4.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 25/5


REGOLAMENTO (UE) 2022/148 DEL CONSIGLIO

del 3 febbraio 2022

che modifica il regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/486/PESC del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio (2) attua le misure restrittive adottate nel quadro delle Nazioni Unite.

(2)

Il 22 dicembre 2021 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2615 (2021) (UNSCR 2615 (2021)]. Tale risoluzione introduce segnatamente una nuova deroga alle misure restrittive applicabile all’assistenza umanitaria e alle altre attività di sostegno al soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali in Afghanistan.

(3)

Il 3 febbraio 2022 Il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/153 (3) che modifica la decisione 2011/486/PESC conformemente alla UNSCR 2615 (2021).

(4)

Poiché tali modifiche rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 753/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 3 del regolamento (UE) n. 753/2011 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari per garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria e altre attività di sostegno al soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali in Afghanistan o per sostenere tali attività.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)  GU L 199 del 2.8.2011, pag. 57.

(2)  Regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2022/153 del Consiglio, del 3 febbraio 2022, che modifica la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale).