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19.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 117/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/632 DELLA COMMISSIONE
del 13 aprile 2022
che stabilisce misure temporanee per quanto concerne frutti specificati originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell’Uruguay e dello Zimbabwe per impedire l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione dell’organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione (2) stabilisce misure per quanto concerne i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi esclusi i frutti di Citrus aurantium L. e 715 Tanaka («i frutti specificati»), originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa e dell’Uruguay, per impedire l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione della Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa («l’organismo nocivo specificato»). Tale decisione di esecuzione scade il 31 marzo 2022. |
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(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 (3) della Commissione stabilisce, nell’allegato II, parte A, l’elenco dell’Unione degli organismi nocivi da quarantena di cui non è nota la presenza nel territorio dell’Unione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è finalizzato a impedire l’ingresso, l’insediamento e la diffusione di tali organismi nocivi nel territorio dell’Unione. |
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(3) |
L’organismo nocivo specificato è elencato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. È inoltre elencato come organismo nocivo prioritario nel regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione (4). |
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(4) |
A partire dal 2016, gli Stati membri hanno segnalato varie non conformità dovute alla presenza dell’organismo nocivo specificato nelle importazioni nell’Unione dei frutti specificati originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa e dell’Uruguay. Di conseguenza è necessario mantenere in vigore e aggiornare le misure stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2016/715 per ognuno di tali paesi e, per motivi di chiarezza, disciplinarle in un regolamento. |
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(5) |
Inoltre, nel 2021 è stato osservato un numero elevato di non conformità dovute alla presenza dell’organismo nocivo specificato sui frutti specificati originari dello Zimbabwe. Questo numero elevato di non conformità provenienti dallo Zimbabwe indica che le misure stabilite al punto 60 dell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 non sono sufficienti a garantire che i frutti specificati provenienti dallo Zimbabwe siano indenni dall’organismo nocivo specificato e che è pertanto necessario includere i frutti specificati originari dello Zimbabwe nell’ambito di applicazione delle misure temporanee contro l’organismo nocivo specificato stabilite nel presente regolamento. |
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(6) |
Per garantire una prevenzione più efficace dell’ingresso dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione, e considerando l’esperienza acquisita attraverso l’applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2016/715, è necessario stabilire misure supplementari per i frutti specificati originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell’Uruguay e dello Zimbabwe. |
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(7) |
Tali misure sono necessarie per garantire che i frutti specificati provengano da luoghi e siti di produzione registrati e riconosciuti dalle organizzazioni nazionali per la protezione delle piante («NPPO») dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell’Uruguay o dello Zimbabwe. Sono altresì necessarie per garantire che tali frutti siano accompagnati da un codice di tracciabilità che consenta di risalire al sito di produzione, ove necessario a causa del rilevamento dell’organismo nocivo specificato. Tali misure sono altresì necessarie per garantire che i frutti specificati provengano da siti di produzione in cui l’organismo nocivo specificato non è stato rilevato durante la stagione commerciale precedente e quella attuale. |
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(8) |
È opportuno che le NPPO dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell’Uruguay o dello Zimbabwe verifichino altresì la corretta applicazione dei trattamenti sul campo, poiché tale approccio si è dimostrato il modo più efficace per garantire l’assenza dell’organismo nocivo specificato nei frutti specificati. |
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(9) |
È altresì opportuno che i frutti specificati siano accompagnati da un certificato fitosanitario che comprende la data d’ispezione, il numero di imballaggi provenienti da ciascun sito di produzione e i codici di tracciabilità. È opportuno che gli Stati membri indichino i codici di tracciabilità quando notificano le non conformità nel sistema elettronico per le notifiche. |
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(10) |
A seguito della revisione nel 2021 delle prescrizioni in materia di importazione per i frutti specificati originari dell’Argentina, che ha condotto alla modifica della decisione di esecuzione (UE) 2016/715 attraverso la decisione di esecuzione (UE) 2021/682 (5), è opportuno che il campionamento per confermare la corretta applicazione dei prodotti fitosanitari sul campo sia basato sulle non conformità individuate durante le ispezioni sul campo o negli impianti di imballaggio prima dell’esportazione, o all’atto dei controlli eseguiti sulle partite ai posti di controllo frontalieri nell’Unione. Ciò è necessario per garantire che il campionamento sia basato sul rischio. |
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(11) |
Dato il numero elevato di non conformità sui frutti specificati originari del Sud Africa notificate dagli Stati membri nel 2021, è necessario inasprire le prescrizioni di campionamento, rispetto alle prescrizioni pertinenti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/715, al fine di rilevare l’organismo nocivo specificato sui frutti specificati nelle diverse fasi presso le aziende di imballaggio, prima che siano pronti per l’esportazione. |
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(12) |
Poiché a partire dal 2019 il numero di non conformità notificate dagli Stati membri sui frutti specificati originari del Brasile e dell’Uruguay è stato basso, l’applicazione da parte di questi paesi delle misure contemplate dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/715 ha impedito l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione della Phyllosticta citricarpa. Pertanto è opportuno che tali misure continuino ad applicarsi a questi due paesi. Non è più necessario, però, mantenere in vigore l’obbligo per l’Uruguay di eseguire prove per l’individuazione di infezioni latenti per le arance Valencia, poiché il numero di non conformità riguardanti l’organismo nocivo specificato su tali frutti specificati è diminuito significativamente dal 2016. |
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(13) |
Alla luce della valutazione del rischio fitosanitario dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (6), le importazioni dei frutti specificati destinati esclusivamente alla trasformazione presentano un rischio inferiore di trasferimento dell’organismo nocivo specificato a una pianta ospite adatta, in quanto all’interno dell’Unione esse sono oggetto di controlli ufficiali e devono rispettare prescrizioni specifiche in materia di spostamento, trasformazione, magazzinaggio, condizionamento, imballaggio ed etichettatura. È pertanto possibile consentire tali importazioni con l’applicazione di prescrizioni meno severe. |
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(14) |
Dopo l’esecuzione dei controlli fisici di cui all’articolo 49 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), è opportuno che i frutti specificati destinati esclusivamente alla trasformazione siano direttamente e immediatamente trasportati negli impianti di trasformazione o in un deposito, per garantire il minimo rischio fitosanitario possibile. |
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(15) |
Al fine di concedere alle NPPO, alle autorità competenti e agli operatori professionali interessati tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni di cui al presente regolamento, e per garantire che tali prescrizioni siano applicabili immediatamente dopo la scadenza della decisione di esecuzione (UE) 2016/715, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o aprile 2022. |
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(16) |
Al fine di concedere tempo sufficiente agli operatori in Brasile, Uruguay e Zimbabwe per adeguarsi alle nuove norme, è opportuno che l’obbligo di produrre i frutti specificati in un sito di produzione in cui non sia stato rilevato l’organismo nocivo specificato sui frutti specificati durante il periodo di crescita e la campagna di esportazione precedenti, o durante le ispezioni ufficiali in tali paesi o durante i controlli effettuati sulle partite in ingresso nell’Unione durante tali periodo di crescita e campagna di esportazione, si applichi solo a decorrere dal 1o aprile 2023 nei casi dei frutti specificati originari di tali paesi. Tale applicazione differita non è necessaria per l’Argentina o il Sud Africa, che hanno confermato di applicare già tale prescrizione. |
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(17) |
Il rischio fitosanitario causato dalla presenza dell’organismo nocivo specificato in Argentina, Brasile, Sud Africa, Uruguay e Zimbabwe, e causato dall’importazione dei frutti specificati da tali paesi terzi nell’Unione, è ancora variabile di anno in anno a seconda del paese terzo di origine dei frutti specificati. È dunque opportuno che tale rischio sia valutato ulteriormente sulla base dei più recenti sviluppi tecnici e scientifici in materia di prevenzione e controllo dell’organismo nocivo specificato. È opportuno pertanto che il presente regolamento sia temporaneo e scada il 31 marzo 2025 in modo da consentirne il riesame. |
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(18) |
Poiché la decisione di esecuzione (UE) 2016/715 scade il 31 marzo 2022, e affinché possano aver luogo scambi dei frutti specificati in conformità alle prescrizioni del presente regolamento immediatamente dopo tale scadenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(19) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce misure per quanto concerne i frutti specificati originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell’Uruguay e dello Zimbabwe per impedire l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione della Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
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1) |
«organismo nocivo specificato»: Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa; |
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2) |
«frutti specificati»: frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di Citrus aurantium L. e Citrus latifolia Tanaka. |
CAPO II
INTRODUZIONE NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DI FRUTTI SPECIFICATI DIVERSI DAI FRUTTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE
Articolo 3
Introduzione nel territorio dell’Unione di frutti specificati diversi dai frutti destinati esclusivamente alla trasformazione industriale
In deroga all’allegato VII, punto 60, lettere c) e d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, i frutti specificati originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell’Uruguay o dello Zimbabwe diversi dai frutti destinati esclusivamente alla trasformazione industriale possono essere introdotti nel territorio dell’Unione esclusivamente in conformità agli articoli 4 e 5 del presente regolamento e se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite negli allegati da I a V del presente regolamento per il paese corrispondente.
Articolo 4
Notifica preventiva delle partite di frutti specificati per l’importazione nell’Unione
Gli operatori professionali presentano il documento sanitario comune di entrata solo per le partite di frutti specificati recanti codici di tracciabilità dei siti di produzione inclusi negli elenchi aggiornati di cui all’allegato I, punto 9, allegato II, punto 7, allegato III, punto 9, allegato IV, punto 7, e allegato V, punto 8.
Articolo 5
Ispezione all’interno dell’Unione dei frutti specificati diversi dai frutti destinati esclusivamente alla trasformazione industriale
1. Gli Stati membri provvedono affinché, sotto la loro supervisione ufficiale e attraverso gli elenchi aggiornati di cui all’allegato I, punto 9, allegato II, punto 7, allegato III, punto 9, allegato IV, punto 7, e allegato V, punto 8, gli operatori professionali presentino per l’importazione solo partite originarie dei siti di produzione di cui all’allegato I, punto 11, lettere a), b), c) e d) e punto 12), allegato II, punto 9, lettere a), b), c) e d), allegato III, punto 11, lettere a), b), c) e d), allegato IV, punto 9, lettere a), b), c) e d), e allegato V, punto 10, lettere a), b), c) e d).
2. I controlli fisici sono effettuati su campioni di almeno 200 frutti di ciascuna specie dei frutti specificati per lotto di 30 tonnellate o sua parte, selezionati in base ad eventuali sintomi dell’organismo nocivo specificato.
3. Qualora siano individuati sintomi dell’organismo nocivo specificato durante i controlli fisici di cui al paragrafo 2, la presenza di detto organismo nocivo è confermata o esclusa da prove effettuate sui frutti specificati che manifestano sintomi di infezione.
CAPO III
INTRODUZIONE E SPOSTAMENTO NELL’UNIONE DI FRUTTI SPECIFICATI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE
Articolo 6
Introduzione e spostamento nell’Unione di frutti specificati destinati esclusivamente alla trasformazione industriale
In deroga all’allegato VII, punto 60, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, i frutti specificati originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell’Uruguay o dello Zimbabwe destinati esclusivamente alla trasformazione industriale sono introdotti, spostati, trasformati e immagazzinati nel territorio dell’Unione solo in conformità degli articoli da 6 a 10 e se sono soddisfatte tutte le prescrizioni seguenti:
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a) |
i frutti specificati sono stati prodotti in uno di tali paesi in un sito di produzione riconosciuto che, al momento opportuno, dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo, è stato sottoposto a trattamenti e misure colturali efficaci contro l’organismo nocivo specificato e la cui applicazione è stata verificata sotto la supervisione ufficiale dell’organizzazione nazionale per la protezione delle piante («la NPPO») di tale paese; |
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b) |
i frutti specificati sono stati raccolti in siti di produzione riconosciuti e non sono stati rilevati sintomi dell’organismo nocivo specificato attraverso un appropriato controllo fisico eseguito al momento dell’imballaggio; |
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c) |
i frutti specificati sono accompagnati da un certificato fitosanitario che comprende tutti gli elementi seguenti:
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d) |
sono trasportati in imballaggi individuali in un contenitore; |
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e) |
su ciascun imballaggio individuale di cui alla lettera d) è apposta un’etichetta recante le seguenti informazioni:
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Articolo 7
Spostamento dei frutti specificati all’interno del territorio dell’Unione
1. I frutti specificati non possono essere spostati verso uno Stato membro diverso dello Stato membro attraverso il quale sono stati introdotti nel territorio dell’Unione, a meno che le autorità competenti degli Stati membri interessati non acconsentano a tale spostamento.
2. Dopo l’esecuzione dei controlli fisici di cui all’articolo 49 del regolamento (UE) 2017/625, i frutti specificati sono direttamente e immediatamente trasportati negli impianti di trasformazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, o in un deposito. Qualsiasi spostamento dei frutti specificati è effettuato sotto il controllo dell’autorità competente dello Stato membro in cui è situato il punto di entrata e, se del caso, dello Stato membro in cui avviene la trasformazione.
Articolo 8
Trasformazione dei frutti specificati
1. I frutti specificati sono trasformati in impianti situati in un’area dove non sono prodotti agrumi. I locali sono ufficialmente registrati e riconosciuti a tal fine dall’autorità competente dello Stato membro in cui si trovano.
2. I rifiuti e i sottoprodotti dei frutti specificati sono utilizzati o distrutti nel territorio dello Stato membro in cui tali frutti sono stati lavorati, in un’area dove non sono prodotti agrumi.
3. I rifiuti e i sottoprodotti sono distrutti mediante interramento profondo o utilizzati secondo un metodo approvato dall’autorità competente dello Stato membro in cui i frutti specificati sono stati trasformati e sotto il controllo di detta autorità competente, in modo da impedire qualsiasi rischio di diffusione dell’organismo nocivo specificato.
4. Il trasformatore tiene un registro dei frutti specificati lavorati e lo mette a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro in cui i frutti specificati sono stati lavorati. Tale registro riporta i numeri e i marchi distintivi dei contenitori, i volumi dei frutti specificati importati, i volumi dei rifiuti e sottoprodotti usati o distrutti e informazioni dettagliate in merito al loro uso o alla loro distruzione.
Articolo 9
Magazzinaggio dei frutti specificati
1. Qualora i frutti specificati non siano trasformati immediatamente, essi sono immagazzinati in uno stabilimento riconosciuto e registrato a tal fine dall’autorità competente dello Stato membro in cui è situato lo stabilimento.
2. I lotti di frutti specificati rimangono identificabili separatamente.
3. I frutti specificati sono conservati in modo da evitare qualsiasi rischio di diffusione dell’organismo nocivo specificato.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 10
Notifiche
Quando gli Stati membri notificano non conformità dovute alla presenza dell’organismo nocivo specificato sui frutti specificati nel sistema elettronico per le notifiche, essi indicano il codice di tracciabilità del rispettivo sito di produzione come previsto nell’allegato I, punto 10, allegato II, punto 8, allegato III, punto 10, allegato IV, punto 8 e allegato V, punto 9.
Articolo 11
Data di scadenza
Il presente regolamento scade il 31 marzo 2025.
Articolo 12
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2022. Tuttavia l’allegato II, punto 9, lettera d), l’allegato IV, punto 9, lettera d), e l’allegato V, punto 10, lettera d), si applicano a decorrere dal 1o aprile 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione, dell’11 maggio 2016, che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (GU L 125 del 13.5.2016, pag. 16).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).
(4) Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione, del 1o agosto 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari (GU L 260 dell’11.10.2019, pag. 8).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2021/682 della Commissione, del 26 aprile 2021, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2016/715 per quanto riguarda i frutti specificati originari dell’Argentina (GU L 144 del 27.4.2021, pag. 31).
(6) EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), 2014, Scientific Opinion on the risk of Phyllosticta citricarpa (Guignardia citricarpa) for the EU territory with identification and evaluation of risk reduction options (Parere scientifico sul rischio posto dalla Phyllosticta citricarpa (Guignardia citricarpa) per il territorio dell’UE con individuazione e valutazione delle opzioni per la riduzione del rischio). EFSA Journal 2014;12(2):3557, 243 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3557.
(7) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
ALLEGATO I
Condizioni per l’introduzione nel territorio dell’Unione di frutti specificati originari dell’Argentina di cui all’articolo 3
1.
I frutti specificati sono stati prodotti in luoghi di produzione costituiti da uno o più siti di produzione, che sono stati identificati come parti uniche e fisicamente distinte di un luogo di produzione, e sia il luogo di produzione sia i relativi siti di produzione sono stati riconosciuti dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante (NPPO) dell’Argentina ai fini dell’esportazione nell’Unione.
2.
I luoghi di produzione riconosciuti e i relativi siti di produzione sono stati registrati dall’NPPO dell’Argentina con i rispettivi codici di tracciabilità.
3.
I frutti specificati sono stati prodotti in un sito di produzione riconosciuto che, al momento opportuno, dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo, è stato sottoposto a trattamenti e misure colturali efficaci contro l’organismo nocivo specificato e la cui applicazione è stata verificata sotto la supervisione ufficiale dell’NPPO dell’Argentina.
4.
La verifica di cui al punto 3 è accompagnata da campionamento per confermare l’applicazione dei trattamenti, laddove tali trattamenti consistono nell’applicazione di prodotti fitosanitari, e per il campionamento sono state tenute presenti le non conformità individuate durante il periodo di crescita e la campagna di esportazione precedenti:|
a) |
durante le ispezioni sul campo o negli impianti di imballaggio prima dell’esportazione; o |
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b) |
all’atto dei controlli eseguiti sulle partite ai posti di controllo frontalieri nell’Unione. |
5.
Nel sito di produzione riconosciuto dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo sono state effettuate ispezioni ufficiali, consistenti in controlli fisici e, qualora siano stati individuati sintomi, nel campionamento per verificare la presenza dell’organismo nocivo specificato e quest’ultimo non è stato individuato sui frutti specificati.
6.
È stato prelevato un campione:|
a) |
all’arrivo negli impianti di imballaggio, prima della trasformazione, costituito da 200-400 frutti per lotto di frutti specificati, definito al momento dell’arrivo nell’impianto di imballaggio; |
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b) |
fra il momento dell’arrivo e quello dell’imballaggio negli impianti di imballaggio, costituito da almeno l’1 % per lotto di frutti specificati, definito nella linea di imballaggio; |
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c) |
prima della partenza dall’impianto di imballaggio, costituito da almeno l’1 % per lotto di frutti specificati, definito dopo l’imballaggio; |
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d) |
prima dell’esportazione, nell’ambito dell’ispezione ufficiale finale per il rilascio del certificato fitosanitario, costituito da almeno l’1 % per lotto di frutti specificati preparati per l’esportazione. |
7.
Tutti i frutti specificati di cui al punto 6 sono stati sottoposti a campionamento, per quanto possibile, in base a ogni sintomo dell’organismo nocivo specificato e tutti i frutti oggetto del campionamento di cui al punto 6, lettera a), sono risultati indenni dall’organismo nocivo specificato in base a ispezioni visive, mentre tutti i frutti oggetto dei campionamenti di cui al punto 6, lettere b), c) e d), che mostravano sintomi dell’organismo nocivo specificato sono stati sottoposti a prove e sono risultati indenni dall’organismo nocivo specificato.
8.
I frutti specificati sono stati trasportati in imballaggi ciascuno dei quali reca un’etichetta con il codice di tracciabilità del sito di produzione di cui sono originari.
9.
Prima dell’inizio della campagna di esportazione dei frutti specificati, l’NPPO dell’Argentina ha comunicato ai pertinenti operatori professionali e alla Commissione l’elenco dei codici di tracciabilità di tutti i siti di produzione riconosciuti per luogo di produzione, e qualsiasi aggiornamento di tale elenco è stato immediatamente comunicato alla Commissione e ai pertinenti operatori professionali.
10.
I frutti specificati sono accompagnati da un certificato fitosanitario che comprende la data dell’ultima ispezione e il numero di imballaggi provenienti da ciascun sito di produzione, i pertinenti codici di tracciabilità e, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», la dichiarazione seguente: «La partita è conforme all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/632».
11.
I frutti specificati sono stati prodotti in un sito di produzione riconosciuto:|
a) |
nel quale, durante le ispezioni di cui al punto 5, l’organismo nocivo specificato non è stato rilevato sui frutti specificati; |
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b) |
che costituisce l’origine dei frutti specificati di cui al punto 6, sui quali non è stato rilevato l’organismo nocivo specificato; |
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c) |
che costituisce l’origine delle partite di frutti specificati, sui quali non è stato rilevato l’organismo nocivo specificato durante i controlli ufficiali effettuati all’ingresso nell’Unione durante lo stesso periodo di crescita e la stessa campagna di esportazione; e |
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d) |
che costituisce l’origine dei frutti specificati, sui quali non è stato rilevato l’organismo nocivo specificato durante il periodo di crescita e la campagna di esportazione precedenti, nel corso di ispezioni ufficiali in Argentina o dei controlli svolti sulle partite all’ingresso nell’Unione. |
12.
Se i frutti specificati sono originari di un sito di produzione che si trova nello stesso luogo di produzione di un sito di produzione nel quale è stata confermata la presenza dell’organismo nocivo specificato, durante lo stesso periodo di crescita e la stessa campagna di esportazione, sui campioni di cui al punto 6 o durante i controlli svolti sulle partite all’ingresso nell’Unione, tali frutti specificati sono stati esportati solo dopo che tale sito di produzione sia stato confermato indenne dall’organismo nocivo specificato.
ALLEGATO II
Condizioni per l’introduzione nel territorio dell’Unione di frutti specificati originari del Brasile di cui all’articolo 3
1.
I frutti specificati sono stati prodotti in un luogo di produzione costituito da uno o più siti di produzione, che sono stati identificati come parti uniche e fisicamente distinte di un luogo di produzione, e sia il luogo di produzione sia i relativi siti di produzione sono stati ufficialmente riconosciuti dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante (NPPO) del Brasile ai fini dell’esportazione nell’Unione.
2.
I luoghi di produzione riconosciuti e i relativi siti di produzione sono stati registrati dall’NPPO del Brasile con i rispettivi codici di tracciabilità.
3.
I frutti specificati sono stati prodotti in un sito di produzione riconosciuto che, al momento opportuno, dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo, è stato sottoposto a trattamenti e misure colturali efficaci contro l’organismo nocivo specificato e la cui applicazione è stata verificata sotto la supervisione ufficiale dell’NPPO del Brasile.
4.
Nel sito di produzione riconosciuto dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo sono state effettuate ispezioni ufficiali, consistenti in controlli fisici e, qualora siano stati individuati sintomi, nel campionamento per verificare la presenza dell’organismo nocivo specificato e quest’ultimo non è stato individuato sui frutti specificati.
5.
È stato prelevato un campione, fra il momento dell’arrivo e quello dell’imballaggio nell’impianto di imballaggio, di almeno 600 frutti di ciascuna specie per ogni lotto di 30 tonnellate o sua parte, selezionato per quanto possibile in base a ogni sintomo dell’organismo nocivo specificato, e tutti i frutti oggetto di campionamento che mostravano sintomi sono stati sottoposti a prove e sono risultati indenni da tale organismo nocivo.
6.
I frutti specificati sono stati trasportati in imballaggi ciascuno dei quali reca un’etichetta con il codice di tracciabilità del sito di produzione di cui sono originari.
7.
Prima dell’inizio della campagna di esportazione dei frutti specificati, l’NPPO del Brasile ha comunicato ai pertinenti operatori professionali e alla Commissione l’elenco dei codici di tracciabilità di tutti i siti di produzione riconosciuti per luogo di produzione, e qualsiasi aggiornamento di tale elenco è stato immediatamente comunicato alla Commissione e ai pertinenti operatori professionali.
8.
I frutti specificati sono accompagnati da un certificato fitosanitario che comprende la data dell’ultima ispezione e il numero di imballaggi provenienti da ciascun sito di produzione, i pertinenti codici di tracciabilità e, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», la dichiarazione seguente: «La partita è conforme all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 della Commissione».
9.
I frutti specificati sono stati prodotti in un sito di produzione riconosciuto:|
a) |
nel quale, durante le ispezioni di cui al punto 4, l’organismo nocivo specificato non è stato rilevato sui frutti specificati; |
|
b) |
che costituisce l’origine dei frutti specificati di cui al punto 5, sui quali non è stato rilevato l’organismo nocivo specificato; |
|
c) |
che costituisce l’origine delle partite di frutti specificati, sui quali non è stato rilevato l’organismo nocivo specificato durante i controlli ufficiali effettuati all’ingresso nell’Unione durante lo stesso periodo di crescita e la stessa campagna di esportazione; e |
|
d) |
che costituisce l’origine dei frutti specificati, sui quali non è stato rilevato l’organismo nocivo specificato durante il periodo di crescita e la campagna di esportazione precedenti, nel corso di ispezioni ufficiali in Brasile o dei controlli svolti sulle partite all’ingresso nell’Unione. |
ALLEGATO III
Condizioni per l’introduzione nel territorio dell’Unione di frutti specificati originari del Sud Africa di cui all’articolo 3
1.
I frutti specificati sono stati prodotti in un luogo di produzione costituito da uno o più siti di produzione, che sono stati identificati come parti uniche e fisicamente distinte di un luogo di produzione, e sia il luogo di produzione sia i relativi siti di produzione sono stati ufficialmente riconosciuti dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante (NPPO) del Sud Africa ai fini dell’esportazione nell’Unione.
2.
I luoghi di produzione riconosciuti e i relativi siti di produzione sono stati registrati dall’NPPO del Sud Africa con i rispettivi codici di tracciabilità.
3.
I frutti specificati sono stati prodotti in un sito di produzione riconosciuto che, al momento opportuno, dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo, è stato sottoposto a trattamenti e misure colturali efficaci contro l’organismo nocivo specificato e la cui applicazione è stata verificata sotto la supervisione ufficiale dell’NPPO del Sud Africa.
4.
Nei siti di produzione riconosciuti, dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo, sono state effettuate ispezioni ufficiali, comprese prove in caso di dubbi, da parte di ispettori accreditati dall’NPPO per il rilevamento dell’organismo nocivo specificato e quest’ultimo non è stato individuato sui frutti specificati.
5.
È stato prelevato un campione:|
a) |
all’arrivo negli impianti di imballaggio, prima della trasformazione, costituito da almeno 200-400 frutti per lotto di frutti specificati; |
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b) |
fra il momento dell’arrivo e quello dell’imballaggio negli impianti di imballaggio, costituito da almeno l’1 % di frutti specificati; |
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c) |
prima della partenza dall’impianto di imballaggio, nell’ambito dell’ispezione ufficiale finale per il rilascio del certificato fitosanitario, costituito da almeno il 2 % di frutti specificati. |
6.
Tutti i frutti specificati di cui al punto 5 sono risultati indenni dall’organismo nocivo specificato in base a ispezioni effettuate da ispettori accreditati e, in caso di dubbi sulla presenza dell’organismo nocivo specificato, tramite prove.
7.
Nel caso di Citrus sinensis (L.) Osbeck «Valencia», oltre ai campioni di cui ai punti 5 e 6, un campione rappresentativo per ogni lotto di 30 tonnellate o sua parte, è stato sottoposto a prove per l’individuazione di un’infezione latente ed è risultato indenne dall’organismo nocivo specificato.
8.
I frutti specificati sono stati trasportati in imballaggi ciascuno dei quali reca un’etichetta con il codice di tracciabilità del sito di produzione di cui sono originari.
9.
Prima dell’inizio della campagna di esportazione dei frutti specificati, l’NPPO del Sud Africa ha comunicato ai pertinenti operatori professionali e alla Commissione l’elenco dei codici di tracciabilità di tutti i siti di produzione riconosciuti per luogo di produzione, e qualsiasi aggiornamento di tale elenco è stato immediatamente comunicato alla Commissione e ai pertinenti operatori professionali.
10.
I frutti specificati sono accompagnati da un certificato fitosanitario che comprende la data dell’ultima ispezione e il numero di imballaggi provenienti da ciascun sito di produzione, i pertinenti codici di tracciabilità e, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», la dichiarazione seguente: «La partita è conforme all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 della Commissione».
11.
I frutti specificati sono prodotti in un sito di produzione riconosciuto:|
a) |
nel quale, durante le ispezioni di cui al punto 4, l’organismo nocivo specificato non è stato rilevato sui frutti specificati; |
|
b) |
che costituisce l’origine dei frutti specificati di cui al punto 5, sui quali non è stato rilevato l’organismo nocivo specificato; |
|
c) |
che costituisce l’origine delle partite di frutti specificati, sui quali non è stato rilevato l’organismo nocivo specificato durante i controlli ufficiali effettuati all’ingresso nell’Unione durante lo stesso periodo di crescita e la stessa campagna di esportazione; e |
|
d) |
che costituisce l’origine dei frutti specificati, sui quali non è stato rilevato l’organismo nocivo specificato durante il periodo di crescita e la campagna di esportazione precedenti, nel corso di ispezioni ufficiali in Sud Africa o dei controlli svolti sulle partite all’ingresso nell’Unione. |
ALLEGATO IV
Condizioni per l’introduzione nel territorio dell’Unione di frutti specificati originari dell’Uruguay di cui all’articolo 3
1.
I frutti specificati provengono da un luogo di produzione costituito da uno o più siti di produzione che sono stati identificati come parti uniche e fisicamente distinte di un luogo di produzione, e sia il luogo di produzione sia i relativi siti di produzione sono stati riconosciuti dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante (NPPO) dell’Uruguay ai fini dell’esportazione nell’Unione.
2.
I luoghi di produzione riconosciuti e i relativi siti di produzione sono stati registrati dall’NPPO dell’Uruguay con i rispettivi codici di tracciabilità.
3.
I frutti specificati sono stati prodotti in un sito di produzione riconosciuto che, al momento opportuno, dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo, è stato sottoposto a trattamenti e misure colturali efficaci contro l’organismo nocivo specificato e la cui applicazione è stata verificata sotto la supervisione ufficiale dell’NPPO dell’Uruguay.
4.
Nel sito di produzione riconosciuto dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo sono state effettuate ispezioni ufficiali, consistenti in controlli fisici e, qualora siano stati individuati sintomi, nel campionamento per verificare la presenza dell’organismo nocivo specificato e quest’ultimo non è stato individuato sui frutti specificati.
5.
È stato prelevato un campione, fra il momento dell’arrivo e quello dell’imballaggio nell’impianto di imballaggio, di almeno 600 frutti di ciascuna specie per ogni lotto di 30 tonnellate o sua parte, selezionato per quanto possibile in base a ogni sintomo dell’organismo nocivo specificato, e tutti i frutti oggetto di campionamento che mostravano sintomi sono stati sottoposti a prove e sono risultati indenni da tale organismo nocivo.
6.
I frutti specificati sono stati trasportati in imballaggi ciascuno dei quali reca un’etichetta con il codice di tracciabilità del sito di produzione di cui sono originari.
7.
Prima dell’inizio della campagna di esportazione dei frutti specificati, l’NPPO dell’Uruguay ha comunicato ai pertinenti operatori professionali e alla Commissione l’elenco dei codici di tracciabilità di tutti i siti di produzione riconosciuti per luogo di produzione, e qualsiasi aggiornamento di tale elenco è stato immediatamente comunicato alla Commissione e ai pertinenti operatori professionali.
8.
I frutti specificati sono accompagnati da un certificato fitosanitario che comprende la data dell’ultima ispezione e il numero di imballaggi provenienti da ciascun sito di produzione, i pertinenti codici di tracciabilità e, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», la dichiarazione seguente: «La partita è conforme all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 della Commissione».
9.
I frutti specificati sono prodotti in un sito di produzione riconosciuto:|
a) |
nel quale, durante le ispezioni di cui al punto 4, l’organismo nocivo specificato non è stato rilevato sui frutti specificati; |
|
b) |
che costituisce l’origine dei frutti specificati di cui al punto 5, sui quali non è stato rilevato l’organismo nocivo specificato; |
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c) |
che costituisce l’origine delle partite di frutti specificati, sui quali non è stato rilevato l’organismo nocivo specificato durante i controlli ufficiali effettuati all’ingresso nell’Unione durante lo stesso periodo di crescita e la stessa campagna di esportazione; e |
|
d) |
che costituisce l’origine dei frutti specificati, sui quali non è stato rilevato l’organismo nocivo specificato durante il periodo di crescita e la campagna di esportazione precedenti, nel corso di ispezioni ufficiali in Uruguay o dei controlli svolti sulle partite all’ingresso nell’Unione. |
ALLEGATO V
Condizioni per l’introduzione nel territorio dell’Unione di frutti specificati originari dello Zimbabwe di cui all’articolo 3
1.
I frutti specificati sono stati prodotti in un luogo di produzione costituito da uno o più siti di produzione, che sono stati identificati come parti uniche e fisicamente distinte di un luogo di produzione, e sia il luogo di produzione sia i relativi siti di produzione sono stati riconosciuti dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante (NPPO) dello Zimbabwe ai fini dell’esportazione nell’Unione.
2.
I luoghi di produzione riconosciuti e i relativi siti di produzione sono stati registrati dall’NPPO dello Zimbabwe con i rispettivi codici di tracciabilità.
3.
I frutti specificati sono stati prodotti in un sito di produzione riconosciuto che, al momento opportuno, dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo, è stato sottoposto a trattamenti e misure colturali efficaci contro l’organismo nocivo specificato e la cui applicazione è stata verificata sotto la supervisione ufficiale dell’NPPO dello Zimbabwe.
4.
Nel sito di produzione riconosciuto dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo sono state effettuate ispezioni ufficiali, consistenti in controlli fisici e, qualora siano stati individuati sintomi, nel campionamento per verificare la presenza dell’organismo nocivo specificato e quest’ultimo non è stato individuato sui frutti specificati.
5.
È stato prelevato un campione:|
a) |
all’arrivo negli impianti di imballaggio, prima della trasformazione, costituito da almeno 200-400 frutti per lotto di frutti specificati; |
|
b) |
fra il momento dell’arrivo e quello dell’imballaggio negli impianti di imballaggio, costituito da almeno l’1 % di frutti specificati; |
|
c) |
prima della partenza dall’impianto di imballaggio, costituito da almeno l’1 % di frutti specificati; |
|
d) |
prima dell’esportazione, nell’ambito dell’ispezione ufficiale finale per il rilascio del certificato fitosanitario, costituito da almeno l’1 % di frutti specificati preparati per l’esportazione. |
6.
Tutti i frutti specificati di cui al punto 5 sono stati sottoposti a campionamento, per quanto possibile, in base a ogni sintomo dell’organismo nocivo specificato e tutti i frutti oggetto del campionamento di cui al punto 5, lettera a), sono risultati indenni dall’organismo nocivo specificato in base a ispezioni visive, mentre tutti i frutti oggetto dei campionamenti di cui al punto 5, lettere b), c) e d), che mostravano sintomi dell’organismo nocivo specificato sono stati sottoposti a prove e sono risultati indenni dall’organismo nocivo specificato.
7.
I frutti specificati sono stati trasportati in imballaggi ciascuno dei quali reca un’etichetta con il codice di tracciabilità del sito di produzione di cui sono originari.
8.
Prima dell’inizio della campagna di esportazione dei frutti specificati, l’NPPO dello Zimbabwe ha comunicato ai pertinenti operatori professionali e alla Commissione l’elenco dei codici di tracciabilità di tutti i siti di produzione riconosciuti per luogo di produzione, e qualsiasi aggiornamento di tale elenco è stato immediatamente comunicato alla Commissione e ai pertinenti operatori professionali.
9.
I frutti specificati sono accompagnati da un certificato fitosanitario che comprende la data dell’ultima ispezione e il numero di imballaggi provenienti da ciascun sito di produzione, i pertinenti codici di tracciabilità e, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», la dichiarazione seguente: «La partita è conforme all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 della Commissione».
10.
I frutti specificati sono prodotti in un sito di produzione riconosciuto:|
a) |
nel quale, durante le ispezioni di cui al punto 4, l’organismo nocivo specificato non è stato rilevato sui frutti specificati; |
|
b) |
che costituisce l’origine dei frutti specificati di cui al punto 5, sui quali non è stato rilevato l’organismo nocivo specificato; |
|
c) |
che costituisce l’origine delle partite di frutti specificati, sui quali non è stato rilevato l’organismo nocivo specificato durante i controlli ufficiali effettuati all’ingresso nell’Unione durante lo stesso periodo di crescita e la stessa campagna di esportazione; e |
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d) |
che costituisce l’origine dei frutti specificati, sui quali non è stato rilevato l’organismo nocivo specificato durante il periodo di crescita e la campagna di esportazione precedenti, nel corso di ispezioni ufficiali nello Zimbabwe o dei controlli svolti sulle partite all’ingresso nell’Unione. |