13.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 115/51


REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2022/615 DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 2022

che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 al fine di migliorare la prevedibilità per gli Stati membri e di chiarire le procedure di risoluzione delle controversie al momento della messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 322, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte dei conti (1),

considerando quanto segue:

(1)

Anche se il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio (2) ha fornito un’ancora solida e stabile per i meccanismi di finanziamento dell’Unione, le disposizioni in materia di messa a disposizione delle risorse proprie devono essere migliorate al fine di aumentarne la prevedibilità per gli Stati membri e di chiarire le procedure di risoluzione delle controversie.

(2)

Attualmente solo gli Stati membri gestiscono conti per le risorse proprie aperti a nome della Commissione. Una riduzione del numero di conti bancari utilizzati per la riscossione delle risorse proprie sarebbe più efficiente e consentirebbe un approccio comune alla gestione della liquidità. Al fine di modernizzare la gestione dei conti per le risorse proprie, la Commissione dovrebbe essere in grado di istituire un conto centralizzato per le risorse proprie. Dovrebbe essere possibile per gli Stati membri scegliere se utilizzare tale conto centralizzato per le risorse proprie o un conto aperto a nome della Commissione presso il Tesoro o la banca centrale nazionale. Per consentire agli Stati membri di operare una scelta informata, la Commissione dovrebbe presentare un’analisi costi/benefici dettagliata riguardo all’utilizzo del conto centralizzato per le risorse proprie.

(3)

Attualmente, il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 non consente agli Stati membri di effettuare versamenti anticipati. Tuttavia, in passato alcuni Stati membri hanno versato i propri contributi nazionali in anticipo, previo accordo della Commissione. Ai fini della certezza del diritto, detto regolamento dovrebbe prevedere che gli Stati membri abbiano la possibilità di effettuare versamenti anticipati caso per caso, a condizione che informino la Commissione in anticipo. Per ragioni di equità, se uno Stato membro si avvale di tale possibilità, gli altri Stati membri non dovrebbero sostenere costi relativi al versamento anticipato, quali gli interessi negativi.

(4)

La data di pagamento da parte degli Stati membri delle rettifiche delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL degli esercizi precedenti dovrebbe essere spostata al mese di marzo dell’anno successivo per migliorare la prevedibilità per le procedure di bilancio nazionali. La data di pagamento delle rettifiche da parte degli Stati membri dovrebbe applicarsi anche agli importi per i quali la Commissione ha fornito informazioni prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

(5)

Al fine di garantire un bilancio stabile, necessario per finanziare gli obiettivi strategici dell’Unione, la procedura di calcolo degli interessi dovrebbe assicurare in particolare che la messa a disposizione delle risorse proprie avvenga in modo tempestivo e integrale.

(6)

L’attuale soglia al di sotto della quale si rinuncia agli interessi deve essere adeguata. È pertanto necessario aumentare l’importo al di sotto del quale si rinuncia al recupero degli interessi in modo da migliorare il rapporto costo/efficacia delle procedure di recupero.

(7)

Il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 limita la maggiorazione degli interessi al di sopra del tasso di base a 16 punti percentuali. Tuttavia, tale «massimale» di 16 punti percentuali si applica unicamente ai casi di cui si è avuta conoscenza dopo l’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2016/804 del Consiglio (3). Di conseguenza, i casi di cui si aveva già conoscenza prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2016/804, in cui sono in gioco interessi particolarmente elevati, non possono beneficiare di tale limite a prescindere dal fatto che l’importo degli interessi sia già stato notificato agli Stati membri. In tali casi gli Stati membri sono ancora tenuti a pagare importi a titolo di interessi non proporzionali rispetto all’importo del capitale dovuto. Al fine di garantire la proporzionalità del sistema, mantenendo nel contempo l’effetto deterrente, la maggiorazione degli interessi al di sopra del tasso di base dovrebbe essere ulteriormente limitata a 14 punti percentuali. Al fine di chiarire e semplificare le pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, la limitazione della maggiorazione a 14 punti percentuali dovrebbe essere applicata a tutti gli importi a titolo di interessi non comunicati allo Stato membro prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

(8)

Nell’ambito del vigente quadro giuridico, la prassi ha dimostrato che può essere difficile identificare la data di decorrenza degli interessi di mora a causa della difficoltà nell’individuare il momento esatto in cui gli sforzi di recupero possono essere ritenuti insufficienti. A fini di semplificazione, dovrebbe essere previsto un «periodo di tolleranza» di cinque anni a decorrere dalla data dell’accertamento dell’importo, a condizione che l’importo sia stato accertato, iscritto tempestivamente nella contabilità separata e tenuto nella contabilità separata a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. Di conseguenza, gli interessi dovrebbero iniziare a decorrere solo dopo cinque anni, mentre il debito per il capitale dovrebbe essere mantenuto.

(9)

Al fine di garantire un trattamento equo dei casi in cui gli importi corrispondenti ai diritti accertati delle risorse proprie tradizionali risultano irrecuperabili, gli Stati membri dovrebbero essere dispensati dall’obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati delle risorse proprie tradizionali, qualora lo Stato membro possa dimostrare che un errore commesso dallo Stato membro dopo l’accertamento dei diritti non abbia influito sull’irrecuperabilità dell’importo corrispondente a tali diritti. Esempi di tale errore potrebbero includere un’iscrizione tardiva nella contabilità separata o carenze nella procedura di recupero.

(10)

Il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 contiene solo una scadenza che impone alla Commissione di comunicare le proprie osservazioni allo Stato membro interessato entro sei mesi dalla ricezione della relazione sui casi di cancellazione segnalati alla Commissione da parte di tale Stato membro. Al fine di dare un seguito tempestivo e più flessibile alle relazioni di inesigibilità e di sostenere una valutazione rapida e pienamente trasparente della decisione dello Stato membro di non rendere disponibile l’importo irrecuperabile delle risorse proprie tradizionali, è opportuno adeguare i termini procedurali per la Commissione e gli Stati membri.

(11)

Al fine di consentire l’interruzione del periodo per il quale maturano gli interessi, in caso di disaccordo tra gli Stati membri e la Commissione, è opportuno introdurre disposizioni che rispecchino la prassi attuale del pagamento con riserva in merito a importi di risorse proprie dovuti al bilancio dell’Unione e che aprano la possibilità di avviare un’azione per arricchimento senza causa nei confronti della Commissione a norma dell’articolo 268 e dell’articolo 340, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(12)

In caso di disaccordo tra gli Stati membri e la Commissione in merito alla messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali, dovrebbe essere prevista nel regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 una procedura di riesame per migliorare la trasparenza e chiarire i diritti di difesa degli Stati membri. Su richiesta dello Stato membro interessato, l’esito della procedura di riesame così come lo stato di avanzamento delle cause pendenti dovrebbero essere discussi con la Commissione in una riunione annuale. Tale riunione dovrebbe tenersi a un livello adeguato di rappresentanza dirigenziale al fine di riconsiderare le rispettive posizioni e cercare di evitare il ricorso a eventuali procedimenti di infrazione, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia.

(13)

La Commissione dovrebbe rivedere il funzionamento della procedura di riesame nell’ambito di un’eventuale revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 o al più tardi entro la fine del 2026 e, in particolare, valutare le opportunità di snellire detta procedura, che, se ritenuta appropriata, potrebbe essere conclusa con una decisione della Commissione.

(14)

Gli articoli 6 e 10 bis del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dovrebbero essere adeguati per sopprimere il riferimento alla correzione accordata al Regno Unito e per includere la Germania tra i beneficiari di correzioni forfettarie in linea con la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio (4).

(15)

In linea con i principi del «Legiferare meglio», l’esistenza parallela di più regolamenti sulla messa a disposizione dovrebbe essere solo temporanea e tali atti giuridici dovrebbero essere accorpati quanto prima in un unico regolamento.

(16)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 è così modificato:

1)

all’articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Tuttavia, tenuto conto dell’effetto che la riduzione lorda concessa alla Danimarca, alla Germania, ai Paesi Bassi, all’Austria e alla Svezia ha sulla risorsa propria basata sull’IVA e sulla risorsa propria basata sull’RNL, tali risorse sono iscritte nella contabilità secondo quanto specificato al primo comma come segue:»;

2)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Secondo le modalità definite dagli articoli 10, 10 bis e 10 ter, le risorse proprie sono accreditate da ogni Stato membro su un conto liberamente scelto tra:

a)

un conto aperto a nome della Commissione presso il Tesoro dello Stato membro;

b)

un conto aperto a nome della Commissione presso la banca centrale nazionale; o

c)

un conto centrale aperto a tale scopo dalla Commissione presso un istituto finanziario pubblico di sua scelta.

Fatta salva l’applicazione degli interessi negativi di cui al terzo e quarto comma, in quanto applicabili, possono essere operati addebiti su tale conto soltanto dietro istruzione della Commissione.

I conti di cui al primo comma, lettere a) e b), sono espressi nella moneta nazionale e sono esenti da spese o interessi. Qualora a detti conti si applichino interessi negativi, lo Stato membro interessato accredita sul rispettivo conto un importo corrispondente agli interessi negativi applicati, al più tardi il primo giorno feriale del secondo mese successivo all’applicazione degli interessi negativi.

Gli Stati membri accreditano gli importi sul conto di cui al primo comma, lettera c), nella moneta nazionale. Qualora al conto centrale si applichino interessi negativi, lo Stato membro interessato accredita sul conto centrale un importo corrispondente alla rispettiva quota di risorse proprie accreditata su detto conto, al più tardi il primo giorno feriale del secondo mese successivo all’applicazione degli interessi negativi.

La Commissione effettua le sue operazioni di gestione della liquidità sui conti di cui al primo comma conformemente all’articolo 14, paragrafo 4, primo comma.

La Commissione presenta un’analisi costi/benefici dettagliata, senza indebito ritardo, riguardo all’utilizzo del conto di cui al primo comma, lettera c), e riferisce al Consiglio in merito all’attuazione del conto centrale entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Ogni mese la Commissione trasmette per via elettronica agli Stati membri una previsione dei fabbisogni di tesoreria per i quattro mesi successivi.»;

3)

l’articolo 10 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 10 bis

Messa a disposizione delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL

1.   L’iscrizione della risorsa propria basata sull’IVA e della risorsa propria basata sull’RNL, tenuto conto dell’effetto che ha su tali risorse la riduzione lorda concessa alla Danimarca, alla Germania, ai Paesi Bassi, all’Austria e alla Svezia, è effettuata il primo giorno feriale di ogni mese. Gli importi da accreditare sono in ragione di un dodicesimo dei pertinenti importi del bilancio, convertito nelle rispettive monete nazionali ai tassi di cambio dell’ultimo giorno di quotazione dell’anno civile precedente l’esercizio, quali pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

2.   Per le esigenze specifiche del pagamento delle spese del Fondo europeo agricolo di garanzia nell’ambito del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e della successiva pertinente legislazione dell’Unione e in funzione delle esigenze di tesoreria dell’Unione, la Commissione può invitare gli Stati membri ad anticipare al massimo di due mesi, nel primo trimestre dell’esercizio, l’iscrizione di un dodicesimo, o frazione di esso, degli importi previsti in bilancio a titolo della risorsa propria basata sull’IVA e della risorsa propria basata sull’RNL, tenuto conto dell’effetto che ha su tali risorse la riduzione lorda concessa alla Danimarca, alla Germania, ai Paesi Bassi, all’Austria e alla Svezia.

Fatto salvo il terzo comma, per le esigenze specifiche del pagamento delle spese dei fondi strutturali e di investimento europei nell’ambito del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e della successiva pertinente legislazione dell’Unione e in funzione delle esigenze di tesoreria dell’Unione, la Commissione può invitare gli Stati membri ad anticipare, nel primo semestre dell’esercizio, l’iscrizione fino a una metà supplementare di un dodicesimo degli importi previsti in bilancio a titolo della risorsa propria basata sull’IVA e della risorsa propria basata sull’RNL, tenuto conto dell’effetto che ha su tali risorse la riduzione lorda concessa alla Danimarca, alla Germania, ai Paesi Bassi, all’Austria e alla Svezia.

L’importo totale che la Commissione può invitare gli Stati membri ad anticipare lo stesso mese a norma del primo e secondo comma non può, in alcun caso, superare un importo corrispondente a due dodicesimi supplementari.

Trascorso il primo semestre, l’iscrizione mensile richiesta non può superare un dodicesimo delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL, sempre nei limiti degli importi iscritti in bilancio a questo titolo.

La Commissione ne informa preventivamente gli Stati membri, al più tardi due settimane prima dell’iscrizione richiesta a norma del primo e secondo comma.

La Commissione comunica agli Stati membri con largo anticipo, e al più tardi sei settimane prima dell’iscrizione richiesta a norma del secondo comma, la propria intenzione di richiedere tale iscrizione.

Alle iscrizioni anticipate si applicano il paragrafo 4 concernente le disposizioni relative all’iscrizione degli importi del mese di gennaio di ogni anno e il paragrafo 5 applicabile quando il bilancio non è stato definitivamente adottato prima dell’inizio dell’esercizio.

Gli Stati membri, in casi eccezionali e debitamente giustificati, possono chiedere alla Commissione l’autorizzazione ad anticipare la messa a disposizione delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL, in particolare nel contesto dei bilanci rettificativi alla fine dell’esercizio, tenuto conto dell’effetto che ha su tali risorse proprie la riduzione lorda concessa alla Danimarca, alla Germania, ai Paesi Bassi, all’Austria e alla Svezia. Qualsiasi versamento anticipato dev’essere preceduto da un preavviso di almeno sette giorni lavorativi e la sua richiesta deve essere debitamente motivata dallo Stato membro interessato. La Commissione valuta la richiesta tenendo conto della posizione di tesoreria e del fabbisogno di liquidità della Commissione. Lo Stato membro può effettuare il versamento anticipato solo previa autorizzazione della Commissione. Gli eventuali costi supplementari connessi alla messa a disposizione anticipata delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL sono a carico dello Stato membro che ne fa richiesta.

3.   Ogni modifica del tasso uniforme della risorsa propria basata sull’IVA, del tasso della risorsa propria basata sull’RNL, nonché del finanziamento della riduzione lorda concessa alla Danimarca, alla Germania, ai Paesi Bassi, all’Austria e alla Svezia, deve essere motivata dall’adozione definitiva di un bilancio rettificativo e dà luogo a modifiche dei dodicesimi iscritti dopo l’inizio dell’esercizio.

Tali modifiche sono effettuate in occasione della prima iscrizione successiva all’adozione definitiva del bilancio rettificativo, se tale adozione è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, dette modifiche sono effettuate in occasione della seconda iscrizione successiva all’adozione definitiva di cui sopra. In deroga all’articolo 10 del regolamento finanziario, le suddette modifiche sono contabilizzate a titolo dell’esercizio del bilancio rettificativo in questione.

4.   I dodicesimi relativi all’iscrizione del mese di gennaio di ciascun esercizio sono calcolati in base alle somme previste dal progetto di bilancio di cui all’articolo 314, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e sono convertiti in moneta nazionale ai tassi di cambio del primo giorno di quotazione dopo il 15 dicembre dell’anno civile precedente l’esercizio. La rettifica è effettuata in occasione dell’iscrizione relativa al mese successivo.

5.   Qualora l’adozione definitiva del bilancio non abbia avuto luogo entro le due settimane precedenti l’iscrizione relativa al mese di gennaio dell’esercizio successivo, gli Stati membri iscrivono un dodicesimo degli importi della risorsa propria basata sull’IVA e della risorsa propria basata sull’RNL il primo giorno feriale di ogni mese, compreso il mese di gennaio, tenuto conto dell’effetto che ha su tali risorse la riduzione lorda concessa alla Danimarca, alla Germania, ai Paesi Bassi, all’Austria e alla Svezia, iscritta nell’ultimo bilancio definitivamente adottato. La rettifica è effettuata al momento della prima scadenza successiva all’adozione definitiva del bilancio se tale adozione è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, la rettifica è effettuata alla seconda scadenza successiva all’adozione definitiva del bilancio.

6.   Non è prevista alcuna revisione successiva del finanziamento della riduzione lorda concessa alla Danimarca, alla Germania, ai Paesi Bassi, all’Austria e alla Svezia in caso di modifiche dei dati relativi all’RNL a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).

(*1)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608)."

(*2)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320)."

(*3)  Regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 19).»;"

4)

all’articolo 10 ter, paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione comunica agli Stati membri gli importi risultanti da detto calcolo anteriormente al 1o febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati forniti i dati ai fini delle rettifiche. Ciascuno Stato membro iscrive l’importo netto sul conto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, il primo giorno feriale del mese di marzo dell’anno successivo a quello in cui la Commissione ha comunicato agli Stati membri gli importi risultanti dal calcolo.

Il termine per il pagamento delle rettifiche da parte degli Stati membri si applica anche agli importi per i quali la Commissione ha fornito informazioni prima del 3 maggio 2022.»;

5)

l’articolo 12 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«Per le risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio (*4), gli interessi sono dovuti per il periodo che va dalla data in cui l’importo avrebbe dovuto essere messo a disposizione fino alla data in cui l’importo è stato effettivamente versato sul conto della Commissione di cui all’articolo 9.

Fatto salvo l’articolo 13, paragrafo 1, e a condizione che l’importo sia stato accertato a norma dell’articolo 2, iscritto tempestivamente nella contabilità separata a norma dell’articolo 6 e tenuto nella contabilità separata a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, non sono dovuti interessi per un periodo di cinque anni dalla data di accertamento dell’importo.

In caso di ricorso amministrativo o giudiziario, il periodo di cinque anni decorre dalla data della pronuncia, della notifica o della pubblicazione della decisione definitiva. In caso di ricezione di pagamenti parziali, il periodo di cinque anni inizia al più tardi a decorrere dalla data dell’ultimo pagamento effettuato nella misura in cui quest’ultimo non saldi il debito.

(*4)  Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).»;"

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Si rinuncia a recuperare interessi di importo inferiore a 1 000 EUR.»;

c)

al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La maggiorazione totale a norma del primo e secondo comma non supera 14 punti percentuali. La limitazione della maggiorazione a 14 punti percentuali si applica a tutti i casi per i quali l’importo degli interessi non sia stato comunicato a uno Stato membro prima del 3 maggio 2022. Il tasso maggiorato si applica all’intero periodo di mora di cui al paragrafo 1.»;

d)

al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La maggiorazione totale a norma del primo e secondo comma non supera 14 punti percentuali. La limitazione della maggiorazione a 14 punti percentuali si applica a tutti i casi per i quali l’importo degli interessi non sia stato comunicato allo Stato membro interessato prima del 3 maggio 2022. Il tasso maggiorato si applica all’intero periodo di mora di cui al paragrafo 1.»;

6)

l’articolo 13 è così modificato:

a)

al paragrafo 2 è inserito il seguente comma, dopo il primo comma:

«Gli Stati membri sono analogamente dispensati dall’obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati a norma dell’articolo 2 qualora possano dimostrare che l’errore commesso dallo Stato membro dopo l’accertamento di tali diritti, per esempio, errori che comportino un’iscrizione tardiva nella contabilità separata, non ha influito sull’irrecuperabilità dell’importo corrispondente ai diritti di cui all’articolo 2.»;

b)

al paragrafo 2, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«In caso di ricezione di pagamenti parziali, il periodo di cinque anni inizia al più tardi a decorrere dalla data dell’ultimo pagamento effettuato, nella misura in cui quest’ultimo non saldi il debito.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Entro tre mesi a decorrere dalla ricezione della comunicazione di cui al paragrafo 3, la Commissione comunica le sue osservazioni allo Stato membro interessato. La Commissione può prorogare tale termine una volta sola di altri tre mesi e informare di conseguenza lo Stato membro interessato.

La Commissione può chiedere informazioni supplementari. In tal caso, il termine di cui al primo comma inizia a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni supplementari richieste. Lo Stato membro interessato dispone di tre mesi per fornire le informazioni supplementari. Su richiesta dello Stato membro interessato, tale termine è prorogato una volta sola di altri tre mesi.

Se lo Stato membro non è in grado di fornire le informazioni supplementari richieste dalla Commissione, può darne notifica a quest’ultima. La Commissione comunica pertanto le sue osservazioni finali entro tre mesi dalla data di ricezione di tale notifica sulla base delle informazioni disponibili. La Commissione può prorogare tale termine una volta sola di altri tre mesi e informare di conseguenza lo Stato membro interessato.»;

d)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«5.   Se lo Stato membro e la Commissione non riescono ad accordarsi sui motivi di cui al paragrafo 2, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di rivedere le proprie osservazioni a norma dell’articolo 13 ter.»;

7)

è inserito il seguente capo:

«CAPO III bis

PAGAMENTO CON RISERVA E PROCEDURA DI RIESAME

Articolo 13 bis

Pagamento con riserva

1.   In caso di disaccordo tra uno Stato membro e la Commissione in merito a importi di risorse proprie tradizionali dovuti al bilancio dell’Unione o relativamente a importi IVA oggetto delle misure di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), lo Stato membro può, al momento del pagamento dell’importo contestato, esprimere riserve sulla posizione della Commissione.

Gli Stati membri forniscono informazioni in merito a tali riserve, per quanto riguarda gli importi relativi alle risorse proprie tradizionali, unitamente al loro estratto mensile di cui all’articolo 6, paragrafo 4, e, per quanto riguarda gli importi relativi alle risorse proprie IVA, unitamente al loro estratto di cui all’articolo 10 ter, paragrafo 1. Gli Stati membri notificano quanto prima alla Commissione la revoca delle riserve.

2.   Se un disaccordo di cui al paragrafo 1 è risolto a favore dello Stato membro, quest’ultimo è autorizzato dalla Commissione a detrarre l’importo versato dal suo successivo o dai suoi successivi pagamenti a titolo di risorse proprie.

3.   L’iscrizione sul conto del pagamento con riserva a norma dell’articolo 9 interrompe il periodo per il quale maturano gli interessi di cui all’articolo 12.

4.   Entro la fine di settembre di ogni anno, la Commissione fornisce una nota informativa annuale recante il riepilogo dell’importo totale pagato con riserva e dell’importo totale delle riserve revocate nel corso dell’anno precedente.

Articolo 13 ter

Procedura di riesame

1.   In caso di disaccordo tra uno Stato membro e la Commissione in merito a importi di risorse proprie tradizionali dovuti al bilancio dell’Unione, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di rivedere la propria valutazione entro sei mesi dalla ricezione della stessa. Tale richiesta fornisce i motivi del riesame richiesto e comprende gli elementi di prova e i documenti giustificativi su cui si basa. La richiesta e la conseguente procedura non modificano l’obbligo degli Stati membri di mettere a disposizione risorse proprie quando sono dovute al bilancio dell’Unione.

2.   Entro tre mesi a decorrere dalla ricezione di una richiesta di cui al paragrafo 1, la Commissione notifica allo Stato membro interessato le sue osservazioni sui motivi indicati nella richiesta. In casi debitamente giustificati, la Commissione può prorogare tale termine una volta sola di altri tre mesi e informare di conseguenza lo Stato membro interessato.

3.   Quando la Commissione ritiene necessario chiedere informazioni supplementari, il termine di cui al paragrafo 2 inizia a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni supplementari richieste. Lo Stato membro interessato dispone di tre mesi dalla data di ricezione della richiesta della Commissione per fornire le informazioni supplementari. Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione proroga tale termine una volta sola di altri tre mesi.

4.   Se lo Stato membro non è in grado di fornire informazioni supplementari, può darne notifica alla Commissione. La Commissione notifica pertanto le sue osservazioni sulla base delle informazioni disponibili. In tal caso il termine di cui al paragrafo 2 decorre dalla data di ricezione della notifica.

5.   La procedura di riesame si conclude al più tardi due anni dopo l’invio da parte dello Stato membro della propria richiesta di riesame di cui al paragrafo 1.

6.   Uno Stato membro può chiedere una volta all’anno una riunione ad alto livello con la Commissione per discutere lo stato di avanzamento dei casi che sono o sono stati oggetto della procedura di riesame e per analizzarli al fine di riconsiderare le rispettive posizioni e cercare di raggiungere un accordo.

7.   Nel quadro di un’eventuale revisione del presente regolamento, o al più tardi entro la fine del 2026, la Commissione effettua una valutazione del funzionamento della procedura di riesame di cui al presente articolo. Tale valutazione comprende consultazioni con gli Stati membri e tiene conto dei risultati di tali consultazioni nonché delle posizioni degli Stati membri. La Commissione presenta, se del caso, proposte volte a migliorare il funzionamento della procedura di riesame.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 5 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE


(1)  GU C 402 I del 5.10.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) 2016/804 del Consiglio, del 17 maggio 2016, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 85).

(4)  Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).