3.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 129/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/693 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2022

sulla sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La Repubblica di Vanuatu figura nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 tra i paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu si applica dal 28 maggio 2015, data in cui è stato firmato e ha iniziato ad applicarsi a titolo provvisorio l’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica di Vanuatu (2) («l’accordo»), a norma dell’articolo 8, paragrafo 1 dell’accordo stesso. L’accordo è entrato in vigore il 1o aprile 2017.

(2)

Il 3 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2022/366 (3) sulla sospensione parziale dell’applicazione dell’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica di Vanuatu, a norma all’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo. La sospensione dell’applicazione dell’accordo è limitata ai passaporti ordinari rilasciati dal 25 maggio 2015, data a partire dalla quale il numero di domande accolte nell’ambito dei programmi di cittadinanza per investitori di Vanuatu ha iniziato ad aumentare significativamente.

(3)

Sebbene la decisione (UE) 2022/366 abbia sospeso l’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica di Vanuatu, è altresì necessario prevedere la sospensione a livello del diritto dell’Unione.

(4)

A norma dell’articolo 8, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 2018/1806, se la Commissione è in possesso di informazioni concrete e affidabili in merito alle circostanze di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), vale a dire «un rischio accresciuto o una minaccia imminente all’ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri, […] suffragato da informazioni e dati pertinenti, oggettivi e concreti forniti dalle autorità competenti», essa adotta un atto di esecuzione che sospende temporaneamente e parzialmente l’esenzione dall’obbligo del visto per un periodo di nove mesi.

(5)

Con i programmi di cittadinanza per investitori di Vanuatu, attuati dal paese dal 25 maggio 2015, i cittadini di paesi terzi che sarebbero altrimenti soggetti all’obbligo di visto hanno la possibilità di ottenere la cittadinanza di Vanuatu in cambio di investimenti, assicurandosi così l’accesso all’Unione in esenzione dall’obbligo di visto.

(6)

Tali programmi non prevedono alcun requisito di residenza effettiva o presenza fisica a Vanuatu per i richiedenti. La procedura di domanda è gestita da agenzie specializzate situate al di fuori di Vanuatu (ad esempio a Dubai, in Thailandia e in Malaysia), grazie alle quali il richiedente non ha bisogno di alcun contatto diretto con le autorità di Vanuatu. La mancanza del requisito di un colloquio in presenza riduce le possibilità per le autorità di Vanuatu di dare una valutazione corretta del richiedente o di confermare le informazioni fornite nella domanda, anche in termini di veridicità e credibilità. I programmi sono normalmente pubblicizzati come un modo per aggirare la procedura di rilascio dei visti Schengen e ottenere un facile accesso all’UE in esenzione dall’obbligo di visto (4). A livello commerciale, l’attrattiva dei programmi di Vanuatu si basa sulle procedure di esame accelerate e sui controlli meno rigorosi sull’origine dei fondi.

(7)

Come confermato dalle autorità di Vanuatu, le domande sono trattate in tempi molto brevi (5). Tali tempi brevi di trattamento non consentono un adeguato controllo di sicurezza né lo scambio di informazioni con i paesi di origine o con i paesi di residenza principale pregressa dei richiedenti prima di concedere la cittadinanza. A causa di questi tempi brevi di trattamento e dell’assenza di uno scambio sistematico di informazioni con il paese di origine dei richiedenti, Vanuatu aveva concesso la cittadinanza a persone oggetto di indagini penali, comprese persone che figuravano nelle banche dati dell’Interpol.

(8)

La percentuale di domande respinte è estremamente bassa; ciò conferma la valutazione della Commissione in merito alle carenze in materia di sicurezza e alla scarsa affidabilità del processo di controllo. Secondo le informazioni fornite dall’ufficio passaporti di Vanuatu il 14 giugno 2021, fino al marzo 2021 Vanuatu aveva rilasciato oltre 10 500 passaporti in cambio di investimenti nell’ambito dei programmi; alla fine del 2020 le autorità di Vanuatu avevano respinto una sola domanda.

(9)

Inoltre, tra i paesi di origine dei richiedenti la cui domanda è stata accolta figurano alcuni che sono generalmente esclusi da altri programmi di cittadinanza, come l’Iran e l’Afghanistan, e altri paesi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto per soggiorni di breve durata nell’UE, tra cui la Nigeria, lo Yemen, la Siria, il Pakistan e la Libia.

(10)

I rischi per la sicurezza sono ulteriormente aggravati dalla legislazione poco rigorosa sulle modifiche del nome. Come confermato dalle autorità di Vanuatu durante la riunione tecnica tenutasi il 15 aprile 2021, i richiedenti che hanno ottenuto la cittadinanza per investitori possono anche chiedere un cambiamento di identità.

(11)

Le circostanze di cui sopra portano alla conclusione che i programmi di cittadinanza per investitori di Vanuatu, nella loro forma e nel loro funzionamento attuali, sono contrari agli obiettivi della politica dell’Unione in materia di visti, che prevede un esame dei cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo di visto in base ai criteri di cui all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009 (6) e alla legislazione nazionale equivalente degli Stati membri in cui il regolamento (CE) n. 810/2009 non si applica ancora integralmente. Le verifiche caso per caso sono effettuate alla luce di criteri relativi, tra l’altro, all’ordine pubblico e alla sicurezza. Il modo in cui tali regimi sono attuati costituisce un’elusione della procedura dell’Unione in materia di visti per soggiorni di breve durata e della valutazione dei rischi per la sicurezza e migratori che essa comporta.

(12)

Negli scambi tra la Commissione e le autorità di Vanuatu (ottobre 2017, novembre 2019, giugno 2020 e marzo 2021), la Commissione ha espresso serie preoccupazioni in merito alla concessione della cittadinanza a persone che figurano nelle banche dati dell’Interpol, alla mancanza di requisiti relativi alla presenza fisica o alla residenza, ai brevi periodi di trattamento dei programmi e alla mancanza di uno scambio sistematico di informazioni con i paesi di origine o con i paesi di residenza principale pregressa dei richiedenti e ha avvertito il governo di Vanuatu della possibilità che l’obbligo del visto venisse ripristinato. Le spiegazioni fornite da Vanuatu non sono state sufficienti per attenuare tali preoccupazioni.

(13)

Tenendo in considerazione le informazioni, i dati, le relazioni e le statistiche summenzionati e a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), paragrafo 3 e paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1806, la Commissione conclude che la concessione della cittadinanza da parte di Vanuatu nell’ambito dei programmi di cittadinanza per investitori costituisce un rischio accresciuto per la sicurezza interna e l’ordine pubblico degli Stati membri e ha deciso che occorre intervenire.

(14)

Il rischio accresciuto per l’ordine pubblico e la sicurezza interna connesso ai cittadini di Vanuatu che hanno ottenuto la cittadinanza nell’ambito dei programmi di cittadinanza per investitori può essere attenuato solo mediante una sospensione parziale dell’esenzione dall’obbligo del visto.

(15)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1806, la Commissione dovrebbe, in base alle informazioni disponibili, considerare categorie sufficientemente ampie tali da contribuire in maniera efficace ad affrontare le circostanze, rispettando al contempo il principio di proporzionalità. Pertanto, poiché Vanuatu non distingue tra passaporti rilasciati nell’ambito di programmi di cittadinanza per investitori e altri passaporti, la sospensione dovrebbe applicarsi a tutti i passaporti ordinari rilasciati dal 25 maggio 2015, data a partire dalla quale Vanuatu ha iniziato a rilasciare un numero significativo di passaporti in cambio di investimenti.

(16)

I cittadini di Vanuatu il cui ingresso nell’UE è avvenuto prima della data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a continuare a soggiornare nell’UE e ad uscirne senza visto. Tale misura non dovrebbe applicarsi all’attraversamento delle frontiere esterne temporanee tra Stati membri come definite all’articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(17)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (8).

(18)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (9).

(19)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).

(20)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (11); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(21)

Il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2011.

(22)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1806,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto

L’applicazione dell’esenzione dall’obbligo del visto di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1806 per i titolari di passaporti ordinari rilasciati da Vanuatu dal 25 maggio 2015 è temporaneamente sospesa.

Articolo 2

Proseguimento del soggiorno in esenzione dall’obbligo di visto

I titolari di passaporti rilasciati da Vanuatu che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 1 e il cui ingresso nell’UE è avvenuto prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a soggiornare nell’UE e ad uscirne senza visto. Tale misura non si applica all’attraversamento delle frontiere esterne temporanee come definite all’articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 515/2014, dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 4 maggio 2022 al 3 febbraio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39.

(2)   GU L 173 del 3.7.2015, pag. 48.

(3)  Decisione (UE) 2022/366 del Consiglio, del 3 marzo 2022, sulla sospensione parziale dell’applicazione dell’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica di Vanuatu (GU L 69 del 4.3.2022, pag. 105).

(4)  Vanuatu - Vantaggi principali - UNITÀ GCI Vanuatu (vanuatu-dsp-citizenship.com)

(5)  Come ottenere la cittadinanza di Vanuatu - UNITÀ GCI Vanuatu (vanuatu-dsp-citizenship.com): « un programma di immigrazione rapido permette di ottenere la cittadinanza a Vanuatu in soli 14-45 giorni ».

(6)  Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

(8)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(9)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(10)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(11)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).