1.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 104/63


REGOLAMENTO (UE) 2022/520 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2022

che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione (2) è stato modificato dal regolamento (UE) 2021/1840 (3).

(2)

A norma dell’articolo 37, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006, nel modificare tale allegato con regolamento (UE) 2021/1840 la Commissione ha tenuto conto delle risposte alle sue richieste scritte ricevute, rispettivamente, dall’India e dalla Moldova. L’India ha successivamente dichiarato per iscritto che le informazioni fornite nella sua risposta in relazione alla voce B3020 non rispecchiavano la legislazione e le procedure in vigore, che non vietavano le importazioni di tali rifiuti. L’India ha pertanto chiesto di modificare la procedura relativa alla voce B3020 dall’opzione a) all’opzione d).

(3)

La Moldova ha successivamente dichiarato per iscritto che le informazioni fornite nella sua risposta in relazione alle sezioni di varie voci non rispecchiavano la legislazione e le procedure in vigore, che non vietavano le importazioni di tali sottocategorie di rifiuti. La Moldova ha pertanto chiesto di modificare la procedura relativa alle sottocategorie specificate dei codici di identificazione dei rifiuti B1010, B1200, B2020, B2110, B3011, B3020, B3030 e B3060 dall’opzione a) all’opzione d).

(4)

All’epoca della modifica, nel regolamento (CE) n. 1418/2007 il Cile figurava erroneamente tra i paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero. Il 10 aprile 2018 il Consiglio dell’OCSE ha approvato il parere del comitato per la politica ambientale per quanto riguarda la conformità del Cile alla decisione dell’OCSE. A tale paese pertanto non si applica più l’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 e la tabella relativa al Cile dovrebbe essere soppressa dall’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007.

(5)

Al momento della modifica i codici di identificazione dei rifiuti B3010 e GH013 figuravano nella tabella relativa all’Algeria. Quando il regolamento (CE) n. 1418/2007 è stato modificato dal regolamento (UE) 2021/1840 il codice di identificazione dei rifiuti GC040 figurava nella tabella relativa alla Thailandia. Tali codici non sono più in uso e dovrebbero pertanto essere soppressi dall’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007.

(6)

La punteggiatura nelle tabelle relative al Taipei cinese e alla Liberia è incoerente. Nella tabella relativa al Taipei cinese, colonna b, i termini «B1030 – B1031» dovrebbero essere sostituiti dai termini «B1030; B1031», in conformità alle regole di lettura dell’allegato. Nella tabella relativa alla Liberia, colonna a, i termini «– B1010 – B1250» dovrebbero essere sostituiti dai termini «B1010 – B1250», per coerenza con la regola di lettura della colonna b.

(7)

Al fine di rettificare tali errori e tenuto conto dell’impatto sugli operatori economici, è pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007.

(8)

Considerata l’urgente necessità di riprendere le spedizioni dei rifiuti in questione verso l’India e la Moldova, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6).

(3)  Regolamento (UE) 2021/1840 della Commissione, del 20 ottobre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 373 del 21.10.2021, pag. 1).


ALLEGATO

L’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è così modificato:

1)

la tabella relativa all’Algeria è sostituita dalla seguente:

« Algeria

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

 

 

B1010 — B1020

B1030

 

 

 

 

 

 

B1031

B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

 

 

 

 

B1070 — B1220

 

 

 

 

 

 

B1230 — B1240

B1250 — B2020

 

 

 

della voce B2030:

fibre a base di ceramica, non specificate né comprese altrove

 

 

della voce B2030:

rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)

B2040 — B2130

 

 

 

B3020

 

 

 

 

 

 

B3030 — B3035

B3040 — B3065

 

 

 

B3080

 

 

 

B3100 — B4030

 

 

 

GB040 — GC050

 

 

 

 

 

 

GF010

GG030

 

 

 

 

 

 

GG040»;

GN010

 

 

 

GN030

 

 

 

Miscele di rifiuti

tutte le miscele di rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006

 

 

 

2)

la tabella relativa alla Cina è soppressa;

3)

nella tabella relativa al Taipei cinese, terza riga, seconda colonna,

i termini «B1030 – B1031» sono sostituiti dai termini «B1030; B1031»;

4)

la tabella relativa all’India è sostituita dalla seguente:

« India

a

b

c

d

 

 

 

della voce B1010:

rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile:

rottami di torio

rottami delle terre rare

della voce B1010:

rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile:

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

rottami di ferro e acciaio

rottami di rame

rottami di nichel

rottami di alluminio

rottami di zinco

rottami di stagno

rottami di tungsteno

rottami di molibdeno

rottami di tantalio

rottami di magnesio

rottami di cobalto

rottami di bismuto

rottami di titanio

rottami di zirconio

rottami di manganese

rottami di germanio

rottami di vanadio

rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

rottami di cromo

 

 

 

B1020

 

 

 

B1030

 

 

 

B1031

 

 

 

B1040

 

 

 

B1050:

miscele di metalli non ferrosi, rottami in frazioni pesanti, contenenti cadmio, antimonio, piombo e tellurio

B1050:

miscele di metalli non ferrosi, rottami in frazioni pesanti, contenenti metalli diversi da quelli specificati

 

 

 

B1060

 

 

 

B1070

 

 

 

B1080

 

 

 

B1090

 

 

 

della voce B1100:

rifiuti contenenti metalli derivati dalla fusione e dalla raffinazione di metalli:

zinco commerciale solido

schiumature e scorie di zinco:

scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)

scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)

scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)

scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)

schiumature da fonderia di zinco

schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse

B1115

 

 

 

 

 

 

B1120 — B1240

B1250

 

 

 

 

 

 

B2010 — B2100

B2110 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3020

B3026

 

 

 

 

 

 

B3027

 

 

 

della voce B3030:

rifiuti tessili; i seguenti materiali, purché non mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a una specifica:

cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati

pettinacce di lana o di peli fini di animali

altri cascami di lana

o di peli fini di animali

cascami di peli grossolani di animali

cascami di cotone (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati)

cascami di filatura (compresi i cascami di fili)

sfilacciati

altri

stoppe e cascami di lino

stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di canapa (Cannabis sativa L.)

stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè)

stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di sisal ed altre fibre tessili del genere Agave

stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di cocco

stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee)

stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate né comprese altrove

cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati)

fibre sintetiche

fibre artificiali

indumenti ed altri articoli tessili usurati

stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili:

selezionati

altri

 

 

 

B3035 — B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070 — B3130

 

 

 

B3140:

rifiuti di pneumatici e altri copertoni, esclusi quelli che non portano al recupero delle risorse, al riciclaggio, alla ricostituzione, ma non per il riutilizzo diretto

B3140:

pneumatici per aeromobili esportati verso costruttori di apparecchiature originali per la rigenerazione e reimportati dopo la rigenerazione dalle compagnie aeree per la manutenzione degli aeromobili, e che rimangono a bordo o in custodia nei depositi delle rispettive compagnie aeree situati nell’area lato volo delle zone franche doganali

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040

scorie derivanti dal trattamento dei metalli preziosi e del rame, destinate a ulteriori raffinazioni

262030 262090

rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

 

 

 

GC010

rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe

 

 

 

GC020

rottami elettronici (per esempio lastre di circuiti stampati, componenti elettronici, fili ecc.) e componenti elettronici recuperati che possono essere utilizzati per il recupero di metalli comuni e preziosi

 

 

 

GG040»;

5)

nella tabella relativa alla Liberia, prima colonna (colonna a), i termini «– B1010» e «– B1250» sono sostituiti dai termini «B1010 – B1250». Di conseguenza, il termine «– B3011» è sostituito dal termine «B3011»;

6)

la tabella relativa alla Moldova è sostituita dalla seguente:

« Moldova (Repubblica di Moldova)

a

b

c

d

Tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006, eccetto:

della voce B1010:

cascami e avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio

della voce B1200:

loppa granulata d’altoforno (sabbia di scorie) proveniente dalla fabbricazione di ghisa, ferro o acciaio

delle voci B2020 e GE020:

vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; vetro in massa:

vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro (non contenenti sostanze pericolose)

della voce B2110:

fango rosso (residui di bauxite)

della voce B3011:

polietilene di densità inferiore a 0,94

polimeri di etilene

della voce B3020:

carta o cartone riciclabili (rifiuti e residui):

carta o cartone Kraft non imbianchiti o carta o cartone increspati

altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata

carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, periodici e stampe analoghe):

vecchi numeri e invenduto di giornali e riviste, elenchi telefonici, opuscoli e stampati pubblicitari

altri, compresi i rifiuti e i residui non selezionati:

non selezionati (ossia rifiuti di produzione e domestici, vari tipi di cartone, carta bianca o colorata)

selezionati (ossia pezzi di carta)

della voce B3030:

cascami di cotone (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati)

della voce B3060:

cascami di tabacco (costole di tabacco)

fecce di vino

tartaro greggio

 

 

della voce B1010:

cascami e avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio

della voce B1200:

loppa granulata d’altoforno (sabbia di scorie) proveniente dalla fabbricazione di ghisa, ferro o acciaio

delle voci B2020 e GE020:

vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; vetro in massa:

vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro (non contenenti sostanze pericolose)

della voce B2110:

fango rosso (residui di bauxite)

della voce B3011:

polietilene di densità inferiore a 0,94

polimeri di etilene

della voce B3020:

carta o cartone riciclabili (rifiuti e residui):

carta o cartone Kraft non imbianchiti o carta o cartone increspati

altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata

carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, periodici e stampe analoghe):

vecchi numeri e invenduto di giornali e riviste, elenchi telefonici, opuscoli e stampati pubblicitari

altri, compresi i rifiuti e i residui non selezionati:

non selezionati (ossia rifiuti di produzione e domestici, vari tipi di cartone, carta bianca o colorata)

selezionati (ossia pezzi di carta)

della voce B3030:

cascami di cotone (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati)

della voce B3060:

cascami di tabacco (costole di tabacco)

fecce di vino

tartaro greggio»;

Miscele di rifiuti

tutte le miscele di rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006;

 

 

 

7)

nella tabella relativa alla Thailandia, seconda colonna (colonna b),

i termini «GC010 – GC040» sono sostituiti dai termini «GC010 – GC030».