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1.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 201/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/1329 DEL CONSIGLIO
del 28 luglio 2022
che modifica il regolamento (UE) n. 377/2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2022/1335, del 28 luglio 2022, che modifica la decisione 2012/285/PESC concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio (2) attua la decisione 2012/285/PESC del Consiglio (3) disponendo misure specifiche, fra cui il congelamento di fondi, nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau. |
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(2) |
La decisione (PESC) 2022/1335 modifica il titolo della decisione 2012/285/PESC. |
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(3) |
È necessaria pertanto un'azione normativa a livello dell'Unione per attuare la decisione (PESC) 2022/1335, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 377/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il titolo del regolamento (UE) n. 377/2012 è sostituito dal seguente: «Regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio, del 3 maggio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
(1) Cfr. pag. 29 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio, del 3 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau (GU L 119 del 4.5.2012, pag. 1).
(3) Decisione 2012/285/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau e che abroga la decisione 2012/237/PESC (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 36).