20.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 191/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1246 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2022

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome registrato nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette « Bra » (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Bra», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione (2), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1280/2014 della Commissione (3).

(2)

Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

La Commissione ha ricevuto due lettere di opposizione all’approvazione della modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Bra». La prima lettera è pervenuta il 4 marzo 2022 da un’associazione di produttori di ingredienti alimentari con sede in Francia; la seconda lettera è pervenuta il 15 marzo 2022 da una persona fisica residente in Francia. Entrambe le lettere erano indirizzate direttamente alla Commissione.

(4)

A norma dell’articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo, residenti o stabilite in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda possono presentare una notifica di opposizione allo Stato membro in cui sono stabilite. Tenuto conto del fatto che entrambe le lettere di opposizione all’approvazione della modifica sono state indirizzate direttamente alla Commissione e non sono quindi conformi alla procedura di cui al suddetto articolo 51, paragrafo 1, tali lettere di opposizione sono ritenute irricevibili.

(5)

Sulla scorta di quanto esposto, la Commissione ritiene che la modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Bra» dovrebbe essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Bra» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2022

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione, del 1o luglio 1996, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1280/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bra (DOP)] (GU L 347 del 3.12.2014, pag. 10).

(4)   GU C 507 del 16.12.2021, pag. 18.