24.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/268 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2022
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/898 per quanto riguarda il nome del titolare dell’autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis (ATCC 53757) e sua proteasi (EC 3.4.21.19) come additivo per mangimi e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 per quanto riguarda il nome del titolare dell’autorizzazione di un preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/898 della Commissione (2), dell’8 giugno 2016, ha autorizzato un preparato di Bacillus licheniformis (ATCC 53757) e sua proteasi (EC 3.4.21.19) come additivo per mangimi. Il titolare di tale autorizzazione è Novus Europe SA/N.V. |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 della Commissione (3), dell’11 luglio 2018, ha autorizzato un preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi. |
(4) |
La società Novus Europe NV ha presentato una domanda conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in cui propone di modificare il nome del titolare dell’autorizzazione per quanto riguarda i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/898 e (UE) 2018/982. |
(5) |
Il richiedente sostiene di aver cambiato il proprio nome da Novus Europe SA/N.V. a Novus Europe NV. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate pertinenti. |
(6) |
La proposta di modifica dei termini delle autorizzazioni è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione degli additivi per mangimi in questione. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda. |
(7) |
Affinché il richiedente possa avvalersi dei diritti di commercializzazione sotto il nuovo nome di Novus Europe NV, è necessario modificare i termini delle autorizzazioni. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/898 e (UE) 2018/982. |
(9) |
Non essendovi motivi di sicurezza che impongano l’applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento ai regolamenti di esecuzione (UE) 2016/898 e (UE) 2018/982, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale possano essere esaurite le scorte esistenti degli additivi per mangimi in questione. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2016/898
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/898 è così modificato:
1) |
nel titolo, i termini «titolare dell’autorizzazione Novus Europe SA/N.V.» sono sostituiti dai termini «titolare dell’autorizzazione Novus Europe NV»; |
2) |
nell’allegato, seconda colonna, «Nome del titolare dell’autorizzazione», il nome «Novus Europe SA/N.V.» è sostituito dal nome «Novus Europe NV». |
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/982
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 è così modificato:
1) |
nel titolo, i termini «titolare dell’autorizzazione Novus Europe N.A./S.V.» sono sostituiti dai termini «titolare dell’autorizzazione Novus Europe NV»; |
2) |
nell’allegato, seconda colonna, «Nome del titolare dell’autorizzazione», il nome «Novus Europe N.A./S.V.» è sostituito dal nome «Novus Europe NV». |
Articolo 3
Misure transitorie
Le scorte esistenti di additivi conformi alle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al loro esaurimento.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/898 della Commissione, dell’8 giugno 2016, relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis (ATCC 53757) e sua proteasi (EC 3.4.21.19) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova e uccelli ornamentali (titolare dell’autorizzazione Novus Europe SA/N.V.) (GU L 152 del 9.6.2016, pag. 11).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 della Commissione, dell’11 luglio 2018, relativo all’autorizzazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell’autorizzazione Novus Europe N.A./S.V.) (GU L 176 del 12.7.2018, pag. 13).