30.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 173/61


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1040 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2022

che modifica gli allegati VI e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati volatili in cattività e del relativo materiale germinale e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l’altro, prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che dette partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una loro zona o loro compartimento, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia consentito solo se queste provengono da un paese terzo, un territorio, una loro zona o un loro compartimento elencati per le specie e le categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Gli elenchi e alcune norme generali riguardanti gli elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.

(4)

L’allegato VI, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività, diversi dai volatili in cattività oggetto delle deroghe di cui all’articolo 62 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(5)

Il Regno Unito ha presentato alla Commissione una domanda di autorizzazione per l’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività, diversi dai volatili in cattività di cui all’articolo 62 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e del relativo materiale germinale provenienti dalle dipendenze della Corona Isola di Man e Jersey e ha fornito garanzie in merito alla capacità delle autorità competenti di tali dipendenze della Corona di assicurare una certificazione ufficiale affidabile e il rispetto delle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per tali partite di volatili in cattività e del relativo materiale germinale destinate all’ingresso nell’Unione. Tali dipendenze della Corona dovrebbero pertanto essere elencate nell’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(7)

L’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna che sono stati sottoposti ai trattamenti di riduzione dei rischi di cui all’allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(8)

Il Marocco ha presentato alla Commissione una domanda di autorizzazione per l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne ottenuti da pollame diverso dai ratiti e ha fornito garanzie in merito al rispetto, da parte di tale paese terzo, delle prescrizioni in materia di notifica e comunicazione delle malattie elencate di cui all’allegato I, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per il pollame come pure delle pertinenti prescrizioni dell’Unione in materia di sanità animale o di prescrizioni equivalenti. Pertanto, anche tenuto conto della situazione sanitaria relativa al pollame in Marocco, è opportuno includere tale paese terzo nell’elenco di cui all’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda i prodotti a base di carne ottenuti da pollame diverso dai ratiti che sono stati sottoposti al trattamento specifico di riduzione dei rischi D di cui all’allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(11)

Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, ai fini della certezza del diritto e allo scopo di agevolare gli scambi commerciali, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati VI e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati VI e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1)

nell’allegato VI, parte 1, sezione A, tra le voci relative a Israele e Nuova Zelanda sono inserite le seguenti voci relative all’Isola di Man e a Jersey:

«IM

Isola di Man

IM-0

Volatili in cattività

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Uova da cova di volatili in cattività

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

JE

Jersey

JE-0

Volatili in cattività

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Uova da cova di volatili in cattività

HE-CAPTIVE-BIRDS»

 

 

 

 

2)

nell’allegato XV, parte 1, sezione A, la voce relativa al Marocco è sostituita dalla seguente:

«MA

Marocco

MA-0

B

B

B

B

B

B

B

D

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST»