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26.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 197/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1300 DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2022
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 5, terzo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) modifica l’articolo 58 della direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda la segnalazione della posizione. |
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(2) |
Conformemente a tali modifiche apportate all’articolo 58 della direttiva 2014/65/UE, la segnalazione della posizione non si applica più ai valori mobiliari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della summenzionata direttiva, che si riferiscono ad una merce o a un sottostante di cui all’allegato I, sezione C.10, della stessa direttiva. Di conseguenza dovrebbero essere soppressi i riferimenti a tali categorie di derivati nelle norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 della Commissione (3). |
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(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093. |
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(4) |
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione. |
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(5) |
L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.
(2) Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 14).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 della Commissione, del 20 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato (GU L 158 del 21.6.2017, pag. 16).
(4) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
ALLEGATO
La tabella 2 dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 è sostituita dalla seguente:
«Tabella 2
Tabella dei campi da segnalare per tutte le posizioni per tutte le scadenze di tutti i contratti ai fini dell’articolo 2
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CAMPO |
DETTAGLI DA COMUNICARE |
FORMATO DELLA COMUNICAZIONE |
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Data e ora di presentazione della relazione |
Campo da compilare con la data e l’ora di presentazione della relazione. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
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Numero di riferimento della relazione |
Campo da compilare con l’identificativo unico fornito dal notificatore, che identifica in modo univoco la relazione sia per il notificatore che per l’autorità competente che la riceve. |
{ALPHANUM-52} |
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Data del giorno di negoziazione della posizione comunicata |
Campo da compilare con la data in cui la posizione comunicata è detenuta al termine del giorno di negoziazione della sede di negoziazione pertinente. |
{DATEFORMAT} |
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Status della relazione |
Indica se si tratta di una relazione nuova oppure dell’annullamento o della modifica di una relazione presentata in precedenza. Se una relazione presentata in precedenza è annullata o modificata, è necessario inviare una relazione contenente tutti i dati della relazione originaria utilizzando il numero di riferimento della relazione originale, e indicare “CANC” nello “status della relazione”. Per le modifiche è necessario inviare una nuova relazione contenente tutti i dati della relazione originaria e tutte le modifiche necessarie utilizzando il numero di riferimento della relazione originale, e indicare “AMND” nello “status della relazione”. |
“NEWT” = nuova “CANC” = annullamento “AMND” = modifica |
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Identificativo dell’entità che effettua la comunicazione |
L’identificativo dell’impresa di investimento che effettua la comunicazione. Campo da compilare con il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) per le persone giuridiche o con il {NATIONAL_ID} per le persone fisiche che non hanno un codice LEI. |
{LEI} o {NATIONAL_ID} — Persone fisiche |
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Identificativo del possessore della posizione |
Campo da compilare con il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) per le persone giuridiche o con il {NATIONAL_ID} per le persone fisiche che non hanno un codice LEI. (Nota: se la posizione è detenuta come posizione propria dell’impresa che effettua la comunicazione, questo campo deve essere identico al campo “Identificativo dell’entità che effettua la comunicazione”). |
{LEI} o {NATIONAL_ID} — Persone fisiche |
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Indirizzo di posta elettronica del possessore della posizione |
Indirizzo di posta elettronica per le notifiche relative alle posizioni. |
{ALPHANUM-256} |
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Identificativo dell’entità madre capogruppo |
Campo da compilare con il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) per le persone giuridiche o con il {NATIONAL_ID} per le persone fisiche che non hanno un codice LEI. Nota: questo campo può essere identico al campo “Identificativo dell’entità che effettua la comunicazione” o al campo “Identificativo del possessore della posizione” se l’entità madre capogruppo detiene le proprie posizioni o redige le proprie relazioni. |
{LEI} o {NATIONAL_ID} — Persone fisiche |
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Indirizzo di posta elettronica dell’entità madre capogruppo |
Indirizzo email per la corrispondenza relativa alle posizioni aggregate. |
{ALPHANUM-256} |
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Status dell’impresa madre dell’organismo di investimento collettivo |
Campo in cui indicare se il possessore della posizione è un organismo di investimento collettivo che prende decisioni in materia di investimenti in modo indipendente rispetto all’impresa madre, come stabilito all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1301 della Commissione (*1). |
“TRUE” — il possessore della posizione è un organismo di investimento collettivo che prende decisioni in materia di investimenti in modo indipendente “FALSE” — il possessore della posizione non è un organismo di investimento collettivo che prende decisioni in materia di investimenti in modo indipendente |
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Codice di identificazione del contratto negoziato in sedi di negoziazione |
Identificativo dello strumento derivato su merci, della quota di emissioni o dello strumento derivato sulla stessa. Cfr. il campo “Identificativo della sede di negoziazione” per il trattamento dei contratti OTC economicamente equivalenti ai contratti negoziati nelle sedi di negoziazione. |
{ISIN} |
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Codice del prodotto della sede |
Campo da compilare con un codice identificativo alfanumerico unico e univoco utilizzato dalla sede di negoziazione che raggruppa i contratti con scadenze e prezzi di esercizio diversi relativi allo stesso prodotto. |
{ALPHANUM-12} |
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Identificativo della sede di negoziazione |
Campo da compilare con il MIC del segmento conforme all’ISO 10383 per le posizioni comunicate rispetto a contratti negoziati nella sede. Se il MIC del segmento non esiste, utilizzare il MIC operativo. |
{MIC} |
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Utilizzare il codice MIC “XXXX” per le posizioni negoziate fuori della sede in contratti OTC economicamente equivalenti. Utilizzare il codice MIC “XOFF” per i derivati quotati o le quote di emissioni negoziati fuori dai mercati regolamentati. |
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Tipo di posizione |
Campo in cui indicare se la posizione è in contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), in contratti di opzione, in quote di emissioni o in strumenti derivati sulle stesse, o in qualsiasi altro tipo di contratto. |
“OPTN” — contratti di opzione, tra cui opzioni negoziabili separatamente sui tipi FUTR o OTHR, esclusi i prodotti per i quali il carattere facoltativo è solo un elemento integrato “FUTR” — future “EMIS” — quote di emissioni e strumenti derivati sulle stesse “OTHR” — ogni altro tipo di contratto |
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Scadenza della posizione |
Indicare se la scadenza del contratto che comprende la posizione oggetto della comunicazione riguarda il primo mese utile di scadenza (spot month) o tutti gli altri mesi. Nota: sono richieste relazioni distinte per i primi mesi utili di scadenza e tutti gli altri mesi. |
“SPOT” — primo mese utile di scadenza, comprendente tutte le posizioni di tipo EMIS “OTHR” — tutti gli altri mesi |
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Quantitativo della posizione |
Campo da compilare con il quantitativo netto della posizione detenuto nello strumento derivato su merci, in quote di emissioni o relativi derivati espressi in lotti, se i limiti di posizione sono espressi in lotti, o in unità del sottostante. Compilare il campo con un numero positivo per le posizioni lunghe e un numero negativo per le posizioni corte. |
{DECIMAL-15/2} |
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Notazione del quantitativo della posizione |
Campo da compilare con le unità utilizzate per comunicare il quantitativo della posizione. |
“LOTS” — se il quantitativo della posizione è espresso in lotti {ALPHANUM-25} — la descrizione delle unità utilizzate se il quantitativo della posizione è espresso in unità del sottostante “UNIT” — se il quantitativo della posizione è espresso in unità |
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Quantitativo della posizione equivalente delta |
Se il tipo di posizione è “OPTN” o un’opzione su “EMIS”, questo campo specifica il quantitativo equivalente delta della posizione indicata nel campo “quantitativo della posizione”. Compilare il campo con un numero positivo per long call e short put e un numero negativo per long put e short call. |
{DECIMAL-15/2} |
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Indicatore di posizione che riduce il rischio in relazione ad attività commerciali |
Campo in cui indicare se la posizione riduce il rischio, conformemente all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2022/1301. |
“TRUE” — la posizione riduce il rischio “FALSE” — la posizione non riduce il rischio |
(*1) Regolamento delegato (UE) 2022/1301 della Commissione, del 31 marzo 2022, che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2020/1226 per quanto riguarda le informazioni da fornire conformemente ai requisiti di notifica STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio (GU L 197, del xx.xx2022, pag. 10).»