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17.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 36/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/191 DELLA COMMISSIONE
del 16 febbraio 2022
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Apertura
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(1) |
Il 21 dicembre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio («gli elementi di fissaggio») originari della Repubblica popolare cinese («la Cina», «la RPC» o «il paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base, pubblicando un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»). |
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(2) |
La Commissione ha avviato l’inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 6 novembre 2020 dallo European Industrial Fasteners Institute («EIFI» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell’Unione di elementi di fissaggio in ferro o acciaio (di seguito anche «i denuncianti»). La denuncia è stata inoltre sostenuta da produttori che, nel periodo compreso tra luglio 2019 e giugno 2020, rappresentavano più del 58 % della produzione totale dell’Unione. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. |
1.2. Registrazione
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(3) |
Su richiesta del denunciante, suffragata dai necessari elementi di prova, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni di elementi di fissaggio originari della Cina con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/970 della Commissione (3) («il regolamento relativo alla registrazione») a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. |
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(4) |
In seguito alla pubblicazione del regolamento relativo alla registrazione, la Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di diversi importatori, della European Fasteners Distributor Association («EFDA») e della camera di commercio cinese per le importazioni e le esportazioni di macchinari e prodotti elettronici («CCCME»). La Commissione ha rilevato che, dal momento che non erano state istituite misure provvisorie, essa stessa aveva deciso che la riscossione retroattiva dei dazi non era giuridicamente possibile. A norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base infatti «può essere riscosso un dazio antidumping definitivo sui prodotti immessi in consumo non oltre novanta giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie» (corsivo aggiunto). Tutte le argomentazioni riguardanti il regolamento relativo alla registrazione sono pertanto diventate irrilevanti e il regolamento relativo alla registrazione è completamente abrogato. |
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(5) |
L’EFDA ha da ultimo sostenuto che nel caso in cui la Commissione non istituisse misure provvisorie, il regolamento relativo alla registrazione diventerebbe nullo e dovrebbe essere revocato, in quanto l’unico scopo del regolamento relativo alla registrazione sarebbe l’istituzione di misure antidumping definitive a titolo retroattivo e, in caso di mancata istituzione di misure provvisorie, l’applicazione retroattiva delle misure definitive non è più possibile ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha accolto l’argomentazione e ha abrogato il regolamento relativo alla registrazione. La necessità di istituire dazi antidumping definitivi a titolo retroattivo è valutata ai considerando 591 e seguenti. |
1.3. Parti interessate
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(6) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il denunciante, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti, le autorità cinesi, gli importatori noti, gli utilizzatori, nonché le associazioni notoriamente interessate dall’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare. |
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(7) |
La CCCME ha chiesto di essere considerata una parte interessata sostenendo di rappresentare l’industria degli elementi di fissaggio cinese. L’EIFI ha contestato lo status di parte interessata della CCCME, sostenendo che quest’ultima non aveva dimostrato alcun legame oggettivo tra le sue attività e il prodotto oggetto della presente inchiesta; in particolare la CCCME non aveva presentato alcuno statuto societario o elenco dei propri membri a dimostrazione della sua rappresentatività dell’industria degli elementi di fissaggio cinese. L’EIFI ha osservato che, al contrario, nel sito web della CCCME sono elencati 25 settori industriali, ma quello degli elementi di fissaggio non è menzionato in modo specifico. L’EIFI ha inoltre sostenuto che, anche se la CCCME aveva presentato le procure conferitele da diverse società, non vi era alcuna prova che tali società fossero produttori di elementi di fissaggio. In ogni caso la CCCME, in quanto organizzazione statale, rappresentava solamente gli interessi della Cina e non quelli di un settore in quanto tale. |
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(8) |
La Commissione ha confermato che la CCCME era stata autorizzata da vari produttori di elementi di fissaggio della RPC ad agire per loro conto. La CCCME ha potuto essere una parte interessata nel presente procedimento solo nei limiti dei poteri di rappresentanza che le sono stati conferiti da tali specifici produttori di elementi di fissaggio. |
1.4. Osservazioni sull’apertura dell’inchiesta
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(9) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate ha richiesto un’audizione sull’apertura dell’inchiesta. |
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(10) |
Al momento dell’apertura due importatori hanno contestato il fatto che il periodo dell’inchiesta scelto dalla Commissione (1o luglio 2019 - 30 giugno 2020) rappresentasse il periodo immediatamente precedente l’apertura dell’inchiesta, suggerendo che il periodo dell’inchiesta appropriato dovrebbe essere compreso tra il 1o ottobre 2019 e il 30 settembre 2020, come disposto dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base. |
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(11) |
La Commissione, in linea con la sua prassi e tenuto conto delle circostanze specifiche di ciascuna inchiesta, ha ritenuto che il periodo dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020 fosse appropriato per giungere a risultanze rappresentative. L’industria degli elementi di fissaggio dell’Unione è in gran parte costituita da piccole e medie imprese (PMI) e la comunicazione di dati contabili non basati su semestri sarebbe stata indebitamente gravosa. Inoltre il prodotto oggetto dell’inchiesta presenta molti tipi e varianti differenti e, di conseguenza, il numero di dati contabili da convertire ed elaborare ai fini della presente inchiesta è straordinariamente elevato. L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base prevede deviazioni in casi giustificati, come quello di specie. L’obiezione secondo cui il periodo dell’inchiesta scelto sarebbe inappropriato è stata pertanto respinta. |
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(12) |
Gli stessi due importatori hanno sostenuto che, in base agli indicatori macroeconomici forniti nella denuncia, l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole e che non esiste un nesso di causalità tra le importazioni dalla Cina e il pregiudizio subito dal denunciante. |
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(13) |
La Commissione ha ritenuto che le informazioni fornite dal denunciante fossero sufficienti a soddisfare i requisiti giuridici per l’apertura del procedimento di cui all’articolo 5 del regolamento di base, per quanto riguarda sia il pregiudizio notevole che il nesso di causalità. Si ricorda che il livello degli elementi di prova nella fase della denuncia è inferiore rispetto a quello richiesto per l’istituzione di misure. Nella fattispecie la denuncia evidenziava una crescita sostanziale delle importazioni dalla Cina, che sono quasi triplicate tra il 2016 e il periodo dell’inchiesta di cui alla denuncia, con un conseguente aumento della quota di mercato che ha raggiunto il 15 % durante il periodo dell’inchiesta di cui alla denuncia. I prezzi di tali importazioni erano significativamente inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione. Parallelamente si è registrata una diminuzione dei volumi di produzione e di vendita dell’industria dell’Unione, accompagnata dalla perdita di posti di lavoro, da una diminuzione degli investimenti e da una contrazione dei livelli dei prezzi che hanno determinato una significativa perdita di redditività per l’industria dell’Unione (pari a circa il 50 % tra il 2016 e il periodo dell’inchiesta di cui alla denuncia). Poiché tali sviluppi si sono verificati parallelamente alla crescita delle importazioni dalla Cina e dal momento che non sono stati individuati altri fattori che potrebbero avere causato la contrazione dell’industria dell’Unione, la Commissione ha concluso che vi erano elementi di prova sufficienti a indicare che il pregiudizio notevole era stato causato dalle importazioni dalla Cina. |
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(14) |
La CCCME ha espresso dubbi sui volumi delle importazioni indicati nella denuncia, in particolare sulle stime fatte dal denunciante per escludere le importazioni di elementi di fissaggio in acciaio inossidabile dal volume totale delle importazioni con determinati codici NC. Essa ha inoltre osservato che non era stato effettuato alcun adeguamento simile in relazione alle importazioni da altri paesi terzi. La CCCME non ha proposto un metodo alternativo per stimare i volumi delle importazioni di elementi di fissaggio in acciaio inossidabile. |
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(15) |
La Commissione ha ritenuto adeguato il metodo proposto dai denuncianti, in quanto si basava su dati storici e sulla migliore conoscenza del mercato del denunciante. Il fatto che non siano stati effettuati adeguamenti per le altre fonti di importazione ha probabilmente comportato una sottostima delle importazioni cinesi e non ha pertanto messo in discussione la valutazione globale contenuta nella denuncia. Poiché la CCCME non ha suggerito un altro metodo che fosse più appropriato di quello proposto dai denuncianti, la Commissione ha respinto le argomentazioni della CCCME. |
1.5. Richiesta di anonimato
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(16) |
La maggior parte dei produttori dell’Unione rappresentati dal denunciante, EIFI, o dei sostenitori della denuncia ha chiesto di rimanere anonima per evitare possibili azioni ritorsive da parte dei clienti dell’Unione che acquistavano elementi di fissaggio anche da fornitori cinesi. Tali clienti comprendevano alcune grandi società con un potere di mercato significativo rispetto ai produttori di elementi di fissaggio dell’Unione, che sono principalmente piccole e medie imprese. |
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(17) |
Due importatori hanno contestato la decisione della Commissione di concedere l’anonimato a tali società, affermando che non vi era alcun elemento di prova indicativo di possibili ripercussioni negative. |
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(18) |
La Commissione ha espresso disaccordo. In considerazione dell’asimmetria tra i produttori e gli utilizzatori di elementi di fissaggio dell’Unione, la Commissione ha riconosciuto l’esistenza del rischio di ritorsioni asserito dai produttori dell’Unione rappresentati dall’EIFI e dai sostenitori della denuncia (4). Su tale base, la Commissione ha concesso il trattamento riservato per il nome delle società in questione. Le argomentazioni riguardanti tale trattamento riservato sono state pertanto respinte. |
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(19) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME e l’EFDA hanno sostenuto che i produttori dell’Unione inclusi nel campione non avevano presentato un’apposita richiesta di anonimato. |
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(20) |
La Commissione ha ricevuto le richieste di anonimato dei produttori dell’Unione inclusi nel campione l’8 gennaio 2021 dopo avere ricevuto, il 18 dicembre 2020, una richiesta da parte del denunciante EIFI di continuare a mantenere riservata l’identità dei denuncianti e dei sostenitori dopo l’apertura dell’inchiesta e fino a quando i produttori dell’Unione inclusi nel campione non avessero potuto presentare richieste individuali. Data la gravità delle minacce di ritorsioni, e consapevole dell’intenzione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione di presentare le richieste pertinenti, la Commissione ha ritenuto opportuno proteggere già le loro identità nel periodo compreso tra l’apertura dell’inchiesta il 21 dicembre 2020 e l’8 gennaio 2021, quando tali richieste sono pervenute. Le richieste sono state ricevute e accolte per tutti i produttori dell’Unione che sono stati selezionati nel campione finale. L’EFDA ha inoltre sostenuto che l’EIFI non era autorizzata a presentare tali richieste, le quali avrebbero dovuto essere presentate singolarmente da ciascuna società. Poiché l’EIFI disponeva del mandato per rappresentare sia l’industria dell’Unione denunciante che i suoi singoli membri e dato che l’EIFI ha solamente inoltrato le richieste individuali firmate dalle società interessate, l’argomentazione è stata respinta. |
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(21) |
Le stesse parti hanno inoltre affermato che non vi erano motivi per mantenere riservati i nomi delle società incluse nel campione, in quanto la partecipazione al campione non implica che una società sia un denunciante o un sostenitore, ma semplicemente che sta collaborando. A tale riguardo, esse hanno rimandato alla relazione dell’organo d’appello nella controversia relativa a CE – Elementi di fissaggio (Cina) (5) in cui la Commissione è giunta a una conclusione simile. Le stesse parti hanno altresì asserito che le parti interessate che si opponevano alle misure avevano interesse a che quanti più produttori dell’Unione possibile collaborassero e fornissero informazioni alla Commissione e pertanto il timore di ritorsioni era infondato. Anche la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea ha obiettato che non vi era alcun elemento di prova conclusivo di una minaccia di ritorsioni da parte degli acquirenti dell’Unione. La Commissione ha accolto le richieste di anonimato dei produttori dell’Unione inclusi nel campione in quanto sussistevano minacce di ritorsioni non solo per i denuncianti e i sostenitori, ma anche per i produttori dell’Unione inclusi nel campione, come dimostrato dalle richieste ricevute. Le rassicurazioni ricevute dall’EFDA e dalla CCCME in seguito alla divulgazione finale delle informazioni non sono state in grado di dissimulare l’esistenza di tali minacce. Tutte le argomentazioni al riguardo sono state pertanto respinte. |
1.6. Argomentazioni riguardanti la riservatezza
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(22) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME e l’EFDA hanno ribadito che il fascicolo non riservato presentava delle lacune e che non erano stati sempre presentati riassunti non riservati adeguati. Esse hanno affermato che il trattamento riservato deve essere debitamente giustificato e che i riassunti non riservati devono essere sufficientemente particolareggiati da permettere una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Entrambe le parti hanno fornito un elenco di esempi in cui tali criteri non sarebbero stati soddisfatti. |
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(23) |
La Commissione ha osservato che gli esempi citati in seguito alla divulgazione finale delle informazioni erano già stati oggetto di una precedente richiesta di ulteriore divulgazione delle informazioni da parte delle suddette parti ed erano stati debitamente affrontati nel corso dell’inchiesta nelle comunicazioni bilaterali con le parti in questione, nonché durante un’audizione con il consigliere-auditore richiesta dall’EFDA, svoltasi il 29 novembre 2021; oppure riguardavano informazioni che rientravano nei fatti e nelle considerazioni principali su cui si basavano le risultanze finali della Commissione oppure sono stati considerati ingiustificati, in quanto è stata addotta una debita motivazione per il trattamento riservato e sono stati presentati riassunti non riservati sufficientemente particolareggiati affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato potesse essere adeguatamente compresa, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base. Una di tali richieste riguardava le osservazioni di un’altra parte interessata a seguito della divulgazione delle informazioni che era stata resa disponibile nel fascicolo non riservato entro tre giorni. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
1.7. Argomentazioni riguardanti la gestione del fascicolo non riservato
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(24) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME e l’EFDA hanno ribadito le proprie perplessità in merito alla gestione del fascicolo non riservato, affermando: i) che nel fascicolo non riservato mancava parte della corrispondenza con il denunciante, ii) che un’altra parte della corrispondenza era stata cancellata e iii) che taluni documenti erano stati caricati online con molto ritardo. |
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(25) |
La Commissione ha osservato che tali argomentazioni erano già state oggetto di chiarimenti da parte delle Commissione nelle comunicazioni bilaterali con le parti in questione e durante un’audizione con il consigliere-auditore richiesta dall’EFDA, svoltasi il 29 novembre 2021. Oltretutto l’argomentazione riguardante il fatto che nel fascicolo non riservato mancava una parte della corrispondenza con il denunciante è trattata anche al considerando 47 e l’argomentazione riguardante il presunto ritardo nella divulgazione delle informazioni alle parti interessate in merito alla revisione del campione dei produttori dell’Unione è trattata al considerando 44. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
1.8. Campionamento
1.8.1. Campionamento dei produttori dell’Unione
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(26) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base dei volumi di produzione e di vendita nell’Unione dichiarati dai produttori dell’Unione nel modulo per la verifica della rappresentatività, nonché tenendo conto della posizione geografica e di una rappresentanza delle PMI. Tale campione era costituito da sei produttori dell’Unione situati in quattro Stati membri diversi. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. |
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(27) |
Uno dei produttori dell’Unione incluso nel campione provvisorio (una PMI) ha informato la Commissione di che non sarebbe stato in grado di trasmettere un questionario completo. La Commissione ha deciso pertanto di rivedere il campione dei produttori dell’Unione, sostituendo tale società con la successiva maggiore PMI dello stesso Stato membro. |
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(28) |
L’EFDA ha dichiarato di non avere potuto formulare osservazioni significative in merito al campione selezionato a causa del tempo insufficiente concesso e dell’anonimato accordato ai produttori dell’Unione inclusi nel campione. La CCCME ha affermato che l’anonimato dei produttori dell’Unione le impediva di conoscere il mix di prodotti fabbricati dalle società selezionate e di verificare le informazioni pubblicamente disponibili di tali società. Secondo l’EFDA e la CCCME, anche se l’anonimato era stato concesso ai denuncianti e ai sostenitori della denuncia che ne avevano fatto richiesta, tale trattamento non poteva essere esteso automaticamente ai produttori dell’Unione inclusi nel campione, in quanto questi ultimi erano solo parti che hanno collaborato e quindi non necessariamente denuncianti o sostenitori. Non vi era pertanto alcun motivo perché la Commissione trattasse l’identità dei produttori dell’Unione inclusi nel campione come riservata. Poiché non erano pervenute richieste separate di anonimato da parte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, la Commissione aveva accordato indebitamente tale trattamento ai produttori dell’Unione selezionati. |
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(29) |
L’EFDA e la CCCME hanno inoltre affermato che, in ogni caso, non vi era una giusta causa per tale trattamento in quanto impediva alle parti interessate di formulare osservazioni significative sul campione selezionato, argomentando che, a norma dell’articolo 19 del regolamento di base, la tutela delle informazioni riservate deve essere valutata tenendo conto dei diritti di difesa delle parti interessate. |
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(30) |
Anche la British and Irish Association of Fastener Distributors («BIFAD»), a nome dei propri membri irlandesi, ha affermato che il tempo concesso per presentare osservazioni sul campione provvisorio era stato insufficiente e che l’anonimato accordato alle società selezionate avrebbe impedito di valutare se il campione era stato selezionato in modo ragionevole ed equilibrato. L’associazione ha richiesto maggiori informazioni riguardanti produzione, capacità, gamma di prodotti e mercati serviti per ciascuna società. |
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(31) |
Per quanto riguarda i termini per la presentazione delle osservazioni sul campione provvisorio, alle parti interessate è stato concesso un periodo di sette giorni a decorrere dall’apertura dell’inchiesta, prorogato di altri sette giorni in considerazione delle particolari circostanze del presente caso. Tale termine è stato ritenuto largamente sufficiente, anche in considerazione delle scadenze rigorose fissate per le inchieste antidumping. La Commissione ha osservato che tutte le parti interessate hanno collaborato attivamente all’inchiesta e presentato le osservazioni entro il suddetto termine. Pertanto l’argomentazione secondo cui le parti non avevano disposto di tempo sufficiente per presentare osservazioni sul campione provvisorio è stata respinta. |
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(32) |
Per quanto riguarda l’anonimato dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, il 18 dicembre 2020 è stata presentata la richiesta di estendere all’inchiesta l’anonimato accordato al denunciante e ai sostenitori nella fase precedente all’apertura. Poiché il campionamento fa parte dell’inchiesta, il trattamento riservato riguardava anche l’operazione di campionamento. L’8 gennaio 2021 inoltre i produttori dell’Unione selezionati nel campione hanno espressamente chiesto di rimanere anonimi nel corso dell’inchiesta. |
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(33) |
Nell’accordare l’anonimato ai produttori dell’Unione inclusi nel campione, la Commissione ha opportunamente ponderato, da un lato, il rischio di ritorsioni e, dall’altro, i diritti delle parti interessate ed è giunta alla conclusione che il rischio di ritorsioni era talmente elevato da giustificare la concessione della riservatezza sull’identità ai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Le argomentazioni al riguardo sono state pertanto respinte. |
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(34) |
Per quanto riguarda la richiesta di maggiori informazioni su produzione, capacità e gamma di prodotti fabbricati, la Commissione ha ritenuto che la divulgazione di tali informazioni per singola società consentirebbe alle parti interessate di identificare i produttori dell’Unione in questione. Si osserva tuttavia che, visto il l’elevato grado di corrispondenza tra i prezzi dell’Unione e i prezzi all’esportazione, la maggior parte dei tipi di prodotto fabbricati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione è stata comunicata ai produttori esportatori inclusi nel campione attraverso i calcoli dettagliati dell’undercutting e dell’underselling. Si osserva altresì che il metodo utilizzato per selezionare il campione è stato debitamente comunicato alle parti interessate e non sono pervenute osservazioni sul metodo in quanto tale. Tale richiesta è stata pertanto respinta. |
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(35) |
Durante l’inchiesta uno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha informato la Commissione che non sarebbe stato in grado di rispondere per intero al questionario. Un altro produttore dell’Unione incluso nel campione non era in grado di fornire sufficienti garanzie sui dati comunicati ai fini della verifica. Tali produttori dell’Unione sono stati pertanto esclusi dal campione. |
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(36) |
Per garantire che il campione restasse rappresentativo conformemente ai criteri di cui all’articolo 17, la Commissione ha deciso di rivedere il campione dei produttori dell’Unione sostituendo le società di cui sopra con i due successivi maggiori produttori in termini di volumi e di vendite, tenendo al tempo stesso anche in considerazione la distribuzione geografica e l’ampiezza del mix di tipi di prodotto. Come dichiarato nella nota al fascicolo del 15 luglio 2021, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dai produttori dell’Unione nella fase di verifica della rappresentatività, che sono state utilizzate anche per il campionamento. Inoltre la Commissione ha cercato informazioni pubblicamente disponibili e ha consultato i siti web delle società in questione. La Commissione ha contattato le società e le ha invitate a cooperare compilando un questionario. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. |
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(37) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni dalla CCCME, dall’EFDA e da un produttore esportatore, Celo Suzhou Precision Fasteners Ltd. («Celo Suzhou»). |
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(38) |
La CCCME e l’EFDA hanno affermato che era stato concesso un tempo insufficiente alle parti interessate per presentare osservazioni sul campione modificato. La Commissione ha osservato che né la CCCME né l’EFDA avevano chiesto una proroga dei termini e che entrambe avevano presentato osservazioni dettagliate sul campione dei produttori dell’Unione modificato; l’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(39) |
Entrambe le parti hanno inoltre ribadito che ai produttori dell’Unione inclusi nel campione non avrebbe dovuto essere accordato l’anonimato, senza tuttavia addurre ulteriori argomentazioni. Per le ragioni di cui al considerando 32, tali argomentazioni sono state respinte. |
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(40) |
La CCCME ha inoltre affermato che altre parti interessate erano state trattate in modo discriminatorio in quanto i termini loro imposti erano stati rigorosi, mentre il termine concesso ai nuovi produttori dell’Unione inclusi nel campione per rispondere al questionario scadeva quasi sei mesi dopo il termine fissato per i produttori dell’Unione inizialmente inclusi nel campione. Inoltre, considerato che il tempo a disposizione della Commissione per analizzare i questionari pervenuti in base a tale termine prolungato era sufficiente, la Commissione non aveva alcun motivo di imporre alle parti interessate una scadenza molto più breve per presentare le osservazioni sul nuovo campione. |
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(41) |
La Commissione ha osservato che tutti i produttori dell’Unione inclusi nel campione, gli importatori e i produttori esportatori sono stati trattati allo stesso modo e che sono stati loro concessi 30 giorni a decorrere dal momento in cui erano stati informati di essere stati inseriti nel campione, più eventuali proroghe giustificate. Pertanto l’affermazione della CCCME secondo cui alcuni produttori dell’Unione inclusi nel campione avrebbero avuto più di sei mesi per rispondere al questionario è fuorviante. La Commissione fa presente inoltre che un campione è considerato costituito solo dopo la valutazione di tutte le osservazioni presentate dalle parti interessate e pertanto il termine per la presentazione delle osservazioni sul campione è fissato dalla Commissione di conseguenza, tenendo conto dei termini generali dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione riguardante il trattamento discriminatorio. |
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(42) |
La CCCME e l’EFDA hanno inoltre sostenuto che la Commissione non aveva informato in modo tempestivo le parti interessate della revoca della disponibilità a collaborare da parte dei produttori dell’Unione in questione e che avrebbe anche dovuto informare le parti interessate della modifica del campione dei produttori dell’Unione in una fase precedente. La CCCME ha fatto riferimento all’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento di base, che stabilisce che le parti interessate possono «prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite dalle parti interessate all’inchiesta». L’EFDA ha dichiarato che la Commissione ha adottato una decisione definitiva in merito al campione dei produttori dell’Unione senza tenere adeguatamente conto delle osservazioni delle parti interessate, il che sarebbe dimostrato dal fatto che i questionari sono stati inviati ai produttori dell’Unione aggiunti al campione quando tali osservazioni non erano ancora pervenute. |
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(43) |
La CCCME e l’EFDA hanno altresì sostenuto che, anziché modificare il campione dei produttori dell’Unione, la Commissione avrebbe dovuto basare le risultanze sui dati disponibili, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base, e chiudere l’inchiesta. La CCCME ha osservato che, qualora i produttori esportatori cessino di collaborare nel corso di un’inchiesta, si applicherebbero i dati disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base e pertanto lo stesso trattamento dovrebbe essere riservato ai produttori dell’Unione. In alternativa la Commissione dovrebbe fornire ulteriori informazioni sul metodo utilizzato per selezionare le società successivamente incluse nel campione dei produttori dell’Unione e in particolare in merito al modo in cui sono state individuate tali società e all’impatto sulla rappresentatività del campione finale. A tal riguardo, entrambe le parti hanno anche asserito che la Commissione aveva selezionato le società incluse successivamente unicamente sulla base delle informazioni fornite dal denunciante, senza ricevere alcun contributo da altre parti interessate. |
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(44) |
Per quanto riguarda l’argomentazione secondo cui le informazioni divulgate sarebbero insufficienti, la Commissione rileva che tutte le informazioni pertinenti sono state inserite nel fascicolo in tempo utile per consentire alle parti interessate di presentare osservazioni. La Commissione ha tenuto conto di tutte le osservazioni ricevute e le ha adeguatamente esaminate. L’affermazione secondo cui le società incluse successivamente sarebbero state selezionate esclusivamente sulla base delle informazioni comunicate dal denunciante è di fatto errata, come specificato anche al considerando 36. |
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(45) |
La Commissione ha fornito all’EFDA e alla CCCME le ulteriori informazioni da loro richieste riguardo al campione rivisto, comprendenti anche l’impatto sulla rappresentatività del campione. La CCCME ha rinnovato la richiesta di divulgazione di ulteriori informazioni concernenti la percentuale esatta di produzione e delle vendite di elementi di fissaggio standard e non standard dei produttori dell’Unione inclusi nel campione e ha chiesto inoltre chiarimenti sui criteri e sul metodo utilizzati per la selezione dei produttori dell’Unione inclusi successivamente. La CCCME ha chiesto anche la divulgazione delle comunicazioni tra il denunciante e la Commissione riguardo alla selezione dei produttori dell’Unione inclusi successivamente. |
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(46) |
Per quanto riguarda la richiesta di chiudere l’inchiesta per mancanza di collaborazione, la Commissione sottolinea che l’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento di base consente specificamente, qualora le parti selezionate nel campione o alcune di esse rifiutino di collaborare in misura tale da incidere sostanzialmente sui risultati dell’inchiesta, di selezionare un nuovo campione. Per quanto riguarda l’argomentazione di discriminazione nei confronti dei produttori esportatori, la Commissione rileva che, qualora un produttore esportatore incluso nel campione smetta di collaborare all’inchiesta, tale produttore è escluso dal campione e le informazioni fornite non sono prese in considerazione. Se è ancora possibile, la Commissione inoltre sostituisce tale produttore esportatore nel campione. Lo stesso approccio è stato seguito anche per quanto riguarda i produttori dell’Unione in questione. Tutte le argomentazioni al riguardo sono state pertanto respinte. |
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(47) |
Per quanto concerne la richiesta di ulteriori informazioni, la Commissione rimanda al considerando 36, che illustra i criteri utilizzati per la selezione dei produttori dell’Unione inclusi successivamente nonché il metodo applicato. La percentuale esatta della produzione e delle vendite di elementi di fissaggio standard e non standard dei produttori dell’Unione non è stata di per sé un criterio per la selezione del campione, così come la produzione di elementi di fissaggio standard non è stato l’unico criterio ai fini dell’inclusione nel campione. Come descritto al considerando 110, tutti di tipi di prodotto sono stati considerati come un unico prodotto. Gli elementi di fissaggio standard e non standard erano sia prodotti e venduti dai produttori dell’Unione che esportati verso l’industria dell’Unione dai produttori esportatori, con una sovrapposizione negli usi finali. Inoltre, quando sono state selezionate le società da includere nel campione, tali informazioni non erano disponibili. Le comunicazioni tra il denunciante e la Commissione sono state divulgate a norma dell’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento di base, pur nel rispetto dell’articolo 19, paragrafo 1, che prevede che le informazioni comunicate a titolo riservato dovrebbero essere trattate come tali dalle autorità. A norma dell’articolo 19 del regolamento di base, la Commissione ha messo a disposizione delle parti interessate un riassunto non riservato delle informazioni presentate a titolo riservato. Tali richieste sono state pertanto respinte. |
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(48) |
Celo Sozhou ha affermato che per il campione dei produttori esportatori si sarebbe dovuto tenere conto dei tipi di prodotto esportati, al fine di rendere i prezzi all’esportazione comparabili ai prezzi di vendita dei produttori inclusi nel campione dell’industria dell’Unione. Come osservato al considerando 36, la Commissione ha selezionato un campione che garantiva un ampio mix di prodotti. Dato l’elevato grado di corrispondenza emerso nel presente caso (oltre il 90 %), la Commissione è giunta alla conclusione che il campione dei produttori dell’Unione comprendeva i tipi di prodotto più esportati nell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(49) |
Alla luce di quanto sopra esposto, il campione finale composto da sei produttori dell’Unione è stato considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione. |
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(50) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’EFDA ha ribadito di non avere potuto presentare osservazioni significative sul campione dei produttori dell’Unione in quanto l’identità dei produttori dell’Unione era stata mantenuta riservata. Ha inoltre ribadito che la Commissione non aveva informato le parti interessate della modifica del campione nel corso dell’inchiesta e che la Commissione aveva preso una decisione in merito alle società da aggiungere successivamente al campione ancor prima di informare le parti interessate e di dare loro l’opportunità di presentare osservazioni. L’EFDA e la CCCME hanno nuovamente osservato che nel fascicolo non riservato mancavano informazioni e che la Commissione non aveva comunicato il volume totale di produzione e di vendita dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. La CCCME ha ancora una volta espresso perplessità sulla revisione del campione, sostenendo che non sarebbe stato spiegato il motivo per cui due produttori dell’Unione si sono ritirati. |
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(51) |
L’argomentazione riguardante l’anonimato dei produttori dell’Unione è stata già trattata nei considerando da 16 a 21. Anche l’argomentazione riguardante l’insufficiente divulgazione delle informazioni in merito alla selezione del campione è stata già trattata al considerando 44, mentre le obiezioni in merito alla completezza del fascicolo non riservato sono state affrontate al considerando 47. La Commissione ha altresì esposto i motivi della revisione del campione al considerando 35; inoltre tali informazioni erano contenute nel fascicolo non riservato ancora prima della divulgazione delle informazioni. Poiché non sono state presentate nuove argomentazioni in merito, tali argomentazioni sono state respinte. Per quanto riguarda il volume totale di produzione e di vendita dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, questi dati, in quanto tali, non rientravano nell’analisi poiché sono indicatori macroeconomici; non vi era pertanto alcun motivo per fornire tali informazioni alle parti interessate. Nella fattispecie, al considerando 352 la Commissione ha indicato la quota della produzione totale dell’Unione rappresentata dalle società incluse nel campione e, in ogni caso, le parti interessate potevano dedurre il volume totale di produzione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. |
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(52) |
L’EFDA ha inoltre sostenuto che la Commissione ha fornito informazioni contraddittorie in merito al numero di produttori dell’Unione inclusi nel campione e alla rappresentatività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. L’EFDA ha inoltre ribadito le proprie perplessità in merito alla procedura di selezione del campione e alle informazioni fornite alle parti interessate a tal riguardo. |
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(53) |
Per quanto concerne il numero di società incluse nel campione, il documento generale di divulgazione delle informazioni conteneva in effetti un errore materiale in due paragrafi, nei quali era indicato che i produttori dell’Unione inclusi nel campione erano quattro invece di sei. La Commissione ha immediatamente rettificato tale errore appena ne ha ricevuto notifica. Il numero corretto dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è stato comunicato alle parti interessate durante l’inchiesta in una nota inserita nel fascicolo non riservato. Per quanto riguarda la rappresentatività del campione, la Commissione ha confermato che tutti i dati forniti dalla Commissione erano corretti e pertanto l’obiezione dell’EFDA è infondata. Mentre il dato riportato nel documento generale di divulgazione delle informazioni (9,5 %) indicava la rappresentatività rispetto alla produzione totale dell’Unione, il dato fornito su richiesta all’EFDA durante l’inchiesta (18 %) si riferiva alla rappresentatività rispetto al volume totale di produzione dei produttori dell’Unione che si sono manifestati prima dell’apertura dell’inchiesta e che hanno fornito le informazioni necessarie all’operazione di campionamento. Tale dato è stato comunicato all’EFDA su richiesta diversi mesi prima della divulgazione delle informazioni e pertanto prima della determinazione del volume totale di produzione dell’Unione. |
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(54) |
Con riferimento alla procedura seguita, la Commissione ricorda che, come indicato al considerando 46, ha dovuto modificare il campione dei produttori dell’Unione a causa della mancata collaborazione di due società inizialmente incluse nel campione, a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento di base. Gli aspetti riguardanti la consultazione delle parti interessate e la divulgazione delle informazioni durante il presente procedimento sono già stati illustrati dettagliatamente ai considerando da 28 a 47. La modifica del campione selezionato inizialmente si è basata sulle osservazioni pervenute dalle parti interessate nell’ambito della procedura di campionamento descritta nell’avviso di apertura. |
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(55) |
La CCCME e l’EFDA hanno infine osservato che il documento generale di divulgazione delle informazioni conteneva informazioni contraddittorie sul metodo utilizzato per la revisione del campione dei produttori dell’Unione, sostenendo che tali informazioni erano anche in contraddizione con la comunicazione inviata dalla Commissione ai produttori dell’Unione selezionati successivamente. In particolare la CCCME ha sostenuto che la percentuale del volume di produzione e di vendita degli elementi di fissaggio standard e non standard sarebbe stata un criterio determinante per la selezione del campione dei produttori dell’Unione, e che ciò sarebbe dimostrato dalla suddetta comunicazione ai produttori dell’Unione selezionati successivamente. Tali asserzioni sono di fatto errate. La Commissione non ha indicato alle parti interessate, compresi i produttori dell’Unione selezionati successivamente, che la percentuale del volume di produzione e di vendita degli elementi di fissaggio standard e non standard sarebbe stata un criterio determinante per la selezione del campione. La Commissione osserva che tali dati in genere non sono disponibili in maniera così dettagliata nella fase di campionamento, il che vale anche per la presente inchiesta. Ciò non esclude che sia stato comunque possibile per la Commissione, sulla base delle informazioni disponibili, determinare su base generale se un produttore dell’Unione fabbricava elementi di fissaggio standard o non standard, come spiegato al considerando 36. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
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(56) |
Più in generale, l’EFDA ha asserito che il campione dei produttori dell’Unione non era rappresentativo, in quanto uno dei due produttori di elementi di fissaggio standard selezionati nel campione era una PMI e pertanto solo i dati del secondo produttore avrebbero avuto un impatto significativo. Questa affermazione non è stata suffragata da ulteriori elementi di prova. La Commissione rileva che tre società selezionate nel campione erano PMI mentre le altre tre non lo erano. La Commissione ha altresì osservato che, come illustrato al considerando 36, il campione garantiva un mix di prodotti rappresentativo ed è stato ritenuto nel complesso rappresentativo dell’industria dell’Unione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
1.8.2. Campionamento degli importatori
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(57) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni indicate nell’avviso di apertura. |
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(58) |
Ventotto importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di cinque importatori sulla base del massimo volume delle importazioni del prodotto in esame. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti interessate sono state consultate in merito alla selezione del campione. |
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(59) |
L’EIFI ha affermato che due importatori indipendenti selezionati, appartenenti allo stesso gruppo, sarebbero collegati a un produttore di elementi di fissaggio in Cina e che concedevano inoltre in licenza, attraverso una società collegata nell’Unione, la produzione di determinati elementi di fissaggio in Cina. Essi non potevano pertanto essere considerati importatori indipendenti. L’EIFI ha altresì affermato che dette società erano anche collegate a produttori di elementi di fissaggio dell’Unione, concludendo che, dal momento che i due importatori in questione erano collegati, in ogni caso solo uno avrebbe dovuto restare nel campione, mentre l’altro avrebbe dovuto essere sostituito da un altro importatore dell’Unione che ha collaborato. In risposta alle osservazioni dell’EIFI, l’EFDA ha indicato che quanto rilevato dall’EIFI sarebbe pertinente ai fini dell’esclusione dal campione solo se un importatore fosse collegato a un produttore che esporta anche nell’Unione. L’EFDA ha sostenuto che entrambi gli importatori in questione avrebbero dovuto rimanere nel campione, in considerazione della quantità di tipi di prodotto che importavano e dei diversi segmenti che rifornivano nell’Unione. |
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(60) |
Gli importatori in questione hanno negato sia di avere contatti commerciali con il produttore cinese in questione, sia di importare da tale società il prodotto in esame, o di essere collegati ad altri produttori esportatori di elementi di fissaggio in Cina. L’inchiesta non ha confermato le argomentazioni addotte dall’EIFI. Inoltre le informazioni presentate a sostegno di tale argomentazione non dimostravano che gli importatori in questione fossero effettivamente collegati a uno dei produttori esportatori. Per di più il fatto che gli importatori fossero tra loro collegati non è stato ritenuto un motivo valido per escluderli dal campione. Il campione comprendeva altri tre importatori indipendenti selezionati in base al massimo volume delle importazioni e alla distribuzione nei diversi Stati membri. Il campione rappresentava il 9 % delle importazioni totali di elementi di fissaggio dalla Cina ed è stato quindi considerato sufficientemente rappresentativo. Le argomentazioni dell’EIFI a tale riguardo sono state pertanto respinte. |
1.8.3. Campionamento dei produttori esportatori
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(61) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori noti della Cina di fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. |
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(62) |
Novantadue produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori della Cina hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Tre produttori esportatori hanno affermato di dover essere inclusi nel campione, ai fini di una migliore rappresentatività, poiché fabbricavano un tipo di prodotto specifico che non sarebbe stato comparabile ad altri tipi di prodotto esportati dalla Cina. |
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(63) |
In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori/un gruppo di produttori esportatori, i quali rappresentavano il massimo volume delle esportazioni che potesse essere ragionevolmente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori che hanno chiesto di essere inclusi nel campione per lo specifico tipo di prodotto non erano tra quelli con i massimi volumi di esportazioni e non sono stati pertanto selezionati nel campione proposto. A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati informati e invitati a presentare osservazioni. |
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(64) |
Un gruppo di produttori esportatori non incluso nel campione ha chiesto di essere incluso sostenendo i) di essere uno dei maggiori esportatori di elementi di fissaggio; ii) che la sua inclusione avrebbe fornito un quadro più preciso dell’industria degli elementi di fissaggio cinese e iii) di conseguenza anche una migliore comprensione del modo in cui erano determinati i prezzi finali per l’Unione. Su tale base il gruppo di produttori esportatori ha pertanto sostenuto che i prezzi all’importazione fondati sul campione non sarebbero rappresentativi e che quindi il valore cif franco frontiera dell’Unione utilizzato per calcolare un margine di undercutting e di underselling accurato sulla base di tali prezzi non sarebbe preciso. La società ha infine rimarcato che il numero di produttori dell’Unione selezionati per il campione dei produttori dell’Unione era più elevato. In ultimo, il gruppo di produttori esportatori ha sostenuto che aggiungere un’altra società al campione non avrebbe impedito alla Commissione di concludere l’inchiesta entro i termini prescritti. |
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(65) |
In primo luogo, in base al volume delle esportazioni dichiarato dalla società, l’inclusione del gruppo di produttori esportatori interessato non aumenterebbe in modo significativo la rappresentatività del campione. In secondo luogo, per quanto concerne le argomentazioni riguardanti l’organizzazione dell’industria nazionale cinese, la fissazione del prezzo all’esportazione nell’Unione e la determinazione del valore cif franco frontiera dell’Unione, la società non ha fornito alcun elemento di prova a dimostrazione che la sua inclusione avrebbe aumentato in modo significativo la rappresentatività del campione. Inoltre, a causa della sua struttura societaria, la sua inclusione avrebbe reso notevolmente più gravosa l’inchiesta. In terzo luogo, poiché il campione selezionato è stato considerato rappresentativo è stato possibile stabilire un valore cif franco frontiera dell’Unione affidabile ed effettuare calcoli dell’undercutting e dell’underselling accurati. Infine, il numero specifico di società selezionate per il campione dei produttori dell’Unione è irrilevante ai fini della selezione del campione dei produttori esportatori. La Commissione non è tenuta a selezionare lo stesso numero di società per entrambi i campioni e l’operazione di campionamento è volta unicamente a consentire alla Commissione di esaminare un numero ragionevole di società entro il periodo di tempo disponibile per la chiusura dell’inchiesta. Le argomentazioni addotte dal gruppo sono state pertanto respinte. |
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(66) |
Un altro gruppo di produttori esportatori ha sostenuto che avrebbe dovuto essere incluso nel campione, in quanto il gruppo nel suo insieme era costituito da numerosi produttori e operatori commerciali della Cina e dell’Unione le cui capacità produttive e di offerta influivano sul mercato sia interno che dell’Unione. |
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(67) |
Tuttavia aggiungere al campione tale gruppo di produttori esportatori avrebbe reso notevolmente più gravosa l’inchiesta, senza modificare in modo significativo il livello di rappresentatività del campione proposto. Inoltre vi erano altri produttori esportatori che avevano fornito informazioni ai fini del campionamento i cui volumi delle esportazioni erano maggiori rispetto a quelli del gruppo di società in questione. Poiché, come ricordato al considerando 63, il campione è stato selezionato sulla base del volume delle esportazioni nell’Unione, l’inclusione nel campione di tale gruppo di produttori esportatori non era pertanto giustificata. L’argomentazione è stata quindi respinta. |
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(68) |
Un terzo produttore esportatore ha affermato che tutte le società selezionate per il campione erano produttori di bulloni e che pertanto il campione proposto non era rappresentativo dei produttori cinesi di viti. La società ha chiesto di essere inclusa nel campione in quanto produttore di viti. Ha affermato inoltre che le risultanze concernenti i due tipi di prodotto, vale a dire da un lato le viti e dall’altro i bulloni, dovrebbero essere elaborate separatamente. |
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(69) |
La CCCME ha espresso le medesime perplessità, affermando che il campione non era rappresentativo in termini di volume e di tipi di prodotto contemplati. |
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(70) |
Come spiegato al considerando 63, il campione è stato selezionato sulla base del massimo volume delle esportazioni nell’Unione, mentre i tipi di prodotto specifici fabbricati dalle società selezionate non hanno costituito un criterio. Come indicato al considerando 110, tutti i tipi di elementi di fissaggio sono stati considerati un unico prodotto ai fini della presente inchiesta. Come rilevato al considerando 398, non erano pertanto giustificate risultanze separate per singoli tipi di prodotto. Il produttore esportatore oltretutto non ha fornito ulteriori elementi di prova a sostegno della sua affermazione secondo cui le risultanze riguardanti i bulloni e le viti dovrebbero essere elaborate separatamente. Infine vi erano altri produttori esportatori che hanno collaborato, i cui volumi delle esportazioni erano maggiori rispetto a quelli del produttore esportatore interessato, che hanno fornito informazioni ai fini del campionamento. Pertanto l’inclusione nel campione del produttore esportatore in questione non era giustificata. Le argomentazioni del produttore esportatore in questione sono state dunque respinte. |
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(71) |
Infine l’EIFI ha affermato che uno dei produttori esportatori selezionati avrebbe dovuto essere escluso dal campione, in quanto si tratterebbe di un operatore commerciale e non di un produttore di elementi di fissaggio e, in ogni caso, il suo mercato principale sarebbero gli Stati Uniti e non l’Unione. |
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(72) |
Tutti e tre i produttori esportatori selezionati per il campione hanno confermato che il volume delle esportazioni nell’Unione dichiarato e utilizzato dalla Commissione per la selezione del campione era di produzione propria. Il fatto che uno dei produttori selezionati esporti elementi di fissaggio negli Stati Uniti, anche se in quantitativi maggiori rispetto alle esportazioni nell’Unione, è irrilevante. Le argomentazioni dell’EIFI sono state pertanto respinte. |
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(73) |
Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ha confermato il campione proposto inizialmente. |
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(74) |
In seguito alla revisione del campione dei produttori dell’Unione nel corso dell’inchiesta, Celo Suzhou Precision Fasteners Co. Ltd. ha affermato che il campione dei produttori esportatori dovrebbe essere esteso anche ai produttori esportatori cinesi di elementi di fissaggio non standard. Celo Sozhou ha affermato che la revisione del campione dei produttori dell’Unione mirava a migliorarne la rappresentatività in termini di mix di prodotti e che tale criterio non era stato preso in considerazione nella selezione del campione dei produttori esportatori. Il produttore esportatore in questione ha altresì osservato che le sue esportazioni di elementi di fissaggio nell’Unione sarebbero rappresentative di una gamma specifica di prodotti e ha ricordato di avere già risposto a tutte le domande del questionario nell’ambito della sua richiesta di esame individuale, fatto di cui la Commissione avrebbe dovuto tenere conto. Ciò non avrebbe ritardato in modo significativo l’inchiesta. |
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(75) |
Come indicato al considerando 63, i tre produttori esportatori/il gruppo di produttori esportatori selezionati rappresentavano il massimo volume delle esportazioni che poteva essere ragionevolmente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Il fatto che il campione dei produttori dell’Unione sia stato rivisto non ha avuto alcun impatto sul campione dei produttori esportatori tale da giustificarne la revisione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(76) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Celo Suzhou Precision Fasteners Co. Ltd. ha ribadito che il campione dei produttori esportatori non era sufficientemente rappresentativo in termini di tipi di prodotto e ha sostenuto che la Commissione i) avrebbe dovuto tenere in considerazione non solo il volume delle esportazioni, ma anche le gamme di prodotto esportate; e ii) avrebbe dovuto includere Celo Suzhou Precision Fasteners Co. Ltd. nel campione in quanto la società sarebbe rappresentativa di una determinata gamma di prodotti. |
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(77) |
La parte ha inoltre ribadito le argomentazioni di cui al considerando 74 e ha affermato che il metodo adottato dalla Commissione per la selezione del campione dei produttori dell’Unione e la necessità che vi siano rappresentati i diversi tipi di elementi di fissaggio è in aperta contraddizione con l’affermazione della Commissione secondo cui gli specifici tipi di prodotto non sarebbero stati un criterio per la selezione del campione degli esportatori. |
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(78) |
Le suddette argomentazioni sono già state trattate al considerando 75. Il campione dei produttori dell’Unione è stato infatti selezionato sulla base dei maggiori produttori in termini di volumi e di vendite, tenendo anche in considerazione la distribuzione geografica (diversi Stati membri) e l’ampiezza del mix di tipi di prodotto. La selezione del campione dei produttori esportatori si è basata sui massimi volumi che la Commissione poteva esaminare. La selezione del campione dei produttori dell’Unione garantiva una larga corrispondenza con le operazioni di esportazione dei produttori esportatori inclusi nel campione e pertanto per tale selezione non era necessario esaminare anche i tipi specifici di prodotto. Poiché non sono state fornite nuove informazioni a riguardo, le argomentazioni sono state respinte. |
1.9. Esame individuale e richieste di trattamento come nuovo produttore esportatore
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(79) |
Sette produttori esportatori di elementi di fissaggio hanno chiesto un esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base completando il questionario per i produttori esportatori disponibile online (6). Dato l’alto numero di richieste, la concessione dell’esame individuale sarebbe stata indebitamente gravosa e avrebbe impedito alla Commissione di concludere tempestivamente l’inchiesta. La Commissione pertanto non ha accolto nessuna delle richieste presentate. |
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(80) |
Come indicato ai considerando 48 e 74, a seguito della revisione del campione dei produttori dell’Unione, un produttore esportatore (Celo Suzhou Precision Fasteners Co. Ltd.) ha argomentato che la sua richiesta di esame individuale avrebbe dovuto essere presa in considerazione per aumentare la rappresentatività del campione dei produttori esportatori. L’argomentazione riguardante la rappresentatività del campione dei produttori esportatori è già stata trattata al considerando 75. |
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(81) |
Per quanto riguarda la richiesta di esame individuale, la situazione del suddetto produttore esportatore non si differenziava da quella degli altri produttori esportatori che avevano chiesto l’esame individuale in misura tale da giustificare un trattamento diverso. La Commissione ha pertanto concluso che non sussistevano ragioni obiettive che giustificassero l’accoglimento della richiesta di esame individuale di tale produttore esportatore. |
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(82) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, tale produttore esportatore ha ribadito che avrebbe dovuto essergli concesso l’esame individuale e ha affermato che la Commissione non aveva spiegato i motivi per i quali riteneva discriminatorio accettare tale richiesta. A sostegno di tale affermazione, il produttore esportatore ha sottolineato di produrre un tipo specifico di elementi di fissaggio tecnici non paragonabile ad altri tipi di prodotto e che il suo prezzo all’esportazione non sarebbe fissato a livello di dumping, come già accertato da una precedente inchiesta riguardante lo stesso prodotto originario della Cina che ha portato all’istituzione di misure nel 2009 (7). |
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(83) |
Come rilevato al considerando 398, non erano giustificate risultanze separate per singoli tipi di prodotto. Pertanto esaminare la richiesta di esame individuale di tale produttore esportatore in base al fatto che questi produceva ed esportava un tipo di prodotto specifico, mentre tale criterio non era stato preso in considerazione per gli altri produttori esportatori che avevano presentato una richiesta di esame individuale, sarebbe stato discriminatorio e oltretutto avrebbe reso gravosa per la Commissione la chiusura dell’inchiesta entro i tempi previsti. Il riferimento alle risultanze della precedente inchiesta che non aveva accertato il dumping per le vendite nell’Unione di tale esportatore non è pertinente, in quanto tali risultanze erano basate su informazioni che riguardavano un periodo dell’inchiesta diverso. Le argomentazioni del produttore esportatore in questione sono state dunque respinte. |
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(84) |
Un produttore esportatore della RPC (Ningbo Londex Industrials Co o «Londex») ha chiesto di essere trattato come un nuovo produttore esportatore, in quanto ha iniziato a esportare il prodotto in esame solo dopo il periodo dell’inchiesta. La Commissione ha rilevato che, per prassi consolidata, tale trattamento può essere preso in considerazione solo sulla base di un regolamento che istituisce misure definitive e delle sue disposizioni in materia. Inoltre si ricorda che la Commissione ha selezionato un campione di produttori esportatori e, come illustrato nei considerando precedenti, non è stata accolta alcuna richiesta relativa al calcolo di un margine di dumping individuale, in quanto lo si è ritenuto indebitamente gravoso. Ciò vale anche per l’esame della richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, che avrebbe comportato un esame approfondito della struttura della società e delle sue vendite all’esportazione. Tale richiesta è stata pertanto respinta. |
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(85) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Londex ha ribadito l’argomentazione secondo cui avrebbe dovuto beneficiare del trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ed essere aggiunta all’elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato. Londex ha affermato che, dal momento che si era manifestata durante l’inchiesta e poiché le esportazioni erano avvenute prima del termine dell’inchiesta, la Commissione non sarebbe stata tenuta a seguire una procedura specifica. Sarebbe stato sufficiente verificare semplicemente che la società non aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta ma dopo il periodo dell’inchiesta, il che non poteva essere considerato indebitamente gravoso. Tale approccio sarebbe stato anche giustificato in termini di economia amministrativa. Inoltre la Commissione aveva già optato per tale approccio in casi precedenti. Londex ha inoltre affermato che la struttura societaria e le vendite all’esportazione dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione non erano state prese in esame. |
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(86) |
La Commissione ha osservato che nelle precedenti inchieste (8) menzionate da Londex, contrariamente a quanto affermato, la Commissione ha valutato se le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatte. Nessuna delle argomentazioni addotte ha potuto confutare le conclusioni di cui al considerando 81, dunque tali argomentazioni sono state respinte. |
1.10. Risposte ai questionari
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(87) |
La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Il governo della RPC non ha fornito alcuna risposta al questionario. |
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(88) |
La Commissione ha reso i questionari disponibili online il giorno dell’apertura dell’inchiesta (9) e chiesto ai produttori dell’Unione inclusi nel campione, agli importatori indipendenti inclusi nel campione e ai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione di compilare i questionari pertinenti. La Commissione ha inoltre chiesto all’EIFI di fornire informazioni sugli indicatori macroeconomici di pregiudizio relativi all’intera industria dell’Unione. |
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(89) |
La Commissione ha ricevuto le risposte al questionario da quattro produttori dell’Unione inclusi nel campione, dal denunciante EIFI, dai cinque importatori indipendenti inclusi nel campione, da due utilizzatori e dai tre produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori. |
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(90) |
Come indicato al considerando 35, due produttori dell’Unione inclusi nel campione sono stati esclusi dallo stesso nel corso dell’inchiesta e le loro risposte al questionario non sono state pertanto considerate. I due produttori dell’Unione in questione sono stati sostituiti da altri due produttori dell’Unione. Entrambe le società hanno risposto al questionario. |
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(91) |
La Commissione ha raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il dumping, il conseguente pregiudizio e l’interesse dell’Unione. In considerazione dell’epidemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari Stati membri e da vari paesi terzi durante la maggior parte del periodo dell’inchiesta, nella gran parte dei casi la Commissione non ha potuto effettuare le visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base. In questi casi la Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della sua decisione, in linea con l’avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (10). La Commissione ha potuto effettuare una visita di verifica in loco. |
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(92) |
La Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza delle società/parti di seguito indicate.
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(93) |
La Commissione ha svolto una visita di verifica in loco presso la sede della società di seguito indicata.
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(94) |
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («il periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»). |
1.11. Audizioni
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(95) |
Le parti interessate hanno avuto l’opportunità di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale a norma dell’articolo 6, paragrafi 5 e 6, del regolamento di base. La Commissione ha tenuto audizioni con numerosi produttori esportatori, con la CCCME e con l’EFDA, nonché con il denunciante EIFI. Si è svolto anche un incontro tra controparti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento di base, nel caso di specie il produttore esportatore Jiangsu Yongyi Fastener Co., Ltd. e l’EIFI. |
1.12. Recesso del Regno Unito dall’Unione
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(96) |
Il presente procedimento è stato avviato il 21 dicembre 2020, ossia durante il periodo transitorio concordato tra il Regno Unito e l’UE nel quale il Regno Unito restava soggetto al diritto dell’Unione. Tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020. Con effetto dal 1o gennaio 2021, le società e le associazioni del Regno Unito quindi non potevano più essere considerate parti interessate nel presente procedimento. |
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(97) |
Con una nota al fascicolo del caso del 14 gennaio 2021, la Commissione ha invitato gli operatori del Regno Unito che ritenevano di poter essere ancora considerati parti interessate a contattarla. Nessuna società si è manifestata. |
1.13. Mancata istituzione di misure provvisorie
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(98) |
Per i motivi di cui ai considerando 35 e 36, il campione dei produttori dell’Unione ha dovuto essere rivisto e due produttori dell’Unione inizialmente inclusi del campione sono stati sostituiti da altri due produttori dell’Unione. La Commissione ha inviato a tali produttori un questionario, invitandoli a compilarlo nei termini stabiliti dall’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di base. Tale termine tuttavia non ha consentito alla Commissione di giungere a conclusioni provvisorie nei termini di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione ha deciso quindi di non istituire misure provvisorie e di proseguire l’inchiesta. |
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(99) |
Il 20 luglio 2021, a norma dell’articolo 19 bis, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di non istituire misure provvisorie. |
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(100) |
La CCCME ha chiesto alla Commissione di pubblicare un «documento informativo» che riassumesse i progressi dell’inchiesta e le conclusioni preliminari basate sulle informazioni disponibili nel fascicolo, in modo da consentire alle parti interessate di presentare osservazioni in merito. |
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(101) |
Il regolamento di base non prevede la divulgazione di un tale documento informativo. In ogni caso la Commissione non è giunta ad alcuna conclusione preliminare entro i termini stabiliti dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base e la richiesta è stata pertanto respinta. |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
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(102) |
Il prodotto in esame è costituito da determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, ovvero viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate) e rondelle, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con i codici NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 58, 7318 15 68, 7318 15 82, 7318 15 88, ex 7318 15 95 (codici TARIC 7318159519 e 7318159589), ex 7318 21 00 (codici TARIC 7318210031, 7318210039, 7318210095 e 7318210098) ed ex 7318 22 00 (codici TARIC 7318220031, 7318220039, 7318220095 e 7318220098). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo. |
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(103) |
Gli elementi di fissaggio sono in ferro o acciaio al carbonio e sono definiti in base alle loro caratteristiche fisiche e tecniche e alle diverse classi di resistenza/durezza. Le categorie più ampie sono viti, rondelle e bulloni. |
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(104) |
Le viti sono elementi di fissaggio con una filettatura esterna sullo stelo. Possono essere fissate su legno (viti per legno) o su lamiere metalliche (viti autofilettanti), da sole oppure combinate con un dado e rondelle per formare un bullone. Le viti possono avere teste di varie forme (semitonda, a brugola, piatta, ovale, esagonale ecc.), nonché steli di lunghezze e diametri diversi. Lo stelo può essere interamente o parzialmente filettato. Le viti sono generalmente definite in base al tipo di taglio presente sulla testa che consente l’avvitamento (per esempio taglio cacciavite, impronta a croce ecc.). |
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(105) |
Le rondelle sono elementi di fissaggio con un foro centrale di passaggio utilizzati sempre in combinazione con una vite e un dado. |
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(106) |
I bulloni sono parti di elementi di fissaggio formati da una vite, un dado e una o più rondelle. |
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(107) |
Gli elementi di fissaggio possono essere standard («elementi di fissaggio standard») o fabbricati su disegno dei clienti («elementi di fissaggio non-standard»). Nel rispetto di identiche norme nazionali o internazionali, gli elementi di fissaggio dovrebbero presentare le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base con riguardo, in particolare, a resistenza, tolleranza, finitura e rivestimento. |
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(108) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’EFDA e la CCCME hanno contestato la definizione soprariportata di elementi di fissaggio «non standard». Esse hanno affermato che la Commissione aveva erroneamente introdotto la nozione di elementi di fissaggio «non standard» in una fase avanzata del procedimento, sostenendo che la definizione di cui al precedente considerando non corrisponde alla definizione di «elementi di fissaggio speciali» fornita alle parti interessate nel questionario, più precisamente nelle istruzioni per la creazione dei numeri di controllo del prodotto (NCP). Hanno inoltre ribadito che gli elementi di fissaggio prodotti con requisiti più severi di quelli di una norma settoriale dovrebbero essere considerati elementi di «speciali» o «non standard» (cfr. considerando 368). L’EFDA e la CCCME hanno anche ribadito che alcuni dei requisiti di certificazione della produzione di cui al considerando 371 dovrebbero essere considerati tali da classificare automaticamente come «speciali» tutti gli elementi di fissaggio prodotti nel quadro di tali processi di produzione, aggiungendo che la stessa industria dell’Unione avrebbe condiviso questo approccio, al contrario di quanto concluso dalla Commissione nel considerando 375. |
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(109) |
La Commissione ha respinto l’affermazione secondo cui la nozione di elementi di fissaggio «non standard» sarebbe stata introdotta in una fase avanzata del procedimento e che non sia in linea con le istruzioni date nei questionari. Gli elementi di fissaggio non standard e gli elementi di fissaggio speciali si equivalgono, ossia sono elementi di fissaggio che non rientrano esattamente in una determinata norma settoriale. Quanto precede è in linea anche con il questionario, che definisce gli elementi di fissaggio speciali come elementi di fissaggio che si discostano dalle norme riconosciute a livello internazionale. La Commissione ha utilizzato tali termini in modo intercambiabile e non ha ricevuto osservazioni o richieste di chiarimenti al riguardo. La Commissione ha ricordato che l’affermazione secondo cui gli elementi di fissaggio prodotti con requisiti più severi di quelli di una norma settoriale dovrebbero essere considerati elementi di fissaggio «non standard» è stata già esaminata nel considerando 373. Infine, per quanto riguarda la certificazione della produzione, la Commissione conferma che la certificazione in quanto tale non classifica un elemento di fissaggio come non standard, anche se, in pratica, può essere che gli elementi di fissaggio prodotti in conformità di tali requisiti siano in effetti prevalentemente elementi di fissaggio non standard. Al contrario di quanto erroneamente affermato dall’EFDA e dalla CCCME, l’industria dell’Unione non si oppone a questa tesi. Tutte le argomentazioni al riguardo sono state pertanto respinte. Gli elementi di fissaggio sono utilizzati per unire meccanicamente due o più elementi in opere di costruzione, d’ingegneria o in altre applicazioni. Essi sono utilizzati in una vasta gamma di settori industriali, come pure dai consumatori. |
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(110) |
Sulla base delle loro caratteristiche fisiche e tecniche di base e degli usi finali, ai fini del presente procedimento tutti gli elementi di fissaggio sono considerati come un unico prodotto. |
2.2. Prodotto simile
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(111) |
Dall’inchiesta è emerso che i prodotti seguenti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
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(112) |
La Commissione ha deciso che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
2.3. Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto
2.3.1. Viti/connettori per legno da costruzione (o tirafondi per legno)
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(113) |
Diverse parti interessate hanno affermato che le viti per legno da costruzione dovrebbero essere escluse dalla definizione del prodotto. |
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(114) |
Due produttori esportatori e due importatori (11) hanno sostenuto che le viti per legno da costruzione hanno caratteristiche e usi finali simili ai tirafondi (che non rientrano nella definizione del prodotto) e che sono semplicemente tipi di prodotto derivati dai tirafondi, sebbene abbiano prestazioni meccaniche migliori, e sono considerati un’alternativa a questi ultimi. Essi hanno affermato che le viti per legno da costruzione sono usate esclusivamente nelle costruzioni in legno e non sono intercambiabili con altri elementi di fissaggio, mentre sono perfettamente intercambiabili con i tirafondi tradizionali. Le viti per legno da costruzione sono realizzate in base alle esigenze specifiche dei clienti e per la loro commercializzazione nell’UE è necessario il certificato rilasciato a seguito di una valutazione tecnica europea. Inoltre sono fabbricate attraverso un processo di produzione specifico, che utilizza materie prime diverse (ossia acciaio di qualità superiore) con trattamenti e macchinari specifici e pertanto hanno costi e prezzi più elevati. |
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(115) |
Uno dei suddetti produttori esportatori, facendo riferimento alle misure antidumping istituite sulle importazioni di determinate ruote di alluminio (12), ha asserito che l’introduzione di un sistema di monitoraggio mitigherebbe eventuali rischi di elusione in caso di esclusione delle viti per legno da costruzione dalla definizione del prodotto. Lo stesso produttore esportatore ha affermato che, qualora la Commissione non escludesse le viti per legno da costruzione dalla definizione del prodotto, le risultanze riguardanti il pregiudizio e il nesso di causalità per questo tipo di prodotto dovrebbero essere elaborate separatamente. |
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(116) |
Tutte le parti suddette hanno affermato che l’industria dell’Unione non produceva viti per legno da costruzione in quantitativi sufficienti per soddisfare la domanda sul mercato dell’Unione e che tali viti erano inoltre fornite solo da un numero molto ridotto di produttori esportatori cinesi. |
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(117) |
Anche lo European Consortium of Anchor Producers («ECAP») ha affermato che le viti per legno da costruzione che sostituiscono i tirafondi, e che sono dunque impiegate per l’assemblaggio di opere di falegnameria pesante, dovrebbero essere escluse dalla definizione del prodotto, in quanto hanno caratteristiche tecniche, chimiche e fisiche, nonché usi finali, simili ai tirafondi. |
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(118) |
L’EIFI ha espresso una diversa opinione, affermando che non ci sarebbe alcun criterio oggettivo per distinguere le viti per legno da costruzione dagli altri elementi di fissaggio. |
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(119) |
La Commissione ha ritenuto che le viti per legno da costruzione non rientravano in uno standard di prodotto specifico e non potevano essere distinte dalle altre viti per legno (13) che rientrano nella definizione del prodotto. Dall’inchiesta è emerso inoltre che per lo meno alcune delle caratteristiche speciali delle viti per legno da costruzione menzionate sono riscontrabili anche negli elementi di fissaggio che rientrano nella definizione del prodotto. La Commissione ha osservato inoltre che le marcature CE e il certificato della valutazione tecnica europea confermano solo che le viti per legno possono essere elementi di fissaggio non standard, ma ciò non ne giustifica di per sé l’esclusione dalla definizione del prodotto. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
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(120) |
L’argomentazione secondo cui le risultanze riguardanti il pregiudizio e il nesso di causalità dovrebbero essere trattate separatamente per le viti per legno da costruzione è esaminata al considerando 398, mentre l’argomentazione secondo cui tali tipi di prodotto non sono fabbricati e venduti dall’industria dell’Unione in quantitativi sufficienti è trattata al considerando 531 e seguenti. |
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(121) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, diverse parti hanno rinnovato la richiesta di escludere le viti per legno da costruzione dalla definizione del prodotto in quanto sarebbero simili ai tirafondi e sarebbero chiaramente distinguibili dagli altri elementi di fissaggio, in particolare dalle viti per legno. |
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(122) |
Due importatori di viti per legno da costruzione (uno dei quali era anche un produttore dell’Unione) hanno affermato che le viti per legno da costruzione sono il risultato di un’evoluzione dei tirafondi che ha portato a una diversa forma della testa, quindi non corrispondono alla descrizione contenuta nella nota esplicativa del codice NC 7318 11 con cui sono importati i tirafondi; ciò dimostra che i tirafondi sono diversi dalle viti per legno, dalle quali differiscono, tra l’altro, anche per la testa esagonale o quadrata. Le stesse parti hanno sostenuto che la forma della testa tuttavia non dovrebbe essere considerata una caratteristica determinante per distinguere le viti per legno da costruzione dalle altre viti per legno. Infatti nella definizione contenuta nella nota esplicativa del codice NC 7318 11 è indicato che i tirafondi sono utilizzati «per assemblare travetti e altre costruzioni simili di falegnameria pesante», utilizzo che corrisponderebbe a quello delle «viti e barre filettate per costruzioni in legno» del documento per la valutazione europea che si applica ai connettori per legno da costruzione (14). |
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(123) |
Le suddette parti hanno inoltre affermato che la norma applicabile ai tirafondi DIN 1052 (in precedenza DIN 571) consente la certificazione ad hoc delle viti per legno da costruzione riconoscendo così il fatto che le viti per legno da costruzione si stanno affermando sul mercato come alternativa ai tirafondi. Analogamente, la norma armonizzata europea EN 1995 Eurocodice 5 che disciplina la progettazione delle strutture di legno consente l’utilizzo dei connettori per legno da costruzione nelle strutture di legno anche se non rientrano nella definizione di tirafondi. |
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(124) |
Alla luce di quanto precede, secondo le parti sarebbe chiaro che il fattore decisivo per distinguere le viti per legno da costruzione dalle altre viti per legno sia l’uso finale e pertanto esse dovrebbero essere considerate tirafondi. |
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(125) |
Infine, poiché i tirafondi e le viti per legno da costruzione appartengono alla stessa famiglia di prodotti, l’inserimento delle viti per legno da costruzione nella definizione del prodotto sarebbe discriminatorio. |
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(126) |
Due produttori esportatori hanno sostenuto che dovrebbe essere considerato come caratteristica distintiva solo il diametro dello stelo e non la forma della testa, in quanto è tale caratteristica a determinare l’uso finale del prodotto. Essi hanno asserito che gli elementi di fissaggio che rientrano nell’ambito dell’inchiesta hanno uno stelo di diametro inferiore a 5 mm. Hanno inoltre sottolineato che l’industria riconosce specificamente le viti per legno da costruzione come sostituti dei tirafondi. |
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(127) |
Tutte le parti di cui sopra hanno affermato che il fatto che le viti per legno da costruzione siano classificate con il codice NC per «altre viti per legno» (codice NC 7318 12), rientrante nell’ambito dell’inchiesta, sarebbe irrilevante, in quanto i codici NC sono forniti a titolo indicativo per la definizione del prodotto e non sono a tal fine vincolanti. |
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(128) |
Infine le parti hanno ribadito che la capacità dell’Unione sarebbe stata insufficiente per fornire questo tipo di prodotto, sottolineando che non vi erano fonti alternative di approvvigionamento in altri paesi terzi e che l’istituzione di misure antidumping sulle viti per legno da costruzione non sarebbe stata nell’interesse dell’Unione. |
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(129) |
Nessuna delle suddette argomentazioni ha inficiato le risultanze di cui al considerando 119. In particolare nessuna delle parti ha contestato il fatto che non vi siano norme sul prodotto per le viti per legno da costruzione e tutte hanno riconosciuto che le viti per legno da costruzione non corrispondono alla descrizione dei tirafondi classificati con il codice NC 7318 11. Il fatto che le viti per legno da costruzione possano essere certificate conformi ai requisiti tecnici per le connessioni nelle costruzioni di legno non è stato considerato un motivo di per sé sufficiente per escludere questo tipo di prodotto dall’ambito dell’inchiesta, in quanto esse hanno caratteristiche fisiche e tecniche che coincidono con quelle degli altri prodotti che rientrano nella definizione di cui al considerando 119. Su tale base le argomentazioni secondo cui le viti per legno da costruzione dovrebbero essere escluse dall’ambito della presente inchiesta sono state respinte. |
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(130) |
Le argomentazioni riguardanti la fornitura insufficiente nell’Unione sono trattate nel quadro della determinazione dell’interesse dell’Unione nei considerando da 538 a 540. |
2.3.2. Viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate
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(131) |
Un produttore dell’Unione di viti e bulloni utilizzati per le strade ferrate ha chiesto che tali prodotti fossero inclusi nella definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha osservato che tuttavia, nel presente caso, tali prodotti non figuravano nella denuncia e che pertanto l’industria dell’Unione non aveva presentato elementi di prova dell’esistenza del dumping e del pregiudizio tali da giustificare l’apertura di un’inchiesta. Tale argomentazione è pertanto respinta. |
2.3.3. Elementi di fissaggio forgiati a caldo
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(132) |
Un produttore esportatore incluso nel campione ha affermato che gli elementi di fissaggio fabbricati tramite processo di forgiatura a caldo («elementi di fissaggio forgiati a caldo») dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto, in quanto hanno processi di produzione e strutture di costo diversi e, di conseguenza, caratteristiche fisiche e usi finali diversi dagli elementi di fissaggio fabbricati con il processo di forgiatura a freddo («elementi di fissaggio forgiati a freddo»), che è utilizzato prevalentemente dall’industria dell’Unione. Il suddetto produttore esportatore ha affermato che gli elementi di fissaggio forgiati a caldo sono generalmente di dimensioni maggiori rispetto a quelli forgiati a freddo e sono usati principalmente nell’industria ferroviaria e/o nella produzione di macchinari. Gli elementi di fissaggio fabbricati tramite questo processo non sarebbero prodotti dall’industria dell’Unione o lo sarebbero in quantitativi limitati. Inoltre la conversione a processi di forgiatura a caldo non sarebbe conveniente dal punto di vista economico, in quanto si tratta di un processo che richiede più manodopera ed energia, con una percentuale di consumo di acciaio più elevata. Il produttore esportatore ha chiesto un incontro con le controparti con la presenza dell’EIFI a norma dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento di base, che si è svolto il 27 ottobre 2021. |
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(133) |
L’EIFI ha dichiarato che la definizione del prodotto non dovrebbe essere basata sui diversi processi di produzione, sottolineando che la nomenclatura doganale dell’UE non distingue i prodotti sulla base dei diversi processi di produzione, ma delle caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche. Esso ha affermato inoltre che l’industria dell’Unione dispone di una considerevole capacità produttiva nel settore della forgiatura a caldo e che vi è una significativa sovrapposizione in termini di dimensioni tra gli elementi di fissaggio che possono essere prodotti con entrambe le tecnologie. |
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(134) |
La Commissione ha convenuto che il fatto che un prodotto possa essere fabbricato attraverso processi di produzione diversi non è di per sé pertinente ai fini della definizione del prodotto oggetto d’inchiesta. Pertanto tutti i tipi di prodotto che rientrano nella definizione del prodotto in esame di cui al considerando 102 sono oggetto della presente inchiesta, indipendentemente dal fatto che siano fabbricati mediante processi di forgiatura a caldo o a freddo. L’inchiesta ha stabilito che l’industria dell’Unione disponeva di capacità produttive e di capacità inutilizzate considerevoli per la produzione di elementi di fissaggio tramite il processo di forgiatura a caldo. Dall’inchiesta è emerso inoltre che gli elementi di fissaggio prodotti con entrambi i processi avevano applicazioni coincidenti. La richiesta di escludere gli elementi di fissaggio forgiati a caldo è stata pertanto respinta. |
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(135) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il produttore esportatore ha nuovamente chiesto di escludere gli elementi di fissaggio forgiati a caldo dall’ambito dell’inchiesta. In particolare ha contestato l’affidabilità dei dati forniti dall’EIFI e ha affermato che la Commissione ha accettato tali dati senza verificarli e senza rispondere alle argomentazioni di fatto e di diritto addotte dai produttori esportatori a tal riguardo. Tale produttore esportatore ha affermato che non vi erano le basi giuridiche perché gli elementi di fissaggio forgiati a caldo restassero nella definizione del prodotto. |
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(136) |
A tal riguardo il produttore esportatore ha addotto le argomentazioni seguenti: i) i codici NC hanno una funzione puramente indicativa ai fini della definizione del prodotto in un’inchiesta antidumping e pertanto l’inchiesta deve accertare se un determinato prodotto che rientra nello stesso codice NC ha le stesse caratteristiche e gli stessi usi finali e quindi arreca un pregiudizio all’industria dell’Unione; ii) le importazioni di elementi di fissaggio forgiati a caldo non arrecherebbero un pregiudizio all’industria dell’Unione in quanto la produzione di elementi di fissaggio forgiati a caldo nell’Unione sarebbe ridotta, se non del tutto assente, e la produzione non sarebbe destinata ad aumentare in quanto la conversione a processi di forgiatura a caldo non sarebbe conveniente dal punto di vista economico. A tale riguardo inoltre il fatto che ci sia una sovrapposizione tra i prodotti che sono fabbricati con il processo di forgiatura a caldo e quelli fabbricati con il processo di forgiatura a freddo non è pertinente; e iii) il codice NC 7318 11 00 («tirafondi») e il codice NC 7318 15 20 («altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle»; «per fissare gli elementi delle strade ferrate») confermano la differenza tra gli elementi di fissaggio forgiati a caldo e gli elementi di fissaggio forgiati a freddo, nonché che i codici NC tengono conto, di fatto, dei diversi processi di produzione. |
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(137) |
Al fine di corroborare le proprie argomentazioni il produttore esportatore ha indicato diversi tipi di prodotto da lui esportati che potevano essere prodotti solo con processi di forgiatura a caldo e pertanto non si sovrapponevano con i processi di forgiatura a freddo. Il produttore ha ribadito che tali prodotti avevano usi finali diversi da quelli degli elementi di fissaggio prodotti con processi di forgiatura a freddo ed erano venduti in canali di distribuzione diversi. |
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(138) |
Per quanto riguarda l’argomentazione secondo cui l’inchiesta deve dimostrare che i prodotti importati hanno caratteristiche fisiche e tecniche e usi finali simili e che hanno arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione, ciò attiene alla definizione del prodotto simile e non del prodotto in esame. |
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(139) |
Per quanto riguarda le argomentazioni addotte dal produttore esportatore e sintetizzate nel considerando 136, la Commissione ricorda che, come precisato al considerando 134, il fatto che un prodotto possa essere fabbricato mediante vari processi di produzione non è di per sé un fattore determinante ai fini della definizione del prodotto. Il fatto che vi siano codici NC diversi per i tirafondi e per le viti per legno non è stato considerato una prova che le differenze nei processi di produzione siano state tenute in considerazione nella nomenclatura NC; al contrario, il processo di produzione non è menzionato esplicitamente nei codici NC, mentre le note esplicative del codice NC 7318 11 fanno esplicito riferimento alle differenze nelle caratteristiche tecniche e fisiche. |
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(140) |
Per quanto concerne l’argomentazione di cui al considerando 137, si ricorda, come indicato al considerando 134, che l’industria dell’Unione disponeva di capacità produttive e di capacità inutilizzate considerevoli per la produzione di tutti i tipi di elementi di fissaggio, inclusi gli elementi di fissaggio forgiati a caldo. I diversi canali di distribuzione in quanto tali non sono stati ritenuti pertinenti, purché gli elementi di fissaggio rientrino della descrizione del prodotto. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
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(141) |
Lo stesso produttore esportatore ha chiesto un’audizione con il consigliere-auditore; nel corso dell’audizione, svoltasi il 17 novembre 2021, esso ha ribadito che gli elementi di fissaggio forgiati a caldo dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto e ha chiesto spiegazioni sul motivo dell’esclusione dei tirafondi dalla definizione del prodotto. La parte interessata ha ritenuto discriminatorio il fatto che il denunciante non sia stato tenuto a fornire spiegazioni al riguardo. La Commissione ha ricordato che in conformità della giurisprudenza dell’OMC, l’autorità competente dell’inchiesta dispone di discrezionalità nella definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta e che i denuncianti possono procedere liberamente alla definizione del prodotto senza bisogno di giustificazioni particolari. Pertanto, poiché i tirafondi non erano mai stati inclusi nella definizione del prodotto, non ne sono stati neanche «esclusi». Dopo l’apertura dell’inchiesta, però, le parti interessate che asserivano che un determinato prodotto rientrante nell’ambito dell’inchiesta dovesse essere «escluso» (propriamente parlando) dall’istituzione di misure, dovevano fornire una giustificazione. Dal momento che le due situazioni sono diverse, non vi è stata alcuna discriminazione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
2.3.4. Kit di ferramenta
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(142) |
Un produttore esportatore ha affermato che i kit di ferramenta dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto in quanto contengono sia il prodotto in esame che altri prodotti che non rientrano nell’ambito dell’inchiesta. I kit di ferramenta sono venduti in confezioni diverse da quelle usate per gli elementi di fissaggio (come scatolette di carta, scatole con finestre in PVC ecc.). Le confezioni, insieme ai prodotti non inclusi nella definizione, costituiscono una parte rilevante dei costi e dei prezzi di vendita dei kit di ferramenta, mentre i costi e i prezzi del prodotto in esame incluso nei kit non sono distinguibili dal resto. Inoltre i kit di ferramenta sono principalmente destinati a usi domestici, mentre gli elementi di fissaggio prodotti dall’industria dell’Unione sono destinati a usi industriali. I kit di ferramenta sono distribuiti attraverso canali di vendita diversi, vale a dire dettaglianti, mentre gli elementi di fissaggio per uso industriale sono venduti tramite distributori. Infine, il produttore esportatore ha affermato che i produttori dell’Unione denuncianti non producevano né vendevano kit di ferramenta. |
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(143) |
La Commissione osserva che le importazioni di tali kit che, in base alle norme in materia di classificazione tariffaria, sono classificati nell’ambito della definizione del prodotto di cui al considerando 102, purché ne mantengano le caratteristiche, sono oggetto dell’inchiesta e di possibili misure antidumping. Dall’inchiesta è emerso inoltre che l’industria dell’Unione produce e vende elementi di fissaggio per il settore del fai da te che sono venduti principalmente sotto forma di kit di ferramenta. Diversi produttori dell’Unione dispongono di proprie linee di confezionamento automatizzate, mentre altri affidano il confezionamento a fornitori di servizi indipendenti dell’Unione. Non esiste pertanto alcun motivo per escludere i kit di ferramenta. |
2.3.5. Ancoranti e connettori strutturali per calcestruzzo, opere murarie, legno e acciaio
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(144) |
L’ECAP ha affermato che determinati prodotti non dovrebbero rientrare nell’ambito dell’inchiesta, in quanto hanno usi di base finali diversi e sono soggetti a processi di marcatura CE diversi. Tali prodotti sono «ancoranti» in ferro o acciaio e «connettori strutturali per calcestruzzo, opere murarie, legno e acciaio» e in particolare i) viti per coperture o autoforanti con accessori, ii) connettori strutturali per legno e iii) ancoranti metallici, ancoranti a vite per calcestruzzo e ancoranti o tasselli in nylon. L’ECAP ha fatto riferimento al regolamento di esecuzione (UE) n. 602/2011 della Commissione (15), sostenendo che a norma di tale regolamento determinati prodotti «comprendent[i] un bullone con una rondella, un tassello di ancoraggio espandibile e un dado, il tutto in acciaio inossidabile» devono essere classificati con il codice NC 7318 19 00. Secondo l’ECAP, per analogia anche gli ancoranti in ferro o acciaio dovrebbero essere classificati con lo stesso codice NC, poiché la logica e il principio del regolamento (UE) n. 602/2011 dovrebbero essere applicati agli ancoranti per costruzioni di qualsiasi materiale e forma. Pertanto l’ECAP ha sostenuto che gli ancoranti in ferro e acciaio non dovrebbero rientrare nella definizione del prodotto. |
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(145) |
L’ECAP ha fatto riferimento a numerosi documenti per la valutazione europea riguardanti i prodotti sopra menzionati. I documenti per la valutazione europea sono specifiche tecniche armonizzate per i prodotti da costruzione, elaborate dall’Organizzazione europea per la valutazione tecnica («EOTA») per i casi in cui un prodotto non rientra interamente nell’ambito di applicazione delle norme europee armonizzate. L’ECAP non ha fornito ulteriori dettagli, informazioni o elementi di prova sulla misura in cui da tali documenti si dovrebbe evincere che i prodotti in essi descritti non rientrerebbero nella definizione del prodotto attuale. Tuttavia il fatto che determinati prodotti siano contemplati da uno specifico documento per la valutazione europea non significa che non dovrebbero rientrare nella definizione del prodotto della presente inchiesta. |
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(146) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 602/2011 riguarda i prodotti di acciaio inossidabile, che non sono oggetto della presente inchiesta. In ogni caso tale regolamento specifica solamente che un determinato prodotto comprendente un bullone con una rondella, un tassello di ancoraggio espandibile e un dado non può essere considerato un «articolo composto» ai fini doganali, in quanto le singole componenti costituiscono assieme un unico prodotto, cioè un bullone a espansione. A ogni modo, le importazioni di bulloni che, in base alle norme in materia di classificazione tariffaria, sono classificati nell’ambito della definizione del prodotto di cui al considerando 102 sono oggetto dell’inchiesta e di possibili misure antidumping. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
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(147) |
La Commissione sottolinea che in conformità della sezione 2 dell’avviso di apertura sono oggetto dell’inchiesta solo gli elementi di fissaggio in ferro e acciaio non inossidabile. Pertanto i prodotti in acciaio inossidabile, plastica o nylon non rientrano nella definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta. |
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(148) |
Un produttore dell’Unione di ancoranti e il suo produttore esportatore collegato in Cina hanno sostenuto, analogamente all’ECAP, che le viti di ancoraggio per calcestruzzo dovrebbero essere escluse dalla definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Essi hanno affermato che le viti di ancoraggio per calcestruzzo sono prodotti specifici altamente specializzati che hanno lo stesso scopo degli ancoranti metallici, ossia fissare elementi strutturali al calcestruzzo nel settore dell’edilizia. A sostegno di tale argomentazione, le parti interessate hanno sottolineato che il prodotto è stato sviluppato conformemente agli orientamenti per il benestare tecnico «CE» per ancoranti metallici per utilizzo su calcestruzzo (ETAG001) dell’EOTA con l’obiettivo di sostituire (in parte) gli ancoranti metallici. Le parti interessate hanno sottolineato che gli ancoranti non erano specificamente menzionati nella denuncia e che i produttori di ancoranti non erano rappresentati dal denunciante EIFI. Analogamente all’ECAP, esse hanno sottolineato che gli ancoranti dovevano essere classificati con il codice NC 7318 19 00 che non è contemplato dall’avviso di apertura. |
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(149) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni la società ha ribadito che le viti di ancoraggio per calcestruzzo dovrebbero essere escluse dalla definizione del prodotto, senza tuttavia fornire nuove argomentazioni o informazioni al riguardo. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(150) |
Le suddette parti hanno inoltre affermato che le viti di ancoraggio per calcestruzzo, a causa della loro specificità, non sono intercambiabili con altri elementi di fissaggio, come viti, bulloni e rondelle, mentre sono in concorrenza e intercambiabili con ancoranti a espansione e tasselli di ancoraggio. |
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(151) |
Per gli stessi motivi di cui al considerando 146, l’argomentazione riguardante certificati specifici è stata respinta. Per quanto concerne l’intercambiabilità con altri tipi di prodotto, la Commissione dispone di ampia discrezionalità nella determinazione della definizione del prodotto oggetto d’inchiesta (il prodotto in esame). Il regolamento di base non prescrive che il prodotto in esame comprenda solo tipi di prodotto che sono intercambiabili e in concorrenza. Tali elementi si riferiscono alla definizione di prodotto simile. |
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(152) |
Infine, il produttore di ancoranti dell’Unione di cui al considerando 148 ha sostenuto che il suo produttore esportatore collegato in Cina è l’unico a disporre di una certificazione ufficiale dell’UE (valutazione tecnica europea) rilasciata dall’EOTA per viti di ancoraggio per calcestruzzo e pertanto è il solo a esportare questo prodotto nell’Unione. L’esclusione di questo prodotto avrebbe pertanto un impatto limitato. Il suddetto produttore ha evidenziato inoltre che, in ogni caso, poiché durante il periodo dell’inchiesta non vi erano state esportazioni di viti di ancoraggio per calcestruzzo, queste non potevano avere arrecato alcun pregiudizio all’industria dell’Unione. |
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(153) |
Dato che la parte non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno delle sue affermazioni, la Commissione ha deciso di respingere l’argomentazione senza esaminarla nel merito. |
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(154) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Simpson Strongtie, un gruppo internazionale che produce viti di ancoraggio per calcestruzzo in Cina e le distribuisce attraverso società collegate nell’Unione, ha sostenuto che le viti di ancoraggio per calcestruzzo dovrebbero essere escluse dalla definizione del prodotto. Il gruppo ha giustificato il proprio intervento tardivo nel procedimento asserendo di avere dato per scontato che tale tipo di prodotto fosse già escluso. Il gruppo ha fornito le caratteristiche tecniche delle viti di ancoraggio per calcestruzzo da esso prodotte in Cina, sostenendo che non sarebbero in concorrenza con il prodotto in esame o il prodotto simile. |
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(155) |
Non è stato possibile prendere in considerazione le tardive osservazioni di questa società. La definizione del prodotto è stata indicata nell’avviso di apertura che comprende i codici NC con i quali gli elementi di fissaggio sono importati. La Commissione non ha dichiarato che le viti di ancoraggio per calcestruzzo sarebbero state escluse dalla definizione del prodotto; pertanto le parti interessate non avevano motivo di credere che non fossero incluse nella definizione del prodotto. Per i motivi di cui al considerando precedente, le richieste delle parti interessate di escludere le viti di ancoraggio per calcestruzzo sono state respinte. |
2.3.6. Viti di montaggio a testa svasata piana con cava esagonale (viti «confirmat» o perni autoperforanti)
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(156) |
Un produttore esportatore ha chiesto che le viti di montaggio a testa svasata piana con cava esagonale (viti «confirmat» o perni autoperforanti) fossero escluse dalla definizione del prodotto. Il produttore esportatore ha affermato che, in ragione dei loro specifici usi finali, che comprendono accessori di giunzione per il montaggio di scrivanie, armadi, tavoli o ripiani (materiali in legno lavorato) nell’industria del mobile, le caratteristiche fisiche e tecniche delle viti di montaggio a testa svasata piana con cava esagonale sono uniche e si differenziano in modo significativo da quelle degli altri elementi di fissaggio. Il produttore esportatore ha inoltre affermato che, qualora la Commissione decidesse di non escludere le viti di montaggio a testa svasata piana con cava esagonale dalla definizione del prodotto, le risultanze riguardanti il pregiudizio e il nesso di causalità dovrebbero essere elaborate separatamente per questi tipi di prodotto. |
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(157) |
L’inchiesta ha stabilito che le viti di montaggio a testa svasata piana con cava esagonale hanno caratteristiche fisiche e tecniche di base e usi finali simili a quelli degli altri tipi di elementi di fissaggio inclusi nella definizione del prodotto. Non vi è pertanto alcun motivo per escludere tale tipo di prodotto dall’inchiesta. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(158) |
L’argomentazione secondo cui il pregiudizio e il nesso di causalità dovrebbero essere valutati separatamente per questi tipi di prodotto è trattata al considerando 398. |
2.3.7. Viti per poli di batterie
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(159) |
Un utilizzatore dell’Unione di viti per poli di batterie ha affermato che queste dovrebbero essere escluse dalla definizione del prodotto in quanto sono utilizzate solo in una specifica applicazione, vale a dire nei connettori intercella per batterie industriali, e non sono prodotte da nessun produttore dell’Unione. La società ha affermato che le viti per poli di batterie sono viti speciali che non sono composte solo da una parte di acciaio, ma hanno anche testa e frenafiletti in plastica. L’inchiesta ha accertato tuttavia che le viti per poli di batterie hanno caratteristiche fisiche e tecniche di base e usi finali simili a quelli degli altri tipi di elementi di fissaggio inclusi nella definizione del prodotto. Non vi è pertanto alcun motivo per escludere tale tipo di prodotto dall’inchiesta e l’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(160) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, tale utilizzatore ha ribadito che le viti per poli di batterie sono utilizzate esclusivamente come connettori elettrici per celle di batterie e pertanto servono nelle batterie industriali per isolare e proteggere contro acidi e vapori acidi. Le viti per poli di batterie non sono quindi intercambiabili con gli elementi di fissaggio comuni. A sostegno della propria argomentazione, l’utilizzatore ha trasmesso una comunicazione delle autorità doganali tedesche del 7 marzo 2016 nella quale si dichiarava che le viti per poli di batterie non rientrano nell’ambito del regolamento (CE) n. 91/2009 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese né del regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 (16). Dal momento che la presente inchiesta riguarda la stessa definizione di prodotto, la società ha affermato che le viti per poli di batterie non dovrebbero essere considerate incluse nell’ambito della presente inchiesta. |
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(161) |
La comunicazione presentata dall’utilizzatore in questione non conteneva una decisione motivata delle autorità doganali che illustrava i motivi di fatto e di diritto di tale decisione, né si precisava se tale decisione era basata su un’informazione tariffaria vincolante. La Commissione non è stata in grado di verificare l’autenticità del documento presentato. Inoltre il documento ha una data anteriore alla presente inchiesta e dunque non si può ritenere che abbia un impatto sulla definizione del prodotto. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
2.3.8. Elementi di fissaggio non standard utilizzati nel settore automobilistico
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(162) |
La CCCME ha affermato che gli elementi di fissaggio non standard utilizzati nel settore automobilistico dovrebbero essere esclusi dall’ambito dell’inchiesta, in quanto non sarebbero esportati da produttori esportatori cinesi o lo sarebbero soltanto in quantitativi molto limitati. In alternativa, l’analisi del pregiudizio e del nesso di causalità dovrebbe essere effettuata separatamente per ciascun segmento di mercato, vale a dire elementi di fissaggio standard e non standard. |
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(163) |
Gli elementi di fissaggio non standard utilizzati nel settore automobilistico rientrano nella definizione del prodotto di cui al considerando 102 e sono pertanto oggetto della presente inchiesta. Dall’inchiesta è emerso che le esportazioni dalla Cina comprendevano esportazioni di elementi di fissaggio non standard destinati al settore automobilistico e che in Cina vi erano molti produttori di elementi di fissaggio per il settore automobilistico. La richiesta di escludere tali tipi di prodotto dall’ambito dell’inchiesta è stata pertanto respinta. |
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(164) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha affermato che la Commissione non ha effettuato alcuna analisi specifica delle caratteristiche uniche degli elementi di fissaggio per il settore automobilistico tale da giustificare l’esclusione di detti prodotti dall’ambito dell’inchiesta. Secondo la CCCME gli elementi di fissaggio per il settore automobilistico sono totalmente distinti dagli altri elementi di fissaggio in termini di requisiti e norme settoriali. |
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(165) |
Come già accaduto in relazione alle osservazioni presentate prima della divulgazione finale delle informazioni, la CCCME non ha fornito ulteriori spiegazioni sulle caratteristiche tecniche e fisiche alle quali si riferiva e che avrebbero distinto tali tipi di elementi di fissaggio dagli altri. La semplice dichiarazione che tali elementi di fissaggio non erano intercambiabili con altri elementi di fissaggio inclusi nella definizione del prodotto è stata considerata insufficiente per giustificare un’esclusione. Si rileva che nel settore automobilistico non è utilizzato un solo tipo di elementi di fissaggio, ma diversi. In ogni caso, come già spiegato al considerando 151, per quanto concerne l’intercambiabilità con altri tipi di prodotto, la Commissione dispone di ampia discrezionalità nella determinazione della definizione del prodotto oggetto d’inchiesta. Il regolamento di base non prescrive che il prodotto in esame comprenda solo tipi di prodotto che sono intercambiabili e in concorrenza. Le argomentazioni della CCCME a tale riguardo sono state pertanto respinte. |
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(166) |
L’argomentazione secondo cui l’analisi del pregiudizio e del nesso di causalità dovrebbe essere effettuata sulla base dei diversi segmenti di mercato è trattata ai considerando 394 e 398. |
3. DUMPING
3.1. Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base
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(167) |
Gli elementi di prova disponibili all’apertura dell’inchiesta indicavano l’esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno aprire l’inchiesta tenendo conto dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
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(168) |
Al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori del paese interessato a fornire informazioni concernenti i fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione di elementi di fissaggio. Novantadue produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti. |
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(169) |
Come indicato al considerando 87, la Commissione ha inoltre chiesto al governo della RPC di rispondere a un questionario concernente la presunta esistenza di distorsioni nella RPC. Il governo della RPC tuttavia non ha fornito alcuna risposta al questionario. |
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(170) |
La Commissione ha altresì invitato tutte le parti interessate a trasmettere le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(171) |
Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura, la Commissione ha informato le parti interessate che, in base alle informazioni disponibili in tale fase, i possibili paesi rappresentativi appropriati a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base avrebbero potuto essere il Brasile e la Turchia, qualora fossero confermate le condizioni di applicazione di tale disposizione. La Commissione ha altresì dichiarato che avrebbe esaminato altri possibili paesi rappresentativi appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. |
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(172) |
Il 5 febbraio 2021 la Commissione ha emesso una prima nota relativa alle fonti per la determinazione del valore normale («nota del 5 febbraio» o «prima nota») con la quale ha informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali le materie prime, il lavoro e l’energia impiegati nella produzione di elementi di fissaggio. La Commissione ha inoltre individuato Brasile, Russia, Thailandia e Turchia come possibili paesi rappresentativi appropriati. La Commissione ha concesso a tutte le parti interessate la possibilità di presentare osservazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni dal denunciante EIFI, da due produttori esportatori inclusi nel campione, dalla CCCME e dall’EFDA. |
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(173) |
Il 4 maggio 2021, dopo aver analizzato le osservazioni ricevute, la Commissione ha pubblicato la seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale («nota del 4 maggio» o «seconda nota»). In tale nota la Commissione ha stabilito un elenco provvisorio dei fattori produttivi e ha informato le parti interessate della sua intenzione di usare la Thailandia come paese rappresentativo a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base dei dati finanziari prontamente disponibili della banca dati Dun & Bradstreet (17) («D&B»). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Sono pervenute osservazioni dal denunciante, da un produttore esportatore incluso nel campione, dalla CCCME e dall’EFDA. |
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(174) |
A seguito dell’esame delle osservazioni e delle informazioni pervenute in relazione alla seconda nota, la Commissione ha concluso che la scelta della Thailandia come paese rappresentativo dal quale acquisire prezzi e costi esenti da distorsioni per la determinazione del valore normale era appropriata. I motivi alla base di tale scelta sono descritti in ulteriore dettaglio ai considerando 220 e seguenti. |
3.2. Applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base
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(175) |
Come già indicato nei considerando 87 e 169, il governo della RPC non ha risposto al questionario riguardante l’esistenza di distorsioni (18). Con la nota verbale del 2 giugno 2021 la Commissione ha informato il governo della RPC che intendeva pertanto avvalersi delle disposizioni dell’articolo 18 del regolamento di base e che, per quanto riguardava le informazioni oggetto del questionario, avrebbe utilizzato i dati disponibili. La Commissione ha invitato il governo della RPC a presentare osservazioni in merito all’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base. Non è pervenuta alcuna osservazione. |
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(176) |
Come indicato al considerando 61, all’apertura dell’inchiesta la Commissione, al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, ha invitato tutti i produttori esportatori noti della Cina a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. Si sono manifestati novantadue produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori che, secondo una stima del denunciante basata sui dati Eurostat, rappresentavano il 51 % delle esportazioni totali di elementi di fissaggio dalla RPC verso l’Unione durante il periodo dell’inchiesta. La Commissione ha ritenuto tale livello di collaborazione basso. |
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(177) |
Con una conseguente nota verbale, la Commissione ha informato la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea che, data la scarsa collaborazione, intendeva avvalersi delle disposizioni dell’articolo 18 del regolamento di base per quanto riguardava il margine stabilito a livello nazionale (vale a dire il dazio residuo). La Commissione ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea a presentare osservazioni in merito all’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base. |
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(178) |
L’EFDA ha affermato che il livello di collaborazione non dovrebbe essere ritenuto basso per i motivi seguenti:
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(179) |
La Commissione ha osservato che, all’inizio dell’inchiesta (valutazione della rappresentatività e/od operazione di campionamento), ai produttori dell’Unione e ai produttori esportatori è richiesta la stessa quantità di informazioni. Tali informazioni si limitano principalmente a recapiti della società, quantitativi di produzione e di vendita e società collegate. La collaborazione è stabilita sulla base di tale risposta iniziale. Pertanto tutte le società (incluse le PMI) dell’Unione e del paese esportatore sono trattate allo stesso modo. Le argomentazioni della parte sono state pertanto respinte. |
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(180) |
Durante i controlli incrociati a distanza la Commissione non è stata in grado di verificare l’effettivo consumo di manodopera per nessuno dei tre produttori esportatori inclusi nel campione. Con lettera del 3 giugno 2021, la Commissione ha informato ciascuno dei tre produttori esportatori inclusi nel campione che intendeva avvalersi dei dati disponibili conformemente alle disposizioni dell’articolo 18 del regolamento di base in relazione al consumo di manodopera. |
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(181) |
Ningbo Jinding ha sostenuto che le informazioni sulle ore di lavoro effettive non erano necessarie e che la Commissione avrebbe dovuto basarsi sull’orario di lavoro standard. La società ha affermato che per valutare il costo del lavoro si potrebbe utilizzare l’orario di lavoro standard, specialmente in assenza di un obbligo giuridico di registrazione delle ore di lavoro effettive. Tale produttore esportatore ha affermato di avere agito al meglio delle sue possibilità, pertanto la Commissione non poteva ignorare i dati sul lavoro forniti, dal momento che essi avrebbero comunque permesso la formulazione di «risultanze ragionevolmente precise». Ningbo Jinding ha aggiunto che l’orario di lavoro standard era il dato disponibile più appropriato, in quanto non c’erano altre fonti che potessero essere più appropriate per la situazione particolare della fabbricazione del prodotto in esame da parte della società. |
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(182) |
Wenzhou ha affermato che i giorni di lavoro effettivi (successivamente convertiti in ore di lavoro in base al numero di ore di lavoro giornaliere standard) erano indicati sulle buste paga mensili e che l’orario di lavoro giornaliero standard come limitato dal diritto del lavoro cinese dovrebbe essere considerato un dato affidabile da utilizzare per la conversione dei giorni di lavoro effettivi in ore di lavoro. Inoltre il fatto che la società non avesse registrato le ore di lavoro effettive per la fabbricazione del prodotto in esame non poteva essere considerato un’omessa collaborazione e pertanto era irragionevole applicare l’articolo 18 del regolamento di base al costo del lavoro di Wenzhou. |
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(183) |
La Commissione ha espresso disaccordo. La mera esistenza di una legge che stabilisce il numero standard di ore che un lavoratore può lavorare non è sufficiente a dimostrare le ore lavorate effettive. Durante l’inchiesta la Commissione non ha rilevato alcun elemento di prova del rispetto o dell’applicazione del diritto del lavoro cinese né della corrispondenza tra i giorni di lavoro effettivi indicati dai produttori esportatori e le retribuzioni effettivamente pagate al personale. |
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(184) |
Inoltre non sono emersi elementi di prova che indichino che i giorni di lavoro effettivi convertiti in ore di lavoro in base al numero standard di ore di lavoro rappresentino le ore lavorate relative al processo di fabbricazione del prodotto in esame, dal momento che non è stato dimostrato su quale base è stato stabilito l’orario standard per la produzione di elementi di fissaggio. |
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(185) |
Inoltre l’indice di produttività del lavoro dei due produttori esportatori che hanno convertito i giorni di lavoro in base al numero standard di ore di lavoro giornaliere era quasi il doppio (19) rispetto a quello del produttore esportatore che ha registrato le ore di lavoro effettive. L’alta produttività del lavoro normalmente indicherebbe un utilizzo più elevato ed efficace della forza lavoro che si riflette in un maggior numero di ore di lavoro effettive. Pertanto, nel presente caso, l’orario di lavoro standard non poteva essere usato per la valutazione del costo del lavoro del prodotto in esame. |
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(186) |
Per questi motivi le argomentazioni dei produttori esportatori sono state respinte e la Commissione ha utilizzato i migliori dati disponibili relativamente al consumo di manodopera, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. |
3.3. Valore normale
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(187) |
Nell’ambito di recenti inchieste relative al settore siderurgico nella RPC (20), la Commissione ha rilevato l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. L’acciaio è la principale materia prima utilizzata per produrre elementi di fissaggio e il settore degli elementi di fissaggio è quindi strettamente collegato al settore siderurgico. La Commissione ha concluso anche nell’ambito della presente inchiesta, sulla base degli elementi di prova disponibili, che fosse opportuno applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
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(188) |
Nelle precedenti inchieste sul settore siderurgico la Commissione ha constatato l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale nella RPC che falsa l’efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato (21). In particolare, la Commissione ha concluso che nel settore siderurgico, che fornisce la principale materia prima per fabbricare il prodotto in esame, non solo persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base (22), ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base (23). La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Nel complesso, il sistema di pianificazione della RPC comporta che le risorse siano concentrate in settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato (24). La Commissione ha altresì concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinese non funzionano correttamente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese in stato d’insolvenza e alle modalità di assegnazione dei diritti di uso dei terreni nella RPC (25). Analogamente, la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore siderurgico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base (26), nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale da parte delle imprese della RPC (27). |
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(189) |
Come avvenuto nell’ambito di inchieste precedenti relative al settore siderurgico nella RPC, la Commissione ha valutato nella presente inchiesta se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Per farlo, la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella denuncia e nella relazione per paese concernente la RPC (in appresso «la relazione») (28), fondati su fonti pubblicamente disponibili. Tale analisi ha tenuto conto, tra l’altro, dell’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto in esame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi probatori con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC, come riscontrato anche dalle sue precedenti inchieste a questo riguardo. |
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(190) |
Oltre alla relazione, la denuncia elencava alcuni altri fattori che indicavano la presenza di distorsioni nel settore degli elementi di fissaggio. In primo luogo, poneva in evidenza il problema della sovraccapacità nel mercato delle vergelle. In secondo luogo, faceva riferimento all’intervento statale nei settori dell’energia e dell’energia elettrica. La denuncia menzionava inoltre distorsioni nei settori automobilistico e dell’edilizia in Cina (due importanti utilizzatori di elementi di fissaggio), come dimostrano le due pubblicazioni della Camera di commercio dell’Unione europea in Cina «Business in China – Position Paper» per il 2018/2019 e il 2019/2020. La denuncia citava inoltre le due relazioni preparate da Think!Desk China Research & Consulting: la relazione finale «Assessment of the normative and policy framework governing the Chinese economy and its impact on international competition» e il progetto di relazione finale «The China Iron and Steel Association – Government Partner and Information Hub», che mostrano distorsioni dovute al controllo statale sul settore siderurgico, compresi gli elementi di fissaggio. Infine la denuncia sottolineava che nella precedente inchiesta la Commissione aveva già riscontrato distorsioni sul mercato dell’acciaio in Cina. |
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(191) |
Come indicato nel considerando 169, il governo della RPC non ha presentato osservazioni o fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova esistenti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie. |
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(192) |
In particolare nel settore dell’acciaio, che è la principale materia prima per la produzione di elementi di fissaggio, persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC. Molti dei maggiori produttori di acciaio sono di proprietà dello Stato. Alcuni sono espressamente citati nel «Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020». Ad esempio, l’impresa di Stato cinese Shanxi Taiyuan Iron & Steel Co. Ltd. («Tisco») dichiara sul suo sito web di essere un «super gigante del ferro e dell’acciaio» che «si è trasformato in uno straordinario complesso siderurgico su larga scala, integrato con attività di estrazione del ferro, produzione, lavorazione, consegna e commercio di ferro e acciaio (29)”. Baosteel è un’altra importante impresa di Stato cinese che opera nel settore della produzione di acciaio e fa parte del gruppo China Baowu Steel Group Co. Ltd., frutto della recente fusione tra Baosteel Group e Wuhan Iron & Steel (30).. Sebbene si stimi che la suddivisione nominale tra il numero di imprese di proprietà dello Stato e di società private sia pressoché uniforme, dei cinque produttori di acciaio cinesi che si classificano tra i primi 10 produttori di acciaio al mondo per dimensioni, quattro sono imprese di proprietà dello Stato (31). Allo stesso tempo, mentre nel 2016 i primi 10 produttori hanno assorbito soltanto il 36 % circa della produzione totale del settore, nello stesso anno il governo della RPC ha stabilito l’obiettivo di concentrare dal 60 % al 70 % della produzione di acciaio in circa 10 grandi imprese entro il 2025 (32). Tale intenzione è stata ribadita dal governo della RPC nell’aprile 2019, con l’annuncio della pubblicazione di orientamenti in materia di consolidamento dell’industria siderurgica (33). Tale consolidamento potrebbe comportare fusioni forzate di società private redditizie con imprese di proprietà dello Stato che realizzano risultati inferiori alle aspettative (34). Poiché il settore degli elementi di fissaggio è molto frammentato e la maggior parte dei produttori sono imprese di proprietà dello Stato, è impossibile stabilire il rapporto esatto tra i produttori di elementi di fissaggio di proprietà statale e quelli di proprietà privata; dall’inchiesta è tuttavia emerso che alcuni produttori di elementi di fissaggio sono imprese di proprietà dello Stato, ad esempio Zhoushan 7412 Factory. |
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(193) |
Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire con i prezzi e i costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, l’inchiesta non ha esaminato le singole società, in quanto il settore degli elementi di fissaggio è molto frammentato e si compone perlopiù di PMI di proprietà dello Stato. Tuttavia l’esistenza di legami personali tra i produttori del prodotto in esame e il PCC è stata stabilita a livello di associazioni di categoria. Le associazioni dell’industria degli elementi di fissaggio sottolineano il loro legame personale con il PCC; ad esempio lo statuto di Ningbo Fasteners Industry Association stabilisce che: «Il presidente, il vicepresidente e il segretario generale di questa associazione devono soddisfare le condizioni seguenti: 1) aderire alla linea, ai principi e alle politiche del partito e avere buone qualità politiche» (35). |
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(194) |
Sia le imprese pubbliche che quelle private nel settore degli elementi di fissaggio sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità. Gli esempi seguenti illustrano la suddetta tendenza all’aumento del livello di intervento da parte del governo della RPC nei settori degli elementi di fissaggio e siderurgico. Sebbene l’industria degli elementi di fissaggio sia molto frammentata e sia costituita principalmente da PMI, dall’inchiesta sono emersi collegamenti tra il partito e le associazioni dell’industria degli elementi di fissaggio che riuniscono e rappresentano i produttori di elementi di fissaggio. Ad esempio, Ningbo Fasteners Industry Association afferma chiaramente sul proprio sito web: «Negli ultimi anni l’associazione ha promosso e attuato gli orientamenti e le politiche nazionali e del partito». Lo stretto legame con il governo è sottolineato anche nello statuto di tale organizzazione, ad esempio all’articolo 3: «Scopo della presente associazione: rispettare la costituzione, le leggi, i regolamenti e le politiche nazionali […], fungere da ponte e collegamento tra il governo e i suoi membri per accelerare il progresso tecnologico dell’industria degli elementi di fissaggio e promuoverne lo sviluppo. Conformemente alla costituzione del partito comunista cinese, la presente associazione istituisce un’organizzazione di partito e si assume la responsabilità di garantire l’indirizzo politico, unire le masse, promuovere lo sviluppo, costruire una cultura avanzata, servire lo sviluppo dei talenti e rafforzare l’autocostruzione». Inoltre all’articolo 6, punto xviii, si legge: «Svolgere altri compiti affidati dal governo» (36). Secondo il sito web della sezione dedicata agli elementi di fissaggio di China Machinery General Part Industry Association, l’industria degli elementi di fissaggio di Ningbo beneficia di varie politiche di sostegno e dell’attività di sostegno intrapresa dal governo municipale di Ningbo (anche a Zhejiang) e dai dipartimenti funzionali a tutti i livelli (37). Il legame tra l’industria degli elementi di fissaggio e il PCC è evidente anche nella contea di Haiyan (provincia dello Zhejiang): «Haiyan è una delle tre principali basi di produzione di elementi di fissaggio del paese. Al fine di garantire lo sviluppo stabile e ordinato dell’industria degli elementi di fissaggio, la contea di Haiyan aderisce alla costruzione della leadership del partito, […] approfondisce la ‘catena industriale + costruzione del partito’, prende atto dell«interazione rossà e promuove globalmente il lavoro e la produzione delle imprese che producono elementi di fissaggio. […] La contea di Haiyan consente […] al comitato del partito della contea di svolgere pienamente il proprio ruolo. […] Haiyan ha pertanto elencato 15 imprese di diverse dimensioni, […] come imprese pilota dimostrative e concede una garanzia finanziaria fino al 50 % delle spese di ristrutturazione». E inoltre «Haiyan consente all’organizzazione di partito dell’associazione provinciale (della contea) dell’industria degli elementi di fissaggio di svolgere pienamente il proprio ruolo nel coordinare tutte le parti, assumendo la leadership nel soddisfare la domanda e superare le barriere allo scambio di informazioni. […] Colpito dall’epidemia, l’approvvigionamento originario di materie prime in acciaio delle imprese situate nel parco per la produzione di elementi di fissaggio dei due centri di innovazione in Qinshan Street è stato interrotto. Dopo essere stata informata della situazione, l’organizzazione di partito dell’associazione dell’industria degli elementi di fissaggio della contea ha immediatamente coordinato le imprese che producono materie prime in acciaio di alta qualità nella contea per fornire alle imprese produttrici di elementi di fissaggio materie prime di basso livello e garantire la complementarità. In appena un mese queste imprese hanno raggiunto circa 100 milioni di CNY» (38). |
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(195) |
Inoltre nel settore degli elementi di fissaggio esistono politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. |
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(196) |
Nel corso dell’inchiesta è stato possibile individuare una serie di documenti strategici che guidano specificamente lo sviluppo dell’industria degli elementi di fissaggio. Tale industria è elencata come settore incentivato nell’annuncio del ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione relativo alla pubblicazione del repertorio di riferimento della promozione e dell’applicazione delle prime attrezzature tecniche principali (set) (edizione 2019) (39) e anche nel repertorio di riferimento dell’adeguamento della struttura industriale (commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme, 2019) (40). |
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(197) |
Oltre ai documenti di cui sopra a livello centrale, esistono numerosi documenti di orientamento a livello locale, provinciale o comunale che guidano e sostengono lo sviluppo dell’industria degli elementi di fissaggio. Ad esempio, le politiche del 2019 per l’incentivazione dell’industria degli elementi di fissaggio nella contea di Haiyan prevedono quanto segue: «Haiyan è la ‘città natale degli elementi di fissaggio’ e l’industria degli elementi di fissaggio è anche una delle importanti industrie tradizionali di Haiyan. […] Al fine di […] stimolare l’innovazione e lo sviluppo dell’industria degli elementi di fissaggio nella nostra contea, la nostra contea ha recentemente pubblicato la ‘Politica d’azione speciale triennale per la digitalizzazione e la trasformazione intelligente dell’industria degli elementi di fissaggio nella contea di Haiyan’. L’ambito di applicazione dei relativi fondi speciali include le imprese che attuano la trasformazione digitale e intelligente nell’industria degli elementi di fissaggio» (41). La dotazione del fondo di sovvenzione per l’industria degli elementi di fissaggio di Haiyan è stata ulteriormente aumentata nel 2020 (42). |
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(198) |
L’industria degli elementi di fissaggio beneficia inoltre degli orientamenti e degli interventi governativi sulla principale materia prima per la produzione di elementi di fissaggio, vale a dire l’acciaio. L’industria siderurgica è considerata un settore chiave dal governo della RPC (43). Ciò è confermato in un gran numero di piani, direttive e altri documenti incentrati sull’acciaio, emessi a livello nazionale, regionale e comunale, come il «Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020», valido nel periodo dell’inchiesta. Tale piano precisava che l’industria siderurgica è «un settore importante e fondamentale dell’economia cinese, un pilastro nazionale (44)" I compiti e gli obiettivi principali definiti in tale piano riguardano tutti gli aspetti dello sviluppo del settore (45). Il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale (46), in vigore durante il periodo dell’inchiesta, prevedeva un sostegno alle imprese che producono tipi di prodotti di acciaio di fascia alta (47). Esso si concentra altresì sul conseguimento della qualità, della durata e dell’affidabilità del prodotto sostenendo le società che utilizzano tecnologie legate alla produzione pulita dell’acciaio, alla laminatura di precisione e al miglioramento della qualità (48). Il «Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) (modifica del 2013)» (49) («il repertorio») menziona il settore dell’acciaio come settore incentivato. |
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(199) |
Come risulta evidente dagli esempi di cui sopra concernenti l’acciaio, che rappresenta una materia prima importante per la fabbricazione di elementi di fissaggio, il governo della RPC guida lo sviluppo del settore in conformità di un’ampia serie di strumenti e direttive strategici e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore. Pertanto l’industria degli elementi di fissaggio beneficia degli orientamenti e degli interventi governativi sulle principali materie prime per la produzione di elementi di fissaggio, vale a dire l’acciaio. |
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(200) |
In aggiunta a quanto precede, i produttori di elementi di fissaggio sono anche beneficiari di sovvenzioni statali, il che indica chiaramente l’interesse dello Stato per questo settore. Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha stabilito che nel 2019 ai produttori di elementi di fissaggio nella contea di Haiyan era stata messa a disposizione una serie di programmi di incentivi finanziari, tra cui le politiche del 2019 per l’incentivazione dell’industria degli elementi di fissaggio: «Promuovere con determinazione la trasformazione digitale e intelligente delle imprese che producono elementi di fissaggio: per l’applicazione di sistemi di gestione digitali e di software per dispositivi di controllo integrati, saranno concessi incentivi finanziari speciali in funzione dell’anno di attuazione; […] le imprese che attuano la trasformazione digitale e intelligente (o nuovi acquisti) e il potenziamento delle loro attrezzature nel 2019 riceveranno una sovvenzione una tantum fino al 20 % degli investimenti effettivi in attrezzature di base e a un massimo di 2 milioni di CNY; per quanto riguarda l’attuazione nel 2020, sarà concessa loro una sovvenzione una tantum fino al 15 % degli investimenti effettivi in attrezzature di base e a un massimo di 1,5 milioni di CNY; per quanto riguarda l’attuazione nel 2021, sarà concessa loro una sovvenzione una tantum fino al 12 % degli investimenti effettivi in attrezzature di base e a un massimo di 1 milione di CNY» (50). Le sovvenzioni erano disponibili anche nel 2020: «Sulla base del fondo speciale pilota provinciale di 20 milioni, i fondi a livello di contea corrispondenti a 1:1 sono utilizzati per la trasformazione e il potenziamento dell’industria degli elementi di fissaggio. Insieme alla ‘Politica d’azione speciale triennale per gli elementi di fissaggio’, l’importo iniziale della sovvenzione di base, pari al 3 % o al 6 % degli investimenti per i progetti di trasformazione dei software dell’industria, è stato portato a oltre il 12 %, fino a un massimo del 20 %, […], la percentuale di sovvenzioni agli investimenti per progetti di software puri nell’industria degli elementi di fissaggio ha superato il 30 %, con un massimo del 50 %. Finora sono stati versati più di 12 milioni di CNY di fondi speciali per gli elementi di fissaggio, a beneficio di oltre 30 imprese. […] Per quanto riguarda i progetti di (investimento nella) trasformazione tecnologica, l’investimento in attrezzature di produzione deve superare i 3 milioni di CNY» (51). |
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(201) |
In sintesi il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori incentivati, tra cui figura la produzione di acciaio in quanto principale materia prima utilizzata nella fabbricazione di elementi di fissaggio. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente. |
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(202) |
Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base nel settore degli elementi di fissaggio, come indicato al considerando 188, non influirebbe sui produttori del prodotto in esame. |
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(203) |
Il settore degli elementi di fissaggio è influenzato anche dalla distorsione dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 188. Tale distorsione si ripercuote sul settore sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto in esame o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (nell’accesso al capitale o ai fattori produttivi provenienti da società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC) (52). |
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(204) |
Nella presente inchiesta non sono stati inoltre presentati elementi di prova che dimostrino che il settore degli elementi di fissaggio non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato al considerando 188. Pertanto il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato. |
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(205) |
Infine la Commissione rammenta che per produrre elementi di fissaggio sono necessari vari fattori produttivi. Quando i produttori di elementi di fissaggio acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli di governo e a tutti i settori. |
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(206) |
Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno degli elementi di fissaggio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo che di per sé è stato prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. |
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(207) |
Nel contesto della presente inchiesta il governo della RPC o i produttori esportatori non hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario. |
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(208) |
In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto in esame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel presente caso. La Commissione ha pertanto proceduto alla costruzione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel presente caso, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso nella sezione in appresso. |
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(209) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC e la CCCME hanno presentato osservazioni in cui contestavano, tra l’altro, la legittimità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nonché l’esistenza delle distorsioni significative descritte dalla Commissione. Le osservazioni sono trattate in dettaglio qui di seguito. |
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(210) |
In primo luogo, per quanto riguarda la relazione, il governo della RPC ha affermato che non vi sono prove che la relazione sia stata approvata o avallata dalla Commissione, ragion per cui sussistono dubbi sul fatto che la relazione possa rappresentare la posizione ufficiale della Commissione. Per quanto riguarda i fatti, a parere del governo della RPC la relazione è fuorviante, faziosa e avulsa dalla realtà. Inoltre, secondo il governo della RPC, il fatto che la Commissione abbia pubblicato relazioni per paese solo per pochi paesi selezionati desta preoccupazioni in merito al trattamento della nazione più favorita. Secondo il parere del governo della RPC, la Commissione non dovrebbe inoltre basarsi sugli elementi di prova contenuti nella relazione in quanto ciò non sarebbe conforme allo spirito del diritto equo e giusto, poiché di fatto significa giudicare il caso prima del processo. |
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(211) |
Analogamente, la CCCME ha affermato che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, è applicato in modo discriminatorio nei confronti della Cina, il che costituisce una violazione del principio della nazione più favorita, in quanto la Commissione ha pubblicato relazioni specifiche per paese solo nel caso della Cina e della Russia. La CCCME ha inoltre contestato il valore probatorio della relazione. |
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(212) |
In secondo luogo, il governo della RPC e la CCCME hanno affermato che costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è incoerente con l’accordo antidumping, e in particolare con l’articolo 2.2. di tale accordo, che contiene un elenco esaustivo delle situazioni in cui si può costruire il valore normale: tra queste situazioni non figurano le «distorsioni significative». Inoltre, secondo il governo della RPC, utilizzare i dati di un paese rappresentativo appropriato è incoerente con l’articolo VI, paragrafo 1, lettera b), del GATT e con l’articolo 2.2.1.1. dell’accordo antidumping, che per costruire il valore normale impongono di utilizzare il costo di produzione nel paese d’origine. |
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(213) |
Inoltre la CCCME ha ricordato che la sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all’OMC consentiva deroghe al metodo standard per determinare il valore normale e la comparabilità dei prezzi a norma dell’articolo VI del GATT 1994 e dell’accordo antidumping, ma tali deroghe erano limitate nel tempo e sono scadute l’11 dicembre 2016. Secondo la CCCME, dopo la scadenza l’Unione non dovrebbe discostarsi dal metodo standard per la determinazione del valore normale dei produttori di paesi esportatori e dall’utilizzo dei prezzi e dei costi sul mercato interno del paese esportatore, salvo diversamente ammesso da altre disposizioni dell’OMC, tra cui l’accordo antidumping. La CCCME ha sostenuto che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nella misura in cui consente all’Unione di utilizzare i dati di un paese rappresentativo appropriato, va contro l’impegno assunto dall’Unione nell’ambito degli accordi dell’OMC, in particolare gli impegni di cui alla sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all’OMC. |
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(214) |
In terzo luogo, il governo della RPC ha affermato che le prassi d’inchiesta adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sono incoerenti con le norme dell’OMC nella misura in cui la Commissione, violando l’articolo 2.2.1.1. dell’accordo antidumping, ha ignorato i documenti contabili del produttore cinese senza verificare se tali documenti fossero conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti in Cina. A tale proposito, il governo della RPC ha ricordato che l’organo d’appello nella controversia DS473 e il panel nella controversia DS494 hanno asserito che secondo l’articolo 2.2.1.1. dell’accordo antidumping, nella misura in cui le scritture tenute dall’esportatore o dal produttore oggetto dell’inchiesta corrispondano (entro limiti accettabili) in maniera accurata e affidabile a tutti i costi effettivi sostenuti dal particolare produttore o esportatore per il prodotto considerato, si può ritenere che esse diano «esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame» e l’autorità incaricata dell’inchiesta dovrebbe utilizzare tali documenti contabili per determinare i costi di produzione dei produttori oggetto dell’inchiesta. |
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(215) |
Analogamente, la CCCME ha affermato che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è incompatibile con le norme dell’OMC in quanto stabilisce che i costi e i prezzi del produttore esportatore e del paese esportatore non devono essere presi in considerazione a causa di distorsioni significative. La CCCME ha inoltre ricordato che l’organo d’appello dell’OMC nel caso Unione europea - Misure antidumping sul biodiesel originario dell’Argentina ha constatato che l’Unione ha agito in contrasto con l’articolo 2.2.1.1. dell’accordo antidumping, in quanto non ha utilizzato i documenti contabili tenuti dai produttori oggetto dell’inchiesta come base per calcolare il costo di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Nello specifico la CCCME ha sottolineato il fatto che, alla luce di tale sentenza, le distorsioni in Argentina che causavano una differenza tra i prezzi praticati sul mercato nazionale e quelli internazionali della principale materia prima del prodotto in esame non erano di per sé una base sufficiente, ai sensi dell’articolo 2.2.1.1., per concludere che i documenti contabili del produttore non davano una visione corretta dei costi della materia prima per la produzione e la vendita del prodotto in esame, o per non tener conto di tali costi nella determinazione del valore normale dello stesso. |
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(216) |
Per quanto riguarda la prima argomentazione, concernente lo status della relazione a norma della legislazione dell’UE, la Commissione ha ricordato che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base non prescrive un formato specifico per le relazioni sulle distorsioni significative, né tale disposizione definisce un canale per la pubblicazione. La relazione è un documento tecnico basato sui fatti utilizzato soltanto nell’ambito delle inchieste in materia di difesa commerciale. La relazione è stata quindi opportunamente pubblicata come documento di lavoro dei servizi della Commissione, in quanto è puramente descrittiva e non esprime opinioni politiche, preferenze o giudizi. Questo fatto non incide sul suo contenuto, ossia le fonti di informazioni obiettive quanto all’esistenza di distorsioni significative nell’economia cinese pertinenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base. Per quanto riguarda le osservazioni secondo cui la relazione sarebbe faziosa e fuorviante, la Commissione ha osservato che tale relazione è un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dal governo della RPC, relazioni di organizzazioni internazionali terze, studi accademici e articoli di studiosi, e altre fonti affidabili indipendenti. La relazione è stata resa pubblicamente disponibile dal dicembre 2017, cosicché le parti interessate avessero ampie possibilità di confutare, integrare o commentare la relazione o gli elementi di prova su cui essa si basa. A tale proposito la Commissione ha altresì rilevato che il governo della RPC ha indicato i vizi della relazione in termini puramente generici e astratti, astenendosi dal confutare nel merito gli elementi di prova in essa contenuti. In risposta alle argomentazioni in merito alla violazione della clausola sul trattamento della nazione più favorita, la Commissione ha ricordato che, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, la Commissione elabora una relazione per paese solo se ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative in un determinato paese o un determinato settore di tale paese. All’entrata in vigore delle nuove disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nel dicembre 2017, la Commissione disponeva di tali indicazioni di distorsioni significative per la Cina. La Commissione ha pubblicato anche una relazione concernente distorsioni in Russia nell’ottobre 2020 (53) e, se del caso, seguiranno altre relazioni. La Commissione ha ricordato inoltre che le relazioni non sono obbligatorie ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis. L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), stabilisce le condizioni per l’elaborazione di relazioni per paese da parte della Commissione; inoltre, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera d), i denuncianti non sono tenuti a utilizzare la relazione né, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), l’esistenza di una relazione per paese è una condizione per avviare un’inchiesta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis. A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare l’esistenza di distorsioni significative in qualunque paese, presentati dai denuncianti in ottemperanza ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), è possibile avviare un’inchiesta su tali basi. Di conseguenza le norme riguardanti distorsioni significative specifiche per paese si applicano a tutti i paesi senza alcuna distinzione e indipendentemente dall’esistenza di una relazione per paese. Ne consegue che le norme che disciplinano le distorsioni nazionali non violano il principio della nazione più favorita. |
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(217) |
Per quanto concerne la seconda e la terza argomentazione del governo della RPC e della CCCME sulla presunta incompatibilità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con la legislazione dell’OMC, in particolare le disposizioni degli articoli 2.2. e 2.2.1.1. dell’accordo antidumping, nonché le risultanze dei casi DS473 e DS494, la Commissione ha ribadito la propria posizione espressa nei considerando 72 e 73 del regolamento provvisorio, secondo cui l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è pienamente in linea con gli obblighi dell’UE ai sensi della legislazione dell’OMC. Inoltre, per quanto concerne l’argomentazione secondo cui il concetto di distorsioni significative di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non figura nell’elenco delle situazioni in cui è ammissibile determinare il valore normale ai sensi dell’articolo 2.2. dell’accordo antidumping, la Commissione ha rammentato che nel diritto nazionale non occorre utilizzare esattamente gli stessi termini degli accordi interessati ai fini della conformità con tali accordi, e che a suo parere l’articolo 2, paragrafo 6 bis, è pienamente conforme alle norme pertinenti dell’accordo antidumping (e in particolare le possibilità di determinare il valore normale di cui all’articolo 2.2. dell’accordo antidumping). Per quanto riguarda la controversia DS494, la Commissione ha altresì rammentato che sia l’UE sia la Federazione russa hanno presentato ricorso contro le risultanze del panel, che non sono definitive e quindi, secondo la giurisprudenza consolidata dell’OMC, non hanno alcuno status giuridico nel sistema dell’OMC in quanto non state adottate dall’organo di conciliazione. In ogni caso nella relazione del panel relativa a tale controversia si è ritenuto in modo specifico che le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base esulassero dall’ambito della controversia stessa. Per quanto riguarda la controversia DS473, la relativa sentenza non riguardava l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ma di una disposizione specifica dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. La Commissione ritiene che, così come interpretata dal panel e dall’organo d’appello dell’OMC nella controversia DS473, la legislazione dell’OMC permetta l’utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati laddove sia necessario e giustificato. L’esistenza di distorsioni significative rende i costi e i prezzi applicati nel paese esportatore inadeguati alla costruzione del valore normale. In tali circostanze l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base prevede che i costi di produzione e di vendita siano calcolati sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, compresi quelli applicati in un paese rappresentativo appropriato con un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore. A tale riguardo, una situazione esistente in relazione al mercato del prodotto simile o dei suoi fattori produttivi (come quella rilevata in Cina) può equivalere a una situazione in cui le vendite del prodotto simile effettuate dall’esportatore sul mercato interno non consentono un confronto adeguato con le vendite all’esportazione del prodotto considerato da parte dell’esportatore. |
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(218) |
Per quanto riguarda gli impegni assunti ai sensi della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all’OMC, la Commissione rammenta che nei procedimenti antidumping riguardanti prodotti provenienti dalla Cina, le parti della sezione 15 del protocollo che non sono ancora scadute continuano ad applicarsi nella determinazione del valore normale, sia per quanto riguarda lo standard di economia di mercato sia per quanto riguarda il ricorso a un metodo che non sia basato su un rigoroso confronto con i prezzi o i costi cinesi. |
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(219) |
Di conseguenza la Commissione ha respinto le argomentazioni del governo della RPC e della CCCME. |
3.4. Paese rappresentativo
3.4.1. Osservazioni generali
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(220) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:
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(221) |
Come indicato ai considerando 172 e 173, la Commissione ha messo a disposizione due note al fascicolo sulle fonti per la determinazione del valore normale, invitando le parti interessate a presentare osservazioni in merito: la nota del 5 febbraio («prima nota») e la nota del 4 maggio («seconda nota»). Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni pervenute dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. La valutazione della Commissione su tali fatti ed elementi di prova e le relative conclusioni si possono riassumere come segue. |
3.4.2. Livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina
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(222) |
Nella prima nota, la Commissione ha individuato 55 paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. Nel periodo dell’inchiesta, la Banca mondiale ha classificato questi paesi come paesi a «reddito medio-alto» sulla base del reddito nazionale lordo. Tuttavia era noto che una parte significativa della produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta avveniva solo in otto di questi paesi, segnatamente in Brasile, Colombia, Indonesia, Malaysia, Messico, Russia, Thailandia e Turchia. |
3.4.3. Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo
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(223) |
Nella prima nota la Commissione ha fornito informazioni su dati pertinenti prontamente disponibili, in particolare sulla disponibilità di informazioni finanziarie relative a società che producono il prodotto oggetto dell’inchiesta in Brasile, Russia, Thailandia e Turchia, e sulle importazioni in questi paesi delle materie prime per la fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Nella seconda nota la Commissione ha confermato la disponibilità di informazioni finanziarie relative a una società che fabbrica il prodotto oggetto dell’inchiesta in Malaysia, individuata dalle parti interessate. In Colombia, Indonesia e Messico non sono state trovate società produttrici del prodotto oggetto dell’inchiesta con informazioni finanziarie prontamente disponibili. |
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(224) |
Nella seconda nota la Commissione ha rilevato che, secondo la banca dati Global Trade Atlas («GTA»), oltre il 75 % delle importazioni di fili di acciai legati (SA 722790) in Brasile e Malaysia proveniva dalla RPC e dai paesi non aderenti all’OMC elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (55). I fili di acciai legati rappresentano più del 45 % del costo di produzione degli elementi di fissaggio. In base a quanto precede la Commissione ha ritenuto che il valore delle importazioni di fili di acciai legati fosse probabilmente compromesso e non rappresentativo rispetto agli altri paesi rappresentativi disponibili come la Turchia o la Thailandia. La Commissione ha pertanto concluso che il Brasile e la Malaysia disponevano di una serie di dati prontamente disponibili di qualità inferiore per quanto riguarda il valore esente da distorsioni e non potevano essere considerati paesi rappresentativi appropriati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. |
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(225) |
Nella seconda nota la Commissione ha escluso la Russia quale ipotesi di paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, in quanto tutte le parti interessate hanno convenuto che la Russia non era un paese rappresentativo adeguato ai fini della presente inchiesta. |
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(226) |
Nella seconda nota la Commissione ha osservato che, rispetto a tutti gli altri potenziali paesi rappresentativi, la Thailandia era il più ampio mercato di produzione di elementi di fissaggio standard e non standard ed era due volte più grande rispetto alla Turchia in termini di valore della produzione e domanda interna. Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha annunciato l’intenzione di selezionare la Thailandia come paese rappresentativo appropriato e di utilizzare i dati finanziari disponibili per le sei società thailandesi elencate nella seconda nota, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. |
3.4.4. Osservazioni delle parti interessate
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(227) |
In seguito alla seconda nota, l’EIFI ha affermato che la Thailandia non era un paese rappresentativo appropriato sulla base delle argomentazioni seguenti:
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(228) |
Le presunte pratiche commerciali sleali della Thailandia non sono state confermate da alcuna inchiesta antidumping in corso e pertanto non sono state prese ulteriormente in considerazione. Per quanto riguarda il livello di protezione sociale e ambientale in Thailandia, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, esso viene valutato solo qualora sia disponibile più di un potenziale paese rappresentativo. Poiché ciò non si è verificato nella presente inchiesta, come specificato in questa sezione, le argomentazioni dell’EIFI a tale riguardo sono state respinte. |
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(229) |
La CCCME ha affermato che alcuni produttori di elementi di fissaggio in Thailandia erano di proprietà di costruttori di automobili giapponesi. Tali produttori fabbricherebbero principalmente elementi di fissaggio non standard per il settore automobilistico in Giappone e a tal fine importerebbero materie prime di alta qualità dalle loro società collegate in Giappone. Il prezzo medio all’importazione in Thailandia rispecchierebbe pertanto queste importazioni a prezzi più elevati e non sarebbe rappresentativo del costo dei produttori cinesi che fabbricavano principalmente elementi di fissaggio standard utilizzando materie prime più economiche. Inoltre la CCCME ha affermato che i prezzi all’importazione dal Giappone non sarebbero stati in linea con le condizioni di mercato, in quanto erano principalmente il risultato di transazioni tra società collegate. Sulla base di tali argomentazioni la CCCME ha chiesto che, in caso di utilizzo della Thailandia come paese rappresentativo, i dati sulle importazioni fossero adeguati detraendo le importazioni dal Giappone dalle importazioni totali. Tale richiesta è stata sostenuta dal produttore esportatore incluso nel campione Ningbo Jinding e dall’EFDA. |
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(230) |
La CCCME non ha fornito alcuna prova dell’entità delle importazioni giapponesi in Thailandia di materie prime destinate alla produzione di elementi di fissaggio non standard utilizzati specificamente nel settore automobilistico. Analogamente, non sono stati forniti elementi di prova del fatto che le importazioni provenissero da parti collegate o che i prezzi all’importazione fossero soggetti a distorsioni. La semplice differenza di prezzo tra le importazioni giapponesi e quelle da altri paesi terzi in Thailandia non è stata considerata sufficiente per concludere che i prezzi all’importazione dal Giappone fossero soggetti a distorsioni. |
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(231) |
L’EIFI ha affermato che le informazioni e le argomentazioni presentate dalla CCCME e dall’EFDA dimostravano che la Thailandia non era un paese rappresentativo adeguato. Ha tuttavia sottolineato che i produttori esportatori cinesi producono ed esportano nell’Unione tutti i tipi di elementi di fissaggio, in particolare anche elementi di fissaggio non standard. |
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(232) |
Sulla base del GTA, la Commissione ha analizzato i prezzi giapponesi all’esportazione delle quattro principali materie prime (ossia 7228 30 (barre di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili), semplicemente laminate o estruse a caldo), 7227 90 (vergelle o bordioni di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili)], 7213 99 (vergelle o bordioni di ferro o di acciai non legati, non nominati né compresi altrove) e 7213 91 (vergelle o bordioni di ferro o di acciai non legati, di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm)]. Durante il periodo dell’inchiesta la Thailandia è stata uno dei cinque principali mercati di esportazione del Giappone, con una quota pari al 17 % delle esportazioni totali di questi materiali, tenendo conto che i cinque principali (esclusa la Cina) hanno rappresentato più del 60 %. Il prezzo medio all’esportazione verso la Thailandia è stato del 17 % superiore a quello degli altri cinque principali paesi (con un prezzo per la Thailandia pari a 0,90 EUR/kg a fronte di 0,77 EUR/kg per gli altri cinque principali paesi di esportazione). Sulla base di tali informazioni, non si può concludere che i prezzi giapponesi all’esportazione verso la Thailandia siano irragionevolmente elevati e non rappresentativi. |
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(233) |
In base a quanto precede la Commissione ha respinto l’argomentazione delle parti interessate secondo cui i prezzi all’importazione dei fattori produttivi in Thailandia erano non rappresentativi o irragionevoli. |
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(234) |
La CCCME, l’EFDA e un produttore esportatore incluso nel campione hanno affermato che la Malaysia era il paese terzo rappresentativo più appropriato sulla base delle argomentazioni seguenti:
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(235) |
La Commissione ha constatato che le importazioni in Malaysia con il codice SA 722790 da fonti esenti da distorsioni (ossia da fonti diverse dalla Cina e dai paesi non aderenti all’OMC) erano inferiori ai volumi delle importazioni in altri potenziali paesi rappresentativi e sono state considerate meno affidabili in termini di prezzi. Pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla CCCME, le importazioni in Thailandia con il codice SA 722790 ammontavano a circa 187 000 tonnellate ed erano quindi di quasi 12 volte superiori ai volumi delle importazioni in Malaysia, che erano pari a 16 000 tonnellate. |
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(236) |
Inoltre la Commissione non ha individuato alcuna società in Malaysia che disponesse di dati finanziari per il 2019. Per quanto riguarda la società Chin Well Fasteners Co. Sdn. Bhd. suggerita dalle parti interessate, la relazione annuale della sua holding (Chin Well Holdings Berhad) era effettivamente disponibile sul sito web della società. Tuttavia la relazione annuale conteneva i rendiconti della situazione finanziaria del gruppo e della holding al 30 giugno 2020 (56). Sulla base di tale relazione (57), il gruppo era dedito alle attività seguenti:
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(237) |
Il conto profitti e perdite del gruppo comprendeva quindi attività diverse dalla produzione di elementi di fissaggio in Malaysia, in particolare la produzione di elementi di fissaggio in Vietnam. La Commissione ha pertanto ritenuto inappropriato utilizzare la relazione annuale di Chin Well Holdings Berhad ai fini della presente inchiesta. Le argomentazioni delle parti interessate a tale riguardo sono state dunque respinte. |
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(238) |
L’EIFI e l’EFDA hanno proposto Taiwan come paese rappresentativo adeguato, sostenendo che si tratta di uno dei maggiori produttori di elementi di fissaggio a livello mondiale. |
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(239) |
Come osservato al considerando 220, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, uno dei criteri per selezionare il paese rappresentativo era un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. A tale scopo la Commissione ha utilizzato paesi con un reddito nazionale lordo pro capite simile a quello della Cina sulla base della banca dati della Banca mondiale. Poiché Taiwan non figurava tra questi paesi, la proposta delle parti interessate è stata respinta. |
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(240) |
La CCCME e l’EFDA hanno inoltre affermato che le parti interessate non potevano esercitare adeguatamente i loro diritti di difesa, dato che non potevano effettuare ricerche nelle banche dati, come GTA e D&B, in assenza di un abbonamento. Inoltre la Commissione non ha fornito estratti della banca dati D&B né una descrizione del metodo utilizzato da D&B per ottenere i dati pertinenti. Di conseguenza alle parti interessate non sono stati forniti i dati su cui si basa la determinazione di un paese rappresentativo appropriato. |
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(241) |
La Commissione ha risposto a tali perplessità fornendo nel fascicolo pubblico gli estratti della banca dati D&B relativi alle società in Thailandia e della banca dati GTA relativi alle importazioni dei principali fattori produttivi in Malaysia (in quanto mancavano nella prima nota) (58). L’estratto della banca dati D&B comprendeva alcuni link al sito web D&B che rimandavano alla metodologia generale, vale a dire una raccolta di stati patrimoniali, conti profitti e perdite e coefficienti chiave di una serie di società a livello mondiale, suddivisi per paese, comprese le spiegazioni di tali coefficienti chiave. |
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(242) |
Infine la CCCME e l’EFDA hanno affermato che delle sei società thailandesi elencate nella seconda nota, i cui dati finanziari dovevano essere utilizzati per la determinazione delle SGAV e dei profitti per il valore normale costruito, diverse non erano appropriate per i motivi seguenti:
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(243) |
L’EIFI si è detta d’accordo con la valutazione di queste parti e ha osservato che per alcune delle società elencate le SGAV e i profitti erano troppo bassi (con un margine di profitto inferiore al profitto di riferimento minimo del 6 % stabilito dall’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base). |
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(244) |
La Commissione ha riesaminato le informazioni disponibili per le sei società thailandesi e sulla base dei loro siti web ha confermato che:
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(245) |
Non sono state fornite prove fondate riguardo al motivo per cui il livello delle SGAV delle società thailandesi era troppo basso. Inoltre il livello minimo di profitto indicato dall’EIFI era il livello di redditività che l’industria dell’Unione poteva ragionevolmente attendersi in condizioni di concorrenza normali nell’Unione, prima dell’aumento delle importazioni oggetto di dumping dal paese oggetto dell’inchiesta (profitto di riferimento), e non è pertinente ai fini della determinazione di un paese rappresentativo appropriato. |
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(246) |
Sulla base dell’analisi di cui sopra, la Commissione ha deciso di selezionare la Thailandia come paese rappresentativo appropriato e di utilizzare i dati finanziari di cinque società (59) per calcolare il valore normale costruito in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. |
3.4.5. Livello di protezione sociale e ambientale
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(247) |
Avendo stabilito che la Thailandia era il paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti i suindicati elementi, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. |
3.4.6. Conclusioni
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(248) |
Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Commissione ha deciso di considerare la Thailandia come paese rappresentativo appropriato ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. |
3.5. Fonti utilizzate per stabilire costi esenti da distorsioni per i fattori produttivi
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(249) |
Sulla base delle informazioni trasmesse dalle parti interessate e di altre informazioni pertinenti disponibili nel fascicolo, la Commissione ha stabilito nella prima nota un elenco iniziale di fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, utilizzati per la fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta. |
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(250) |
In conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha anche individuato fonti da utilizzare per stabilire prezzi e valori di riferimento esenti da distorsioni. La principale fonte proposta dalla Commissione comprendeva il GTA. Nella medesima nota la Commissione ha individuato infine i codici del sistema armonizzato (SA) dei fattori produttivi che, in base alle informazioni fornite dalle parti interessate, si è ritenuto inizialmente di utilizzare ai fini dell’analisi GTA. |
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(251) |
La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a fornire informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella nota. |
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(252) |
Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha aggiornato l’elenco di fattori produttivi sulla base delle osservazioni delle parti e delle informazioni fornite dai produttori esportatori inclusi nel campione nelle risposte al questionario. |
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(253) |
Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate, sono stati individuati i seguenti fattori di produzione e le rispettive fonti per quanto riguarda la Thailandia, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Tabella 1 Fattori produttivi e fonti di informazioni
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3.5.1. Materie prime utilizzate nel processo di produzione
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(254) |
Al fine di stabilire il prezzo delle materie prime esente da distorsioni, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione (cif) nel paese rappresentativo, come indicata nel GTA, da tutti i paesi terzi esclusi la RPC e i paesi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 (61). La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC, avendo concluso che non era opportuno utilizzare prezzi e costi praticati sul mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base (considerando da 187 a 208). In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidevano allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sulle esportazioni. La media ponderata del prezzo all’importazione è stata adeguata per tenere conto dei dazi all’importazione, se del caso. Dopo aver escluso le importazioni in Thailandia dalla RPC e dai paesi non aderenti all’OMC, il volume delle importazioni di materie prime da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo (essendo compreso tra il 27,1 % e il 99,9 %). |
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(255) |
Per un numero ridotto di fattori produttivi, i costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano una percentuale trascurabile dei costi totali delle materie prime nel periodo dell’inchiesta. Poiché il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha avuto alcun impatto significativo sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha assimilato tali fattori produttivi a materiali di consumo, come spiegato ai considerando 268 e 269. Lo stesso approccio è stato seguito per il vapore, utilizzato da uno dei produttori esportatori inclusi nel campione. Il vapore, pur rappresentando una parte trascurabile dei costi di produzione di tale produttore, non è in genere un prodotto di base commercializzato a livello internazionale od oggetto di quotazione pubblica. Di conseguenza non era prontamente disponibile un valore di riferimento adeguato. |
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(256) |
La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dai produttori esportatori inclusi nel campione per l’approvvigionamento delle materie prime sotto forma di percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna allo stabilimento della società. |
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(257) |
Nelle sue osservazioni sulla seconda nota, la CCCME ha affermato che la Commissione non dovrebbe includere i dazi all’importazione sulle materie prime pagati nel paese rappresentativo nel costruire il valore normale, in quanto i) non vi è alcuna base giuridica per farlo e ii) i produttori esportatori cinesi si procurano le materie prime principalmente sul mercato interno cinese. La parte ha affermato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, nel caso in cui la Commissione faccia riferimento a un paese rappresentativo, i costi utilizzati devono essere «i corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato». I costi corrispondenti in Cina non comprenderebbero tuttavia i dazi all’importazione. Inoltre la CCCME ha affermato che i dati del GTA si basano sui prezzi cif e pertanto comprendono già costi aggiuntivi quali i costi di trasporto, assicurazione e movimentazione a livello internazionale, che non sono applicabili agli acquisti sul mercato interno effettuati dai produttori esportatori cinesi. |
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(258) |
La Commissione ha ritenuto che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, il valore normale dovrebbe riflettere il prezzo esente da distorsioni delle materie prime nel paese rappresentativo (in questo caso la Thailandia) come valore sostitutivo pertinente per costruire il valore normale nel paese d’origine. Esso dovrebbe pertanto rispecchiare il prezzo che un produttore di elementi di fissaggio pagherebbe in Thailandia per le materie prime consegnate all’ingresso della fabbrica. Se i dazi all’importazione non fossero aggiunti, il valore di riferimento risultante non rifletterebbe il prezzo esente da distorsioni sul mercato thailandese, ma solo il prezzo cif medio nei paesi che esportano le materie prime in questione. Ciò sarebbe in contrasto con l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base e pertanto tali argomentazioni sono state respinte. |
3.5.2. Lavoro
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(259) |
Per stabilire il valore di riferimento per il costo del lavoro, la Commissione ha utilizzato le statistiche più recenti pubblicate dall’Istituto nazionale di statistica thailandese (62), che rispetto all’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) fornivano informazioni più dettagliate sui salari e sulle prestazioni non salariali in diversi settori economici, suddivise per trimestre. L’Istituto nazionale di statistica thailandese pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Thailandia. La Commissione ha stabilito il valore di riferimento sulla base del settore dell’industria manifatturiera e delle informazioni contenute in un documento elaborato da KPMG sulle imposte e sui prelievi in Thailandia (63). La Commissione ha utilizzato tali informazioni per stabilire i contributi di sicurezza sociale versati dal datore di lavoro. La Commissione ha calcolato una retribuzione oraria nel settore manifatturiero, alla quale sono stati sommati i costi aggiuntivi legati al lavoro sostenuti dal datore di lavoro. |
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(260) |
Come indicato al considerando 183, durante i controlli incrociati a distanza la Commissione non è stata in grado di verificare le ore di lavoro effettive dedicate al prodotto in esame dal personale dei tre produttori esportatori inclusi nel campione. Pertanto il consumo di manodopera di tutti e tre i produttori esportatori inclusi nel campione è stato determinato sulla base dei migliori dati disponibili, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. Per uno di questi produttori esportatori, la Commissione è stata tuttavia in grado di raccogliere le informazioni sulla differenza tra le ore effettive dichiarate e le ore effettive lavorate dal suo personale. Le ore di lavoro medie per chilogrammo di prodotto oggetto dell’inchiesta sono state utilizzate per tutti e tre i produttori esportatori come migliori dati disponibili. |
3.5.3. Energia elettrica
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(261) |
Per stabilire il prezzo di riferimento per l’energia elettrica, la Commissione ha utilizzato la quotazione del prezzo dell’energia elettrica per le imprese commerciali, industriali e statali, disponibile sul sito web dell’autorità metropolitana per l’energia elettrica (64) (4.2 - tariffa per fasce orarie). Il valore di riferimento è stato stabilito in base al prezzo dell’energia elettrica pubblicato per il mese di fatturazione di novembre 2018 e al tasso d’inflazione annuo applicabile (65). La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell’energia elettrica ad uso industriale nella fascia di consumo corrispondente 4.2.3: inferiore a 12 kV. |
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(262) |
Il valore di riferimento è stato stabilito per ciascun produttore esportatore incluso nel campione in base al consumo nelle ore di punta e al di fuori delle ore di punta, se disponibile. L’utilizzo risultante è stato assegnato alle tariffe per le ore di punta e al di fuori delle ore di punta. Se un produttore esportatore incluso nel campione non distingueva il consumo nelle ore di punta e al di fuori delle ore di punta, sono state applicate le tariffe per le ore di punta. |
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(263) |
Il corrispettivo di potenza è stato stabilito, in kW, in base al numero di dipendenti impiegati nella produzione del prodotto in esame al fine di ricavare un numero medio di ore di lavoro, per fornire un costo fisso. La tariffa media ponderata per il consumo nelle ore di picco e al di fuori delle ore di picco è stata stabilita come rispettivo valore di riferimento per ciascun produttore esportatore incluso nel campione. |
3.5.4. Gas
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(264) |
Per stabilire il valore di riferimento per il gas, la Commissione ha utilizzato i prezzi del gas per le imprese (utenti industriali) in Thailandia pubblicati dall’ufficio per la politica e la pianificazione energetica del ministero dell’Energia (66). I prezzi variavano in base al volume di consumo. La Commissione ha utilizzato i prezzi corrispondenti della tabella 7.2-4: consumo finale di energia pro capite. La Commissione ha utilizzato come valore di riferimento i dati più recenti relativi al 2019. |
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(265) |
La Commissione ha convertito il consumo da 1 000 tonnellate di petrolio equivalente in metri cubi (67) per stabilire il valore di riferimento per il gas naturale. |
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(266) |
In entrambi i casi, ossia per energia elettrica e gas, la Commissione ha utilizzato i prezzi netti (al netto dell’IVA). |
3.5.5. Acqua
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(267) |
Il prezzo dell’acqua in Thailandia è pubblicato dall’autorità provinciale per le opere idrauliche (68). Per stabilire il prezzo di riferimento dell’acqua, la Commissione ha utilizzato la tariffa media di tutte le regioni per le quali erano pubblicamente disponibili le informazioni pertinenti. |
3.5.6. Materiali di consumo/quantitativi trascurabili
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(268) |
A causa dell’elevato numero di fattori produttivi utilizzati dai produttori esportatori inclusi nel campione, alcune materie prime il cui peso sul costo di produzione totale per il produttore esportatore, nonché a livello di tipo di prodotto, era trascurabile sono state raggruppate come materiali di consumo. |
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(269) |
La Commissione ha calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e ha applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di utilizzare i prezzi stabiliti esenti da distorsioni. |
3.5.7. Spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti
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(270) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «[i]l valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». |
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(271) |
Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione ha utilizzato le SGAV e i profitti delle cinque società thailandesi che erano state individuate come produttrici di elementi di fissaggio, come concluso al considerando 246. Pertanto, come indicato in tale considerando, la Commissione ha utilizzato le cifre relative ai dati finanziari del 2019 e del 2020 in quanto si trattava dei dati più recenti a sua disposizione. Le cinque società erano le seguenti:
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3.5.8. Calcolo del valore normale
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(272) |
Sulla base dei prezzi esenti da distorsioni e dei valori di riferimento descritti sopra, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. |
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(273) |
Al fine di stabilire i costi di fabbricazione esenti da distorsioni per ciascun soggetto giuridico che produce ed esporta il prodotto in esame, la Commissione ha sostituito per ciascun produttore esportatore i fattori produttivi acquistati da parti indipendenti con i fattori produttivi indicati nella tabella 1. |
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(274) |
In primo luogo la Commissione ha stabilito i costi di fabbricazione esenti da distorsione sulla base dei fattori produttivi acquistati da ogni società. Ha quindi applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi di ciascun produttore esportatore incluso nel campione. |
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(275) |
In secondo luogo, per arrivare ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione. Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori inclusi nel campione sono state sommate ai costi delle materie prime e dei materiali di consumo di cui ai considerando 268 e 269 e sono state successivamente espresse sotto forma di percentuale dei costi di fabbricazione effettivamente sostenuti da ciascun produttore esportatore incluso nel campione. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni. |
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(276) |
Infine la Commissione ha aggiunto l’importo di SGAV e profitti determinato sulla base delle cinque società thailandesi (cfr. considerando 486 e 487). Le SGAV, espresse sotto forma di percentuale del costo di fabbricazione e applicate al costo totale di fabbricazione esente da distorsioni, ammontavano al 12,4 %. I profitti, espressi sotto forma di percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi totali di fabbricazione esenti da distorsioni, ammontavano al 6,2 %. |
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(277) |
In base a ciò la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. |
3.6. Prezzo all’esportazione
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(278) |
Poiché i tre produttori esportatori inclusi nel campione esportavano nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti, il loro prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo all’esportazione realmente pagato o pagabile, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
3.7. Confronto
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(279) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inclusi nel campione a livello franco fabbrica. Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. In base ai dati effettivi della società che ha collaborato, sono stati applicati adeguamenti per spese di movimentazione, nolo, assicurazione, imballaggio, costi del credito e spese bancarie. |
3.8. Margini di dumping
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(280) |
Per i produttori esportatori inclusi nel campione la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame per calcolare il margine di dumping, in conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
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(281) |
Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione, la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inclusi nel campione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. |
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(282) |
Come indicato al considerando 176, il livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi è stato considerato basso. Di conseguenza, per tutti gli altri produttori esportatori cinesi, la Commissione ha ritenuto opportuno stabilire il margine di dumping sulla base del margine di dumping più elevato stabilito per il tipo di prodotto più rappresentativo venduto dai produttori esportatori inclusi nel campione. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno fissare all’86,5 % il margine di dumping nazionale applicabile a tutti gli altri produttori esportatori che non hanno collaborato. |
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(283) |
I margini di dumping definitivi, tenuto conto delle osservazioni delle parti interessate in seguito alla divulgazione finale delle informazioni di cui alla sezione 3.9, espressi sotto forma di percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
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3.9. Osservazioni delle parti interessate a seguito della divulgazione finale delle informazioni
3.9.1. Status della CCCME
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(284) |
L’EIFI ha ribadito che la CCCME non può essere considerata un’organizzazione rappresentativa e non dovrebbe ottenere lo status di parte interessata nella presente inchiesta per i motivi seguenti:
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(285) |
La CCCME ha presentato alla Commissione 20 procure (69) rilasciate da produttori di elementi di fissaggio in Cina che conferiscono alla CCCME il potere di rappresentarli nella presente inchiesta. Tale informazione è stata debitamente messa a disposizione delle parti interessate a fini di ispezione. I motivi addotti dall’EIFI non mettono in discussione il fatto che la CCCME sia autorizzata a rappresentare i produttori nella presente inchiesta e pertanto la sua argomentazione è respinta. La Commissione ha quindi ritenuto che la CCCME fosse una parte interessata nella misura in cui rappresentava tali specifici produttori di elementi di fissaggio in Cina. |
3.9.2. Selezione del paese rappresentativo
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(286) |
La CCCME e l’EFDA hanno ribadito che la Malaysia, e non la Thailandia, è il paese terzo rappresentativo più appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, e ciò per una serie di motivi. Esse hanno sostenuto, tra l’altro, che le società malesi producono principalmente elementi di fissaggio standard e che pertanto il loro mix di prodotti è simile a quello dei produttori cinesi. |
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(287) |
Per quanto riguarda il prezzo all’importazione in Malaysia dei fili di acciai legati (SA 722790), materia prima per la produzione di elementi di fissaggio, la CCCME ha affermato che tale prezzo è rappresentativo, dato che è molto simile al livello del prezzo all’importazione in altri paesi, come la Turchia o l’UE, mentre i prezzi all’importazione della stessa materia prima in Thailandia (includendo le importazioni giapponesi) non sono in linea con il prezzo all’importazione in questi altri paesi e non possono pertanto essere considerati rappresentativi. |
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(288) |
La CCCME ha inoltre affermato che, in relazione al volume delle importazioni della stessa materia prima (fili di acciai legati (SA 722790)] in Malaysia, in termini relativi, la maggior parte delle importazioni sia in Malaysia che in Thailandia proviene dalla Cina e da paesi non aderenti all’OMC. L’analisi quantitativa relativa non può quindi essere una ragione valida per cui la Commissione ha selezionato la Thailandia invece della Malaysia. Il fatto che il volume rimanente delle importazioni di fili di acciai legati (dopo aver detratto le importazioni dalla Cina e da altri paesi non aderenti all’OMC) sia inferiore in Malaysia rispetto alla Thailandia non rende tale volume non rappresentativo, in quanto ammonterebbe comunque a 16 000 tonnellate, che possono essere ritenute sufficienti per essere considerate rappresentative. Inoltre la Commissione non fornisce alcun elemento di prova che dimostri che il prezzo all’importazione in Malaysia non sia rappresentativo su tale base o che il prezzo all’importazione in Thailandia sarebbe più rappresentativo semplicemente in ragione di un volume più elevato di importazioni. |
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(289) |
La CCCME ha aggiunto che è ingiustificato che la Commissione si sia concentrata unicamente sui volumi delle importazioni di fili di acciai legati (SA 722790) per escludere la Malaysia, mentre le importazioni di altre materie prime (SA 721391, SA 721399 e SA 722830) rappresentano insieme circa la stessa percentuale del costo totale di produzione dei produttori di elementi di fissaggio cinesi. Infatti, se si considerano tutte e quattro le materie prime, il 70 % delle importazioni in Malaysia proviene da paesi diversi dalla RPC e dai paesi non aderenti all’OMC, mentre in Thailandia solo il 54 % delle importazioni di queste quattro materie prime proviene da fonti diverse dalla RPC e dai paesi non aderenti all’OMC. |
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(290) |
Come spiegato al considerando 224, oltre il 75 % delle importazioni di fili di acciai legati (SA 722790) in Malaysia è stato acquistato nella RPC e in paesi non aderenti all’OMC. Inoltre, come indicato al considerando 235, le importazioni in Thailandia della stessa materia prima erano quasi 12 volte superiori. La Commissione ha ritenuto che questi dati siano di per sé sufficienti per concludere che le importazioni malesi sono meno adeguate in termini di prezzi rispetto alle importazioni thailandesi, in quanto sembrano essere state influenzate dalla concorrenza con le importazioni dalla RPC e dai paesi non aderenti all’OMC, che insieme rappresentavano oltre l’80 % di tutte le importazioni di questa materia prima in Malaysia. In effetti nella seconda nota la Commissione ha affermato che il prezzo all’importazione in Malaysia da altre fonti era allineato al prezzo all’importazione molto basso dalla RPC e da altri paesi non aderenti all’OMC. Tale prezzo, pari a 4,43 CNY/tonnellata, era più vicino al prezzo all’importazione dalla RPC e da altri paesi non aderenti all’OMC (3,9 CNY/tonnellata) che al prezzo all’importazione in Turchia (4,93 CNY/tonnellata), come sostenuto dalla parte. |
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(291) |
Inoltre, in base ai dati dei produttori esportatori della RPC inclusi nel campione, le altre tre principali materie prime nel loro insieme (SA 721391, SA 721399 e SA 722830) rappresentavano una quota del costo di produzione degli elementi di fissaggio di almeno il 10 % inferiore rispetto ai fili di acciai legati (SA 722790). Tuttavia la Commissione ha anche rivelato nella seconda nota il peso relativo delle importazioni di queste altre materie prime dalla RPC e da paesi non aderenti all’OMC, che era più elevato in Malaysia rispetto alla Thailandia, tranne che per una di esse (SA 721391). Sulla base di quanto precede, la Malaysia non è stata considerata un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Il mix di prodotti degli elementi di fissaggio fabbricati in Malaysia non è stato pertanto analizzato e le argomentazioni a tale riguardo sono state respinte. |
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(292) |
La CCCME ha inoltre affermato che l’assenza di dati della banca dati D&B per i produttori malesi costituisce una lacuna nell’analisi della Commissione, nel senso che la Commissione non ha mai fornito alle parti interessate dati provenienti dalla banca dati D&B per la Malaysia, come invece ha fatto per i paesi individuati nella prima nota. Nonostante il fatto che la CCCME, nelle sue osservazioni sulla seconda nota, abbia sottolineato l’importanza di basarsi sui conti finanziari certificati delle società rispetto ai dati della banca dati D&B, la Commissione non sembra aver compiuto alcun tentativo di cercare tali dati per la Malaysia o la Thailandia. |
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(293) |
L’EFDA ha osservato che la presunta mancanza di dati finanziari per le società malesi è dovuta all’inerzia della Commissione stessa, in quanto la Commissione ha fornito dati estratti dalla banca dati D&B per diversi paesi, ma si è rifiutata di farlo per la Malaysia. L’EFDA ha inoltre osservato che non è possibile che la banca dati D&B non contenga informazioni sui produttori malesi di elementi di fissaggio e ha indicato che il sito D&B elenca di fatto 85 società sotto uno dei codici NACE pertinenti per il prodotto oggetto dell’inchiesta. |
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(294) |
Il produttore esportatore incluso nel campione Ningbo Jinding ha ottenuto dal registro malese i conti finanziari certificati di 11 produttori malesi di elementi di fissaggio e ne ha suggeriti tre (che erano redditizi) alla Commissione. |
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(295) |
La CCCME ha aggiunto che i dati dei conti finanziari certificati delle società malesi che la Commissione ha ora a disposizione sono molto più affidabili dei dati della banca dati D&B per le società thailandesi, in quanto:
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(296) |
per quanto riguarda i dati disponibili per i produttori malesi di elementi di fissaggio, come osservato al considerando 223, nella seconda nota la Commissione ha confermato la disponibilità di informazioni finanziarie relative a una società che fabbrica il prodotto oggetto dell’inchiesta in Malaysia. Non era quindi necessario fornire i dati di questa società presenti nella banca dati D&B, in quanto anche alcune parti interessate hanno individuato la società e fornito i conti certificati del gruppo nel fascicolo aperto a tutte le parti interessate del presente caso. Va inoltre osservato che, in linea con la sua prassi abituale, la Commissione utilizza le banche dati a sua disposizione (come Bloomberg e D&B) per individuare i produttori di tutti i potenziali paesi rappresentativi, comprese la Malaysia e la Thailandia. Nella sua ricerca la Commissione mira a individuare i produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta, raccogliendo una serie completa di dati finanziari pertinenti per il periodo dell’inchiesta al fine di determinare le SGAV e i profitti per il valore normale costruito. Il fatto che le parti interessate abbiano trovato produttori malesi con i codici NACE pertinenti per il prodotto oggetto dell’inchiesta non conferma che si tratti effettivamente di produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta con una serie completa di dati finanziari pertinenti per il periodo dell’inchiesta. Pur non contestando l’utilità dei conti certificati, se disponibili, la Commissione osserva che la CCCME non è stata in grado di dimostrare in che modo i dati comunicati standardizzati nella banca dati D&B accrescano l’incertezza circa la portata esatta dei dati. Le differenze nei dati presentati che si riscontrano tra i conti certificati di Ningbo Jinding e i dati della società presenti nella banca dati D&B sono in realtà dovute al fatto che le informazioni sulle entrate incluse nella banca dati D&B si riferiscono alle entrate stimate del 2014, mentre le entrate presentate nei conti certificati si riferiscono alle entrate effettive del 2014. Infine i conti certificati dei tre produttori malesi forniti a seguito della divulgazione finale delle informazioni non sono stati ulteriormente esaminati poiché, come concluso al considerando 291, la Malaysia non è stata considerata un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Le argomentazioni delle parti sono pertanto respinte. |
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(297) |
La CCCME e l’EFDA hanno ribadito la loro richiesta che, qualora la Thailandia fosse utilizzata come paese rappresentativo, i dati sulle importazioni delle quattro principali materie prime (SA 721391, SA 721399, SA 722790 e SA 722830) dovrebbero essere adeguati detraendo dalle importazioni totali le importazioni dal Giappone, dati i prezzi irragionevolmente elevati di queste ultime. L’argomentazione è stata sostenuta dal produttore esportatore incluso nel campione Wenzhou. In particolare, le parti hanno affermato che le importazioni giapponesi di vergelle in Thailandia riguardano principalmente prodotti di alta qualità utilizzati per gli elementi di fissaggio per il settore automobilistico. Questi sono molto più costosi delle vergelle di qualità inferiore utilizzate dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione che producono principalmente elementi di fissaggio standard. Tali parti hanno affermato che, nonostante la Thailandia abbia una forte produzione automobilistica, che richiede notevoli volumi di elementi di fissaggio prodotti con vergelle di qualità speciale, nel paese vi è un solo fornitore nazionale di questo prodotto di qualità speciale, la cui capacità è limitata. È pertanto necessario importare quantitativi significativi di vergelle di qualità speciale. Poiché nella regione ASEAN non esistono produttori di vergelle di qualità speciale se non in Giappone (ad eccezione del produttore nazionale thailandese menzionato in precedenza), le importazioni non potevano che provenire da tale paese. |
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(298) |
Tali parti hanno inoltre affermato che i prezzi all’importazione delle quattro principali materie prime dal Giappone in Thailandia non sono rappresentativi, in quanto i loro prezzi all’importazione sarebbero superiori ai prezzi all’importazione o ai prezzi praticati sul mercato interno per tali materie prime in altri mercati (come la Turchia, l’UE, gli USA ecc.). La CCCME ha aggiunto che la Commissione non avrebbe dovuto analizzare i prezzi all’esportazione giapponesi verso mercati diversi, bensì avrebbe dovuto confrontare i prezzi all’importazione giapponesi con i prezzi all’importazione in Thailandia da altri paesi. La CCCME ha pertanto chiesto alla Commissione di basarsi sui dati delle importazioni thailandesi, escludendo le importazioni giapponesi, o sui dati delle importazioni in Thailandia dalla regione ASEAN, oppure di utilizzare i prezzi praticati sul mercato interno thailandese per questi materiali. |
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(299) |
Il governo della RPC ha sostenuto l’argomentazione secondo cui le vergelle importate dal Giappone sono utilizzate per la produzione di elementi di fissaggio destinati all’industria automobilistica in Thailandia e pertanto il loro livello di prezzo è eccezionalmente elevato. Poiché gli elementi di fissaggio per il settore automobilistico esportati dalla RPC nell’UE sono pochi, il valore di riferimento utilizzato per stabilire il valore normale non riflette i costi corrispondenti delle vergelle utilizzate negli elementi di fissaggio esportati dalla Cina nell’UE. |
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(300) |
L’EFDA ha inoltre affermato che la differenza tra i codici SA 721391 e SA 721399 risiede unicamente nella dimensione delle vergelle che, in quanto tale, non può giustificare la notevole differenza nel prezzo medio all’importazione per codice SA. Essa ha asserito che tale differenza di prezzo deriva più probabilmente dal fatto che le importazioni dal Giappone con il codice SA 721391 rappresentavano solo il 9 %, mentre quelle con il codice SA 721399 rappresentavano il 65 %. Wenzhou ha aggiunto che il suo prezzo di acquisto delle materie prime con i codici SA 721391 e SA 721399 era simile. |
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(301) |
Nessuna delle suddette parti interessate ha suffragato le proprie affermazioni in merito alla quota delle vergelle di qualità speciale utilizzata per la produzione di elementi di fissaggio non standard impiegati nel settore automobilistico rispetto al totale delle importazioni giapponesi in Thailandia, né ha indicato come distinguere la materia prima di qualità speciale tra i quattro codici SA, anche se gli elementi di fissaggio non standard sono stati a loro volta oggetto della presente inchiesta e per loro può essere utilizzata la materia prima di qualità speciale. In base ai dati riservati presentati da una delle parti, gli elementi di fissaggio per il settore automobilistico rappresentavano meno del 50 % della domanda complessiva di elementi di fissaggio industriali in Thailandia nel 2018, pertanto in Thailandia esisteva una domanda di materie prime per gli elementi di fissaggio standard e non standard. Allo stesso tempo, le importazioni giapponesi in Thailandia delle quattro principali materie prime rappresentano circa il 33 % delle importazioni totali di tali materiali, mentre le parti non hanno fornito nelle loro osservazioni elementi di prova in merito alla quantità destinata agli elementi di fissaggio non standard o agli elementi di fissaggio in generale (poiché il materiale era utilizzato anche per altri prodotti). |
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(302) |
In termini di differenza di prezzo tra le importazioni giapponesi e quelle da altri paesi terzi in Thailandia, in primo luogo, i prezzi thailandesi all’importazione dal Giappone confrontati dalle parti includevano dazi che invece non erano inclusi nei prezzi di altri mercati. In secondo luogo, la Commissione ha ritenuto che il confronto tra i prezzi medi all’importazione dal Giappone in Thailandia e i livelli medi dei prezzi di altri mercati, come da comunicazione delle parti interessate, non fosse significativo in quanto non metteva a confronto elementi tra loro comparabili. Mentre i prezzi giapponesi all’importazione in Thailandia, come affermato da tali parti, non includevano vergelle di qualità non speciale, il prezzo medio su altri mercati includeva entrambi i prodotti, ossia le vergelle di qualità speciale e non speciale, e pertanto tale confronto non ha portato a risultati significativi ed è stato respinto. A fini di confronto, la Commissione ha pertanto esaminato i prezzi di tutte le importazioni in Thailandia (comprese le vergelle di qualità speciale e non speciale) in rapporto ai prezzi all’importazione o praticati sul mercato interno in altri mercati, come da comunicazione delle parti. Da un confronto basato sul prezzo medio delle vergelle di ogni qualità con i rispettivi codici SA è emerso che esistevano differenze di prezzo significative solo per due tipi di prodotto, utilizzati in quantitativi ridotti dal produttore esportatore incluso nel campione. Pertanto la mera differenza di prezzo non era rilevante. Infine le parti non hanno illustrato per quale motivo la differenza di dimensioni delle vergelle non potesse avere un impatto significativo sui prezzi. Il prezzo di acquisto di Wenzhou era soggetto a distorsioni e pertanto non ha potuto essere preso in considerazione. |
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(303) |
Considerando che i) le parti non hanno presentato dati più circostanziati sulla quantità di materie prime importate dal Giappone per gli elementi di fissaggio non standard e su come distinguere la materia prima di qualità speciale tra i quattro codici SA, che ii) in Thailandia vi era una domanda adeguata di materie prime per la produzione di elementi di fissaggio sia standard che non standard e che iii) la differenza di prezzo media tra le importazioni in Thailandia e il prezzo medio delle vergelle su altri mercati non era pertinente, come indicato nel precedente considerando, non vi era motivo di concludere che le esportazioni giapponesi verso la Thailandia non fossero rappresentative e dovessero pertanto essere escluse. Le argomentazioni delle parti a tale riguardo sono state pertanto respinte. |
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(304) |
La CCCME ha inoltre ribadito che i dati finanziari di alcuni produttori thailandesi non dovrebbero essere utilizzati per determinare le SGAV e i profitti. In particolare, Topy Thailand, Thaisin Metals Industries Co., Ltd. e S.J Screwthai non producevano prodotti comparabili a quelli dei produttori cinesi, pertanto il fatto che tali produttori si focalizzassero su prodotti diversi ha inevitabilmente comportato che i loro costi e i loro dati finanziari fossero molto diversi e non comparabili a quelli dei produttori cinesi inclusi nel campione. |
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(305) |
L’EFDA ha inoltre affermato che Topy Thailand non produceva il prodotto oggetto dell’inchiesta e che pertanto doveva essere esclusa. In particolare, le rondelle prodotte da Topy Thailand, come risulta dal sito web della società del gruppo in Giappone, erano rondelle di spinta, completamente diverse dalle rondelle oggetto della presente inchiesta. Inoltre i dati di Topy Thailand sembravano inattendibili, in quanto i profitti consolidati del gruppo Topy nella relazione annuale del 2020 corrispondevano a quelli utilizzati dalla Commissione per Topy Thailand. |
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(306) |
La CCCME ha affermato che i dati contenuti nelle banche dati D&B e Orbis («Orbis») (71) sono totalmente inaffidabili, in generale, e in particolare per i produttori thailandesi selezionati, in quanto vi erano discrepanze tra le due banche dati. La CCCME ha affermato che i dati inseriti in queste banche dati sono una stima e ha ritenuto inappropriato che la Commissione si basasse su tali stime, in quanto i dati finanziari delle società private in Thailandia non sono pubblici ed è pertanto impossibile che tali banche dati si basino su dati effettivi. La CCCME ha aggiunto che le banche dati D&B od Orbis possono essere affidabili solo nei casi in cui i rendiconti finanziari siano stati resi pubblici. |
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(307) |
Per quanto riguarda i produttori thailandesi, le asserzioni secondo cui essi non fabbricavano il prodotto oggetto dell’inchiesta non sono state confermate dall’inchiesta. Come osservato al considerando 244, nel mix di prodotti fabbricati da queste società figuravano diversi tipi di elementi di fissaggio che facevano parte del prodotto oggetto dell’inchiesta. Il sito web di Topy Thailand (72) dimostrava inoltre che la società fabbricava rondelle standard, che fanno parte del prodotto oggetto dell’inchiesta, e non solo rondelle di spinta, come affermato. La Commissione ha pertanto confermato che le società selezionate in Thailandia erano direttamente o indirettamente collegate alla fabbricazione e alle vendite del prodotto oggetto dell’inchiesta e tutte le argomentazioni a tale riguardo sono state respinte. |
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(308) |
Inoltre, per quanto riguarda l’affermazione secondo cui i dati nella banca dati D&B erano inattendibili, come indicato nei considerando precedenti, la Commissione osserva che i profitti consolidati del gruppo Topy sono il risultato delle entrate e dei costi del gruppo in relazione alle parti esterne al gruppo e che i profitti infragruppo sono eliminati nei conti a livello di gruppo. In considerazione di ciò, la somiglianza tra l’importo dei profitti a livello di una singola società del gruppo e del gruppo nel suo complesso non è insolita e non conferma l’inattendibilità dei dati di Topy Thailand contenuti nella banca dati D&B. La relazione annuale del gruppo Topy presentata dall’EFDA non getta nuova luce sulla questione, in quanto fornisce solo i dati consolidati del gruppo e pertanto non mette in dubbio le prestazioni del soggetto thailandese. |
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(309) |
Le discrepanze tra i dati contenuti nelle banche dati Orbis e D&B possono derivare da una diversa descrizione della voce finanziaria rilevata dalla banca dati, oppure da un diverso livello della relazione della società/del gruppo, e pertanto tali discrepanze in quanto tali non dimostrano che i dati sono inattendibili. Inoltre tali dati sono raccolti presso le società e non devono necessariamente essere pubblicamente disponibili. La parte non è stata neppure in grado di dimostrare che le banche dati Orbis e D&B fossero affidabili solo nei casi in cui i rendiconti finanziari erano stati resi pubblici. Le argomentazioni al riguardo sono state pertanto respinte. |
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(310) |
Infine la CCCME ha affermato che, se la Commissione intende utilizzare i dati finanziari delle società thailandesi, occorre adeguare i margini di profitto per tenere conto dei costi delle materie prime, escludendo le importazioni dalla RPC e da altri paesi non aderenti all’OMC. A tale riguardo la parte non è riuscita a dimostrare in che modo tale adeguamento sarebbe pertinente per queste specifiche società thailandesi e che l’esclusione delle importazioni dalla RPC e da altri paesi non aderenti all’OMC era pertinente per queste particolari società. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
3.9.3. Valori di riferimento utilizzati per il calcolo del valore normale
3.9.3.1. Valore di riferimento e calcolo del costo del lavoro
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(311) |
In relazione ai migliori dati disponibili utilizzati per quanto riguarda il consumo di manodopera a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, Jiangsu ha affermato che le ore utilizzate dalla Commissione per il calcolo non corrispondevano all’orario in cui il dipendente entra nella linea di produzione o ne esce, bensì all’orario di entrata del dipendente nella sede dello stabilimento o di uscita dalla stessa. Il principio della giornata lavorativa di otto ore dovrebbe essere interpretato come le ore massime di lavoro in una giornata lavorativa, e gli adeguamenti applicati dalla Commissione erano irragionevoli e hanno portato a risultati assurdi. La Commissione avrebbe dovuto utilizzare la giornata lavorativa di otto ore, in quanto è sancita dalla Convenzione sull’orario di lavoro (stabilimenti industriali) (73) ratificata dagli Stati membri dell’UE. Inoltre la Cina adotta il principio della giornata lavorativa di otto ore e pertanto le otto ore dovrebbero essere interpretate come le ore massime di lavoro in una giornata lavorativa. |
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(312) |
La Commissione ha ritenuto che l’orario di ingresso nella sede dello stabilimento e di uscita dalla stessa, rilevato presso Jiangsu, fosse ragionevole per calcolare le ore di lavoro effettive, in quanto non vi erano altre ragioni che giustificassero la presenza di un dipendente nella sede dello stabilimento se non il lavoro effettivo, o queste altre ragioni non erano state rese note da Jiangsu. Va osservato che il numero medio giornaliero di ore lavorate, calcolato dalla Commissione, era superiore al livello standard di otto ore di lavoro, il che era ragionevole dato che anche la stessa Jiangsu aveva registrato ore di lavoro straordinario. Le argomentazioni della parte a tale riguardo sono state pertanto respinte. |
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(313) |
Jiangsu ha inoltre affermato che la Commissione non ha fornito alcuna spiegazione in merito alla base utilizzata per stabilire il costo orario del lavoro, ma ha semplicemente fornito un collegamento alla fonte. Le ore settimanali effettivamente lavorate nell’industria manifatturiera thailandese sono di gran lunga superiori alle 40 ore settimanali. Jiangsu ha affermato che, sulla base della fonte utilizzata dalla Commissione, circa il 67 % dei dipendenti del settore manifatturiero thailandese lavorava da 40 a 49 ore. Inoltre la legge sulla protezione del lavoro attualmente in vigore in Thailandia prevede 48 ore massime settimanali di lavoro, che costituirebbero pertanto una base più appropriata per stabilire il costo orario del lavoro. |
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(314) |
Al fine di calcolare il costo orario del lavoro, la Commissione ha utilizzato 40 ore settimanali (ossia il costo mensile del lavoro nel paese rappresentativo è stato diviso per quattro settimane e successivamente per 40 ore settimanali), vale a dire il numero standard di ore settimanali lavorate (otto ore al giorno moltiplicate per cinque giorni lavorativi). Il fatto che il 67 % dei dipendenti del settore manifatturiero thailandese lavori tra le 40 e le 49 ore a settimana non dimostra quanti dipendenti lavorano 40 ore o più di 40 ore, mentre la legge sulla protezione del lavoro in Thailandia indica le ore massime di lavoro, ma non quelle effettive. L’argomentazione della parte a tale riguardo è stata pertanto respinta. |
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(315) |
Ningbo Jinding ha affermato che la Commissione non avrebbe dovuto utilizzare il numero fisso di ore di lavoro per chilogrammo di elementi di fissaggio prodotti rilevato presso Jiangsu, poiché la produttività di Jiangsu è notevolmente superiore a quella di Ningbo Jinding a causa del fatto che Jiangsu utilizza la forgiatura a caldo nel processo di produzione. Tale parte ha aggiunto che l’applicazione dei dati disponibili da parte della Commissione dovrebbe essere ragionevole, in particolare non dovrebbe portare a risultati del tutto irragionevoli, soprattutto quando l’applicazione dei dati disponibili non deriva da una mancanza di collaborazione, come nel caso di specie. L’EFDA ha sostenuto tale argomentazione osservando che la Commissione ha gonfiato i costi del lavoro e quindi i margini di dumping. |
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(316) |
Ningbo Jinding ha inoltre ribadito la sua richiesta di basarsi sull’orario di lavoro standard, affermando che sono stati forniti elementi di prova del fatto che la società ha rispettato e applicato il diritto del lavoro della RPC, che prevede otto ore di lavoro per giorno lavorativo. Inoltre non vi sono elementi di prova nel fascicolo che dimostrino che il diritto del lavoro cinese non sia stato rispettato o applicato e pertanto la Commissione dovrebbe presumere che la legislazione sia stata rispettata. |
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(317) |
Come indicato al considerando 180, la Commissione non è stata in grado di verificare il consumo effettivo di manodopera per nessuno dei tre produttori esportatori inclusi nel campione e ha pertanto utilizzato a tale riguardo i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. Come osservato al considerando 260, le informazioni sulla differenza tra le ore effettive dichiarate e gli orari di ingresso/uscita rilevati presso Jiangsu non costituivano il consumo effettivo di ore di lavoro a Jiangsu. La Commissione ha solo utilizzato la registrazione degli orari di ingresso/uscita quale dato disponibile per stimare le ore di lavoro effettive. Di conseguenza la Commissione non ha potuto stabilire la differenza tra le ore di lavoro necessarie per i diversi metodi di produzione (forgiatura a caldo e a freddo) per nessuno dei produttori esportatori inclusi nel campione, né la parte che ha formulato l’argomentazione ha fornito elementi di prova di come tali valori dovrebbero essere stimati. Le 17 ore di lavoro calcolate sulla base dei dati disponibili erano simili alle ore di lavoro standard richieste in alcuni reparti di produzione di Ningbo Jinding, mentre non vi erano prove del fatto che le ore di lavoro straordinario non fossero facoltative. |
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(318) |
Inoltre, come osservato al considerando 183, nel corso dell’inchiesta la Commissione ha riscontrato che il tempo effettivo di lavoro non si rifletteva nella retribuzione corrisposta al personale. Contrariamente a quanto affermato, la società non ha fornito alcun elemento di prova relativo alle ore di lavoro rispetto alla retribuzione e non ha quindi potuto dimostrare che l’orario di lavoro standard fosse effettivamente applicato, ma ha soltanto fornito comunicazioni della società al personale che specificavano il numero massimo di ore. La Commissione ha pertanto ritenuto che il metodo utilizzato per stabilire le ore di lavoro effettive fosse ragionevole e le argomentazioni delle parti a tale riguardo sono state respinte. |
3.9.3.2. Valore di riferimento per il costo dell’energia elettrica
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(319) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Jiangsu ha affermato che l’adeguamento all’inflazione utilizzato dalla Commissione per adeguare la tariffa dell’energia elettrica a partire dal novembre 2018 non si è concretizzato, in quanto da allora la tariffa dell’energia elettrica in Thailandia non ha subito modifiche per tenere conto dell’inflazione. Jiangsu ha anche affermato che la Commissione non ha indicato i motivi per cui l’adeguamento è necessario. Inoltre la Commissione non ha effettuato alcun adeguamento all’inflazione per l’acqua e il gas naturale e non ha fornito motivazioni al riguardo. |
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(320) |
Ningbo Jinding ha affermato che, poiché il valore di riferimento per il costo dell’energia elettrica è stato stabilito sulla base del prezzo dell’energia elettrica pubblicato per il mese di fatturazione di novembre 2018, adeguato al tasso d’inflazione applicabile alla metà del periodo dell’inchiesta, esso non rifletteva il costo effettivo pagato dai consumatori di energia elettrica in Thailandia durante il periodo dell’inchiesta. La parte ha sottolineato che le condizioni relative alle tariffe dell’energia elettrica elencate sul sito web (74) dal quale la Commissione ha ricavato il prezzo dell’energia elettrica applicabile durante il periodo dell’inchiesta indicavano che gli oneri per l’energia elettrica fatturati per ogni mese comprendono l’onere di base per l’energia elettrica secondo le pertinenti tariffe, nonché un onere di adeguamento per l’energia. La Commissione avrebbe quindi dovuto applicare un onere di adeguamento per l’energia piuttosto che un adeguamento all’inflazione. |
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(321) |
La Commissione ha riesaminato le condizioni delle tariffe dell’energia elettrica in Thailandia e ha confermato che l’onere di adeguamento per l’energia (comprendente gli elementi della variazione di prezzo) è stato effettivamente adeguato periodicamente dal fornitore di energia elettrica in Thailandia. Ha pertanto adeguato il valore di riferimento per l’energia elettrica utilizzato in base all’onere di adeguamento per l’energia, piuttosto che all’adeguamento all’inflazione, per i tre produttori esportatori inclusi nel campione. A differenza del valore di riferimento per l’energia elettrica, che era basato sulla fatturazione per il mese di novembre 2018 e doveva quindi essere adeguato al periodo dell’inchiesta come spiegato in precedenza, i valori di riferimento per l’acqua e il gas naturale applicati dalla Commissione si riferivano già al periodo dell’inchiesta; pertanto non sono stati applicati ulteriori adeguamenti. |
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(322) |
Ningbo Jinding ha inoltre affermato che la Commissione ha applicato un livello di tensione errato per le tariffe dell’energia elettrica addebitate nei suoi confronti durante il periodo dell’inchiesta, poiché il livello di tensione effettivo della società è superiore a 12 kV. La Commissione ha riesaminato e adeguato il valore di riferimento in relazione al livello di tensione di Ningbo Jinding, confermato dagli elementi di prova raccolti durante i controlli incrociati, per quanto riguarda le tariffe dell’energia elettrica applicate alla società durante il periodo dell’inchiesta. |
3.9.3.3. Adeguamento dei costi di trasporto interno e dei dazi all’importazione applicato al valore di riferimento delle materie prime
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(323) |
Ningbo Jinding ha affermato che la Commissione ha erroneamente calcolato i costi di trasporto interno sulla base di una percentuale del valore della materia prima, mentre i costi di trasporto per gli acquisti di materie prime sono solitamente determinati in base al volume degli acquisti. Tale parte ha osservato che è prassi costante della Commissione stessa ripartire i costi di trasporto sul volume piuttosto che sul valore del materiale. Inoltre la Commissione avrebbe dovuto tener conto della distanza effettiva del trasporto verso Ningbo Jinding. |
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(324) |
Wenzhou ha affermato che è sufficiente garantire che il prezzo franco fabbrica delle materie prime sia esente da distorsioni e che qualsiasi aggiunta dei costi di trasporto dovrebbe essere coerente con le effettive condizioni di consegna per gli acquisti di materie prime da parte dei produttori esportatori cinesi. Di conseguenza oltre al prezzo franco fabbrica dovrebbero essere presi in considerazione solo i costi di trasporto effettivi dai fornitori a Wenzhou. Inoltre Wenzhou ha ritenuto irragionevole che i costi di trasporto delle materie prime fossero espressi sotto forma di percentuale del costo dichiarato delle materie prime, mentre i costi di trasporto effettivi sarebbero calcolati sulla base della quantità anziché del valore. |
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(325) |
Ningbo Jinding ha affermato anche che non vi è alcun motivo per aggiungere un dazio all’importazione al prezzo della materia prima, poiché la società ha acquistato le sue materie prime in Cina e non ha pagato dazi all’importazione. Inoltre i dati del GTA si basano sui prezzi cif e pertanto comprendono costi aggiuntivi quali i costi di trasporto, assicurazione e movimentazione a livello internazionale, che non erano applicabili agli acquisti sul mercato interno e dovrebbero pertanto essere detratti. |
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(326) |
Wenzhou Junhao ha anche ribadito le sue osservazioni sulla prima nota secondo cui tutte le materie prime utilizzate per il suo prodotto oggetto dell’inchiesta sono state acquistate sul mercato interno. Wenzhou Junhao ha affermato che il prezzo all’importazione (cif) in Thailandia, che la Commissione ha utilizzato come base per determinare un prezzo delle materie prime esente da distorsioni, può includere spese di consegna più elevate rispetto alle materie prime acquistate sul mercato interno. |
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(327) |
La Commissione ha ritenuto che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, il valore normale dovrebbe riflettere il prezzo esente da distorsioni delle materie prime nel paese rappresentativo (in questo caso la Thailandia) come valore sostitutivo pertinente per costruire il valore normale nel paese d’origine. Esso dovrebbe pertanto rispecchiare il prezzo che un produttore di elementi di fissaggio pagherebbe in Thailandia per le materie prime consegnate all’ingresso della fabbrica. Se i costi di trasporto a livello internazionale e i dazi all’importazione non fossero aggiunti, il valore di riferimento risultante non rifletterebbe il prezzo esente da distorsioni sul mercato thailandese, ma solo il prezzo cif medio nei paesi che esportano le materie prime in questione. Ciò sarebbe in contrasto con l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. |
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(328) |
Inoltre, in assenza di un valore di riferimento per i costi di trasporto (per società, per tipo di materia prima, per canale di trasporto ecc.), la Commissione ha utilizzato il rapporto tra i costi di trasporto e il costo della materia prima del produttore esportatore. Tale rapporto è applicato al valore di riferimento della materia prima, che viene quindi moltiplicato per la quantità di materia prima consumata dal produttore esportatore. Questa metodologia riflette la struttura dei costi del produttore esportatore, in quanto il rapporto tra i costi di trasporto e il costo della materia prima è mantenuto ed è inoltre applicato al valore di riferimento esente da distorsioni. |
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(329) |
Tutte le argomentazioni delle parti relative al calcolo dell’adeguamento dei costi di trasporto interno e dei dazi all’importazione applicato al valore di riferimento delle materie prime sono state pertanto respinte. |
3.9.4. Calcolo del valore normale
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(330) |
Wenzhou ha affermato che non si dovrebbe operare alcuna distinzione tra i due tipi di vergelle utilizzati per la produzione di elementi di fissaggio, vale a dire SA 721391 e SA 721399, in quanto differiscono solo per il diametro (superiore o inferiore a 14 mm), mentre come risulta da diverse fonti indicate il loro prezzo è quasi uguale. Inoltre il diametro superiore o inferiore a 14 mm non è un indicatore distinto nella struttura NCP del prodotto oggetto dell’inchiesta. |
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(331) |
Per quanto riguarda le materie prime, nel questionario i produttori esportatori sono stati invitati a indicare ciascun tipo di materia prima utilizzata nella produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta con il codice doganale più accurato (livello a otto o dieci cifre). La materia prima specificata viene quindi abbinata, nel modo più accurato possibile, al codice doganale del valore di riferimento della stessa materia prima nel paese rappresentativo. Quando si specificano le materie prime utilizzate, il prezzo di tali materie prime o la struttura NCP sono irrilevanti, in quanto né l’uno né l’altra sono utilizzati per abbinare il codice doganale del valore di riferimento della stessa materia prima nel paese rappresentativo. Nella presente inchiesta, Wenzhou ha indicato entrambi i tipi della materia prima utilizzata. Su tale base, entrambi i tipi della materia prima utilizzata da Wenzhou sono stati abbinati al valore di riferimento della stessa materia prima in Thailandia. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione. |
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(332) |
Wenzhou ha altresì affermato che le SGAV utilizzate per costruire il valore normale sono state determinate sulla base di cinque società thailandesi senza fornire una disaggregazione delle SGAV delle singole società. Inoltre le spese di vendita dirette, come le spese di trasporto, non sono state detratte dalle SGAV. Pertanto la dichiarazione della Commissione nella divulgazione finale delle informazioni, secondo cui ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, è inesatta. Poiché le vendite all’esportazione sono state stabilite a livello franco fabbrica senza costi di trasporto, anche tali costi dovrebbero essere detratti dal valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. |
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(333) |
Come indicato al considerando 276, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, che comprende un congruo importo per le SGAV. Non vi sono informazioni disponibili dalle quali risulti che le SGAV delle società thailandesi utilizzate dalla Commissione includessero le spese di trasporto per la consegna ai clienti. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione. |
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(334) |
L’EIFI ha ritenuto che il margine di dumping stabilito per Jiangsu fosse basato su informazioni contraddittorie. Secondo la banca dati D&B, Jiangsu aveva solo 15 dipendenti, il che corrisponde al livello di organico tipico di una società commerciale e non è in linea con i quantitativi di elementi di fissaggio prodotti da Jiangsu. Inoltre il prezzo medio all’esportazione degli elementi di fissaggio di Jiangsu durante il periodo dell’inchiesta è inferiore al prezzo medio complessivo all’esportazione dalla RPC nello stesso periodo. Tuttavia, poiché la società ha affermato di produrre principalmente elementi di fissaggio con processi di forgiatura a caldo che comportano costi di produzione più elevati rispetto agli elementi di fissaggio fabbricati con altri processi di produzione, il prezzo di vendita dovrebbe essere in media superiore al prezzo medio all’esportazione dalla Cina. Inoltre Jiangsu è collegata ad altre due società della RPC produttrici di elementi di fissaggio che non sono state indicate nella risposta al questionario e vi sarebbe pertanto un rischio elevato che tali società convoglino le loro esportazioni attraverso Jiangsu, beneficiando di aliquote del dazio più basse. |
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(335) |
Come indicato al considerando 92, la Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza e ha confermato i dati presentati da Jiangsu, tra cui il numero di dipendenti e il prezzo all’esportazione. Il fatto che il prezzo medio all’esportazione di Jiangsu possa essere inferiore al prezzo medio di tutte le esportazioni dalla RPC può essere dovuto allo scostamento dalla media, considerando il numero di produttori esportatori della RPC e il numero di tipi del prodotto oggetto dell’inchiesta importati dalla RPC che rientrano nel calcolo del prezzo medio di tutte le esportazioni dalla RPC. Analogamente, dall’inchiesta non sono emerse società collegate che producono il prodotto in esame in Cina. Le argomentazioni dell’EIFI a tale riguardo sono state pertanto respinte. |
3.9.5. Produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato
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(336) |
L’EFDA ha affermato che l’aliquota applicata agli esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione sarebbe troppo elevata e dunque in violazione dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Ciò è dovuto al fatto che la Commissione ha utilizzato i dati disponibili per quanto riguarda il consumo di manodopera a norma dell’articolo 18 del regolamento di base e, nel calcolare il margine di dumping medio del campione, avrebbe pertanto dovuto ignorare i margini stabiliti nelle circostanze di cui all’articolo 18. L’EFDA ha suggerito di utilizzare il margine di dumping di Jiangsu per determinare il margine di dumping dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione, poiché questa sarebbe stata l’unica società per la quale non sarebbero stati utilizzati i dati disponibili. |
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(337) |
La Commissione ha ritenuto che l’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base si applichi solo quando i margini sono pienamente stabiliti nelle circostanze di cui all’articolo 18. La Commissione ha osservato che, come indicato al considerando 260, essa si è basata in parte sui dati disponibili, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base, per quanto riguarda il consumo di manodopera per tutti e tre i produttori esportatori inclusi nel campione, compresa Jiangsu. Pertanto, anziché ignorare tutti i margini accertati per gli esportatori che hanno collaborato, la Commissione ha ritenuto opportuno basarsi su tali margini per fissare il margine di dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione. L’argomentazione della parte è stata pertanto respinta. |
3.9.6. Livello di collaborazione
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(338) |
L’EFDA ha ribadito che il livello di collaborazione dei produttori esportatori dovrebbe essere considerato elevato, tenuto conto della natura frammentata del settore degli elementi di fissaggio, costituito principalmente da PMI che esportano tramite operatori commerciali; delle difficoltà logistiche durante la pandemia di COVID-19; dei rapporti commerciali tra i produttori esportatori della RPC e i denuncianti; del livello di collaborazione dei produttori esportatori, superiore al 50 % e quindi due volte più elevato del livello di cooperazione dei produttori dell’Unione durante la precedente inchiesta sugli elementi di fissaggio, che tuttavia costituivano una «quota rilevante» (75) dell’industria dell’Unione; dell’approccio della Commissione nel presente caso per quanto riguarda la mancanza di collaborazione dei produttori dell’Unione e, infine, dell’approccio generale della Commissione per quanto riguarda le PMI dell’Unione e, in particolare, i questionari semplificati destinati alle PMI. |
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(339) |
Come spiegato al considerando 179, il livello di collaborazione dei produttori esportatori è stabilito sulla base delle risposte dei produttori esportatori cinesi al modulo di campionamento. Le informazioni richieste sono limitate alle informazioni di base sulla società, quali i recapiti, le vendite globali e i quantitativi di produzione, nonché le società collegate. Tali informazioni dovrebbero essere facilmente e prontamente disponibili per tutte le società, comprese le PMI. Nessuno dei produttori esportatori si è manifestato adducendo difficoltà logistiche nel fornire le informazioni richieste, né l’EFDA ha corroborato tale argomentazione. L’EFDA non ha nemmeno spiegato in che misura le presunte relazioni commerciali tra i produttori esportatori e il denunciante avrebbero avuto un impatto sulla determinazione del livello di collaborazione. Inoltre il livello di collaborazione dell’industria dell’Unione nella precedente inchiesta antidumping è stato considerato irrilevante nel contesto della presente inchiesta. L’affermazione secondo cui i produttori dell’Unione che non hanno collaborato sarebbero trattati in modo diverso rispetto ai produttori esportatori che non hanno collaborato è già trattata al considerando 46 e non è stata inoltre considerata un elemento avente un impatto sul livello di collaborazione dei produttori esportatori. In ogni caso la nozione di «quota rilevante» dell’industria dell’Unione è irrilevante quando si esamina il livello di collaborazione dei produttori esportatori, in quanto le due nozioni si riferiscono a situazioni completamente diverse. Mentre la quota rilevante dell’industria dell’Unione si riferisce alla posizione all’apertura, il margine di dumping a livello nazionale mira a evitare che sia indebitamente ricompensata una omessa collaborazione. L’argomentazione secondo cui le PMI dell’Unione beneficerebbero di questionari semplificati, a differenza dei produttori esportatori, è irrilevante nella fase del campionamento. Le argomentazioni della parte sono state pertanto respinte. |
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(340) |
L’EFDA, facendo riferimento alla giurisprudenza dell’OMC (76), ha inoltre affermato che, anche se la Commissione ha concluso che il livello di collaborazione era basso, l’approccio da essa adottato non può essere punitivo. A tale riguardo, l’EFDA ha dichiarato che il livello del dazio per «tutti gli altri produttori esportatori» era stabilito in riferimento a un volume delle esportazioni non rappresentativo, basato su un solo tipo di prodotto. |
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(341) |
La Commissione, quando applica i dati disponibili a norma dell’articolo 18, dispone di un ampio margine discrezionale, nella misura in cui il metodo applicato è ragionevole. Inoltre, a norma dell’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento di base, quando si utilizzano i dati disponibili, per una parte l’esito dell’inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato, al fine di evitare che sia indebitamente ricompensata una omessa collaborazione. Nel caso di specie, la Commissione ha dovuto basare il calcolo del dazio a livello nazionale sui dati disponibili nel fascicolo. Il metodo era ragionevole in quanto si basava su informazioni effettive verificate fornite dai produttori esportatori inclusi nel campione e il calcolo si basava su un tipo di prodotto selezionato che era il più rappresentativo in termini di volume delle esportazioni di tale produttore esportatore. L’affermazione secondo cui questo tipo specifico di prodotto non era esportato dai produttori esportatori che non hanno collaborato non è stata suffragata dall’EFDA e non ha potuto essere verificata. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
3.9.7. L’elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato
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(342) |
L’EIFI ha affermato che alcuni dei produttori esportatori ai quali era stato conferito lo status di produttore esportatore che ha collaborato non dovrebbero essere considerati tali, in quanto non sarebbero produttori bensì operatori commerciali del prodotto in esame. Per alcuni produttori esportatori il nome indicato nel modulo di campionamento non corrispondeva a quella associata al numero di partita IVA registrato di tale società, mentre altri avevano un prezzo all’esportazione verso l’Unione eccezionalmente basso. A sostegno della sua richiesta, l’EIFI ha presentato informazioni basate su fonti pubblicamente disponibili. |
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(343) |
La Commissione osserva che le informazioni fornite dall’EIFI sono giunte molto tardi nel corso della procedura, mentre lo stesso elenco di produttori esportatori che hanno collaborato è stato inserito nel fascicolo consultabile da tutte le parti interessate il 6 gennaio 2021 (77) e pertanto non poteva più essere verificato. La Commissione non ha quindi potuto stabilire se i motivi addotti dall’EIFI per depennare alcune società dall’elenco dei produttori esportatori fossero giustificati e tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
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(344) |
Una società commerciale della RPC, Changshu 5. Rich Trading Co., Ltd. («Changshu Rich»), ha affermato che dovrebbe essere aggiunta all’elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato insieme al suo produttore collegato in Cina, dato che ha collaborato durante l’inchiesta. La Commissione osserva che nessuna di queste parti ha compilato il modulo di campionamento entro i termini stabiliti. Changshu Rich ha fornito solo una risposta al questionario per il campionamento degli importatori indipendenti nell’Unione, che non era destinata alle parti della RPC e che è stata fornita solo dopo i termini stabiliti. La richiesta di essere inserita nell’elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato è stata pertanto respinta. Un altro produttore esportatore indicato da Changshu Rich come suo «partner» aveva fornito il modulo di campionamento entro il termine stabilito ed è stato pertanto inserito nell’elenco. |
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(345) |
Un altro produttore esportatore, Bulten Fasteners (China) Co., Ltd. («Bulten Fasteners»), ha chiesto di essere incluso nell’elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato, sostenendo di aver collaborato durante l’inchiesta fornendo le informazioni sui fattori produttivi destinati ai produttori esportatori della RPC entro il termine previsto, come richiesto nell’avviso di apertura. Ha affermato che i requisiti per essere considerato una parte che ha collaborato non erano chiari e che, fornendo le informazioni sui fattori produttivi, ha confermato la sua disponibilità a collaborare e ha agito in buona fede. |
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(346) |
La Commissione ha osservato che Bulten Fasteners non ha fornito una risposta al questionario per il campionamento come richiesto nell’avviso di apertura, che prevedeva anche un consenso a far parte delle società da sottoporre al campionamento e all’inchiesta. All’apertura la società, essendo uno dei produttori esportatori menzionati nella denuncia, ha ricevuto anche istruzioni specifiche da parte della Commissione, mediante comunicazione bilaterale, nelle quali era chiaramente indicato che la fornitura delle informazioni per il campionamento sarebbe stata una condizione per essere considerati una parte che ha collaborato. La società non ha neppure presentato osservazioni sull’elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato di cui al considerando 345, che era presente nel fascicolo dall’inizio dell’inchiesta, dopo che la Commissione ha selezionato il campione dei produttori esportatori. A tale riguardo, Bulten Fasteners ha chiesto di essere sentita dal consigliere-auditore. Il 7 dicembre 2021 si è svolta un’audizione durante la quale il consigliere-auditore ha concluso che i diritti procedurali di Bulten Fasteners non erano stati pregiudicati nel procedimento, in quanto la società aveva ricevuto informazioni dalla Commissione alle quali non aveva reagito. Sulla base di queste considerazioni, a differenza dei produttori esportatori che hanno presentato il modulo di campionamento e hanno accettato esplicitamente di collaborare all’inchiesta in tempo utile, Bulten Fasteners non può essere considerata un produttore esportatore che ha collaborato e la richiesta di tale parte è stata respinta. |
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(347) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la Commissione ha riscontrato alcuni errori materiali nell’elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato, che sono stati corretti. Tali correzioni si sono basate sulle informazioni fornite dalle parti interessate nel modulo di campionamento. Shanghai Foreign Trade (Pudong) Co., Ltd., che ha presentato informazioni ai fini del campionamento per i suoi produttori collegati Shanghai Rongdun Industry Co., Ltd. e Shanghai Chunri New Energy Technology Co., Ltd., è stata quindi depennata dall’elenco e sostituita dai suoi produttori collegati. Analogamente, BSC Corporation, un operatore commerciale che esporta il prodotto fabbricato dalla sua società collegata Liaocheng BSC Metal, è stata depennata dall’elenco e sostituita dal suo produttore collegato. |
3.9.8. Altre argomentazioni
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(348) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’utilizzatore di viti per poli di batterie di cui ai considerando 154 e 155 ha affermato che la Commissione ha ignorato la sua argomentazione secondo cui il suo principale concorrente in India fabbrica viti per poli di batterie e le vende nell’Unione a livelli di prezzo simili a quelli delle importazioni dalla Cina. Secondo l’utilizzatore, ciò dimostrerebbe che i prezzi all’importazione cinesi non sono oggetto di dumping. L’utilizzatore ha inoltre affermato che la Commissione avrebbe dovuto confrontare i prezzi all’importazione delle viti per poli di batterie indiani con il valore normale. Non avendolo però fatto, la Commissione non può concludere che le importazioni cinesi di viti per poli di batterie erano oggetto di dumping. |
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(349) |
La Commissione sottolinea innanzitutto che tale argomentazione non è stata presentata prima della divulgazione finale delle informazioni. La semplice affermazione, non suffragata da prove, secondo cui i prezzi delle viti per poli di batterie dei produttori indiani erano allo stesso livello dei prezzi di rivendita cinesi sul mercato dell’Unione non implica di per sé che i prezzi delle esportazioni cinesi non sarebbero oggetto di dumping. In secondo luogo, i margini di dumping di cui alla sezione 3 si basano sui prezzi all’esportazione del prodotto in esame nel suo complesso e non sono stati determinati margini di dumping distinti per i diversi tipi di prodotto. Come illustrato in dettaglio nella sezione 3, dal confronto dei prezzi all’esportazione dei produttori esportatori cinesi con il valore normale basato sui dati del paese rappresentativo sono emersi margini di dumping sostanziali. Tale utilizzatore non ha fornito alcuna osservazione sul calcolo dei margini di dumping, né ha contestato gli elementi utilizzati per il calcolo. In terzo luogo, si ricorda che l’ambito della presente inchiesta è limitato alle esportazioni del prodotto in esame dalla Cina e che pertanto la Commissione non era in alcun modo tenuta, né tantomeno autorizzata, a indagare su presunte pratiche di dumping inerenti alle importazioni dall’India. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
4. PREGIUDIZIO
4.1. Osservazioni preliminari
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(350) |
Come indicato ai considerando 96 e 97, il periodo transitorio per il recesso del Regno Unito è terminato il 31 dicembre 2020 e il Regno Unito ha cessato di essere soggetto al diritto dell’Unione a partire dal 1o gennaio 2021. Poiché il termine per la presentazione delle risposte al questionario e di altre informazioni cadeva dopo il periodo transitorio, la Commissione ha chiesto alle parti interessate di fornire informazioni sulla base dell’UE a 27. Le risultanze relative al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione sono state pertanto valutate sulla base dei dati dell’UE a 27. |
4.2. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
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(351) |
Il prodotto simile è stato prodotto da più di 70 produttori nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
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(352) |
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta è stata calcolata in 1 060 569 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base dei dati forniti dal denunciante e dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Come indicato al considerando 49, sei produttori dell’Unione facevano parte del campione definitivo. Essi rappresentavano il 9,5 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile. |
4.3. Consumo dell’Unione
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(353) |
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sommando il volume totale stimato delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione (cfr. tabella 6) al volume totale delle importazioni rilevato da Eurostat (cfr. tabelle 3 e 12). |
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(354) |
Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell’Unione (in tonnellate)
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(355) |
Il consumo dell’Unione è diminuito durante il periodo in esame. Complessivamente, il consumo dell’Unione è diminuito del 18 %, passando da 2 134 778 tonnellate nel 2017 a 1 748 012 tonnellate nel PI. |
4.4. Importazioni dal paese interessato
4.4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato
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(356) |
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata sulla base del volume delle importazioni e del consumo totale dell’Unione. Tabella 3 Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato
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(357) |
Il volume delle importazioni dalla Cina è aumentato del 54 % tra il 2017 e il 2019 ed è rimasto relativamente stabile tra il 2019 e il PI. Nel complesso il volume delle importazioni è cresciuto del 55 % durante il periodo in esame. |
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(358) |
Considerando il calo del consumo dell’Unione, la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata costantemente tra il 2017 e il PI, passando dal 6 % al 12 %. |
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(359) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’EIFI ha sostenuto che, in base ai dati statistici a sua disposizione, i volumi delle importazioni e la quota di mercato delle importazioni dalla Cina dovrebbero essere più elevati. L’EIFI disponeva di dati statistici che comprendevano importazioni di prodotti che non rientravano nell’ambito dell’inchiesta e aveva stimato i volumi totali delle importazioni sulla base della conoscenza del mercato. Le statistiche utilizzate dalla Commissione per determinare i volumi delle importazioni nella tabella 3 erano tuttavia basate sui volumi effettivi delle importazioni del prodotto in esame registrati a un livello del codice TARIC che includeva solo il prodotto in esame. I volumi riportati nella tabella 3 riflettono pertanto i volumi effettivi delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo in esame. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(360) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’EFDA e la CCCME hanno chiesto chiarimenti in merito ai dati utilizzati per stabilire i volumi delle importazioni nell’Unione. Dopo aver ottenuto tali chiarimenti, le parti hanno chiesto che fossero resi noti anche dati precisi per codice TARIC. Per motivi di riservatezza, questi dati non possono essere divulgati e la richiesta è stata pertanto respinta. |
4.4.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi
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(361) |
La Commissione ha stabilito i prezzi medi delle importazioni sulla base di Eurostat, dividendo i valori totali delle importazioni cinesi per il volume totale di tali importazioni. |
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(362) |
Il prezzo medio delle importazioni dal paese interessato ha registrato il seguente andamento: Tabella 4 Prezzi all’importazione (EUR/tonnellata)
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(363) |
I prezzi delle importazioni dal paese interessato sono aumentati dell’11 % tra il 2017 e il 2018, per poi diminuire dell’1 % nel 2019 e di un ulteriore 3 % nel PI. Nel complesso, durante il periodo in esame, i prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati del 7 %. Tuttavia tale aumento è stato ben lungi dal coprire l’aumento del costo delle materie prime, pari al 30 % nello stesso periodo. Inoltre i prezzi all’importazione sono rimasti costantemente al di sotto dei prezzi di vendita dell’Unione, come indicato nella tabella 8. |
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(364) |
La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:
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(365) |
Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Tale risultato indicava un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 28 % e il 46 % per le importazioni dal paese interessato nel mercato dell’Unione. |
4.4.2.1. Argomentazioni riguardanti la comparabilità dei prezzi
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(366) |
L’EFDA e la CCCME hanno affermato che gli elementi di fissaggio standard non sono intercambiabili con gli elementi di fissaggio non standard e non sono in concorrenza con essi. Hanno inoltre sottolineato che gli elementi di fissaggio non standard sono generalmente più costosi degli elementi di fissaggio standard. Mentre i produttori esportatori cinesi esportano principalmente elementi di fissaggio standard, l’industria dell’Unione produce e vende prevalentemente elementi di fissaggio non standard. Pertanto qualsiasi confronto dei prezzi dovrebbe basarsi su un’attenta distinzione tra elementi di fissaggio standard e non standard. Analogamente, la CCCME ha sottolineato che i tre principali tipi di prodotto oggetto della presente inchiesta, ossia viti, bulloni e rondelle, sono diversi gli uni dagli altri e che tale elemento dovrebbe essere tenuto in debita considerazione nel confronto dei prezzi. |
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(367) |
Allo stesso modo, la European DIY Retail Association («EDRA») ha affermato che un confronto tra il prezzo di vendita dell’Unione sul mercato dell’Unione e il prezzo cinese all’importazione dovrebbe tenere conto della distinzione tra elementi di fissaggio standard e non standard. Uno degli importatori ha asserito che i codici interni di prodotto dei produttori dell’industria dell’Unione non distinguerebbero tra elementi di fissaggio standard e non standard e che pertanto un confronto tra i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione e le importazioni cinesi sarebbe inappropriato. |
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(368) |
L’EFDA ha affermato che gli elementi di fissaggio, anche se prodotti sulla base di norme riconosciute a livello internazionale, possono anche soddisfare requisiti aggiuntivi specifici del cliente, ossia requisiti diversi da quelli stabiliti nella norma, che non sono oggetto di tale norma o che sono più rigorosi di quelli definiti nella norma. Tali elementi di fissaggio dovrebbero essere considerati elementi di fissaggio non standard. Nella stessa ottica, la CCCME ha affermato che non dovrebbero essere considerati elementi di fissaggio non standard solo gli elementi di fissaggio prodotti sulla base di disegni del cliente, ma anche quelli che tengono conto di altri requisiti del cliente, anche se tali elementi di fissaggio sono pienamente in linea con le norme sul prodotto internazionali. |
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(369) |
L’EFDA ha inoltre richiamato l’attenzione sulla differenza tra «norme sul prodotto» e «norme di ispezione» e tra norme sul prodotto «di base» e norme sul prodotto «speciali». Ha infatti affermato che, mentre gli elementi di fissaggio conformi alle norme sul prodotto di base possono essere considerati elementi di fissaggio standard, ai fini della presente inchiesta gli elementi di fissaggio conformi alle norme di ispezione e alle norme sul prodotto speciali dovrebbero essere considerati elementi di fissaggio non standard, in quanto tali requisiti hanno lo stesso ruolo dei requisiti specifici del cliente. |
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(370) |
L’EFDA e la CCCME hanno inoltre sottolineato che gli elementi di fissaggio prodotti dall’industria dell’Unione sono spesso fabbricati con assetti di produzione standard, pur avendo requisiti che vanno al di là delle norme riconosciute a livello internazionale. Tali elementi di fissaggio dovrebbero essere considerati elementi di fissaggio non standard. |
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(371) |
Infine l’EFDA e la CCCME hanno fatto riferimento a specifici requisiti di certificazione in alcuni settori (principalmente l’industria automobilistica). Si tratta di requisiti di conformità per i fornitori di elementi di fissaggio che comprendono, ad esempio, l’obbligo di documentare il processo di fabbricazione degli elementi di fissaggio, la registrazione di alcuni dati e le fasi di controllo della qualità (78). L’EFDA ha affermato che gli investimenti necessari nel processo di fabbricazione dei fornitori per conformarsi a tali requisiti si traducono in costi e prezzi più elevati e che pertanto gli elementi di fissaggio prodotti in tali condizioni dovrebbero essere considerati elementi di fissaggio non standard. La CCCME ha affermato che tutti gli elementi di fissaggio utilizzati nell’industria automobilistica dovrebbero essere considerati elementi di fissaggio non standard. |
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(372) |
La Commissione ha osservato che gli elementi di fissaggio standard sono descritti dettagliatamente da norme settoriali, come ad esempio le norme del Deutsches Institut für Normung (DIN), dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o le norme europee (EN) elaborate e gestite dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). Per contro, gli elementi di fissaggio non standard sono quelli che presentano differenze rispetto alle norme riconosciute dall’industria e sono spesso conformi alla progettazione e/o ai requisiti di un determinato utilizzatore. Pertanto i disegni del cliente che si discostano da una norma internazionale riconosciuta rendono un elemento di fissaggio speciale o non standard. Analogamente, gli elementi di fissaggio prodotti su linee di produzione standard sono considerati elementi di fissaggio speciali quando non sono pienamente conformi a una specifica norma settoriale riconosciuta a livello internazionale. |
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(373) |
La Commissione ha osservato che tutte le argomentazioni relative ai tipi di elementi di fissaggio da considerare come elementi di fissaggio non standard, ad eccezione di quelle di cui ai considerando 374 e 375, non erano di fatto contestate dall’industria dell’Unione e corrispondevano anche all’idea per cui gli elementi di fissaggio standard dovrebbero essere considerati elementi di fissaggio speciali/non standard non appena viene meno l’esatta conformità a una norma di prodotto dell’industria. |
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(374) |
Per quanto riguarda le norme di prodotto speciali e le norme di ispezione di cui al considerando 369, la Commissione ha ritenuto che, fintantoché un elemento di fissaggio è prodotto esattamente secondo le specifiche tecniche di una norma riconosciuta a livello internazionale, esso dovrebbe essere considerato un elemento di fissaggio standard, e le argomentazioni formulate al riguardo sono state pertanto respinte. |
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(375) |
I requisiti di certificazione di cui al considerando 371 sono requisiti di conformità specifici del cliente che possono non avere un impatto diretto sui requisiti tecnici dell’elemento di fissaggio stesso, come stabilito nelle norme riconosciute a livello internazionale. Pertanto i requisiti di conformità, purché non interferiscano con le caratteristiche fisiche e tecniche dell’elemento di fissaggio o non costituiscano uno specifico disegno del cliente, ma si riferiscano principalmente a questioni quali, ad esempio, i requisiti di documentazione nel processo di fabbricazione o la registrazione dei controlli di qualità, non sono stati considerati un criterio per differenziare gli elementi di fissaggio standard e non standard, e le argomentazioni formulate al riguardo sono state respinte. |
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(376) |
La CCCME ha inoltre affermato che gli elementi di fissaggio sono venduti quasi esclusivamente tramite distributori agli utilizzatori finali e che ciò dovrebbe essere tenuto in debita considerazione nel confronto dei prezzi, che dovrebbe essere effettuato allo stadio commerciale dei distributori. Come indicato al considerando 278, tutte le vendite all’esportazione sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione e pertanto nel confronto si è tenuto conto dei prezzi pagati o pagabili anziché dei prezzi all’esportazione costruiti. Inoltre l’industria dell’Unione ha effettuato la maggior parte delle sue vendite tramite distributori e il confronto tra i prezzi all’importazione e i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione è stato effettuato allo stesso stadio commerciale. Questa argomentazione non era pertanto pertinente nell’ambito della presente inchiesta. |
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(377) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’EFDA, la CCCME e la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea hanno affermato che nel calcolo dei margini di undercutting avrebbero dovuto essere applicati adeguamenti per tenere conto dei costi del controllo della qualità e della gestione dei documenti. L’EFDA e la CCCME hanno affermato che l’industria dell’Unione era soggetta ai requisiti di certificazione specifici di cui al considerando 371, mentre in genere i produttori esportatori cinesi non erano tenuti a soddisfare tali requisiti. L’EFDA e la CCCME hanno fatto riferimento all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, secondo cui la valutazione del pregiudizio deve basarsi su un esame obiettivo e su prove positive (compreso l’esame dell’effetto sui prezzi a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base), e all’articolo 3, paragrafo 1, dell’accordo antidumping dell’OMC, che fa riferimento alla comparabilità dei prezzi. Poiché i requisiti di certificazione hanno un impatto significativo sui costi e sui prezzi, l’EFDA, la CCCME e la missione della Repubblica popolare cinese hanno affermato che nel calcolo del margine di undercutting si dovrebbe applicare un opportuno adeguamento. |
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(378) |
Tali parti hanno fatto riferimento alle informazioni pubblicamente disponibili e a quelle fornite da uno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, da cui risulta che almeno uno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione era soggetto alla certificazione PPAP e pertanto ha erroneamente dichiarato parte della sua produzione come elementi di fissaggio standard. |
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(379) |
Per quanto riguarda le affermazioni relative alle informazioni pubblicamente disponibili per uno dei produttori dell’Unione asseritamente inclusi nel campione, la Commissione ha osservato che a tutti i produttori dell’Unione inclusi nel campione è stato concesso l’anonimato e che pertanto qualsiasi osservazione su tali informazioni non è giustificata. La Commissione ha tuttavia confermato che l’inchiesta non è stata in grado di stabilire differenze di costo sostanziali tra i processi di produzione soggetti a requisiti di certificazione e altri processi di produzione. Pertanto, anche se tale adeguamento fosse comprovato e giustificato, il suo impatto sul margine di undercutting sarebbe trascurabile, per cui le risultanze della Commissione sull’undercutting significativo rimarrebbero valide. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
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(380) |
Per quanto riguarda l’affermazione secondo cui uno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha erroneamente dichiarato elementi di fissaggio non standard come elementi di fissaggio standard, si ricorda che, come indicato al considerando 375, i requisiti di certificazione non determinano di per sé se un elemento di fissaggio debba essere considerato non standard. Pertanto nello stesso considerando la Commissione ha rilevato che i requisiti di conformità, purché non interferiscano con le caratteristiche fisiche e tecniche dell’elemento di fissaggio o non costituiscano uno specifico disegno del cliente, ma si riferiscano principalmente a questioni quali, ad esempio, i requisiti di documentazione nel processo di fabbricazione o la registrazione dei controlli di qualità, non sono stati considerati un criterio per differenziare gli elementi di fissaggio standard e non standard. La Commissione ha verificato che i tipi di prodotto di tutti i produttori dell’Unione inclusi nel campione fossero stati correttamente comunicati. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(381) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’EFDA e la CCCME hanno affermato che le vendite dell’industria dell’Unione agli utilizzatori finali erano effettuate principalmente tramite distributori collegati. Poiché i produttori esportatori cinesi vendono direttamente a distributori indipendenti dell’Unione, avrebbero dovuto essere applicati opportuni adeguamenti per tenere conto delle differenze relative allo stadio commerciale. Tale argomentazione non si basava su informazioni contenute nel fascicolo, né era suffragata da alcun elemento di prova. Durante l’inchiesta, l’EFDA e la CCCME hanno chiesto informazioni supplementari in merito alla quota delle vendite dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ai distributori; tali informazioni sono state fornite dalla Commissione e hanno confermato le risultanze di cui al considerando 376. La Commissione chiarisce inoltre che le vendite dei produttori dell’Unione inclusi nel campione prese in considerazione nei calcoli dell’undercutting sono state effettuate nei confronti di acquirenti indipendenti dell’Unione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
4.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione
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(382) |
In conformità dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. |
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(383) |
Come indicato ai considerando da 26 a 49, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato usato il campionamento. |
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(384) |
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati forniti dal denunciante, sottoposti a un controllo incrociato con i dati forniti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. I dati macroeconomici si riferivano a tutti i produttori dell’Unione. |
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(385) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME e l’EFDA hanno affermato che la Commissione non ha comunicato il volume di produzione e di vendita dei produttori dell’Unione che hanno fornito i dati inclusi negli indicatori macroeconomici. Nel corso dell’inchiesta, su richiesta, la Commissione ha spiegato che tali dati erano forniti a livello specifico di società e quindi riservati. L’EFDA ha inoltre affermato che la Commissione si è rifiutata di fornire informazioni sulle modalità di estrapolazione dei dati, che tuttavia sarebbe un aspetto cruciale dato che solo una piccola parte del totale dei produttori dell’Unione aveva fornito dati macroeconomici. |
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(386) |
Le fonti utilizzate e il metodo applicato dalla Commissione per stabilire i dati macroeconomici sono esposti al considerando 384. I dati macroeconomici sono stati raccolti presso singoli produttori dell’Unione e trasmessi alla Commissione dal denunciante. Il volume totale dei dati macroeconomici è stato stimato dal denunciante estrapolando i dati sulla base della quota di tali produttori rispetto alla produzione totale dell’Unione. Il denunciante ha basato la produzione totale dell’Unione sulle informazioni disponibili in Prodcom. I dati presentati sono stati adeguati sulla base di un controllo incrociato effettuato con i dati forniti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Gli adeguamenti hanno tenuto conto soltanto di alcune incongruenze nei dati, ma non hanno modificato in modo sostanziale i dati presentati dal denunciante. |
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(387) |
L’EFDA ha inoltre criticato il fatto che i dati non siano stati sufficientemente verificati dalla Commissione e che i riassunti non riservati dei dati macroeconomici siano stati trasmessi solo un giorno prima della divulgazione finale delle informazioni. Come indicato al considerando 384, la Commissione ha effettuato un controllo incrociato tra i dati forniti e le informazioni disponibili dei produttori dell’Unione inclusi nel campione attraverso un approfondito processo di richiesta delle informazioni mancanti nella risposta dell’EIFI al questionario sui macroindicatori. La natura delle domande poste all’EIFI è stata resa nota alle parti nel fascicolo pubblico. La Commissione era soddisfatta dell’accuratezza dei dati e ha pertanto ritenuto che questi costituissero una base adeguata per la determinazione degli indicatori macroeconomici. L’argomentazione relativa all’insufficienza della verifica è stata pertanto respinta. Il riassunto non riservato dei singoli contributi dei produttori dell’Unione è stato divulgato in tempo utile per presentare osservazioni. Inoltre all’EFDA e alla CCCME è stata concessa una proroga eccezionale del termine per presentare osservazioni. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(388) |
La Commissione ha valutato gli indicatori di pregiudizio microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. |
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(389) |
Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. |
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(390) |
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. |
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(391) |
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. |
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(392) |
Come indicato al considerando 68, un produttore esportatore ha affermato che il campione di produttori esportatori era composto principalmente da società produttrici di bulloni (rispetto ai produttori di viti) e che pertanto non sarebbe rappresentativo dell’industria e delle esportazioni cinesi nel loro complesso. L’analisi del pregiudizio dovrebbe pertanto essere effettuata separatamente per le viti da un lato e i bulloni dall’altro. |
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(393) |
Inoltre, come indicato ai considerando 115 e 156, un produttore esportatore di viti per legno da costruzione e un produttore esportatore di viti di montaggio a testa svasata piana con cava esagonale hanno affermato che questi tipi di prodotto non rientravano nell’ambito della presente inchiesta. In alternativa, tali parti interessate hanno affermato che l’analisi del pregiudizio dovrebbe essere effettuata separatamente per questi tipi di prodotto. |
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(394) |
Come indicato al considerando 162, la CCCME ha chiesto che gli indicatori di pregiudizio macroeconomici fossero raccolti e valutati separatamente per gli elementi di fissaggio standard, da un lato, e, dall’altro, gli elementi di fissaggio non standard, sulla base del fatto che l’industria dell’Unione produce e vende prevalentemente elementi di fissaggio non standard, mentre i produttori esportatori cinesi producono ed esportano prevalentemente elementi di fissaggio standard. |
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(395) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea ha affermato che, a causa dell’anonimato concesso ai produttori dell’Unione inclusi nel campione, le parti interessate non disponevano di alcun mezzo per verificare i dati aggregati dell’industria dell’Unione utilizzati per la determinazione degli indicatori macroeconomici. |
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(396) |
Come indicato ai considerando da 16 a 20, la Commissione ha ritenuto che la richiesta di anonimato fosse debitamente motivata e fondata. Tutte le argomentazioni riguardanti tale trattamento riservato sono state pertanto respinte. La Commissione non può quindi neppure divulgare le informazioni di ciascuna società che hanno contribuito a determinare gli indicatori di pregiudizio macroeconomici. Il metodo utilizzato è illustrato al considerando 384. L’argomentazione della missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea è stata pertanto respinta. |
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(397) |
Le osservazioni riguardanti la rappresentatività del campione dei produttori esportatori sono già state trattate al considerando 70. Analogamente, le osservazioni e le argomentazioni delle parti interessate in merito alla definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta sono già state trattate nei considerando da 113 a 166. |
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(398) |
Per quanto riguarda le affermazioni secondo cui l’analisi del pregiudizio dovrebbe essere effettuata separatamente per tipi di prodotto, la Commissione ricorda che il considerando 110 ha concluso che tutti i tipi di prodotto sono stati considerati come un unico prodotto ai fini della presente inchiesta, in quanto presentavano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi usi finali di base. Qualsiasi determinazione del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità si è pertanto basata sul prodotto nel suo insieme. Non sono stati forniti elementi di prova tali da giustificare un’analisi separata per tipo di prodotto. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
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(399) |
La CCCME e l’EFDA hanno affermato che la ponderazione degli indicatori di pregiudizio microeconomici dei produttori dell’Unione inclusi nel campione che sono PMI sarebbe contraria alle disposizioni del regolamento di base e dell’OMC e non dovrebbe pertanto essere applicata. Esse hanno sostenuto che tale metodologia aumenterebbe artificiosamente il peso dei dati forniti dalle PMI, riducendo nel contempo artificiosamente il peso dei dati forniti dalle grandi imprese. Poiché la Commissione non ha ponderato gli indicatori di pregiudizio, non è stata necessaria alcuna ulteriore analisi di tale affermazione. |
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(400) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME e l’EFDA hanno affermato che l’analisi del pregiudizio avrebbe dovuto essere effettuata separatamente per gli elementi di fissaggio standard, da un lato, e, dall’altro, gli elementi di fissaggio non standard. Esse hanno inoltre affermato che avrebbe dovuto essere effettuata un’analisi del pregiudizio separata per ciascuna delle categorie di prodotto, ossia viti per legno, viti autofilettanti, bulloni e rondelle, e a questo proposito hanno richiamato la relazione dell’organo d’appello relativa alla controversia Stati Uniti – Acciai laminati a caldo (79) e la relazione dell’organo d’appello relativa alla controversia Cina – HP-SSST (80), nonché la giurisprudenza della Corte di giustizia (81). |
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(401) |
Per quanto riguarda gli elementi di fissaggio standard e non standard, la CCCME e l’EFDA hanno innanzitutto ribadito che gli elementi di fissaggio speciali e standard appartengono a due mercati distinti, in termini di caratteristiche fisiche e di differenze qualitative nonché di usi finali, e che non erano intercambiabili. In secondo luogo, hanno ribadito che i produttori esportatori cinesi si concentrano sugli elementi di fissaggio standard, mentre i produttori dell’Unione si occupano principalmente della fabbricazione di elementi di fissaggio speciali. La CCCME e l’EFDA hanno sottolineato che la Corte di giustizia, nella causa T-254/18, ha confermato che «un’analisi per segmento può essere giustificata qualora i prodotti oggetto dell’inchiesta non siano interscambiabili e uno o più segmenti possano essere interessati più di altri dalle importazioni oggetto di dumping». |
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(402) |
Come indicato ai considerando 109 e 110, tutti gli elementi di fissaggio avevano caratteristiche fisiche e tecniche simili e gli stessi usi finali di base. Come già indicato al considerando 151, non è necessario che tutti i tipi di prodotto siano completamente intercambiabili, è sufficiente che tutti i tipi abbiano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi usi finali di base. Inoltre dall’inchiesta è emerso che, come indicato al considerando 47, gli elementi di fissaggio standard e non standard erano sia prodotti e venduti dai produttori dell’Unione che esportati verso l’industria dell’Unione dai produttori esportatori. L’inchiesta ha anche rivelato l’esistenza di una sovrapposizione nelle applicazioni finali. L’industria dell’Unione ha venduto elementi di fissaggio per una serie di applicazioni e settori. Nonostante la bassa collaborazione, la Commissione ha stabilito che le importazioni oggetto di dumping sono in concorrenza con le vendite dell’industria dell’Unione per gli stessi usi e le stesse applicazioni. Anche se la presenza di elementi di fissaggio speciali nel campione degli esportatori che hanno collaborato era bassa, gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dimostravano che i produttori esportatori cinesi dispongono di capacità per produrre ed esportare elementi di fissaggio non standard (ad esempio, durante le fiere i produttori esportatori cinesi offrivano una gamma di elementi di fissaggio non standard e vari produttori cinesi producevano elementi di fissaggio per il settore automobilistico). Il campione di produttori dell’Unione era composto da società che rappresentavano in modo uniforme sia le vendite di elementi di fissaggio standard sia quelle di elementi di fissaggio non standard. Di fatto la maggior parte delle società incluse nel campione produceva elementi di fissaggio sia standard che speciali; solo una società si concentrava su elementi di fissaggio speciali e un’altra su elementi di fissaggio standard. Come osservato al considerando 36, il campione dell’industria dell’Unione garantiva pertanto un ampio mix di prodotti. I tipi di prodotto importati dai produttori esportatori cinesi corrispondevano per oltre il 90 % ai tipi di prodotto fabbricati e venduti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione e comprendevano un confronto tra i prezzi degli elementi di fissaggio standard e non standard che invariabilmente mostrava un notevole undercutting e underselling. Fermo restando che l’analisi del pregiudizio deve essere condotta a livello dell’industria dell’Unione, la Commissione ha osservato che tutti i produttori dell’Unione, compresi quelli che producono elementi di fissaggio speciali indipendentemente dal mix di prodotti, hanno registrato un andamento decrescente della produzione e del volume delle vendite, oltre che dei margini di profitto. Ciò dimostrava che tutti i produttori dell’Unione inclusi nel campione subivano ripercussioni dalle importazioni provenienti dalla Cina. Inoltre, come indicato al considerando 552, vi sono elementi di prova del fatto che i produttori dell’Unione non sono stati in grado di estendere la produzione e le vendite agli elementi di fissaggio standard a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi sul mercato dell’Unione. A livello macroeconomico, la maggior parte dei produttori dell’Unione che fornivano dati individuali produceva elementi di fissaggio sia standard che speciali. Il deterioramento degli indicatori macroeconomici di pregiudizio parallelamente all’aumento delle importazioni dalla Cina, nonché la tendenza al ribasso degli indicatori microeconomici di tutti i produttori dell’Unione inclusi nel campione, mostrano che sul mercato vi era concorrenza tra l’industria dell’Unione e le importazioni dalla Cina a livello del prodotto simile, e l’inchiesta non ha confermato le argomentazioni contrarie formulate a tale riguardo. Ciò dimostra il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Né la CCCME né l’EFDA hanno fornito informazioni supplementari o elementi di prova che avrebbero giustificato un’analisi separata per gli elementi di fissaggio standard, da un lato, e, dall’altro, gli elementi di fissaggio non standard. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
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(403) |
Per quanto riguarda le viti per legno, le viti autofilettanti, i bulloni e le rondelle, le stesse parti hanno affermato che la classificazione di tali prodotti in sottovoci NC diverse indicherebbe che presentano ognuno caratteristiche specifiche e non sono comparabili tra loro. Secondo l’EFDA, ciò sarebbe inoltre confermato dal fatto che un produttore di viti per legno nell’Unione si è opposto alla denuncia in quanto non prevede alcun impatto positivo dalle misure. |
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(404) |
Le conclusioni di cui ai considerando 109 e 110 sono valide anche per quanto riguarda le categorie di prodotto di cui sopra. Non è stato fornito alcun elemento di prova della separazione dei mercati per queste categorie, se non il fatto che siano classificate con codici NC diversi. Ciò non può tuttavia essere considerato un elemento di prova sufficiente in quanto i prodotti, pur rientrando in codici NC diversi, possono comunque essere in concorrenza tra loro. Il fatto che un produttore dell’Unione si sia opposto alla denuncia non prova né dimostra, di per sé, l’esistenza di una segmentazione del mercato per tipo di prodotto. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
4.5.1. Indicatori macroeconomici
4.5.1.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
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(405) |
Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali nonché l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
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(406) |
Nel periodo in esame il volume di produzione dell’industria dell’Unione è diminuito costantemente e complessivamente del 25 %. |
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(407) |
La capacità produttiva è rimasta invariata durante il periodo in esame a circa 2 300 000 tonnellate. Tuttavia l’utilizzo degli impianti è diminuito notevolmente a causa della riduzione significativa dei volumi di produzione, scendendo dal 61 % nel 2017 ad appena il 46 % durante il PI. |
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(408) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’EFDA ha osservato che gli indici di cui alla tabella 5 per la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti durante il PI differiscono leggermente dal riassunto non riservato degli indicatori macroeconomici presentato dall’EIFI e che ciò indicherebbe che la Commissione ha apportato adeguamenti ai dati forniti dall’EIFI. |
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(409) |
Come indicato al considerando 386, le informazioni fornite dal denunciante sono state sottoposte a un controllo incrociato con i dati presentati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione e alcune correzioni apportate su tale base danno luogo a indici leggermente diversi. |
4.5.1.2. Volume delle vendite e quota di mercato
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(410) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Volume delle vendite e quota di mercato
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(411) |
Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è diminuito del 27 % nel periodo in esame, subendo una contrazione molto più rapida del consumo, che durante lo stesso periodo è calato del 18 %. |
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(412) |
Di conseguenza la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa dal 66 % nel 2017 al 59 % durante il PI, il che equivale a un calo del 10 % o di 7 punti percentuali. |
4.5.1.3. Crescita
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(413) |
In un contesto di calo del consumo, oltre a perdere volumi di vendita nell’Unione l’industria dell’Unione ha perso anche quote di mercato. |
4.5.1.4. Occupazione e produttività
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(414) |
Nel corso del periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Occupazione e produttività
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(415) |
L’occupazione dell’industria dell’Unione è diminuita nel periodo in esame a causa del calo della produzione e delle vendite. Ciò ha comportato una riduzione del 4 % della forza lavoro, senza tener conto dell’occupazione indiretta. |
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(416) |
Poiché il volume di produzione è diminuito più rapidamente del numero di dipendenti, nel periodo in esame la produttività dell’industria dell’Unione è calata del 22 %. |
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(417) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME e l’EFDA hanno affermato che la Commissione non ha fornito informazioni chiare sulle modalità di calcolo di questi indicatori. |
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(418) |
Nel corso dell’inchiesta, su richiesta delle suddette parti, la Commissione ha chiarito che gli indicatori macroeconomici si basavano sul singolo contributo dei produttori dell’Unione rappresentati dall’EIFI, che è stato oggetto di un controllo incrociato con i dati forniti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Il metodo utilizzato in relazione agli indicatori macroeconomici è descritto anche nel considerando 384. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
4.5.1.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
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(419) |
I margini di dumping stabiliti durante la presente inchiesta erano tutti notevolmente superiori al livello minimo. Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato, l’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo significativo sull’industria dell’Unione. |
4.5.2. Indicatori microeconomici
4.5.2.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
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(420) |
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Prezzi di vendita nell’Unione
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(421) |
I prezzi unitari di vendita dell’industria dell’Unione sono aumentati dell’11 % tra il 2017 e il PI. Si tratta di un aumento notevolmente inferiore rispetto a quello del costo unitario di produzione dell’industria dell’Unione (+ 15 %) registrato durante il periodo in esame. Di conseguenza i prezzi di vendita nell’Unione sono scesi al di sotto del costo unitario di produzione durante il PI a causa della notevole pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi, i cui prezzi di vendita durante il periodo dell’inchiesta erano del 37 % inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. |
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(422) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME e l’EFDA hanno contestato tali cifre e hanno osservato che non era chiaro come fossero stabiliti i costi unitari. Esse hanno inoltre segnalato un errore nella tabella divulgata, che è stato corretto dalla Commissione. I costi unitari sono stati stabiliti secondo la prassi della Commissione come costi totali, compresi i costi di fabbricazione e le SGAV. |
4.5.2.2. Costo del lavoro
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(423) |
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Costo medio del lavoro per dipendente
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(424) |
Durante il periodo in esame, il costo medio del lavoro per dipendente è diminuito del 6 %. |
4.5.2.3. Scorte
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(425) |
Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 10 Scorte
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(426) |
Il livello delle scorte finali è aumentato del 16 % tra il 2017 e il 2019 ed è diminuito del 9 % tra il 2019 e il PI. Nel complesso i volumi delle scorte finali sono cresciuti del 7 % nel periodo in esame. |
4.5.2.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
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(427) |
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
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(428) |
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, sotto forma di percentuale del fatturato di tali vendite. |
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(429) |
La redditività è diminuita ogni anno tra il 2017 e il PI, quando è diventata negativa. Questa tendenza è dovuta principalmente al fatto che l’industria dell’Unione non è stata in grado di rispecchiare l’aumento del costo di produzione nei suoi prezzi di vendita a causa della pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping, i cui prezzi di vendita erano mediamente inferiori del 37 % a quelli dell’industria dell’Unione. |
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(430) |
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto è diminuito costantemente durante il periodo in esame, con un calo complessivo del 63 % dovuto principalmente al deterioramento dell’utile al lordo delle imposte nello stesso periodo. |
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(431) |
L’utile sul capitale investito è il profitto espresso sotto forma di percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Esso è calato ancora più rapidamente della redditività e del flusso di cassa, diminuendo ogni anno durante il periodo in esame e diventando negativo durante il PI, a seguito della redditività negativa. Nello stesso periodo l’industria dell’Unione ha più che dimezzato il livello dei suoi investimenti, con un calo del 57 %. La capacità dell’industria dell’Unione di ottenere capitale è stata gravemente compromessa dall’erosione della redditività e del flusso di cassa verificatasi nel periodo in esame. |
4.5.3. Conclusioni sul pregiudizio
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(432) |
Tutti i principali indicatori del pregiudizio hanno registrato un andamento negativo durante il periodo in esame. Il volume di produzione dell’industria dell’Unione è diminuito del 25 % e il volume delle vendite è diminuito del 27 %. Con un calo del consumo del 18 %, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita del 10 %, raggiungendo il 59 % durante il PI. |
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(433) |
Sebbene il prezzo di vendita sia aumentato dell’11 % nel periodo in esame, ciò non è stato sufficiente a compensare l’aumento del costo unitario di produzione (+ 17 %), il che ha comportato una continua erosione della redditività durante il periodo in esame. Tale depressione dei prezzi ha causato una perdita durante il PI. Un analogo andamento negativo è stato osservato per l’occupazione, il costo medio del lavoro, gli investimenti, l’utile sul capitale investito e il flusso di cassa, che sono diminuiti nel periodo in esame. |
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(434) |
In base a quanto precede la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
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(435) |
L’EFDA e la CCCME hanno affermato che l’industria dell’Unione non stava subendo alcun pregiudizio e hanno fatto riferimento a informazioni pubblicamente disponibili che indicavano una redditività positiva per alcuni produttori dell’Unione nel 2019 o un andamento positivo di alcuni indicatori di pregiudizio. |
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(436) |
L’analisi del pregiudizio effettuata dalla Commissione si è basata sui dati aggregati dei produttori dell’Unione inclusi nel campione relativi alla produzione e alla vendita del prodotto simile nell’Unione, per gli indicatori microeconomici, e sui dati relativi all’intera industria dell’Unione, per gli indicatori macroeconomici. Per contro, le informazioni fornite dall’EFDA e dalla CCCME si basavano su dati pubblicamente disponibili riguardanti solo singoli produttori dell’Unione. Pertanto esse non sono state considerate rappresentative. Analogamente, l’analisi della Commissione ha riguardato tutti gli indicatori di pregiudizio nell’arco di diversi anni (il periodo in esame), mentre le informazioni fornite dall’EFDA e dalla CCCME riguardavano un solo esercizio finanziario o solo alcuni indicatori di pregiudizio specifici, come la redditività. Infine i dati raccolti dalla Commissione riguardavano unicamente il prodotto oggetto dell’inchiesta e sono stati sottoposti a verifica. Pertanto le informazioni fornite dall’EFDA e dalla CCCME non sono state ritenute adeguate per determinare la situazione dell’intera industria dell’Unione durante il periodo in esame e non hanno privato di valore le risultanze basate sui dati più precisi verificati dalla Commissione. Le argomentazioni dell’EFDA e della CCCME al riguardo sono state pertanto respinte. |
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(437) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME e l’EFDA hanno osservato che la redditività dell’industria dell’Unione riportata nella tabella 11 non poteva essere riconciliata con il prezzo unitario di vendita e il costo unitario di produzione riportati nella tabella 8. Come indicato al considerando 422, la Commissione ha corretto l’errore materiale nel costo unitario di produzione. L’andamento negativo della redditività, passata dal 6 % nel 2017 al -1 % nel PI, è stato tuttavia confermato. |
5. NESSO DI CAUSALITÀ
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(438) |
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. In conformità dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano allo stesso tempo aver arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione ha garantito che non venisse attribuito alle importazioni oggetto di dumping alcun pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato. Tali fattori sono le importazioni da altri paesi terzi, il calo del consumo dell’Unione, i cambiamenti strutturali nel settore automobilistico, le importazioni di elementi di fissaggio da parte dell’industria dell’Unione, l’andamento dei prezzi delle materie prime e i possibili vantaggi competitivi dei produttori esportatori cinesi, la pandemia di COVID-19 e la presunta cattiva gestione da parte dell’industria dell’Unione. |
5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping
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(439) |
Il deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione ha coinciso con un aumento significativo delle importazioni dalla Cina, i cui prezzi erano costantemente e significativamente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione e hanno messo sotto pressione il prezzo di mercato dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Come indicato al considerando 421, durante il periodo dell’inchiesta i prezzi all’importazione dei produttori esportatori inclusi nel campione erano mediamente inferiori del 37 % rispetto ai prezzi dell’Unione. |
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(440) |
Il volume delle importazioni dalla Cina è aumentato passando da circa 135 000 tonnellate nel 2017 a circa 209 000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta, con un aumento del 55 %. La quota di mercato è aumentata di 6 punti percentuali passando dal 6 % nel 2017 al 12 % nel periodo dell’inchiesta. Nello stesso periodo le vendite dell’industria dell’Unione sono diminuite del 27 % e la sua quota di mercato è calata dal 66 % al 59 %, ossia di 7 punti percentuali. |
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(441) |
I prezzi delle importazioni oggetto di dumping sono aumentati del 7 % nel periodo in esame, molto meno dell’aumento parallelo dei prezzi della materia prima (principalmente vergelle). I bassi prezzi all’importazione, che sono rimasti costantemente al di sotto dei prezzi dell’industria dell’Unione durante tutto il periodo in esame, hanno determinato una pressione sui prezzi nel mercato dell’Unione. L’industria dell’Unione non è stata quindi in grado di aumentare i suoi prezzi a livelli sostenibili, il che ha comportato un calo della redditività e perdite durante il PI. |
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(442) |
In base a quanto precede la Commissione ha concluso che le importazioni dalla Cina hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Tale pregiudizio ha avuto effetti sia in termini di volume che di prezzi. |
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(443) |
L’EFDA e la CCCME, riferendosi agli elementi di prova prima facie contenuti nella denuncia, hanno affermato che alcuni produttori dell’Unione avevano presentato domanda di fallimento già nel 2016 e nel 2017, ossia prima dell’aumento delle importazioni cinesi. La CCCME ha sottolineato che le misure antidumping in vigore sulle importazioni di elementi di fissaggio originari della Cina sono state revocate solo nel marzo 2016 (82) e che nessuna importazione dalla Cina è entrata nel mercato dell’Unione prima di tale data. Ciò dimostrerebbe che l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione esisteva già prima dell’aumento delle importazioni dalla Cina tra il 2017 e il PI. Pertanto l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione non può essere attribuito alle importazioni cinesi. |
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(444) |
Inoltre, facendo riferimento a informazioni pubblicamente disponibili, l’EFDA ha affermato che diversi produttori dell’Unione si trovavano in una situazione finanziaria sana nonostante le importazioni cinesi. Tale parte ha sostenuto che, poiché tutti i produttori dell’Unione avrebbero dovuto risentire di tali importazioni allo stesso modo, un eventuale pregiudizio notevole dell’industria dell’Unione nel suo complesso non può essere attribuito alle importazioni cinesi, ma deve necessariamente essere stato causato da altri fattori. |
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(445) |
Le argomentazioni di cui sopra non sono state confermate nel corso dell’inchiesta. Come indicato nei considerando da 439 a 441, vi è stata una chiara coincidenza temporale tra l’aumento delle importazioni oggetto di dumping e il deterioramento dell’industria dell’Unione. L’aumento delle importazioni è proseguito ben oltre l’abrogazione delle misure in vigore nei confronti delle importazioni cinesi e tale aumento non è stato pertanto considerato una semplice conseguenza dell’abrogazione. La Commissione osserva inoltre che è stata valutata la situazione dell’industria dell’Unione nel suo complesso e che la situazione dei singoli produttori dell’Unione può variare, il che non può tuttavia essere considerato rappresentativo dell’intera industria dell’Unione. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
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(446) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME e l’EFDA hanno chiesto ulteriori informazioni sull’andamento dei prezzi delle vergelle, sulla cui base la Commissione ha tratto le conclusioni di cui sopra. Tali parti hanno contestato l’adeguatezza della fonte utilizzata, affermando che i dati si riferiscono a un periodo diverso da quello in esame. La Commissione ha basato la sua valutazione su dati pubblicamente disponibili (83) che mostrano i livelli dei prezzi all’importazione delle vergelle durante il PI e che hanno confermato le conclusioni di cui al precedente considerando. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(447) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME e l’EFDA hanno affermato che l’effetto in termini di volumi e di prezzi delle importazioni cinesi non incideva sul pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. In primo luogo, esse hanno ritenuto che il 2017 non fosse una base adeguata per determinare un aumento del volume delle importazioni, in quanto le misure antidumping sulle importazioni di elementi di fissaggio originari della Cina sono state istituite nel 2009 (84) e sono rimaste in vigore fino al 2016; pertanto nel 2017 i volumi delle importazioni cinesi non si erano ripresi ed erano insolitamente bassi. La Commissione osserva che nel 2017 le importazioni cinesi rappresentavano il 6 % del consumo dell’Unione, che non può essere considerato non significativo, trattandosi di una percentuale di esportazione verso il mercato dell’Unione seconda solo a Taiwan. Inoltre questa tendenza all’aumento è evidente non solo tra il 2017 e il 2018, ma anche tra il 2018 e il 2019, quando le importazioni dalla Cina sono cresciute di circa il 50 %, segnando una crescita di gran lunga più significativa rispetto ad altri paesi terzi. |
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(448) |
Tali parti hanno anche affermato che l’aumento dei prezzi delle importazioni cinesi si situava nella stessa fascia dell’aumento dei prezzi delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione. I prezzi delle importazioni cinesi, come indicato nella tabella 4, sono aumentati del 7 % durante il periodo in esame, mentre i prezzi delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, come indicato nella tabella 8, sono aumentati dell’11 % durante lo stesso periodo. Va inoltre osservato che i prezzi delle importazioni cinesi erano significativamente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione e che vi è stata una pressione sui prezzi sul mercato dell’Unione che non ha consentito all’industria dell’Unione di aumentare i propri prezzi in linea con l’aumento dei costi (+ 15 % durante il periodo in esame). Pertanto il semplice fatto che i prezzi siano aumentati nella stessa misura non poteva privare di valore le risultanze di cui al considerando 441 e le argomentazioni di tali parti al riguardo sono state respinte. |
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(449) |
Come indicato al considerando 152, un produttore di ancoranti dell’Unione ha sostenuto che il suo produttore esportatore collegato in Cina è l’unico a disporre di una certificazione ufficiale dell’UE per viti di ancoraggio per calcestruzzo e pertanto è il solo a esportare questo tipo di prodotto nell’Unione. Non avendo esportato questo prodotto durante il periodo dell’inchiesta, esso non avrebbe potuto causare alcun pregiudizio all’industria dell’Unione. |
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(450) |
Come indicato ai considerando 115, 152 e 156, un produttore esportatore di viti per legno da costruzione, un produttore esportatore di viti di montaggio a testa svasata piana con cava esagonale e un gruppo di produttori esportatori di viti di ancoraggio per calcestruzzo hanno affermato che questi tipi di prodotto non erano inclusi nell’ambito della presente inchiesta. In alternativa, tali parti interessate hanno affermato che il nesso di causalità avrebbe dovuto essere determinato separatamente. Nel caso delle viti di montaggio a testa svasata piana con cava esagonale e delle viti per legno da costruzione, le parti hanno affermato di non essere in concorrenza con nessuno dei tipi di prodotto fabbricati dall’industria dell’Unione, mentre nel caso delle viti di ancoraggio per calcestruzzo il gruppo di produttori esportatori ha dichiarato di non aver esportato il prodotto durante il periodo dell’inchiesta e di non aver pertanto causato alcun pregiudizio all’industria dell’Unione. |
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(451) |
Come indicato al considerando 110, tutti i tipi di prodotto sono stati considerati come un unico prodotto ai fini della presente inchiesta, in quanto presentavano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi usi finali di base. Come già indicato al considerando 398, qualsiasi determinazione del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità si è pertanto basata sul prodotto nel suo insieme. Non sono stati forniti elementi di prova tali da giustificare un’analisi separata per tipo di prodotto. È inoltre irrilevante se tutti i tipi di prodotto siano stati esportati durante il periodo dell’inchiesta. Infine, come già indicato al considerando 151, è irrilevante che tutti i tipi di prodotto siano completamente intercambiabili a condizione che tutti i tipi abbiano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi usi finali di base. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
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(452) |
La CCCME ha affermato che le vendite dell’industria dell’Unione non erano in concorrenza con le importazioni cinesi, poiché i produttori esportatori cinesi producevano ed esportavano prevalentemente elementi di fissaggio standard, mentre l’industria dell’Unione produceva e vendeva prevalentemente elementi di fissaggio non standard. Su tale base, la CCCME ha sostenuto che l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione non può essere attribuito alle importazioni di elementi di fissaggio cinesi. |
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(453) |
Dall’inchiesta è emerso che le esportazioni dalla Cina comprendevano esportazioni di elementi di fissaggio non standard e che in Cina vi erano molti produttori di elementi di fissaggio non standard. Inoltre diversi produttori dell’Unione producono elementi di fissaggio standard, tra cui due produttori dell’Unione inclusi nel campione. Vi era quindi concorrenza tra le importazioni dalla Cina e le vendite dell’industria dell’Unione, sicché tale argomentazione è stata respinta. |
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(454) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea ha affermato che la quasi totalità delle esportazioni dalla Cina consisteva in elementi di fissaggio standard, mentre l’industria dell’Unione produceva e vendeva prevalentemente elementi di fissaggio non standard, e che pertanto non vi sarebbe alcuna concorrenza tra le importazioni cinesi e le vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione. L’analisi del nesso di causalità non può quindi basarsi sul prodotto nel suo insieme. La missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea ha affermato che per calcolare i margini di undercutting è stato utilizzato meno del 20 % delle vendite effettuate dai produttori dell’Unione inclusi nel campione, il che conferma l’assenza di un rapporto di concorrenza tra le importazioni cinesi e le vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione. |
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(455) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’EFDA e la CCCME hanno affermato che l’inchiesta aveva mostrato effetti sui prezzi (undercutting) delle importazioni cinesi solo per una piccola parte dell’industria dell’Unione, vale a dire per i produttori selezionati nel campione che producevano elementi di fissaggio standard. Il pregiudizio invece è stato valutato per l’intera industria dell’Unione, che tuttavia si concentra sugli elementi di fissaggio non standard. Il volume modesto delle importazioni di elementi di fissaggio non standard dalla Cina può essere attribuito a importazioni dell’industria dell’Unione. Pertanto qualsiasi effetto sui prezzi di tali importazioni deve essere considerato un pregiudizio autoinflitto. Di conseguenza l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione non può essere attribuito alle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina. Lo stesso varrebbe per le rondelle, le viti e i bulloni. |
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(456) |
Tali ragionamenti e argomentazioni sono simili a quelli presentati in relazione alla determinazione del pregiudizio di cui ai considerando 400 e 401 e sono stati pienamente esaminati nei considerando da 402 a 404. Per quanto riguarda i calcoli dell’undercutting, la Commissione non concorda con le argomentazioni fornite. L’inchiesta ha dimostrato che esiste una sostanziale sovrapposizione tra i tipi di prodotto importati dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione e quelli fabbricati e venduti dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione. Pertanto circa il 90 % dei tipi di prodotto esportati dalla Cina era fabbricato e venduto anche dall’industria dell’Unione inclusa nel campione sul mercato dell’Unione. Anche questa argomentazione è stata pertanto respinta. |
5.2. Effetti di altri fattori
5.2.1. Importazioni da altri paesi terzi
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(457) |
Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento: Tabella 12 Importazioni da paesi terzi
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(458) |
Le importazioni da altri paesi terzi provenivano principalmente da Taiwan, dal Vietnam e dalla Turchia. Il volume totale delle importazioni da tutti i paesi terzi tranne la Cina è diminuito del 14 % tra il 2017 e il PI, passando da circa 585 000 a circa 500 000 tonnellate. La quota di mercato corrispondente è salita dal 27 % nel 2017 al 29 % nel PI, in un contesto di calo del consumo nel mercato dell’Unione. Nel complesso i prezzi medi all’importazione sono aumentati del 7 % durante il periodo in esame ed erano in media notevolmente superiori ai prezzi delle importazioni dalla Cina (+ 72 % nel PI), in linea con i prezzi dell’industria dell’Unione. L’unica eccezione è rappresentata dal Vietnam, i cui prezzi sono stati solo dell’8 % superiori a quelli delle importazioni cinesi. Tuttavia la quota di mercato delle importazioni vietnamite durante il periodo dell’inchiesta (5 %) era notevolmente inferiore alla quota di mercato delle importazioni cinesi durante lo stesso periodo (12 %). Inoltre tra il 2017 e il periodo dell’inchiesta i volumi delle importazioni dal Vietnam sono diminuiti del 10 %, mentre i volumi delle importazioni cinesi sono aumentati del 55 %. |
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(459) |
In base a quanto precede la Commissione ha concluso che le importazioni da altri paesi terzi non erano la causa del pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. |
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(460) |
All’apertura dell’inchiesta, la CCCME ha affermato che vi era una coincidenza temporale tra l’aumento delle importazioni da altri paesi terzi tra il 2017 e il 2018 e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e che pertanto l’eventuale pregiudizio avrebbe dovuto essere attribuito alle importazioni da altri paesi terzi anziché dalla Cina. |
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(461) |
Tale argomentazione non tiene conto dell’andamento dell’industria dell’Unione durante tutto il periodo in esame, concentrandosi solo su due anni di tale periodo, mentre la situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione non può essere limitata soltanto al 2017 e al 2018. Essa è inoltre in contrasto con le risultanze della presente inchiesta, che hanno dimostrato che nel periodo in esame si è verificato un graduale e sostanziale aumento delle importazioni cinesi oggetto di dumping, che ha coinciso con una diminuzione delle vendite dell’industria dell’Unione e con un andamento negativo degli indicatori di pregiudizio. Inoltre i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi erano notevolmente superiori a quelli delle importazioni cinesi. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
5.2.2. Diminuzione del consumo dell’Unione
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(462) |
Durante il periodo in esame il consumo dell’Unione è diminuito del 18 %. La Commissione ha pertanto esaminato se tale diminuzione del consumo potesse attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Tuttavia, come indicato nella tabella 3, nonostante il calo del consumo le vendite cinesi all’esportazione sono aumentate costantemente nel periodo in esame e in totale del 55 %. Tale aumento si è tradotto in un aumento della quota di mercato dal 6 % al 12 %, pari a 6 punti percentuali. Parallelamente, come indicato al considerando 365, i prezzi delle importazioni cinesi erano mediamente inferiori del 37 % rispetto ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione. Come indicato nella tabella 6, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita di 7 punti percentuali durante il periodo in esame, il che corrisponde approssimativamente all’aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi, mentre la quota di mercato di altri paesi terzi è aumentata di appena 2 punti percentuali ed è diminuita in termini assoluti. Su tale base la Commissione ha concluso che non è stata la diminuzione del consumo a cagionare il pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. |
5.2.3. Cambiamenti strutturali nel settore automobilistico
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(463) |
Varie parti interessate hanno affermato che il mercato automobilistico mondiale è in contrazione da alcuni anni e ha inoltre subito importanti cambiamenti strutturali. Esse hanno sostenuto che tali sviluppi erano dovuti principalmente alla crescente tendenza all’elettrificazione dei veicoli, a scapito dei motori diesel. Poiché i motori elettrici richiedono elementi di fissaggio con specifiche meno rigorose, la domanda di elementi di fissaggio non standard è diminuita. Questa situazione è stata ulteriormente accentuata da un generale ridimensionamento dei veicoli e dalla conseguente riduzione del numero di elementi di fissaggio richiesti. Inoltre il settore automobilistico ha vissuto una serie di consolidamenti attraverso importanti fusioni e acquisizioni da cui è scaturita una razionalizzazione dei prodotti che, a sua volta, ha inciso negativamente sulla domanda di elementi di fissaggio. Le parti in questione hanno affermato che tale evoluzione ha colpito in particolare l’industria dell’Unione, che produce prevalentemente elementi di fissaggio non standard per l’industria automobilistica. |
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(464) |
L’inchiesta ha rivelato che il consumo dell’Unione di elementi di fissaggio destinati al settore automobilistico tra il 2008 e il PI non ha superato il [25-32 %] della produzione totale dell’Unione. Si tratta di una stima basata sugli elementi di prova forniti dall’EIFI sulla base dei dati relativi al volume totale di produzione di veicoli leggeri e agli elementi di fissaggio utilizzati nella produzione di veicoli leggeri (inclusi i veicoli elettrici, ibridi e a combustione interna) nel periodo compreso tra il 2008 e il PI (85). L’affermazione secondo cui la produzione dell’industria dell’Unione nel suo complesso è prevalentemente destinata all’industria automobilistica non ha pertanto potuto essere confermata dalla presente inchiesta. Al contrario, dall’inchiesta è emerso che i produttori dell’Unione riforniscono vari settori industriali, compresi quelli che utilizzano elementi di fissaggio standard. Il rallentamento del settore automobilistico non ha pertanto colpito l’intera industria dell’Unione in egual misura, e gran parte della produzione dell’Unione non ne ha risentito affatto. Dall’inchiesta è inoltre emerso che il calo della produzione di veicoli leggeri non ha avuto automaticamente un effetto negativo sui produttori dell’Unione che riforniscono l’industria automobilistica. In particolare, le informazioni disponibili hanno dimostrato che la produzione di gruppi propulsori per auto completamente elettriche è ancora relativamente bassa, mentre vi è stata una forte crescita dei gruppi propulsori ibridi. Il consumo di elementi di fissaggio nei veicoli ibridi è tuttavia superiore a quello degli elementi di fissaggio nelle autovetture a benzina. Pertanto, sebbene parte dell’industria dell’Unione possa aver risentito negativamente dell’andamento dell’industria automobilistica, gran parte dell’industria dell’Unione che non rifornisce l’industria automobilistica è rimasta esente da tale fenomeno, che pertanto non ha potuto attenuare il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall’intera industria dell’Unione. Le argomentazioni al riguardo sono state pertanto respinte. |
5.2.4. Importazioni dell’industria dell’Unione
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(465) |
L’EFDA e uno degli importatori inclusi nel campione hanno affermato che l’industria dell’Unione importa elementi di fissaggio standard da altri paesi terzi, compresa la Cina, per affermarsi come operatore commerciale di elementi di fissaggio standard nell’Unione. Essi hanno sostenuto che le importazioni sarebbero necessarie per mantenere le capacità produttive degli elementi di fissaggio non standard, che sono più redditizi rispetto agli elementi di fissaggio standard. Inoltre un importatore ha affermato che tali importazioni provengono principalmente da altri paesi terzi, al fine di evitare futuri dazi antidumping e quindi per trovarsi in una situazione concorrenziale migliore rispetto agli importatori tradizionali di elementi di fissaggio i cui fornitori sono situati prevalentemente in Cina. |
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(466) |
L’inchiesta non ha confermato tali asserzioni. Le importazioni di elementi di fissaggio dalla Cina da parte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano meno dell’1 % della loro produzione totale di elementi di fissaggio, mentre le importazioni da altri paesi terzi rappresentavano meno del 3 %. Inoltre, come indicato al considerando 458, le importazioni da altri paesi terzi avevano livelli di prezzo simili a quelli dell’industria dell’Unione. La Commissione ha pertanto concluso che le importazioni di elementi di fissaggio dalla Cina o da altri paesi terzi non hanno annullato il nesso di causalità tra il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping dalla Cina. |
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(467) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’EFDA ha ribadito l’argomentazione di cui al considerando 465, affermando che le importazioni di elementi di fissaggio dalla Cina da parte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano il 5 % del totale delle importazioni cinesi e devono pertanto essere considerate significative. L’EFDA ha inoltre affermato che le conclusioni di cui al considerando 466 non comprendono le importazioni effettuate dall’industria dell’Unione tramite distributori, ma solo le importazioni dirette, e pertanto il volume reale delle importazioni dell’industria dell’Unione sarebbe molto più elevato di quello indicato in tale considerando. A sostegno della sua argomentazione, l’EFDA cita l’esempio di uno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione che, nella sua risposta al questionario, ha dichiarato di acquistare elementi di fissaggio dalla Cina direttamente o tramite distributori. |
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(468) |
L’affermazione dell’EFDA secondo cui le importazioni dei produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano il 5 % del totale delle importazioni cinesi durante il periodo dell’inchiesta è di fatto errata ed è stata pertanto respinta. La Commissione ha basato le sue risultanze di cui al considerando 466 sulle informazioni verificate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, tra cui quello citato dall’EFDA nel considerando precedente. La verifica della Commissione ha riguardato anche i fornitori dei produttori dell’Unione, ossia ha valutato se gli acquisti fossero effettuati direttamente presso un fornitore cinese o tramite un distributore. Pertanto le argomentazioni dell’EFDA al riguardo sono state respinte e le conclusioni di cui al considerando 466 sono state confermate. |
5.2.5. Vantaggi competitivi dei produttori esportatori cinesi
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(469) |
Uno degli importatori inclusi nel campione ha affermato che i produttori cinesi godrebbero di vantaggi competitivi, quali l’accesso a prezzi più bassi delle materie prime, costi del lavoro più bassi, requisiti giuridici ambientali meno rigorosi e sovvenzioni all’esportazione. |
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(470) |
Come stabilito ai considerando 187 e seguenti, i presunti vantaggi competitivi erano in realtà distorsioni significative sul mercato cinese per quanto riguarda i prezzi e i costi praticati sul mercato interno, e il valore normale per il produttore esportatore incluso nel campione è stato pertanto costruito in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. L’esistenza di tali distorsioni in Cina non può essere considerata un fattore che attenua il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Tali elementi confermano piuttosto che dette distorsioni sono causa di dumping e di prezzi all’esportazione artificiosamente bassi. Le argomentazioni al riguardo sono state pertanto respinte. |
5.2.6. Pandemia di COVID-19
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(471) |
L’EFDA ha affermato che il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione è stato causato dalla pandemia di COVID-19 iniziata nel primo semestre del 2020. |
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(472) |
Come indicato nella tabella 2, il consumo dell’Unione aveva iniziato a diminuire già nel 2019, ossia prima della pandemia di COVID-19. Tale calo è proseguito durante il periodo dell’inchiesta, che ha riguardato il primo semestre del 2020. Tuttavia, come indicato al considerando 462, nello stesso periodo le importazioni cinesi sono aumentate, sia in termini assoluti che in termini di quota di mercato, penetrando nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping che erano significativamente inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. Ciò è in contrasto con le importazioni da altri paesi terzi, i cui volumi sono diminuiti in termini assoluti e i cui prezzi si situavano mediamente nella stessa fascia di quelli dell’industria dell’Unione. |
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(473) |
Come mostrato nella tabella 3, nel periodo 2017-2019 le importazioni cinesi oggetto di dumping erano già aumentate costantemente su base annua, con il risultato di un aumento del 54 % entro il 2019, ossia fino allo scoppio della pandemia di COVID-19. In altri termini, il pregiudizio notevole causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping si era già concretizzato, come risulta dall’andamento negativo della maggior parte degli indicatori macroeconomici e microeconomici nel periodo 2017-2019, quando è entrata in gioco la COVID-19. |
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(474) |
In un simile contesto, non si può negare che la pandemia di COVID-19 e il successivo calo dei consumi abbiano contributo ad aggravare ulteriormente la situazione dell’industria dell’Unione, già deteriorata. Questa evoluzione tuttavia non attenua il nesso di causalità tra il pregiudizio notevole riscontrato e le importazioni oggetto di dumping dalla Cina. Come osservato in precedenza, l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole a causa delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, che sono aumentate del 54 % durante il triennio prima dello scoppio della pandemia, per cui è chiaro che il pregiudizio notevole si era già verificato prima, a prescindere dalla pandemia. |
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(475) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME e l’EFDA hanno ribadito l’argomentazione secondo cui la pandemia di COVID-19 era la causa principale del pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, sostenendo che i principali indicatori di pregiudizio si erano deteriorati soprattutto tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta, parallelamente alla pandemia di COVID-19, mentre le importazioni cinesi erano rimaste invariate e la loro quota di mercato era aumentata solo di 1 punto percentuale tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta. Tali parti hanno anche fatto riferimento a una dichiarazione di un produttore dell’Unione incluso nel campione, contenuta nella versione pubblica della risposta al questionario, che indicava che la pandemia di COVID-19 aveva influito sulla sua attività, nonché a una dichiarazione dell’EIFI nella sua corrispondenza con la Commissione, secondo cui alcuni cambiamenti nel volume di produzione e di vendita sarebbero attribuibili alla pandemia di COVID-19. |
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(476) |
Nessuna delle argomentazioni presentate dopo la divulgazione finale delle informazioni ha contraddetto o inficiato le conclusioni di cui ai considerando da 472 a 474, in particolare che la pandemia di COVID-19 e il successivo calo del consumo hanno contribuito ad aggravare ulteriormente la situazione dell’industria dell’Unione già in deterioramento. La Commissione osserva inoltre che volume di produzione e di vendita dell’industria dell’Unione si era già deteriorato tra il 2018 e il 2019, ossia prima della pandemia di COVID-19, quando le importazioni cinesi erano aumentate del 38 %. La Commissione ha pertanto ritenuto che le tendenze negative osservate tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta non siano altro che una continuazione delle tendenze già negative osservate a partire dal 2017 e che la pandemia di COVID-19 abbia solo aggravato questa chiara tendenza esistente. La Commissione ha pertanto confermato le conclusioni di cui al considerando 474 e ha respinto tutte le argomentazioni formulate al riguardo. |
5.2.7. Cattiva gestione da parte dell’industria dell’Unione
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(477) |
Uno degli importatori inclusi nel campione ha affermato che il pregiudizio subito dai produttori dell’Unione che operano anche nella produzione e nella vendita di elementi di fissaggio standard era dovuto a cattive decisioni commerciali e di investimento e a difficoltà strutturali interne e non può essere attribuito alle esportazioni cinesi di elementi di fissaggio. |
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(478) |
Tale affermazione è stata formulata su base molto generica, senza ulteriori dettagli e senza fornire alcun elemento di prova a suo sostegno. Essa è stata pertanto respinta. |
5.3. Conclusioni sul nesso di causalità
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(479) |
L’aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina ha coinciso con il deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione. Le importazioni cinesi hanno acquisito una quota di mercato significativa nel contesto di un calo del consumo e a scapito dell’industria dell’Unione, che ha registrato un calo del volume delle vendite e della quota di mercato. In termini di prezzi, la crescita della quota di mercato delle importazioni cinesi è avvenuta a prezzi costantemente e significativamente inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, ha creato una notevole pressione sui prezzi e ha impedito all’industria dell’Unione di aumentare i propri prezzi a livelli sostenibili, necessari per conseguire margini di profitto ragionevoli. |
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(480) |
Sono stati esaminati anche altri possibili fattori, ma nessuno di essi ha potuto attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. |
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(481) |
In base a quanto precede la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping dalla Cina hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. Il pregiudizio è evidente in particolare nell’andamento della produzione, dell’utilizzo degli impianti, del volume delle vendite sul mercato dell’Unione, della quota di mercato, della produttività, della redditività e dell’utile sul capitale investito. |
6. LIVELLO DELLE MISURE
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(482) |
Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure definitive per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. |
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(483) |
Per determinare il livello delle misure la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping all’industria dell’Unione. |
6.1. Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)
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(484) |
La Commissione ha innanzitutto stabilito l’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. In questo caso il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di coprire i propri costi di produzione, compresi quelli derivanti dagli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte e dalle convenzioni dell’ILO elencate nell’allegato I bis del regolamento di base, e fosse in grado di ottenere un profitto ragionevole («profitto di riferimento») vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base. |
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(485) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto del livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese interessato e del livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %. |
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(486) |
La Commissione ha stabilito un profitto base che copriva tutti i costi in condizioni di concorrenza normali. La Commissione ha preso in considerazione i profitti realizzati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione prima dell’aumento delle importazioni dalla Cina. Tale margine di profitto è stato calcolato al 5,9 %, che corrisponde al livello dei profitti realizzati dall’industria dell’Unione nel 2017. Essendo inferiore al minimo del 6 % richiesto dall’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, tale margine di profitto è stato sostituito con un margine pari al 6 %. |
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(487) |
Non è stata presentata alcuna argomentazione riguardante il fatto che il livello di investimenti, ricerca e sviluppo (R&S) e innovazione dell’industria dell’Unione durante il periodo in esame sarebbe stato più elevato in condizioni di concorrenza normali. |
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(488) |
Analogamente, non è stata formulata alcuna affermazione riguardo ai costi futuri risultanti dagli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte e che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all’articolo 11, paragrafo 2, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base. |
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(489) |
Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo del prodotto simile non pregiudizievole per l’industria dell’Unione, applicando il margine del profitto di riferimento del 6 % al costo di produzione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. |
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(490) |
La Commissione ha quindi stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori inclusi nel campione del paese interessato, determinata in base ai singoli tipi di prodotto per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse sotto forma di percentuale della media ponderata del valore cif all’importazione. |
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(491) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, due dei produttori esportatori inclusi nel campione hanno contestato il calcolo del prezzo indicativo. Essi hanno affermato che alcuni tipi di prodotto erano venduti in quantitativi molto ridotti dall’industria dell’Unione e che pertanto il prezzo medio di tali tipi non sarebbe rappresentativo. Uno di questi esportatori ha inoltre affermato che alcuni tipi di prodotto venduti dall’industria dell’Unione non erano comparabili con quelli da esso esportati. Lo stesso produttore esportatore ha osservato che la Commissione avrebbe dovuto comunicare gli adeguamenti effettuati a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base e il metodo utilizzato per calcolarli. |
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(492) |
Sebbene i quantitativi venduti dei tipi di prodotto in esame fossero effettivamente bassi, la Commissione ha osservato che anche i quantitativi esportati dal produttore esportatore cinese interessato con lo stesso NCP erano bassi e che nessun elemento del fascicolo consentiva di concludere che tali prezzi non fossero rappresentativi. In ogni caso, anche se la Commissione avesse escluso queste operazioni di vendita dal calcolo dell’underselling, l’impatto sarebbe stato comunque limitato e i margini di underselling sarebbero rimasti notevolmente superiori ai margini di dumping calcolati per tali produttori esportatori. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
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(493) |
Per quanto riguarda gli adeguamenti effettuati a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, il documento generale di divulgazione delle informazioni conteneva un’inesattezza e indicava erroneamente che erano stati effettuati adeguamenti di questo tipo, nonostante il fatto che, come indicato al considerando 488, non fossero pervenute richieste per tali adeguamenti. Non è stato pertanto necessario fornire ulteriori informazioni. |
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(494) |
Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre società» è stato definito analogamente al margine di dumping per tali società.
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7. INTERESSE DELL’UNIONE
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(495) |
In conformità dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se potesse concludere chiaramente che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel presente caso, nonostante l’accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori, dei dettaglianti nel settore del fai da te e degli utilizzatori. |
7.1. Interesse dell’industria dell’Unione
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(496) |
L’istituzione di misure migliorerà le condizioni di mercato per i produttori dell’Unione che saranno in grado di migliorare la loro posizione competitiva sul mercato e di recuperare la perdita di volume delle vendite e di quota di mercato. Con l’allentamento della pressione sui prezzi dovuta alle importazioni sleali, l’industria dell’Unione sarà in grado di aumentare i propri prezzi di vendita e di raggiungere una redditività sostenibile. |
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(497) |
L’assenza di misure avrebbe effetti negativi significativi per l’industria dell’Unione, in quanto le importazioni continuerebbero ad aumentare, con una conseguente ulteriore depressione dei prezzi nell’Unione che avrebbe ripercussioni negative sul volume di produzione e delle vendite dell’industria dell’Unione nonché sulla sua quota di mercato. Ciò a sua volta inciderebbe negativamente sugli indicatori finanziari dell’industria dell’Unione e, in particolare, la situazione di perdita già in atto ne risulterebbe ulteriormente aggravata, con conseguenze negative per gli investimenti e l’occupazione nell’Unione. |
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(498) |
L’istituzione di misure sarebbe quindi chiaramente nell’interesse dell’industria dell’Unione. |
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(499) |
L’EFDA e altre parti interessate hanno affermato che l’industria dell’Unione non sarebbe in grado di beneficiare dell’istituzione di dazi antidumping e che, in ultima analisi, i produttori di paesi terzi aumenteranno le loro esportazioni verso l’Unione e saranno quindi loro, e non l’industria dell’Unione, a trarre vantaggio dalle misure antidumping istituite nei confronti della Cina. |
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(500) |
La Commissione ha ritenuto che tale affermazione fosse speculativa, in quanto non suffragata da alcun elemento di prova. Il solo fatto che le importazioni da altri paesi terzi possano aumentare a seguito dell’istituzione di misure antidumping non è un segno che l’industria dell’Unione non benefici di tali misure. A tale riguardo, la presente inchiesta ha stabilito che i volumi delle importazioni da altri paesi terzi non sono aumentati durante il periodo in esame, bensì sono diminuiti notevolmente, e che i prezzi delle importazioni da queste fonti non erano nel complesso significativamente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione. Su tale base, le informazioni contenute nel fascicolo indicano che tali importazioni potrebbero anche essere state influenzate negativamente dalla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi sul mercato dell’Unione, in quanto le importazioni oggetto di dumping dalla Cina avevano prezzi mediamente inferiori anche ai prezzi delle importazioni dagli altri paesi terzi ed erano in aumento, a fronte di un calo dei volumi delle importazioni dai paesi terzi. Si ricorda che le misure antidumping mirano semplicemente a ripristinare condizioni di parità nel mercato dell’Unione e non a limitare le importazioni a condizioni di mercato eque. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione. |
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(501) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il produttore esportatore CELO Suzhou ha affermato che la decisione della Commissione di rifiutargli un esame individuale causerà probabilmente un pregiudizio ai suoi produttori collegati nell’Unione che importavano tipi di prodotto specifici dalla sua società collegata in Cina. La misura non sarebbe pertanto nell’interesse dell’industria dell’Unione. |
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(502) |
L’interesse dell’industria dell’Unione si basa sui dati aggregati dell’industria dell’Unione nel suo complesso. La situazione dei singoli produttori dell’Unione, quando non è rappresentativa dell’intera industria dell’Unione, non può pertanto essere presa in considerazione in quanto tale. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
7.2. Interesse degli importatori
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(503) |
Come indicato al considerando 58, 28 importatori hanno collaborato all’inchiesta e fornito le informazioni richieste nell’avviso di apertura ai fini del campionamento. Essi rappresentavano il 18 % delle importazioni totali dalla Cina durante il periodo dell’inchiesta. Questi importatori importavano il 46 % degli elementi di fissaggio dalla Cina e acquistavano il restante 54 % da altri paesi terzi. |
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(504) |
La Commissione ha incluso nel campione cinque importatori che hanno risposto al questionario. Per le società incluse nel campione, le importazioni dalla Cina rappresentavano tra il 10 % e il 50 % circa delle importazioni totali di elementi di fissaggio. Solo uno degli importatori inclusi nel campione acquistava dalla Cina per oltre il 90 %. Tutti gli importatori in questione tranne uno hanno generato profitti durante il periodo dell’inchiesta, con margini di profitto compresi tra il [2 %-5 %] e il [4 %-9 %]. Uno degli importatori era leggermente al di sotto del punto di pareggio durante il periodo dell’inchiesta. |
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(505) |
La Commissione ha valutato l’impatto dei dazi antidumping sulla redditività degli importatori inclusi nel campione. Nell’ipotesi di un completo assorbimento dei dazi, si è accertato che gli importatori che hanno mostrato margini di profitto durante il periodo dell’inchiesta sono rimasti redditizi nonostante i dazi. Tale valutazione si basava sullo scenario più sfavorevole, ossia non teneva conto del fatto che gli aumenti dei prezzi saranno molto probabilmente trasferiti in tutto o almeno in parte ai clienti, in particolare alla luce delle risultanze di cui ai considerando 520 e seguenti, secondo cui, in generale, il costo degli elementi di fissaggio rappresenta solo una minima parte del costo totale di produzione degli utilizzatori. Ciò vale anche per l’importatore che era già al di sotto del punto di pareggio durante il periodo dell’inchiesta, nel senso che anche tale importatore sarà in grado di trasferire gran parte degli eventuali aumenti di prezzo ai suoi clienti. Non si prevede pertanto che i dazi in quanto tali abbiano un effetto negativo significativo su tale società e peggiorino quindi la sua situazione. |
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(506) |
Varie parti interessate hanno affermato che l’istituzione di dazi antidumping comporterebbe aumenti significativi dei prezzi per gli importatori. Hanno inoltre sostenuto che in passato l’istituzione di misure antidumping ha comportato gravi perdite per gli importatori di cui si dovrebbe tenere conto nella presente analisi. Un importatore ha affermato che non sarebbe possibile trasferire l’aumento di prezzo ai clienti, almeno a breve termine. |
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(507) |
Come indicato al considerando 505, il previsto aumento dei prezzi non avrebbe gravi effetti negativi sulla situazione dell’importatore, poiché questi continuerebbe in generale a essere redditizio. Non è stato possibile verificare l’affermazione secondo cui in passato gli importatori avrebbero subito perdite a causa delle misure precedenti, né sono stati presentati elementi di prova a sostegno di tale affermazione. Infine non sono stati forniti elementi di prova neppure per l’affermazione secondo cui gli importatori non sarebbero in grado di trasferire l’aumento dei prezzi ai loro clienti. Dall’inchiesta è emerso che, poiché la quota degli elementi di fissaggio nei costi totali degli utilizzatori è generalmente molto bassa, si prevede che gli aumenti di prezzo degli importatori saranno trasferiti almeno in parte al cliente finale. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
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(508) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’EFDA ha ribadito che l’istituzione di dazi avrebbe un forte impatto sulla redditività degli importatori e comporterebbe perdite significative. Essa ha contestato il metodo adottato dalla Commissione per valutare l’impatto sulla redditività su base aggregata e ha affermato che tale valutazione dovrebbe essere effettuata individualmente per ogni importatore incluso nel campione e solo in relazione al fatturato e al profitto derivanti dalle importazioni del prodotto in esame dalla Cina. L’EFDA ha inoltre affermato che l’impatto dei dazi avrebbe dovuto essere valutato anche sul flusso di cassa. Infine ha contestato che il dazio possa essere trasferito al cliente finale. |
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(509) |
La Commissione ha valutato la redditività degli importatori a livello aggregato, analogamente a quanto fatto a livello dei produttori dell’Unione. Tale metodo è ritenuto opportuno in quanto si analizza la situazione degli importatori nell’Unione nel suo complesso e non la situazione delle singole società. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(510) |
La valutazione della Commissione si è basata sui dati effettivi specifici per società forniti dagli importatori inclusi nel campione. Per contro, l’EFDA non ha suffragato le sue affermazioni generali con alcun elemento di prova fattuale e pertanto non è stato possibile verificarle. La Commissione ha inoltre ritenuto che la valutazione dell’impatto del dazio per ciascuna società fosse più appropriata a livello globale, in quanto corrispondeva meglio alle realtà economiche. A questo proposito la Commissione osserva che gli importatori scelgono diverse fonti di approvvigionamento e che, poiché i dazi hanno un effetto solo su una di queste fonti (Cina), non tutti gli importatori sono colpiti allo stesso modo. L’analisi solamente di parte dell’operazione non sarebbe conclusiva al riguardo. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
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(511) |
Per quanto riguarda l’affermazione secondo cui la Commissione avrebbe dovuto analizzare l’impatto dei dazi sul flusso di cassa degli importatori, tale affermazione non è stata suffragata da alcun elemento di prova fattuale. Inoltre gli importatori inclusi nel campione non hanno fornito alla Commissione informazioni sul flusso di cassa, né vi erano elementi di prova nel fascicolo che gli importatori avrebbero dovuto aumentare i quantitativi delle loro scorte a causa dei lunghi tempi di consegna, cosa che, come sostenuto, avrà ripercussioni sul flusso di cassa. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(512) |
L’EFDA ha inoltre affermato che gli importatori non sarebbero in grado di trasferire l’aumento dei costi ai loro clienti. Non ha tuttavia fornito ulteriori spiegazioni o elementi di prova per mettere in discussione le risultanze di cui al considerando 520, secondo cui il costo degli elementi di fissaggio per gli utilizzatori è generalmente molto basso, il che indica una limitata elasticità della domanda di elementi di fissaggio rispetto ai prezzi. Inoltre la valutazione di cui al considerando 505 si basa sull’ipotesi che i dazi sarebbero completamente assorbiti dagli importatori, ossia che questi non trasferiranno neppure in parte l’aumento dei costi, il che è molto improbabile. Come indicato nello stesso considerando, anche in questa ipotesi l’impatto sugli importatori, in base alle informazioni fornite dagli importatori inclusi nel campione, non dovrebbe essere significativamente negativo. |
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(513) |
Infine l’EFDA ha osservato che la Commissione non ha risposto all’affermazione secondo cui vi sarebbe un maggiore rischio di elusione delle misure antidumping a causa della notevole differenza tra le aliquote del dazio. Poiché gli importatori sarebbero le principali vittime di tali pratiche di elusione, le misure antidumping sarebbero contrarie all’interesse degli importatori. |
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(514) |
La Commissione ha affrontato il rischio di elusione nei considerando 606 e seguenti, introducendo una clausola di monitoraggio specifica che consente di osservare le configurazioni degli scambi e di contrastare tempestivamente le pratiche di elusione, qualora confermate. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(515) |
Un importatore ha affermato che le misure antidumping sarebbero in contraddizione con i provvedimenti adottati dalla Commissione europea a sostegno delle imprese colpite dalla pandemia di COVID-19 e ha aggiunto che la Commissione dovrebbe tenere conto delle circostanze eccezionali causate dalla pandemia e dell’impatto negativo diretto sugli importatori. |
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(516) |
La parte interessata in questione ha fatto riferimento solo in termini molto generali ai provvedimenti adottati a seguito della pandemia di COVID-19, senza fornire ulteriori dettagli e senza spiegare fino a che punto le misure antidumping sarebbero in contraddizione con detti provvedimenti. In ogni caso la Commissione ha ritenuto che nessuno di essi escluderebbe di per sé l’adozione di misure a norma del regolamento di base per contrastare il dumping pregiudizievole. Dall’inchiesta è inoltre emerso che, come indicato ai considerando 471 e seguenti, la pandemia di COVID-19 non ha avuto alcun impatto sui volumi delle importazioni dalla Cina, che hanno continuato ad aumentare durante l’intero periodo in esame a prezzi di dumping e quindi significativamente inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
7.3. Interesse dei dettaglianti — settore del fai da te
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(517) |
L’EDRA ha affermato che le misure avrebbero un impatto negativo considerevole sul settore del fai da te, che acquista principalmente elementi di fissaggio standard di fascia bassa non fabbricati dall’industria dell’Unione. Ha inoltre spiegato che gli elementi di fissaggio nel settore del fai da te erano venduti in imballaggi di piccole dimensioni (a misura di consumatore), i quali costituiscono gran parte del prezzo di vendita. A causa del costo di imballaggio molto più elevato nell’Unione rispetto all’Asia, non sarebbe conveniente per l’industria dell’Unione fabbricare prodotti per il settore del fai da te. L’EFDA ha dichiarato di condividere tali affermazioni e ha sostenuto inoltre che l’aumento dei prezzi danneggerebbe anche la competitività internazionale dei rivenditori nel settore del fai da te, in quanto non sarebbero più in grado di vendere le proprie marche ad altri paesi terzi. |
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(518) |
Come indicato al considerando 142, un produttore esportatore di kit di ferramenta principalmente destinati a usi domestici ha inoltre affermato che questo tipo di prodotto non sarebbe fabbricato dall’industria dell’Unione ed era distribuito attraverso canali di vendita diversi, vale a dire dettaglianti, mentre gli elementi di fissaggio per uso industriale prodotti dall’industria dell’Unione erano venduti tramite distributori. |
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(519) |
Nessuna delle affermazioni di cui sopra è stata suffragata da elementi di prova. Nessuno dei dettaglianti del settore del fai da te ha collaborato all’inchiesta fornendo risposte al questionario o altre informazioni sui prezzi e sui costi o sulla redditività e sui fornitori. La Commissione non è stata pertanto in grado di esaminare in modo specifico l’impatto delle misure su questo settore. D’altro canto, l’inchiesta ha rivelato che l’industria dell’Unione disponeva di notevoli capacità inutilizzate e sarebbe pertanto in grado di aumentare notevolmente il suo volume di produzione. L’industria dell’Unione è costituita da produttori di vari tipi di elementi di fissaggio, compresi gli elementi di fissaggio standard, ed è in grado di produrre tutti i tipi di elementi di fissaggio, compresi quelli per il settore del fai da te. L’industria dell’Unione ha affermato che vi erano diversi produttori e distributori dell’Unione dotati di proprie linee di imballaggio automatico per grandi quantitativi e che sul mercato dell’Unione vi sono anche fornitori di servizi per quantitativi medio-piccoli. L’affermazione secondo cui alcuni prodotti erano distribuiti attraverso canali di vendita diversi è stata considerata irrilevante per stabilire se l’industria dell’Unione sarebbe in grado di fornire tipi specifici di elementi di fissaggio. Tutte le argomentazioni al riguardo sono state pertanto respinte. |
7.4. Interesse degli utilizzatori
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(520) |
Durante l’inchiesta si sono manifestati e hanno risposto al questionario due utilizzatori. Entrambi producevano viti di ancoraggio utilizzando elementi di fissaggio nei loro processi di produzione. La risposta di entrambi gli utilizzatori era notevolmente carente e nessuna delle società ha risposto alla richiesta della Commissione di fornire ulteriori informazioni. Di conseguenza, per uno degli utilizzatori, la Commissione non è stata in grado di valutare affatto l’impatto dei dazi antidumping, mentre per l’altro utilizzatore, nonostante la mancanza di informazioni, ha osservato che tale società ha riferito che il costo degli elementi di fissaggio era inferiore all’1 % del totale dei costi sostenuti. Su tale base, la Commissione ha concluso che i dazi non avrebbero un impatto significativo. |
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(521) |
L’ECAP e l’associazione che rappresenta i produttori europei di ancoranti metallici e di plastica, Construction Fixing Europe («CFE»), sostenute dall’EFDA, hanno affermato che i dazi avrebbero un impatto negativo sui produttori di ancoranti metallici e di plastica e sulla loro competitività nell’Unione e nel mondo. I produttori di ancoranti importano elementi di fissaggio standard e li utilizzano come semilavorati nel processo di produzione. La CFE ha affermato che tali elementi di fissaggio standard non sono prodotti nell’Unione. |
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(522) |
Nessuno dei produttori di ancoranti ha collaborato alla presente inchiesta e nessuno di essi ha risposto a un questionario destinato agli utilizzatori. Pertanto nel fascicolo non vi erano prove o altre informazioni relative al costo degli elementi di fissaggio nel processo di produzione degli ancoranti, alla redditività dei produttori di ancoranti, ai loro fornitori e/o all’impatto dei dazi sulla loro redditività. Ciò vale anche per l’argomentazione relativa alla competitività dei produttori di ancoranti nell’Unione e a livello mondiale. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
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(523) |
Per quanto riguarda l’affermazione secondo cui questo tipo di elementi di fissaggio standard non era prodotto dall’industria dell’Unione, la Commissione osserva che l’industria dell’Unione produce elementi di fissaggio standard e dispone di notevoli capacità inutilizzate per produrre tutti i tipi di elementi di fissaggio. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(524) |
L’EFDA ha inoltre affermato che i dazi avrebbero un impatto negativo su settori industriali quali l’edilizia, le ferrovie e le energie rinnovabili, nonché sui produttori di sili nel settore agricolo. Ha inoltre formulato alcune affermazioni sulla rappresentatività degli elementi di fissaggio rispetto ai costi totali in questi settori e ha sostenuto che vi sarebbe un effetto negativo sulla situazione economica delle imprese di questo settore e sulla loro competitività nell’Unione. |
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(525) |
Nessuna di queste asserzioni è stata suffragata da elementi di prova. Inoltre nessuna delle parti interessate che rappresentano tali settori si è manifestata o ha collaborato all’inchiesta. La Commissione ha anche osservato che, sulla base delle asserzioni dell’EFDA, il costo degli elementi di fissaggio nei prodotti finali di tali industrie era compreso tra il 3 % e un massimo del 12 %. Sebbene tali affermazioni non siano state suffragate da alcun elemento di prova o altrimenti circostanziate, ciò dimostra che i dazi avrebbero un impatto limitato, in particolare considerando che non è stato dimostrato nemmeno in quale misura tali settori specifici utilizzassero elementi di fissaggio importati dalla Cina. Pertanto le argomentazioni dell’EFDA a tale riguardo non hanno potuto essere accolte. |
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(526) |
Infine un produttore di connettori intercella per batterie industriali ha sottolineato, con il sostegno dell’EFDA, la specificità degli elementi di fissaggio utilizzati nel suo processo di produzione (viti per poli di batterie) e il fatto che questi non erano prodotti dall’industria dell’Unione. Ha inoltre affermato che i dazi avrebbero un impatto negativo sulla sua competitività nei confronti dei produttori di connettori intercella per batterie industriali di paesi terzi. Tale società ha sostenuto che le viti per poli di batterie non dovrebbero essere incluse nella definizione del prodotto. |
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(527) |
L’argomentazione secondo cui le viti per poli di batterie dovrebbero essere escluse dalla definizione del prodotto è trattata al considerando 159. La società non ha fornito alcun elemento di prova né alcuna informazione in merito al presunto impatto delle misure sulla sua situazione finanziaria. Per quanto riguarda la mancanza di forniture nell’Unione, si rimanda alle conclusioni di cui ai considerando 530 e seguenti. In particolare si è accertato che l’industria dell’Unione dispone di una notevole capacità inutilizzata per produrre elementi di fissaggio speciali e standard. Le obiezioni sollevate da questa società sono state pertanto respinte. |
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(528) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, tale parte ha contestato le risultanze secondo cui l’industria dell’Unione disponeva di capacità inutilizzate sufficienti per produrre viti per poli di batterie, affermando che l’industria dell’Unione non è in grado di produrre tali viti. A sostegno di tale affermazione, la società ha fornito la corrispondenza con cinque produttori dell’Unione che ne confermava l’incapacità di fornire viti per poli di batterie. Tali produttori dell’Unione non erano denuncianti e non si sono manifestati durante l’inchiesta. La Commissione non disponeva pertanto, nel fascicolo, di informazioni relative alle attività di queste società e ai prodotti fabbricati. In base alle informazioni pubblicamente disponibili, due dei cinque produttori sembravano essere specializzati in elementi di fissaggio per telai di finestre e per la costruzione di macchinari e impianti; pertanto non sembrerebbe insolito che non siano in grado di fornire le viti per poli di batterie utilizzate nelle batterie industriali. Le informazioni fornite non hanno pertanto potuto essere considerate conclusive o rappresentative per l’industria dell’Unione nel suo complesso. D’altro canto, l’industria dell’Unione che rappresenta i produttori dell’Unione che hanno collaborato all’inchiesta ha confermato che questi possedevano la capacità di produrre tutti i tipi di elementi di fissaggio, comprese le viti per poli di batterie. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(529) |
In base a quanto precede la Commissione ha concluso che i dazi antidumping non hanno avuto effetti negativi significativi sulla situazione degli utilizzatori nell’Unione. |
7.5. Carenza di forniture di elementi di fissaggio
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(530) |
Varie parti interessate hanno affermato che l’industria dell’Unione non dispone di capacità produttive di elementi di fissaggio standard sufficienti per soddisfare la domanda sul mercato dell’Unione. L’EFDA e uno degli importatori inclusi nel campione hanno affermato che l’industria dell’Unione non avrebbe la capacità o la volontà di fornire elementi di fissaggio standard e che molti utilizzatori dipendono dalle importazioni dalla Cina. Hanno inoltre affermato che l’offerta da altri paesi terzi è limitata, in quanto i produttori esportatori di questi paesi non disporrebbero di capacità sufficienti. Un produttore esportatore ha aggiunto che l’industria dell’Unione sarebbe restia a entrare nella produzione di massa di elementi di fissaggio standard a causa degli investimenti da effettuare in linee di produzione completamente automatizzate. |
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(531) |
Varie parti hanno affermato che alcuni tipi di prodotto (viti per legno da costruzione, viti di montaggio a testa svasata piana con cava esagonale, elementi di fissaggio forgiati a caldo, viti per poli di batterie, kit di ferramenta ed elementi di fissaggio utilizzati nel settore del fai da te) non erano prodotti dall’industria dell’Unione o lo erano solo in quantitativi limitati e pertanto, in caso di istituzione di misure, vi sarebbe una carenza di questi tipi di prodotto sul mercato dell’Unione. In alcuni casi tali parti hanno affermato che è improbabile che l’industria dell’Unione passi alla produzione di questi tipi di prodotto e che anche a livello mondiale vi sarebbe una carenza di questi tipi di prodotto, che non possono quindi essere acquistati nemmeno da altri fornitori. |
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(532) |
Su una base più generale, l’EDRA ha affermato che il mercato degli elementi di fissaggio ha registrato un aumento della domanda a livello mondiale, mentre durante la pandemia di COVID-19 i produttori hanno prodotto al di sotto delle loro capacità. Qualsiasi ulteriore perturbazione del mercato mediante l’istituzione di dazi antidumping aggraverebbe la situazione dei dettaglianti. |
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(533) |
Varie parti interessate hanno inoltre affermato che vi era una carenza di container per le spedizioni dall’Asia e che a causa della pandemia di COVID-19 trascorrono anche diversi mesi tra l’ordinazione e la consegna. L’aumento esponenziale dei costi di spedizione dovrebbe essere sommato al previsto aumento dei prezzi dovuto alle misure antidumping. È stato inoltre affermato che in tutto il mondo vi era una carenza di materie prime (principalmente acciaio) che ha avuto un impatto sul volume di produzione degli elementi di fissaggio a livello mondiale. |
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(534) |
L’inchiesta ha rivelato che l’industria dell’Unione produceva elementi di fissaggio sia standard sia non standard e disponeva di notevoli capacità inutilizzate per soddisfare un aumento della domanda da parte degli utilizzatori che decidono di cambiare fornitore. Durante il periodo dell’inchiesta l’industria dell’Unione ha quindi utilizzato solo il 46 % della sua capacità totale e potrebbe pertanto aumentare la sua produzione di oltre 1 milione di tonnellate nel breve periodo. La capacità inutilizzata riguardava la produzione di tutti i tipi di elementi di fissaggio, compresi gli elementi di fissaggio standard. L’affermazione secondo cui l’industria dell’Unione non aveva la capacità o la volontà di produrre elementi di fissaggio standard non è stata suffragata da sufficienti elementi di prova. L’EFDA ha fornito la corrispondenza di singoli produttori dell’Unione che tuttavia non sono stati considerati rappresentativi dell’intera industria dell’Unione. Inoltre le difficoltà temporanee riscontrate nelle forniture a nuovi clienti a causa delle conseguenze della pandemia di COVID-19 non sono state ritenute di natura strutturale e non hanno privato di valore le risultanze secondo cui sul mercato dell’Unione era disponibile un’ampia capacità inutilizzata in grado di soddisfare la domanda. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
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(535) |
Le affermazioni relative alla mancanza di forniture di determinati tipi di prodotto specifici non sono state suffragate da alcun elemento di prova verificabile. Come indicato nel considerando precedente, nell’Unione erano invece disponibili notevoli capacità inutilizzate che riguardavano tutti i tipi di prodotto, compresi gli elementi di fissaggio speciali. Le informazioni contenute nel fascicolo raccolte presso i produttori dell’Unione non indicavano che l’industria dell’Unione non fosse in grado di fornire tutti i tipi di elementi di fissaggio. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
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(536) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il produttore esportatore di elementi di fissaggio forgiati a caldo ha ribadito che l’industria dell’Unione non produceva elementi di fissaggio forgiati a caldo in quantitativi sufficienti sul mercato dell’Unione. Il produttore esportatore ha sostenuto che ciò sarebbe suffragato dai calcoli dettagliati dell’undercutting effettuati per tipo di prodotto, che confermavano che i tipi di prodotto fabbricati con il processo di forgiatura a caldo costituivano solo una piccola parte della produzione e delle vendite dell’industria dell’Unione. Inoltre l’industria dell’Unione sembra produrre meno tipi di prodotto, il che dimostra di per sé che essa non è in grado di fornire un’ampia gamma di tipi di prodotto diversi, compresi gli elementi di fissaggio forgiati a caldo. Infine il produttore esportatore ha affermato che l’onere di dimostrare una sufficiente capacità produttiva nell’Unione incomberebbe all’industria dell’Unione. |
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(537) |
Va osservato che il campione di produttori dell’Unione, benché rappresentativo dell’industria dell’Unione, non costituisce una base sufficiente per estrapolare il volume esatto di produzione degli elementi di fissaggio fabbricati con processi di forgiatura a caldo. Inoltre il volume di produzione dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta non riflette la piena capacità produttiva, in quanto l’industria dell’Unione, dovendo far fronte a importazioni sleali e bassi livelli di prezzo nell’Unione, non ha utilizzato appieno le proprie capacità produttive. Per quanto riguarda l’onere della prova, la Commissione ha ritenuto che l’inchiesta abbia dimostrato che nell’Unione esiste una capacità produttiva sufficiente per tutti i tipi di elementi di fissaggio. Tale conclusione si è basata sull’elevata capacità inutilizzata accertata durante l’inchiesta, come indicato nella tabella 5, nonché sulle informazioni raccolte nel corso dell’inchiesta in relazione agli indicatori macroeconomici. L’argomentazione, così come le altre relative all’insufficienza della capacità produttiva nell’Unione, sono state pertanto respinte. |
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(538) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ECAP ha fornito informazioni provenienti da alcuni produttori dell’Unione che confermavano l’incapacità di questi ultimi di fornire viti per legno da costruzione. L’ECAP ha inoltre affermato che alcuni tipi di viti per legno richiedono un’ulteriore lavorazione (trattamento termico speciale, rivestimento) che non sarebbe disponibile nell’Unione. Infine ha affermato che il fatto che un importatore e produttore di elementi di fissaggio non standard dell’Unione abbia esplicitamente supportato l’esclusione delle viti per legno sarebbe la dimostrazione che le importazioni di tali prodotti sono necessarie per soddisfare la domanda sul mercato dell’Unione. |
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(539) |
Le informazioni supplementari fornite dall’ECAP riguardavano produttori dell’Unione che non erano denuncianti e che non si sono manifestati durante l’inchiesta. La Commissione non disponeva pertanto, nel fascicolo, di informazioni relative alle attività di queste società e ai prodotti fabbricati. Sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, non è stato possibile trarre conclusioni in merito alla produzione di elementi di fissaggio per il settore dell’edilizia. Inoltre tali società non hanno potuto essere considerate rappresentative dell’industria dell’Unione nel suo complesso. D’altro canto, come sopra, l’industria dell’Unione che rappresenta i produttori dell’Unione che hanno collaborato all’inchiesta ha confermato che questi possedevano la capacità di produrre tutti i tipi di elementi di fissaggio. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(540) |
L’argomentazione secondo cui talune attività di lavorazione non erano disponibili nell’Unione non è stata presentata prima della divulgazione finale delle informazioni e non è stata suffragata da alcun elemento di prova. Tale argomentazione non ha pertanto potuto essere verificata ed è stata respinta. Infine il fatto che un importatore e produttore di elementi di fissaggio non standard dell’Unione abbia esplicitamente supportato l’esclusione delle viti per legno non dimostra di per sé che le importazioni dalla Cina sono necessarie per soddisfare la domanda sul mercato dell’Unione. Tale argomentazione è stata pertanto a sua volta respinta. |
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(541) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’EFDA ha ribadito la sua argomentazione sulla carenza di forniture di elementi di fissaggio standard in caso di istituzione di dazi all’importazione elevati, mentre per numerosi settori industriali sarebbe fondamentale disporre di forniture di elementi di fissaggio standard sufficienti, prevedibili e tempestive. L’EFDA ha affermato che, poiché l’industria dell’Unione non produce elementi di fissaggio standard in quantitativi sufficienti o aveva incontrato difficoltà tecniche, i distributori erano obbligati a rivolgersi ad altre fonti di approvvigionamento, tra cui in particolare la Cina. |
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(542) |
L’EFDA ha affermato che la Commissione ha respinto gli elementi di prova da essa forniti a tale riguardo senza motivare sufficientemente il rifiuto. A parere dell’EFDA, le informazioni fornite principalmente sotto forma di vari messaggi di posta elettronica di produttori dell’Unione che rifiutavano di fornire elementi di fissaggio erano corpose e dimostravano la riluttanza dell’industria dell’Unione a fornire elementi di fissaggio standard, sicché la Commissione dovrebbe tenerne conto. |
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(543) |
Per quanto riguarda le informazioni fornite dall’EFDA a sostegno della sua affermazione secondo cui l’industria dell’Unione non avrebbe la capacità o la volontà di fornire elementi di fissaggio standard, la Commissione osserva che tali informazioni riguardavano principalmente il periodo successivo al periodo dell’inchiesta e pertanto non hanno potuto essere prese in considerazione. |
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(544) |
L’EFDA ha inoltre ribadito che la Commissione non ha comunicato la quota esatta di produzione di elementi di fissaggio standard e non standard da parte dell’industria dell’Unione o dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. La Commissione ha osservato che la quota esatta di produzione di elementi di fissaggio standard e non standard da parte dell’industria dell’Unione non era disponibile, in quanto non tutti i produttori dell’Unione hanno collaborato all’inchiesta e non sono disponibili dati statistici precisi al riguardo. Ciò è stato comunicato all’EFDA anche nel corso dell’inchiesta in una corrispondenza bilaterale. |
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(545) |
L’EFDA ha inoltre affermato che la Commissione avrebbe avuto difficoltà a individuare i produttori di elementi di fissaggio standard nell’Unione ed è stata costretta ad ampliare il campione iniziale di produttori dell’Unione al fine di includere altri due produttori di elementi di fissaggio standard. In ogni caso questi due produttori produrrebbero solo piccoli quantitativi di elementi di fissaggio standard. Le asserzioni e argomentazioni riguardanti la selezione del campione di produttori dell’Unione sono già state trattate in dettaglio nei considerando da 26 a 56. Pertanto l’affermazione secondo cui il campione dell’industria dell’Unione è stato modificato in quanto non includeva alcun produttore di elementi di fissaggio standard dell’Unione non tiene conto delle ripetute spiegazioni e delucidazioni fornite al riguardo e risulta fuorviante. Essa è stata pertanto respinta. |
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(546) |
Infine l’EFDA ha ribadito che la Commissione non ha spiegato su quale base ha concluso che l’industria dell’Unione produceva elementi di fissaggio sia standard che speciali. Tale conclusione si è basata sui dati contenuti nel fascicolo, raccolti presso il denunciante e i produttori dell’Unione che hanno collaborato, debitamente sottoposti a controllo incrociato con le eventuali informazioni pubblicamente disponibili. Le informazioni fornite a tale riguardo erano disponibili anche nel fascicolo non riservato. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(547) |
L’EFDA ha inoltre affermato che l’industria dell’Unione non aumenterà la sua produzione di elementi di fissaggio standard in caso di istituzione di dazi. A tale riguardo, l’EFDA ha affermato che tra il 2009, anno dell’istituzione delle precedenti misure antidumping sulle importazioni di elementi di fissaggio originari della Cina, e il 2016, anno dell’abrogazione di tali misure (86), l’industria dell’Unione non ha aumentato la produzione di elementi di fissaggio standard e si è invece specializzata nella produzione di elementi di fissaggio non standard. La riluttanza a passare agli elementi di fissaggio standard sarebbe dimostrata anche dalle informazioni fornite da uno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, il quale non sarebbe in grado di produrre elementi di fissaggio standard al prezzo corrente di mercato. |
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(548) |
L’argomentazione secondo cui tra il 2009 e il 2016 l’industria dell’Unione non ha aumentato la produzione di elementi di fissaggio standard e si è invece specializzata nella produzione di elementi di fissaggio non standard non è stata suffragata da alcun elemento di prova. I dati relativi alla produzione e alle vendite rilevati durante l’inchiesta si riferiscono al periodo in esame e non comprendono pertanto dati tra il 2009 e il 2016. In ogni caso tale affermazione non è stata confermata nel corso dell’inchiesta. Il fatto che uno dei produttori dell’Unione non sia stato in grado di produrre elementi di fissaggio standard alle condizioni di mercato esistenti dimostra piuttosto che la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi impedisce all’industria dell’Unione di utilizzare appieno le proprie capacità produttive e conferma il pregiudizio notevole arrecato da tali importazioni. Non dimostra tuttavia che l’industria dell’Unione, a condizioni di mercato eque, non ritornerebbe a un aumento della sua produzione, anche di elementi di fissaggio standard venduti a prezzi sostenibili sul mercato dell’Unione, come concluso anche al considerando 496. Le argomentazioni dell’EFDA al riguardo sono state pertanto respinte. |
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(549) |
L’EFDA ha inoltre affermato che di norma i distributori acquistano elementi di fissaggio non standard dall’industria dell’Unione, mentre gli elementi di fissaggio standard sono importati principalmente dalla Cina. Essa ha affermato che anche l’industria dell’Unione ha acquistato elementi di fissaggio standard da distributori dell’Unione, pur sapendo che tali prodotti provenivano dalla Cina, e che vi sono vari produttori dell’Unione le cui filiali commerciali sono anche membri dell’EFDA e, in quanto tali, importano elementi di fissaggio standard dalla Cina e li distribuiscono agli utilizzatori finali. A sostegno di tale affermazione, l’EFDA ha fornito un elenco dei produttori dell’Unione che avrebbero acquistato elementi di fissaggio standard da un distributore membro dell’EFDA e un elenco di altri produttori dell’Unione presumibilmente collegati a distributori dell’Unione che importano elementi di fissaggio standard dalla Cina. L’EFDA ha inoltre affermato che, sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo non riservato, almeno uno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha confermato di importare elementi di fissaggio dalla Cina. |
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(550) |
Come concluso ai considerando 466 e 468, in base alle informazioni fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione, i volumi da essi acquistati dalla Cina, direttamente o tramite distributori, erano trascurabili rispetto al volume totale prodotto e venduto dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione e al volume totale degli elementi di fissaggio importati dalla Cina. Le informazioni fornite dall’EFDA non hanno inficiato tali risultanze e le argomentazioni a tale riguardo sono state pertanto respinte. |
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(551) |
L’EFDA ha infine affermato che i distributori, durante la pandemia di COVID-19 e le conseguenti perturbazioni della catena di approvvigionamento, si sono rivolti all’industria dell’Unione chiedendole di fornire elementi di fissaggio standard, richiesta questa che è stata rifiutata. Secondo l’EFDA ciò dimostrerebbe che l’industria dell’Unione non è disposta a fornire elementi di fissaggio standard in quantitativi maggiori e che le capacità inutilizzate disponibili nell’Unione non sarebbero utilizzate per aumentare la produzione di elementi di fissaggio standard. Ciò è dovuto al fatto che il passaggio dei produttori dell’Unione da elementi di fissaggio non standard a elementi di fissaggio standard richiederebbe investimenti significativi e un cambiamento del modello di business e pertanto non avrebbe senso dal punto di vista economico. Tale constatazione sarebbe stata confermata anche da uno dei produttori dell’Unione che hanno collaborato. L’EFDA ha concluso che il denunciante non aveva fornito alcuna prova contraria. |
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(552) |
L’argomentazione di cui sopra si basava su ipotesi non confermate dall’inchiesta, dalla quale è anzi emerso che i produttori dell’Unione disponevano di capacità inutilizzate sufficienti per fabbricare elementi di fissaggio standard. Come indicato in precedenza, il denunciante ha fornito informazioni secondo cui nell’Unione vi erano diversi produttori di elementi di fissaggio standard. Il motivo per cui alcuni produttori potrebbero aver rifiutato di produrre e vendere elementi di fissaggio standard durante o dopo il periodo dell’inchiesta può essere ravvisato nel fatto che tale produzione non era conveniente o economicamente redditizia a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi a basso prezzo sul mercato dell’Unione. In altre parole, i produttori dell’Unione non sono stati in grado di estendere la produzione e le vendite agli elementi di fissaggio standard a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi sul mercato dell’Unione. Ciò dimostra il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(553) |
La Commissione ha pertanto confermato le sue risultanze secondo cui l’industria dell’Unione produceva elementi di fissaggio standard e non standard e disponeva di notevoli capacità inutilizzate per aumentare la produzione di entrambi i tipi di elementi di fissaggio. |
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(554) |
La Commissione ha inoltre ritenuto che oltre la metà degli elementi di fissaggio importati dagli importatori che hanno collaborato durante il periodo dell’inchiesta provenisse da fonti diverse dalla Cina, quali Taiwan, Turchia e Vietnam, e da altri paesi terzi. La quota di tali importazioni rispetto al totale delle importazioni nell’Unione è stata considerevole durante tutto il periodo in esame. L’EFDA ha affermato che i produttori esportatori di questi paesi terzi non disporrebbero di una capacità sufficiente per sostituire le importazioni dalla Cina o anche solo per aumentare parzialmente i loro volumi di importazione nell’Unione. Le informazioni fornite dall’EFDA a tale riguardo sono state tuttavia considerate non rappresentative e non verificabili. Come indicato in precedenza, esse riguardavano la corrispondenza con singole società che non rappresentavano necessariamente la situazione di altri produttori esportatori di tali paesi. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
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(555) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’EFDA ha ribadito che le importazioni di elementi di fissaggio da altri paesi terzi non saranno sufficienti per sostituire le importazioni dalla Cina. In particolare, le risultanze della Commissione di cui al considerando 554, secondo cui gran parte delle importazioni di elementi di fissaggio proveniva da altri paesi terzi, confermerebbero che in tali mercati non sono disponibili ulteriori capacità inutilizzate. L’EFDA ha inoltre affermato che, a causa delle restrizioni all’importazione di elementi di fissaggio cinesi in vigore negli Stati Uniti dal 2018, gli acquirenti statunitensi si sarebbero sempre più rivolti a fornitori di altri paesi terzi e quindi gran parte di tali capacità sarebbe spedita negli Stati Uniti. Ciò sarebbe confermato anche dalle statistiche sulle importazioni, che mostrano un calo significativo delle importazioni nell’Unione da altri paesi terzi a partire dal 2018, mentre nello stesso periodo le importazioni negli Stati Uniti da tali paesi sono notevolmente aumentate. |
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(556) |
Come indicato in precedenza, l’EFDA ha affermato che la Commissione si è rifiutata di tenere conto delle informazioni trasmesse sulla mancanza di forniture provenienti da paesi terzi senza motivare sufficientemente tale rifiuto. |
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(557) |
La Commissione rimanda al considerando 554, che dimostra che le importazioni dalla Cina rappresentavano meno della metà degli elementi di fissaggio importati nell’Unione. In altre parole, la capacità inutilizzata disponibile nell’Unione e l’esistenza di altre fonti di approvvigionamento in altri paesi terzi non indicano una possibile carenza di forniture in caso di adozione di misure contro gli elementi di fissaggio originari della Cina. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. Il fatto che le importazioni da altri paesi terzi siano complessivamente diminuite durante il periodo in esame non può di per sé essere considerato una prova dell’insufficienza delle capacità inutilizzate in tali paesi. La Commissione ha ritenuto che la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi a basso prezzo, che hanno causato livelli di prezzo insostenibilmente bassi nel mercato dell’Unione, abbia reso altri mercati più attraenti per tali importazioni; ciò vale in particolare gli Stati Uniti, che avevano volumi di importazione molto inferiori dalla Cina e non erano pertanto colpiti dalle pratiche commerciali sleali di tale paese. Gli elementi di prova forniti dall’EFDA a tale riguardo, come indicato al considerando 554, sono stati considerati non rappresentativi e non verificabili. Come indicato in precedenza, le informazioni relative al periodo successivo al periodo dell’inchiesta indicavano perlopiù problemi di consegna legati alla crisi nel settore delle spedizioni e alla pandemia di COVID-19, piuttosto che alla mancanza di capacità inutilizzate in sé e per sé, e non specificavano neppure se tali problemi fossero di natura strutturale. |
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(558) |
L’EFDA ha affermato che, a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione aveva l’obbligo di accertare positivamente che «gli interessi dell’Unione esigono un intervento a norma dell’articolo 21» e avrebbe pertanto dovuto suggerire alle parti interessate quale tipo di elementi di prova sarebbe stato considerato rappresentativo e verificabile. L’EFDA ha contestato l’obbligo di raccogliere informazioni e dati relativi all’intero mercato dell’Unione e ha affermato che la Commissione era libera di verificare le informazioni da essa fornite. L’EFDA ha ribadito anche in tale contesto di non ritenere sufficientemente rappresentative le informazioni fornite dal produttore dell’Unione incluso nel campione. |
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(559) |
L’avviso di apertura della presente inchiesta invitava tutte le parti interessate a partecipare all’inchiesta e a fornire alla Commissione le informazioni indicate in tale avviso. Ciò vale anche per gli importatori e gli utilizzatori. Mentre si sono manifestati 28 importatori, nessuno degli utilizzatori ha collaborato e fornito informazioni. I questionari indicavano in modo molto dettagliato le informazioni necessarie e le prove documentali da presentare. I questionari sono essenziali per consentire alla Commissione di raccogliere le informazioni necessarie e a tutte le parti interessate è data la possibilità di fornirgliele. La Commissione ha basato le sue risultanze relative agli importatori sulle risposte verificate al questionario. Non sono pervenute risposte al questionario da parte di nessuno degli utilizzatori dell’Unione e le risultanze per questo gruppo di parti interessate hanno dovuto essere elaborate in base ai dati disponibili, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. Analogamente, le risultanze riguardanti gli aspetti relativi al pregiudizio si sono basate sulle informazioni richieste ai produttori dell’Unione inclusi nel campione e al denunciante e da essi fornite. In particolare la Commissione era autorizzata a selezionare un campione rappresentativo di produttori dell’Unione in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base. Nessuna delle osservazioni trasmesse dall’EFDA sul campione ha inficiato la conclusione secondo cui esso era rappresentativo dell’industria dell’Unione, come indicato in dettaglio nei considerando da 26 a 56. |
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(560) |
Le parti interessate che non sono disposte a compilare un questionario hanno comunque il diritto di fornire alla Commissione qualsiasi informazione che ritengano importante. A tale riguardo la Commissione osserva che l’avviso di apertura indicava anche che le informazioni presentate a norma dell’articolo 21 saranno prese in considerazione solo se suffragate da elementi di prova fattuali all’atto della presentazione. Nell’ambito della presente inchiesta, la Commissione ha debitamente analizzato le informazioni e gli elementi di prova presentati, tenendo dunque debitamente conto di tutte le informazioni raccolte presso le parti interessate e da esse fornite nel presente procedimento; in particolare la Commissione ha richiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione, come già indicato al considerando 91, e le argomentazioni dell’EFDA a tale riguardo sono state pertanto respinte. |
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(561) |
Per quanto riguarda le affermazioni relative a un calo della produzione a livello mondiale a causa della pandemia di COVID-19, la Commissione osserva che le importazioni sono aumentate significativamente dopo l’apertura della presente inchiesta, come stabilito nel regolamento relativo alla registrazione. Sulla base dei dati statistici Eurostat tale aumento è proseguito (87). Le argomentazioni al riguardo sono state pertanto respinte. |
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(562) |
Per quanto riguarda le crisi nel settore delle spedizioni marittime e l’interruzione delle catene di approvvigionamento, anche per le materie prime, osservate dopo il periodo dell’inchiesta la Commissione rileva che tale situazione non è di natura strutturale, bensì dovrebbe essere temporanea. Si prevede pertanto un parziale miglioramento della situazione nel 2022, dopo l’istituzione delle misure definitive nell’ambito della presente inchiesta. Le statistiche commerciali generali mostrano infatti una rapida crescita delle importazioni in generale nel corso del 2021 (88), compresa una crescita delle importazioni di materie prime (33 %) nei primi otto mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020. La Commissione ritiene pertanto che le attuali crisi nel settore delle spedizioni marittime e l’interruzione delle catene di approvvigionamento non siano un motivo sufficiente per non istituire dazi nell’interesse dell’Unione. In particolare i dazi sono istituiti per un periodo di cinque anni, mentre la situazione attuale potrebbe migliorare già nella seconda metà del 2022, ossia poco dopo l’istituzione delle misure. Le argomentazioni presentate a tale riguardo sono state respinte di conseguenza. |
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(563) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ECAP ha posto in rilievo il prolungamento dei termini di consegna a causa della crisi nel settore delle spedizioni e l’aumento dei costi del trasporto marittimo. Ha inoltre richiamato l’attenzione sulla generale mancanza di forniture di materie prime per l’edilizia nell’Unione e sul notevole aumento dei costi delle materie prime in questo settore, che stava avendo ripercussioni negative sulle imprese edili. La situazione si aggraverebbe a seguito di un’eventuale istituzione di dazi antidumping e avrebbe a sua volta un notevole impatto negativo sulla realizzazione degli obiettivi del Green Deal, in quanto per le strutture di legno e di calcestruzzo-legno si utilizzano materiali da costruzione organici (legno), che contribuiscono in modo significativo alla riduzione delle emissioni di carbonio. L’ECAP ha preso atto della crescita del mercato delle costruzioni in legno per la realizzazione di alloggi ecosostenibili e ha sottolineato la collaborazione del settore dei mobili in legno con gli istituti di ricerca per migliorare e aumentare la produzione sostenibile di legno. |
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(564) |
Come indicato al considerando 562, la Commissione ha ritenuto che le crisi nel settore delle spedizioni marittime e l’interruzione delle catene di approvvigionamento, anche per le materie prime, osservate dopo il periodo dell’inchiesta non siano di natura strutturale, bensì dovrebbero essere temporanee. Nessuna delle argomentazioni addotte dall’ECAP ha potuto inficiare tali risultanze. Inoltre, come indicato al considerando 525, l’impatto previsto dei dazi non era sostanziale in nessuno dei settori a valle, compreso quello dell’edilizia, dato che il costo degli elementi di fissaggio era generalmente basso rispetto al costo complessivo di tali industrie. Nessuno degli utilizzatori del settore dell’edilizia ha collaborato durante l’inchiesta fornendo informazioni sui suoi costi complessivi e sull’incidenza degli elementi di fissaggio rispetto a tali costi. Le argomentazioni addotte dall’ECAP in merito al settore dell’edilizia non si limitavano specificamente agli elementi di fissaggio, ma facevano riferimento all’approvvigionamento complessivo di materie prime. Pertanto le argomentazioni presentate dall’ECAP a tale riguardo sono state respinte. |
7.6. Cambiamento di fornitore
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(565) |
Varie parti interessate hanno affermato che gli importatori non sarebbero in grado di cambiare facilmente fornitore a causa delle restrizioni di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19, dato che vi è la necessità di un’approvazione del fabbricante da parte del cliente che richiederebbe un audit dei processi di produzione presso lo stabilimento del fornitore del paese terzo. In ogni caso un cambiamento di fornitore sarebbe costoso. L’EFDA ha sollevato specificamente la questione degli elementi di fissaggio utilizzati nel settore ferroviario. |
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(566) |
Non sono stati presentati ulteriori elementi di prova al riguardo. Come indicato in precedenza, oltre la metà delle importazioni degli importatori che hanno collaborato proveniva da fornitori di altri paesi terzi, esclusa la Cina. Inoltre l’affermazione secondo cui l’industria dell’Unione non aveva la capacità o la volontà di fornire elementi di fissaggio a nuovi acquirenti non è stata confermata durante l’inchiesta. Infine le misure antidumping non mirano a vietare l’accesso delle importazioni cinesi al mercato dell’Unione, ma hanno semplicemente lo scopo di ripristinare condizioni di parità. Come indicato in precedenza, anche in caso di completo assorbimento del dazio antidumping da parte degli importatori, le loro attività rimarranno perlopiù a livelli redditizi. Analogamente, si è stabilito che il costo degli elementi di fissaggio non è significativo rispetto al costo totale di produzione degli utilizzatori e che gli aumenti di prezzo delle importazioni possono essere trasferiti ai clienti finali. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
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(567) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, diverse parti interessate che importavano viti per legno da costruzione dalla Cina hanno ribadito che non sarebbero state in grado di cambiare fornitori a causa degli stretti legami stabiliti con essi nel corso del tempo. Tali parti hanno affermato che, poiché gli ordini sono soggetti ad accordi di produzione contenenti specifiche tecniche precise, i produttori necessitano di formazioni specifiche nonché di macchinari e strumenti specifici e devono essere sottoposti ad audit al fine di mantenere la certificazione dei prodotti. Esse hanno osservato che gli importatori di viti per legno da costruzione non erano semplicemente distributori, ma disponevano di reparti interni per lo sviluppo di prodotti specializzati e lavoravano in stretta collaborazione con i fabbricanti di viti per legno al fine di soddisfare le specifiche tecniche richieste per ottenere la certificazione dei prodotti nell’Unione. Pertanto cambiare fornitore sarebbe molto difficile, e per alcuni progetti del tutto impossibile. |
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(568) |
Tali parti non hanno fornito alcun elemento di prova che dimostri l’asserito rapporto particolare con i fornitori, né contratti o accordi di produzione specifici. Inoltre non è stata fornita alcuna prova del fatto che le società disponessero di reparti interni per lo sviluppo di prodotti. Come indicato al considerando 539, l’inchiesta non ha confermato l’affermazione secondo cui l’industria dell’Unione non aveva la capacità o la volontà di fornire questo tipo specifico di prodotto ad acquirenti nell’Unione. Come indicato altresì al considerando 566, le misure antidumping non mirano a vietare l’accesso delle importazioni cinesi al mercato dell’Unione, ma hanno semplicemente lo scopo di ripristinare condizioni di parità. Inoltre, come stabilito ai considerando 505 e 529, le misure antidumping non dovrebbero avere un impatto significativo sulla situazione finanziaria degli importatori e degli utilizzatori e gli aumenti di prezzo delle importazioni dovrebbero essere trasferiti almeno in parte ai clienti finali. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
7.7. Altro
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(569) |
L’EFDA ha sottolineato che gli elementi di fissaggio sono utilizzati in molte applicazioni diverse. Sebbene la quota dei costi nel processo di produzione dei singoli utilizzatori non sia sempre significativa e l’impatto sulle singole società non sia sempre sostanziale, l’EFDA ha affermato che la Commissione dovrebbe pertanto valutare gli effetti combinati dei dazi sull’economia dell’Unione nel suo complesso. Le perdite subite da varie società che utilizzano elementi di fissaggio nel loro processo produttivo dovrebbero essere considerate su base aggregata. |
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(570) |
L’inchiesta ha rivelato che l’impatto dei dazi sugli utilizzatori non dovrebbe essere complessivamente significativo, in quanto la quota degli elementi di fissaggio nel processo di produzione è molto bassa. Questo fatto è riconosciuto anche dall’EFDA. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(571) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’utilizzatore di viti per poli di batterie di cui ai considerando 159 e 160 ha affermato che la Commissione non ha risposto alla sua argomentazione secondo cui le batterie industriali da esso prodotte sarebbero utilizzate per l’accumulo di energia in infrastrutture critiche quali centri dati e ospedali. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’utilizzatore ha inoltre affermato che vi è un interesse preponderante dei consumatori dell’Unione a fare affidamento sul funzionamento sicuro degli ospedali e dei centri dati attraverso un approvvigionamento energetico affidabile, in particolare durante la pandemia di COVID-19 in cui gli ospedali devono ricorrere anche a generatori di emergenza e il traffico di dati è notevolmente aumentato a seguito del passaggio al lavoro da casa. Tale parte ha affermato che la Commissione non ha tenuto conto di questi aspetti nell’analisi dell’interesse dell’Unione. |
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(572) |
La Commissione osserva che tale argomentazione non era stata presentata prima della divulgazione finale delle informazioni, in occasione della quale l’utilizzatore in questione si è limitato a spiegare quali fossero le applicazioni delle viti per poli di batterie e in quali settori erano utilizzate. Come indicato in precedenza, l’inchiesta ha rivelato che l’impatto dei dazi sugli utilizzatori non dovrebbe essere complessivamente significativo, in quanto la quota degli elementi di fissaggio nel processo di produzione è molto bassa. L’utilizzatore di viti per poli di batterie non ha fornito alcuna informazione sui suoi costi di produzione, sul costo delle suddette viti rispetto ai costi complessivi, sulla sua redditività o sull’impatto previsto di un eventuale aumento dei costi sulla redditività. Non erano pertanto disponibili elementi di prova del fatto che i dazi avrebbero avuto un impatto negativo significativo su tale utilizzatore e l’argomentazione è stata respinta. |
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(573) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea ha affermato che, dopo l’istituzione delle misure antidumping sulle importazioni di elementi di fissaggio nel 2009 (89), le importazioni dalla Cina erano state semplicemente sostituite da importazioni da Taiwan e dal Vietnam. Poiché l’industria dell’Unione non aveva modificato la sua struttura, la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea ha concluso che all’epoca i dazi non hanno apportato alcun vantaggio all’industria dell’Unione, mentre hanno avuto un effetto negativo sulle industrie a valle. Nessuna delle affermazioni è stata suffragata da elementi di prova. Inoltre le informazioni contenute nel fascicolo non hanno confermato tali asserzioni, che sono state pertanto respinte. |
7.8. Conclusioni sull’interesse dell’Unione
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(574) |
In base a quanto precede la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure sulle importazioni di elementi di fissaggio originari della Cina. |
7.9. Offerte di impegno sui prezzi
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(575) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, ed entro il termine di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, sei produttori esportatori hanno presentato un’offerta di impegno sui prezzi:
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(576) |
A norma dell’articolo 8 del regolamento antidumping di base, le offerte di impegno sui prezzi devono essere sufficienti per eliminare il pregiudizio causato dal dumping e non devono necessariamente essere accettate se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà. La Commissione ha valutato le offerte alla luce di tali criteri e ha ritenuto che la loro accettazione provochi difficoltà per i motivi generali di seguito descritti. |
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(577) |
In primo luogo, il presente procedimento coinvolge circa 100 produttori esportatori. Il numero dei produttori esportatori effettivi e potenziali è stato considerato troppo elevato perché un impegno possa funzionare, in quanto renderebbe molto difficile controllare qualunque tipo di impegno sui prezzi. |
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(578) |
In secondo luogo, il prodotto in esame ha una natura molto variabile. Esso comprende oltre 100 NCP ed è classificato in non meno di 10 codici NC, sicché stabilire e controllare il prezzo minimo all’importazione non sarebbe generalmente possibile. I tipi di prodotto esportati nell’Unione variano notevolmente in termini di prezzo e non possono essere facilmente distinti gli uni dagli altri mediante un’ispezione fisica. In particolare, elementi che hanno un forte impatto sui prezzi, come la resistenza, sono di fatto indistinguibili mediante una semplice ispezione fisica. Senza un’analisi di laboratorio dettagliata e l’utilizzo di metodi distruttivi, le autorità doganali non sarebbero in grado di determinare se il prodotto importato corrisponda a quanto dichiarato, il che comprometterebbe l’applicabilità di un eventuale impegno e provocherebbe difficoltà ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di base. |
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(579) |
In terzo luogo, l’alto numero di tipi di prodotto comporta un elevato rischio di compensazione incrociata tra i diversi tipi di prodotto, e i tipi di prodotto più costosi potrebbero essere falsamente dichiarati come tipi di prodotto più economici, anch’essi soggetti all’impegno. Ciò rende qualsiasi impegno inapplicabile e provocherebbe difficoltà ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di base. |
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(580) |
In quarto luogo, alcune società hanno anche un certo numero di società collegate direttamente coinvolte nella produzione o nella vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta e una parte del fatturato di alcune società nell’UE è costituita da prodotti diversi dal prodotto in esame. Tale struttura delle società e del loro fatturato comporta un elevato rischio di compensazione incrociata. La Commissione non sarebbe in grado di controllare e garantire il rispetto dell’impegno. Già per questo l’accettazione delle offerte provocherebbe difficoltà. Il criterio di cui all’articolo 8 del regolamento di base non è soddisfatto neppure a questo riguardo. |
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(581) |
La Commissione ha inviato una lettera a tutti e sei i richiedenti, illustrando i suddetti motivi alla base del rifiuto delle offerte di impegno. Cinque richiedenti hanno presentato osservazioni al riguardo. Tali osservazioni sono state messe a disposizione delle parti interessate all’interno del fascicolo. |
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(582) |
Celo Suzhou ha ribadito la richiesta che la Commissione riesamini i prezzi minimi all’importazione offerti, nonché la natura non pregiudizievole della sua offerta. In primo luogo, ha affermato che la Commissione non può respingere la sua offerta di impegno sulla base del fatto che la società non è stata oggetto di inchiesta durante la procedura in corso, perché nessuna disposizione del regolamento antidumping di base implica che per l’accettazione di un’offerta di impegno sia necessario un esame individuale. L’articolo 8 del regolamento antidumping di base stabilisce che l’unico requisito per l’accettazione di un impegno è l’eliminazione del pregiudizio causato dal dumping, che Celo Suzhou ha garantito. In secondo luogo, Celo Suzhou ha affermato che la Commissione non ha esaminato i prezzi offerti, i quali evitavano il rischio di compensazione incrociata, in quanto tutti i prezzi minimi all’importazione offerti garantivano un livello di prezzo non pregiudizievole e si collocavano al livello franco fabbrica, il che significa che tali prezzi saranno ancora più elevati al momento dell’ingresso nell’Unione. In terzo luogo, Celo Suzhou ha affermato che la Commissione non ha esaminato le condizioni offerte dalla società per attenuare qualsiasi rischio di compensazione incrociata in relazione alle sue società collegate, nonché per ridurre i relativi costi di monitoraggio, dal momento che la parte si è offerta di cambiare il modo in cui opera attualmente tenendo conto delle preoccupazioni della Commissione in merito ai costi di monitoraggio e ai rischi di compensazione incrociata ed elusione. In quarto luogo, Celo Suzhou ha affermato che la Commissione ha ignorato la sua disponibilità a modificare e adattare i termini del suo impegno alle aspettative della Commissione, nonché tutti gli elementi di prova disponibili (basati sulla lettera dell’EIFI presentata alla Commissione) che suggeriscono che l’impegno di Celo Suzhou non può pregiudicare l’industria dell’Unione. |
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(583) |
Chaen Chia ha affermato che nella sua offerta di impegno non vi è un numero elevato di tipi di prodotto, in quanto l’unica differenza tra i tipi di prodotto offerti è la lunghezza, che non incide sul calcolo del prezzo unitario per chilogrammo e può essere facilmente distinta mediante un’ispezione fisica. Chaen Chia ha quindi affermato che, poiché i suoi clienti importano con codici TARIC specifici, non vi è alcun rischio di compensazione incrociata. Inoltre ogni confezione dei prodotti di Chaen Chia esportati nell’Unione deve presentare la certificazione unica di valutazione tecnica europea a garanzia delle caratteristiche essenziali di prestazione dei prodotti, il che rende facile per le autorità doganali dell’Unione accertarsi che non vi siano elusioni o compensazioni incrociate. Infine il fatturato di Chaen Chia nell’Unione riguarda solo il prodotto oggetto dell’inchiesta. |
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(584) |
Wenzhou non concordava con le conclusioni della Commissione sul rischio di compensazione incrociata nella sua offerta di impegno, in quanto si è offerta di esportare solo alcuni tipi di prodotto classificati con meno di 10 codici NC che coprono l’intero prodotto oggetto dell’inchiesta. Inoltre il calcolo del prezzo minimo all’importazione offerto includeva il prezzo di riferimento della materia prima utilizzato per calcolare il prezzo minimo all’importazione per il primo trimestre, che non era ancora noto, dato che l’inchiesta era in corso; pertanto nell’offerta di impegno non era calcolato un prezzo minimo all’importazione concreto. Il metodo di calcolo del prezzo minimo all’importazione è stato inoltre basato sul metodo di calcolo del valore normale, che era sufficiente per eliminare il pregiudizio causato dal dumping. Wenzhou ha affermato che le motivazioni riguardanti le società collegate e le esportazioni di prodotti diversi dal prodotto in esame non giustificano il rigetto dell’offerta di impegno, in quanto le sue società collegate si occupano della lavorazione per alcune fasi della produzione e non vendono elementi di fissaggio nell’Unione, nonché in quanto il fatturato di Wenzhou non comprende quasi nessuna vendita di prodotti diversi dal prodotto oggetto dell’inchiesta. |
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(585) |
Yuyao Alfirste ha affermato che per il calcolo del prezzo minimo all’importazione offerto aveva proposto di utilizzare i dati medi ponderati dei tre esportatori inclusi nel campione e che pertanto tale calcolo era sufficiente per eliminare il pregiudizio causato dal dumping. La parte ha inoltre contestato la conclusione sul rischio di compensazione incrociata causato da diversi tipi di prodotto, in quanto le specifiche dei prodotti (come la classe di resistenza) possono essere indicate nei documenti di esportazione (fatture, contratti ecc.) e i tipi di prodotto esportati da Yuyao Alfirste non sono classificati con tutti i codici NC relativi al prodotto oggetto dell’inchiesta. Infine le motivazioni riguardanti le società collegate e le esportazioni di prodotti diversi dal prodotto in esame non giustificano il rigetto dell’offerta di impegno, in quanto Yuyao Alfirste si atterrà rigorosamente all’obbligo di non vendere nessun altro tipo di prodotto da essa fabbricato o commercializzato allo stesso cliente al quale vende il prodotto oggetto dell’impegno e il meccanismo di controllo dell’impegno da parte della Commissione è sufficientemente efficace. |
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(586) |
Zhejiang ha affermato che il calcolo del prezzo minimo all’importazione offerto includeva il prezzo di riferimento della materia prima utilizzato per calcolare il prezzo minimo all’importazione per il primo trimestre, che non era ancora noto, dato che l’inchiesta era in corso; pertanto nell’offerta di impegno non era calcolato un prezzo minimo all’importazione concreto. Il metodo di calcolo del prezzo minimo all’importazione è stato inoltre basato sul metodo di calcolo del valore normale, che è sufficiente per eliminare il pregiudizio causato dal dumping. La parte ha inoltre contestato la conclusione sul rischio di compensazione incrociata causato da diversi tipi di prodotto, in quanto le specifiche dei prodotti (come la classe di resistenza) possono essere indicate nei documenti di esportazione (fatture, contratti ecc.) e i tipi di prodotto esportati da Zhejiang non sono classificati con tutti i codici NC relativi al prodotto oggetto dell’inchiesta. Infine le motivazioni riguardanti le società collegate e le esportazioni di prodotti diversi dal prodotto in esame non giustificano il rigetto dell’offerta di impegno, in quanto Zhejiang non ha società collegate, si atterrà rigorosamente all’obbligo di non vendere nessun altro tipo di prodotto da essa fabbricato o commercializzato allo stesso cliente al quale vende il prodotto oggetto dell’impegno e il meccanismo di controllo dell’impegno da parte della Commissione è sufficientemente efficace. |
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(587) |
In risposta a tali argomentazioni la Commissione osserva, per quanto riguarda la specificità del prodotto, come indicato sopra, che esso è caratterizzato da un numero considerevole di tipi di prodotto, con prezzi notevolmente diversi e alcune caratteristiche non facilmente individuabili al momento dell’importazione. Anche se le specifiche dei prodotti sono indicate nei documenti di esportazione o i tipi di prodotto specifici sono importati con codici TARIC specifici, le autorità doganali dello Stato membro non sono in grado di distinguere facilmente un tipo di prodotto da un altro all’atto dell’ispezione fisica. Sebbene alcune delle parti interessate abbiano affermato di aver limitato i tipi di prodotti oggetto della loro offerta di impegno, o di produrre solo un numero limitato di tipi del prodotto oggetto dell’offerta di impegno, resta il fatto che tali parti possono vendere o eventualmente fabbricare tipi del prodotto oggetto dell’inchiesta diversi dai tipi inclusi nella loro offerta di impegno. Pertanto il rischio di compensazione incrociata tra i diversi tipi di prodotti rimane valido per tutte queste parti. |
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(588) |
Inoltre la varietà delle caratteristiche del prodotto rende praticamente impossibile stabilire, per ciascun tipo di prodotto, prezzi minimi che siano significativi e che possano essere adeguatamente controllati dalla Commissione e dalle autorità doganali degli Stati membri al momento dell’importazione. Tale concetto è avvalorato dall’offerta di impegno di un produttore esportatore, in cui il prezzo minimo all’importazione più elevato offerto per un particolare tipo di prodotto era di oltre 100 volte superiore al prezzo minimo all’importazione più basso offerto. Infine, anche se i prezzi minimi all’importazione offerti fossero sufficienti per eliminare il pregiudizio causato dal dumping, come indicato al precedente considerando, essi non potrebbero essere adeguatamente controllati dalla Commissione a causa della varietà delle caratteristiche del prodotto oggetto dell’inchiesta, il che implica il rischio che tali parti possano vendere o eventualmente fabbricare tipi del prodotto oggetto dell’inchiesta diversi dai tipi inclusi nella loro offerta di impegno. |
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(589) |
Per quanto riguarda la struttura delle società e del loro fatturato comprendente prodotti diversi dal prodotto in esame, con il relativo rischio elevato di compensazione incrociata, anche se le parti si impegnano a rispettare gli obblighi dell’offerta di impegno o ad adeguare i loro modelli di vendita a una società collegata, il rischio di compensazione incrociata permane. La Commissione non sarebbe in grado di controllare e garantire il rispetto dell’impegno per quanto riguarda le vendite del prodotto non coperte da tali impegni. La stessa argomentazione si applica per quanto riguarda la potenziale compensazione incrociata all’interno del gruppo di società. Ciò rende impraticabili tutte le offerte di impegno proposte. |
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(590) |
Su tale base, la Commissione ha ritenuto le offerte di impegno inapplicabili e tali da provocare difficoltà ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di base, e ha quindi respinto tutte le offerte. |
8. ISTITUZIONE RETROATTIVA DI MISURE ANTIDUMPING
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(591) |
Come indicato al considerando 3, la Commissione ha disposto mediante il regolamento relativo alla registrazione l’obbligo di registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario della Cina, ai fini della possibile applicazione retroattiva di misure antidumping a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. |
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(592) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, possono essere riscossi dazi retroattivamente «sui prodotti immessi in consumo non oltre novanta giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie». La Commissione osserva che nel presente caso non erano state istituite misure provvisorie. |
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(593) |
Per tale motivo la Commissione ritiene che non sia soddisfatta una delle condizioni giuridiche stabilite dall’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base e che pertanto non sia opportuno riscuotere dazi retroattivamente sulle importazioni registrate. Di conseguenza la registrazione delle importazioni dovrebbe essere interrotta. |
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(594) |
L’EIFI ha contestato che l’istituzione di misure provvisorie sia una condizione giuridica per l’istituzione retroattiva di dazi a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, sostenendo che tale articolo non elenca specificamente tale condizione. Ha inoltre fatto riferimento alla giurisprudenza del Tribunale (T-749/16 Stemcor) e dell’organo di conciliazione dell’OMC (Stati Uniti/Hot-Rolled Steel), che confermerebbero la sua posizione. L’EIFI ha pertanto chiesto che le misure antidumping definitive siano istituite retroattivamente per un periodo di nove mesi. L’EFDA e due importatori non condividevano questo punto di vista e hanno sostenuto che le condizioni giuridiche per l’istituzione retroattiva di dazi non erano soddisfatte, dato che non erano state istituite misure provvisorie. Un importatore ha affermato che i dazi non dovrebbero essere riscossi retroattivamente, in quanto ciò sarebbe in contrasto con il principio giuridico della legittima aspettativa. |
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(595) |
La giurisprudenza del Tribunale e dell’OMC citata dall’EIFI non suffraga la sua interpretazione secondo cui l’istituzione di misure provvisorie non è una condizione per la riscossione retroattiva dei dazi. Entrambe le cause si limitano all’interpretazione delle condizioni sostanziali richieste per la riscossione retroattiva dei dazi di cui rispettivamente all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base e all’articolo 10.6. dell’accordo antidumping dell’OMC. La situazione di fatto sottostante è inoltre diversa in entrambe le controversie, nelle quali, a differenza della presente inchiesta, erano stati istituiti dazi provvisori e pertanto la questione della mancata istituzione di misure provvisorie non è stata affrontata. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(596) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’EIFI ha ribadito che i dazi dovrebbero essere istituiti retroattivamente, affermando che tutte le condizioni giuridiche di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base erano soddisfatte e che l’istituzione di misure provvisorie non costituiva un criterio ai sensi dello stesso articolo. Non sono state presentate ulteriori argomentazioni a sostegno di tale affermazione, che è stata pertanto respinta per i motivi di cui al considerando 595. |
9. MISURE DEFINITIVE
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(597) |
È opportuno istituire misure antidumping definitive sulle importazioni di elementi di fissaggio originari della Cina, in conformità della regola del dazio inferiore di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. L’importo del dazio dovrebbe essere stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio. |
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(598) |
Pertanto le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sotto forma di percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
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(599) |
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l’inchiesta in relazione alle società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dai soggetti giuridici citati. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping. |
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(600) |
Una società può richiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La relativa domanda va presentata alla Commissione. La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(601) |
Un produttore esportatore ha chiesto che gli sia riconosciuto lo status di nuovo esportatore e che non gli venga riservato un trattamento diverso da quello riservato alle società che hanno collaborato all’inchiesta. Tale produttore esportatore ha affermato che, pur non avendo esportato il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta, ha iniziato a esportarlo poco dopo, ossia nel luglio 2020. |
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(602) |
Poiché il presente regolamento prevede espressamente all’articolo 2 la base giuridica e la procedura da seguire per aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese all’allegato del presente regolamento, la richiesta è stata respinta in quanto prematura. |
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(603) |
Nel caso in cui le esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse aumentino notevolmente in termini di volume dopo l’istituzione delle misure in questione, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e se sono soddisfatte le condizioni necessarie può essere aperta un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale. |
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(604) |
Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe essere applicato non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno effettuato esportazioni nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. |
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(605) |
Per garantire la parità di trattamento tra eventuali nuovi esportatori e le società che hanno collaborato all’inchiesta non incluse nel campione (elencate nell’allegato del presente regolamento), si dovrebbe prevedere che il dazio medio ponderato istituito nei confronti di dette società venga applicato anche ai nuovi esportatori, i quali avrebbero altrimenti diritto a un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. |
9.1. Clausola di monitoraggio specifica
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(606) |
Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti a forti differenze nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società». |
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(607) |
Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche se viene presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni fissate all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) allo scopo di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio inferiore sia giustificata, in conformità della normativa doganale. |
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(608) |
Nel caso in cui le esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse aumentino notevolmente in termini di volume dopo l’istituzione delle misure in questione, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e se sono soddisfatte le condizioni necessarie può essere aperta un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale. |
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(609) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’EIFI ha affermato che il monitoraggio delle misure dovrebbe essere esteso a tutte le importazioni di tutti i produttori esportatori. Esso dovrebbe riguardare non solo i volumi e i prezzi delle importazioni, ma anche i prodotti esportati nell’Unione. A sostegno della sua affermazione, l’EIFI ha fatto riferimento a precedenti pratiche di elusione e all’ampia gamma di dazi applicabili alle importazioni dalla Cina. |
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(610) |
L’EIFI non ha ulteriormente suffragato la sua affermazione. La Commissione ritiene che un sistema di monitoraggio quale descritto al considerando 608 garantisca in misura sufficiente che le pratiche di elusione siano scoperte in tempo utile per poter essere eventualmente contrastate. L’argomentazione addotta a tale riguardo è stata pertanto respinta. |
10. DISPOSIZIONI FINALI
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(611) |
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (90), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. |
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(612) |
Il 16 novembre 2021 la Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito ai principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese («la divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni da diversi produttori esportatori, dalla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea, dalla CCCME, dall’EFDA, dall’EIFI, da due importatori e da un produttore di connettori per legno da costruzione dell’Unione. |
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(613) |
Il 14 dicembre 2021 la Commissione ha fornito alle parti interessate un’ulteriore divulgazione finale delle informazioni in base alle quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano formulare osservazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni dall’EFDA. |
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(614) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni e all’ulteriore divulgazione finale, alle parti interessate è stata concessa la possibilità di essere sentite conformemente alle disposizioni di cui al punto 5.7 dell’avviso di apertura. Si sono svolte audizioni con diversi produttori esportatori, l’EFDA, la CCCME, la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea, due importatori, un produttore di connettori per legno da costruzione dell’Unione e l’EIFI. Inoltre si sono svolte tre audizioni con il consigliere-auditore, una con il produttore esportatore incluso nel campione Jiangsu Yongyi Fastener Co., Ltd. («Jiangsu»), una con la CCCME e una con l’EIFI. |
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(615) |
Il comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, ovvero viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate) e rondelle, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con i codici NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 58, 7318 15 68, 7318 15 82, 7318 15 88, ex 7318 15 95 (codici TARIC 7318159519 e 7318159589), ex 7318 21 00 (codici TARIC 7318210031, 7318210039, 7318210095 e 7318210098) ed ex 7318 22 00 (codici TARIC 7318220031, 7318220039, 7318220095 e 7318220098).
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e prodotto dalle società elencate in appresso sono le seguenti:
|
Società |
Aliquota del dazio antidumping definitivo (%) |
Codice addizionale TARIC |
|
Jiangsu Yongyi Fastener Co., Ltd. |
22,1 |
C856 |
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Ningbo Jinding Fastening Piece Co., Ltd. |
46,1 |
C857 |
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Wenzhou Junhao Industry Co., Ltd. |
48,8 |
C858 |
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Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato |
39,6 |
|
|
Tutte le altre società |
86,5 |
C999 |
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Salvo diversa indicazione si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione.
Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:
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a) |
non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese, durante il periodo dell’inchiesta (dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020); |
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b) |
non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e |
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c) |
ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta. |
Articolo 3
1. Le autorità doganali sono invitate a interrompere la registrazione delle importazioni, istituita a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/970, che è abrogato.
2. Nessun dazio antidumping definitivo è riscosso retroattivamente per le importazioni registrate.
3. I dati raccolti in conformità dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/970 non saranno più conservati.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) GU C 442 del 21.12.2020, pag. 6.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/970 della Commissione, del 16 giugno 2021, che dispone la registrazione delle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 214 del 17.6.2021, pag. 53).
(4) Cfr. relazione del panel OMC, «European Communities – Definitive Anti-Dumping Measures on Certain Iron or Steel Fasteners from China», WT/DS397/R, 3 dicembre 2010, paragrafo 7.453.
(5) Paragrafo 579.
(6) Tale questionario e quelli per gli importatori, gli utilizzatori e i produttori dell’Unione sono disponibili all’indirizzo http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=2504&sta=1&en=20&page=1&c_order=date&c_order_dir=Down.
(7) Regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 29 del 31.1.2009, pag. 1).
(8) Regolamento (CE) n. 1050/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote in via definitiva il dazio provvisorio sulle importazioni di compact disc registrabili originari di Taiwan (GU L 160 del 18.6.2002, pag. 2) e regolamento (CE) n. 1412/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari dell’India (GU L 205 del 2.8.2002, pag. 50).
(9) Cfr. nota 6 pag. 16.
(10) Avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).
(11) Uno dei suddetti importatori era anche un produttore di viti per legno da costruzione dell’Unione.
(12) Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 282 del 28.10.2010, pag. 1).
(13) Attualmente classificate con il codice NC 7318 12 90. I codici NC sono forniti solo a titolo informativo.
(14) EDA 130118-01-0603. Il documento per la valutazione europea è una specifica tecnica armonizzata elaborata dall’Organizzazione europea per la valutazione tecnica (EOTA) come base per la valutazione tecnica europea.
(15) Regolamento di esecuzione (UE) n. 602/2011 della Commissione, del 20 giugno 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 163 del 23.6.2011, pag. 8).
(16) Regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 del Consiglio, del 4 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 91/2009 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 275 del 10.10.2012, pag. 1).
(17) Dun & Bradstreet, https://globalfinancials.com/index-admin.html.
(18) Questionario per il governo della RPC relativo all’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036.
(19) Chilogrammi di elementi di fissaggio prodotti per singolo dipendente.
(20) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, del 16 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 145) e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, del 7 aprile 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 110 dell’8.4.2020, pag. 3).
(21) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 149 e 150, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 158 e 159.
(22) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando da 115 a 118, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando da 122 a 127.
(23) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando da 119 a 122, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando da 128 a 132: se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti, dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del partito) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016, il PCC ha tuttavia rafforzato, ponendolo come principio politico, il suo diritto di controllare le decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori di elementi di fissaggio in ferro o acciaio e dei fornitori dei loro fattori produttivi.
(24) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 123 a 129, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando da 133 a 138.
(25) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 130 a 133, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando da 139 a 142.
(26) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134 e 135, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 143 e 144.
(27) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 136 a 145, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando da 145 a 154.
(28) Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.
(29) TISCO, «Profilo aziendale», http://en.tisco.com.cn/CompanyProfile/20151027095855836705.html (ultima consultazione: 2 marzo 2020).
(30) Baowu, «Profilo aziendale», http://www.baowugroup.com/en/contents/5273/102759.html (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(31) Relazione, capitolo 14, pag. 358: il 51 % delle società private e il 49 % delle imprese di proprietà dello Stato in termini di produzione e il 44 % delle imprese di proprietà dello Stato e il 56 % delle società private in termini di capacità.
(32) Consultabile all’indirizzo:
www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021); https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (ultima consultazione: 6 maggio 2021) e
www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(33) Consultabile agli indirizzi: http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021) e http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(34) Ne è un esempio la fusione tra la società privata Rizhao e l’impresa di proprietà dello Stato Shandong Iron and Steel nel 2009. Cfr. la relazione sull’acciaio di Pechino, pag. 58, e la quota di maggioranza acquisita dal gruppo China Baowu Steel in Magang Steel nel giugno 2019, cfr. https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(35) http://www.fastener-cn.net/reception/association/constitution.jsp.
(36) http://www.fastener-cn.net/reception/association/constitution.jsp.
(37) http://www.afastener.com/news/detail-1795.html.
(38) https://www.cnjxol.com/54/202006/t20200616_631931.shtml.
(39) Cfr. https://www.miit.gov.cn/cms_files/filemanager/oldfile/miit/n973401/n5082759/n5084605/c7592204/part/7592209.pdf, pag. 55 con l’elenco degli elementi di fissaggio ad alta tenuta.
(40) Cfr. http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf, pag. 29.
(41) http://www.haiyan.gov.cn/art/2019/12/6/art_1512856_40973400.html.
(42) http://www.jgjzh.com/html/news/xxdt/2020/0426/625.html.
(43) Relazione, parte III, capitolo 14, pagg. 346 e seguenti.
(44) Introduzione al piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico.
(45) Relazione, capitolo 14, pag. 347.
(46) Tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico della Repubblica popolare cinese (2016-2020), disponibile all’indirizzo:
https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(47) Relazione, capitolo 14, pag. 349.
(48) Relazione, capitolo 14, pag. 352.
(49) Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) (modifica del 2013) emesso mediante ordinanza n. 9 della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme del 27 marzo 2011 e modificato conformemente alla decisione della medesima commissione concernente la modifica delle clausole pertinenti del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) emessa mediante ordinanza n. 21 della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme del 16 febbraio 2013.
(50) http://www.haiyan.gov.cn/art/2019/12/6/art_1512856_40973400.html.
(51) http://www.jgjzh.com/html/news/xxdt/2020/0426/625.html.
(52) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134 e 135, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 143 e 144.
(53) Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2020) 242 final, del 22.10.2020, disponibile all’indirizzo https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/october/tradoc_158997.pdf.
(54) Dati pubblici della Banca mondiale - Reddito medio-alto - https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.
(55) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).
(56) https://disclosure.bursamalaysia.com/FileAccess/apbursaweb/download?id=203916&name=EA_DS_ATTACHMENTS, relazione annuale 2020, relazione di audit dei rendiconti finanziari, pag. 54.
(57) https://disclosure.bursamalaysia.com/FileAccess/apbursaweb/download?id=203916&name=EA_DS_ATTACHMENTS, relazione annuale 2020, relazione di audit dei rendiconti finanziari, pag. 10.
(58) Documento di riferimento t21.003886 del 17 maggio 2021.
(59) Bangkok Fastenings Co. Ltd., Topy Fasteners (Thailand) Ltd., Thai Sin Metal Industries Co. Ltd., S.J Screwthai Co. Ltd., Sangthong Salakphan Co. Ltd.
(60) Il valore è specifico per ciascuna società e si basa sul rispettivo consumo nelle ore di punta e al di fuori delle ore di punta.
(61) L’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base stabilisce che i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.
(62) http://www.nso.go.th/sites/2014en/Pages/Statistical Themes/Population-Society/Labour/Labour-Force.aspx
(63) https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2011/12/thailand-other-taxes-levies.html
(64) http://www.mea.or.th/en/profile/109/114
(65) https://www.bot.or.th/English/MonetaryPolicy/MonetPolicyComittee/MPR/Monetary%20Policy%20Report/MPR_EN_March2020.pdf, pag. 19.
(66) http://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/energy-economy-static
(67) https://www.convert-me.com/en/convert/energy/mcmsgas/mcmsgas-to-toe.html?u=toe&v=8452000.
(68) https://en.pwa.co.th/contents/service/table-price.
(69) Comunicazione t21.000687.
(70) Comunicazione di Ningbo Jinding del 6 aprile 2021, t21.003137.
(71) Banca dati Orbis, fornita da Bureau Van Dijk (https://orbis.bvdinfo.com).
(72) http://www.topy.co.th/product_Washers.php
(73) Articolo 2 della Convenzione sull’orario di lavoro (stabilimenti industriali) del 1919 (n. 1).
(74) http://www.mea.or.th/en/profile/109/114
(75) Regolamento (CE) n. 91/2009.
(76) Relazione del panel OMC, «US – Anti-Dumping and Countervailing Duties (Korea)», paragrafo 7.36, e relazione del panel OMC, «Canada – Welded Pipe», paragrafi 7.132-7.144.
(77) Nota relativa al fascicolo consultabile dalle parti interessate sul campione di produttori esportatori nella Repubblica popolare cinese, t21.000202.
(78) Processo di approvazione dei componenti di produzione («PPAP») e approvazione del prodotto e del processo di produzione («PPA») di livello 3 o superiore, utilizzati nell’industria automobilistica.
(79) Relazione dell’organo d’appello, «US – Hot-Rolled Steel», paragrafo 204.
(80) Relazione dell’organo d’appello, «Cina – HP-SSST», paragrafo 5.211.
(81) Sentenza del Tribunale del 19 maggio 2021, CCCME/Commissione, T-254/18, ECLI:EU:T:2021:278, punto 377. Cfr. anche la sentenza del Tribunale di primo grado del 28 ottobre 2004, Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio, T-35/01, ECLI:EU:T:2004:317, e la sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019, Hubei Xinyegang Special Tube/Commissione, T-500/17, ECLI: EU:T:2019:691.
(82) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che abroga il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU L 52 del 27.2.2016, pag. 24).
(83) https://www.schraubenverband.de/downloads. Alla sezione «Vormaterial»: statistiche pubblicamente disponibili sull’andamento dei prezzi delle vergelle dal 2008 al 2021 (cfr. il grafico) e negli ultimi 12 mesi (cfr. la tabella sotto il grafico).
(84) Regolamento (CE) n. 91/2009.
(85) HIS Markit Inc https://ihsmarkit.com/index.html e A2Mac1 https://portal.a2mac1.com/.
(86) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/278.
(87) Dati disponibili fino al luglio 2021.
(88) Fonte Eurostat: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/december/tradoc_151969.pdf.
(89) Regolamento (CE) n. 91/2009.
(90) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
ALLEGATO
Produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione
|
Paese |
Nome |
Codice addizionale TARIC |
|
Repubblica popolare cinese |
Anhui Goodlink Fastener Co., Ltd |
C859 |
|
Repubblica popolare cinese |
Beijing Jinzhaobo High Strength Fastener Co., Ltd. |
C767 |
|
Repubblica popolare cinese |
LIAOCHENG BSC METAL |
C768 |
|
Repubblica popolare cinese |
Celo Suzhou Precision Fasteners Co. Ltd |
C769 |
|
Repubblica popolare cinese |
Changshu City Standard Parts Factory Co., Ltd. |
C770 |
|
Repubblica popolare cinese |
CHENGLONG TECHNOLOGY (JIAXING) CO., LTD. |
C771 |
|
Repubblica popolare cinese |
EC International (Nantong) Co., Ltd. |
C772 |
|
Repubblica popolare cinese |
FASTWELL METAL PRODUCTS CO.,LTD |
C773 |
|
Repubblica popolare cinese |
Finework (Hunan) New Energy Technology Co.,Ltd |
C774 |
|
Repubblica popolare cinese |
FRÖTEK Plastic Technology(Wuxi) CO., LTD |
C775 |
|
Repubblica popolare cinese |
Haining Hisener Trade Co., Ltd |
C776 |
|
Repubblica popolare cinese |
HAINING JINJIE METAL CO.,LTD |
C778 |
|
Repubblica popolare cinese |
HAIYAN BOOMING FASTENER CO.,LTD. |
C779 |
|
Repubblica popolare cinese |
Haiyan C&F Fittings Co.,LTD |
C780 |
|
Repubblica popolare cinese |
HAIYAN GUANGDA HARDWARE CO., LTD. |
C781 |
|
Repubblica popolare cinese |
Haiyan Jiamei Hardware Manufacturing And Tech. Co., Ltd |
C782 |
|
Repubblica popolare cinese |
Haiyan Shangxin Standarf Parts Co., Ltd |
C783 |
|
Repubblica popolare cinese |
HAIYAN TIANQI STANDARD PARTS CO., LTD. |
C784 |
|
Repubblica popolare cinese |
Haiyan Wancheng Fasteners Co., Ltd. |
C785 |
|
Repubblica popolare cinese |
HAIYAN XINGLONG FASTENER CO., LTD |
C786 |
|
Repubblica popolare cinese |
HAIYAN YIHUI HARDWARE TECHNOLOGY CO.,LTD |
C787 |
|
Repubblica popolare cinese |
HAIYAN YOUSUN ENTERPRISE CO., LTD |
C788 |
|
Repubblica popolare cinese |
HANDAN HAOSHENG FASTENER CO., LTD. |
C789 |
|
Repubblica popolare cinese |
HILTI (CHINA) LTD |
C790 |
|
Repubblica popolare cinese |
Jia Xing Tai Cheng Aoto Parts Co., Ltd |
C791 |
|
Repubblica popolare cinese |
Jiashan Chaoyi Fastener Co.,Ltd |
C792 |
|
Repubblica popolare cinese |
JIASHAN GIANT IMP.&EXP.TRADE CO.,LTD |
C793 |
|
Repubblica popolare cinese |
Jiashan Sanxin Fastener Company Limited |
C794 |
|
Repubblica popolare cinese |
Jiashan United Oasis Fastener Co.,Ltd |
C795 |
|
Repubblica popolare cinese |
JIASHAN WEIYUE FASTENER CO.,LTD |
C796 |
|
Repubblica popolare cinese |
Jiashan Xiaohai Metal Products Factory |
C797 |
|
Repubblica popolare cinese |
JIASHAN YONGXIN FASTENER CO., LTD |
C798 |
|
Repubblica popolare cinese |
JIAXING CHENGFENG METAL PRODUCTS CO.,LTD |
C799 |
|
Repubblica popolare cinese |
JIAXING H.J TECH INDUSTRY LIMITED |
C800 |
|
Repubblica popolare cinese |
Jiaxing Huanhuan Tong Plastic Industry Co., LTD |
C801 |
|
Repubblica popolare cinese |
JIAXING KINFAST HARDWARE CO., LTD. |
C802 |
|
Repubblica popolare cinese |
JIAXING LONGSHENG HARDWARE CO.,LTD |
C803 |
|
Repubblica popolare cinese |
Jiaxing Shangxiang Import and Export Co., LTD |
C804 |
|
Repubblica popolare cinese |
JIAXING SULATER AUTO PARTS CO.,LTD. |
C805 |
|
Repubblica popolare cinese |
JIAXING TAIXIN AUTO PARTS MANUFACTURING CO.,LTD |
C806 |
|
Repubblica popolare cinese |
Jiaxing Victor Screw Co.,Ltd |
C807 |
|
Repubblica popolare cinese |
JIAXING ZHENGYING HARDWARE CO.,LTD |
C808 |
|
Repubblica popolare cinese |
Jinan Huayang Fastener Co., Ltd |
C809 |
|
Repubblica popolare cinese |
JINAN STAR FASTENER CO., LTD |
C810 |
|
Repubblica popolare cinese |
Lianyungang Suli Hardware Technology Co., Ltd. |
C811 |
|
Repubblica popolare cinese |
NEDSCHROEF FASTENERS (KUNSHAN) CO., LTD. |
C812 |
|
Repubblica popolare cinese |
NEW STARWDH INDUSTRIAL CO.,LTD |
C813 |
|
Repubblica popolare cinese |
Ningbo Dongxin High-Strength Nut Co., Ltd. |
C814 |
|
Repubblica popolare cinese |
Ningbo Economic & Technical Development Zone Yonggang Fasteners Co., Ltd. |
C815 |
|
Repubblica popolare cinese |
Ningbo Haixin Hardware Co., Ltd. |
C816 |
|
Repubblica popolare cinese |
NINGBO LEMNA PRODUCT TECHNOLOGY CO.,LTD. |
C817 |
|
Repubblica popolare cinese |
Ningbo Minda Machinery & Electronics Co., Ltd. |
C818 |
|
Repubblica popolare cinese |
Ningbo Nanjubaoge Fastener Manufacturing Co. Ltd |
C819 |
|
Repubblica popolare cinese |
Ningbo Ningli High-Strength Fastener Co., Ltd |
C820 |
|
Repubblica popolare cinese |
Ningbo Shengtai Fastener Technology Co., Ltd |
C821 |
|
Repubblica popolare cinese |
Ningbo Taida Hezhong Fastener Manufacture Co., Ltd. |
C822 |
|
Repubblica popolare cinese |
Ningbo Zhenghai Yongding Fastener Co., Ltd. |
C823 |
|
Repubblica popolare cinese |
NINGBO ZHONGBIN FASTENER MFG. CO., LTD |
C824 |
|
Repubblica popolare cinese |
Ningbo Zhongjiang High Strength Bolts Co., Ltd. |
C825 |
|
Repubblica popolare cinese |
OK TECH CO., LTD |
C826 |
|
Repubblica popolare cinese |
PINGHU OTEBAY HARDWARE PRODUCT CO.LTD |
C827 |
|
Repubblica popolare cinese |
Pinghu Sanjiaozhou Lubricant Co., Ltd. |
C828 |
|
Repubblica popolare cinese |
Pol Shin Fastener (Zhejiang) Co., Ltd |
C829 |
|
Repubblica popolare cinese |
QIFENG PRECISION INDUSTRY SCI-TECH CORP. |
C830 |
|
Repubblica popolare cinese |
Shanghai Autocraft Co.,Ltd. |
C831 |
|
Repubblica popolare cinese |
SHANGHAI CHAEN CHIA FASTENERS CO.,LTD. |
C832 |
|
Repubblica popolare cinese |
SHANGHAI EAST BEST FOREIGN TRADE CO.,LTD. |
C833 |
|
Repubblica popolare cinese |
Shanghai Chunri New Energy Technology Co., Ltd., |
C777 |
|
Repubblica popolare cinese |
Shanghai Rongdun Industry Co., Ltd. |
C834 |
|
Repubblica popolare cinese |
Shanghai Galgem Hardware Company Limited |
C835 |
|
Repubblica popolare cinese |
Shanghai High-Strength Bolts Plant |
C836 |
|
Repubblica popolare cinese |
SHANGHAI MOREGOOD HARDWARE CO., LTD. |
C837 |
|
Repubblica popolare cinese |
Shanghai Yueda Nails Co., Ltd. |
C838 |
|
Repubblica popolare cinese |
SSF INDUSTRIAL CO., LIMITED |
C839 |
|
Repubblica popolare cinese |
Suzhou Escort Hardware Manufacturing Co. Ltd |
C840 |
|
Repubblica popolare cinese |
Suzhou Hongly Hardware Co., Ltd |
C841 |
|
Repubblica popolare cinese |
Suzhou Litto Fastener Co., Ltd |
C842 |
|
Repubblica popolare cinese |
Suzhou YNK Fastener Co., Ltd. |
C843 |
|
Repubblica popolare cinese |
Yantai Agrati Fasteners Ltd. |
C844 |
|
Repubblica popolare cinese |
YUYAO ALFIRSTE HARDWARE CO.,LTD |
C845 |
|
Repubblica popolare cinese |
Yuyao Zhenrui Metal Co., Ltd |
C846 |
|
Repubblica popolare cinese |
ZHE JIANG WORLD WIN FASTENER CO., LTD |
C847 |
|
Repubblica popolare cinese |
Zhejiang Channov Auto Parts Co., Ltd |
C848 |
|
Repubblica popolare cinese |
ZHEJIANG CHAOBOER HARDWARE CO., LTD |
C849 |
|
Repubblica popolare cinese |
ZHEJIANG DONGHE MACHINERY TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED |
C850 |
|
Repubblica popolare cinese |
Zhejiang Excellent Industries Co. Ltd |
C851 |
|
Repubblica popolare cinese |
ZHEJIANG MS TECHNOLOGY CO.,LTD. |
C852 |
|
Repubblica popolare cinese |
ZHEJIANG NEW SHENGDA FASTENER CO., LTD. |
C853 |
|
Repubblica popolare cinese |
ZheJiang RuiZhao Technology Co.,Ltd. |
C854 |
|
Repubblica popolare cinese |
Zhejiang Tianyuan Metal Products Co.,Ltd |
C855 |