31.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 20/40


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/125 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2021

recante modifica degli allegati da I a V del regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Per svolgere i compiti ad essa attribuiti dai trattati, in particolare quelli relativi all’ambiente, alla sostenibilità e ai cambiamenti climatici, la Commissione ha bisogno di informazioni complete, aggiornate e affidabili. Il regolamento (UE) n. 691/2011 istituisce un quadro comune per i conti economici ambientali europei, che comprende elenchi di caratteristiche per le quali i dati devono essere compilati e trasmessi, e norme sulla frequenza e sui termini di trasmissione per la compilazione dei conti.

(2)

Gli elenchi delle caratteristiche dei conti ambientali sono essenziali per garantire la comparabilità dei dati statistici tra gli Stati membri. È ora opportuno aggiornare tali elenchi in modo da allinearli agli aggiornamenti delle fonti dei dati per i conti e da garantirne la rilevanza per gli utenti.

(3)

Per monitorare meglio i progressi compiuti verso la realizzazione di un’economia circolare verde, competitiva e resiliente (2) e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile pertinenti per l’UE, sono necessari dati supplementari aggiornati sui collegamenti tra l’ambiente e l’economia.

(4)

Gli elenchi delle caratteristiche dei conti ambientali sono essenziali per garantire la comparabilità dei dati statistici tra gli Stati membri.

(5)

È opportuno aggiornare l’elenco degli inquinanti atmosferici di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 691/2011 per allinearlo all’elenco dei gas a effetto serra oggetto di comunicazione nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), rivista dopo il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, nonché alle linee guida per gli inventari delle emissioni nell’ambito della convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (CLRTAP) e alle definizioni della direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (direttiva sui limiti nazionali di emissione) (3).

(6)

Per una maggiore efficacia delle politiche climatiche, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a fornire una ripartizione delle imposte registrate in relazione al gettito derivante dal sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS) e da altre imposte sul carbonio. Tali imposte dovrebbero pertanto essere inserite nell’elenco delle caratteristiche di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 691/2011.

(7)

Le informazioni di cui alle tabelle C ed E dell’allegato III del regolamento (UE) n. 691/2011 non sono più necessarie per elaborare aggregati a livello dell’Unione, in quanto Eurostat ha sviluppato un nuovo metodo basato su altri dati prontamente disponibili. È pertanto opportuno sopprimere tali tabelle.

(8)

Per una maggiore efficacia delle politiche ambientali tematiche del Green Deal europeo, i conti di spesa per la protezione dell’ambiente devono distinguere, per tutti i settori, gli scopi ambientali in materia di protezione dell’aria e del clima (Classificazione delle attività di protezione dell’ambiente (CEPA) 1), gestione delle acque reflue (CEPA 2), gestione dei rifiuti (CEPA 3), protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e delle acque di superficie (CEPA 4), abbattimento del rumore e delle vibrazioni (CEPA 5), protezione della biodiversità e dei paesaggi (CEPA 6), protezione dalle radiazioni, ricerca e sviluppo e altre attività di protezione dell’ambiente (CEPA 7-9). È pertanto opportuno aggiornare l’allegato IV del regolamento (UE) n. 691/2011 per tener conto di tali modifiche.

(9)

Le informazioni sulla quota di natura commerciale del settore dei beni e dei servizi ambientali non sono sufficienti ai fini delle politiche ambientali. È dunque opportuno aggiornare l’allegato V del regolamento (UE) n. 691/2011 per imporre agli Stati membri di fornire informazioni sulle dimensioni totali del settore.

(10)

Per facilitare l’interpretazione dei dati da parte degli utenti e consentire agli Stati membri di garantire la qualità nel corso della compilazione dei dati, gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni su tutte le componenti della spesa nazionale per la protezione dell’ambiente. Sono comprese le stime e le informazioni sui consumi intermedi di servizi di protezione dell’ambiente. L’esperienza di Eurostat nella convalida dei dati degli Stati membri dimostra che, basandosi sulle relazioni contabili tra altre categorie soggette a un obbligo di comunicazione, Eurostat non è in grado di ricavare i dati sui consumi intermedi di servizi di protezione dell’ambiente, quali i costi dei servizi di smaltimento dei rifiuti o di trattamento delle acque reflue sostenuti dalle imprese, con una qualità sufficiente per tutti gli Stati membri. È pertanto opportuno aggiornare l’allegato IV del regolamento (UE) n. 691/2011 affinché gli Stati membri compilino e comunichino i dati relativi a questa voce, adottando tutte le pertinenti misure di garanzia della qualità.

(11)

Per misurare con precisione la spesa nazionale complessiva per la protezione dell’ambiente occorre individuare tutte le spese per i servizi di protezione dell’ambiente sostenute per la produzione di altri servizi di protezione dell’ambiente e che sono pertanto già state incluse nel valore dei prodotti finali in questione. È dunque essenziale che gli Stati membri comunichino tutti i consumi intermedi di servizi di protezione dell’ambiente per la produzione di servizi di protezione dell’ambiente, siano essi realizzati o no da produttori specializzati.

(12)

I termini per la trasmissione dei conti economici ambientali europei dovrebbero essere ridotti per migliorare l’utilità dei conti ai fini dell’elaborazione delle politiche.

(13)

Per ridurre l’onere di comunicazione che grava sugli Stati membri, il livello di dettaglio della classificazione NACE richiesto dovrebbe essere ridotto per i conti del settore dei beni e servizi ambientali e per i conti delle spese per la protezione dell’ambiente relativi alla categoria NACE «Attività manifatturiere». Si tratta di una misura efficace sotto il profilo dei costi che migliora anche la disponibilità dei dati per gli utenti, riducendo il numero di flag di riservatezza e restrizioni alla divulgazione dei dati. È pertanto opportuno aggiornare gli allegati IV e V del regolamento (UE) n. 691/2011.

(14)

Per compensare l’onere aggiuntivo imposto da scadenze più brevi per la trasmissione dei conti e dall’aggiornamento degli elenchi di caratteristiche, è opportuno ridurre gli oneri introducendo una soglia dell’1 % per le disaggregazioni per attività economica nel conto delle spese per la protezione dell’ambiente.

(15)

Dovrebbe essere stabilito il primo anno di riferimento per i dati aggiornati.

(16)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 691/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da I a V del regolamento (UE) n. 691/2011 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1.

(2)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare - Per un’Europa più pulita e più competitiva [COM(2020) 98 final].

(3)  Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati da I a V del regolamento (UE) n. 691/2011 sono così modificati:

1)

l’allegato I è così modificato:

a)

la sezione 3 è sostituita dalla seguente:

«Sezione 3

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

Gli Stati membri producono statistiche sulle emissioni dei seguenti inquinanti atmosferici:

Denominazione

Simbolo

Unità di misura per la trasmissione dei dati

Anidride carbonica escluse le emissioni da biomassa

CO2

1 000  t (Gg)

Anidride carbonica da biomassa

CO2 da biomassa

1 000  t (Gg)

Protossido di azoto

N2O

t (Mg)

Metano

CH4

t (Mg)

Perfluorocarburi

PFC

t (Mg) di CO2 equivalente

Idrofluorocarburi

HFC

t (Mg) di CO2 equivalente

Esafluoruro di zolfo e trifluoruro di azoto

SF6 NF3

t (Mg) di CO2 equivalente

Ossidi di azoto

NOX

t (Mg) di NO2 equivalente

Composti organici volatili non metanici

COVNM

t (Mg)

Monossido di carbonio

CO

t (Mg)

Particolato < 10 μm

PM10

t (Mg)

Particolato < 2,5 μm

PM2,5

t (Mg)

Ossidi di zolfo

SOX

t (Mg) di SO2 equivalente

Ammoniaca

NH3

t (Mg)

Tutti i dati sono trasmessi con un carattere decimale.»;

b)

la sezione 5 è sostituita dalla seguente:

«Sezione 5

TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

1.

Per ciascuna delle caratteristiche di cui alla sezione 3 sono prodotti dati in base a una classificazione gerarchica delle attività economiche, NACE Rev.2 (livello di aggregazione A*64), pienamente compatibile con il SEC 95. Inoltre, sono prodotti dati per:

le emissioni atmosferiche delle famiglie,

gli elementi di raccordo, vale a dire la trasmissione di elementi che mettono chiaramente in relazione le differenze tra i conti delle emissioni atmosferiche trasmesse a norma del presente regolamento e i dati dichiarati negli inventari ufficiali nazionali delle emissioni atmosferiche.

2.

La classificazione gerarchica di cui al paragrafo 1 è la seguente:

Emissioni atmosferiche per branca di attività — NACE Rev.2 (A*64)

Emissioni atmosferiche delle famiglie

Trasporto

Riscaldamento/condizionamento

Altro

Elementi di raccordo

Totale dei conti delle emissioni atmosferiche (attività produttive + famiglie) per ciascuna delle caratteristiche di cui alla sezione 3

Meno residenti nazionali operanti all’estero

Navi da pesca nazionali operanti all’estero

Trasporti terrestri

Trasporti per vie d’acqua

Trasporti aerei

Più non residenti operanti sul territorio

+

Trasporti terrestri

+

Trasporti per vie d’acqua

+

Trasporti aerei

(+ o –)

Altri adeguamenti e discrepanze statistiche

=

Totale delle emissioni dell’inquinante X rilevato ai sensi della UNFCCC (1)/CLRTAP (2)";

2)

nell’allegato II, le sezioni 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti:

«Sezione 3

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

Gli Stati membri producono statistiche sulle imposte ambientali sulla base delle seguenti caratteristiche:

imposte sull’energia,

imposte sui trasporti,

imposte sull’inquinamento,

imposte sulle risorse.

Gli Stati membri comunicano inoltre, a titolo di caratteristica distinta, il gettito fiscale registrato nel sistema europeo dei conti in relazione alla loro partecipazione al sistema di scambio di quote di emissione dell’UE.

Gli Stati membri comunicano inoltre, a titolo di caratteristica distinta, altre imposte ambientali che sono state incluse nelle imposte totali sull’energia, sui trasporti, sull’inquinamento o sulle risorse e che gravano sul tenore di carbonio dei combustibili (altre imposte sul carbonio).

Tutti i dati sono trasmessi in milioni di unità monetaria nazionale.

Sezione 4

PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE

1.

Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.

2.

Le statistiche sono trasmesse entro 16 mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Ciò vale a decorrere dall’anno di riferimento 2020.

3.

Per venire incontro all’esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 27 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.

4.

Il primo anno di riferimento è il 2020.

5.

In ciascuna trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n-4, n-3, n-2, n-1 e n, in cui n è l’anno di riferimento. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2016.»;

3)

nell’allegato III, le sezioni 4 e 5 sono sostituite dalle seguenti:

«Sezione 4

PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE

1.

Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.

2.

Le statistiche sono trasmesse entro 16 mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Ciò vale a decorrere dall’anno di riferimento 2021.

3.

Per venire incontro all’esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 27 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.

4.

Il primo anno di riferimento è il 2021.

5.

In ciascuna trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n-4, n-3, n-2, n-1 e n, in cui n è l’anno di riferimento. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2017.

Sezione 5

TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

Sono prodotti dati, espressi in unità di massa, per le caratteristiche elencate nelle seguenti tabelle.

Tabella A — Estrazione interna

MF.1.

Biomassa

MF.1.1.

Colture (escluse le colture foraggere)

MF.1.1.1.

Cereali

MF.1.1.2.

Radici, tuberi

MF.1.1.3.

Colture da zucchero

MF.1.1.4.

Legumi

MF.1.1.5.

Frutta a guscio

MF.1.1.6.

Colture oleose

MF.1.1.7.

Ortaggi

MF.1.1.8.

Frutta

MF.1.1.9.

Fibre

MF.1.1.A.

Altre colture (escluse le colture foraggere) n.c.a.

MF 1.2.

Residui delle colture (utilizzati), colture foraggere e biomassa dei pascoli

MF.1.2.1.

Residui delle colture (utilizzati)

MF.1.2.1.1.

Paglia

MF.1.2.1.2.

Altri residui delle colture (foglie di barbabietole da zucchero e da foraggio, altri)

MF.1.2.2.

Colture foraggere e biomassa dei pascoli

MF.1.2.2.1.

Colture foraggere (inclusa la raccolta di biomassa dai prati)

MF.1.2.2.2.

Biomassa dei pascoli

MF.1.3.

Legno

MF.1.3.1.

Legname (legname da lavoro)

MF.1.3.2.

Legna da ardere e altro legname

MF.1.4.

Pescato, fauna e flora acquatica non da allevamento, caccia e raccolta

MF.1.4.1.

Pescato non da allevamento

MF.1.4.2.

Altra fauna e flora acquatica

MF.1.4.3.

Caccia e raccolta

MF.2.

Minerali metalliferi (minerali grezzi)

MF.2.1.

Ferro

MF.2.2.

Metalli non ferrosi

MF.2.2.1.

Rame

MF.2.2.2.

Nichel

MF.2.2.3.

Piombo

MF.2.2.4.

Zinco

MF.2.2.5.

Stagno

MF.2.2.6.

Oro, argento, platino e altri metalli preziosi

MF.2.2.7.

Bauxite e altro alluminio

MF.2.2.8.

Uranio e torio

MF.2.2.9.

Altri metalli non ferrosi

MF.3.

Minerali non metalliferi

MF.3.1.

Marmo, granito, arenaria, porfido, basalto, altre pietre ornamentali e da costruzione (esclusa ardesia)

MF.3.2.

Gesso e dolomite

MF.3.3.

Ardesia

MF.3.4.

Minerali per la chimica e fertilizzanti

MF.3.5.

Sale

MF.3.6.

Calcare e pietra di gesso

MF.3.7.

Argille e caolino

MF.3.8.

Sabbia e ghiaia

MF.3.9.

Altri minerali non metalliferi n.c.a.

MF.3.A.

Materiali da scavo (compreso il suolo), solo se utilizzati (registrazione facoltativa)

MF.4.

Materiali e vettori energetici fossili

MF.4.1.

Carbone e altri materiali e vettori energetici solidi

MF.4.1.1.

Lignite

MF.4.1.2.

Antracite

MF.4.1.3.

Scisti bituminosi e sabbie bituminose

MF.4.1.4.

Torba

M.F.4.2.

Materiali e vettori energetici liquidi e gassosi

MF.4.2.1.

Petrolio greggio, condensati e liquidi di gas naturale (LGN)

MF.4.2.2.

Gas naturale

Tabelle B (Importazioni — Scambi totali) e D (Esportazioni — Scambi totali)

MF.1.

Biomassa

MF.1.1.

Colture (escluse le colture foraggere)

MF.1.1.1.

Cereali

MF.1.1.2.

Radici, tuberi

MF.1.1.3.

Colture da zucchero

MF.1.1.4.

Legumi

MF.1.1.5.

Frutta a guscio

MF.1.1.6.

Colture oleose

MF.1.1.7.

Ortaggi

MF.1.1.8.

Frutta

MF.1.1.9.

Fibre

MF.1.1.A.

Altre colture (escluse le colture foraggere) n.c.a.

MF 1.2.

Residui delle colture (utilizzati), colture foraggere e biomassa dei pascoli

MF.1.2.1.

Residui delle colture (utilizzati)

MF.1.2.1.1.

Paglia

MF.1.2.1.2.

Altri residui delle colture (foglie di barbabietole da zucchero e da foraggio, altri)

MF.1.2.2.

Colture foraggere e biomassa dei pascoli

MF.1.2.2.1.

Colture foraggere (inclusa la raccolta di biomassa dai prati)

MF.1.3.

Legno

MF.1.3.1.

Legname (legname da lavoro)

MF.1.3.2.

Legna da ardere e altro legname

MF.1.4.

Pescato, fauna e flora acquatica non da allevamento, caccia e raccolta

MF.1.4.1.

Pescato non da allevamento

MF.1.4.2.

Altra fauna e flora acquatica

MF.1.5.

Animali vivi e prodotti di origine animale (esclusi pesci selvatici, fauna e flora acquatica, animali cacciati e raccolti)

MF.1.5.1.

Animali vivi (esclusi pesci selvatici, fauna e flora acquatica, animali cacciati e raccolti)

MF.1.5.2.

Carni e preparazioni a base di carne

MF.1.5.3.

Prodotti lattiero-caseari, uccelli, uova e miele

MF.1.5.4.

Altri prodotti animali (fibre animali, pelli, pellicce, cuoio ecc.)

MF.1.6.

Prodotti derivati principalmente da biomasse

MF.2.

Minerali metalliferi (minerali grezzi)

MF.2.1.

Ferro

MF.2.2.

Metalli non ferrosi

MF.2.2.1.

Rame

MF.2.2.2.

Nichel

MF.2.2.3.

Piombo

MF.2.2.4.

Zinco

MF.2.2.5.

Stagno

MF.2.2.6.

Oro, argento, platino e altri metalli preziosi

MF.2.2.7.

Bauxite e altro alluminio

MF.2.2.8.

Uranio e torio

MF.2.2.9.

Altri metalli non ferrosi

MF.2.3.

Prodotti derivati principalmente da metalli

MF.3.

Minerali non metalliferi

MF.3.1.

Marmo, granito, arenaria, porfido, basalto, altre pietre ornamentali e da costruzione (esclusa ardesia)

MF.3.2.

Gesso e dolomite

MF.3.3.

Ardesia

MF.3.4.

Minerali per la chimica e fertilizzanti

MF.3.5.

Sale

MF.3.6.

Calcare e pietra di gesso

MF.3.7.

Argille e caolino

MF.3.8.

Sabbia e ghiaia

MF.3.9.

Altri minerali non metalliferi n.c.a.

MF.3.B.

Prodotti derivati principalmente da minerali non metallici

MF.4.

Materiali e vettori energetici fossili

MF.4.1.

Carbone e altri materiali e vettori energetici solidi

MF.4.1.1.

Lignite

MF.4.1.2.

Antracite

MF.4.1.3.

Scisti bituminosi e sabbie bituminose

MF.4.1.4.

Torba

M.F.4.2.

Materiali e vettori energetici liquidi e gassosi

MF.4.2.1.

Petrolio greggio, condensati e liquidi di gas naturale (LGN)

MF.4.2.2.

Gas naturale

MF.4.2.3.

Rifornimenti di carburanti (Importazioni: all’estero da parte di unità residenti; esportazioni: sul territorio nazionale da parte di unità non residenti)

MF.4.2.3.1.

Carburante per trasporti terrestri

MF.4.2.3.2.

Carburante per trasporti per vie d’acqua

MF.4.2.3.3.

Carburante per trasporti aerei

MF.4.3.

Prodotti derivati principalmente da prodotti energetici fossili

MF.5.

Altri prodotti

MF.6.

Rifiuti per trattamento e smaltimento definitivo»;

4)

nell’allegato IV, le sezioni 3, 4 e 5 sono sostituite dalle seguenti:

«Sezione 3

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

Gli Stati membri elaborano conti delle spese per la protezione dell’ambiente secondo le seguenti caratteristiche, che sono definite conformemente al SEC:

la produzione di servizi per la protezione dell’ambiente. Viene fatta una distinzione tra la produzione destinabile alla vendita, la produzione non destinabile alla vendita e la produzione di attività ausiliarie,

il consumo intermedio di servizi per la protezione dell’ambiente,

il consumo intermedio di servizi per la protezione dell’ambiente ai fini della produzione di servizi per la protezione dell’ambiente,

le importazioni e le esportazioni di servizi per la protezione dell’ambiente,

l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e le altre imposte al netto dei sussidi ai prodotti che gravano sui servizi per la protezione dell’ambiente,

la formazione lorda di capitale fisso e le acquisizioni meno le cessioni di attività non finanziarie non prodotte per la produzione di servizi di protezione dell’ambiente,

il consumo finale di servizi per la protezione dell’ambiente,

i trasferimenti destinati alla protezione dell’ambiente (ricevuti/pagati).

Tutti i dati sono trasmessi in milioni di unità monetaria nazionale.

Sezione 4

PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE

1.

Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.

2.

Le statistiche sono trasmesse entro 24 mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Ciò vale a decorrere dall’anno di riferimento 2020.

3.

Per venire incontro all’esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 28 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.

4.

Il primo anno di riferimento è il 2020.

5.

In ciascuna trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n – 2, n – 1 e n, in cui n è l’anno di riferimento. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2018.

Sezione 5

TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

1.

Per le caratteristiche di cui alla sezione 3, i dati sono dichiarati secondo la seguente ripartizione:

la tipologia di produttori/consumatori di servizi per la protezione dell’ambiente, come definito alla sezione 2,

le classi della classificazione delle attività per la protezione dell’ambiente (CEPA) raggruppate come segue:

CEPA 1

CEPA 2

CEPA 3

CEPA 4

CEPA 5

CEPA 6

somma di CEPA 7, CEPA 8 e CEPA 9

le seguenti disaggregazioni NACE per la produzione ausiliaria di servizi di protezione dell’ambiente: NACE Rev. 2 B, C, D, divisione 36. I dati per la sezione C devono essere presentati come segue:

NACE C10-C12 - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco

NACE C 17 - Fabbricazione di carta e di prodotti di carta

NACE C19-20 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, fabbricazione di prodotti chimici

NACE C 21-23 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici, articoli in gomma e materie plastiche e altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

NACE C24 - Attività metallurgiche

NACE C 25-30 - Fabbricazione di prodotti in metallo, compresi macchinari e attrezzature

NACE C13-16, 18, 31-33 - Altre attività manifatturiere

Gli Stati membri in cui l’importo totale del fatturato o il numero di persone occupate in una o più di queste disaggregazioni NACE rappresenta meno dell’1 % del totale dell’Unione non sono tenuti a fornire dati per tali disaggregazioni NACE.

2.

Le classi della CEPA di cui al punto 1 sono le seguenti:

 

CEPA 1 — Protezione dell’aria e del clima

 

CEPA 2 — Gestione delle acque reflue

 

CEPA 3 — Gestione dei rifiuti

 

CEPA 4 — Protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e delle acque di superficie

 

CEPA 5 — Abbattimento del rumore e delle vibrazioni

 

CEPA 6 — Protezione della biodiversità e del paesaggio

 

CEPA 7 — Protezione dalle radiazioni

 

CEPA 8 — Ricerca e sviluppo nel settore dell’ambiente

 

CEPA 9 — Altre attività di protezione dell’ambiente.»;

5)

nell’allegato V, le sezioni 3, 4 e 5 sono sostituite dalle seguenti:

«Sezione 3

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

Gli Stati membri producono statistiche sul settore dei beni e dei servizi ambientali secondo le seguenti caratteristiche:

produzione del settore dei beni e dei servizi ambientali nel suo complesso e delle attività di natura commerciale,

esportazioni del settore dei beni e dei servizi ambientali nel suo complesso,

valore aggiunto del settore dei beni e dei servizi ambientali nel suo complesso e delle attività di natura commerciale,

occupazione nel settore dei beni e dei servizi ambientali nel suo complesso e nelle attività di natura commerciale.

Tutti i dati sono trasmessi in milioni di unità monetaria nazionale, ad eccezione della caratteristica «occupazione», la cui unità di riferimento è l’«equivalente a tempo pieno».

Sezione 4

PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE

1.

Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.

2.

Le statistiche sono trasmesse entro 22 mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Ciò vale a decorrere dall’anno di riferimento 2020.

3.

Per venire incontro all’esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 28 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.

4.

Il primo anno di riferimento è il 2020.

5.

In ciascuna trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n – 2, n – 1 e n, in cui n è l’anno di riferimento. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2018.

Sezione 5

TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

1.

Per le caratteristiche di cui alla sezione 3, i dati sono trasmessi secondo la seguente ripartizione incrociata:

classificazione delle attività economiche, NACE Rev. 2, raggruppate come segue:

NACE A

NACE B

NACE C

NACE D

NACE E

NACE F

NACE J

NACE M

NACE O

NACE P

Somma di NACE G+NACE H+NACE I+NACE K+NACE L+NACE N+NACE Q+NACE R+ NACE S + NACE T + NACE U

classi della classificazione delle attività di protezione dell’ambiente (CEPA) e della classificazione delle attività di gestione delle risorse (CReMA), raggruppate come segue:

CEPA 1

CEPA 2

CEPA 3

CEPA 4

CEPA 5

CEPA 6

somma di CEPA 7, CEPA 8 e CEPA 9

CReMA 10

CReMA 11

CReMA 13

CReMA 13 A

CReMA 13B

CReMA 13C

CReMA 14

Somma di CReMA 12, CReMA 15 e CReMA 16

2.

Le classi della CEPA di cui al punto 1 sono elencate nell’allegato IV. Le classi della CReMA di cui al punto 1 sono le seguenti:

 

CReMA 10 — Gestione delle acque

 

CReMA 11 — Gestione delle risorse forestali

 

CReMA 12 — Gestione della fauna e della flora selvatiche

 

CReMA 13 — Gestione delle risorse energetiche

 

CReMA 13 A — Produzione di energia da fonti rinnovabili

 

CReMA 13B — Gestione e risparmio di energia/di calore

 

CReMA 13C — Riduzione dell’utilizzo delle energie fossili come materie prime

 

CReMA 14 — Gestione dei minerali

 

CReMA 15 — Attività di ricerca e sviluppo in materia di gestione delle risorse

 

CReMA 16 — Altre attività di gestione delle risorse».


(1)  Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

(2)  Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.