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21.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 119/65 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/650 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2022
che modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche del diacetato di sodio [E 262 (ii)]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 14,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
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(2) |
Le specifiche degli additivi alimentari possono essere aggiornate secondo la procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata. |
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(3) |
Il 3 agosto 2020 è stata presentata una domanda di modifica delle specifiche dell’additivo alimentare diacetato di sodio [E 262 (ii)]. La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008. |
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(4) |
Secondo il regolamento (UE) n. 231/2012 il diacetato di sodio [E 262 (ii)] deve contenere dal 39 al 41 % di acido acetico libero e dal 58 al 60 % di acetato di sodio. Il richiedente chiede che il tenore di acido acetico libero sia modificato passando ad una percentuale compresa tra il 39 e il 43 % e che il tenore di acetato di sodio sia modificato passando ad una percentuale compresa tra il 57 e il 60 %. |
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(5) |
Secondo il richiedente, durante la produzione di diacetato di sodio [E 262 (ii)] si ottiene un prodotto stechiometrico con un tenore di acido acetico libero del 42,3 %. Il richiedente sostiene che la riduzione del tenore di acido acetico libero ad una percentuale compresa tra il 39 e il 41 % richieda quantità eccessive di energia. Pertanto l’aumento al 43 % del limite massimo dell’acido acetico libero ridurrà i tempi di essiccazione durante la produzione, con conseguente riduzione del fabbisogno energetico e renderà quindi il processo di produzione più sostenibile. |
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(6) |
Secondo il richiedente non vi sono altre modifiche al processo di produzione, la quantità più elevata di acido acetico libero nel diacetato di sodio [E 262 (ii)] non ha alcun impatto sulla sicurezza e, in ogni caso, il prodotto finale è lo stesso, ossia non contiene altre impurità oltre a quelle specificate nel regolamento (UE) n. 231/2012. |
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(7) |
La domanda è stata esaminata dal gruppo di lavoro di esperti governativi in materia di additivi. Tenendo conto delle informazioni fornite dal richiedente e dei riscontri ricevuti dal gruppo di lavoro, la Commissione ha ritenuto che la modifica proposta delle specifiche del diacetato di sodio [E 262 (ii)] non può avere un effetto sulla salute umana. |
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(8) |
Poiché l’aumento dal 41 al 43 % del limite massimo del tenore di acido acetico libero nel diacetato di sodio [E 262 (ii)] non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008. |
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(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012. |
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(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).
ALLEGATO
Nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, alla voce relativa a «E 262 (ii) diacetato di sodio», nella «Definizione», la riga relativa al tenore è sostituita dalla seguente:
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«Tenore |
39-43 % di acido acetico libero e 57-60 % di acetato di sodio» |