28.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 100/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/489 DELLA COMMISSIONE
del 25 marzo 2022
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive flubendiamide, acido L-ascorbico, spinetoram e spirotetramat
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione (3) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanze attiva spirotetramat dal 30 aprile 2024 al 31 luglio 2024, delle sostanze attive spinetoram e acido L-ascorbico dal 30 giugno 2024 al 30 settembre 2024 e della sostanza attiva flubendiamide dal 31 agosto 2024 al 30 novembre 2024. Le proroghe sono state necessarie poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione (4) ha anticipato di tre mesi la data di presentazione dei fascicoli a sostegno del rinnovo dell'approvazione. È stato pertanto necessario mantenere la data di presentazione del fascicolo come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5), concedendo nel contempo ai richiedenti il tempo per preparare e presentare i fascicoli nel formato richiesto. |
(3) |
Per quanto riguarda il flubendiamide, l'acido L-ascorbico, lo spinetoram e lo spirotetramat, non sono state presentate domande di rinnovo dell'approvazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 entro tre anni prima della rispettiva data di scadenza dell'approvazione stabilita nell'allegato del presente regolamento. |
(4) |
Le proroghe dei periodi di approvazione di tali sostanze attive, previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007, non sono più giustificate. È pertanto opportuno disporre che le approvazioni di tali sostanze scadano alle date in cui sarebbero scadute in assenza della proroga. |
(5) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione, dell'8 dicembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 1,4-dimetilnaftalene, 6-benziladenina, acechinocil, Adoxophyes orana granulovirus, solfato di alluminio, amisulbrom, Aureobasidium pullulans (ceppi DSM 14940 e DSM 14941), azadiractina, Bacillus pumilus QST 2808, benalaxyl-M, bixafen, bupirimate, Candida oleophila di ceppo O, chlorantraniliprole, fosfonato di disodio, dithianon, dodina, emamectina, flubendiamide, fluometuron, fluxapyroxad, flutriafol, exitiazox, imazamox, ipconazolo, isoxaben, acido L-ascorbico, zolfo calcico, olio di arancio, Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901, pendimetalin, penflufen, penthiopyrad, fosfonati di potassio, prosulfuron, Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, pyridalil, pyriofenone, pyroxsulam, quinmerac, acido S-Abscissico, sedaxane, sintofen, sodio argento tiosolfato, spinetoram, spirotetramat, Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108, tau-fluvalinato, tebufenozide, tembotrione, thiencarbazone, valifenalate e fosfuro di zinco (GU L 414 del 9.12.2020, pag. 10).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione, del 20 novembre 2020, che stabilisce le disposizioni necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
ALLEGATO
L'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
(1) |
alla riga 60 (Spirotetramat), nella sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2024»; |
(2) |
alla riga 66 (Acido L-ascorbico), nella sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 giugno 2024»; |
(3) |
alla riga 67 (Spinetoram), nella sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 giugno 2024»; |
(4) |
alla riga 74 (Flubendiamide), nella sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2024». |