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21.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 120/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/659 DEL CONSIGLIO
del 21 aprile 2022
che attua il regolamento (UE) 2017/1509, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (1), in particolare l’articolo 47,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509. |
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(2) |
Nelle conclusioni del 17 luglio 2017 il Consiglio ha affermato che l’Unione prenderà in considerazione altre risposte adeguate alle azioni della Repubblica popolare democratica di Corea ("RPDC") che compromettono il regime globale di non proliferazione e disarmo, segnatamente tramite misure restrittive autonome supplementari. |
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(3) |
Il 22 dicembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("UNSC") ha adottato la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("UNSCR") 2397 (2017), con la quale ha ribadito che la RPDC non deve effettuare ulteriori lanci che utilizzano la tecnologia di missili balistici o test nucleari e deve astenersi da qualsiasi altra provocazione; deve sospendere immediatamente tutte le attività connesse al suo programma di missili balistici e, in tale contesto, ripristinare i propri impegni assunti in precedenza riguardo a una moratoria su tutti i lanci di missili; deve abbandonare immediatamente tutte le armi nucleari e i programmi nucleari esistenti in modo completo, verificabile e irreversibile e cessare immediatamente tutte le attività connesse; e deve abbandonare qualsiasi altro programma esistente legato alle armi di distruzione di massa e ai missili balistici in modo completo, verificabile e irreversibile. |
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(4) |
Il 24 marzo 2022 la RPDC ha lanciato un missile balistico intercontinentale. La RPDC ha lanciato missili in almeno dodici occasioni tra il 5 gennaio e il 24 marzo 2022. |
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(5) |
Il 25 marzo 2022 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante") ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione in cui condanna il lancio, il 24 marzo 2022, di un missile balistico intercontinentale da parte della RPDC — il che costituisce una violazione di numerose UNSCR e una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali e regionali. Tale dichiarazione ha anche invitato la RPDC ad astenersi da qualsiasi ulteriore azione che possa aumentare le tensioni internazionali o regionali e a conformarsi alle UNSCR pertinenti abbandonando, in modo completo, verificabile e irreversibile, tutte le sue armi nucleari, le altre armi di distruzione di massa, i programmi relativi ai missili balistici e i programmi nucleari esistenti e cessando immediatamente tutte le attività connesse. L’alto rappresentante ha inoltre dichiarato che l’Unione è pronta a porre in atto e integrare, se necessario, qualsiasi azione eventualmente intrapresa dall’UNSC in risposta al lancio, il 24 marzo 2022, di un missile balistico intercontinentale. |
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(6) |
In considerazione del proseguimento delle attività connesse ai missili balistici da parte della RPDC, in violazione e palese inosservanza delle pertinenti UNSCR, otto persone e quattro entità dovrebbero essere inserite negli elenchi delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive di cui agli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509. |
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(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 sono modificati come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN
ALLEGATO
Gli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 sono così modificati:
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1) |
nell’allegato XV, rubrica "Elenco delle persone, entità e organismi di cui all’articolo 34, paragrafi 1 e 3", sottorubrica "a) Persone fisiche designate in conformità dell’articolo 34, paragrafo 4, lettera a)", sono aggiunte le voci seguenti:
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2) |
nell’allegato XVI, rubrica "Elenco delle persone, entità o organismi di cui all’articolo 34, paragrafi 1 e 3", sottorubrica "a) Persone fisiche", sono aggiunte le voci seguenti:
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3) |
nell’allegato XVI, rubrica "Elenco delle persone, entità o organismi di cui all’articolo 34, paragrafi 1 e 3", sottorubrica "b) Persone giuridiche, entità e organismi", sono aggiunte le voci seguenti:
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