12.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 185/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/1190 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 luglio 2022

che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l’inserimento, nell’interesse dell’Unione, di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nel sistema d’informazione Schengen (SIS)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema d’informazione Schengen (SIS) rappresenta uno strumento fondamentale per il mantenimento di un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione, sostenendo la cooperazione operativa tra le autorità nazionali competenti, in particolare guardie di frontiera, autorità di polizia e doganali, autorità competenti per l’immigrazione e autorità competenti per la prevenzione, l’accertamento, l’indagine o il perseguimento dei reati o l’esecuzione di sanzioni penali. Il regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) costituisce la base giuridica per il SIS nelle materie rientranti nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capi 4 e 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(2)

Le segnalazioni SIS contengono informazioni su persone od oggetti specifici, e istruzioni per le autorità sulle azioni da intraprendere quando tale persona o l’oggetto in questione sono stati localizzati. Le segnalazioni di persone e oggetti inserite nel SIS sono rese disponibili, in tempo reale, direttamente a tutti gli utenti finali delle autorità nazionali competenti degli Stati membri autorizzate a interrogare tale sistema a norma del regolamento (UE) 2018/1862. L’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), i membri nazionali dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), istituita dal regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e le squadre della guardia di frontiera e costiera europea, istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), sono altresì autorizzati ad accedere ai dati nel SIS e a consultarli conformemente al loro rispettivo mandato e a norma del regolamento (UE) 2018/1862.

(3)

Europol svolge un ruolo importante nella lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo fornendo analisi e valutazioni delle minacce a sostegno delle indagini delle autorità nazionali competenti. Europol svolge tale ruolo anche mediante l’uso del SIS e lo scambio di informazioni supplementari con gli Stati membri sulle segnalazioni SIS. La lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo dovrebbe essere oggetto di un continuo coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda il trattamento dei dati e l’inserimento delle segnalazioni nel SIS.

(4)

Data la natura globale delle forme gravi di criminalità e del terrorismo, le informazioni che i paesi terzi e le organizzazioni internazionali ottengono sui responsabili di forme gravi di criminalità e di terrorismo e sulle persone sospettate di forme gravi di criminalità e di terrorismo hanno una rilevanza sempre maggiore per la sicurezza interna dell’Unione. Alcune di tali informazioni, in particolare se la persona interessata è un cittadino di un paese terzo, sono condivise solamente con Europol, che tratta le informazioni e condivide i risultati delle proprie analisi con gli Stati membri.

(5)

L’esigenza operativa di rendere disponibili agli agenti di prima linea, in particolare alle guardie di frontiera e agli agenti di polizia, le informazioni ottenute da paesi terzi e verificate è stata ampiamente riconosciuta. Tuttavia, i pertinenti utenti finali negli Stati membri non sempre hanno accesso a tali informazioni preziose poiché, fra l’altro, gli Stati membri non possono sempre inserire segnalazioni nel SIS sulla base di dette informazioni a causa del diritto nazionale.

(6)

Per colmare le lacune nella condivisione di informazioni sulle forme gravi di criminalità e sul terrorismo, in particolare sui combattenti terroristi stranieri, di cui è cruciale sorvegliare i movimenti, è necessario garantire che, su proposta di Europol, gli Stati membri possano inserire segnalazioni informative nel SIS su cittadini di paesi terzi nell’interesse dell’Unione al fine di rendere tali informazioni fornite da paesi terzi e da organizzazioni internazionali disponibili, direttamente e in tempo reale, agli agenti di prima linea negli Stati membri.

(7)

A tal fine dovrebbe essere creata nel SIS una specifica categoria di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nell’interesse dell’Unione (le «segnalazioni informative»). Tali segnalazioni informative dovrebbero essere inserite nel SIS a discrezione degli Stati membri e previa verifica e analisi della proposta da parte di Europol nell’interesse dell’Unione, al fine di informare gli utenti finali che effettuano un’interrogazione del SIS del fatto che la persona interessata è sospettata di essere implicata in un reato di competenza di Europol e di consentire agli Stati membri e ad Europol di ottenere conferma del fatto che la persona oggetto della segnalazione informativa è stata localizzata e di ottenere ulteriori informazioni in conformità del regolamento (UE) 2018/1862, quale modificato dal presente regolamento.

(8)

Per consentire allo Stato membro a cui Europol ha proposto l’inserimento di una segnalazione informativa per verificare se l’adeguatezza, la pertinenza e l’importanza di un caso specifico giustifichino l’inserimento di tale segnalazione informativa nel SIS e per confermare l’affidabilità della fonte delle informazioni e l’esattezza delle informazioni sulla persona interessata, Europol dovrebbe condividere tutte le informazioni in suo possesso relative al caso, ad eccezione delle informazioni che sono state chiaramente ottenute in palese violazione dei diritti umani. Europol dovrebbe condividere, in particolare, l’esito del controllo incrociato dei dati con le sue banche dati, le informazioni relative all’esattezza e all’affidabilità dei dati e l’esame volto a determinare se vi siano motivi sufficienti per ritenere che la persona interessata abbia commesso o abbia partecipato a un reato di competenza di Europol, o intenda commetterlo.

(9)

Europol dovrebbe informare senza indugio gli Stati membri qualora disponga di pertinenti dati complementari o modificati in relazione alla sua proposta di inserire una segnalazione informativa nel SIS o di elementi di prova indicanti che i dati inclusi nella sua proposta sono di fatto inesatti o sono stati archiviati illecitamente. Europol dovrebbe inoltre trasmettere senza indugio allo Stato membro segnalante dati complementari o modificati riguardo a una segnalazione informativa inserita nel SIS su sua proposta, al fine di consentire allo Stato membro segnalante di completare o modificare la segnalazione informativa. Europol dovrebbe agire in particolare qualora venga a conoscenza del fatto che le informazioni ricevute dalle autorità di un paese terzo o da un’organizzazione internazionale non sono corrette o le sono state comunicate per fini illeciti, ad esempio se la condivisione delle informazioni sulla persona è avvenuta per motivi politici.

(10)

Al trattamento dei dati personali effettuato da Europol nell’espletamento delle sue competenze a norma del presente regolamento dovrebbero applicarsi i regolamenti (UE) 2016/794 e (UE) 2018/1725 (6) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(11)

I preparativi per l’attuazione delle segnalazioni informative non dovrebbero avere un impatto sull’uso del SIS.

(12)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l’istituzione e la regolamentazione di una specifica categoria di segnalazioni inserite nel SIS dagli Stati membri su proposta di Europol nell’interesse dell’Unione per lo scambio di informazioni su persone coinvolte nelle forme gravi di criminalità o nel terrorismo, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro stessa natura, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13)

Il presente regolamento rispetta pienamente i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e dal TUE. In particolare, il presente regolamento rispetta pienamente la tutela dei dati personali in conformità dell’articolo 16 TFUE, dell’articolo 8 della Carta e delle norme applicabili in materia di protezione dei dati. Il presente regolamento si prefigge inoltre l’obiettivo di garantire un ambiente sicuro per tutte le persone residenti sul territorio dell’Unione.

(14)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(15)

L’Irlanda partecipa al presente regolamento ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio (7) e della decisione di esecuzione (UE) 2020/1745 del Consiglio (8).

(16)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (10).

(17)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (11) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio (12).

(18)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (13) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio (14).

(19)

Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005, e dovrebbe essere letto in combinato disposto con le decisioni 2010/365/UE (15) e (UE) 2018/934 (16) del Consiglio.

(20)

Per quanto riguarda la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2011, e dovrebbe essere letto in combinato disposto con la decisione (UE) 2017/733 del Consiglio (17).

(21)

Per quanto riguarda Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003.

(22)

Il Garante europeo per la protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725.

(23)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/1862,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2018/1862 è così modificato:

1)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

il punto 8) è sostituito dal seguente:

«8)

“indicatore di validità”: la sospensione della validità di una segnalazione a livello nazionale apponibile alle segnalazioni per l’arresto, alle segnalazioni di persone scomparse e vulnerabili, alle segnalazioni ai fini di un controllo discreto, di indagine o specifico e alle segnalazioni informative;»;

b)

è aggiunto il punto seguente:

«22)

“cittadino di paese terzo”: chiunque non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE ad eccezione di chi, in virtù di accordi conclusi tra l’Unione, o tra l’Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e paesi terzi, dall’altro, beneficia del diritto di libera circolazione all’interno dell’Unione ai sensi della direttiva 2004/38/CE;»;

2)

l’articolo 20 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatti salvi l’articolo 8, paragrafo 1, o le disposizioni del presente regolamento che prevedono la memorizzazione di dati complementari, il SIS contiene esclusivamente le categorie di dati forniti da ciascuno Stato membro che sono necessari ai fini previsti dagli articoli 26, 32, 34, 36, 37 bis, 38 e 40.»;

b)

al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

informazioni sugli oggetti di cui agli articoli 26, 32, 34, 36, 37 bis e 38.»;

3)

all’articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Qualora uno Stato membro reputi che dare applicazione a una segnalazione inserita a norma degli articoli 26, 32, 36 o 37 bis non sia compatibile con il proprio diritto nazionale, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali, può chiedere che alla segnalazione sia apposto un indicatore di validità affinché non sia eseguita sul proprio territorio l’azione richiesta sulla base della segnalazione. L’indicatore di validità è apposto dall’ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante.»;

4)

è inserito il capo seguente:

«CAPO IX bis

Segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nell’interesse dell’Unione

Articolo 37 bis

Obiettivi e condizioni di inserimento delle segnalazioni

1.   Gli Stati membri possono inserire nel SIS segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nell’interesse dell’Unione (“segnalazioni informative”) a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera t), del regolamento (UE) 2016/794, su una proposta di Europol volta a inserire una segnalazione informativa sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità di paesi terzi o da organizzazioni internazionali. Europol informa il proprio responsabile della protezione dei dati qualora presenti una tale proposta.

2.   Le segnalazioni informative sono inserite nel SIS allo scopo di informare gli utenti finali che interrogano il SIS del presunto coinvolgimento di cittadini di paesi terzi in reati di terrorismo o in altre forme gravi di criminalità elencate all’allegato I del regolamento (UE) 2016/794, al fine di ottenere le informazioni di cui all’articolo 37 ter del presente regolamento.

3.   Europol propone che le segnalazioni informative siano inserite nel SIS solo nei seguenti casi e a condizione che le condizioni di cui al paragrafo 4 siano soddisfatte:

a)

esistono indizi concreti che la persona intenda commettere o stia commettendo uno dei reati di cui al paragrafo 2;

b)

la valutazione globale sulla persona, in particolare sulla base dei precedenti penali, fa supporre che possa commettere uno dei reati di cui al paragrafo 2.

4.   Europol propone che tali segnalazioni informative siano inserite nel SIS solo dopo aver stabilito che la segnalazione informativa è necessaria e giustificata, assicurandosi che entrambe le seguenti condizioni siano soddisfatte:

a)

un’analisi delle informazioni fornite conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/794 ha confermato l’affidabilità della fonte delle informazioni e l’accuratezza delle informazioni sulla persona interessata, permettendo ad Europol di stabilire, ove necessario, dopo aver effettuato ulteriori scambi di informazioni con il fornitore dei dati ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2016/794, che si applica almeno uno dei casi di cui al paragrafo 3;

b)

un’interrogazione del SIS effettuata ai sensi dell’articolo 48 del presente regolamento non ha rilevato la presenza di una segnalazione sulla persona interessata.

5.   Europol mette a disposizione degli Stati membri le informazioni in suo possesso relative al caso specifico e l’esito della valutazione di cui ai paragrafi 3 e 4 e propone a uno o più Stati membri di inserire nel SIS una segnalazione informativa.

Qualora disponga di pertinenti dati complementari o dati modificati in relazione alla sua proposta volta a inserire una segnalazione informativa o qualora sia in possesso di elementi che dimostrano che i dati inclusi nella sua proposta volta a inserire una segnalazione informativa sono di fatto inesatti o sono stati archiviati illecitamente, Europol ne informa senza indugio gli Stati membri.

6.   La proposta di Europol volta a inserire segnalazioni informative è sottoposta alla verifica e all’analisi da parte dello Stato membro a cui Europol ha proposto l’inserimento di tali segnalazioni. Tali segnalazioni informative sono inserite nel SIS a discrezione di tale Stato membro.

7.   Qualora le segnalazioni informative siano inserite nel SIS a norma del presente articolo, lo Stato membro segnalante informa di tale inserimento gli altri Stati membri ed Europol tramite lo scambio di informazioni supplementari.

8.   Qualora gli Stati membri decidano di non inserire la segnalazione informativa su proposta di Europol, e qualora siano soddisfatte le rispettive condizioni, essi possono decidere di inserire un altro tipo di segnalazione sulla stessa persona.

9.   Gli Stati membri informano gli altri Stati membri ed Europol in merito all’esito della verifica e dell’analisi dei dati nella proposta di Europol di cui al paragrafo 6, e all’inserimento o meno dei dati nel SIS, entro un periodo di 12 mesi dalla proposta di inserimento della segnalazione informativa da parte di Europol.

Ai fini del primo comma, gli Stati membri istituiscono un meccanismo di rendicontazione periodica.

10.   Qualora disponga di pertinenti dati complementari o modificati riguardo a una segnalazione informativa, Europol trasmette tali dati senza indugio, tramite lo scambio di informazioni supplementari, allo Stato membro segnalante per consentirgli di completare, modificare o cancellare la segnalazione informativa.

11.   Qualora sia in possesso di elementi che dimostrano che i dati inseriti nel SIS ai sensi del paragrafo 1 sono di fatto inesatti o sono stati archiviati illecitamente, Europol ne informa al più presto, tramite lo scambio di informazioni supplementari ed entro due giorni lavorativi dacché è in possesso di detti elementi, lo Stato membro segnalante. Lo Stato membro segnalante verifica le informazioni e, se necessario, rettifica o cancella senza indugio i dati in questione.

12.   Qualora esistano indizi concreti che gli oggetti di cui all’articolo 38, paragrafo 2, lettere a), b), c), e), g), h), j) e k), o i mezzi di pagamento diversi dai contanti siano collegati a una persona oggetto di segnalazione informativa a norma del paragrafo 1 del presente articolo, possono essere inserite segnalazioni di tali oggetti per localizzare la persona. In tali casi la segnalazione informativa e la segnalazione dell’oggetto sono connesse in conformità dell’articolo 63.

13.   Gli Stati membri predispongono le procedure necessarie per inserire, aggiornare e cancellare nel SIS le segnalazioni informative a norma del presente regolamento.

14.   Europol assicura la registrazione delle sue proposte volte all’inserimento di segnalazioni informative nel SIS a norma del presente articolo e riferisce ogni sei mesi agli Stati membri sulle segnalazioni informative inserite nel SIS e sui casi in cui gli Stati membri non hanno inserito le segnalazioni informative.

15.   La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire e sviluppare le norme necessarie per l’inserimento, l’aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati di cui al paragrafo 11 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 76, paragrafo 2.

Articolo 37 ter

Esecuzione dell’azione richiesta nella segnalazione informativa

1.   In caso di riscontro positivo (hit) su una segnalazione informativa, lo Stato membro di esecuzione raccoglie e trasmette allo Stato membro segnalante, totalmente o in parte, le informazioni seguenti:

a)

il fatto che sia stata localizzata la persona oggetto di una segnalazione informativa;

b)

il luogo, l’ora e il motivo del controllo;

c)

l’itinerario e la destinazione del viaggio;

d)

le persone che accompagnano la persona oggetto della segnalazione informativa, di cui si può ragionevolmente presumere che siano ad essa associate;

e)

gli oggetti trasportati, compresi i documenti di viaggio;

f)

le circostanze in cui è stata localizzata la persona.

2.   Lo Stato membro di esecuzione comunica allo Stato membro segnalante le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite lo scambio di informazioni supplementari.

3.   Il paragrafo 1 del presente articolo si applica anche qualora la persona oggetto di una segnalazione informativa sia localizzata nel territorio dello Stato membro che ha inserito nel SIS la segnalazione informativa allo scopo di informare Europol a norma dell’articolo 48, paragrafo 8, lettera b).

4.   Lo Stato membro di esecuzione assicura la raccolta discreta del maggior numero possibile di informazioni descritte al paragrafo 1 durante le attività abituali svolte dalle sue autorità nazionali competenti. La raccolta di tali informazioni non compromette la natura discreta dei controlli e la persona oggetto della segnalazione informativa non è in alcun modo informata dell’esistenza di tale segnalazione.»;

5)

all’articolo 43, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I dati dattiloscopici nel SIS in relazione a segnalazioni inserite a norma degli articoli 26, 32, 36, 37 bis e 40 possono essere consultati anche usando serie complete o incomplete di impronte digitali o palmari rinvenute sul luogo di un reato grave o di un reato di terrorismo oggetto di indagine, qualora si possa stabilire con un elevato grado di probabilità che tali serie di impronte appartengono a un autore del reato, purché l’interrogazione sia effettuata simultaneamente nelle pertinenti banche dati nazionali di impronte digitali dello Stato membro.»;

6)

l’articolo 48 è così modificato:

a)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Gli Stati membri informano Europol tramite lo scambio di informazioni supplementari:

a)

in merito a qualsiasi riscontro positivo (hit) su segnalazioni informative inserite nel SIS a norma dell’articolo 37 bis;

b)

se la persona oggetto della segnalazione informativa è stata localizzata nel territorio dello Stato membro segnalante a norma dell’articolo 37 ter, paragrafo 3; e

c)

in merito a qualsiasi riscontro positivo (hit) su segnalazioni relative a reati di terrorismo che non sono inserite nel SIS ai sensi dell’articolo 37 bis.

Gli Stati membri possono eccezionalmente non informare Europol dei riscontri positivi (hits) su segnalazioni di cui alla lettera c) del presente paragrafo, qualora ciò compromettesse le indagini in corso, la sicurezza di una persona, o fosse in contrasto con gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro segnalante.»;

b)

il paragrafo 9 è soppresso;

7)

l’articolo 53 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Uno Stato membro può segnalare una persona ai fini di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), all’articolo 36 e all’articolo 37 bis per un periodo di un anno. Lo Stato membro segnalante riesamina la necessità di mantenere la segnalazione entro tale periodo di un anno.»;

b)

i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6.   Nel periodo di riesame di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5, lo Stato membro segnalante può decidere, a seguito di una valutazione individuale globale che è registrata, di mantenere la segnalazione di una persona per un periodo più lungo del periodo di riesame, ove ciò sia necessario e proporzionato alle finalità per le quali la segnalazione stessa era stata inserita. In tali casi, i paragrafi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche a tale proroga. Ogni proroga è comunicata al CS-SIS.

7.   Le segnalazioni di persone sono cancellate automaticamente allo scadere del periodo di riesame di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, salvo qualora lo Stato membro segnalante abbia informato il CS-SIS della proroga a norma del paragrafo 6 del presente articolo. Il CS-SIS informa automaticamente lo Stato membro segnalante e, per le segnalazioni informative inserite nel SIS a norma dell’articolo 37 bis, anche Europol con quattro mesi d’anticipo della prevista cancellazione di dati. Per le segnalazioni informative inserite nel SIS a norma dell’articolo 37 bis, Europol assiste senza indugio lo Stato membro segnalante nella sua valutazione individuale globale di cui al paragrafo 6 del presente articolo.»;

8)

all’articolo 54, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le segnalazioni di oggetti inserite a norma degli articoli 26, 32, 34, 36 e 37 bis sono riesaminate a norma dell’articolo 53, se collegate alla segnalazione di una persona. Tali segnalazioni sono conservate solo finché è conservata la segnalazione della persona.»;

9)

l’articolo 55 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis.   Le segnalazioni informative a norma dell’articolo 37 bis sono cancellate:

a)

allo scadere del termine di validità della segnalazione conformemente all’articolo 53; o

b)

su decisione dell’autorità competente dello Stato membro segnalante, anche, se del caso, su proposta di Europol;»;

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Le segnalazioni di oggetti inserite a norma degli articoli 26, 32, 34, 36 e 37 bis, se collegate alla segnalazione di una persona, sono cancellate se la segnalazione di una persona è cancellata a norma del presente articolo.»;

10)

l’articolo 56 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri trattano i dati di cui all’articolo 20 solo ai fini enunciati per ciascuna delle categorie di segnalazioni di cui agli articoli 26, 32, 34, 36, 37 bis, 38 e 40.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Per quanto riguarda le segnalazioni di cui agli articoli 26, 32, 34, 36, 37 bis, 38 e 40, ogni trattamento delle informazioni nel SIS per finalità diverse da quelle per le quali sono state inserite in tale sistema deve essere connesso a un caso specifico e giustificato dalla necessità di prevenire una minaccia grave ed imminente per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, da fondati motivi di sicurezza nazionale o ai fini della prevenzione di un reato grave. A tale scopo è necessario ottenere l’autorizzazione preventiva dello Stato membro segnalante.»;

11)

all’articolo 74 è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis.   Gli Stati membri, Europol ed eu-LISA forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per contribuire alla valutazione e alle relazioni di cui all’articolo 68 del regolamento (UE) 2016/794.»;

12)

all’articolo 79 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   La Commissione adotta una decisione che stabilisce la data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono iniziare l’inserimento, l’aggiornamento e la cancellazione delle segnalazioni informative nel SIS a norma dell’articolo 37 bis del presente regolamento, dopo aver verificato che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

che gli atti di esecuzione adottati a norma del presente regolamento siano stati modificati nella misura necessaria per l’applicazione del presente regolamento quale modificato dal regolamento (UE) 2022/1190 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

b)

che gli Stati membri ed Europol abbiano notificato alla Commissione di aver adottato le disposizioni tecniche e procedurali necessarie per trattare i dati SIS e scambiare informazioni supplementari a norma del presente regolamento quale modificato dal regolamento (UE) 2022/1190;

c)

che l’eu-LISA abbia comunicato alla Commissione il positivo completamento di tutte le attività di collaudo relative al CS-SIS e all’interazione tra CS-SIS e N.SIS.

Tale decisione della Commissione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(*1)  Regolamento (UE) 2022/1190 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l’inserimento di segnalazioni informative nel sistema d’informazione Schengen (SIS) su cittadini di paesi terzi nell’interesse dell’Unione (GU L 185 del 12.7.2022, pag. 1).»."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data stabilita conformemente all’articolo 79, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1862 ad eccezione dell’articolo 1, punto 12), del presente regolamento, che si applica a decorrere dal 1o agosto 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 6 luglio 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  Posizione del Parlamento europeo dell’8 giugno 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 giugno 2022.

(2)  Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

(3)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(4)  Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

(5)  Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(7)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(8)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1745 del Consiglio, del 18 novembre 2020, relativa alla messa in applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in materia di protezione dei dati e all’applicazione provvisoria di talune disposizioni dell’acquis di Schengen in Irlanda (GU L 393 del 23.11.2020, pag. 3).

(9)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(10)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(11)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(12)  Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

(13)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(14)  Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

(15)  Decisione 2010/365/UE del Consiglio, del 29 giugno 2010, sull’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 166 dell’1.7.2010, pag. 17).

(16)  Decisione (UE) 2018/934 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa all’attuazione delle rimanenti disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti il sistema d’informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 165 del 2.7.2018, pag. 37).

(17)  Decisione (UE) 2017/733 del Consiglio, del 25 aprile 2017, sull’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen nella Repubblica di Croazia (GU L 108 del 26.4.2017, pag. 31).