28.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 100/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/489 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive flubendiamide, acido L-ascorbico, spinetoram e spirotetramat

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione (3) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanze attiva spirotetramat dal 30 aprile 2024 al 31 luglio 2024, delle sostanze attive spinetoram e acido L-ascorbico dal 30 giugno 2024 al 30 settembre 2024 e della sostanza attiva flubendiamide dal 31 agosto 2024 al 30 novembre 2024. Le proroghe sono state necessarie poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione (4) ha anticipato di tre mesi la data di presentazione dei fascicoli a sostegno del rinnovo dell'approvazione. È stato pertanto necessario mantenere la data di presentazione del fascicolo come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5), concedendo nel contempo ai richiedenti il tempo per preparare e presentare i fascicoli nel formato richiesto.

(3)

Per quanto riguarda il flubendiamide, l'acido L-ascorbico, lo spinetoram e lo spirotetramat, non sono state presentate domande di rinnovo dell'approvazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 entro tre anni prima della rispettiva data di scadenza dell'approvazione stabilita nell'allegato del presente regolamento.

(4)

Le proroghe dei periodi di approvazione di tali sostanze attive, previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007, non sono più giustificate. È pertanto opportuno disporre che le approvazioni di tali sostanze scadano alle date in cui sarebbero scadute in assenza della proroga.

(5)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione, dell'8 dicembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 1,4-dimetilnaftalene, 6-benziladenina, acechinocil, Adoxophyes orana granulovirus, solfato di alluminio, amisulbrom, Aureobasidium pullulans (ceppi DSM 14940 e DSM 14941), azadiractina, Bacillus pumilus QST 2808, benalaxyl-M, bixafen, bupirimate, Candida oleophila di ceppo O, chlorantraniliprole, fosfonato di disodio, dithianon, dodina, emamectina, flubendiamide, fluometuron, fluxapyroxad, flutriafol, exitiazox, imazamox, ipconazolo, isoxaben, acido L-ascorbico, zolfo calcico, olio di arancio, Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901, pendimetalin, penflufen, penthiopyrad, fosfonati di potassio, prosulfuron, Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, pyridalil, pyriofenone, pyroxsulam, quinmerac, acido S-Abscissico, sedaxane, sintofen, sodio argento tiosolfato, spinetoram, spirotetramat, Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108, tau-fluvalinato, tebufenozide, tembotrione, thiencarbazone, valifenalate e fosfuro di zinco (GU L 414 del 9.12.2020, pag. 10).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione, del 20 novembre 2020, che stabilisce le disposizioni necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).


ALLEGATO

L'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

(1)

alla riga 60 (Spirotetramat), nella sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2024»;

(2)

alla riga 66 (Acido L-ascorbico), nella sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 giugno 2024»;

(3)

alla riga 67 (Spinetoram), nella sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 giugno 2024»;

(4)

alla riga 74 (Flubendiamide), nella sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2024».