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15.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 188/65 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1218 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2022
recante modifica di alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per determinate malattie elencate
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, e l'articolo 36, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le malattie elencate conformemente al suo articolo 5, paragrafo 1, e dispone le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate. Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che gli Stati membri stabiliscano programmi obbligatori di eradicazione per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento e programmi facoltativi di eradicazione per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, e che la Commissione approvi detti programmi. Detto regolamento prevede inoltre il riconoscimento o il ritiro da parte della Commissione dello status di indenne da malattia di Stati membri o di loro zone o compartimenti per quanto riguarda alcune malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c). |
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(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce i criteri per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ritiro dello status di indenne da malattia per gli Stati membri o loro zone o compartimenti e le prescrizioni per l'approvazione dei programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione per gli Stati membri o loro zone o compartimenti. |
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(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione (3) stabilisce le disposizioni di attuazione relative alle malattie degli animali elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda lo status di indenne da malattia e lo status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o loro zone o compartimenti e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate. Più in particolare, elenca nei suoi allegati gli Stati membri o loro zone o compartimenti aventi lo status di indenne da malattia e gli esistenti programmi di eradicazione approvati. L'evoluzione della situazione epidemiologica di determinate malattie rende necessario elencare nuovi Stati membri o loro zone indenni da malattia e approvare alcuni programmi di eradicazione presentati alla Commissione. |
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(4) |
Per l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, l'infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M. caprae e M. tuberculosis) (MTBC), la leucosi bovina enzootica (LEB), l'infezione da diarrea virale bovina (BVD) e l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (BTV), vari Stati membri hanno recentemente chiesto alla Commissione la concessione dello status di indenne da malattia o l'approvazione di programmi di eradicazione per l'intero territorio o per parte di esso. |
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(5) |
Per l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei bovini, l'Italia ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nella provincia di Vibo Valentia della regione Calabria e nella provincia di Teramo della regione Abruzzo. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell'allegato I, parte I, capitolo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come indenni da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei bovini. |
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(6) |
Per l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli ovini e nei caprini, l'Italia ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nella provincia di Lecce della regione Puglia. Pertanto tale zona dovrebbe essere elencata nell'allegato I, parte I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli ovini e nei caprini. |
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(7) |
Per l'infezione da MTBC, l'Italia ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l'infezione da MTBC stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nelle province di L'Aquila, Chieti e Teramo della regione Abruzzo, nella provincia di Latina della regione Lazio, nelle province di Bari e Taranto della regione Puglia e nella provincia di Nuoro della regione Sardegna. Tali zone dovrebbero pertanto essere elencate nell'allegato II, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come indenni dall'infezione da MTBC. |
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(8) |
Per quanto riguarda l'infezione da LEB, la Croazia ha presentato alla Commissione una domanda di approvazione di un programma di eradicazione per il suo territorio. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per l'approvazione dei programmi di eradicazione per la LEB. Pertanto tale Stato membro dovrebbe essere elencato di conseguenza nell'allegato IV, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto dispone di un programma di eradicazione approvato per la LEB. |
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(9) |
Per l'infezione da BVD, la Danimarca e la Germania hanno presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la BVD stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte, rispettivamente, sull'intero territorio della Danimarca e nei distretti (Landkreise) di Ravensburg, Erding, Weilheim-Schongau, Oberallgäu e Fulda in Germania. Pertanto tale Stato membro e tali zone dovrebbero essere elencati, di conseguenza, nell'allegato VII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto hanno ottenuto lo status di indenne da malattia per la BVD. |
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(10) |
Per l'infezione da BVD, l'Irlanda ha presentato alla Commissione una domanda di approvazione di un programma di eradicazione per il suo territorio. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per l'approvazione dei programmi di eradicazione per la BVD. Pertanto tale Stato membro dovrebbe essere elencato di conseguenza nell'allegato VII, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto dispone di un programma di eradicazione approvato per la BVD. |
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(11) |
Per quanto riguarda l'infezione da BTV, la Germania ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la BTV sono soddisfatte per l'intero territorio del Baden-Württemberg, dell'Hessen e del Nordrhein-Westfalen. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per la BTV. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell'allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto hanno ottenuto lo status di indenne da malattia per la BTV. |
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(12) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I, II, IV, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. |
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(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I, II, IV, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 78).
ALLEGATO
Gli allegati I, II, IV, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono così modificati:
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1) |
l'allegato I è così modificato:
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2) |
l'allegato II è così modificato:
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3) |
nell'allegato IV, la parte II è sostituita dalla seguente: «PARTE II Stati membri o loro zone che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per la LEB
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4) |
nell'allegato VII, le parti I e II sono sostituite dalle seguenti: «PARTE I Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per la BVD
PARTE II Stati membri o loro zone che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per la BVD
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5) |
nell'allegato VIII, parte 1, la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:
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((*)) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.»;
((*)) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.»;