5.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 205/127


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1361 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2022

che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle autorità competenti nell’ambito dell’attuazione delle norme concernenti le imprese coinvolte nella progettazione e produzione di aeromobili utilizzati nell’aviazione sportiva e da diporto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 62, paragrafi 14 e 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (2) stabilisce i requisiti per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale dei prodotti, delle parti e delle pertinenze degli aeromobili civili, nonché di motori, eliche e parti da installarvi, compresa la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2022/1358 della Commissione (3) prevede norme semplici e proporzionate per gli aeromobili utilizzati nell’aviazione sportiva e da diporto, che siano efficienti in termini di costi e riducano gli oneri amministrativi e finanziari inutili per le imprese coinvolte nella progettazione e nella produzione di tali aeromobili, pur mantenendo i necessari livelli di sicurezza.

(3)

È pertanto opportuno introdurre norme appropriate concernenti i compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle autorità competenti al fine di garantire l’attuazione uniforme delle norme semplici e proporzionate introdotte dal regolamento delegato (UE) 2022/1358 per gli aeromobili destinati principalmente all’uso nell’aviazione sportiva e da diporto.

(4)

Il regolamento delegato (UE) 2022/1358 prevede un periodo di transizione sufficiente per le imprese coinvolte nella progettazione e nella produzione di tali aeromobili, affinché possano garantire la loro conformità alle nuove norme e procedure introdotte da tale regolamento. Lo stesso periodo di transizione dovrebbe essere applicato in merito alle norme per le autorità competenti.

(5)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 748/2012.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere n. 05/2021 (4) emesso dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea in conformità dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito conformemente all’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 agosto 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2022/1358 della Commissione del 2 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l’attuazione di requisiti più proporzionati per gli aeromobili utilizzati per l’aviazione sportiva e da diporto (GU L 205 del 5.8.2022, pag. 7.)

(4)  Parere n. 05/2021, del 22 ottobre 2021, dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, parte 21 Light — Certificazione e dichiarazione di conformità del progetto degli aeromobili utilizzati per l’aviazione sportiva e da diporto e dei relativi prodotti e parti, e dichiarazione di idoneità delle imprese alla progettazione e alla produzione, https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions/opinion-052021.


ALLEGATO

L’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

(1)

sono inseriti i seguenti punti 21L.1 e 21L.2:

«21L.1   Finalità

a)

La sezione A del presente allegato (parte 21 Light) stabilisce le disposizioni che disciplinano i diritti e gli obblighi delle seguenti persone aventi la propria sede principale di attività in uno Stato membro:

1.

il richiedente e il titolare di qualsiasi certificato rilasciato o da rilasciare conformemente al presente allegato;

2.

le persone fisiche e giuridiche che dichiarano, conformemente al presente allegato, la conformità del progetto, l’idoneità alla progettazione o l’idoneità alla produzione, o che intendono rilasciare tali dichiarazioni;

3.

il firmatario di una dichiarazione di conformità dell’aeromobile o di un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1) di un motore, un’elica o una parte prodotta conformemente al presente allegato.

b)

La sezione B del presente allegato stabilisce le disposizioni che disciplinano la certificazione, la sorveglianza e l’applicazione da parte dell’Agenzia e delle autorità nazionali competenti conformemente al presente allegato e definisce i requisiti per i loro sistemi amministrativi e di gestione relativi all’esercizio di tali compiti.

21L.2   Autorità competente

Ai fini del presente allegato, per «autorità competente» si intende:

a)

per la sezione A, capitolo A,

1.

per le imprese di progettazione, l’Agenzia;

2.

per un’impresa di produzione, l’autorità designata dallo Stato membro in cui l’impresa ha la propria sede principale di attività; o l’Agenzia, se tale competenza le è stata riassegnata conformemente all’articolo 64 o 65 del regolamento (UE) 2018/1139;

b)

per la sezione A, capitoli B, C, D, E, F, J, K, M, N e Q, l’Agenzia;

c)

per la sezione A, capitoli G, H, I e R, l’autorità designata dallo Stato membro in cui l’impresa ha la propria sede principale di attività; o l’Agenzia, se tale competenza le è stata riassegnata conformemente all’articolo 64 o 65 del regolamento (UE) 2018/1139;

d)

per la sezione A, capitolo P,

1.

per gli aeromobili registrati in uno Stato membro, l’autorità designata dallo Stato membro di registrazione;

2.

per gli aeromobili non registrati, l’autorità designata dallo Stato membro che ha imposto i contrassegni di identificazione;

3.

per l’approvazione delle condizioni di volo relative alla sicurezza del progetto, l’Agenzia.»;

(2)

la sezione B è modificata come segue:

a)

è inserito il seguente capitolo A:

«CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI

21L.B.11   Documentazione relativa alla sorveglianza

L’autorità competente deve fornire tutti gli atti legislativi, le norme, le regole, le pubblicazioni tecniche e i relativi documenti al personale pertinente affinché possa svolgere i propri compiti e adempiere alle proprie responsabilità.

21L.B.12   Scambio di informazioni

a)

L’autorità competente dello Stato membro e l’Agenzia devono condividere le informazioni ottenute attraverso l’indagine condotta e la sorveglianza effettuata conformemente alla presente sezione, che sono pertinenti per l’altra parte quando svolge compiti di certificazione, sorveglianza o applicazione ai sensi della presente sezione.

b)

L’autorità competente dello Stato membro e l’Agenzia devono coordinare un’indagine e una sorveglianza incentrate sul prodotto relative alla progettazione e alla produzione di prodotti e parti di cui al presente allegato, anche effettuando, se necessario, visite di sorveglianza congiunte.

21L.B.13   Informazioni all’Agenzia

a)

L’autorità competente dello Stato membro deve informare l’Agenzia in caso di problemi significativi nell’attuazione del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base entro 30 giorni dal manifestarsi di tali problemi.

b)

Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, l’autorità competente dello Stato membro deve fornire quanto prima all’Agenzia tutte le informazioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza, derivanti dalle segnalazioni di non conformità registrate nella propria banca dati nazionale di cui all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 376/2014.

21L.B.14   Direttive di aeronavigabilità ricevute da paesi terzi

Quando l’autorità competente di uno Stato membro riceve una direttiva di aeronavigabilità dall’autorità competente di un paese terzo, tale direttiva di aeronavigabilità deve essere inoltrata all’Agenzia.

21L.B.15   Reazione immediata a un problema di sicurezza

a)

Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, l’autorità competente dello Stato membro deve attuare un sistema per raccogliere, analizzare e diffondere in maniera adeguata le informazioni in materia di sicurezza.

b)

L’Agenzia deve attuare un sistema per analizzare in maniera adeguata tutte le informazioni pertinenti ricevute in materia di sicurezza e trasmettere senza indebito ritardo agli Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni, incluse le raccomandazioni o le azioni correttive da adottare, che sono loro necessarie per reagire tempestivamente a un problema di sicurezza concernente i prodotti, le parti, le persone o le organizzazioni soggetti al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base.

c)

Non appena ricevute le informazioni di cui alle lettere a) e b), l’autorità competente dello Stato membro deve adottare le misure adeguate per affrontare il problema di sicurezza.

d)

Le misure adottate a norma del punto 21L.B.15, lettera c), devono essere immediatamente notificate a tutte le persone o organizzazioni tenute a rispettarle a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base. L’autorità competente dello Stato membro deve inoltre notificare tali misure all’Agenzia e, nel caso in cui fosse necessaria un’azione combinata, agli altri Stati membri interessati.

21L.B.16   Sistema di gestione

a)

L’autorità competente deve stabilire e mantenere un sistema di gestione, che includa come minimo:

1.

politiche e procedure documentate per descrivere l’organizzazione, i mezzi e i metodi per conformarsi al regolamento (UE) 2018/1139 e al regolamento (UE) n. 376/2014 e agli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base. Le procedure devono essere costantemente aggiornate e fungere da documenti di lavoro di base dell’autorità competente per tutti i compiti corrispondenti;

2.

un organico in numero sufficiente per svolgere i propri compiti e per adempiere alle proprie responsabilità. È necessario dotarsi di un sistema per pianificare la disponibilità del personale, al fine di garantire il corretto espletamento di tutti i compiti;

3.

personale qualificato a svolgere i compiti assegnati e con la necessaria conoscenza, esperienza, formazione iniziale e periodica per garantire una costante competenza;

4.

strutture e locali adeguati per svolgere i compiti assegnati;

5.

una funzione per monitorare la conformità del sistema di gestione ai corrispondenti requisiti e l’adeguatezza delle procedure, inclusa la definizione di un processo di audit interno e di un processo di gestione dei rischi di sicurezza. La funzione di monitoraggio della conformità deve includere un sistema per fornire feedback sulle non conformità rilevate dal processo di audit ai dirigenti dell’autorità competente per garantire l’attuazione delle azioni correttive necessarie;

6.

una persona o un gruppo di persone che risponde ai dirigenti dell’autorità competente per la funzione di monitoraggio della conformità.

b)

Per ogni settore di attività, ivi incluso il sistema di gestione, l’autorità competente deve nominare una o più persone responsabili della gestione dei compiti corrispondenti.

c)

L’autorità competente deve stabilire procedure per la partecipazione a uno scambio reciproco di tutte le informazioni necessarie con altre autorità competenti interessate e fornire loro assistenza, siano esse dello stesso Stato membro o di altri Stati membri, comprese:

1.

tutte le non conformità rilevate e le azioni di follow-up avviate in esito alla sorveglianza su persone e imprese che svolgono attività nel territorio di uno Stato membro, ma che sono certificate dall’autorità competente di un altro Stato membro o dall’Agenzia;

2.

qualsiasi informazione derivante dalla segnalazione obbligatoria e volontaria di non conformità di cui al punto 21L.A.3.

d)

Una copia delle procedure relative al sistema di gestione dell’autorità competente dello Stato membro e delle eventuali modifiche di tali procedure deve essere messa a disposizione dell’Agenzia a fini di standardizzazione.

21L.B.17   Assegnazione di compiti a soggetti qualificati

a)

Un’autorità competente può assegnare a soggetti qualificati compiti relativi alla certificazione iniziale o alla sorveglianza continua di prodotti e parti, nonché di persone fisiche o giuridiche soggette al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base. In occasione dell’assegnazione dei compiti, l’autorità competente deve accertarsi di:

1.

disporre di un sistema per verificare, inizialmente e in maniera continua, se il soggetto qualificato è conforme all’allegato VI «Requisiti essenziali per i soggetti qualificati» del regolamento (UE) 2018/1139. Questo sistema e i risultati delle valutazioni devono essere documentati;

2.

aver stipulato un accordo documentato con il soggetto qualificato, approvato da entrambe le parti al livello dirigenziale appropriato, che definisca:

i)

i compiti da svolgere;

ii)

le dichiarazioni, le segnalazioni e i registri da fornire;

iii)

le condizioni tecniche che devono essere soddisfatte nell’espletamento di tali compiti;

iv)

la corrispondente copertura della responsabilità;

v)

la protezione delle informazioni acquisite nello svolgimento dei suddetti compiti.

b)

L’autorità competente deve garantire che il processo di audit interno e di gestione dei rischi di sicurezza previsto al punto 21L.B.16, lettera a), punto 5), riguardi tutti i compiti di certificazione e di sorveglianza continua svolti a suo nome dal soggetto qualificato.

21L.B.18   Modifiche del sistema di gestione

a)

L’autorità competente deve disporre di un sistema per identificare le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e di adempiere le proprie responsabilità come definito nel regolamento (UE) 2018/1139 e nel regolamento (UE) n. 376/2014 e negli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base. Tale sistema deve permettere di avviare le azioni necessarie a garantire che il sistema di gestione continui a essere adeguato ed efficace.

b)

L’autorità competente deve aggiornare tempestivamente il proprio sistema di gestione per tenere conto delle modifiche del regolamento (UE) 2018/1139 e del regolamento (UE) n. 376/2014 e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base, in modo da garantirne l’efficace attuazione.

c)

L’autorità competente dello Stato membro deve notificare all’Agenzia le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e di adempiere alle proprie responsabilità come definito nel regolamento (UE) 2018/1139 e nel regolamento (UE) n. 376/2014 e negli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base.

21L.B.19   Composizione delle controversie

L’autorità competente dello Stato membro deve istituire una prassi per la composizione delle controversie nell’ambito delle procedure documentate.

21L.B.20   Conservazione della documentazione

a)

L’autorità competente deve istituire un sistema per la conservazione della documentazione che permetta l’adeguata archiviazione, l’accessibilità e la tracciabilità affidabile per quanto concerne:

1.

le politiche e procedure documentate del sistema di gestione;

2.

la formazione, le qualifiche e l’autorizzazione del proprio personale;

3.

l’assegnazione dei compiti, inclusi gli elementi richiesti al punto 21L.B.17, nonché i dettagli dei compiti assegnati;

4.

i processi di certificazione e la sorveglianza continua delle imprese certificate e dichiarate, tra cui:

i)

domande di certificato;

ii)

dichiarazioni di idoneità;

iii)

dichiarazioni di conformità del progetto;

iv)

il programma di sorveglianza continua dell’autorità competente, con tutti i dati delle valutazioni, degli audit e delle ispezioni;

v)

i certificati rilasciati ed eventuali modifiche;

vi)

una copia del programma di sorveglianza con l’elenco delle date previste per gli audit e le date effettive di svolgimento;

vii)

copie di tutta la corrispondenza formale;

viii)

raccomandazioni per il rilascio o il rinnovo di un certificato o il rinnovo della registrazione di una dichiarazione, informazioni dettagliate sulle non conformità e sulle azioni adottate dalle imprese per chiuderle, comprese data di chiusura di ciascun elemento, misure di esecuzione e osservazioni;

ix)

relazioni di valutazione, audit o ispezione rilasciate da un’altra autorità competente;

x)

copie di tutti i manuali, le procedure e i processi delle imprese e relative modifiche;

xi)

copie di eventuali altri documenti approvati dall’autorità competente;

5.

le dichiarazioni di conformità dell’aeromobile (modulo AESA 52B) o i certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) di motori, eliche o parti ispezionati conformemente al capitolo R del presente allegato.

b)

L’autorità competente dello Stato membro deve includere nella conservazione della documentazione:

1.

la valutazione e la notifica all’Agenzia delle eventuali modalità alternative di rispondenza proposte dalle imprese e la valutazione delle eventuali modalità alternative di rispondenza utilizzate dall’autorità competente stessa;

2.

le informazioni sulla sicurezza conformemente al punto 21L.B.13 e le misure di follow-up;

3.

il ricorso a disposizioni di salvaguardia e di flessibilità conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, e all’articolo 76, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139.

c)

L’autorità competente deve tenere un elenco aggiornato di tutti i certificati che ha rilasciato e delle dichiarazioni che ha registrato.

d)

Tutta la documentazione di cui alle lettere a), b) e c) deve essere conservata per un periodo minimo di cinque anni fatta salva la normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

e)

Tutta la documentazione di cui alle lettere a), b) e c) deve essere messa a disposizione, su richiesta, dell’autorità competente di un altro Stato membro o dell’Agenzia.

21L.B.21   Non conformità e osservazioni

a)

Qualora l’autorità competente, durante l’indagine o la sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo, riscontri una non conformità rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base, di una procedura o di un manuale previsti da tali atti, o di un certificato o di una dichiarazione rilasciati a norma di tali atti, essa deve rilevare la non conformità, fatte salve eventuali azioni supplementari richieste da tali atti.

b)

L’autorità competente deve disporre di un sistema per analizzare le non conformità sotto il profilo della loro rilevanza per la sicurezza.

L’autorità competente deve rilevare una non conformità di livello 1 qualora venga riscontrata una non conformità significativa che riduce la sicurezza o mette seriamente in pericolo la sicurezza del volo o che, nel caso delle imprese di progettazione, può comportare una non conformità incontrollata e una potenziale condizione di non sicurezza ai sensi del punto 21L.B.23; le non conformità di livello 1 comprendono anche, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti fattispecie:

1.

all’autorità competente non è concesso l’accesso alle strutture dell’impresa o della persona fisica o giuridica quali definite al punto 21L.A.10 durante il normale orario di lavoro e a seguito di due richieste scritte;

2.

sono fornite informazioni errate o falsificate prove documentali;

3.

sono presenti elementi che segnalano pratiche scorrette o l’uso fraudolento di un certificato o di una dichiarazione rilasciati conformemente al presente allegato;

4.

manca un dirigente responsabile o un direttore dell’impresa di progettazione, a seconda dei casi.

L’autorità competente deve rilevare una non conformità di livello 2 qualora venga riscontrata una non conformità rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base, a una procedura o a un manuale previsti da tali atti, oppure a una dichiarazione rilasciata conformemente a tali atti, che non è classificata come non conformità di livello 1.

c)

L’autorità competente deve comunicare per iscritto la non conformità all’impresa o alla persona fisica o giuridica e chiedere un’azione correttiva per la non conformità o le non conformità individuate.

d)

In caso di non conformità di livello 1, l’autorità competente deve adottare misure immediate e appropriate conformemente al punto 21L.B.22, a meno che la non conformità riguardi un’impresa di progettazione che ha dichiarato la propria idoneità alla progettazione, nel qual caso l’Agenzia deve prima concedere all’impresa un periodo di attuazione delle azioni correttive adeguato alla natura della non conformità, che in ogni caso non può essere superiore a 21 giorni lavorativi. Tale periodo deve iniziare alla data della comunicazione scritta della non conformità all’impresa, con la quale è richiesta un’azione correttiva per la non conformità individuata. Se una non conformità di livello 1 riguarda direttamente un aeromobile, l’autorità competente deve informare l’autorità competente dello Stato membro nel quale l’aeromobile è registrato.

e)

Per le non conformità di livello 2, l’autorità competente deve concedere all’impresa o alla persona fisica o giuridica un periodo di attuazione delle azioni correttive adeguato alla natura della non conformità. Tale periodo deve iniziare alla data della comunicazione scritta della non conformità all’impresa o alla persona fisica o giuridica, con la quale è richiesta un’azione correttiva per la non conformità individuata. Alla fine di tale periodo, e a seconda della natura della non conformità, l’autorità competente può estendere il periodo a condizione che venga concordato un piano di azioni correttive con l’autorità competente.

L’autorità competente deve valutare il piano di attuazione e il piano di azioni correttive proposti dall’impresa o dalla persona fisica o giuridica e, se in seguito a tale valutazione conclude che essi sono sufficienti a correggere la non conformità o le non conformità, accettarli.

Nel caso in cui un’impresa o una persona fisica o giuridica non presenti un piano di azioni correttive accettabile, o non esegua le azioni correttive entro il periodo di tempo accettato o prorogato dall’autorità competente, la non conformità deve essere elevata a una non conformità di livello 1 e devono essere intraprese le azioni indicate alla lettera d).

f)

L’autorità competente può formulare osservazioni per i casi che non rientrano tra le non conformità di livello 1 o 2:

1.

per qualsiasi elemento le cui prestazioni siano state valutate inefficaci;

2.

se si è rilevato che un elemento può potenzialmente causare una non conformità; oppure

3.

qualora suggerimenti o miglioramenti siano rilevanti ai fini delle prestazioni di sicurezza complessive dell’impresa.

Le osservazioni formulate a norma del presente punto devono essere comunicate per iscritto all’impresa o alla persona fisica o giuridica e registrate dall’autorità competente.

21L.B.22   Provvedimenti attuativi

a)

L’autorità competente deve:

1.

sospendere un certificato se ritiene che vi siano ragionevoli motivi per considerare tale azione necessaria per prevenire una minaccia credibile alla sicurezza dell’aeromobile;

2.

emanare una direttiva di aeronavigabilità alle condizioni di cui al punto 21L.B.23;

3.

sospendere, revocare o limitare un certificato se tale azione è necessaria a norma del punto 21L.B.21, lettera d);

4.

sospendere o revocare un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità quando sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 21L.B.163, lettera b);

5.

sospendere o revocare un certificato acustico o un certificato acustico ristretto quando sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 21L.B.173, lettera b);

6.

adottare le misure immediate e appropriate necessarie per limitare o vietare le attività di un’impresa o di una persona fisica o giuridica se l’autorità competente ritiene che vi siano ragionevoli motivi per considerare tale azione necessaria per prevenire una minaccia credibile alla sicurezza dell’aeromobile;

7.

limitare o vietare le attività di un’impresa o di una persona fisica o giuridica che ha dichiarato la propria idoneità alla progettazione o alla produzione di prodotti o parti conformemente alla sezione A o che rilascia dichiarazioni di conformità (modulo AESA 52B) o certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) conformemente alla sezione A, capitolo R, del presente allegato a norma del punto 21L.B.21, lettera d);

8.

astenersi dal registrare una dichiarazione di conformità del progetto fintanto che le non conformità risultanti dall’indagine di sorveglianza iniziale non saranno risolte;

9.

cancellare temporaneamente o definitivamente una dichiarazione di conformità del progetto o una dichiarazione di idoneità a norma del punto 21L.B.21, lettera d);

10.

adottare tutti gli ulteriori provvedimenti attuativi necessari per garantire la cessazione di una non conformità rispetto ai requisiti essenziali di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2018/1139 e al presente allegato e, se necessario, porre rimedio alle sue conseguenze.

b)

Al momento dell’adozione di un provvedimento attuativo ai sensi della lettera a), l’autorità competente deve notificarlo al destinatario, indicarne i motivi e informare il destinatario del suo diritto di ricorso.

21L.B.23   Direttive di aeronavigabilità

a)

Per «direttiva di aeronavigabilità» si intende un documento, emanato o adottato dall’Agenzia, che prescrive le azioni da eseguire a carico di un aeromobile al fine di ripristinare un adeguato livello di sicurezza, laddove il livello di sicurezza di detto aeromobile rischi palesemente di essere compromesso.

b)

L’Agenzia emana una direttiva di aeronavigabilità quando:

1.

ha determinato la presenza di una condizione di non sicurezza a bordo di un aeromobile, risultato di una carenza dell’aeromobile stesso, o di un motore, un’elica o una parte installati a bordo; e

2.

vi è probabilità che la condizione di cui sopra si manifesti o interessi anche altri aeromobili.

c)

Le direttive di aeronavigabilità devono contenere perlomeno informazioni che identifichino:

1.

la condizione di non sicurezza;

2.

l’aeromobile interessato;

3.

l’azione o le azioni correttive richieste;

4.

il termine ultimo per l’attuazione delle azioni correttive;

5.

la data di entrata in vigore.

21L.B.24   Modalità di rispondenza

a)

L’Agenzia deve sviluppare modalità accettabili di rispondenza («AMC») che possono essere utilizzate per stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base.

b)

Per stabilire la conformità al presente regolamento possono essere utilizzate modalità alternative di rispondenza.

c)

Le autorità competenti devono informare l’Agenzia di eventuali modalità alternative di rispondenza utilizzate dalle persone fisiche o giuridiche sotto la loro sorveglianza per stabilire la conformità al presente regolamento.»;

b)

sono inseriti i seguenti capitoli G, H e I:

«CAPITOLO G — IMPRESE DI PRODUZIONE DICHIARATE

21L.B.141   Indagine di sorveglianza iniziale

a)

Al ricevimento di una dichiarazione da un’impresa che dichiara la propria idoneità alla produzione, l’autorità competente deve verificare che:

1.

il dichiarante possa dichiarare la sua idoneità alla produzione conformemente al punto 21L.A.122;

2.

la dichiarazione contenga tutte le informazioni specificate al punto 21L.A.123, lettera c); e

3.

la dichiarazione non contenga informazioni che indicano una non conformità ai requisiti di cui alla sezione A, capitolo G, del presente allegato.

b)

L’autorità competente è tenuta a confermare il ricevimento della dichiarazione, anche assegnando al dichiarante un numero di riferimento individuale relativo all’impresa di produzione dichiarata.

21L.B.142   Registrazione di una dichiarazione di idoneità alla produzione

L’autorità competente deve registrare la dichiarazione di idoneità alla produzione in una base di dati adeguata, includendo l’ambito di attività dichiarato, a condizione che:

a)

il dichiarante abbia dichiarato la sua idoneità conformemente al punto 21L.A.123;

b)

il dichiarante si sia impegnato ad adempiere agli obblighi di cui al punto 21L.A.127;

c)

non permangano questioni irrisolte conformemente al punto 21L.B.141.

21L.B.143   Sorveglianza

a)

L’autorità competente è tenuta a sorvegliare l’impresa di produzione dichiarata al fine di verificare il mantenimento della conformità della stessa ai requisiti applicabili di cui alla sezione A e l’attuazione delle misure di sicurezza prescritte a norma del punto 21L.B.15, lettere c) e d).

b)

La sorveglianza deve includere un’ispezione del primo articolo di ogni nuovo progetto di aeromobili, motori, eliche o parti che sono prodotti per la prima volta e, come stabilito dal programma di sorveglianza conformemente al punto 21L.B.144, ispezioni degli ulteriori aeromobili, motori, eliche e parti prodotti dall’impresa di produzione dichiarata.

21L.B.144   Programma di sorveglianza

a)

L’autorità competente deve istituire e mantenere un programma di sorveglianza per garantire il rispetto del punto 21L.B.143. Tale programma di sorveglianza deve tenere conto della natura specifica dell’impresa, della complessità delle sue attività e dei risultati delle precedenti attività di certificazione e/o di sorveglianza, e basarsi sulla valutazione dei rischi associati. Esso deve includere all’interno di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza:

1.

valutazioni, audit e ispezioni, compresi, a seconda dei casi:

i)

valutazioni del sistema di gestione e audit delle procedure;

ii)

audit dei prodotti di un campione pertinente dei prodotti e delle parti che rientrano nell’ambito dell’impresa;

iii)

campionamento del lavoro svolto; e

iv)

ispezioni senza preavviso;

2.

riunioni indette tra il dirigente responsabile e l’autorità competente per assicurare che entrambe le parti siano informate in merito a tutte le questioni significative.

b)

Il programma di sorveglianza deve prevedere anche la tenuta di registri delle date alle quali sono previsti valutazioni, audit, ispezioni e riunioni e delle date in cui tali valutazioni, audit, ispezioni e riunioni si sono effettivamente svolti.

c)

Deve essere applicato un ciclo di pianificazione della sorveglianza che non superi i 24 mesi.

d)

Fatta salva la lettera c), il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere esteso fino a 36 mesi nel caso in cui l’autorità competente abbia stabilito che, durante i 24 mesi precedenti:

1.

l’impresa ha dimostrato di essere in grado di individuare efficacemente i pericoli per la sicurezza aerea e di gestire i rischi associati;

2.

l’impresa ha costantemente dimostrato la conformità al punto 21L.A.128 e ha il pieno controllo su tutte le modifiche apportate al sistema di gestione della produzione;

3.

non sono state rilevate non conformità di livello 1;

4.

tutte le azioni correttive sono state attuate entro il periodo di tempo accettato o esteso dall’autorità competente come previsto al punto 21L.B.21.

e)

Fatta salva la lettera c), il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ulteriormente esteso a un massimo di 48 mesi nel caso in cui, oltre a rispettare le condizioni illustrate alla lettera d), l’impresa abbia stabilito, e l’autorità competente approvato, un efficace sistema di comunicazione continua all’autorità competente delle prestazioni di sicurezza e della conformità alla normativa dell’impresa stessa.

f)

Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ridotto se è provato che le prestazioni in materia di sicurezza dell’impresa sono diminuite.

g)

Al termine di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza, l’autorità competente deve elaborare una relazione di raccomandazione sul proseguimento delle attività condotte dall’impresa di produzione dichiarata sulla base della sua dichiarazione di idoneità alla produzione, tenendo conto dei risultati della sorveglianza.

21L.B.145   Attività di sorveglianza

a)

Nel verificare la conformità dell’impresa di produzione dichiarata conformemente al punto 21L.B.143 e il programma di sorveglianza stabilito conformemente al punto 21L.B.144, l’autorità competente deve:

1.

fornire al personale responsabile della sorveglianza orientamenti per lo svolgimento delle funzioni a esso assegnate;

2.

condurre valutazioni, audit, ispezioni e, se necessario, ispezioni senza preavviso;

3.

raccogliere gli elementi di prova necessari nel caso in cui siano necessarie ulteriori azioni, comprese le misure previste ai punti 21L.B.21 e 21L.B.22;

4.

informare l’impresa di produzione dichiarata dei risultati delle attività di sorveglianza.

b)

Se le strutture dell’impresa di produzione dichiarata sono ubicate in più di uno Stato, l’autorità competente quale individuata al punto 21L.2 può decidere di far svolgere i compiti di sorveglianza alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in cui sono ubicate altre strutture, oppure all’Agenzia se le strutture sono situate in un paese terzo. Ogni impresa di produzione dichiarata soggetta a tale decisione deve essere informata dell’esistenza della stessa e del suo ambito di applicazione.

c)

Per le attività di sorveglianza svolte dall’autorità competente presso strutture ubicate in uno Stato membro diverso da quello in cui l’impresa ha la propria sede principale di attività, l’autorità competente deve informare l’autorità competente di tale Stato membro prima di effettuare qualsiasi audit o ispezione in loco delle strutture.

d)

L’autorità competente deve raccogliere ed elaborare tutte le informazioni ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività di sorveglianza.

e)

Qualora riscontri una non conformità dell’impresa di produzione dichiarata rispetto ai requisiti applicabili di cui alla sezione A e all’attuazione delle misure di sicurezza prescritte a norma del punto 21L.B.15, lettere c) e d), l’autorità competente deve agire conformemente ai punti 21L.B.21 e 21L.B.22.

21L.B.146   Modifiche delle dichiarazioni

a)

Al ricevimento di una notifica di modifiche conformemente al punto 21L.A.128, l’autorità competente deve verificare la completezza della notifica conformemente al punto 21L.B.141.

b)

L’autorità competente deve aggiornare il suo programma di sorveglianza definito conformemente al punto 21L.B.144 e verificare se è necessario fissare eventuali condizioni alle quali l’impresa può operare durante la modifica.

c)

Quando la modifica riguarda un aspetto della dichiarazione registrata conformemente al punto 21L.B.142, l’autorità competente deve aggiornare il registro.

d)

Al completamento delle attività richieste dalle lettere da a) a c), l’autorità competente è tenuta a confermare all’impresa di produzione dichiarata il ricevimento della notifica.

CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ

21L.B.161   Indagini

a)

L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve stilare procedure per le sue indagini che tengano conto, perlomeno, degli elementi seguenti:

1.

valutazione dell’ammissibilità del richiedente;

2.

valutazione delle condizioni della domanda;

3.

classificazione dei certificati di aeronavigabilità;

4.

valutazione della documentazione pervenuta con la domanda;

5.

ispezioni dell’aeromobile;

6.

determinazione delle condizioni necessarie, delle restrizioni o dei limiti per il certificato.

b)

Al ricevimento di una domanda di certificato di aeronavigabilità o di certificato ristretto di aeronavigabilità, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve verificare se l’aeromobile rientra nelle finalità di cui al punto 21L.A.141.

c)

L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve condurre indagini sufficienti a giustificare il rilascio, il mantenimento, la modifica, la sospensione o la revoca del certificato di aeronavigabilità o del certificato ristretto di aeronavigabilità. Nel condurre le indagini relative al rilascio di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità per un aeromobile di nuova produzione, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve valutare la necessità di eseguire un’ispezione fisica dell’aeromobile per garantire la conformità e la sicurezza del volo dello stesso prima dell’emissione di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità. Tale valutazione deve tenere conto dei seguenti elementi:

1.

i risultati dell’ispezione fisica del primo articolo di tale prodotto nella configurazione finale, eseguita conformemente al punto 21L.B.143, lettera b), o al punto 21L.B.251, lettera b), dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione o dall’autorità competente che sorveglia l’impresa o la persona fisica o giuridica che ha prodotto l’aeromobile, se diversa;

2.

il periodo trascorso dall’ultima ispezione fisica eseguita dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione di un aeromobile prodotto dall’impresa o dalla persona fisica o giuridica che ha prodotto l’aeromobile;

3.

i risultati della sorveglianza condotta ai sensi del capitolo G del presente allegato o ai sensi dell’allegato I (parte 21), sezione B, capitolo G, sull’impresa che rilascia la dichiarazione di conformità dell’aeromobile, o della verifica effettuata ai sensi della sezione A, capitolo R, del presente allegato su altre dichiarazioni di conformità (modulo AESA 52B) o certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) rilasciati dallo stesso firmatario;

4.

il periodo trascorso dall’ultima visita di sorveglianza dell’impresa conformemente al capitolo G del presente allegato, o conformemente all’allegato I (parte 21), sezione B, capitolo G, o dall’ultima verifica effettuata a norma della sezione A, capitolo R, del presente allegato su una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1) rilasciati dallo stesso firmatario.

21L.B.162   Rilascio o modifica di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità

a)

L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve rilasciare o modificare un certificato di aeronavigabilità (modulo AESA 25, cfr. allegato I (parte 21), appendice VI) senza indebito ritardo se il richiedente ha fornito la documentazione richiesta al punto 21L.A.143 e ottempera agli obblighi di cui al punto 21L.A.144, nonché una volta accertato:

1.

per gli aeromobili nuovi, che l’aeromobile e, se del caso, il suo motore ed elica siano conformi a un progetto approvato conformemente al capitolo B del presente allegato e siano in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;

2.

per gli aeromobili usati, che:

i)

l’aeromobile e, se del caso, il suo motore ed elica siano conformi a un progetto di tipo approvato conformemente al capitolo B del presente allegato e a qualsiasi certificato di omologazione supplementare, modifica o riparazione approvati conformemente ai capitoli D, E o M del presente allegato;

ii)

le direttive di aeronavigabilità applicabili siano state rispettate; e

iii)

l’aeromobile e, se del caso, il suo motore ed elica siano stati ispezionati conformemente all’allegato I (parte M) o all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014.

b)

L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve rilasciare o modificare un certificato ristretto di aeronavigabilità (modulo AESA 24B, cfr. appendice I) senza indebito ritardo se il richiedente ha fornito la documentazione richiesta al punto 21L.A.143 e ottempera agli obblighi di cui al punto 21L.A.144, nonché una volta accertato:

1.

per gli aeromobili nuovi, che l’aeromobile e, se del caso, il suo motore ed elica siano conformi a un progetto di aeromobile per il quale è stata rilasciata una dichiarazione di conformità del progetto ai sensi della sezione A, capitolo C, del presente allegato, registrata dall’Agenzia conformemente al punto 21L.B.63 al momento della domanda, e siano in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;

2.

per gli aeromobili usati, che:

i)

l’aeromobile e, se del caso, il suo motore ed elica siano conformi a un progetto di aeromobile per il quale è stata rilasciata una dichiarazione di conformità del progetto ai sensi della sezione A, capitolo C, del presente allegato, registrata dall’Agenzia conformemente al punto 21L.B.63 al momento della domanda, insieme a eventuali modifiche di progetto o modifiche dei progetti di riparazioni per le quali è stata rilasciata una dichiarazione di conformità del progetto ai sensi della sezione A, capitolo F o N, del presente allegato, registrata dall’Agenzia conformemente al punto 21L.B.122 o al punto 21L.B.222, o dal dichiarante conformemente al punto 21L.A.105, lettera c);

ii)

le direttive di aeronavigabilità applicabili siano state rispettate; e

iii)

l’aeromobile sia stato ispezionato conformemente all’allegato I (parte M) o all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014.

c)

In deroga al punto 21L.B.162, lettere a) e b), per un aeromobile usato proveniente da un altro Stato membro, l’autorità competente del nuovo Stato membro di registrazione deve rilasciare il certificato di aeronavigabilità o il certificato ristretto di aeronavigabilità se il richiedente ha fornito la documentazione richiesta al punto 21L.A.145, lettera b), nonché una volta accertato che il richiedente soddisfi il punto 21L.A.144, lettera a).

d)

Nel caso di aeromobili nuovi, e di aeromobili usati provenienti da un paese terzo, oltre al certificato di aeronavigabilità appropriato di cui alla lettera a) o b), l’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve rilasciare:

1.

per gli aeromobili soggetti all’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014, un certificato di prima revisione dell’aeronavigabilità (modulo 15a AESA, appendice II);

2.

per gli aeromobili nuovi soggetti all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014, un certificato di prima revisione dell’aeronavigabilità (modulo 15c AESA, appendice II);

3.

per gli aeromobili usati provenienti da un paese terzo e soggetti all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014, un certificato di prima revisione dell’aeronavigabilità (modulo 15c AESA, appendice II), se l’autorità competente ha effettuato la revisione dell’aeronavigabilità.

e)

I certificati di aeronavigabilità o i certificati ristretti di aeronavigabilità sono rilasciati per una durata illimitata. Possono essere modificati solo dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

21L.B.163   Sorveglianza

a)

Se vi è prova evidente di violazione di una qualsiasi delle condizioni in base alle quali è stato rilasciato il certificato di aeronavigabilità o il certificato ristretto di aeronavigabilità, o del fatto che il titolare non è conforme ai requisiti pertinenti del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo o al progetto di tipo applicabile o ai dati di progettazione applicabili di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto, o ai requisiti per il mantenimento dell’aeronavigabilità, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve rilevare una non conformità a norma del punto 21L.B.21.

b)

Quando il certificato di omologazione in base al quale è stato rilasciato il certificato di aeronavigabilità è sospeso o revocato, o perde altrimenti la propria validità a norma del punto 21L.A.30, o la dichiarazione di conformità del progetto in base alla quale è stato emesso il certificato ristretto di aeronavigabilità non è più registrata a norma del punto 21L.B.63, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve agire conformemente al punto 21L.B.22.

CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI

21L.B.171   Indagini

a)

L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve stilare procedure per le sue indagini che tengano conto, perlomeno, degli elementi seguenti:

1.

valutazione dell’ammissibilità del richiedente;

2.

valutazione delle condizioni della domanda;

3.

valutazione della documentazione pervenuta con la domanda;

4.

ispezioni dell’aeromobile.

b)

Al ricevimento di una domanda di certificato acustico o di certificato acustico ristretto, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve verificare se l’aeromobile rientra nelle finalità di cui al punto 21L.A.161.

c)

L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve condurre indagini sufficienti a giustificare raccomandazioni a carico dei titolari o dei richiedenti, per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la sospensione o la revoca di un certificato acustico o di un certificato acustico ristretto.

21L.B.172   Rilascio o modifica dei certificati acustici

a)

L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve rilasciare o modificare i certificati acustici (modulo AESA 45, cfr. allegato I (parte 21), appendice VII) e i certificati acustici ristretti (modulo AESA 45B, cfr. appendice II) senza indebito ritardo se il richiedente ha fornito la documentazione richiesta al punto 21L.A.163, nonché una volta accertato che l’aeromobile sia conforme alle informazioni sulla rumorosità applicabili determinate in base ai requisiti acustici applicabili.

b)

Per gli aeromobili usati provenienti da un altro Stato membro, il certificato acustico o il certificato acustico ristretto sono rilasciati sulla base dei dati corrispondenti forniti dalla banca dati sulla rumorosità dell’Agenzia.

c)

I certificati acustici o i certificati acustici ristretti sono rilasciati per una durata illimitata. Possono essere modificati solo dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

21L.B.173   Sorveglianza

a)

Se vi è prova evidente di violazione di una qualsiasi delle condizioni in base alle quali è stato rilasciato il certificato acustico o il certificato acustico ristretto, o del fatto che il titolare non è conforme ai requisiti pertinenti del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo o al progetto di tipo applicabile o ai dati di progettazione applicabili di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve rilevare una non conformità a norma del punto 21L.B.21.

b)

Quando il certificato di omologazione in base al quale è stato rilasciato il certificato acustico è sospeso o revocato, o perde altrimenti la propria validità a norma del punto 21L.A.30, o la dichiarazione di conformità del progetto in base alla quale è stato rilasciato il certificato acustico ristretto non è più registrata a norma del punto 21L.B.63, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve agire conformemente al punto 21L.B.22.»;

c)

è inserito il seguente capitolo P:

«CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO

21L.B.241   Indagine precedente al rilascio di un permesso di volo

a)

Fatto salvo l’allegato I (parte 21), sezione B, capitolo P, nell’indagine relativa a una domanda di rilascio di un permesso di volo per un aeromobile che rientra nelle finalità del presente allegato, l’autorità competente dello Stato membro deve eseguire un’ispezione fisica dell’aeromobile e accertare che l’aeromobile sia conforme al progetto definito al punto 21.A.708 di tale allegato I (parte 21) prima del volo quando la domanda di permesso di volo si riferisce:

1.

alle attività di dimostrazione della conformità di cui al punto 21L.A.25 per un aeromobile che è o è destinato a essere omologato;

2.

alle attività di dimostrazione della conformità di cui al punto 21L.A.44 per un aeromobile di cui si dichiara o si intende dichiarare la conformità del progetto.

b)

Per tutte le altre richieste di rilascio di un permesso di volo per attività e aeromobili che rientrano nelle finalità del presente allegato, l’autorità competente deve valutare, conformemente al punto 21.B.520 dell’allegato I (parte 21), la necessità di un’ispezione fisica.

c)

Qualora riscontri elementi di prova del fatto che l’aeromobile non è conforme al progetto definito al punto 21.A.708 dell’allegato I (parte 21), l’autorità competente deve rilevare una non conformità a norma del punto 21L.B.21.

21L.B.242   Indagine precedente all’emissione delle condizioni di volo

a)

Fatto salvo l’allegato I (parte 21), sezione B, capitolo P, nell’indagine relativa a una domanda di approvazione delle condizioni di volo per un aeromobile che rientra nelle finalità del presente allegato, l’Agenzia deve:

1.

se la domanda relativa alle condizioni di volo riguarda le attività di dimostrazione della conformità di cui al punto 21L.A.25 per un aeromobile che è o è destinato a essere omologato, eseguire una revisione critica del progetto e un’ispezione fisica e una valutazione dell’aeromobile al fine di garantire che quest’ultimo sia in grado di volare in sicurezza e che le prove in volo possano essere effettuate in condizioni di sicurezza;

2.

se la domanda relativa alle condizioni di volo riguarda le attività di dimostrazione della conformità di cui al punto 21L.A.44 per un aeromobile di cui si dichiara o si intende dichiarare la conformità del progetto, eseguire un’ispezione fisica e una valutazione dell’aeromobile al fine di garantire che quest’ultimo sia in grado di volare in sicurezza e che le prove in volo possano essere effettuate in condizioni di sicurezza;

3.

se la domanda relativa alle condizioni di volo riguarda le attività di dimostrazione della conformità per una modifica di maggiore entità di cui al punto 21L.A.66, un certificato di omologazione supplementare di cui al punto 21L.A.85 o una riparazione di maggiore entità di cui al punto 21L.A.206, sulla base della valutazione effettuata ai punti 21L.B.83, 21L.B.102 e 21L.B.203, determinare la necessità di eseguire un’ispezione fisica e una valutazione dell’aeromobile e una revisione critica del progetto al fine di garantire che l’aeromobile sia in grado di volare in sicurezza e che le prove in volo possano essere effettuate in condizioni di sicurezza;

4.

se la domanda relativa alle condizioni di volo riguarda le attività di dimostrazione della conformità per una modifica di maggiore entità di cui al punto 21L.A.108 o una riparazione di maggiore entità di cui al punto 21L.A.227, sulla base della valutazione effettuata ai punti 21L.B.121 e 21L.B.221, determinare la necessità di eseguire un’ispezione fisica e una valutazione dell’aeromobile al fine di garantire che quest’ultimo sia in grado di volare in sicurezza e che le prove in volo possano essere effettuate in condizioni di sicurezza.

b)

Qualora riscontri elementi di prova del fatto che l’aeromobile potrebbe non essere in grado di volare in sicurezza, l’Agenzia deve rilevare una non conformità a norma del punto 21L.B.21.»;

d)

è inserito il seguente capitolo R:

«CAPITOLO R — DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’AEROMOBILE E CERTIFICATI DI AMMISSIONE IN SERVIZIO (MODULO AESA 1) DI MOTORI ED ELICHE, E RELATIVE PARTI, CONFORMI A UNA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO

21L.B.251   Sorveglianza

a)

L’autorità competente è tenuta a sorvegliare la persona fisica o giuridica che rilascia le dichiarazioni di conformità (modulo AESA 52B) o i certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) ai sensi della sezione A, capitolo R, del presente allegato, al fine di verificarne il mantenimento della conformità ai requisiti applicabili di cui alla sezione A e l’attuazione delle misure di sicurezza prescritte a norma del punto 21L.B.15, lettere c) e d).

b)

La sorveglianza deve includere un’ispezione del primo articolo di ogni nuovo aeromobile, motore, elica o parte che sono prodotti per la prima volta per i quali la persona fisica o giuridica ha rilasciato una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) e, come stabilito dal programma di sorveglianza di cui al punto 21L.B.252, ispezioni degli ulteriori aeromobili, motori, eliche e parti prodotti da tale persona fisica o giuridica.

21L.B.252   Programma di sorveglianza

a)

L’autorità competente deve istituire e mantenere un programma di sorveglianza per garantire il rispetto del punto 21L.B.251. Tale programma di sorveglianza deve tenere conto della natura specifica della persona fisica o giuridica, della complessità delle sue attività e dei risultati delle precedenti attività di sorveglianza, e basarsi sulla valutazione dei rischi associati. Esso deve includere all’interno di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza:

1.

valutazioni, audit e ispezioni, compresi, a seconda dei casi:

i)

valutazioni del sistema di controllo della produzione e audit delle procedure;

ii)

audit dei prodotti di un campione pertinente dei prodotti e delle parti che rientrano nell’ambito della persona fisica o giuridica;

iii)

campionamento del lavoro svolto; e

iv)

ispezioni senza preavviso;

2.

riunioni indette tra la persona fisica o giuridica e l’autorità competente per assicurare che entrambe le parti siano informate in merito a tutte le questioni significative.

b)

Il programma di sorveglianza deve prevedere anche la tenuta di registri delle date alle quali sono previsti valutazioni, audit, ispezioni e riunioni e delle date in cui tali valutazioni, audit, ispezioni e riunioni si sono effettivamente svolti.

c)

Deve essere applicato un ciclo di pianificazione della sorveglianza che non superi i 24 mesi.

d)

Fatta salva la lettera c), il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere esteso fino a 36 mesi nel caso in cui l’autorità competente abbia stabilito che, durante i 24 mesi precedenti:

1.

la persona fisica o giuridica ha dimostrato di essere in grado di individuare efficacemente i pericoli per la sicurezza aerea e di gestire i rischi associati;

2.

la persona fisica o giuridica ha costantemente dimostrato la conformità al punto 21L.A.273 e ha il pieno controllo su tutte le modifiche apportate al sistema di gestione della produzione;

3.

non sono state rilevate non conformità di livello 1;

4.

tutte le azioni correttive sono state attuate entro il periodo di tempo accettato o esteso dall’autorità competente come previsto al punto 21L.B.21.

e)

Fatta salva la lettera c), il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ulteriormente esteso a un massimo di 48 mesi nel caso in cui, oltre a rispettare le condizioni illustrate alla lettera d), la persona fisica o giuridica abbia stabilito, e l’autorità competente approvato, un efficace sistema di comunicazione continua all’autorità competente delle prestazioni di sicurezza e della conformità alla normativa della persona fisica o giuridica stessa.

f)

Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ridotto se è provato che le prestazioni in materia di sicurezza della persona fisica o giuridica sono diminuite.

g)

Al termine di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza, l’autorità competente deve elaborare una relazione di raccomandazione sul proseguimento delle attività condotte dalla persona fisica o giuridica, tenendo conto dei risultati della sorveglianza.

21L.B.253   Attività di sorveglianza

a)

Nel verificare la conformità della persona fisica o giuridica conformemente al punto 21L.B.251 e il programma di sorveglianza stabilito conformemente al punto 21L.B.252, l’autorità competente deve:

1.

fornire al personale responsabile della sorveglianza orientamenti per lo svolgimento delle funzioni a esso assegnate;

2.

condurre valutazioni, audit, ispezioni e, se necessario, ispezioni senza preavviso;

3.

raccogliere gli elementi di prova necessari nel caso in cui siano necessarie ulteriori azioni, comprese le misure previste ai punti 21L.B.21 e 21L.B.22;

4.

informare la persona fisica o giuridica dei risultati delle attività di sorveglianza.

b)

Se le strutture della persona fisica o giuridica sono ubicate in più di uno Stato, l’autorità competente quale individuata al punto 21L.2 può decidere di far svolgere i compiti di sorveglianza alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in cui sono ubicate altre strutture, oppure all’Agenzia se le strutture sono situate in un paese terzo. Ogni persona fisica o giuridica soggetta a tale decisione deve essere informata dell’esistenza della stessa e del suo ambito di applicazione.

c)

Per le attività di sorveglianza svolte dall’autorità competente presso strutture ubicate in uno Stato membro diverso da quello in cui la persona fisica o giuridica ha la propria sede principale di attività, l’autorità competente deve informare l’autorità competente di tale Stato membro prima di effettuare qualsiasi audit o ispezione in loco delle strutture.

d)

L’autorità competente deve raccogliere ed elaborare tutte le informazioni ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività di sorveglianza.

e)

Qualora riscontri una non conformità della persona fisica o giuridica che rilascia le dichiarazioni di conformità (modulo AESA 52B) o i certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) rispetto ai requisiti applicabili di cui alla sezione A e all’attuazione delle misure di sicurezza prescritte a norma del punto 21L.B.15, lettere c) e d), l’autorità competente deve agire conformemente ai punti 21L.B.21 e 21L.B.22.».