20.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 191/41


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1252 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 al fine di aggiornare l’elenco di sostanze candidate alla sostituzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione (2) contiene un elenco di sostanze attive che soddisfano i criteri di cui all’allegato II, punto 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 per essere considerate sostanze candidate alla sostituzione.

(2)

Alcune di queste sostanze non sono più approvate oppure la loro approvazione è stata rinnovata a norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1107/2009, comportando il loro inserimento nell’allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3). Il fatto che figurino nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 non è più rilevante. Per motivi di chiarezza e trasparenza, è opportuno sopprimerle da detto allegato.

(3)

Il quizalofop-P (variante quizalofop-P-tefurile) è una sostanza attiva approvata che figura nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 come sostanza candidata alla sostituzione a causa della sua precedente classificazione armonizzata come tossica per la riproduzione di categoria 1B a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Il regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione (5) ha aggiornato tale classificazione, riclassificando la sostanza come tossica per la riproduzione di categoria 2. Il quizalofop-P-tefurile non soddisfa pertanto più i criteri per essere considerato una sostanza candidata alla sostituzione e dovrebbe essere soppresso dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell’11 marzo 2015, recante attuazione dell’articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 18).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione, del 4 ottobre 2018, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (GU L 251 del 5.10.2018, pag. 1).


ALLEGATO

Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 le voci seguenti sono soppresse:

 

amitrolo;

 

bifentrin;

 

bromadiolone;

 

carbendazim;

 

carbetamide;

 

composti del rame (varianti idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico);

 

ciproconazolo;

 

difenacum;

 

dimetoato;

 

diquat;

 

epossiconazolo;

 

esfenvalerate;

 

etoprofos;

 

etoxazolo;

 

famoxadone;

 

fenamifos;

 

fenbutatin ossido;

 

fipronil;

 

fluquinconazolo;

 

glufosinato;

 

haloxyfop-P;

 

imazamox;

 

imazosulfuron;

 

isoproturon;

 

isopyrazam;

 

lambda-cialotrina;

 

linuron;

 

lufenurone;

 

mecoprop;

 

metomil;

 

metsulfuron-metile;

 

molinate;

 

miclobutanil;

 

oxadiargil;

 

ossadiazone;

 

pendimetalin;

 

procloraz;

 

profoxydim;

 

propiconazolo;

 

prosulfuron;

 

quinoxifen;

 

quizalofop-P (variante quizalofop-P-tefurile);

 

tepraloxydim;

 

thiacloprid;

 

triasulfuron;

 

triazossido;

 

warfarin.