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23.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 143/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/800 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2022
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c),
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2009/116/CE del Consiglio (2) ha iscritto gli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3 come sostanze attive nell’allegato I della direttiva del Consiglio 91/414/CEE (3). |
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(2) |
Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4). |
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(3) |
L’approvazione delle sostanze attive oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3, indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, ne consente l’impiego solo come insetticidi e acaricidi. |
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(4) |
In conformità all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 30 settembre 2014 la società Total Fluids ha presentato alla Grecia, lo Stato membro relatore, una domanda di modifica delle condizioni di approvazione degli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3 al fine di permetterne l’impiego come fungicidi. La domanda è stata ritenuta ammissibile dallo Stato membro relatore. |
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(5) |
Lo Stato membro relatore ha valutato il nuovo impiego degli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3, richiesto nel 2014, in relazione ai possibili effetti sulla salute umana e animale e sull’ambiente, in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, e ha elaborato un progetto di rapporto di valutazione che è stato presentato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») e alla Commissione il 6 febbraio 2018. |
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(6) |
In conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’Autorità ha trasmesso al richiedente e agli Stati membri il rapporto di valutazione riveduto per raccoglierne le osservazioni e lo ha messo a disposizione del pubblico. Il richiedente è stato invitato a fornire informazioni supplementari in conformità all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
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(7) |
Il 23 settembre 2021 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (5) sulla possibilità che il nuovo impiego degli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3 soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
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(8) |
Il 27 gennaio 2022 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi un addendum alla relazione di esame per gli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3 e un progetto del presente regolamento. |
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(9) |
La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sull’addendum alla relazione di esame, che sono state oggetto di un attento esame. |
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(10) |
Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente gli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3, è stato accertato che, se tale prodotto è usato come fungicida, i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. È pertanto opportuno modificare le disposizioni specifiche stabilite nell’approvazione degli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3 al fine di includere l’impiego come fungicida in aggiunta agli impieghi come insetticida e acaricida. |
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(11) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
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(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Direttiva 2009/116/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE con l’iscrizione degli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3 come sostanze attive (GU L 237 del 9.9.2009, pag. 7).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).
(5) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2021.
Revisione inter pares dell’efficacia come fungicidi delle sostanze attive oli di paraffina (n. CAS 64742-46-7 catene di lunghezza C11–C25, n. CAS 72623-86-0 catene di lunghezza C15–C30 e n. CAS 97862-82-3 catene di lunghezza C11–C30); EFSA Journal 2021;19(10)6876doi: 10.2903/j.efsa.2021,6876.
ALLEGATO
Nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla riga 294 relativa agli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3, il testo nella colonna «Disposizioni specifiche» è sostituito dal seguente:
«Parte A
Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida, acaricida e fungicida.
Parte B
Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di esame sugli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3, addendum compreso, in particolare delle relative appendici I e II.
Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.»