14.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 86/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/419 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2022

che attua il regolamento (UE) n. 1352/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1352/2014.

(2)

Il 28 febbraio 2022 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 2140 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto un'entità all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2022

Per il Consiglio

Il presidente

É. BORNE


(1)   GU L 365 del 19.12.2014, pag. 60.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014 è modificato come segue:

1)

la rubrica «Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2» è sostituita dalla seguente:

«Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1 bis e 2»;

2)

alla rubrica «Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1 bis e 2» sono aggiunte le seguenti sottovoci ed entità:

«B.    ENTITÀ

1)

GLI HOUTHI  (*1) [alias: a) ANSARALLAH; b) ANSAR ALLAH; c) PARTISANS OF GOD; d) SUPPORTERS OF GOD].

Informazione: Gli Houthi hanno perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità dello Yemen.

Data della designazione ONU: 24.2.2022.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Gli Houthi hanno perpetrato attacchi contro civili e infrastrutture civili nello Yemen, hanno attuato una politica di violenza sessuale e repressione nei confronti di donne politicamente attive e professioniste, hanno proceduto al reclutamento e all'impiego di minori, hanno istigato alla violenza contro gruppi anche sulla base della religione e della cittadinanza, nonché utilizzato indiscriminatamente mine terrestri e ordigni esplosivi improvvisati sulla costa occidentale dello Yemen. Gli Houthi hanno inoltre ostacolato l'inoltro di aiuti umanitari allo Yemen, oppure l'accesso agli aiuti umanitari nello Yemen o la loro distribuzione.

Gli Houthi hanno condotto attacchi contro la navigazione commerciale nel Mar Rosso utilizzando ordigni esplosivi marini improvvisati e mine marine.

Gli Houthi hanno inoltre perpetrato ripetuti attentati terroristici transfrontalieri contro civili e infrastrutture civili nel Regno dell'Arabia Saudita e negli Emirati arabi uniti e hanno minacciato di colpire intenzionalmente siti civili.

(*1)  L'articolo 2 non si applica a tale entità.»."


(*1)  L'articolo 2 non si applica a tale entità.».»