8.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 183/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1174 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda alcune disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’esperienza acquisita nell’attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione (2) ha messo in evidenza la necessità di apportare lievi modifiche alle modalità di attuazione di determinate norme fondamentali comuni.

(2)

Talune disposizioni particolareggiate in materia di sicurezza aerea dovrebbero essere chiarite, armonizzate o semplificate al fine di migliorare la certezza del diritto, standardizzare l’interpretazione comune della legislazione e garantire ulteriormente la migliore attuazione possibile delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea. Si sono inoltre rese necessarie alcune modifiche in funzione dell’evoluzione del quadro delle minacce e dei rischi e dei recenti sviluppi in termini di operazioni aeroportuali e aeree, tecnologia e politica internazionale. Tali modifiche riguardano la sicurezza aeroportuale, il trasporto in sicurezza di armi da fuoco a bordo, la formazione del personale, la sicurezza di merci e posta aeree, i fornitori conosciuti di forniture per l’aeroporto, il controllo dei precedenti personali, i cani antiesplosivo (EDD) e gli standard di rilevamento applicabili ai portali magnetici per la rilevazione dei metalli (WTMD).

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

(4)

Poiché è necessario un periodo di tempo ragionevole per consentire ai membri dell’equipaggio di condotta e di cabina che mettono in atto misure per la sicurezza in volo di partecipare ai corsi di formazione di cui al punto 38 dell’allegato del presente regolamento, l’applicazione di tale punto dovrebbe essere rinviata al 1o gennaio 2023.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19 del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2022. Tuttavia, i punti 32) e 38) dell’allegato si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1).


ALLEGATO

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è così modificato:

1)

al punto 1.1.2.2 è aggiunto il capoverso seguente:

«Le persone che effettuano un’ispezione di sicurezza in aree diverse da quelle utilizzate per lo sbarco di passeggeri non sottoposti a screening secondo le norme fondamentali comuni devono ricevere una formazione in conformità al punto 11.2.3.1, 11.2.3.2, 11.2.3.3, 11.2.3.4 o 11.2.3.5.»;

2)

il punto 1.4.4.2 è sostituito dal seguente:

«1.4.4.2.

I veicoli ispezionati che lasciano temporaneamente le parti critiche possono essere esentati dall’ispezione al loro ritorno, purché siano rimaste sotto costante osservazione da parte del personale autorizzato, in misura sufficiente per garantire con ragionevole sicurezza che non siano stati introdotti articoli proibiti nei veicoli.»;

(3)

è aggiunto il seguente punto 1.4.4.3:

«1.4.4.3.

Le esenzioni e le procedure speciali di ispezione sono inoltre soggette alle disposizioni supplementari stabilite nella decisione di esecuzione C(2015) 8005.»;

4)

è aggiunto il seguente punto 1.5.5:

«1.5.5.

Devono essere istituite procedure per gestire i bagagli non identificati e gli oggetti sospetti conformemente a una valutazione del rischio effettuata o approvata dalle autorità nazionali competenti.»;

5)

al punto 3.1.1.3. è aggiunta la seguente frase:

«L’ispezione non può avere inizio prima che l’aeromobile abbia raggiunto la sua posizione finale di sosta.»;

6)

il punto 3.1.3. è sostituito dal seguente:

«3.1.3.   Informazioni relative all’ispezione di sicurezza dell’aeromobile

Le seguenti informazioni relative all’ispezione di sicurezza dell’aeromobile di un volo in partenza devono essere registrate e conservate in un luogo diverso dall’aeromobile per 24 ore o per la durata del volo (se supera le 24 ore):

a)

numero del volo;

b)

origine del volo precedente;

c)

data e ora in cui l’ispezione di sicurezza dell’aeromobile è stata completata;

d)

nome e firma della persona responsabile dell’esecuzione dell’ispezione di sicurezza dell’aeromobile.

La registrazione delle informazioni di cui al primo capoverso può essere conservata in formato elettronico.»;

7)

al punto 5.4.2 è aggiunto il seguente capoverso:

«Il vettore aereo deve provvedere affinché il trasporto di armi da fuoco nel bagaglio da stiva sia consentito solo dopo che una persona autorizzata e debitamente qualificata abbia accertato che non sono cariche. Dette armi da fuoco devono essere stivate in un luogo non accessibile a nessuno durante il volo.»;

8)

al punto 6.1.1 la lettera c) è soppressa;

9)

è aggiunto il seguente punto 6.1.3:

«6.1.3.

Un agente regolamentato che rifiuta una spedizione per motivi di alto rischio deve garantire che la spedizione e la documentazione di accompagnamento siano contrassegnate come merci e posta ad alto rischio prima che la spedizione sia restituita al rappresentante del soggetto mittente. Tale spedizione non può essere caricata su un aeromobile a meno che non sia trattata da un altro agente regolamentato in conformità al punto 6.7.»;

10)

al punto 6.3.1.2, lettera a), il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

«La dichiarazione firmata deve indicare chiaramente l’ubicazione del sito o dei siti cui si riferisce ed essere conservata dall’autorità competente interessata;»;

11)

il punto 6.3.2.1 è sostituito dal seguente:

«6.3.2.1.

Quando accetta una spedizione, un agente regolamentato deve accertare se il soggetto da cui riceve la spedizione è un agente regolamentato o un mittente conosciuto o nessuno dei due.»;

12)

al punto 6.3.2.3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

sottoposte a screening in conformità al punto 6.2 o 6.7, a seconda dei casi; oppure»;

13)

il punto 6.3.2.6 è così modificato:

a)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

lo status di sicurezza della spedizione, attestato da una delle diciture seguenti:

“SPX”, indicante che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobili passeggeri, cargo o postali;

“SHR”, indicante che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobili passeggeri, cargo o postali, per quanto riguarda i requisiti relativi all’alto rischio;»;

b)

alla lettera e), il punto ii) è soppresso;

14)

al punto 6.3.2.9., il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«Un agente regolamentato deve garantire che tutto il personale sia selezionato in conformità ai requisiti del capitolo 11 e formato adeguatamente secondo il profilo delle diverse mansioni. Ai fini della formazione, il personale che ha accesso non controllato a merce o posta aerea identificabile come tale e che sia stata sottoposta ai prescritti controlli di sicurezza è considerato personale che effettua i controlli di sicurezza. Le persone che hanno ricevuto una formazione in conformità al punto 11.2.7 devono adeguare le proprie competenze a quelle di cui al punto 11.2.3.9 entro il 1o gennaio 2023.»;

15)

al punto 6.4.2.1, primo capoverso, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

tutto il personale che effettua i controlli di sicurezza e tutto il personale che ha accesso non controllato a merce o posta aerea identificabile come tale e che sia stata sottoposta ai prescritti controlli di sicurezza, sia selezionato in conformità ai requisiti del capitolo 11 e abbia ricevuto una formazione sulla sicurezza conformemente al punto 11.2.3.9. Le persone che hanno ricevuto una formazione in conformità al punto 11.2.7 devono adeguare le proprie competenze a quelle di cui al punto 11.2.3.9 entro il 1o gennaio 2023; nonché»;

16)

il punto 6.5 è sostituito dal seguente:

«6.5.   TRASPORTATORI APPROVATI

Nessuna disposizione nel presente regolamento.»;

17)

il punto 6.6.1.1 è sostituito dal seguente:

«6.6.1.1.

Al fine di garantire che le spedizioni sottoposte ai prescritti controlli di sicurezza siano protette da interferenze non autorizzate durante il trasporto, si applicano tutti i seguenti requisiti:

a)

le spedizioni devono essere confezionate o sigillate dall’agente regolamentato o dal mittente conosciuto in modo da assicurare che eventuali manomissioni risultino evidenti; se ciò non è possibile, devono essere adottate misure di protezione alternative che garantiscano l’integrità della spedizione;

b)

il compartimento di carico delle merci del veicolo nel quale devono essere trasportate le spedizioni deve essere chiuso a chiave o sigillato o, nei veicoli coperti da telone, deve essere protetto ai fini della sicurezza con cavi TIR in modo da evidenziare eventuali manomissioni, mentre nei veicoli a fondo piatto la zona di carico deve essere tenuta sotto osservazione;

c)

la dichiarazione del trasportatore sul modello che figura nell’appendice 6-E deve essere approvata dal trasportatore che ha stipulato il contratto di trasporto con l’agente regolamentato o il mittente conosciuto, a meno che il trasportatore sia egli stesso approvato come agente regolamentato.

La dichiarazione firmata deve essere conservata dall’agente regolamentato o dal mittente conosciuto per il quale viene effettuato il trasporto. Su richiesta, una copia della dichiarazione firmata viene messa a disposizione dell’agente regolamentato o del vettore aereo che riceve la spedizione o dell’autorità competente interessata.

Quale alternativa alla lettera c) del primo capoverso, il trasportatore può presentare all’agente regolamentato o al mittente conosciuto per il quale effettua il trasporto la prova che egli è stato abilitato o approvato da un’autorità competente.

Tale prova deve rispettare i requisiti di cui all’appendice 6-E e devono esserne conservate copie presso l’agente regolamentato o il mittente conosciuto interessato. Su richiesta, una copia deve essere messa a disposizione dell’agente regolamentato o del vettore aereo che riceve la spedizione o di un’altra autorità competente.»;

18)

il punto 6.8.3.1 è così modificato:

a)

al primo capoverso, la lettera c) è soppressa;

b)

il secondo capoverso è soppresso;

19)

è aggiunto il seguente punto 6.8.3.10:

«6.8.3.10.

I controlli di sicurezza per merci e posta provenienti da un paese terzo sono inoltre soggetti alle disposizioni supplementari stabilite nella decisione di esecuzione C(2015) 8005.»;

20)

al punto 6.8.5.4 il secondo capoverso è soppresso;

21)

nell’appendice 6-A, secondo capoverso, quarto trattino, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

modifiche programmate di minore importanza al suo programma di sicurezza, come il nome della società, il suo indirizzo, il nome o i recapiti della persona responsabile della sicurezza, il cambio della persona che chiede l’accesso alla “banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica”, tempestivamente e al più tardi entro sette giorni lavorativi; nonché»;

22)

nell’appendice 6-C, parte 3, tabella, il punto 3.4 è sostituito dal seguente:

«3.4.

Il personale che ha accesso non controllato a merce o posta aerea identificabile come tale e il personale che effettua i controlli di sicurezza ricevono una formazione sulla sicurezza in conformità al punto 11.2.3.9 prima di essere autorizzati ad accedere a merce/posta aerea identificabile come tale?»;

23)

l’appendice 6-D è soppressa;

24)

nell’appendice 6-E, secondo capoverso, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

tutto il personale che trasporta merce e posta avrà ricevuto la necessaria formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza, conformemente al punto 11.2.7. Inoltre, se ha anche accesso non controllato a merce e posta sottoposta ai prescritti controlli di sicurezza, tale personale dovrà aver seguito una formazione sulla sicurezza in conformità al punto 11.2.3.9;»;

25)

al punto 8.1.1.1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Le provviste di bordo devono essere sottoposte a screening da parte di un vettore aereo, un fornitore regolamentato o un operatore aeroportuale, o per loro conto, prima di essere portate in un’area sterile, a meno che:»;

26)

al punto 8.1.3.2, lettera a), il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

«La dichiarazione firmata deve indicare chiaramente l’ubicazione del sito o dei siti cui si riferisce ed essere conservata dall’autorità competente interessata;»;

27)

al punto 8.1.4.2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

la “Dichiarazione di impegni — fornitore conosciuto di provviste di bordo” contenuta nell’appendice 8-B. Tale dichiarazione deve indicare chiaramente l’ubicazione del sito o dei siti cui si riferisce ed essere firmata dal rappresentante legale; nonché»;

28)

al punto 8.1.5.1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

provvedere affinché le persone che hanno accesso alle provviste di bordo ricevano una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza, conformemente al punto 11.2.7, prima di essere autorizzate ad accedere a tali forniture. Provvedere inoltre affinché le persone che effettuano lo screening delle provviste di bordo ricevano una formazione in conformità al punto 11.2.3.3 e le persone che effettuano altri controlli di sicurezza delle provviste di bordo ricevano una formazione in conformità al punto 11.2.3.10; nonché»;

29)

nell’appendice 8-B, secondo capoverso, primo trattino, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

provvederà affinché le persone che hanno accesso alle provviste di bordo ricevano una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza in conformità al punto 11.2.7 prima di essere autorizzate ad accedere a tali forniture. Provvederà inoltre affinché le persone che effettuano controlli di sicurezza diversi dallo screening delle provviste di bordo ricevano una formazione in conformità al punto 11.2.3.10; nonché»;

30)

al punto 9.1.1.1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Le forniture per l’aeroporto devono essere sottoposte a screening da parte di un operatore aeroportuale o di un fornitore regolamentato, o per loro conto, prima di essere portate in un’area sterile, a meno che:»;

31)

al punto 9.1.3.2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

la “Dichiarazione di impegni — fornitore conosciuto di forniture per l’aeroporto” contenuta nell’appendice 9-A. Tale dichiarazione deve indicare chiaramente l’ubicazione del sito o dei siti cui si riferisce ed essere firmata dal rappresentante legale; nonché»;

32)

il punto 9.1.3.3 è sostituito dal seguente:

«9.1.3.3

Tutti i fornitori conosciuti devono essere designati sulla base della convalida:

a)

della pertinenza e completezza del programma di sicurezza per quanto riguarda il punto 9.1.4; nonché

b)

dell’attuazione del programma di sicurezza senza carenze.

Quale prova legale della designazione, l’autorità competente può chiedere agli operatori aeroportuali di inserire entro il seguente giorno lavorativo le coordinate dei fornitori conosciuti da loro designati nella “banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica”. Quando effettua la registrazione nella banca dati, l’operatore aeroportuale deve assegnare ad ogni sito designato un codice alfanumerico identificativo unico nel formato standard.

L’accesso di forniture per l’aeroporto alle aree sterili può essere accordato solo dopo aver accertato lo status del fornitore. Ciò avviene verificando nella “banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica”, se del caso, oppure utilizzando un meccanismo alternativo che consegua lo stesso obiettivo.

Se l’autorità competente o l’operatore aeroportuale ritiene che il fornitore conosciuto non ottemperi più ai requisiti di cui al punto 9.1.4, l’operatore aeroportuale deve ritirare immediatamente lo status di fornitore conosciuto.»;

33)

al punto 9.1.4.1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

provvedere affinché le persone che hanno accesso alle forniture per l’aeroporto ricevano una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza, conformemente al punto 11.2.7, prima di essere autorizzate ad accedere a tali forniture. Provvedere inoltre affinché le persone che effettuano lo screening delle forniture per l’aeroporto ricevano una formazione in conformità al punto 11.2.3.3 e le persone che effettuano altri controlli di sicurezza delle forniture per l’aeroporto ricevano una formazione in conformità al punto 11.2.3.10; nonché»;

34)

nell’appendice 9-A, secondo capoverso, primo trattino, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

provvederà affinché le persone che hanno accesso alle forniture per l’aeroporto ricevano una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza, in conformità al punto 11.2.7 prima di essere autorizzate ad accedere a tali forniture. Provvederà inoltre affinché le persone che effettuano controlli di sicurezza diversi dallo screening delle forniture per l’aeroporto ricevano una formazione in conformità al punto 11.2.3.10; nonché»;

35)

il punto 11.1.1. è sostituito dal seguente:

«11.1.1.

Il personale indicato di seguito deve aver superato un controllo rafforzato dei precedenti personali:

a)

le persone selezionate per effettuare o far effettuare sotto la propria responsabilità screening, controlli dell’accesso o altri controlli di sicurezza in un’area sterile;

b)

le persone aventi la responsabilità generale a livello nazionale o locale di garantire che un programma di sicurezza e la sua attuazione rispondano a tutte le disposizioni normative (“security manager” o responsabili della sicurezza);

c)

gli istruttori di cui al capitolo 11.5;

d)

i validatori della sicurezza aerea UE di cui al capitolo 11.6.

La lettera b) del primo capoverso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023. Prima di tale data, dette persone devono aver completato un controllo rafforzato oppure standard dei precedenti personali in conformità al punto 1.2.3.1 o come stabilito dall’autorità competente secondo le norme nazionali applicabili.»;

36)

al punto 11.1.5 è aggiunto il seguente capoverso:

«Un controllo rafforzato dei precedenti personali deve essere completato interamente prima che la persona possa seguire la formazione di cui ai punti da 11.2.3.1 a 11.2.3.5.»;

37)

al punto 11.2.3.9, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«La formazione delle persone che hanno accesso non controllato a merce o posta aerea identificabile come tale e che sia stata sottoposta ai prescritti controlli di sicurezza e delle persone che effettuano controlli di sicurezza diversi dallo screening di merci e posta deve fornire tutte le seguenti competenze:»;

38)

è aggiunto il seguente punto 11.2.3.11:

«11.2.3.11.

La formazione dei membri dell’equipaggio di condotta e di cabina che mettono in atto misure per la sicurezza in volo deve fornire tutte le seguenti competenze:

a)

conoscenza degli atti di interferenza illecita già commessi in passato nell’ambito dell’aviazione civile, degli atti terroristici e dei rischi attuali;

b)

consapevolezza dei principali obblighi legali e conoscenza degli elementi che contribuiscono alla creazione di una solida e resiliente cultura della sicurezza sul posto di lavoro e nel settore dell’aviazione, comprese tra l’altro le minacce interne e la radicalizzazione;

c)

conoscenza degli obiettivi e dell’organizzazione della sicurezza aerea, inclusi gli obblighi e le responsabilità dei membri dell’equipaggio di condotta e di cabina;

d)

conoscenza di come proteggere e impedire l’accesso non autorizzato all’aeromobile;

e)

conoscenza delle procedure per sigillare un aeromobile, se del caso per la persona a cui è rivolta la formazione;

f)

capacità di individuare articoli proibiti;

g)

conoscenza dei modi con cui è possibile occultare articoli proibiti;

h)

capacità di effettuare ispezioni di sicurezza dell’aeromobile ad un livello sufficiente per consentire con ragionevole sicurezza di individuare articoli proibiti occultati;

i)

conoscenza della configurazione del tipo o dei tipi di aeromobili sui quali si presta servizio;

j)

capacità di proteggere la cabina di pilotaggio durante il volo;

k)

conoscenza delle procedure relative al trasporto di passeggeri potenzialmente pericolosi a bordo di un aeromobile, se del caso per la persona cui è rivolta la formazione;

l)

conoscenza del trattamento delle persone autorizzate a portare armi da fuoco a bordo, se del caso per la persona cui è rivolta la formazione;

m)

conoscenza delle procedure di comunicazione;

n)

capacità di reagire in modo appropriato a incidenti ed emergenze relativi alla sicurezza a bordo di un aeromobile.»;

39)

il punto 12.0.3.2 è sostituito dal seguente:

«12.0.3.2.

Il “marchio UE” deve essere apposto dai fabbricanti sulle attrezzature di sicurezza approvate dalla Commissione e deve essere visibile su un lato dell’attrezzatura o sulla sua schermata.»;

40)

il punto 12.1.2.1 è sostituito dal seguente:

«12.1.2.1.

Sono previsti quattro standard per i WTMD. I requisiti dettagliati inerenti a tali standard sono stabiliti nella decisione di esecuzione C(2015) 8005.»;

41)

è aggiunto il seguente punto 12.1.2.4:

«12.1.2.4.

Tutti i WTMD installati a partire dal 1o luglio 2023 devono essere conformi allo standard 1.1 o allo standard 2.1.»;

42)

il punto 12.2.4 è soppresso;

43)

al punto 12.5.1.1 il settimo capoverso è soppresso;

44)

il punto 12.6.3 è soppresso;

45)

il punto 12.7.3 è soppresso;

46)

il punto 12.9.1.7 è sostituito dal seguente:

«12.9.1.7.

Ciascuna squadra EDD deve essere approvata dall’autorità competente o per conto di quest’ultima in conformità alle appendici 12-E e 12-F della decisione di esecuzione C(2015) 8005. L’autorità competente può consentire l’invio e l’impiego di squadre EDD addestrate e/o approvate dall’autorità competente di un altro Stato membro a condizione che abbia formalmente concordato con l’autorità approvante i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità nel garantire il rispetto di tutti i requisiti di cui al capitolo 12.9 del presente allegato, in conformità all’appendice 12-P del presente allegato. In mancanza di un tale accordo, il rispetto di tutti i requisiti di cui al capitolo 12.9 del presente allegato rimane piena responsabilità dell’autorità competente dello Stato membro nel quale viene inviata e impiegata la squadra EDD.»;

47)

il punto 12.9.3.2 è sostituito dal seguente:

«12.9.3.2.

Il contenuto dei corsi di addestramento deve essere specificato o approvato dall’autorità competente. La formazione teorica del conduttore deve comprendere le disposizioni di cui al capitolo 11.2 relative allo screening dell’area o delle aree specifiche per le quali la squadra EDD è approvata.»;

48)

È aggiunta la seguente appendice 12-P:

«APPENDICE 12-P

LETTERA D’INTESA TRA AUTORITÀ COMPETENTI — ASSISTENZA PER L’IMPIEGO DI SQUADRE EDD

La presente lettera d’intesa è stipulata tra le seguenti parti:

L’autorità competente che riceve assistenza per l’impiego di squadre EDD:

L’autorità o le autorità competenti che forniscono assistenza per l’impiego di squadre EDD:

Al fine di individuare i seguenti ruoli (*1) per garantire che l’impiego delle squadre EDD sia conforme alle prescrizioni dell’UE:

Autorità competente incaricata di specificare o approvare il contenuto dei corsi di addestramento:

Autorità competente incaricata di approvare le squadre EDD:

Autorità competente incaricata del controllo di qualità esterno:

Per il seguente periodo di validità:

Data:

Firme:

(*1)  Se necessario, la presente lettera d’intesa può essere integrata e modificata come opportuno per specificare i ruoli delle autorità competenti e determinarne l’ambito di applicazione.»."


(*1)  Se necessario, la presente lettera d’intesa può essere integrata e modificata come opportuno per specificare i ruoli delle autorità competenti e determinarne l’ambito di applicazione.».»