3.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 24/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/144 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2022

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ceylon Cinnamon (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Ceylon Cinnamon» come indicazione geografica protetta (IGP) presentata dallo Sri Lanka è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Il 3 settembre 2020 la Commissione ha ricevuto dalla Germania una notifica di opposizione corredata di una dichiarazione di opposizione motivata. Il 16 settembre 2020 la Commissione ha trasmesso tale notifica allo Sri Lanka.

(3)

La Commissione ha esaminato la dichiarazione di opposizione motivata ricevuta il 3 settembre 2020 dalla Germania e l’ha ritenuta ricevibile.

(4)

Con lettera del 22 settembre 2020 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni al fine di pervenire a un accordo in conformità alle rispettive procedure interne.

(5)

Il 14 dicembre 2020, su richiesta dello Sri Lanka, la Commissione ha prorogato il termine per la consultazione di altri tre mesi.

(6)

La consultazione tra Sri Lanka e Germania si è conclusa il 28 dicembre 2020 senza raggiungere un accordo. La Commissione deve pertanto adottare una decisione secondo la procedura di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(7)

L’opposizione della Germania è motivata dal fatto che il nome «Ceylon Cinnamon», presentato per la registrazione, corrisponde alla traduzione tedesca «Ceylon-Zimt» (Cannella di Ceylon, precedente denominazione dello Sri Lanka) ed è in conflitto con il nome botanico Cinnamomum ceylanicum, che è la pianta da cui si ottiene la cannella. I «Principi guida del codice alimentare tedesco per le spezie e altri condimenti» definiscono il «Ceylon cinnamon» come corteccia essiccata del Cinnamomum ceylanicum.

(8)

Secondo l’opponente, il Cinnamomum ceylanicum era originariamente coltivato a Ceylon, precedente denominazione dello Sri Lanka. Tuttavia, negli ultimi decenni il Cinnamomum ceylanicum è uscito dalla zona geografica originale ed è stato coltivato anche in altri paesi tropicali. Altri principali fornitori sono le Seychelles, il Madagascar e la Cina, nonché, in misura minore, India, Vietnam, Indonesia, Giamaica, Martinica, Guyana francese e Brasile. Una quota significativa della cannella disponibile sul mercato ottenuta dalla pianta Cinnamomum ceylanicum non proviene dallo Sri Lanka.

(9)

Al momento della registrazione del «Ceylon Cinnamon» come IGP, la Germania ha ritenuto che la protezione si sarebbe estesa alle traduzioni, in quanto evocazioni di tale nome, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, e che non avrebbe dovuto più esserci alcun riferimento al termine «Ceylon» nel nome di tali prodotti. Pertanto, la registrazione del nome «Ceylon Cinnamon» come IGP comprometterebbe l’esistenza del nome «Ceylon Zimt» e l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato tedesco da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della domanda di registrazione del nome «Ceylon Cinnamon».

(10)

In conclusione, secondo l’opponente, la registrazione del nome «Ceylon Cinnamon» proteggerebbe indebitamente come indicazione geografica il nome di una pianta, il cui uso deve essere mantenuto libero. Inoltre, a seguito di tale registrazione, una quota significativa dei prodotti disponibili sul mercato dovrebbe essere rinominata in quanto non sarebbe più consentito utilizzare il loro nome consolidato, ben noto ai consumatori, compreso il riferimento alla specie vegetale Cinnamomum ceylanicum.

(11)

Il richiedente ha affermato che, a suo avviso, non sussisteva alcun conflitto tra «Ceylon Cinnamon» e il nome di una pianta, in quanto il nome botanico accettato a livello internazionale della specie da cui si ottiene il «Ceylon Cinnamon» non sarebbe Cinnamomum ceylanicum come sostenuto dall’opponente, bensì Cinnamomum verum. Cinnamomum zeylanicum o Cinnamomum ceylanicum sono considerati sinonimi di Cinnamonum verum. Il nome «Ceylon Cinnamon» non è pertanto in conflitto con il nome della pianta da cui si ottiene il prodotto che ne reca il nome. Inoltre, il richiedente ha sottolineato che il nome da proteggere non è un nome di pianta e che il termine Zeylanicum o Ceylanicum deriva dal nome storico di Ceylon.

(12)

La Commissione ha valutato gli argomenti addotti nelle dichiarazioni di opposizione motivate e le informazioni ricevute in merito alle consultazioni tra le parti interessate.

(13)

Il nome «Ceylon Cinnamon» si riferisce a un prodotto che possiede qualità e caratteristiche distintive, in particolare per quanto riguarda il suo forte carattere organolettico. Inoltre, il nome gode di una reputazione consolidata. Esso soddisfa pertanto i requisiti per la registrazione come indicazione geografica protetta.

(14)

Nella banca dati delle varietà dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), il termine «Ceylan», che corrisponde alle specie con il nome latino Cinnamomum verum J. Presl., è registrato in Messico. Nella banca dati delle varietà sono registrati diversi marchi e denominazioni che includono il termine «Ceylon» o il termine «Cinnamon», ma nessuno di essi si riferisce alla specie Cinnamomum ceylanicum.

(15)

I «Principi guida del codice alimentare tedesco per le spezie e altri condimenti» hanno un valore probatorio e giuridico limitato nel caso di un conflitto tra il nome di una varietà vegetale e un nome da registrare nel registro dell’UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(16)

Il prodotto cui si riferisce il nome oggetto della domanda di registrazione è originario dello Sri Lanka, il cui precedente nome di Ceylon continua ad essere ampiamente e comunemente conosciuto oggi. Pertanto, il nome «Ceylon Cinnamon» non può di per sé indurre in errore i consumatori quanto all’origine del prodotto. A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, le condizioni del conflitto tra i nomi e il rischio di indurre in errore i consumatori sono interconnesse. Alla luce di quanto precede, la registrazione del nome «Ceylon Cinnamon» come indicazione geografica protetta (IGP) non può violare tale disposizione.

(17)

La Commissione ritiene inoltre che la registrazione del nome «Ceylon Cinnamon» come indicazione geografica protetta non impedirebbe l’uso sull’etichetta del nome botanico Cinnamomum zeylanicum o Cinnamomum ceylanicum o altri sinonimi del nome botanico per i prodotti di cannella ottenuti da piante con tali nomi botanici coltivate al di fuori della zona geografica, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e l’etichetta mostri inoltre chiaramente l’indicazione del paese di origine e non includa alcuna ulteriore allusione allo Sri Lanka. Ciò consentirà, inoltre, di garantire la corretta informazione dei consumatori anche rispetto al prodotto commercializzato con l’IGP registrata.

(18)

Alla luce di questi elementi, è quindi opportuno iscrivere il nome «Ceylon Cinnamon» (IGP) nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

(19)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Ceylon Cinnamon» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8 Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) e della classe 2.10 Oli essenziali di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Qualora, a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, i termini Cinnamomum zeylanicum o Cinnamomum ceylanicum o altri sinonimi dei nomi botanici siano utilizzati sull’etichetta con riferimento alla varietà della pianta da cui è ottenuta la cannella, anche il paese di origine diverso dallo Sri Lanka deve essere indicato nello stesso campo visivo, in caratteri di grandezza non inferiore a quelli del nome.

In tali casi, è vietata la stampigliatura sulle etichette di qualsivoglia bandiera, emblema, distintivo o altra rappresentazione grafica, se questi sono suscettibili di indurre in errore i consumatori, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche, l’origine o la provenienza del prodotto.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 208 del 22.6.2020, pag. 19.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).