24.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 43/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/268 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/898 per quanto riguarda il nome del titolare dell’autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis (ATCC 53757) e sua proteasi (EC 3.4.21.19) come additivo per mangimi e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 per quanto riguarda il nome del titolare dell’autorizzazione di un preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/898 della Commissione (2), dell’8 giugno 2016, ha autorizzato un preparato di Bacillus licheniformis (ATCC 53757) e sua proteasi (EC 3.4.21.19) come additivo per mangimi. Il titolare di tale autorizzazione è Novus Europe SA/N.V.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 della Commissione (3), dell’11 luglio 2018, ha autorizzato un preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi.

(4)

La società Novus Europe NV ha presentato una domanda conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in cui propone di modificare il nome del titolare dell’autorizzazione per quanto riguarda i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/898 e (UE) 2018/982.

(5)

Il richiedente sostiene di aver cambiato il proprio nome da Novus Europe SA/N.V. a Novus Europe NV. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate pertinenti.

(6)

La proposta di modifica dei termini delle autorizzazioni è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione degli additivi per mangimi in questione. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

(7)

Affinché il richiedente possa avvalersi dei diritti di commercializzazione sotto il nuovo nome di Novus Europe NV, è necessario modificare i termini delle autorizzazioni.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/898 e (UE) 2018/982.

(9)

Non essendovi motivi di sicurezza che impongano l’applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento ai regolamenti di esecuzione (UE) 2016/898 e (UE) 2018/982, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale possano essere esaurite le scorte esistenti degli additivi per mangimi in questione.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2016/898

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/898 è così modificato:

1)

nel titolo, i termini «titolare dell’autorizzazione Novus Europe SA/N.V.» sono sostituiti dai termini «titolare dell’autorizzazione Novus Europe NV»;

2)

nell’allegato, seconda colonna, «Nome del titolare dell’autorizzazione», il nome «Novus Europe SA/N.V.» è sostituito dal nome «Novus Europe NV».

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/982

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 è così modificato:

1)

nel titolo, i termini «titolare dell’autorizzazione Novus Europe N.A./S.V.» sono sostituiti dai termini «titolare dell’autorizzazione Novus Europe NV»;

2)

nell’allegato, seconda colonna, «Nome del titolare dell’autorizzazione», il nome «Novus Europe N.A./S.V.» è sostituito dal nome «Novus Europe NV».

Articolo 3

Misure transitorie

Le scorte esistenti di additivi conformi alle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al loro esaurimento.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/898 della Commissione, dell’8 giugno 2016, relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis (ATCC 53757) e sua proteasi (EC 3.4.21.19) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova e uccelli ornamentali (titolare dell’autorizzazione Novus Europe SA/N.V.) (GU L 152 del 9.6.2016, pag. 11).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 della Commissione, dell’11 luglio 2018, relativo all’autorizzazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell’autorizzazione Novus Europe N.A./S.V.) (GU L 176 del 12.7.2018, pag. 13).