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21.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 194/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/1273 DEL CONSIGLIO
del 21 luglio 2022
che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (2) attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC. |
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(2) |
Il 21 luglio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1272 (3) che modifica la decisione 2014/145/PESC, introducendo un'ulteriore deroga al congelamento di beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di persone ed entità designate per permettere la prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente. |
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(3) |
Data la determinazione dell'Unione di evitare e combattere l'insicurezza alimentare in tutto il mondo e al fine di evitare interruzioni nei canali di pagamento dei prodotti agricoli, la decisione (PESC) 2022/1272 introduce una deroga al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di banche designate. |
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(4) |
La decisione (PESC) 2022/1272 introduce una deroga al congelamento delle attività e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione per la liquidazione ordinata di operazioni, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, con una banca designata. |
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(5) |
Per garantire un'attuazione efficace ed uniforme del regolamento (UE) n. 269/2014, e al fine di rendere più complesso il ricorso a meccanismi di elusione delle sanzioni, che ostacolano tale attuazione, è necessario imporre a persone ed entità designate che dispongono di beni nella giurisdizione degli Stati membri l'obbligo di dichiarare tali beni e di collaborare con l'autorità competente alla verifica di tale dichiarazione. È inoltre opportuno rafforzare le disposizioni in materia di obblighi di comunicazione a carico degli operatori dell'Unione al fine di evitare la violazione e l'elusione dei congelamenti di beni. Il non rispetto di tale obbligo costituirebbe un'elusione del congelamento dei beni e sarebbe soggetto a sanzioni se, in base alle norme e procedure nazionali applicabili, sono soddisfatte le condizioni per imporre tali sanzioni. |
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(6) |
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi in conformità dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, il rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati personali nonché l'obbligo di riservatezza degli avvocati nei confronti dei loro clienti. |
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(7) |
Poiché le modifiche in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. |
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(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:
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1) |
l'articolo 6 ter è così modificato:
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2) |
Sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 6 quinquies 1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di determinate risorse economiche congelate dopo aver stabilito che:
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 1 entro due settimane dall'autorizzazione. Articolo 6 sexies 1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci numero 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82 e 108 dell'allegato I, o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti. 2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 1 entro due settimane dall'autorizzazione.»; |
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3) |
l'articolo 8 è così modificato
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(4) |
l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 1. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'articolo 2. 2. Le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato I:
3. L'inosservanza del paragrafo 2 è considerata partecipazione, di cui al paragrafo 1, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'articolo 2. 4. Lo Stato membro interessato informa la Commissione entro due settimane in merito alle informazioni ricevute a norma del paragrafo 2, lettera a). 5. L'obbligo di cui al paragrafo 2, lettera a), non si applica fino al 1o gennaio 2023 per quanto riguarda i fondi o le risorse economiche situati in uno Stato membro che ha stabilito un analogo obbligo di comunicazione a norma del diritto nazionale prima del 21 luglio 2022. 6. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute. 7. Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del presente regolamento, del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e solo nella misura necessaria per l'applicazione del presente regolamento.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 luglio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
(2) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).
(3) Decisione (PESC) 2022/2022 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 193 del 21.7.2022).