3.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 153/11


REGOLAMENTO (UE) 2022/877 DEL CONSIGLIO

del 3 giugno 2022

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006 (2).

(2)

Il regolamento (CE) n. 765/2006 attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC.

(3)

La decisione (PESC) 2022/882 del Consiglio (3) amplia l’ambito di applicazione delle sanzioni ai fini dell’ulteriore attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo del 24 marzo 2022 a seguito del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione militare inaccettabile e illegale della Russia nei confronti dell’Ucraina, che ai sensi del diritto internazionale si qualifica come un atto di aggressione.

(4)

Data la gravità della situazione appare necessario adottare misure supplementari. Pertanto la decisione (PESC) 2022/882 del Consiglio ha ampliato l’elenco delle entità soggette a restrizioni per quanto riguarda le autorizzazioni alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia. La decisione (PESC) 2022/882 amplia altresì l’elenco degli enti creditizi bielorussi e loro controllate bielorusse soggetti a misure restrittive per quanto riguarda la prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

1)

l’articolo 1 septvicies ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 1 septvicies ter

1.   È vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato XV o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Bielorussia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità elencata nell’allegato XV.

2.   Per ogni persona giuridica, entità o organismo di cui all’allegato XV, il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a decorrere dalla data indicata per lo stesso in tale allegato. Il divieto si applica a decorrere dalla stessa data a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Bielorussia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità elencata nell’allegato XV.»;

2)

all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, incluse ove opportuno le sanzioni penali, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri prevedono altresì appropriate misure di confisca dei proventi di tali violazioni.»;

3)

l’allegato V del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

4)

l’allegato XV del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

C. COLONNA


(1)   GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2022/882 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2012/642/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022).


ALLEGATO I

«ALLEGATO V

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 1 sexies, PARAGRAFO 7, ALL’ARTICOLO 1 septies, PARAGRAFO 7, E ALL’ARTICOLO 1 septies bis, PARAGRAFO 1

Ministero della Difesa della Bielorussia

140 Repair Plant JSC

558 Aircraft Repair Plant JSC

2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC

AGAT - Control Systems - Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding, JSC

AGAT - Electromechanical Plant OJSC

AGAT - SYSTEM

ATE - Engineering LLC

BelOMO Holding

Belspetsvneshtechnika SFTUE

Beltechexport CJSC

BSVT-New Technologies

Dipartimento degli Affari interni del comitato esecutivo della regione di Gomel

Truppe interne del ministero degli Affari interni della Repubblica di Bielorussia

Unità “Alpha” del KGB

Kidma Tech OJSC

Minotor-Service

Minsk Wheel Tractor Plant

Oboronnye Initsiativy LLC

OJS KB Radar Managing Company

Peleng JSC

Autorità di Stato per l’industria militare della Repubblica di Bielorussia

Agenzia per la sicurezza dello Stato della Repubblica di Bielorussia

Transaviaexport Airlines JSC

Volatavto OJSC

».

ALLEGATO II

«ALLEGATO XV

ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 septvicies ter

Nome della persona giuridica, dell’entità o dell’organismo

Data di applicazione

Belagroprombank

20 marzo 2022

Bank Dabrabyt

20 marzo 2022

Banca di sviluppo della Repubblica di Bielorussia

20 marzo 2022

Belinvestbank (Banca bielorussa per lo sviluppo e la ricostruzione)

14 giugno 2022

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