21.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 40/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/235 DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 2022

che attua il regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/1686.

(2)

In considerazione della costante minaccia rappresentata dall’ISIL (Dàesh) e da Al Qaeda nonché da persone fisiche e giuridiche, entità e organismi a essi associati, è opportuno aggiungere due persone e due gruppi all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1686,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 è così modificato:

1)

la rubrica «A. Persone» è sostituita dalla seguente:

«A.

Persone fisiche di cui all’articolo 3»;

2)

sono aggiunte le persone fisiche seguenti:

«8.

Osama MAHMOOD (alias Ustadh Usama Mahmood, Ousama Mahmood); cittadinanza: pakistana (presunta).

9.

Sultan Aziz AZAM (alias Aziz Azam, Sultan Aziz, Sultan Azziz Azzam, Sultan Aziz Ezzam); data di nascita: 1985; luogo di nascita: Afghanistan; cittadinanza: afghana.»;

3)

sono aggiunte la rubrica e le voci seguenti:

«B.

Persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 3

1.

Al-Qaeda in the Indian Subcontinent (AQIS) (alias Al-Qàida in the Indian Subcontinent, Qaedat al-Jihad in the Indian Subcontinent).

2.

Dàesh - Hind Province (alias Wilayah of Hind, Islamic State’s Hind Province (ISHP), IS-Wilayat al-Hind, Dàesh - Wilayat al-Hind).».