8.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 183/2 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1171 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2022
che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiungere i materiali di elevata purezza recuperati come categoria di materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell’UE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE. I prodotti fertilizzanti dell’UE contengono materiali costituenti appartenenti a una o più delle categorie di cui all’allegato II di tale regolamento. |
(2) |
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1009, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 44 al fine di adeguare l’allegato II ai progressi tecnici. A norma dell’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1009, in combinato disposto con l’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione può includere nelle categorie dei materiali costituenti i materiali che cessano di essere rifiuti a seguito di un’operazione di recupero se tali materiali sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici, se esiste per essi un mercato o una domanda e se il loro utilizzo non porta a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana. |
(3) |
Il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione ha individuato alcuni materiali di elevata purezza che potrebbero essere recuperati dai rifiuti e utilizzati come materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell’UE (3). |
(4) |
I materiali di elevata purezza individuati dal JRC sono sali di ammonio, sali di solfato, sali di fosfato, zolfo elementare, carbonato di calcio e ossido di calcio. Tutti i suddetti materiali sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), sono oggetto di una significativa domanda di mercato e il loro elevato valore agronomico è stato dimostrato in una lunga storia di impiego nel settore. |
(5) |
Come prima misura per garantire sia la sicurezza sia l’efficienza agronomica è opportuno stabilire un requisito minimo di purezza per i materiali di elevata purezza. Secondo le informazioni disponibili nella relazione di valutazione del JRC, una purezza del 95 %, espressa in termini di materia secca del materiale, garantirà un’elevata efficienza agronomica associata a bassi rischi per l’ambiente, la salute e la sicurezza. Sebbene per alcuni materiali tale elevata purezza sia fissata a livelli più ambiziosi rispetto a quelli prescritti dal regolamento (CE) n. 2003/2003, si stima che tale purezza più elevata sia raggiungibile sulla base delle pratiche esistenti. |
(6) |
È inoltre opportuno specificare che i materiali di elevata purezza sono recuperati dai rifiuti mediante due tipi di processi: processi che isolano sali o altri elementi attraverso (una combinazione di) metodi di depurazione avanzati, quali la cristallizzazione, la centrifuga o l’estrazione liquido-liquido, spesso applicati nelle industrie (petrol)chimiche; e processi di depurazione dei gas o di controllo delle emissioni volti a rimuovere i nutrienti dagli off-gas. |
(7) |
Il tenore di determinati tipi di impurità, patogeni o contaminanti, che sono specifici per tali materiali, o il tenore di carbonio organico dovrebbe pertanto essere limitato, sulla base della relazione di valutazione del JRC. Tali criteri dovrebbero applicarsi in aggiunta ai criteri di sicurezza di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/1009 per la corrispondente categoria funzionale del prodotto e fatto salvo il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
(8) |
È pertanto opportuno stabilire valori limite aggiuntivi per i contaminanti cromo totale e tallio. Alcuni materiali di elevata purezza possono contenere tali contaminanti in ragione dei materiali in entrata e dei processi da cui sono ottenuti. I valori limite proposti per tali contaminanti dovrebbero garantire che l’uso di prodotti fertilizzanti dell’UE contenenti materiali di elevata purezza in cui sono presenti tali contaminanti non ne comporti l’accumulo nel suolo. È inoltre opportuno introdurre prescrizioni relative al tenore di patogeni per tutti i prodotti fertilizzanti dell’UE che contengono o sono costituiti da materiali di elevata purezza, considerata l’ampia varietà dei processi da cui potrebbero essere ottenuti e i flussi di rifiuti consentiti come materiali in entrata. I valori limite per i contaminanti e i patogeni dovrebbero essere determinati come concentrazione nel prodotto finale, analogamente a quanto disposto dalle prescrizioni di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/1009. Ciò è giustificato dal fatto che i criteri di sicurezza introdotti in risposta a eventuali rischi particolari individuati riguardano, di norma, il prodotto finale e non un materiale costituente. Ciò dovrebbe inoltre facilitare la vigilanza del mercato per tali prodotti, poiché le prove devono essere effettuate solo sul prodotto finale. |
(9) |
È inoltre opportuno stabilire criteri di sicurezza aggiuntivi al fine di limitare il tenore di 16 idrocarburi policiclici aromatici (PAH16) (6) e di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) (7). Il regolamento (UE) 2019/1021 stabilisce riduzioni dei rilasci per i PAH16 e i PCDD/PCDF quali sostanze prodotte non intenzionalmente durante i processi di fabbricazione, ma non introduce un valore limite in tali casi. Considerati i rischi elevati derivanti dalla presenza di tali inquinanti nei prodotti fertilizzanti, si ritiene opportuno introdurre prescrizioni più rigorose di quelle stabilite in tale regolamento. Tali valori limite dovrebbero essere stabiliti a livello di materiale costituente e non come concentrazione nel prodotto finale, al fine di garantire la coerenza con il regolamento (UE) 2019/1021. |
(10) |
È possibile che tali valori limite non siano pertinenti per tutti i materiali di elevata purezza che saranno inclusi come nuova categoria di materiali costituenti. Di conseguenza i fabbricanti dovrebbero avere la possibilità di presumere che il prodotto fertilizzante rispetti una determinata prescrizione senza bisogno di effettuare verifiche, ad esempio prove, nei casi in cui il rispetto di detta prescrizione derivi in maniera certa e incontestabile dalla natura o dal processo di recupero del rispettivo materiale di elevata purezza o dal processo di fabbricazione del prodotto fertilizzante dell’UE. |
(11) |
Come misura di sicurezza aggiuntiva, i materiali di elevata purezza dovrebbero essere registrati sulla base del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) secondo le condizioni dettagliate già stabilite nel regolamento (UE) 2019/1009 per le sostanze chimiche in altre categorie di materiali costituenti. Ciò dovrebbe garantire che, nell’effettuare la valutazione dei rischi a norma di tale regolamento, i fabbricanti tengano conto dell’uso come prodotto fertilizzante e la registrazione sia effettuata anche per materiali a basso tonnellaggio. |
(12) |
Alcuni materiali di elevata purezza possono inoltre essere disponibili sui mercati locali in quantità superiori alla domanda. Per garantire che esista una domanda di mercato di materiali di elevata purezza e che il relativo magazzinaggio a lungo termine a condizioni non ottimali non comporti impatti negativi sull’ambiente, è opportuno limitare il periodo di tempo durante il quale tali materiali possono essere utilizzati come materiali costituenti di prodotti fertilizzanti dell’UE dopo essere stati generati. In tale periodo i fabbricanti dovrebbero essere tenuti a firmare la dichiarazione UE di conformità per i prodotti fertilizzanti dell’UE contenenti detti materiali. |
(13) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che i materiali di elevata purezza, se recuperati conformemente alle norme in materia di recupero indicate nella relazione di valutazione del JRC, garantiscono l’efficienza agronomica ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2019/1009. Essi sono inoltre conformi ai criteri di cui all’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE. Infine, se conformi alle altre prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1009 in generale e di cui all’allegato I di tale regolamento in particolare, essi non presenterebbero un rischio per la salute umana, animale o vegetale, la sicurezza o l’ambiente ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2019/1009. Tali materiali svolgerebbero inoltre un ruolo utile poiché sostituirebbero altre materie prime utilizzate nella produzione di prodotti fertilizzanti dell’UE. I materiali di elevata purezza recuperati dovrebbero pertanto essere inclusi nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009. |
(14) |
Inoltre, dato che i materiali di elevata purezza sono rifiuti recuperati ai sensi della direttiva 2008/98/CE, essi dovrebbero essere esclusi dalle categorie di materiali costituenti 1 e 11 di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, terzo comma, del medesimo regolamento. |
(15) |
Alcuni materiali di elevata purezza possono contenere selenio, che può essere tossico se presente in concentrazioni elevate. Alcuni possono inoltre contenere cloruro, che è potenzialmente pericoloso in relazione alla salinità del suolo. Nei casi in cui tali sostanze siano presenti in concentrazioni superiori a un determinato limite, il loro tenore dovrebbe essere indicato sull’etichetta in modo tale che gli utilizzatori del prodotto fertilizzante siano adeguatamente informati. È opportuno modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (UE) 2019/1009. |
(16) |
È importante garantire che i prodotti fertilizzanti contenenti materiali di elevata purezza siano soggetti a un’adeguata procedura di valutazione della conformità che includa un sistema di qualità valutato e approvato da un organismo notificato. È pertanto necessario modificare l’allegato IV del regolamento (UE) 2019/1009 al fine di prevedere una valutazione della conformità adeguata per tali prodotti fertilizzanti. |
(17) |
Dal momento che le prescrizioni di cui agli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/1009 e le procedure di valutazione della conformità di cui all’allegato IV del medesimo regolamento si applicheranno a decorrere dal 16 luglio 2022, è necessario rinviare l’applicazione del presente regolamento alla stessa data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:
1) |
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
2) |
l’allegato III è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; |
3) |
l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 luglio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1.
(2) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(3) Huygens D, Saveyn HGM, Technical proposals for by-products and high purity materials as component materials for EU Fertilising Products, JRC128459, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2022.
(4) Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).
(6) Somma di naftalene, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[a]pirene, indeno[1,2,3-cd]pirene, dibenzo[a,h]antracene e benzo[ghi]perilene.
(7) Somma di 2,3,7,8-TCDD, 1,2,3,7,8-PeCDD, 1,2,3,4,7,8-HxCDD, 1,2,3,6,7,8-HxCDD, 1,2,3,7,8,9-HxCDD, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD, OCDD, 2,3,7,8-TCDF, 1,2,3,7,8-PeCDF, 2,3,4,7,8-PeCDF, 1,2,3,4,7,8-HxCDF, 1,2,3,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,7,8,9-HxCDF, 2,3,4,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF, 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF e OCDF.
(8) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO I
L’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:
1) |
nella parte I è aggiunto il seguente punto: «CMC 15: Materiali di elevata purezza recuperati»; |
2) |
la parte II è così modificata:
|
(1) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
(2) Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).
(3) Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6).
(4) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(5) Somma di naftalene, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[a]pirene, indeno[1,2,3-cd]pirene, dibenzo[a,h]antracene e benzo[ghi]perilene.
(6) van den Berg M., L.S. Birnbaum, M. Denison, M. De Vito, W. Farland, et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology 93:223-241. doi:10.1093/toxsci/kfl055.
(7) Somma di 2,3,7,8-TCDD, 1,2,3,7,8-PeCDD, 1,2,3,4,7,8-HxCDD, 1,2,3,6,7,8-HxCDD, 1,2,3,7,8,9-HxCDD, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD, OCDD, 2,3,7,8-TCDF, 1,2,3,7,8-PeCDF, 2,3,4,7,8-PeCDF, 1,2,3,4,7,8-HxCDF, 1,2,3,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,7,8,9-HxCDF, 2,3,4,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF, 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF e OCDF.».»
ALLEGATO II
Nell’allegato III, parte I, del regolamento (UE) 2019/1009 è aggiunto il seguente punto 7 ter:
«7 |
ter. Qualora il prodotto fertilizzante dell’UE contenga o sia costituito da materiali di elevata purezza di cui all’allegato II, parte II, CMC 15, e:
|
Il tenore di selenio o cloruro, se indicato conformemente alle lettere a) e b), deve essere chiaramente separato dalla dichiarazione sul nutriente e può essere espresso come un intervallo di valori.
Qualora il fatto che il tenore di selenio o cloruro in un simile prodotto fertilizzante dell’UE sia inferiore ai valori limite di cui alle lettere a) e b) derivi in maniera certa e incontestabile dalla natura o dall’operazione di recupero del materiale di elevata purezza o dal processo di fabbricazione del prodotto fertilizzante dell’UE contenente tale materiale, a seconda dei casi, l’etichetta può essere priva di informazioni su tali parametri senza bisogno di effettuare verifiche (ad esempio prove), sotto la responsabilità del fabbricante.».
ALLEGATO III
Nell’allegato IV, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009, il modulo D1 (Garanzia di qualità del processo di produzione) è così modificato:
1) |
al punto 2.2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
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2) |
al punto 5.1.1.1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
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3) |
il punto 5.1.2.1 è sostituito dal seguente:
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4) |
il punto 5.1.3.1 è così modificato:
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5) |
al punto 5.1.4.1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
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6) |
al punto 5.1.5.1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
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7) |
al punto 6.3.2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
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