10.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 83/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/400 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/128 che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/128 (2) stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nonché gli importi disponibili per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per gli esercizi di bilancio dal 2021 al 2027, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il massimale annuo delle spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per gli anni dal 2021 al 2027 è costituito dagli importi massimi del sottomassimale per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (4).

(3)

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione la propria decisione di ridurre l’importo dei pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento, e il conseguente prodotto stimato della riduzione per l’anno civile 2022. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento, il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti è reso disponibile come sostegno unionale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

(4)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione la propria decisione di rendere disponibile come sostegno supplementare nell’ambito del FEASR nell’esercizio finanziario 2023 una determinata percentuale del loro massimale nazionale annuo per i pagamenti diretti per l’anno civile 2022.

(5)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione la propria decisione di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti per l’anno civile 2022 una determinata percentuale del sostegno da finanziare a titolo del FEASR nell’esercizio finanziario 2023.

(6)

I massimali nazionali pertinenti fissati agli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono stati adattati di conseguenza dal regolamento delegato (UE) 2022/42 della Commissione (5).

(7)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, il sottomassimale per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti del quadro finanziario pluriennale di cui all’allegato I dello stesso regolamento è adattato in applicazione dell’adeguamento tecnico previsto all’articolo 4 dello stesso regolamento a seguito dei trasferimenti tra il FEASR e i pagamenti diretti.

(8)

È pertanto necessario adeguare il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/128. A fini di chiarezza dovrebbero essere pubblicati anche gli importi da mettere a disposizione del FEASR.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/128,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/128 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/128 della Commissione, del 3 febbraio 2021, che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA (GU L 40 del 4.2.2021, pag. 8).

(3)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(4)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2022/42 della Commissione, dell’8 novembre 2021, che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i massimali nazionali e i massimali netti per i pagamenti diretti per alcuni Stati membri per l’anno civile 2022 (GU L 9 del 14.1.2022, pag. 3).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Saldo netto disponibile per le spese del FEAGA

(milioni di EUR)

Esercizio

Importi messi a disposizione del FEASR

Importi trasferiti dal FEASR

Saldo netto disponibile per le spese del FEAGA

Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

2021

1 099,539

58,165

600,658

40 367,954

2022

1 086,292

57,919

525,400

40 638,189

2023

1 277,253

55,858

507,322

40 692,211

2024

 

 

 

41 649,000

2025

 

 

 

41 782,000

2026

 

 

 

41 913,000

2027

 

 

 

42 047,000

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