8.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 27/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/163 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2022

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni funzionali per la vigilanza del mercato di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 15, l’articolo 9, paragrafo 5, e l’articolo 13, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 15, del regolamento (UE) 2018/858, alla Commissione è conferito il potere di definire criteri comuni per stabilire l’entità adeguata dei controlli di verifica della conformità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti che le autorità di vigilanza del mercato sono tenute a effettuare a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento. Alla Commissione è anche conferito il potere di definire criteri comuni relativi al formato del quadro dei controlli di vigilanza del mercato previsti che gli Stati membri devono trasmettere al forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione («forum») a norma dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/858. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di definire criteri comuni relativi al formato del resoconto dei risultati dei controlli di verifica della conformità che gli Stati membri devono presentare al forum a norma dell’articolo 8, paragrafo 7, del suddetto regolamento.

(2)

Al fine di garantire un solido meccanismo di applicazione della conformità e di fornire alle autorità di vigilanza del mercato prescrizioni uniformi per la scelta dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti da sottoporre a prova, è opportuno definire criteri per stabilire l’entità adeguata dei controlli di verifica della conformità. Poiché i controlli di verifica della conformità non possono essere applicati allo stesso modo a causa delle differenze tra i singoli Stati membri per quanto riguarda il numero di veicoli, i veicoli immatricolati o il numero di reclami, è importante che tali criteri riguardino diversi elementi che possono essere utilizzati conformemente alle specificità del determinato Stato membro. Tali criteri dovrebbero includere la frequenza dei controlli documentali, il numero di veicoli immatricolati e il numero di prove effettuate per ciascuno Stato membro.

(3)

Al fine di facilitare la pianificazione annuale dei controlli di vigilanza del mercato da parte degli Stati membri e di garantire che i risultati ottenuti a seguito dei controlli di verifica della conformità siano comunicati in modo uniforme, è necessario definire criteri comuni relativi al formato che gli Stati membri sono tenuti a utilizzare in sede di trasmissione al forum del quadro completo dei controlli di vigilanza del mercato previsti di cui all’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/858 e del resoconto dei risultati dei controlli di verifica della conformità di cui all’articolo 8, paragrafo 7, di tale regolamento. Il formato del quadro dei controlli di vigilanza del mercato previsti dovrebbe includere informazioni sui veicoli, sui sistemi, sui componenti e sulle entità tecniche indipendenti sottoposti a prova, sugli atti normativi controllati e sulla pianificazione delle prove. Il formato del resoconto relativo ai risultati dei controlli di verifica della conformità dovrebbe includere informazioni sui principi di valutazione del rischio posti in essere e sulle analisi delle attività svolte.

(4)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/858 è necessario specificare i dati che i costruttori devono mettere gratuitamente a disposizione della Commissione ai fini della verifica della conformità.

(5)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/858 è necessario specificare i dati che i costruttori devono mettere gratuitamente a disposizione di terzi ai sensi del primo comma di tale paragrafo ai fini delle prove da parte dei suddetti terzi relative a eventuali non conformità.

(6)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/858 è necessario specificare le prescrizioni che i terzi devono rispettare per dimostrare il loro legittimo interesse nei settori della sicurezza pubblica o della protezione ambientale nonché il loro ricorso a impianti di prova adeguati e per assicurare che la loro organizzazione e il loro funzionamento siano pienamente imparziali e indipendenti.

(7)

Al fine di garantire che i terzi siano in grado di effettuare le verifiche della conformità in linea con le prescrizioni stabilite negli atti normativi elencati nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/858, i loro verbali di prova dovrebbero essere conformi al formato di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione (2) e soddisfare le prescrizioni per quanto riguarda la competenza e la qualità degli impianti di prova.

(8)

Le misure da adottare a norma delle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 15, dell’articolo 9, paragrafo 5, e dell’articolo 13, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2018/858 riguardano la verifica della conformità di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tali misure sono sostanzialmente collegate dal loro oggetto e dal contesto in cui devono essere applicate. È pertanto opportuno adottare il presente regolamento sulla base di tutte e tre le disposizioni, al fine di conseguire coerenza nelle verifiche della conformità.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del «Comitato tecnico — Veicoli a motore» (CTVM),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Criteri per stabilire l’entità adeguata dei controlli di verifica della conformità

L’entità adeguata dei controlli di verifica della conformità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti effettuati dalle autorità di vigilanza del mercato è stabilita in base ai criteri seguenti:

a)

la frequenza dei controlli documentali sui veicoli, sui sistemi, sui componenti e sulle entità tecniche indipendenti effettuati sui veicoli immatricolati nello Stato membro interessato nell’anno precedente;

b)

il numero annuo di prove tenendo conto delle prescrizioni di cui all’articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2018/858;

c)

una classificazione dei pericoli di cui agli atti normativi elencati nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/858, sulla base del rischio e della probabilità che si verifichino;

d)

il numero di veicoli nuovi immatricolati nello Stato membro interessato nell’anno precedente, per marca e denominazione commerciale;

e)

i reclami motivati per marca e denominazione commerciale dei veicoli nei tre anni precedenti;

f)

le informazioni scambiate in seno al forum nei tre anni precedenti;

g)

i risultati delle prove pubblicati nei tre anni precedenti da terzi che rispettano le prescrizioni di cui all’articolo 6;

h)

la percentuale di prove stabilita per il numero di veicoli immatricolati e la percentuale di prove stabilita per il campionamento casuale.

Articolo 2

Formato del quadro dei controlli di vigilanza del mercato previsti

Il quadro dei controlli di vigilanza del mercato previsti di cui all’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/858 è trasmesso al forum nel formato di cui all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Formato del resoconto dei risultati ottenuti a seguito dei controlli di verifica della conformità

Il resoconto dei risultati ottenuti a seguito dei controlli di verifica della conformità di cui all’articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/858 è presentato al forum nel formato di cui all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Dati che i costruttori devono a mettere a disposizione della Commissione ai fini della verifica della conformità

I dati che i costruttori devono mettere a disposizione della Commissione al fine di consentirle di effettuare le prove e le ispezioni di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2018/858 comprendono quanto segue:

a)

i parametri e le impostazioni necessari per riprodurre in maniera precisa le condizioni di prova applicate al momento delle prove relative all’omologazione, compresi tutti i verbali di prova di cui all’articolo 30 del regolamento (UE) 2018/858 e le informazioni necessarie per l’esecuzione delle prove e dei controlli richiesti a norma del regolamento (UE) 2018/858 e degli atti normativi elencati nell’allegato II di tale regolamento;

b)

i fascicoli di documenti completi richiesti a norma degli atti normativi elencati nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/858, comprese le informazioni sulle strategie ausiliarie di controllo delle emissioni (AES) conformemente all’allegato I, appendice 3a, del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (3);

c)

la documentazione sulla trasparenza richiesta per le prove delle emissioni dei veicoli di cui all’allegato II, punto 5.9, del regolamento (UE) 2017/1151;

d)

una copia del certificato di conformità di ciascun veicolo da sottoporre a prova;

e)

tutte le altre informazioni tecniche necessarie per effettuare le prove.

Articolo 5

Dati che i costruttori devono a mettere a disposizione di terzi ai fini delle prove relative a eventuali non conformità

I dati che i costruttori devono mettere a disposizione di terzi a norma dell’articolo 13, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2018/858 comprendono quanto segue:

a)

i parametri e le impostazioni necessari per riprodurre in maniera precisa le condizioni di prova applicate al momento delle prove relative all’omologazione, compresi tutti i verbali di prova di cui all’articolo 30 del regolamento (UE) 2018/858 e le informazioni necessarie per l’esecuzione delle prove e dei controlli richiesti a norma del regolamento (UE) 2018/858 e degli atti normativi elencati nell’allegato II di tale regolamento;

b)

i fascicoli di documenti completi richiesti a norma degli atti normativi elencati nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/858, comprese le informazioni sulle AES conformemente all’allegato I, appendice 3a, del regolamento (UE) 2017/1151 e all’allegato I, appendice 11, del regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (4);

c)

la documentazione sulla trasparenza richiesta per le prove delle emissioni dei veicoli di cui all’allegato II, punto 5.9, del regolamento (UE) 2017/1151;

d)

una copia del certificato di conformità di ciascun veicolo da sottoporre a prova;

e)

tutte le altre informazioni tecniche necessarie per effettuare le prove.

Articolo 6

Prescrizioni che i terzi devono soddisfare per dimostrare il loro legittimo interesse e il ricorso a impianti di prova adeguati

1.   Per dimostrare i loro legittimi interessi nei settori della sicurezza pubblica o della protezione ambientale a norma dell’articolo 13, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2018/858, i terzi soddisfano le prescrizioni seguenti:

a)

sono persone fisiche o giuridiche stabilite conformemente al diritto di uno Stato membro;

b)

sono non governativi e senza scopo di lucro;

c)

non sono coinvolti in aspetti dell’omologazione o nel processo di progettazione, costruzione, fornitura o manutenzione del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica indipendente;

d)

presentano una dichiarazione nella quale affermano che mantengono la riservatezza nel contesto della tutela dei segreti commerciali e della protezione dei dati personali e che il loro personale mantiene il segreto professionale in relazione a tutte le informazioni fornite dai costruttori, compresi il certificato di omologazione UE e i relativi allegati nonché i dati messi a disposizione conformemente all’articolo 5;

e)

dimostrano di fare ricorso a impianti di prova adeguati conformemente alle prescrizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Per essere considerati adeguati ai fini delle prove e dei controlli di conformità, gli impianti di prova cui fanno ricorso i terzi soddisfano le prescrizioni seguenti:

a)

non sono coinvolti nel processo di progettazione, costruzione, fornitura o manutenzione del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica indipendente che valutano, sottopongono a prova o ispezionano;

b)

sono accreditati sulla base dei requisiti di cui alla norma EN ISO/IEC 17025:2017 relativa ai requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura e l’ambito di tale accreditamento include le prove effettuate a norma degli atti normativi elencati nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/858;

c)

sono accreditati sulla base dei requisiti di cui alla norma EN ISO/IEC 17020:2012 relativa ai criteri generali per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni oppure, in alternativa, la finalità dell’accreditamento secondo la norma EN ISO/IEC 17025:2017 è estesa per includere la procedura di ispezione;

d)

presentano una dichiarazione nella quale affermano che mantengono la riservatezza nel contesto della tutela dei segreti commerciali e della protezione dei dati personali e che il loro personale mantiene il segreto professionale in relazione a tutte le informazioni fornite dai costruttori, compresi il certificato di omologazione UE e i relativi allegati nonché i dati messi a disposizione conformemente all’articolo 5.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione, del 15 aprile 2020, che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli (GU L 163 del 26.5.2020, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Formato del quadro completo dei controlli di vigilanza del mercato previsti

(il modulo deve essere compilato dallo Stato membro e trasmesso al forum non oltre il 1o marzo)

Stato membro: …

Nome dell’autorità di vigilanza del mercato: …

Referente presso l’autorità (nome, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono): …

Periodo di riferimento: GG.MM.AAAA - GG.MM.AAAA

Stato membro (1):

Marca (2):

Denominazione commerciale (3):

Variante/versione (4):

Categoria di veicolo (5) o sistema, componente ed entità tecnica indipendente:

Atti normativi (6):

Oggetti (7):

Controlli documentali/prove di laboratorio/prove su strada:

Periodo di inizio previsto:

Osservazioni:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione di cui alla tabella dell’allegato IV, punto 2.1, del regolamento (UE) 2020/683.

(2)  Marca di cui al punto 0.1 del certificato di omologazione globale UE del tipo di veicolo.

(3)  Denominazione commerciale di cui al punto 0.2.1 del certificato di omologazione globale UE di un tipo di veicolo.

(4)  Se del caso.

(5)  Categoria di veicolo (ad esempio M1, N1).

(6)  Atti normativi applicabili elencati nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/858.

(7)  Oggetto degli atti normativi applicabili elencati nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/858.


ALLEGATO II

Formato del resoconto dei risultati dei controlli di verifica della conformità

(il modulo deve essere compilato dallo Stato membro e presentato al forum entro il 30 settembre dell’anno successivo alla fine del periodo di due anni in questione)

1.

Informazioni:

Stato membro: …

Nome dell’autorità di vigilanza del mercato: …

Periodo di riferimento: GG.MM.AAAA – GG.MM.AAAA

2.

Aspetti generali: (organizzazione e infrastrutture della vigilanza del mercato)

ministero responsabile del settore;

nome e recapiti della competente autorità di vigilanza del mercato

(indirizzo, compreso indirizzo elettronico (e-mail), e settori di competenza);

numero di addetti alla vigilanza del mercato automobilistico;

risorse per le prove (proprie o laboratorio esterno);

chiarimenti sulle modalità con cui si garantiscono l’indipendenza e l’imparzialità delle autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento delle loro funzioni;

3.

Spiegazione da parte degli Stati membri riguardo ai principi di valutazione del rischio stabiliti:

breve spiegazione dei principi di valutazione del rischio stabiliti;

quadro dei criteri utilizzati per la valutazione del rischio;

spiegazione riguardo al coordinamento efficace delle attività tra le autorità nazionali;

4.

Quadro delle attività svolte durante il precedente periodo di programmazione:

numero totale annuo di controlli di vigilanza del mercato effettuati;

numero di non conformità individuate per anno e per tipo di veicolo;

informazioni specifiche per quanto riguarda le non conformità individuate per anno (normativa applicabile/oggetto) e le tendenze individuate nell’ambito delle non conformità;

numero di misure correttive e restrittive aperte per quanto riguarda le non conformità individuate per anno;

numero e importo delle sanzioni applicate dagli Stati membri per anno e per normativa;

5.

Risultati/analisi:

punti di forza e di debolezza (interni – microlivello) dell’autorità di vigilanza del mercato;

opportunità e minacce (esterne – mesolivello e macrolivello) sulla base dei risultati ottenuti e delle non conformità individuate nell’ambito dei controlli di vigilanza del mercato;

insegnamenti tratti (interni – microlivello);

insegnamenti tratti (esterni – mesolivello e macrolivello);

6.

Misure e azioni:

misure e azioni interne (microlivello) previste per i prossimi due anni;

misure e azioni esterne (mesolivello e macrolivello) previste per i prossimi due anni;

7.

Osservazioni: