15.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 33/7 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/201 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2021
che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i sistemi di gestione e i sistemi di segnalazione delle non conformità che devono essere istituiti dalle imprese di progettazione e di produzione, nonché le procedure applicate dall’Agenzia, e rettifica tale regolamento
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, e l’articolo 62, paragrafo 13,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (2) stabilisce i requisiti per la progettazione e la produzione di aeromobili civili, nonché di motori, eliche e parti da installare in tali aeromobili. |
(2) |
In conformità all’allegato II, punto 3.1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1139, in funzione del tipo di attività svolta e delle loro dimensioni, le imprese di progettazione e di produzione approvate devono realizzare e mantenere un sistema di gestione per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui allo stesso allegato, gestire i rischi in materia di sicurezza e migliorare costantemente tale sistema. |
(3) |
A norma dell’annesso 19 «Safety Management» della convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 («convenzione di Chicago»), le autorità competenti devono imporre alle imprese approvate che progettano e producono aeromobili civili, nonché motori, eliche e parti da installare in tali aeromobili, di attuare un sistema di gestione della sicurezza. |
(4) |
Il regolamento (UE) n. 748/2012 impone già alle imprese di progettazione e di produzione approvate di conformarsi a taluni elementi del sistema di gestione; tale sistema di gestione non copre tuttavia integralmente le norme e le pratiche raccomandate (SARP) per un sistema di gestione della sicurezza quale quello previsto dall’annesso 19 della convenzione di Chicago. È pertanto opportuno aggiungere gli elementi mancanti del sistema di gestione ai requisiti vigenti. |
(5) |
Al fine di garantire un’attuazione proporzionata e la coerenza con l’approccio utilizzato per le imprese di mantenimento dell’aeronavigabilità operanti nel settore dell’aviazione generale, le imprese di progettazione e di produzione, per le quali l’approvazione non è obbligatoria a norma del regolamento (UE) n. 748/2012, non dovrebbero essere tenute a conformarsi a tutti gli elementi del sistema di gestione. |
(6) |
Tutte le imprese, comprese quelle aventi la sede principale di attività al di fuori dell’Unione, quando progettano e producono prodotti e parti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012, sono già tenute a istituire un sistema obbligatorio e volontario di segnalazione delle non conformità. È tuttavia opportuno modificare il regolamento (UE) n. 748/2012 per garantire che il sistema di segnalazione delle non conformità sia allineato ai principi del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(7) |
È altresì opportuno modificare i requisiti dell’Agenzia per quanto riguarda i compiti connessi alla certificazione della progettazione, alla sorveglianza e all’applicazione delle norme. |
(8) |
Un periodo transitorio sufficiente dovrebbe essere previsto affinché le imprese di progettazione approvate garantiscano la loro conformità alle nuove norme e procedure introdotte dal presente regolamento. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 04/2020 (4) formulato dall’Agenzia a norma dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 748/2012. |
(11) |
Il regolamento delegato (UE) 2021/699 della Commissione (5) ha introdotto un requisito in virtù del quale qualsiasi futuro titolare del certificato di omologazione o del certificato di omologazione ristretto per un aeromobile di grandi dimensioni dovrà garantire la validità del programma di mantenimento dell’integrità strutturale per tutta la vita operativa dell’aeromobile. È stato in particolare aggiunto nell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 il punto 21.A.101, lettera h), in base al quale alcuni futuri titolari dovranno rispettare specifiche di certificazione che garantiscano quanto meno un livello di sicurezza equivalente a quello garantito dall’allegato I, punti 26.300, 26.320 e 26.330, del regolamento (UE) 2015/640 della Commissione (6). Il riferimento al punto 26.320, che non esiste, è un errore. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 748/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:
1) |
all’articolo 8 è aggiunto il paragrafo 4 seguente: «4. In deroga al punto 21.B.433, lettera d), punti 1) e 2), dell’allegato I (parte 21), un’impresa di progettazione titolare di un certificato di approvazione valido rilasciato in conformità all’allegato I (parte 21) può correggere, fino al 7 marzo 2025, eventuali non conformità in relazione ai requisiti dell’allegato I introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/201 (*1). Se dopo il 7 marzo 2025 l’impresa non ha posto fine a tali non conformità, il certificato di approvazione è revocato, limitato o sospeso, in tutto o in parte. (*1) Regolamento delegato (UE) 2022/201 della Commissione, del 10 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i sistemi di gestione e i sistemi di segnalazione delle non conformità che devono essere istituiti dalle imprese di progettazione e di produzione, nonché le procedure applicate dall’Agenzia, e rettifica tale regolamento (GU L 33 del …, pag. 7).»;" |
2) |
l’allegato I (parte 21) è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento. |
Articolo 2
L’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è rettificato in conformità all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 7 marzo 2023, ad eccezione dell’articolo 2, che si applica a decorrere dal 7 marzo 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).
(4) https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions
(5) Regolamento delegato (UE) 2021/699 della Commissione, del 21 dicembre 2020, recante modifica e rettifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, la produzione di parti da utilizzare durante la manutenzione e la considerazione di aspetti legati all’invecchiamento degli aeromobili in sede di certificazione (GU L 145 del 28.4.2021, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18).
ALLEGATO I
L’allegato I (parte 21) è così modificato:
1) |
l’indice è sostituito dal seguente: « Indice
SEZIONE A — REQUISITI TECNICI CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI
CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO RISTRETTI
(CAPITOLO C — NON APPLICABILE) CAPITOLO D — MODIFICHE AL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO E AL CERTIFICATO RISTRETTO DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO
CAPITOLO E — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE SUPPLEMENTARE
CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DELL’IMPRESA DI PRODUZIONE
CAPITOLO G — APPROVAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE
CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ
CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI
CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA PER LE IMPRESE DI PROGETTAZIONE
CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE
(CAPITOLO L — NON APPLICABILE) CAPITOLO M — RIPARAZIONI
(CAPITOLO N — NON APPLICABILE) CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)
CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO
CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE
SEZIONE B — PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI
CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI
(CAPITOLO C — NON APPLICABILE) CAPITOLO D — MODIFICHE AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI
CAPITOLO E — CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO
CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DELL’IMPRESA DI PRODUZIONE
CAPITOLO G — APPROVAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE
CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ
CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI
CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA PER LE IMPRESE DI PROGETTAZIONE
CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE (CAPITOLO L — NON APPLICABILE) CAPITOLO M — RIPARAZIONI
(CAPITOLO N — NON APPLICABILE) CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO
CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO
CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE Appendici Appendice I — Modulo AESA 1 — Certificato di ammissione in servizio/autorizzazione Appendice II — Moduli AESA 15a e 15c — Certificato di revisione dell’aeronavigabilità Appendice III — Modulo AESA 20a — Permesso di volo Appendice IV — Modulo AESA 20b — Permesso di volo (rilasciato da imprese approvate) Appendice V — Modulo AESA 24 — Certificato ristretto di aeronavigabilità Appendice VI — Modulo AESA 25 — Certificato di aeronavigabilità Appendice VII — Modulo AESA 45 — Certificato acustico Appendice VIII — Modulo AESA 52 — Dichiarazione di conformità dell’aeromobile Appendice IX — Modulo AESA 53 — Certificato di riammissione in sevizio Appendice X — Modulo AESA 55 — Certificato di approvazione dell’impresa di produzione Appendice XI — Modulo AESA 65 — Autorizzazione a procedere per la produzione senza approvazione dell’impresa di produzione Appendice XII — Categorie di prove di volo e relative qualifiche dell’equipaggio di prova di volo»; |
2) |
il punto 21.A.1 è sostituito dal seguente: «21.A.1 Finalità Il presente capitolo definisce i diritti e i doveri generali dei richiedenti e dei titolari di tutti i certificati rilasciati o da rilasciare in conformità al presente allegato.»; |
3) |
il punto 21.A.3 A è sostituito dal seguente: «21.A.3 A Sistemi di segnalazione
(*1) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).»;" |
4) |
il punto 21.A.5 è sostituito dal seguente: «21.A.5 Conservazione della documentazione Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o ha richiesto un certificato di omologazione, un certificato di omologazione ristretto, un certificato di omologazione supplementare, un’autorizzazione ETSO, un’approvazione di progetto o di una riparazione, un permesso di volo, un certificato di approvazione dell’impresa di produzione o un’autorizzazione a procedere a norma del presente regolamento deve:
|
5) |
è inserito il punto 21.A.9 seguente: «21.A.9 Accesso e indagine Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o ha richiesto un certificato di omologazione, un certificato di omologazione ristretto, un certificato di omologazione supplementare, un’autorizzazione ETSO, un’approvazione di una modifica di progetto o di una riparazione, un certificato di aeronavigabilità, un certificato acustico, un permesso di volo, un’approvazione DOA, un certificato di approvazione dell’impresa di produzione o un’autorizzazione a procedere a norma del presente regolamento deve:
|
6) |
al punto 21.A.44, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
7) |
il punto 21.A.47 è sostituito dal seguente: «21.A.47 Trasferibilità Il certificato di omologazione o il certificato di omologazione ristretto o l’autorizzazione ETSO per un’unità di potenza ausiliaria (APU) possono essere trasferiti unicamente a una persona fisica o giuridica che sia in grado di assumersi gli obblighi definiti al punto 21.A.44 e che, a tal fine, abbia dimostrato la propria capacità operativa in conformità al punto 21.A.14.»; |
8) |
al punto 21.A.109, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
9) |
al punto 21.A.118 A, lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente:
|
10) |
è inserito il punto 21.A.124 A seguente: «21.A.124 A Modalità di rispondenza
|
11) |
al punto 21.A.125 A, il titolo è sostituito dal seguente:
|
12) |
il punto 21.A.125B è sostituito dal seguente: «21.A.125B Non conformità e osservazioni
|
13) |
il punto 21.A.125C è sostituito dal seguente: «21.A.125C Durata e validità prolungata
|
14) |
al punto 21.A.126, la lettera b) è così modificata:
|
15) |
il punto 21.A.129 è così modificato:
|
16) |
è inserito il punto 21.A.134 A seguente: «21.A.134 A Modalità di rispondenza
|
17) |
al punto 21.A.135, il titolo è sostituito dal seguente:
|
18) |
il punto 21.A.139 è sostituito dal seguente: «21.A.139 Sistema di gestione della produzione
|
19) |
il punto 21.A.143 è così modificato:
|
20) |
il punto 21.A.145 è sostituito dal seguente: «21.A.145 Risorse L’impresa di produzione deve dimostrare che:
|
21) |
il punto 21.A.147 è sostituito dal seguente: «21.A.147 Modifiche del sistema di gestione della produzione Dopo il rilascio del certificato di approvazione dell’impresa di produzione, ogni modifica del sistema di gestione della produzione rilevante ai fini della dimostrazione di conformità o dell’aeronavigabilità e delle caratteristiche di protezione ambientale di prodotti, parti o pertinenze, deve essere approvata dall’autorità competente prima di essere realizzata. L’impresa di produzione deve presentare all’autorità competente una domanda di approvazione in cui dimostra che manterrà la conformità al presente allegato.»; |
22) |
il punto 21.A.157 è soppresso; |
23) |
il punto 21.A.158 è sostituito dal seguente: «21.A.158 Non conformità e osservazioni
|
24) |
il punto 21.A.159 è sostituito dal seguente: «21.A.159 Durata e validità prolungata
|
25) |
il punto 21.A.165 è così modificato:
|
26) |
il punto 21.A.180 è soppresso; |
27) |
al punto 21.A.181, la lettera a) è così modificata:
|
28) |
il punto 21.A.210 è soppresso; |
29) |
al punto 21.A.211, la lettera a) è così modificata:
|
30) |
il punto 21.A.239 è sostituito dal seguente: «21.A.239 Sistema di gestione della progettazione
|
31) |
il punto 21.A.243 è sostituito dal seguente: «21.A.243 Manuale
|
32) |
il punto 21.A.245 è sostituito dal seguente: «21.A.245 Risorse
|
33) |
il punto 21.A.247 è sostituito dal seguente: «21.A.247 Modifiche del sistema di gestione della progettazione Una volta concessa l’approvazione DOA, qualsiasi modifica al sistema di gestione della progettazione, di natura significativa ai fini della dimostrazione della conformità o dell’aeronavigabilità, dell’idoneità operativa e dei requisiti di protezione ambientale del prodotto, parte o pertinenza, deve essere approvata dall’Agenzia prima di essere realizzata. L’impresa di progettazione deve presentare all’Agenzia una domanda di approvazione che dimostri, sulla base delle modifiche del manuale proposte, che manterrà la conformità al presente allegato.»; |
34) |
il punto 21.A.257 è soppresso; |
35) |
il punto 21.A.258 è sostituito dal seguente: «21.A.258 Non conformità e osservazioni
|
36) |
il punto 21.A.259 è sostituito dal seguente: «21.A.259 Durata e validità prolungata
|
37) |
al punto 21.A.263, lettera c), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
|
38) |
il punto 21.A.265 è così modificato:
|
39) |
il punto 21.A.451 è così modificato:
|
40) |
al punto 21.A.604, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
41) |
il punto 21.A.609 è così modificato:
|
42) |
il punto 21.A.615 è soppresso; |
43) |
il punto 21.A.619 è sostituito dal seguente: «21.A.619 Durata e validità prolungata
|
44) |
il punto 21.A.705 è soppresso; |
45) |
al punto 21.A.711, il titolo è sostituito dal seguente:
|
46) |
il punto 21.A.721 è soppresso; |
47) |
al punto 21.A.723, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
48) |
il punto 21.A.729 è soppresso; |
49) |
al punto 21.B.103, il titolo è sostituito dal seguente:
|
50) |
al punto 21.B.107, il titolo è sostituito dal seguente:
|
51) |
al punto 21.B.111, il titolo è sostituito dal seguente:
|
52) |
il punto 21.B.150 è soppresso; |
53) |
il punto 21.B.260 è soppresso; |
54) |
al punto 21.B.425, il titolo è sostituito dal seguente:
|
55) |
al punto 21.B.453, il titolo è sostituito dal seguente:
|
56) |
i punti 21.B.430 e 21.B.445 sono soppressi; |
57) |
alla sezione B, il capitolo J) è sostituito dal seguente: « CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA PER LE IMPRESE DI PROGETTAZIONE 21.B.430 Procedura di certificazione iniziale
21.B.431 Principi di sorveglianza L’autorità competente deve verificare che le imprese certificate continuino a soddisfare i requisiti applicabili.
21.B.432 Programma di sorveglianza
21.B.433 Non conformità e azioni correttive — osservazioni
21.B.435 Modifiche del sistema di gestione della progettazione
|
58) |
al punto 21.B.453, il titolo è sostituito dal seguente:
|
59) |
al punto 21.B.480, il titolo è sostituito dal seguente:
|
60) |
l’Appendice VIII è sostituita dalla seguente: «Appendice VIII Dichiarazione di conformità dell’aeromobile — Modulo AESA 52
Istruzioni per l’uso della dichiarazione di conformità dell’aeromobile — Modulo AESA 52 1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE
2. GENERALITÀ
3. COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DA PARTE DEL DICHIARANTE
|
61) |
l’Appendice X è sostituita dalla seguente: «Appendice X Certificato di approvazione dell’impresa di produzione — Modulo AESA 55 Certificati di approvazione dell’impresa di produzione di cui al capitolo G dell’allegato I (parte 21)
|
62) |
l’Appendice XI è sostituita dalla seguente: «Appendice XI Autorizzazione a procedere per la produzione senza approvazione dell’impresa di produzione — Modello AESA 65 Autorizzazione a procedere di cui all’allegato I (parte 21), capitolo F
|
(*1) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).»;»
ALLEGATO II
All’allegato I (parte 21), punto 21.A.101, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) |
Per gli aeromobili di grandi dimensioni soggetti all’allegato I, punto 26.300, del regolamento (UE) 2015/640 della Commissione (*1), il richiedente deve rispettare le specifiche di certificazione che garantiscano quanto meno un livello di sicurezza equivalente a quello garantito dall’allegato I, punti 26.300 e 26.330, del regolamento (UE) 2015/640, fatta eccezione per i richiedenti certificati di omologazione supplementari che non devono tenere conto del punto 26.303. |
(*1) Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18).».»