11.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 84/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/409 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2022

recante trecentoventinovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.

(2)

Il 3 marzo 2022 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare due voci dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

Per una designazione è necessario rispecchiare la razionalizzazione tecnica dell'elenco delle Nazioni Unite mediante consolidamento degli alias effettuata dal Comitato per le sanzioni delle stesse Nazioni Unite.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2022

Per la Commissione

a nome della presidente

Direttore generale

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 le voci seguenti dell'elenco «Persone fisiche» sono soppresse:

1.

«'Abd Al-Malik Muhammad Yusuf 'Uthman 'Abd Al-Salam (nome nella grafia originale: عبدالملك محمد يوسف عثمان عبد السلام) [alias certi: a) 'Abd al-Malik Muhammad Yusif 'Abd-al-Salam; alias incerti: a) 'Umar al-Qatari; b) 'Umar al-Tayyar). Data di nascita: 13.7.1989. Cittadinanza: giordana. N. del passaporto: K475336 (numero di passaporto giordano rilasciato il 31.8.2009 e scaduto il 30.8.2014). Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 23.1.2015.»

2.

«Nayif Salih Salim Al-Qaysi [alias: a) Naif Saleh Salem al Qaisi; b) Nayif al-Ghaysi]. Data di nascita: 1983. Luogo di nascita: governatorato di Al-Baydah, Yemen. Cittadinanza: yemenita. N. del passaporto: Yemen 04796738. Indirizzo: a) governatorato di Al-Baydah, Yemen, b) Sana'a Yemen (localizzazione precedente). Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 22.2.2017.»

3.

«Sadruddin, Alhaj, Mullah (Sindaco di Kabul).»

4.

«Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Sindaco di Kabul).»