18.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 189/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1225 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2022

recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare le turbative del mercato nel settore degli ortofrutticoli causate dall'invasione russa dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

(1)

A causa dell'attuale crisi provocata dall'invasione russa dell'Ucraina del 24 febbraio 2022, che ha avuto inizio poco dopo la crisi COVID-19, gli agricoltori di tutti gli Stati membri si trovano confrontati a difficoltà eccezionali. I problemi logistici hanno reso gli agricoltori dell'UE vulnerabili alle perturbazioni economiche che questa crisi causa alle catene di approvvigionamento, esponendoli attualmente a difficoltà finanziarie e problemi di liquidità. Alla luce delle attuali turbative del mercato e della combinazione senza precedenti di circostanze, gli agricoltori di tutti gli Stati membri incontrano difficoltà eccezionali nella pianificazione, attuazione ed esecuzione dei regimi di aiuto di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013. È pertanto necessario alleviare tali difficoltà mediante una deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

Le organizzazioni di produttori riconosciute e le loro associazioni possono attuare, nell'ambito dei rispettivi programmi operativi approvati, misure di prevenzione e gestione delle crisi, come previsto all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, di tale regolamento, intese ad aumentare la loro resilienza alle turbative del mercato. Tuttavia, a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, dello stesso regolamento, tali misure di prevenzione e gestione delle crisi non possono totalizzare più di un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo. Al fine di concedere maggiore flessibilità a tali organizzazioni di produttori riconosciute e associazioni di organizzazioni di produttori, e consentire loro di indirizzare le risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi programmi operativi per affrontare le turbative del mercato, tale regola non dovrebbe applicarsi nel 2022.

(3)

Sono necessarie misure specifiche per permettere alle organizzazioni di produttori riconosciute e loro associazioni di gestire i rispettivi fondi di esercizio consentendo loro di riorientare risorse, compreso l'aiuto finanziario dell'Unione nell'ambito di detti fondi, verso le azioni e le misure indispensabili per far fronte alle conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina. Per garantire che tali organizzazioni e associazioni siano in grado di fare questo, è necessario aumentare nel 2022 il limite dell'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 portandolo dal 50 % al 70 % della spesa effettivamente sostenuta.

(4)

Per imperativi motivi di urgenza, tenuto conto in particolare delle attuali turbative del mercato, che hanno gravi effetti sul settore degli ortofrutticoli e che sembrano destinate a perdurare o a peggiorare, è necessario intervenire immediatamente e adottare misure di urgenza volte ad attenuarne gli effetti negativi. Il ritardo dell'azione immediata per far fronte a tali turbative del mercato rischierebbe di aggravarle, nuocendo alla produzione e alle condizioni di mercato del settore degli ortofrutticoli.

(5)

Considerata la necessità di un'azione immediata, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroghe temporanee all'articolo 33, paragrafo 3, e all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013

In deroga all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il limite di un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo per le misure di prevenzione e gestione delle crisi nel settore degli ortofrutticoli di cui alla medesima disposizione non si applica nel 2022.

In deroga all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto finanziario dell'Unione a favore dei fondi di esercizio nel 2022 non supera l'importo del contributo finanziario dell'Unione ai fondi di esercizio approvati dagli Stati membri per il 2022 ed è limitato al 70 % della spesa effettivamente sostenuta.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2022.

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.