai risultati delle indagini emerge che la presenza dell’organismo nocivo specificato è aumentata, l’autorità competente applica le misure di cui all’articolo 5 nelle rispettive aree delimitate.

Articolo 7

Sensibilizzazione

Per quanto riguarda l’area o le aree delimitate cui sono state applicate le misure di eradicazione e di contenimento di cui agli articoli 5 e 6, lo Stato membro interessato sensibilizza il pubblico in merito alla minaccia dell’organismo nocivo specificato e alle misure adottate per prevenirne l’ulteriore diffusione al di fuori delle aree delimitate. Esso provvede affinché il pubblico e gli operatori interessati siano a conoscenza della delimitazione delle aree delimitate, della zona infestata e della zona cuscinetto.

Articolo 8

Indagini relative all’organismo nocivo specificato nel territorio degli Stati membri

1.   Gli Stati membri conducono indagini ufficiali annuali per verificare la presenza dell’organismo nocivo specificato sulle piante ospiti nel loro territorio, dando la priorità alle indagini sulle piante specificate. Tali indagini sono basate sul rischio.

Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini effettuate al di fuori delle aree delimitate sulla base dei modelli di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione (6).

2.   Nelle aree delimitate lo Stato membro interessato monitora l’andamento della presenza dell’organismo nocivo specificato. Entro il 30 aprile di ogni anno lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini effettuate usando il modello di cui all’allegato III.

3.   Tali indagini consistono in esami visivi delle piante ospiti, nel campionamento delle piante ospiti sintomatiche nonché, se del caso, delle piante ospiti asintomatiche nelle vicinanze delle piante ospiti sintomatiche, e della terra. Il sistema radicale delle piante campionate è controllato per verificare l’eventuale la presenza di galle dell’organismo nocivo specificato.

4.   Sono prelevati campioni di terra adiacente alle piante ospiti sintomatiche. La terra è campionata a una profondità di 20-25 cm. Nei campi sotto sorveglianza, i campioni di terra sono prelevati all’interno di una griglia rettangolare che copre l’intero campo e in cui la distanza di campionamento non supera 20 m di lunghezza per 5 m di larghezza. La dimensione del campione è di 500 ml per una superficie totale di 1 ha.

Articolo 9

Spostamento delle piante specificate, della terra, delle sementi specificate, e degli oggetti specificati

1.   È vietato lo spostamento delle piante specificate al di fuori delle aree delimitate.

2.   È vietato lo spostamento all’interno o al di fuori delle aree delimitate della terra in cui sono state coltivate le piante specificate nei tre anni precedenti.

3.   Lo spostamento delle sementi specificate all’interno o al di fuori delle aree delimitate è consentito solo se le sementi sono prive di terra e di frammenti di piante.

4.   Lo spostamento di oggetti specificati al di fuori delle aree delimitate è consentito solo se sono puliti e risultano privi di terra.

Articolo 10

Introduzione delle piante specificate e delle sementi specificate nell’Unione

Le piante specificate e le sementi specificate provenienti da paesi terzi possono essere introdotte nell’Unione solo se le autorità competenti o gli operatori professionali sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti rispettano tutti i requisiti seguenti:

1)

le piante specificate prodotte in un luogo un sito di produzione indenne da organismi nocivi sono ispezionate ufficialmente in quel luogo o sito di produzione, nel momento più appropriato per rilevare i sintomi dell’infezione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dell’esportazione, e sono risultate esenti dall’organismo nocivo specificato;

2)

le ispezioni ufficiali sono state effettuate nel momento più appropriato per rilevare i sintomi dell’infezione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dell’esportazione in una zona con una larghezza minima di 100 m che circonda il luogo o sito di produzione di cui al punto 1;

3)

tutte le piante specificate nella zona attorno a un luogo o a un sito di produzione indenne da organismi nocivi che presentano sintomi di infezione durante tali ispezioni sono state immediatamente distrutte;

4)

le piante specificate sono accompagnate da un certificato fitosanitario sul quale, conformemente all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, figura alla rubrica «Dichiarazione supplementare» una delle dichiarazioni seguenti:

а)

«L’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine delle piante specificate ha riconosciuto che il paese è indenne dall’organismo nocivo specificato conformemente alle norme internazionali pertinenti per le misure fitosanitarie.»;

b)

«Le piante specificate provengono da un’area indenne da organismi nocivi, definita per quanto riguarda l’organismo nocivo specificato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo dell’area interessata, conformemente alle norme internazionali pertinenti per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area indenne da organismi nocivi è indicato nel certificato fitosanitario nella rubrica “Luogo di origine”.»;

c)

«Le piante specificate sono state prodotte in un luogo o un sito di produzione indenne da organismi nocivi, definito per quanto riguarda l’organismo nocivo specificato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, conformemente alle norme internazionali pertinenti per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites. ISPM n. 10 (1999), Roma, IPPC, FAO 2016] e sono state prodotte conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 della Commissione (*1).

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 della Commissione, del 5 agosto 2022, relativo a misure temporanee per prevenire l’ingresso, lo spostamento, la diffusione, la moltiplicazione e il rilascio nell’Unione di Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield) (GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 16»;"

5)

il certificato fitosanitario che accompagna le sementi specificate originarie di paesi terzi include, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», l’informazione che le sementi sono prive di terra e di frammenti di piante.

Articolo 11

Campionamento e analisi delle piante specificate che presentano sintomi dell’organismo nocivo specificato

Le piante specificate introdotte nell’Unione da un paese terzo che presentano sintomi dell’organismo nocivo specificato al momento dell’ispezione visiva, sono sottoposte a campionamento e analisi per individuare la presenza di tale organismo nocivo.

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica fino al 30 giugno 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(2)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

(4)  Misure d’emergenza per impedire la diffusione di Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica italiana. Decreto 6 luglio 2017 (Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Serie generale n. 202, 30.08.2017).

(5)  Analisi del rischio fitosanitario su Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield) effettuata dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione, del 27 agosto 2020, relativo al formato e alle istruzioni per le relazioni annuali sui risultati delle indagini nonché al formato dei programmi d’indagini pluriennali e alle modalità pratiche di cui rispettivamente agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 280 del 28.8.2020, pag. 1).


ALLEGATO I

Elenco delle piante ospiti di cui all’articolo 2, punto 3

Genere o specie

Ageratum conyzoides L.

Alisma plantago L.

Allium cepa L.

Alopecurus L.

Amaranthus spinosus L.

Amaranthus viridis L.

Avena sativa L.

Beta vulgaris L.

Brassica L.

Capsicum annuum L.

Centella asiatica (L.) Urb.

Colocasia esculenta (L.) Schott

Coriandrum sativum L.

Cucumis sativus L.

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Cyperus compressus L.

Cyperus difformis L.

Cyperus iria L.

Cyperus rotundus L.

Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.

Digitaria filiformis (L.) Köler

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Echinochloa colona (L.) Link

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.

Eclipta prostrata (L.) L.

Eleusine coracana (L.) Gaertn.

Eleusine indica (L.) Gaertn.

Fimbristylis dichotoma var. pluristriata (C.B.Clarke) Napper

Gamochaeta coarctata (L.) Cabrera

Glycine max (L.) Merr.

Heteranthera reniformis Ruiz & Pav.

Hordeum vulgare L.

Hydrilla Rich.

Impatiens balsamina L.

Imperata cylindrica (L.) Raeusch.

Kyllinga brevifolia Rottb.

Lactuca sativa L.

Ludwigia L.

Melilotus albus Medik.

Murdannia keisak (Hassk.) Hand.-Mazz.

Musa L.

Oryza sativa L.

Oxalis corniculata L.

Panicum L.

Pennisetum glaucum (L.) R. Br.

Pisum sativum L.

Poa annua L.

Portulaca oleracea L.

Ranunculus L.

Saccharum officinarum L.

Schoenoplectus articulatus (L.) Palla

Schoenoplectiella articulata (L.) Lye

Setaria italica (L.) P. Beauv.

Solanum lycopersicum L.

Solanum melongena L.

Solanum nigrum L.

Solanum sisymbriifolium Lam.

Solanum tuberosum L.

Sorghum bicolor (L.) Moench

Spergula arvensis L.

Spinacia oleracea L.

Stellaria media (L.) Vill.

Trifolium repens L.

Triticum aestivum L.

Urena lobata L.

Vicia faba L.

Zea mays L.


ALLEGATO II

Aree delimitate di cui all’articolo 6

Italia

Elenco dei comuni nelle aree delimitate in Italia

Regione

Provincia

Comuni

Lombardia

Pavia

Alagna, Carbonara al Ticino, Cilavegna, Dorno, Gambolò, Garlasco, Gropello Cairoli, Linarolo, Parona, Pieve Albignola, Sannazzaro de’ Burgondi, Scaldasole, Sommo, Tromello, Trovo, Vigevano, Villanova d’Ardenghi, Zerbolò, Zinasco

Piemonte

Biella

Castelletto Cervo, Gifflenga, Mottalciata

Piemonte

Vercelli

Buronzo


ALLEGATO III

Modello per la comunicazione dei risultati delle indagini svolte a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, nelle aree delimitate

1.

Descrizione dell’AD

2.

Dimensioni iniziali dell’AD (ha)

3.

Dimensioni aggiornate dell’AD (ha)

4.

Approccio

5.

Zona

6.

Siti di indagine

7.

Zone a rischio identificate

8.

Zone a rischio ispezionate

9.

Materiale vegetale/merce

10.

Elenco delle specie di piante ospiti

11.

Calendario

12.

Dati relativi all’indagine

A)

Numero di esami visivi

B)

Numero totale di campioni prelevati

C)

Tipo di trappole (o altro metodo alternativo, ad esempio retino entomologico)

D)

Numero di trappole (o altro metodo di cattura)

E)

Numero di siti di cattura, se diverso dai dati riportati alla lettera D)

F)

Tipo di prove (ad esempio identificazione al microscopio, PCR, ELISA ecc.)

G)

Numero totale di prove

H)

Altre misure (ad esempio cani da fiuto, droni, elicotteri, campagne di sensibilizzazione ecc.)

I)

Numero di altre misure

13.

N. di campioni sintomatici analizzati:

i:

Totale

ii:

Positivi

iii:

Negativi

iv:

Indeterminati

14.

N. di campioni asintomatici analizzati:

i:

Totale

ii:

Positivi

iii:

Negativi

iv:

Indeterminati

15.

Osservazioni

Nome

Data di definizione

Descrizione

Numero

A

B

C

D

E

F

G

H

I

i

ii

iii

iv

i

ii

iii

iv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzioni sulle modalità di comunicazione

Per la colonna 1: indicare il nome dell’area geografica, il numero di notifica dei focolai o qualsiasi informazione che consenta di identificare l’area delimitata (AD) e la data della sua definizione.

Per la colonna 2: indicare le dimensioni dell’AD prima dell’inizio dell’indagine.

Per la colonna 3: indicare le dimensioni dell’AD dopo l’indagine.

Per la colonna 4: indicare l’approccio: eradicazione (E)/contenimento (C). Si prega di inserire le righe necessarie, in funzione del numero di AD per organismo nocivo e degli approcci adottati per queste aree.

Per la colonna 5: indicare la zona dell’AD in cui è stata effettuata l’indagine, inserendo le righe necessarie: zona infestata (ZI) o zona cuscinetto (ZC), utilizzando righe separate. Se applicabile, indicare l’area della ZI in cui è stata effettuata l’indagine (ad esempio gli ultimi 20 km adiacenti alla ZC, attorno ai vivai ecc.) in righe diverse.

Per la colonna 6: indicare il numero e la descrizione dei siti di indagine, scegliendo una delle voci seguenti per la descrizione:

1.

All’aperto (zona di produzione): 1.1. campo (a seminativo, a pascolo); 1.2. frutteto/vigneto; 1.3. vivaio; 1.4. foresta.

2.

All’aperto (altro): 2.1. giardino privato; 2.2. siti pubblici; 2.3. zona di conservazione; 2.4. piante spontanee in zone diverse dalle zone di conservazione; 2.5. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno, zone umide, rete di irrigazione e drenaggio ecc.).

3.

Ambiente chiuso: 3.1. serra; 3.2. sito privato, diverso da una serra; 3.3. sito pubblico, diverso da una serra; 3.4. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno).

Per la colonna 7: indicare quali sono le zone a rischio identificate sulla base della biologia dell’organismo nocivo o degli organismi nocivi, della presenza di piante ospiti, delle condizioni eco-climatiche e delle località a rischio.

Per la colonna 8: indicare le zone a rischio incluse nell’indagine, tra quelle identificate nella colonna 7.

Per la colonna 9: indicare piante, frutti, sementi, suolo, materiale da imballaggio, legname, macchinari, veicoli, acqua, altro (specificando la fattispecie).

Per la colonna 10: indicare l’elenco delle specie/dei generi di piante sottoposti a indagine. Utilizzare una riga per ogni specie/genere di pianta se richiesto dalle prescrizioni normative di indagine specifiche per l’organismo nocivo.

Per la colonna 11: indicare i mesi dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine.

Per la colonna 12: indicare i dati relativi all’indagine a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare NA (non applicabile) quando le informazioni di determinate colonne non sono applicabili.

Per le colonne 13 e 14: indicare i risultati, se applicabili, fornendo le informazioni disponibili nelle colonne corrispondenti. I risultati «indeterminati» si riferiscono ai campioni analizzati che non hanno dato alcun risultato a causa di fattori diversi (ad esempio livello di rilevazione non raggiunto, campione non trattato in quanto non identificato, campione vecchio ecc.).