16.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 88/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/432 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2022

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 relativamente al certificato di esenzione dall’IVA e/o dalle accise

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 397,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2008/118/CE del Consiglio (2) sono state modificate mediante la direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio (3), che ha introdotto esenzioni dall’IVA e dalle accise per gli sforzi di difesa intrapresi nell’ambito dell’Unione. Tali esenzioni dovevano essere applicate dagli Stati membri a decorrere dal 1o luglio 2022.

(2)

La direttiva 2006/112/CE è stata ulteriormente modificata mediante la direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio (4), che ha introdotto nuove esenzioni dall’IVA relative alle misure adottate a livello dell’Unione in risposta alla pandemia di COVID-19. In considerazione dell’urgenza della situazione determinata dalla pandemia di COVID-19, tali esenzioni dovevano essere applicate dagli Stati membri, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(3)

Il certificato di esenzione dall’IVA e/o dalle accise di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (5) («certificato») funge da conferma che una data operazione può beneficiare dell’esenzione dall’IVA e/o dalle accise a norma dell’articolo 151 della direttiva 2006/112/CE. Al fine di consentire agli Stati membri di applicare in modo uniforme la nuova esenzione dall’IVA agli sforzi di difesa intrapresi nell’ambito dell’Unione e le nuove esenzioni dall’IVA relative alle misure adottate a livello dell’Unione in risposta alla pandemia di COVID-19, il certificato dovrebbe essere modificato.

(4)

Per quanto riguarda le nuove esenzioni dall’IVA relative alle misure adottate a livello dell’Unione in risposta alla pandemia di COVID-19, il certificato dovrebbe essere modificato al fine di includere come organismo beneficiario la Commissione o qualsiasi agenzia od organismo istituito a norma del diritto dell’Unione, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo svolga i suoi compiti al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19. Al fine di evitare inutili oneri amministrativi nei casi in cui le cessioni e le prestazioni esenti siano già state trattate utilizzando l’attuale versione del certificato, è opportuno che il certificato, modificato mediante il presente regolamento, non si applichi retroattivamente.

(5)

Relativamente alla nuova esenzione dall’IVA per gli sforzi di difesa intrapresi nell’ambito dell’Unione, il certificato dovrebbe essere modificato al fine di includere come organismi beneficiari la Commissione o qualsiasi agenzia od organismo istituiti a norma del diritto dell’Unione, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo svolga i suoi compiti al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, e le forze armate di uno Stato membro che partecipano ad attività dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). A tal fine e in linea con la data di applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie agli Stati membri per conformiarsi alla direttiva (UE) 2019/2235, il certificato dovrebbe essere modificato con effetto a decorrere dal 1o luglio 2022.

(6)

In considerazione dell’efficacia retroattiva delle nuove esenzioni dall’IVA relative alle misure adottate a livello dell’Unione in risposta alla pandemia di COVID-19, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è così modificato:

(1)

l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

(2)

l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, punto 1), si applica fino al 30 giugno 2022.

L’articolo 1, punto 2), si applica a decorrere dal 1o luglio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2022

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

(3)  Direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell’ambito dell’Unione (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 10).

(4)  Direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio, del 13 luglio 2021, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 250 del 15.7.2021, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

«ALLEGATO II

Articolo 51 del presente regolamento

UNIONE EUROPEA

CERTIFICATO DI ESENZIONE DALL’IVA E/O DALLE ACCISE (*)

(Direttiva 2006/112/CE - articolo 151, e direttiva 2008/118/CE - articolo 13)


N. di serie (facoltativo):

1.

BENEFICIARIO (ORGANISMO/PERSONA)

Denominazione/nominativo

Via e numero

CAP, località

Stato membro (ospitante)

2.

AUTORITÀ COMPETENTE PER IL VISTO (nome, indirizzo e numero di telefono)

3.

DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO (ORGANISMO o PERSONA)

Il beneficiario organismo o persona (1) dichiara

a)

di aver acquistato i beni e/o i servizi di cui alla casella 5 (2)

per uso ufficiale in quanto

per uso personale in quanto

 

missione diplomatica estera

 

membro di una missione diplomatica estera

 

rappresentanza consolare estera

 

membro di una rappresentanza consolare estera

 

organismo europeo cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea

 

 

 

organo internazionale

 

membro del personale di un organismo internazionale

 

forza armata di uno Stato aderente al trattato Nord-Atlantico (forza NATO)

 

 

forza armata del Regno Unito di stanza nell’isola di Cipro

 

Destinato all’uso da parte della Commissione europea o qualsiasi agenzia od organismo istituito a norma del diritto dell’Unione, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo svolga i suoi compiti al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19.

 

 

(designazione dell’organismo, cfr. casella 4)

b)

che i beni e/o i servizi di cui alla casella 5 rispondono alle condizioni e ai limiti vigenti per l’esenzione nello Stato membro ospitante indicato nella casella 1, e

c)

che le informazioni di cui sopra sono comunicate in buona fede.

Il beneficiario (organismo o persona) si impegna ad assolvere, nello Stato membro dal quale sono stati spediti i beni, o dal quale sono stati forniti i beni e/o i servizi, l’IVA e/o le accise dovute qualora i beni e/o i servizi risultassero non conformi alle condizioni fissate per l’esenzione o qualora i beni e/o i servizi non ricevessero la destinazione prevista.

Luogo, data

Nome e qualifica del firmatario

Firma

4.

VISTO DELL’ORGANISMO (in caso di esenzione per uso personale)

Luogo, data

Timbro

Nome e qualifica del firmatario

Firma

5.

ELENCO DEI BENI E/O SERVIZI PER I QUALI VIENE RICHIESTA L’ESENZIONE DALL’IVA E/O DALLE ACCISE

A.

Dati relativi al fornitore/depositario autorizzato

1)

Nome e indirizzo

2)

Stato membro

3)

Numero di identificazione IVA/Codice accisa o numero di registrazione/codice fiscale

B.

Dati relativi ai beni e/o ai servizi:

N.

Descrizione dettagliata dei beni e/o servizi (3) (o riferimento dell’ordinativo allegato)

Quantità o numero

Valore al netto dell’IVA e dell’accisa

Valuta

 

 

 

Valore unitario

Valore totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importo totale

 

6.

CERTIFICAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

La spedizione/fornitura di beni e/o servizi di cui alla casella 5 soddisfa:

totalmente

fino a una quantità di

(numero) (4)

le condizioni per l’esenzione dall’IVA e/o dalle accise.

Luogo, data

Timbro

Nome e qualifica del firmatario

Firma

7.

DISPENSA DAL VISTO DI CUI ALLA CASELLA 6 (solo in caso di esenzione per uso ufficiale)

Con lettera n.:

 

Data:

 

l’organismo beneficiario designato:

è dispensato

 

dall’autorità competente dello Stato membro ospitante:

dall’obbligo di ottenere il visto di cui alla casella 6

 

Luogo, data

Timbro

Nome e qualifica del firmatario

Firma

(*)

Cancellare la dicitura non pertinente.

Note esplicative

1.

Per il fornitore e/o il depositario autorizzato il presente certificato funge da documento giustificativo dell’esenzione prevista per le forniture di beni e le prestazioni di servizi o le spedizioni di beni ai beneficiari (organismi/persone) ai sensi dell’articolo 151 della direttiva 2006/112/CE e dell’articolo 13 della direttiva 2008/118/CE. Di conseguenza deve essere redatto un certificato distinto per ogni fornitore/depositario. Il fornitore/depositario è inoltre tenuto a conservare il presente certificato nei propri registri in conformità delle norme vigenti nel proprio Stato membro.

2.

(a)

Le specifiche generali relative alla carta da utilizzare sono fissate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (C 164 del1° luglio 1989, pag. 3).

La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari e il formato è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più per quanto riguarda la lunghezza.

Per l’esenzione dalle accise il certificato di esenzione è redatto in duplicato:

una copia che dovrà essere conservata dallo speditore,

na copia destinata ad accompagnare la movimentazione dei prodotti soggetti ad accisa.

b)

Lo spazio non utilizzato nella casella 5, punto B, va annullato in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta.

c)

Il documento deve essere compilato in modo leggibile e tale da rendere indelebile la scrittura. Non sono permesse né cancellazioni né correzioni. Il documento deve essere compilato in una lingua riconosciuta dallo Stato membro ospitante.

d)

Qualora l’elenco delle merci e/o dei servizi (casella 5, punto B, del certificato) rinvii ad un ordinativo redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro ospitante, il beneficiario (organismo/persona) deve allegare una traduzione.

e)

Nel caso in cui il certificato sia redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro del fornitore/depositario, il beneficiario (organismo/persona) deve allegare una traduzione dei dati relativi alle merci e ai servizi di cui alla casella 5, punto B.

f)

Per lingua riconosciuta si intende una lingua di uso nello Stato membro interessato o qualsiasi altra lingua ufficiale dell’Unione di cui lo Stato membro dichiari di autorizzare l’uso ai presenti fini.

3.

Con la dichiarazione di cui alla casella 3 il beneficiario (organismo/persona) fornisce le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta di esenzione nello Stato membro ospitante.

4.

Apponendo il visto di cui alla casella 4 l’organismo conferma le informazioni contenute nella casella 1 e nella casella 3, lettera a), del documento e certifica che il beneficiario è membro del personale dell’organismo stesso.

5.

a)

Il riferimento all’ordinativo (casella 5, punto B, del certificato) contiene almeno la data e il numero dell’ordinativo. L’ordinativo deve contenere tutti i dati che figurano nella casella 5 del certificato. Qualora il certificato debba essere vistato dall’autorità competente dello Stato membro ospitante, è necessario vistare anche l’ordinativo.

b)

L’indicazione del numero ai fini delle accise di cui all’articolo 2, punto 12), del regolamento (CE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004, è facoltativa; l’indicazione del numero di identificazione IVA o di registrazione fiscale è obbligatoria.

c)

Le monete vanno indicate con le sigle a tre lettere conformemente alla norma ISO 4217 stabilita dall’organizzazione internazionale di standardizzazione (5).

6.

La dichiarazione del beneficiario (organismo/persona) è autenticata, alla casella 6 del certificato, dal visto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Dette autorità possono subordinare il loro visto all’accordo di un’altra autorità del medesimo Stato. Spetta all’amministrazione fiscale competente ottenere tale accordo.

7.

Al fine di semplificare la procedura, le autorità competenti possono dispensare l’organismo beneficiario dall’obbligo di chiedere il visto nel caso di esenzione per uso ufficiale. In tal caso l’organismo beneficiario indica tale dispensa nella casella 7 del certificato.
».

(1)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)  Indicare la menzione esatta.

(3)  Annullare lo spazio non utilizzato. Tale obbligo si applica anche nel caso in cui vi siano ordinativi allegati.

(4)  Cancellare nella casella 5 o nell’ordinativo allegato i beni e/o i servizi che non godono dell’esenzione.

(5)  Alcuni esempi di codici attualmente in uso: EUR (euro), BGN (lev bulgaro), CZK (corona ceca), DKK (corona danese), GBP (lira sterlina britannica), HUF (fiorino ungherese), LTL (litai lituano), PLN (zloty polacco), RON (leu rumeno), SEK (corona svedese), USD (dollaro degli Stati Uniti).


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Articolo 51 del presente regolamento

UNIONE EUROPEA

CERTIFICATO DI ESENZIONE DALL’IVA E/O DALLE ACCISE (*)

(Direttiva 2006/112/CE - articolo 151, e direttiva 2008/118/CE - articolo 13)


N. di serie (facoltativo):

1.

BENEFICIARIO (ORGANISMO/PERSONA)

Denominazione/nominativo

Via e numero

CAP, località

Stato membro (ospitante)

2.

AUTORITÀ COMPETENTE PER IL VISTO (nome, indirizzo e numero di telefono)

3.

DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO (ORGANISMO o PERSONA)

Il beneficiario organismo o persona (1) dichiara

a)

di aver acquistato i beni e/o i servizi di cui alla casella 5 (2)

per uso ufficiale in quanto

per uso personale in quanto

 

missione diplomatica estera

 

membro di una missione diplomatica estera

 

rappresentanza consolare estera

 

membro di una rappresentanza consolare estera

 

organismo europeo cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea

 

 

 

organo internazionale

 

membro del personale di un organismo internazionale

 

forza armata di uno Stato aderente al trattato Nord-Atlantico (forza NATO)

 

 

forza armata di uno Stato membro che partecipa ad attività dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC)

 

 

forza armata del Regno Unito di stanza nell’isola di Cipro

 

Destinato all’uso da parte della Commissione europea o qualsiasi agenzia od organismo istituito a norma del diritto dell’Unione, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo svolga i suoi compiti al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19.

 

 

(designazione dell’organismo, cfr. casella 4)

b)

che i beni e/o i servizi di cui alla casella 5 rispondono alle condizioni e ai limiti vigenti per l’esenzione nello Stato membro ospitante indicato nella casella 1, e

c)

che le informazioni di cui sopra sono comunicate in buona fede.

Il beneficiario (organismo o persona) si impegna ad assolvere, nello Stato membro dal quale sono stati spediti i beni o dal quale sono stati forniti i beni e/o i servizi, l’IVA e/o le accise dovute qualora i beni e/o i servizi risultassero non conformi alle condizioni fissate per l’esenzione o qualora i beni e/o i servizi non ricevessero la destinazione prevista.

Luogo, data

Nome e qualifica del firmatario

Firma

4.

VISTO DELL’ORGANISMO (in caso di esenzione per uso personale)

Luogo, data

Timbro

Nome e qualifica del firmatario

Firma

5.

ELENCO DEI BENI E/O SERVIZI PER I QUALI VIENE RICHIESTA L’ESENZIONE DALL’IVA E/O DALLE ACCISE

A.

Dati relativi al fornitore/depositario autorizzato

1)

Nome e indirizzo

2)

Stato membro

3)

Numero di identificazione IVA/Codice accisa o numero di registrazione/codice fiscale

B.

Dati relativi ai beni e/o ai servizi:

N.

Descrizione dettagliata dei beni e/o servizi (3) (o riferimento dell’ordinativo allegato)

Quantità o numero

Valore al netto dell’IVA e dell’accisa

Valuta

 

 

 

Valore unitario

Valore totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importo totale

 

6.

CERTIFICAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

La spedizione/fornitura di beni e/o servizi di cui alla casella 5 soddisfa:

totalmente

fino a una quantità di

(numero) (4)

le condizioni per l’esenzione dall’IVA e/o dalle accise.

Luogo, data

Timbro

Nome e qualifica del firmatario

Firma

7.

DISPENSA DAL VISTO DI CUI ALLA CASELLA 6 (solo in caso di esenzione per uso ufficiale)

Con lettera n.:

 

Data:

 

l’organismo beneficiario designato:

è dispensato

 

dall’autorità competente dello Stato membro ospitante:

dall’obbligo di ottenere il visto di cui alla casella 6

 

Luogo, data

Timbro

Nome e qualifica del firmatario

Firma

(*)

Cancellare la dicitura non pertinente.

Note esplicative

1.

Per il fornitore e/o il depositario autorizzato il presente certificato funge da documento giustificativo dell’esenzione prevista per le forniture di beni e le prestazioni di servizi o le spedizioni di beni ai beneficiari (organismi/persone) ai sensi dell’articolo 151 della direttiva 2006/112/CE e dell’articolo 13 della direttiva 2008/118/CE. Di conseguenza deve essere redatto un certificato distinto per ogni fornitore/depositario. Il fornitore/depositario è inoltre tenuto a conservare il presente certificato nei propri registri in conformità delle norme vigenti nel proprio Stato membro.

2.

a)

Le specifiche generali relative alla carta da utilizzare sono fissate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (C 164 del1° luglio 1989, pag. 3).

La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari e il formato è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più per quanto riguarda la lunghezza.

Per l’esenzione dalle accise il certificato di esenzione è redatto in duplicato:

una copia che dovrà essere conservata dallo speditore,

na copia destinata ad accompagnare la movimentazione dei prodotti soggetti ad accisa.

b)

Lo spazio non utilizzato nella casella 5, punto B, va annullato in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta.

c)

Il documento deve essere compilato in modo leggibile e tale da rendere indelebile la scrittura. Non sono permesse né cancellazioni né correzioni. Il documento deve essere compilato in una lingua riconosciuta dallo Stato membro ospitante.

d)

Qualora l’elenco delle merci e/o dei servizi (casella 5, punto B, del certificato) rinvii ad un ordinativo redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro ospitante, il beneficiario (organismo/persona) deve allegare una traduzione.

e)

Nel caso in cui il certificato sia redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro del fornitore/depositario, il beneficiario (organismo/persona) deve allegare una traduzione dei dati relativi alle merci e ai servizi di cui alla casella 5, punto B.

f)

Per lingua riconosciuta si intende una lingua di uso nello Stato membro interessato o qualsiasi altra lingua ufficiale dell’Unione di cui lo Stato membro dichiari di autorizzare l’uso ai presenti fini.

3.

Con la dichiarazione di cui alla casella 3 il beneficiario (organismo/persona) fornisce le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta di esenzione nello Stato membro ospitante.

4.

Apponendo il visto di cui alla casella 4 l’organismo conferma le informazioni contenute nella casella 1 e nella casella 3, lettera a), del documento e certifica che il beneficiario è membro del personale dell’organismo stesso.

5.

a)

Il riferimento all’ordinativo (casella 5, punto B, del certificato) contiene almeno la data e il numero dell’ordinativo. L’ordinativo deve contenere tutti i dati che figurano nella casella 5 del certificato. Qualora il certificato debba essere vistato dall’autorità competente dello Stato membro ospitante, è necessario vistare anche l’ordinativo.

b)

L’indicazione del numero ai fini delle accise di cui all’articolo 2, punto 12), del regolamento (CE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004, è facoltativa; l’indicazione del numero di identificazione IVA o di registrazione fiscale è obbligatoria.

c)

Le monete vanno indicate con le sigle a tre lettere conformemente alla norma ISO 4217 stabilita dall’organizzazione internazionale di standardizzazione (5).

6.

La dichiarazione del beneficiario (organismo/persona) è autenticata, alla casella 6 del certificato, dal visto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Dette autorità possono subordinare il loro visto all’accordo di un’altra autorità del medesimo Stato. Spetta all’amministrazione fiscale competente ottenere tale accordo.

7.

Al fine di semplificare la procedura, le autorità competenti possono dispensare l’organismo beneficiario dall’obbligo di chiedere il visto nel caso di esenzione per uso ufficiale. In tal caso l’organismo beneficiario indica tale dispensa nella casella 7 del certificato.
».

(1)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)  Indicare la menzione esatta.

(3)  Annullare lo spazio non utilizzato. Tale obbligo si applica anche nel caso in cui vi siano ordinativi allegati.

(4)  Cancellare nella casella 5 o nell’ordinativo allegato i beni e/o i servizi che non godono dell’esenzione.

(5)  Alcuni esempi di codici attualmente in uso: EUR (euro), BGN (lev bulgaro), CZK (corona ceca), DKK (corona danese), GBP (lira sterlina britannica), HUF (fiorino ungherese), LTL (litai lituano), PLN (zloty polacco), RON (leu rumeno), SEK (corona svedese), USD (dollaro degli Stati Uniti).