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22.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 195/13 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/1280 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2022
recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia relative ai documenti dei conducenti rilasciati dall’Ucraina conformemente alla propria legislazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 24 febbraio 2022 le forze armate russe hanno iniziato un’invasione su larga scala dell’Ucraina da varie località della Federazione russa, della Bielorussia e di zone dell’Ucraina non controllate dallo Stato ucraino. Conseguentemente, vaste aree del territorio ucraino costituiscono ormai zone di conflitto armato, da cui milioni di persone sono fuggite o stanno fuggendo. |
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(2) |
In conseguenza di questa aggressione militare non provocata e ingiustificata nei confronti dell’Ucraina, sono stati sfollati milioni di persone. In risposta a tale situazione, il Consiglio ha accertato per la prima volta l’esistenza di un afflusso massiccio nell’Unione di sfollati che hanno dovuto lasciare l’Ucraina a seguito di un conflitto armato ai sensi della direttiva 2001/55/CE del Consiglio (2) adottando la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio (3), che stabilisce le categorie di sfollati aventi diritto nell’Unione alla protezione temporanea o a una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale. |
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(3) |
Le patenti di guida migliorano la mobilità dei loro titolari e ne facilitano la vita quotidiana, consentendo loro di guidare veicoli a motore. Per lavorare come conducente professionale per il trasporto di merci e passeggeri per imprese stabilite nell’Unione è necessario possedere un certificato di idoneità professionale. Nel contesto attuale, questi due tipi di documenti promuovono la partecipazione delle persone che beneficiano della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale ad attività economiche e sociali nel loro nuovo ambiente. |
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(4) |
Conformemente all’allegato XXXII dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (4), l’Ucraina ha ravvicinato la sua legislazione alle disposizioni della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), in particolare al fine di consentire il rilascio dei corrispondenti certificati di idoneità professionale ai conducenti di autobus e di autocarri impegnati in operazioni internazionali. |
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(5) |
La Convenzione sulla circolazione stradale conclusa a Vienna l’8 novembre 1968 («Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale»), di cui l’Ucraina è parte contraente, prevede alcune norme che consentono il riconoscimento dei permessi di guida a determinate condizioni. Non tutti gli Stati membri, però, sono parti contraenti di tale convenzione. Inoltre, attualmente non vi è un quadro armonizzato dell’Unione per la conversione delle patenti di guida o dei certificati di idoneità professionale rilasciati da paesi terzi come l’Ucraina. Le prescrizioni riguardanti la possibilità di convertire le patenti di guida sono per lo più stabilite dalla legislazione nazionale degli Stati membri o si basano su accordi bilaterali tra gli Stati membri e l’Ucraina. Le differenze fra le prescrizioni dei diversi Stati membri, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento delle patenti di guida e dei certificati di idoneità professionale, possono ripercuotersi negativamente sulla vita e sulle libertà degli sfollati in fuga dall’aggressione militare russa dell’Ucraina, in un momento in cui tali persone sono particolarmente vulnerabili. |
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(6) |
In tale contesto, è pertanto opportuno disporre di un quadro comune dell’Unione applicabile al riconoscimento delle patenti di guida rilasciate dall’Ucraina e detenute da persone che beneficiano della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale. Al fine di ridurre gli oneri per tali persone e per le autorità degli Stati membri, la validità delle patenti di guida debitamente rilasciate dall’Ucraina a tali persone dovrebbe essere riconosciuta per tutta la durata della loro protezione temporanea, senza che i titolari debbano convertire le patenti in loro possesso. |
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(7) |
La Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale stabilisce che il titolare di un permesso di guida è tenuto a esibire un permesso di guida internazionale per poter vedere riconosciuto, in determinati casi, il suo diritto a guidare. Il titolare può inoltre essere tenuto a esibire una traduzione autenticata del suo permesso di guida. Tali prescrizioni, tuttavia, costituiscono un onere sproporzionato per le persone sfollate dall’Ucraina, e in molti casi difficilmente potranno essere rispettate. Pertanto, tali persone che beneficiano della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale non dovrebbero essere tenute a esibire tali documenti nel territorio dell’Unione. Il riconoscimento di tale diritto dovrebbe lasciare impregiudicata l’applicazione delle norme penali e di polizia ed essere soggetto al principio della territorialità. |
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(8) |
Nonostante l’Ucraina abbia già ravvicinato la sua legislazione nazionale alla direttiva 2003/59/CE per i conducenti che effettuano operazioni di trasporto internazionale, i conducenti professionali ucraini che vogliono lavorare per imprese di trasporto stradale stabilite nell’Unione sono ancora tenuti a ottenere la qualifica appropriata e a completare la dovuta formazione in uno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter rilasciare la carta di qualificazione del conducente, quale prevista dalla direttiva 2003/59/CE, alle persone in questione, o contrassegnare le patenti di guida con il codice speciale temporaneo dell’Unione «95.01 (massimo fino al 6 marzo 2025)» nel caso delle persone che beneficiano della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale e che sono titolari di una carta di qualificazione del conducente rilasciata dall’Ucraina conformemente alla legislazione nazionale ucraina, al fine di conferire su base temporanea alle persone interessate diritti simili a quelli delle persone abilitate a svolgere l’attività di guida ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2003/59/CE. A tale fine, gli Stati membri possono adottare norme nazionali che stabiliscano la portata e la durata di un corso obbligatorio di formazione integrativa e del successivo esame, per fare in modo che le persone in questione ottemperino alle prescrizioni di cui alla direttiva 2003/59/CE. In caso di dichiarazione di smarrimento o furto della carta di qualificazione del conducente rilasciata dall’Ucraina, gli Stati membri dovrebbero altresì essere in grado di verificare, anche con le autorità competenti dell’Ucraina, che la persona in questione sia effettivamente titolare di un certificato di idoneità professionale valido rilasciato dall’Ucraina. Quale misura complementare, l’attestato di conducente rilasciato per il conducente dovrebbe poter essere contrassegnato con il codice speciale temporaneo dell’Unione. |
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(9) |
Poiché hanno generalmente una validità limitata nel tempo, le patenti di guida e le carte di qualificazione del conducente devono essere rinnovate periodicamente. Il contesto attuale non consente all’Ucraina il normale svolgimento delle proprie attività, per cui potrebbe non essere in grado di rinnovare i documenti amministrativi esistenti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto tenere conto delle informazioni che l’Ucraina può fornire loro e alla Commissione tramite i canali ufficiali. |
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(10) |
Le circostanze della fuga dalla guerra fanno spesso sì che le patenti di guida vengano smarrite o sottratte, oppure lasciate nella zona di guerra, da dove non possono essere recuperate nell’immediato. In tal caso, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a rilasciare patenti di guida temporanee che sostituiscano quelle originali per la durata della protezione temporanea, a condizione che le loro autorità competenti siano in grado di verificare le informazioni fornite dagli sfollati, ad esempio accedendo ai registri nazionali dell’Ucraina. Tali patenti di guida temporanee dovrebbero essere reciprocamente riconosciute nell’Unione e la loro validità amministrativa non dovrebbe superare la durata della protezione temporanea. |
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(11) |
Il rilascio di patenti di guida temporanee in caso di smarrimento o furto delle patenti di guida ucraine e l’introduzione di corsi obbligatori di formazione integrativa per i titolari di una carta di qualificazione del conducente sono misure opzionali che possono richiedere misure nazionali di attuazione proporzionate. Tali misure nazionali dovrebbero essere adottate in conformità delle pertinenti procedure stabilite in ciascuno Stato membro. |
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(12) |
La lotta alle frodi e alle falsificazioni è fondamentale ai fini della sicurezza stradale e dell’applicazione della legge. A tale riguardo, l’attuazione del presente regolamento dovrebbe essere accompagnata da una cooperazione amministrativa tra l’Ucraina e l’Unione volta a sostenere la verifica della validità e dell’autenticità dei documenti di guida rilasciati dall’Ucraina. |
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(13) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(14) |
Al fine di ridurre al minimo l’onere amministrativo a carico degli Stati membri e di evitare molteplici rinnovi, la data di scadenza riportata sui documenti di guida rilasciati conformemente al presente regolamento dovrebbe corrispondere all’attuale durata massima possibile della protezione temporanea delle persone sfollate dall’Ucraina, tenuto conto delle possibili proroghe a norma dell’articolo 4 della direttiva 2001/55/CE. Tuttavia, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sui documenti, la loro validità dovrebbe corrispondere alla durata della protezione temporanea. |
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(15) |
Alla luce dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e dell’urgenza di stabilire misure specifiche e temporanee relative ai documenti dei conducenti rilasciati dall’Ucraina conformemente alla propria legislazione, si ritiene opportuno invocare l’eccezione al periodo di otto settimane prevista dall’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica. |
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(16) |
Considerata l’esigenza di stabilire senza indugio misure specifiche e temporanee relative ai documenti dei conducenti rilasciati dall’Ucraina conformemente alla propria legislazione, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(17) |
In considerazione delle circostanze eccezionali che giustificano il presente regolamento e degli obiettivi specifici perseguiti, è opportuno che la sua applicazione sia limitata nel tempo, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce misure specifiche e temporanee applicabili ai documenti dei conducenti rilasciati dall’Ucraina conformemente alla propria legislazione e detenuti da persone che beneficiano della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità della direttiva 2001/55/CE e della decisione di esecuzione (UE) 2022/382.
Articolo 2
Definizione
Ai fini del presente regolamento, per «documenti dei conducenti rilasciati dall’Ucraina» si intende:
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a) |
le patenti di guida rilasciate dall’Ucraina, comprovanti che, e a quali condizioni, il conducente è autorizzato alla guida in conformità della legislazione ucraina; oppure |
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b) |
le carte di qualificazione del conducente rilasciate dall’Ucraina conformemente alla legislazione nazionale adottata in attuazione della direttiva 2003/59/CE, a norma dell’articolo 368, paragrafo 1, e dell’allegato XXXII dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, ai conducenti di veicoli stradali che effettuano trasporti internazionali di merci o passeggeri su strada che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva. |
Articolo 3
Riconoscimento delle patenti di guida rilasciate dall’Ucraina
1. Le patenti di guida in corso di validità rilasciate dall’Ucraina sono riconosciute nel territorio dell’Unione nel caso in cui i relativi titolari godano della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità della direttiva 2001/55/CE e della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 fino al momento in cui cessa di applicarsi tale protezione temporanea. Tale riconoscimento non pregiudica l’applicazione delle disposizioni nazionali in materia di limitazione, sospensione, revoca o annullamento del diritto di guida nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente al principio della territorialità del diritto penale e di polizia.
2. Se una persona che beneficia della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità della direttiva 2001/55/CE e della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 è in possesso di una patente di guida in corso di validità rilasciata dall’Ucraina, gli Stati membri non richiedono l’esibizione della traduzione autenticata né di un permesso di guida internazionale di cui all’articolo 41, paragrafo 2, della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale. Gli Stati membri possono richiedere l’esibizione di un passaporto, di un documento di residenza temporanea o di un altro documento adeguato al fine di verificare l’identità del titolare della patente di guida.
Articolo 4
Carte di qualificazione del conducente e attestati di conducente
1. Su richiesta di una persona titolare di una carta di qualificazione del conducente rilasciata dall’Ucraina di cui all’articolo 2, lettera b), del presente regolamento, che gode della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità della direttiva 2001/55/CE e della decisione di esecuzione (UE) 2022/382, lo Stato membro in cui tale persona ha ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo o nel quale gode di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale può:
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a) |
in deroga all’allegato I, punto 12, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), contrassegnare il campo 12 della pagina 2 della patente di guida dell’interessato con il codice speciale temporaneo dell’Unione «95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)», il che significa «Conducente titolare di certificato di idoneità professionale in regola con l’obbligo di idoneità professionale — rilascio speciale valido per la sola durata della protezione temporanea», a condizione che tale persona sia anche titolare di una patente di guida secondo il modello dell’Unione rilasciata da tale Stato membro; oppure |
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b) |
rilasciare a tale persona una carta di qualificazione del conducente con il codice speciale temporaneo dell’Unione «95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)» apposto nel campo 10 della pagina 2, in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/59/CE. |
In deroga all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/59/CE, ai conducenti che godono della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale e sono titolari di una carta di qualificazione del conducente rilasciata dall’Ucraina per il trasporto stradale di merci è consentito anche comprovare la qualificazione e la formazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo mediante l’attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), a condizione che rechi il codice dell’Unione «95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)».
Ai fini del presente regolamento, lo Stato membro di rilascio appone il codice dell’Unione «95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)» nella sezione «osservazioni» dell’attestato di conducente, conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1072/2009, se il titolare ha adempiuto agli obblighi relativi alla formazione e all’esame e rispetta le norme minime in materia di idoneità fisica e mentale di cui al presente articolo.
2. Le carte di qualificazione del conducente e il contrassegno sulle patenti di guida di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo come pure gli attestati di conducente di cui al paragrafo 1, secondo comma, sono reciprocamente riconosciuti nel territorio dell’Unione. Si considera che i titolari delle carte di qualificazione del conducente, delle patenti di guida contrassegnate con il codice speciale temporaneo dell’Unione «95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)» o degli attestati di conducente contrassegnati con il codice speciale temporaneo dell’Unione «95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)» abbiano ottemperato all’obbligo di qualificazione iniziale necessario per l’esercizio dell’attività di guida di cui all’articolo 3 della direttiva 2003/59/CE.
3. Fatti salvi futuri atti dell’Unione relativi alla durata della protezione temporanea, in deroga all’allegato I, punto 4, lettera b), e punto 11 della direttiva 2006/126/CE, e all’allegato II, punto 4, lettera b), della direttiva 2003/59/CE, la data di scadenza figurante sulle carte di qualificazione del conducente o associata al codice speciale temporaneo dell’Unione apposto sulle patenti di guida è il 6 marzo 2025.
Tuttavia, nonostante la data indicata su tali documenti, la loro validità amministrativa corrisponde alla scadenza più imminente fra quella del periodo di concessione della protezione temporanea per gli sfollati dall’Ucraina di cui all’articolo 4 della direttiva 2001/55/CE, quella del periodo di concessione di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale, o quella del periodo di validità della patente di guida. Il titolare è adeguatamente informato di tale limitazione.
4. Prima di rilasciare la carta di qualificazione del conducente o di apporre il codice speciale temporaneo dell’Unione «95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)» sulla patente o sull’attestato di conducente, come indicato al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri impongono al titolare della carta di qualificazione del conducente rilasciata dall’Ucraina di cui all’articolo 2, lettera b), di seguire un corso obbligatorio di formazione integrativa che si concluda con una prova volta a verificare che il conducente possiede il livello di conoscenze richiesto dall’allegato I, sezione 1, della direttiva 2003/59/CE.
La durata del corso obbligatorio di formazione integrativa è almeno pari a 35 ore e non deve superare le 60 ore, di cui almeno 2,5 di guida individuale, come indicato all’allegato I, sezione 2, punto 2.1, della direttiva 2003/59/CE. Tale formazione può essere fornita sotto forma di corso obbligatorio di formazione periodica a norma dell’allegato I, sezione 4, della direttiva 2003/59/CE. Per quanto concerne le esigenze di formazione specifiche di cui occorre tenere conto in questo contesto, è opportuno porre l’accento sull’acquisizione, da parte del conducente, della conoscenza delle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
Alla fine del corso, le autorità competenti degli Stati membri o l’entità da esse designata sottopongono il conducente a un esame scritto oppure orale ovvero a una prova al computer effettuata in centri di prova designati.
Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle norme nazionali adottate a norma del presente paragrafo prima del rilascio della carta di qualificazione del conducente o dell’apposizione del contrassegno sulla patente di guida, di cui al paragrafo 1.
5. In caso di smarrimento o furto della carta di qualificazione del conducente di cui all’articolo 2, lettera b), del presente regolamento, detenuta da una persona che beneficia della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità della direttiva 2001/55/CE e della decisione di esecuzione (UE) 2022/382, lo Stato membro in cui tale persona ha ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo o nel quale tale persona gode di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale può verificare, su richiesta della persona in questione, anche coinvolgendo le autorità competenti dell’Ucraina, che tale persona sia titolare di un certificato di idoneità professionale valido rilasciato dall’Ucraina conformemente alla propria legislazione nazionale e che non sia in possesso di un documento contrassegnato o rilasciato a norma del paragrafo 1 del presente articolo da un altro Stato membro.
Dopo aver effettuato tale verifica, lo Stato membro interessato può rilasciare la carta di qualificazione del conducente o apporre sulla patente di guida o sull’attestato di conducente il codice speciale temporaneo dell’Unione «95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)» conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 1 a 4.
6. Qualora una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sia titolare di una patente di guida secondo il modello dell’Unione rilasciata da tale Stato membro, gli Stati membri impongono che sia sottoposta a un esame in relazione alle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida, conformemente alle norme nazionali adottate in recepimento dell’allegato III della direttiva 2006/126/CE, prima di rilasciare una carta di qualificazione del conducente o di apporre il codice speciale temporaneo dell’Unione sull’attestato di conducente a norma del presente articolo.
7. Al termine del periodo di applicazione della protezione temporanea nei confronti degli sfollati provenienti dall’Ucraina di cui all’articolo 4 della direttiva 2001/55/CE, le carte di qualificazione del conducente, gli attestati di conducente rilasciati dagli Stati membri e il codice speciale temporaneo dell’Unione apposto sulla patente di guida a norma del presente articolo sono nulli.
Articolo 5
Proroga della validità di documenti dei conducenti scaduti rilasciati dall’Ucraina
Fatti salvi gli articoli 3, 4 e 6, qualora l’Ucraina adotti decisioni di proroga della validità dei documenti dei conducenti da essa rilasciati scaduti dopo il 31 dicembre 2021, gli Stati membri, ai fini degli articoli 3, 4 e 6, considerano i titolari dei pertinenti documenti dei conducenti rilasciati dall’Ucraina come in possesso di un documento valido, a condizione che l’Ucraina informi la Commissione e gli Stati membri della sua decisione di prorogare la validità di tali documenti dei conducenti. Tale informazione è comunicata attraverso gli opportuni canali ufficiali.
Articolo 6
Smarrimento o furto di patenti di guida rilasciate dall’Ucraina
1. Qualora una persona che beneficia della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità della direttiva 2001/55/CE e della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 dichiari lo smarrimento o il furto della propria patente di guida, lo Stato membro in cui tale persona ha ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo o nel quale gode di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale può verificare, su richiesta della persona in questione, anche coinvolgendo le autorità competenti dell’Ucraina, i diritti di guida acquisiti da tale persona in base alla legislazione applicabile in Ucraina e si accerta che nessun altro Stato membro abbia già rilasciato alla medesima persona una patente di guida a norma del presente articolo, in particolare per verificare che la patente di guida non sia stata limitata, sospesa o revocata.
2. In deroga all’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 2006/126/CE, dopo aver effettuato la verifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro può rilasciare alla persona in questione una patente di guida della stessa categoria o delle stesse categorie secondo il modello dell’Unione di cui all’allegato I della direttiva 2006/126/CE. In tale caso, e in deroga all’allegato I, punto 12, della direttiva 2006/126/CE, gli Stati membri appongono sul campo 12 della patente di guida il codice speciale temporaneo dell’Unione «99.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)», indicante un «rilascio speciale valido solo per la durata della protezione temporanea (patente ucraina smarrita o rubata)».
Al momento della verifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e prima del rilascio della patente di guida di cui al presente paragrafo per le categorie AM, A1, A2, A, B, B1 e BE, gli Stati membri possono richiedere un esame che applichi le norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida, in conformità delle norme nazionali adottate in recepimento dell’allegato III della direttiva 2006/126/CE.
Al momento della verifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e prima del rilascio della patente di guida di cui al presente paragrafo per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E, gli Stati membri richiedono un esame che applichi le norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida, in conformità delle norme nazionali adottate in recepimento dell’allegato III della direttiva 2006/126/CE.
3. La patente di guida di cui al paragrafo 2 del presente articolo è riconosciuta reciprocamente nell’Unione. Fatti salvi eventuali atti futuri dell’Unione relativi alla durata della protezione temporanea, in deroga all’allegato I, punto 4, lettera b), e punto 11 della direttiva 2006/126/CE, la data di scadenza di tale patente di guida è il 6 marzo 2025. Tuttavia, nonostante la data indicata sulla patente, la validità amministrativa di quest’ultima corrisponde alla scadenza più imminente fra quella del periodo di concessione della protezione temporanea per gli sfollati dall’Ucraina di cui all’articolo 4 della direttiva 2001/55/CE e quella del periodo di concessione della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale del titolare. Il titolare è adeguatamente informato di tale limitazione.
4. Qualora la verifica di cui al paragrafo 1 non sia possibile, lo Stato membro in questione non rilascia la patente di guida di cui al paragrafo 2. In tale caso, lo Stato membro può rilasciare all’interessato una patente di guida valida esclusivamente nel suo territorio, conformemente al proprio diritto nazionale. Tale patente deve essere diversa dal modello che figura nell’allegato I della direttiva 2006/126/CE.
5. Al termine del periodo di applicazione della protezione temporanea nei confronti degli sfollati provenienti dall’Ucraina di cui all’articolo 4 della direttiva 2001/55/CE, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri a norma del presente articolo sono nulle.
Articolo 7
Prevenzione delle frodi e delle falsificazioni
Nell’applicare il presente regolamento, gli Stati membri utilizzano tutti i mezzi appropriati per prevenire e combattere le frodi in relazione ai documenti dei conducenti rilasciati dall’Ucraina, e la loro falsificazione.
Gli Stati membri possono verificare in qualsiasi momento la validità dei documenti dei conducenti rilasciati dall’Ucraina. Gli Stati membri possono rifiutare di riconoscere tale documento del conducente in caso di risposta negativa o di assenza di risposta da parte delle autorità ucraine consultate in merito ai diritti rivendicati dal titolare di un documento del conducente rilasciato dall’Ucraina, e qualora sussistano seri dubbi riguardo all’autenticità del documento del conducente che facciano ritenere che la sicurezza stradale possa essere messa a rischio.
Gli Stati membri non applicano le disposizioni del presente regolamento ai documenti dei conducenti rilasciati dall’Ucraina in formato elettronico se non sono in grado di verificarne l’autenticità, l’integrità e la validità.
Articolo 8
Monitoraggio
La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio riguardo all’attuazione del presente regolamento una volta ogni sei mesi dall’entrata in vigore dello stesso, principalmente sulla base delle informazioni fornitele dagli Stati membri.
Articolo 9
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Il presente regolamento cessa di applicarsi il giorno successivo a quello in cui termina il periodo di applicazione della protezione temporanea nei confronti degli sfollati provenienti dall’Ucraina di cui all’articolo 4 della direttiva 2001/55/CE, conformemente all’articolo 6 di tale direttiva.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2022
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
Z. NEKULA
(1) Posizione del Parlamento europeo del 7 luglio 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 luglio 2022.
(2) Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1).
(4) GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.
(5) Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).
(6) Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).
(7) Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).
(8) Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1).