28.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 19/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/116 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2022

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Con il regolamento (UE) 2015/1963 (2) la Commissione europea ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di acesulfame potassio («acesulfame K»), originario della Repubblica popolare cinese («la RPC», «la Cina» o «il paese interessato») («le misure iniziali»). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata «l'inchiesta iniziale».

(2)

Le aliquote del dazio antidumping attualmente in vigore oscillano tra 2,64 EUR e 4,58 EUR per kg netto sulle importazioni dai produttori esportatori che hanno collaborato, mentre alle importazioni da tutte le altre società si applica un'aliquota di 4,58 EUR per kg netto.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(3)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (3) la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(4)

La domanda di riesame è stata presentata il 31 luglio 2020 da Celanese Sales Germany GmbH («il richiedente»), l'unico produttore dell'Unione, che pertanto rappresenta il 100 % della produzione totale dell'Unione di acesulfame K. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio della persistenza del dumping e della reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione (4).

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(5)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 30 ottobre 2020 la Commissione, sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha avviato un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di acesulfame K originario della RPC. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (5) («l'avviso di apertura»).

1.4.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(6)

L'inchiesta relativa alla persistenza del dumping ha riguardato il periodo dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame») (6).

1.5.   Parti interessate

(7)

Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, i produttori noti di acesulfame K nel paese interessato e le autorità della Repubblica popolare cinese, gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.

(8)

Le parti interessate hanno inoltre avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(9)

Le audizioni si sono tenute con un produttore esportatore, Anhui Jinhe Industrial Co. Ltd. («Anhui Jinhe»), e con il richiedente.

1.6.   Osservazioni sull'apertura

(10)

La Commissione ha ricevuto osservazioni sull'apertura da Anhui Jinhe. Anche il richiedente ha presentato osservazioni in proposito.

(11)

Anhui Jinhe ha chiesto una divulgazione delle informazioni e una sintesi significativa di alcuni dati contenuti nella domanda. In particolare, ha sostenuto che il richiedente avrebbe dovuto divulgare nella versione non riservata della domanda i dati sul volume totale e sui prezzi medi delle importazioni dalla Cina nel periodo in esame cui la domanda si riferisce. Anhui Jinhe ha affermato che tali dati non erano riservati, poiché erano stati divulgati dalla Commissione nell'inchiesta iniziale. Anhui Jinhe ha affermato altresì che i rispettivi dati non erano basati su dati effettivi, sensibili sotto il profilo commerciale, bensì sulle stime del richiedente, e che non era possibile invocare il diritto d'autore per non divulgare tali dati. Anhui Jinhe ha chiesto inoltre che il richiedente fornisca una sintesi significativa degli indicatori di pregiudizio pertinenti, sufficientemente dettagliata per consentire una comprensione adeguata delle informazioni presentate a titolo riservato. La parte ha affermato altresì che nella domanda questi dati erano riservati o presentati sulla base di intervalli di valori privi di significato, che non consentivano di evidenziare alcun andamento, mentre nell'inchiesta iniziale la Commissione aveva fornito tali dati in forma indicizzata. Anhui Jinhe ha chiesto pertanto al richiedente di divulgare in forma indicizzata i dati su consumo dell'Unione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, quote di mercato, undercutting, costo di produzione, redditività, vendite all'esportazione e costo delle materie prime. Anhui Jinhe ha chiesto inoltre al richiedente di fornire una sintesi significativa del suo attuale livello di redditività, indicando se fosse superiore al 5 % nel periodo di riferimento del riesame, oltre a dati indicizzati a partire dal 2011, anno che il richiedente ha ritenuto pertinente per il confronto.

(12)

Nella sua risposta il richiedente ha affermato che le informazioni erano per la maggior parte di carattere riservato, in quanto si basavano sui dati di un'unica società, e ha sostenuto che gli intervalli di valori o gli indici erano necessari per impedire la ricostruzione dei sottostanti dati riservati. Il richiedente ha affermato in particolare che fornendo le cifre esatte sul volume totale delle importazioni dalla Cina, combinate con l'indicizzazione delle quote di mercato, sarebbe possibile ricostruire le vendite dell'unico produttore dell'Unione. Nella sua comunicazione il richiedente ha riveduto i suoi dati non riservati e ha fornito informazioni aggiuntive. A tale proposito il richiedente ha fornito intervalli di valori relativi al volume delle importazioni totali, informazioni aggiuntive concernenti l'andamento del consumo, intervalli di indicizzazione per la produzione, quote di mercato, l'indicizzazione della redditività e altri indicatori di pregiudizio (quali scorte, occupazione, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito) e dell'andamento delle vendite del produttore dell'Unione al di fuori dell'UE. Per quanto riguarda il resto dei dati richiesti da Anhui Jinhe, il richiedente ha affermato che la versione non riservata della domanda conteneva una sintesi sufficientemente significativa e che non sarebbe possibile fornire ulteriori informazioni senza divulgare informazioni riservate.

(13)

In risposta ai dati riveduti forniti dal richiedente, Anhui Jinhe ha sostenuto che la domanda non conteneva comunque informazioni sufficienti, quali il volume delle importazioni dalla Cina o dall'Unione e la domanda mondiale di acesulfame K. Anhui Jinhe, che si è detto non in grado di comprendere se le asserzioni del richiedente si fondassero su una base fattuale, ha sostenuto che nell'analisi riguardante la significatività della versione non riservata della domanda si dovrebbe tenere conto dei diritti di difesa.

(14)

Il richiedente ha espresso disaccordo con le affermazioni di cui sopra, sostenendo che la versione consultabile della domanda forniva la base fattuale per le sue asserzioni e che i dati erano omessi laddove non fosse possibile fornire gli intervalli di valori delle tendenze indicizzate senza divulgare informazioni riservate. Il richiedente ha affermato in particolare che la versione non riservata della domanda mostrava l'andamento delle importazioni totali di acesulfame K dalla Cina, consentendo ad Anhui Jinhe di presentare osservazioni in proposito. Per quanto concerne i dati presenti nella domanda, il richiedente ha affermato che il regolamento che ha istituito misure provvisorie sulle importazioni di acesulfame K dalla Cina (7) non indicava il consumo totale dell'Unione in termini assoluti, e pertanto neanche il richiedente era tenuto a mostrarlo.

(15)

Va notato che, poiché il richiedente è l'unico produttore di acesulfame K nell'Unione, le informazioni riservate hanno dovuto essere presentate sotto forma di intervalli di valori e indici al fine di non divulgare informazioni commerciali specifiche della società. La Commissione ha valutato che i dati forniti nella versione non riservata della domanda, e integrati dal richiedente nella sua comunicazione, fossero sufficientemente dettagliati per consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Il richiedente ha fornito una sintesi significativa con intervalli di valori sufficientemente ristretti rispetto alle cifre reali, che hanno consentito alle parti interessate di valutare il volume delle importazioni e il loro andamento. I produttori esportatori cinesi hanno quindi potuto esercitare i loro diritti di difesa.

(16)

Anhui Jinhe ha sostenuto che la domanda non dimostrava l'attrattiva del mercato dell'Unione, in quanto indicava che i prezzi medi all'esportazione degli esportatori cinesi erano gli stessi per l'Unione e per altri mercati. Questo dimostrava verosimilmente che per i produttori cinesi era indifferente vendere nell'Unione o in paesi terzi. A tale proposito Anhui Jinhe ha citato le inchieste relative a bioetanolo (8) e urea (9), nelle quali la Commissione ha concluso che il mercato dell'Unione era attraente per i produttori esportatori quando i prezzi medi all'esportazione verso l'Unione erano superiori a quelli verso paesi terzi.

(17)

A questo proposito il richiedente ha affermato che dalla domanda di riesame risultava chiaramente che il mercato dell'Unione era attraente per i produttori esportatori cinesi che, in assenza di misure antidumping, sarebbero in grado di realizzare volumi di vendite superiori sul mercato dell'Unione rispetto ad altri mercati. Il richiedente ha sostenuto inoltre che il mercato dell'Unione era interessante per i produttori cinesi prima dell'istituzione dei dazi antidumping.

(18)

Secondo la Commissione, la domanda indicava che in caso di scadenza delle misure antidumping i produttori esportatori cinesi probabilmente aumenterebbero in misura sostanziale i volumi delle vendite sul mercato dell'Unione.

(19)

Anhui Jinhe ha sostenuto inoltre che le asserzioni di underselling dei prezzi del richiedente erano manifestamente errate, poiché il costo di produzione del richiedente utilizzato nel calcolo dell'underselling contenuto nella domanda era troppo elevato rispetto all'inchiesta iniziale e non poteva essere invocato. Anhui Jinhe ha sostenuto inoltre che il richiedente aveva aumentato in misura considerevole il livello dei suoi prezzi dopo l'inchiesta iniziale e che grazie alle misure antidumping realizzava profitti eccessivi, molto al di là di quanto riportato nell'inchiesta iniziale. A questo proposito, Anhui Jinhe ha citato le inchieste relative a diciandiammide (10) e urea (11) nelle quali la Commissione ha lasciato scadere le misure in considerazione dell'elevata redditività dell'industria dell'Unione. Anhui Jinhe ha sostenuto altresì che la capacità produttiva dell'industria dell'Unione era interamente utilizzata ed insufficiente per soddisfare la crescente domanda dell'Unione, e ha fatto riferimento al caso relativo al ferrosilicio nel quale la Commissione ha sospeso le misure (12). Anhui Jinhe ha affermato inoltre che i produttori cinesi detenevano ancora una quota di mercato del [28-34 %] sul mercato dell'Unione, malgrado le misure proibitive, poiché gli utilizzatori mantenevano comunque due o più fornitori di acesulfame K per garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento, soprattutto dopo le recenti perturbazioni dovute alla pandemia di COVID-19. Anhui Jinhe ha sottolineato infine che l'industria dell'Unione era in grado di competere con successo con le importazioni cinesi in mercati terzi dove non vigevano misure, vendendo volumi significativi in tali mercati. Secondo Anhui Jinhe questa era una dimostrazione del fatto che il richiedente era in grado di competere con successo con le importazioni cinesi in assenza di misure antidumping, per cui il rischio di reiterazione del pregiudizio era inesistente.

(20)

Il richiedente ha contestato le argomentazioni di cui sopra. Il richiedente ha affermato di avere di fatto utilizzato il margine di profitto stabilito dalla Commissione nell'inchiesta iniziale per calcolare l'underselling indicato nella sua domanda. Il richiedente ha sostenuto inoltre che i dazi antidumping hanno garantito che i prezzi delle importazioni dalla Cina non fossero pregiudizievoli. Il richiedente ha affermato che, in caso di scadenza delle misure antidumping, i produttori esportatori cinesi aumenterebbero la loro quota di mercato nell'Unione allo stesso livello percentuale del resto del mondo. Il richiedente ha fornito anche scenari dettagliati per dimostrare in che modo la scadenza dei dazi antidumping inciderebbe sulla sua attività.

(21)

L'analisi della Commissione ha confermato che nessuno degli elementi citati da Anhui Jinhe, corretti o no sul piano fattuale, era sufficiente per mettere in discussione la conclusione secondo cui la domanda conteneva sufficienti elementi di prova tendenti ad evidenziare che la scadenza delle misure comporterebbe il rischio della persistenza del dumping e della reiterazione del pregiudizio. Tali aspetti erano stati stabiliti sulla base dei migliori elementi di prova di cui disponeva il richiedente all'epoca, che erano sufficientemente rappresentativi e affidabili. Le argomentazioni presentate da Anhui Jinhe e le confutazioni del richiedente inoltre sono state esaminate nel dettaglio nel corso dell'inchiesta e sono ulteriormente discusse nel prosieguo.

(22)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha confermato che la domanda forniva elementi di prova sufficienti del fatto che la scadenza delle misure comporterebbe il rischio della persistenza del dumping e della reiterazione del pregiudizio, soddisfacendo così i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(23)

Nelle sue osservazioni in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Anhui Jinhe ha sostenuto che le informazioni contenute nella domanda non erano pertinenti (ad esempio gli elementi di prova delle distorsioni concernenti l'acido sulfamico si riferivano a presunte distorsioni relative all'urea e gli elementi di prova delle distorsioni concernenti l'idrossido di potassio si riferivano al sale di potassio) o non si basavano su fonti accessibili al pubblico (ad esempio la distorsione concernente l'acido acetico si basa su una relazione acquistata dal richiedente, che non risulta neppure coerente con la relazione per paese relativa alla Cina).

(24)

A tale proposito, poiché l'acido sulfamico è prodotto dall'urea e l'idrossido di potassio è prodotto dal sale di potassio, eventuali distorsioni del mercato relative alle materie prime interessano anche il prodotto finale. Inoltre, contrariamente a quanto affermato da Anhui, nella domanda il richiedente fa riferimento alla relazione sulla Cina, oltre che ad un'altra fonte riservata. Come rilevato dal richiedente, la relazione per paese presentava un'incongruenza tra il testo e i dati concernenti l'utilizzo degli impianti per l'acido acetico in Cina. Non esistono tuttavia incongruenze tra la relazione sulla Cina e la fonte riservata, perché le informazioni aggiornate sulla capacità fornite dal richiedente e verificate dalla Commissione erano coerenti con i dati sull'utilizzo degli impianti contenuti nella relazione sulla Cina. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

1.6.1.   Campionamento

(25)

In considerazione del numero presumibilmente elevato di produttori nel paese interessato e di importatori indipendenti nell'Unione, la Commissione ha ventilato nell'avviso di apertura la possibilità di ricorrere al campionamento dei produttori e degli importatori indipendenti, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

1.6.2.   Campionamento dei produttori nella RPC

(26)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori nella RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(27)

Due produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. Visto il numero esiguo di risposte, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario e ha informato tutte le parti interessate con una nota al fascicolo. La Commissione ha invitato tali società a partecipare all'inchiesta e ha inviato loro un link al questionario.

1.6.3.   Campionamento degli importatori

(28)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.

(29)

Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha acconsentito a essere incluso nel campione.

1.7.   Risposte al questionario

(30)

La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(31)

La Commissione ha inviato i link al questionario ai due produttori esportatori che avevano riconsegnato il modulo di campionamento. Gli stessi questionari erano stati messi a disposizione anche online (13) il giorno dell'apertura dell'inchiesta.

(32)

Le risposte complete al questionario sono pervenute da un produttore esportatore e dall'unico produttore dell'Unione.

1.8.   Verifica

(33)

La Commissione ha raccolto e sottoposto a controllo incrociato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. La pandemia di COVID-19 e le successive misure adottate per contrastarne la diffusione («l'avviso COVID-19») (14) hanno tuttavia impedito alla Commissione di condurre visite di verifica presso le sedi delle società che hanno collaborato. La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza tramite videoconferenza delle informazioni fornite dalle società elencate di seguito:

a)   produttore dell'Unione

Celanese Sales Germany GmbH, Celanese Production Germany GmbH & Co. KG Sulzbach, Germania e la capofila operativa Celanese Europe BV, Amsterdam, Paesi Bassi;

b)   produttore esportatore della RPC

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd, Chuzhou, Anhui.

1.9.   Fase successiva della procedura

(34)

Il 27 ottobre 2021 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere i dazi antidumping («la divulgazione finale delle informazioni»). A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle informazioni e chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(35)

Sono pervenute osservazioni da Anhui Jinhe e dal richiedente.

(36)

Si sono tenute audizioni con Anhui Jinhe e il richiedente.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(37)

Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell'inchiesta iniziale, ossia l'acesulfame potassio (sale di potassio di 6-metil-1,2,3-ossatiazina-4(3H)-one-2,2-diossido; n. CAS 55589-62-3) originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificabile al codice NC ex 2934 99 90 (codice TARIC 2934999021) («il prodotto oggetto del riesame»). L'acesulfame potassio è anche comunemente noto come acesulfame K o Ace-K.

(38)

L'acesulfame K viene impiegato come edulcorante sintetico con un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio in prodotti alimentari, bevande e prodotti farmaceutici.

2.2.   Prodotto simile

(39)

Come stabilito nell'inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base e i medesimi impieghi di base:

il prodotto oggetto del riesame;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC; e

il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(40)

Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   RISCHIO DELLA PERSISTENZA O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(41)

In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore implichi il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping praticato dalla RPC.

(42)

Nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di acesulfame K dalla RPC sono continuate, anche se a livelli inferiori rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale (ossia dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014). Secondo i dati comunicati alla Commissione dagli Stati membri in conformità dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6»), nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di acesulfame K dalla RPC rappresentavano il [31–37 %] del mercato dell'Unione rispetto alla quota di mercato del [65-80 %] durante l'inchiesta iniziale. In termini assoluti, dal periodo dell'inchiesta iniziale le importazioni dalla RPC sono diminuite del [47-56 %].

(43)

Come indicato al considerando 32, solo un produttore esportatore della RPC ha fornito la risposta al questionario e si è pertanto ritenuto che abbia collaborato all'inchiesta.

3.2.   Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

(44)

In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta, che evidenziano l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la RPC, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l'inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(45)

Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l'eventuale applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori cinesi a fornire le informazioni relative ai fattori produttivi utilizzati per la produzione di acesulfame K. Un produttore esportatore cinese ha fornito le informazioni pertinenti.

(46)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro opinioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il governo della RPC non ha fornito alcuna risposta alle informazioni richieste. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative nella RPC.

(47)

Sono pervenute osservazioni dal produttore esportatore Anhui Jinhe in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(48)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(49)

Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti».

(50)

Come spiegato ulteriormente in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione dell'assenza di collaborazione del governo della RPC, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

3.2.1.   Esistenza di distorsioni significative

3.2.1.1.   Introduzione

(51)

L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base stabilisce che «per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l'altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:

il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione;

la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;

l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;

l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;

la distorsione dei costi salariali;

l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».

(52)

Poiché l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori per constatare l'esistenza di distorsioni significative. Le stesse circostanze di fatto inoltre possono essere utilizzate per dimostrare l'esistenza di uno o più fattori contenuti nell'elenco. È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante le distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell'esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell'assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell'economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato.

(53)

L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, prevede che «[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l'applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore». A norma di tale disposizione, la Commissione ha prodotto una relazione per paese relativa alla RPC (in prosieguo «la relazione») (15), che dimostra l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell'economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi essenziali (quali terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (quali acciaio e prodotti chimici). Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell'inchiesta al momento dell'apertura. La relazione è stata inclusa nel fascicolo dell'inchiesta nella fase di apertura.

(54)

Il richiedente ha fornito informazioni in aggiunta alle risultanze della relazione concernenti le materie prime utilizzate per la produzione di acesulfame K. e ha commissionato una relazione intesa a individuare le caratteristiche e le distorsioni relative a una delle principali materie prime per l'acesulfame K, il triossido di zolfo, nelle due province cinesi dove è prodotto, ossia Jiangsu e Anhui. Gli elementi di prova pertinenti comprendono il piano per lo sviluppo dell'industria chimica, del 24 ottobre 2016, che indica obiettivi e target di produzione che incidono sul livello dell'offerta nel settore chimico, compresi quelli concernenti la solfonazione del triossido di zolfo, l'acesulfame K e la provincia di Anhui, facendo riferimento al documento pareri del comitato provinciale di Anhui del PCC e del governo popolare provinciale di Anhui sulla promozione di uno sviluppo economico di alta qualità, pubblicato il 14 marzo 2018. Questo documento strategico descrive diverse iniziative di politica industriale intese a promuovere uno sviluppo economico di alta qualità, in particolare nella provincia di Anhui, come la concessione di incentivi finanziari e riduzioni delle imposte se le società di produzione industriale e di logistica operano in linea con i settori «incentivati» indicati nel repertorio per l'adeguamento strutturale centrale. Il richiedente ha spiegato inoltre come la decisione del Consiglio di Stato di promulgare l'attuazione delle disposizioni provvisorie sulla promozione della ristrutturazione industriale, del 2 dicembre 2005, definisca gli obiettivi di politica economica e industriale e guidi tutte le amministrazioni provinciali nell'individuazione di misure specifiche per indirizzare gli investimenti. Sono comprese politiche di sostegno concernenti i terreni, il credito, la tassazione, l'importazione e l'esportazione. Il richiedente ha indicato inoltre altri strumenti politici di intervento statale, come il repertorio di riferimento per l'adeguamento strutturale dell'industria, pubblicato nel gennaio 2013, che suddivide l'industria in segmenti «incentivati», «limitati» ed «eliminati». La solfonazione del triossido di zolfo rientra nei settori «incentivati» del repertorio.

(55)

La domanda cita inoltre un documento dal titolo Tassa all'esportazione di triossido di zolfo e revoca del rimborso dell'IVA, che identifica un costo del 13 % in termini di IVA relativa alle esportazioni, il che ha come conseguenza una limitazione delle esportazioni.

(56)

Per quanto concerne energia elettrica, gas, vapore e acqua, la domanda illustra il ruolo dei controlli sui prezzi nelle province di Jiangsu e Anhui e richiama l'attenzione sugli interventi statali e provinciali nel settore del carbone. Il documento dal titolo Pareri del Consiglio di Stato sulla riduzione della sovraccapacità nel settore del carbone e relativi sviluppi, pubblicato il 1o febbraio 2016, ha confermato l'esistenza di problemi di sovraccapacità, nonché il consistente intervento statale nel mercato in questo settore.

(57)

La domanda infine elenca sovvenzioni specifiche a favore di Nantong Acetic Acid, una società connessa al produttore di acesulfame K Nantong Hongxin. Secondo un annuncio pubblico di Nantong Acetic Acid e la relazione annuale di Nantong Acetic Acid per il 2018, la società gode di un'aliquota preferenziale dell'imposta sui redditi pari al 15 % (invece del 25 %) a norma del programma di tassazione preferenziale dei redditi delle imprese ad alta tecnologia o innovative.

(58)

La domanda fa riferimento, inoltre, a una serie di distorsioni individuate nella relazione, concernenti altre materie prime utilizzate per produrre l'acesulfame K, quali dichetene, acido sulfamico, trietilammina, idrossido di potassio, acido acetico, diclorometano e ammoniaca. La domanda di fatto fornisce elementi di prova in merito alla sovraccapacità nel settore chimico, indicando che il tasso di utilizzo degli impianti cinesi per la produzione di acido acetico corrispondeva all'incirca del 69 % nel quarto trimestre del 2019, era previsto all'incirca del 63 % nel primo trimestre del 2020, per poi aumentare a circa il 67 % entro la fine del 2020. In aggiunta all'eccesso di capacità produttiva, in Cina gli investimenti nella produzione di acido acetico sono soggetti ai controlli del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (riveduto nel 2013). La combinazione di questi due elementi provoca effetti distorsivi nel mercato cinese dell'acido acetico e di conseguenza anche nella produzione a valle di dichetene.

(59)

La domanda cita inoltre l'interferenza dello Stato negli obiettivi politici in virtù del tredicesimo piano quinquennale per l'industria petrolchimica della provincia di Hebei. Il piano mette in evidenza come lo Stato cinese eserciti il proprio controllo sull'estrazione di zolfo e ponga limiti all'ingresso nel mercato della produzione di acido solforico. Con l'imposizione di controlli sull'estrazione di zolfo e limitando gli investimenti nella produzione di acido solforico, il governo della RPC provoca distorsioni non solo nel mercato di questi due prodotti, ma anche nel mercato per la produzione di triossido di zolfo.

(60)

La domanda inoltre fa riferimento ad altri tipi di interferenza statale nel mercato dell'urea, come l'esistenza di rigorosi contingenti all'importazione di urea e tasse all'esportazione. L'urea è una materia prima a monte, utilizzata per la produzione di acido sulfamico, in combinazione con triossido di zolfo e acido solforico. A partire dal 1o luglio 2005 il governo della RPC ha inoltre esentato dall'IVA le vendite di urea sul mercato interno. Il governo della RPC infine è intervenuto nel mercato con il sistema di fertilizzanti statali, operativo dal 2004. Secondo la relazione, i produttori di urea beneficiano di tariffe preferenziali per l'energia elettrica e il trasporto ferroviario.

(61)

Con riferimento alla relazione, la domanda indica che il sale di potassio figura nell'elenco di materie prime contenuto nel tredicesimo piano quinquennale per le risorse minerarie, che comprende una serie di disposizioni dettagliate per quanto riguarda diversi gruppi di minerali. Nella rubrica «Fosforo», la relazione della Commissione rileva che uno degli obiettivi è quello di stabilizzare l'offerta di importanti risorse minerali utilizzate in agricoltura, quali fosforo, zolfo e potassio, conformemente alla strategia per la sicurezza alimentare. «Potassa e altri sali di potassio naturali greggi» sono inoltre citati nella relazione tra le voci soggette a dazi all'esportazione. Ulteriori interventi statali citati nella domanda riguardano anche l'ammoniaca, un'altra materia prima acquistata per il riciclaggio dei rifiuti di acido solforico.

(62)

Il richiedente ha rilevato inoltre che, secondo la relazione, lo stesso governo della RPC ha riconosciuto che non è ancora stato istituito un meccanismo di concorrenza efficace per la vendita di energia elettrica. Ciò implica che il mercato cinese della fornitura di energia elettrica ad uso industriale presenta distorsioni significative. La domanda cita infine altri settori nei quali l'intervento statale incide sui costi degli operatori industriali in Cina, come l'accesso ai diritti d'uso dei terreni (relazione, capitolo 9), l'accesso a capitali e finanziamenti (relazione, capitolo 11) e il mercato del lavoro (relazione, capitolo 13).

(63)

Come indicato al considerando 46, il governo della RPC non ha presentato osservazioni o fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova esistenti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal richiedente, riguardo all'esistenza di distorsioni significative e/o all'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nel caso di specie.

(64)

Osservazioni in proposito sono pervenute dal produttore esportatore che ha collaborato, Anhui Jinhe, il quale ha affermato che l'argomento addotto per giustificare l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, è privo di fondamento e non applicabile alla società. Anhui Jinhe ha sostenuto che le risultanze sulle distorsioni relative a dichetene, triossido di zolfo e acido solforico individuate nella relazione commissionata dal richiedente non sono pertinenti nel suo caso, poiché tali fattori produttivi sono prodotti internamente. Le materie prime a monte pertinenti sono acido acetico glaciale, acido sulfamico e idrossido di potassio.

(65)

A tale proposito, Anhui Jinhe ha fatto riferimento alla recente prassi adottata dalla Commissione a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettere a) e c), del regolamento di base, ad esempio nel caso degli estrusi in alluminio (16) , in base alla quale i produttori esportatori sono tenuti a fornire elementi di prova di prezzi e costi esenti da distorsioni al fine di «accertare positivamente» che i costi sul mercato interno sono esenti da distorsioni significative. La società ha osservato che i prezzi praticati sul mercato interno delle materie prime pertinenti sono orientati al mercato e negoziati sulla base delle condizioni di mercato prevalenti. In particolare, la società ha fornito elementi di prova derivanti dal confronto tra i suoi prezzi e i prezzi della Turchia sulla base di Comtrade, per dimostrare che i prezzi inferiori di fattori produttivi quali acido acetico glaciale, acido sulfamico e idrossido di potassio rispetto ai prezzi internazionali sono dovuti principalmente ai costi di trasporto molto più bassi in Cina, poiché la società si basa esclusivamente su forniture interne.

(66)

La società ha sostenuto inoltre di non operare sotto il controllo delle autorità del paese di esportazione. La società ha anche affermato che non esistono interferenze statali rispetto ai prezzi e ai costi dei fattori produttivi per l'acesulfame K. Le confutazioni di queste affermazioni sono discusse ai punti 3.2.1.3 e 3.2.1.4.

(67)

Nelle sue osservazioni, il produttore esportatore inoltre ha rilevato che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, non è coerente con l'accordo antidumping dell'OMC. Questo perché, in primo luogo, l'articolo 2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC riconosce tre scenari che consentono la determinazione del valore normale: i) le vendite non avvengono nel corso delle normali operazioni commerciali, ii) esiste una particolare situazione di mercato o iii) a causa del basso volume di vendite sul mercato interno, tali vendite non sono rappresentative. Anhui Jinhe ha osservato che le distorsioni significative non corrispondono a nessuno dei tre criteri. La parte ha comunicato inoltre che, sebbene si potrebbe ritenere che il concetto di distorsione significativa rientri nel secondo dei criteri di cui sopra, come confermato dal panel dell'OMC nel caso DS529 Australia — Misure antidumping su carta per copie A4 il fatto che il prezzo praticato sul mercato interno del prodotto in esame e dei relativi fattori produttivi sia influenzato da distorsioni governative non era sufficiente per ritenere che un valido confronto tra vendite sul mercato interno e vendite all'esportazione non sia possibile «a causa della particolare situazione di mercato». Anhui Jihne ha osservato inoltre che la Commissione ha applicato la costruzione del valore normale in modo sistematico, mentre sarebbe opportuno verificare caso per caso se sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC.

(68)

Anhui Jinhe ha affermato altresì che l'articolo 2.2 dell'accordo antidumping dispone che la determinazione del valore normale deve riflettere «un costo nel paese di origine», come confermato nei casi OMC DS529 Australia – Misure antidumping su carta per copie A4 e OMC DS473 Unione europea – Misure antidumping sul biodiesel originario dell'Argentina. Anhui Jihne ha inoltre sostenuto che il valore normale dovrebbe essere determinato conformemente ai requisiti di cui all'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping dell'OMC, aggiungendo inoltre che, in base alle risultanze nel caso OMC DS427 Cina — Misure antidumping e compensative sui polli da carne degli Stati Uniti, le autorità incaricate dell'inchiesta devono tenere conto dei costi registrati dei produttori esportatori, a meno che non siano conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti o non riflettano in misura ragionevole i costi associati alla produzione e alla vendita del prodotto considerato. Secondo Anhui Jinhe l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, non è coerente con l'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping dell'OMC, in quanto i costi del produttore esportatore sono sistematicamente ignorati, a prescindere dal fatto che i costi registrati soddisfino le due condizioni di cui sopra.

(69)

Secondo la Commissione, le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sono pienamente coerenti con gli obblighi dell'Unione europea in ambito OMC. Come chiarito esplicitamente dall'organo d'appello dell'OMC nel caso DS473, la legislazione dell'OMC permette l'utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati laddove sia necessario e giustificato. La Commissione ha ricordato che i casi DS529 Australia — Misure antidumping su carta per copie A4 e DS427 Cina — Polli da carne (articolo 21.5 – USA) non riguardavano l'interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, né le condizioni per la sua applicazione. Inoltre in tali casi le situazioni fattuali di base erano diverse rispetto alla situazione e ai criteri che determinano l'applicazione del metodo di cui alla summenzionata disposizione del regolamento di base, che riguarda l'esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore. A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, solo qualora si accerti l'esistenza di distorsioni significative che incidono su costi e prezzi il valore normale è determinato con riferimento a costi e prezzi esenti da distorsioni acquisiti in un paese rappresentativo o utilizzando un valore di riferimento internazionale. L'articolo 2, paragrafo 6 bis, secondo comma, terzo trattino, del regolamento di base prevede comunque la possibilità di utilizzare i costi sul mercato interno nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.

(70)

Anhui Jihne ha affermato altresì che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, non è coerente con l'articolo 2.2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC. Ha precisato inoltre che, nel caso DS219 CE — Accessori per tubi, l'organo d'appello ha confermato che l'autorità incaricata dell'inchiesta ha l'obbligo di utilizzare SGAV e profitti effettivi dei produttori esportatori, nella misura in cui tali dati siano disponibili. Anhui Jihne ha pertanto affermato che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era incompatibile con l'articolo 2.2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC.

(71)

Secondo quanto affermato dalla Commissione, una volta accertato che, a causa dell'esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno di tale paese, il valore normale è calcolato in base a prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato per ciascun produttore esportatore, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Come spiegato sopra, la stessa disposizione del regolamento di base consente altresì l'utilizzo dei costi sul mercato interno, nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni. In tale contesto, i produttori esportatori hanno avuto la possibilità di dimostrare che le rispettive SGAV e/o altri costi dei fattori produttivi erano effettivamente esenti da distorsioni. Come si evince tuttavia ai punti da 3.2.1.2 a 3.2.1.9, la Commissione ha accertato l'esistenza di distorsioni nell'industria dell'acesulfame K e non è stato fornito alcun elemento di prova a dimostrazione del fatto che i fattori di produzione di singoli produttori esportatori siano esenti da distorsioni. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(72)

Anhui Jihne ha affermato infine che, secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la Commissione era tenuta a effettuare un'analisi specifica relativa alle singole società e ai singoli costi. Avrebbe dovuto pertanto effettuare un'analisi specifica relativa ad Anhui Jihne sulla base della risposta al questionario fornita dalla stessa.

(73)

La Commissione ha osservato che l'esistenza di distorsioni significative che determinano l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è stabilita a livello nazionale. Qualora sia accertata l'esistenza di distorsioni significative, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base si applicano a priori a tutti i produttori esportatori della RPC e riguardano tutti i costi relativi ai rispettivi fattori produttivi. In ogni caso, la stessa disposizione del regolamento di base prevede l'utilizzo dei costi sul mercato interno nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni significative. Non è stato tuttavia stabilito che i costi sul mercato interno siano esenti da distorsioni sulla base di prove precise e adeguate. In particolare, i produttori esportatori non hanno presentato elementi di prova precisi e adeguati relativi a prezzi e costi esenti da distorsioni. In ogni caso, i calcoli concernenti Anhui Jinhe riflettono i dati presentati dalla società stessa, ivi compresi i fattori produttivi e gli importi indicati dalla società nella risposta al questionario, ma tenendo debitamente conto dell'esistenza e dell'incidenza di distorsioni significative nella RPC, in conformità delle disposizioni del regolamento di base, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6 bis. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(74)

Nelle sue osservazioni in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Anhui Jinhe ha ribadito le argomentazioni esposte ai considerando 67 e 68 in merito alla compatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con la legislazione dell'OMC. Anhui Jinhe ha sostenuto che la Commissione europea dovrebbe astenersi dall'applicare il metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, o spiegare nel dettaglio come tale metodo possa essere applicato in maniera coerente con gli obblighi di cui agli articoli 2.2, 2.2.1.1 e 2.2.2 dell'accordo antidumping. Anhui Jinhe di fatto ha affermato che la Commissione potrebbe ricostruire il valore normale solo in presenza di una delle tre condizioni di cui all'articolo 2.2. Se si basa sulla seconda (o sulla terza) condizione, la Commissione deve quindi esaminare se sia permesso o meno un «valido confronto» tra il prezzo sul mercato interno e all'esportazione.

(75)

Per quanto concerne l'argomento secondo cui la legislazione dell'OMC (come chiarito nel caso DS473) permette l'utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, «debitamente adeguati laddove sia necessario e giustificato», Anhui Jinhe ha dichiarato che tale testo giuridico non era menzionato nella relazione del panel o dell'organo d'appello. Secondo l'interpretazione di Anhui Jinhe, la Commissione ha adottato una lettura tendenziosa e limitata della relazione, che indica esplicitamente che «[n]el basarsi su informazioni da fonti esterne per determinare il 'costo di produzione nel paese di origine' a norma dell'articolo 2.2, un'autorità incaricata dell'inchiesta è tenuta a garantire che tali informazioni siano utilizzate per arrivare al 'costo di produzione nel paese di origine' e a tale scopo può essere necessario che tali informazioni siano adattate dall'autorità incaricata dell'inchiesta».

(76)

Anhui Jinhe ha sostenuto inoltre che una «distorsione significativa» non era di per sé una delle condizioni per ricorrere alla determinazione del valore normale. Infine, quanto alla possibilità di utilizzare i costi sul mercato interno nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni, secondo Anhui Jinhe la Commissione avrebbe potuto sfruttare la possibilità offerta dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, di utilizzare i dati reali della società.

(77)

Le argomentazioni di Anhui Jinhe sulla compatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con l'accordo antidumping e le risultanze dell'organo di conciliazione sono già stati affrontate al considerando 69, anche spiegando che il caso DS473 non riguardava l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Per quanto concerne l'argomentazione secondo cui il concetto di «distorsioni significative» di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non compare in alcuna norma dell'accordo antidumping dell'OMC o del GATT 1994, la Commissione ha rammentato che nel diritto nazionale non occorre utilizzare esattamente gli stessi termini degli accordi interessati ai fini della conformità con tali accordi, e che a suo parere l'articolo 2, paragrafo 6 bis, è pienamente conforme alle norme pertinenti dell'accordo antidumping (e in particolare le possibilità di determinare il valore normale di cui all'articolo 2.2 dell'accordo antidumping). Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

(78)

Anhui Jinhe ha dichiarato inoltre che la Commissione non aveva fornito spiegazioni in merito al motivo per cui non ha ritenuto che gli elementi citati ai considerando 65 e 66 costituissero «prove positive» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del fatto che i suoi costi erano esenti da distorsioni. Anhui Jinhe ha ribadito tale argomentazione, aggiungendo che i suoi prezzi erano esenti da distorsioni in virtù delle sue prassi di acquisto (piattaforma online) e dell'assenza di un intervento pubblico da parte di autorità o agenzie governative controllate dal governo cinese.

(79)

Come affermato al considerando 65, gli elementi di prova presentati da Anhui Jinhe si limitavano a un confronto dei suoi prezzi d'acquisto sul mercato interno per una materia prima con i prezzi all'importazione turchi ricavati dalla banca dati Comtrade e con i prezzi thailandesi ricavati dalla banca dati GTA. Dal confronto è emerso che il prezzo praticato sul mercato interno era inferiore ai prezzi all'importazione turchi e thailandesi per le due materie prime. Anhui Jinhe ha affermato che questo era dovuto al costo inferiore del trasporto sul mercato interno. Anhui Jinhe ha affermato altresì di aver acquistato acido acetico glaciale dal richiedente.

(80)

La Commissione osserva che Anhui Jinhe non ha fornito elementi di prova a sostegno della sua argomentazione concernente i costi di trasporto. Tale confronto dei prezzi inoltre non è sufficiente per dimostrare che i prezzi sul mercato interno in Cina sono esenti da distorsioni. Il fatto che gli acquisti sul mercato interno siano stati effettuati online inoltre non implica che tali prezzi fossero esenti da distorsioni. Dall'inchiesta è emerso altresì che, contrariamente a quanto affermato da Anhui Jinhe, quest'ultima non ha acquistato acido acetico glaciale dal richiedente per la produzione di acesulfame K. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

(81)

La Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i costi e i prezzi praticati sul mercato interno nella RPC, vista l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, che si basano su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha incluso l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto in esame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare la sussistenza di distorsioni significative nella RPC.

3.2.1.2.   Distorsioni significative che incidono su prezzi e costi sul mercato interno della RPC

(82)

Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della RPC. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell'intera popolazione e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori». L'economia pubblica è la «forza trainante dell'economia nazionale» e lo Stato ha il mandato di «garantirne il consolidamento e la crescita» (17). Di conseguenza, l'assetto generale dell'economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell'economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l'intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale (18).

(83)

Secondo il diritto cinese, inoltre, l'economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del partito comunista cinese («il PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell'articolo 1 della Costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: «[i]l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese», è stata inserita una seconda frase, che recita: «[l']aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese» (19). È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina. Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato.

(84)

Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l'agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato (20). Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo.

(85)

In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell'economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. L'insieme di questi piani copre una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti in termini di produzione, che rappresentavano una caratteristica costante nei precedenti cicli di pianificazione. I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Questo non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e fanno ricorso di conseguenza ai poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani (cfr. anche il punto 3.2.1.7) (21).

(86)

In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della RPC è dominato dalle banche commerciali di proprietà statale. Nel definire e attuare la loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, piuttosto che valutare principalmente la valenza economica di un dato progetto (cfr. anche il punto 3.2.1.8) (22). Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del sistema finanziario, diverse dal settore bancario, presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l'intervento dello Stato e del PCC (23).

(87)

In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi dello Stato nell'economia assumono forme diverse. A titolo di esempio, si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall'efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali (24). Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un'influenza significativi sulla destinazione e sull'entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell'industria nazionale (25).

(88)

In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni dell'efficace allocazione delle risorse in base ai principi di mercato (26).

3.2.1.3.   Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione

(89)

Nella RPC le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l'orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell'economia.

(90)

Il governo della RPC e il PCC mantengono strutture che consentono loro di esercitare un'influenza costante sulle imprese, in particolare su quelle di proprietà dello Stato. Lo Stato (e per molti aspetti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l'attuazione da parte delle singole imprese di proprietà dello Stato, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo di tali imprese. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra autorità governative e imprese di proprietà dello Stato, la presenza di membri del partito negli organi esecutivi di tali imprese e di cellule del partito nelle società (cfr. anche il punto 3.2.1.4), nonché mediante la definizione della struttura aziendale del settore delle imprese di proprietà dello Stato (27). In cambio, le imprese di proprietà dello Stato godono di uno status particolare nel quadro dell'economia cinese, che implica una serie di benefici economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l'accesso preferenziale ai pertinenti fattori produttivi, tra cui i finanziamenti (28). Gli elementi che indicano l'esistenza di un controllo del governo sulle imprese nel settore dell'acesulfame K sono ulteriormente illustrati al punto 3.2.1.4.

(91)

Nel settore dell'acesulfame K, in particolare, benché il livello della proprietà statale sia relativamente basso, persiste un grado sostanziale di supervisione strategica da parte del governo della RPC. Di fatto esistono solo alcune società, diverse dal richiedente, con una capacità produttiva su vasta scala a livello mondiale. Tra di esse, attualmente l'esportatore Anhui Jinhe possiede la più ampia capacità produttiva a livello mondiale.

(92)

In ragione dell'elevato livello di intervento pubblico nel settore dell'acesulfame K, anche i produttori privati non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato. Di fatto, anche le imprese private operanti nel settore dell'acesulfame K sono indirettamente soggette alla supervisione e agli orientamenti strategici, come indicato al punto 3.2.1.5.

3.2.1.4.   Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi

(93)

Oltre ad esercitare il controllo sull'economia attraverso la proprietà di imprese di proprietà dello Stato e altri strumenti, il governo della RPC è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti (29), dall'altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella Costituzione del PCC (30)) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016, tuttavia, il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito (31). Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società (32). Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell'economia cinese, compreso quello dei produttori di acesulfame K e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

(94)

Il 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato un documento dal titolo «Orientamenti dell'Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era» («gli orientamenti») (33), che ha ampliato ulteriormente il ruolo dei comitati di partito nelle imprese private. La sezione II.4 degli orientamenti recita: «Occorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l'attività del Fronte unito nel settore privato e di intensificare con efficacia il lavoro in questo campo»; e la sezione III.6 recita: «Occorre intensificare le attività di edificazione del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il proprio ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri». Pertanto gli orientamenti sottolineano e cercano di rafforzare il ruolo del PCC nelle imprese e in altre entità del settore privato (34).

(95)

Gli esempi che seguono illustrano la suddetta tendenza all'aumento del livello di intervento da parte del governo della RPC nel settore dell'acesulfame K.

(96)

Secondo le informazioni raccolte su Anhui Jinhe (35), il presidente dell'organo di vigilanza è anche il segretario del comitato di partito di Anhui Jinhe, le cui finalità consistono nel concentrarsi sulla produzione e sugli obiettivi commerciali dell'impresa e «nell'istituire e migliorare il meccanismo di discussione e il processo decisionale del comitato di partito, per quanto concerne le attività di sviluppo e pianificazione, i principali piani di riforma, i principali cambiamenti nel sistema gestionale...». La presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche il punto 3.2.1.8) e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano inoltre un ulteriore effetto distorsivo sul mercato (36). Di conseguenza, la presenza dello Stato nelle imprese, ivi comprese quelle di proprietà dello Stato, operanti nel settore dell'acesulfame K e in altri settori (come quello finanziario e dei fattori produttivi) consente al governo della RPC di interferire in relazione a prezzi e costi.

3.2.1.5.   Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato

(97)

L'orientamento dell'economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell'economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l'attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. Nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti (37).

(98)

L'industria dell'acesulfame K è considerata un settore fondamentale dal governo della RPC. Negli ultimi 10 anni, in particolare, mentre la domanda e l'offerta di acesulfame K erano equilibrate a livello mondiale, la capacità produttiva di Anhui Jinhe è stata gradualmente ampliata. Inoltre, a causa della graduale contrazione della produzione di altri edulcoranti quali saccarina e ciclamato, il mercato dell'acesulfame K ha registrato un'espansione grazie al sostegno del governo e dovrebbe espandersi ulteriormente (38). Ciò trova conferma in numerosi piani, direttive e altri documenti incentrati sull'acesulfame K e sulle sue principali materie prime, emanati a livello nazionale, regionale e comunale:

tredicesimo piano quinquennale per l'industria chimica e petrolchimica (39). Secondo tale piano, quella della chimica fine è un'industria fondamentale da sostenere mediante una piattaforma nazionale e per l'innovazione industriale. Più specificamente, nella sezione III-2, il piano promuove la trasformazione e il miglioramento delle industrie tradizionali, controllando, tra l'altro, la nuova capacità installata relativa all'urea, e attua progetti avanzati di trasformazione tecnologica e miglioramento conformi a requisiti strategici che saranno soggetti a un obbligo di rinnovamento della capacità uguale o ridotto;

tredicesimo piano quinquennale della provincia di Hebei per lo sviluppo dell'industria petrolchimica. Il piano, in conformità della politica industriale nazionale e dei requisiti dell'elenco delle industrie soggette a restrizioni ed eliminazioni della provincia di Hebei, applica rigorosamente le condizioni di ingresso nel settore e controlla eventuali progetti di nuova capacità produttiva concernenti, tra gli altri, l'acido solforico;

accordo stipulato tra Anhui Jinhe e il distretto di Dingyuan (40) (provincia di Anhui) nell'intento di definire l'accordo quadro per il progetto del parco industriale a economia circolare del 24 novembre 2017. L'accordo, inteso a sviluppare le materie prime a monte per i prodotti chimici esistenti e ad espandere la catena industriale, sostenendone l'integrazione verticale, stabilisce che la società investa 2,25 miliardi di RMB nel parco industriale chimico del sale di Dingyuan («Dingyuan Salt Chemical Industrial Park») per costruire un parco industriale a economia circolare e comporta una produzione annuale di 310 000 tonnellate di dichetene (prodotto internamente dalla società per la produzione di acesulfame K); una produzione annuale di 30 000 tonnellate di potassio sorbato, un conservante alimentare ad alta efficacia; e l'uso di zolfo come materia prima per lo sviluppo di una serie di prodotti chimici.

(99)

Il governo della RPC guida inoltre lo sviluppo del settore in conformità di un'ampia serie di strumenti e direttive strategici. Come spiegato nel considerando che precede, il sostegno statale all'integrazione verticale della catena industriale nel settore dell'acesulfame K ha aiutato Anhui Jinhe a diventare un leader mondiale indiscusso nel settore. La società ha beneficiato anche di importi consistenti di sovvenzioni statali, che ammontavano a 41 685 378 RMB nel 2020 e a 40 900 000 RMB nel 2019, come dichiarato nel rendiconto finanziario della società (corrispondenti all'1,2 % del fatturato complessivo) (41). Non si può escludere che gli altri produttori, che non collaborano nella presente inchiesta e rappresentano comunque una parte sostanziale del mercato, possano anch'essi aver beneficiato di simili sostegni finanziari. Attraverso questi e altri mezzi, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore.

(100)

In sintesi, il governo della RPC dispone di misure per indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica di sostegno alle industrie incentivate, compresa la produzione ad esempio di urea, dichetene e triossido di zolfo quali principali materie prime per la realizzazione del prodotto oggetto del riesame. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

3.2.1.6.   Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale

(101)

Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l'equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla RPC, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell'economia del paese, non da ultimo perché le procedure d'insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Inoltre lo Stato mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d'insolvenza, spesso esercitando un'influenza diretta sull'esito del procedimento (42).

(102)

Nella RPC le carenze del sistema dei diritti patrimoniali sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti di uso dei terreni (43). Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato). La loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Vigono disposizioni giuridiche intese ad attribuire i diritti di uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio con l'introduzione di procedure di gara. Queste disposizioni tuttavia sono regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato (44). Nell'assegnazione dei terreni inoltre le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l'attuazione dei piani economici (45).

(103)

Analogamente a quanto avviene in altri settori dell'economia cinese, i produttori di acesulfame K sono soggetti all'ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall'alto verso il basso derivanti dall'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze. La Commissione ha pertanto concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale in Cina non funzionano correttamente, con conseguenti distorsioni connesse al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti di uso dei terreni nella RPC. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni sembrano essere pienamente applicabili anche al settore dell'acesulfame K.

(104)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore dell'acesulfame K, anche in relazione al prodotto in esame.

3.2.1.7.   Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali

(105)

Nella RPC non può svilupparsi appieno un sistema salariale basato sul mercato, poiché i diritti all'organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati. La RPC non ha ratificato una serie di convenzioni essenziali dell'Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle sulla libertà di associazione e sulla contrattazione collettiva (46). Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale (47). La mobilità della forza lavoro cinese è inoltre limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l'accesso all'intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Ne deriva che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza (48). Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali nella RPC.

(106)

Non sono stati presentati elementi di prova atti a dimostrare che il settore dell'acesulfame K non è sottoposto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore dell'acesulfame K subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto in esame o della principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale nella RPC).

3.2.1.8.   Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato

(107)

L'accesso al capitale per gli attori societari della RPC è soggetto a varie distorsioni.

(108)

In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali (49), che nel concedere l'accesso ai finanziamenti prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche restano collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC) (50) e, come avviene per le imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo. In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato (51). A questo si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti (52).

(109)

Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l'affidabilità creditizia del mutuatario, abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell'applicazione dei vari strumenti giuridici.

(110)

Ad esempio il governo della RPC ha chiarito di recente che anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere oggetto di supervisione da parte dal PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione alle questioni operative e di gestione delle società (53). Inoltre i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali devono ora soprattutto prendere in considerazione come le entità «rispondono agli obiettivi di sviluppo nazionale e sono al servizio dell'economia reale», e in particolare come «rispondono alle esigenze delle industrie strategiche ed emergenti» (54).

(111)

I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall'importanza strategica dell'impresa per il governo della RPC e dalla forza di un'eventuale garanzia implicita da parte del governo. Le stime indicano chiaramente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente a rating internazionali più bassi (55).

(112)

A questo si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti (56). Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato.

(113)

In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Questo ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell'utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.

(114)

In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell'ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni indotte dal governo. Alla fine del 2018 la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresentava ancora almeno un terzo di tutti i prestiti (57). Recentemente i media ufficiali della RPC hanno riferito che il PCC ha invitato a «guidare verso il basso il tasso di interesse del mercato dei prestiti» (58). Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi molto bassi e di conseguenza l'utilizzo eccessivo di capitale.

(115)

La crescita complessiva del credito nella RPC indica un peggioramento dell'efficienza nell'allocazione del capitale, senza alcun segnale di stretta creditizia, come invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Ne consegue che i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo della RPC ha scelto di evitare le insolvenze. Le emissioni di crediti inesigibili sono state quindi gestite spostando il debito e creando cosiddette società «zombie», oppure trasferendo la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.

(116)

In sostanza, malgrado le misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese nella RPC è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali.

(117)

Non sono stati presentati elementi di prova del fatto che il settore dell'acesulfame K sia esente dal suddetto intervento pubblico nel sistema finanziario. La Commissione ha stabilito inoltre che il produttore esportatore che ha collaborato ha beneficiato, tra l'altro, di prestiti agevolati a lungo termine dal 2006 al 2021, concessi dall'ufficio finanziario del distretto di Lai'an. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

3.2.1.9.   Natura sistemica delle distorsioni descritte

(118)

La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell'economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili emerge che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui ai punti da 3.2.1.2 a 3.2.1.5 e alla parte A della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell'economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui ai punti da 3.2.1.6 a 3.2.1.8 e alla parte B della relazione.

(119)

La Commissione rammenta che per produrre acesulfame K è necessaria un'ampia gamma di fattori produttivi. Secondo gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, quasi tutti i fattori produttivi utilizzati dai produttori esportatori provenivano dalla RPC. Quando i produttori di acesulfame K acquistano/appaltano le materie prime a monte per produrre i fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell'amministrazione e a tutti i settori.

(120)

Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno dell'acesulfame K ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (compresi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all'allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. Nel contesto della presente inchiesta, né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova o argomentazioni indicanti il contrario.

3.2.1.10.   Conclusioni

(121)

Dall'analisi esposta nei punti da 3.2.1.2 a 3.2.1.9, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all'intervento della RPC nella sua economia in generale e nel settore dell'acesulfame K (compreso il prodotto in esame) è emerso che i prezzi o i costi del prodotto in esame, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall'incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno per stabilire il valore normale.

(122)

La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso al punto successivo.

3.3.   Paese rappresentativo

3.3.1.   Osservazioni generali

(123)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:

un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale (59);

la produzione del prodotto in esame in tale paese (60);

la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo.

(124)

In caso di più paesi rappresentativi possibili, la preferenza dovrebbe essere accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(125)

Come illustrato ai considerando 127 e 128, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale. Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni pervenute dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare la Malaysia quale paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, se fosse confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(126)

Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha individuato la Turchia come potenziale paese rappresentativo appropriato a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha altresì dichiarato che avrebbe esaminato altri paesi rappresentativi eventualmente appropriati conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.

(127)

Il 15 marzo 2021 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («la prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali le materie prime, il lavoro e l'energia, impiegati nella produzione di acesulfame K. La Commissione ha inoltre individuato Argentina, Malaysia e Thailandia come possibili paesi rappresentativi. La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla prima nota solo dal richiedente. Tali osservazioni sono analizzate in dettaglio ai considerando da 129 a 147.

(128)

L'11 giugno 2021 la Commissione ha informato le parti interessate con una seconda nota («la seconda nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, utilizzando la Malaysia come paese rappresentativo. Essa ha inoltre comunicato alle parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per la società pertinente Ajinomoto (Malaysia) Berhad. La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla seconda nota solo dal richiedente. Tali osservazioni sono analizzate in dettaglio ai considerando da 178 a 192.

3.3.2.   Un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC

(129)

Nella prima nota sui fattori produttivi la Commissione ha spiegato che il prodotto in esame non sembrava essere fabbricato in nessuno dei paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC conformemente ai criteri indicati al considerando 123. Tale prodotto era fabbricato esclusivamente nella Repubblica popolare cinese e nell'UE.

(130)

La Commissione ha quindi preso in considerazione l'eventuale produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto in esame. La Commissione ha pertanto indicato che avrebbe preso in considerazione la produzione di edulcoranti, aromi e additivi alimentari, che erano prodotti appartenenti alla stessa categoria generale dell'acesulfame K, per stabilire un paese rappresentativo appropriato in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(131)

Nella prima nota sui fattori produttivi la Commissione ha individuato Argentina, Malaysia e Thailandia quali potenziali paesi rappresentativi considerati dalla Banca mondiale come paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, ossia tutti classificati dalla Banca mondiale come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo.

(132)

Il richiedente ha osservato che la categoria del reddito medio-alto comprendeva un'ampia gamma di livelli di sviluppo. Era quindi necessario accordare la preferenza a paesi «rappresentativi» candidati simili alla Cina in termini di RNL pro capite. Secondo quanto indicato, dei tre paesi proposti dalla Commissione, Argentina e Malaysia presentavano livelli analoghi di RNL, mentre per la Thailandia il valore era notevolmente inferiore e avrebbe dovuto essere esclusa.

(133)

Ai fini della determinazione del valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la Commissione può utilizzare un paese rappresentativo con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore. Il regolamento di base non prevede l'ulteriore obbligo di scegliere il paese con il livello di sviluppo economico più simile a quello del paese esportatore.

(134)

Il fatto che un paese possa avere un RNL pro capite più simile a quello della Cina rispetto a un altro non è un fattore considerato ai fini della scelta del paese rappresentativo appropriato. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

3.3.3.   Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo

(135)

Nella prima nota la Commissione ha individuato una società in Argentina, una società in Malaysia e quattro società in Thailandia per le quali nella banca dati Dun & Bradstreet erano prontamente disponibili informazioni finanziarie relative a prodotti appartenenti alla stessa categoria generale del prodotto oggetto del riesame (61).

(136)

Nella seconda nota la Commissione ha indicato di avere verificato ulteriormente la disponibilità di dati finanziari accessibili al pubblico per i paesi individuati, ossia Argentina, Malaysia e Thailandia.

(137)

Per quanto riguarda l'Argentina, la Commissione ha riscontrato dati finanziari prontamente disponibili per un produttore, Laboratorios Argentinos Farmesa, che fabbrica prodotti appartenenti alla stessa categoria generale dell'acesulfame K, nella banca dati Dun & Bradstreet, senza tuttavia trovare rendiconti finanziari pubblicati.

(138)

Il richiedente ha osservato che il rapporto tra utile e vendite, pari al 5,3 %, per questo produttore argentino non era ragionevole per le attività connesse all'acesulfame K.

(139)

Per quanto riguarda la Malaysia, la Commissione ha riscontrato rendiconti finanziari pubblicati prontamente disponibili per la società malese Ajinomoto (Malaysia) Berhad («Ajinomoto Malaysia») citata nella prima nota, per gli esercizi finanziari chiusi al 31 marzo 2017, 2018, 2019 e 2020 (62) nonché dati finanziari prontamente disponibili per tale società nella banca dati Dun & Bradstreet.

(140)

Il richiedente ha fornito gli stessi rendiconti finanziari individuati dalla Commissione e ha rilevato inoltre che i dati sulla redditività indicati in queste relazioni annuali erano differenti per il settore industriale (presumibilmente più appropriato per le attività connesse all'acesulfame K) e il settore dei consumi; ha quindi fornito una ripartizione tra reddito, costi e spese che consentiva l'estrazione di dati appropriati su SGAV e profitti. Il richiedente ha anche osservato che la cifra relativa al costo delle vendite indicata nei rendiconti finanziari pubblicati era più affidabile dei dati equivalenti relativi ai costi estratti dalla banca dati Dun & Bradstreet. Il richiedente ha indicato inoltre che, poiché la redditività si era mantenuta stabile per gli esercizi finanziari dal 2017 al 2020, era lecito presumere che la redditività nell'esercizio finanziario 2020 fosse rappresentativa.

(141)

Per quanto riguarda la Thailandia, la Commissione ha riscontrato dati finanziari prontamente disponibili nella banca dati Dun & Bradstreet relativi a quattro società redditizie fornitrici di prodotti appartenenti alla medesima categoria generale dell'acesulfame K, ossia aromi e additivi alimentari.

(142)

Il richiedente ha osservato che due delle quattro società thailandesi per le quali la Commissione aveva riscontrato tali dati, ossia Shimakyu Co. Ltd. e Patchara Products Ltd., non erano appropriate a causa dei bassi margini di profitto, rispettivamente del 6,1 % e del 2,7 %, in rapporto alle vendite.

(143)

Secondo la Commissione, in effetti le informazioni finanziarie disponibili per Ajinomoto Malaysia sarebbero la fonte più appropriata per stabilire SGAV e profitti ai fini della determinazione del valore normale. Per Ajinomoto Malaysia erano prontamente disponibili rendiconti finanziari sottoposti a revisione che si sovrapponevano per nove mesi al periodo dell'inchiesta. Ajinomoto Malaysia inoltre è una grande società con una produzione significativa nella stessa categoria generale dell'acesulfame K.

(144)

Per determinare un paese rappresentativo appropriato, la Commissione ha valutato anche l'esistenza di distorsioni del mercato causate da restrizioni all'esportazione e/o all'importazione di acesulfame K e delle materie prime utilizzate per la sua produzione, in particolare quelle che rappresentano le principali voci del costo di produzione.

(145)

Con riferimento alla banca dati dell'OCSE (63) e di Global Trade Alert (64) e in particolare all'inventario delle restrizioni all'esportazione/importazione di materie prime industriali, nella prima nota sono state rilevate numerose restrizioni concernenti i principali fattori produttivi. Riguardo all'Argentina la Commissione ha individuato dazi all'importazione sull'acido acetico (291521) originario degli USA e obblighi di licenza per l'importazione di idrossido di potassio (281520) originario del Brasile, della Corea e degli USA, di zolfo (250300) originario del Kazakhstan, della Russia, della Spagna e degli USA, di carbonato di calcio (251710) originario del Paraguay e di acido acetico (291521) originario degli USA. Riguardo alla Thailandia, la Commissione ha individuato dazi all'importazione sull'antracite (270111) originaria del Vietnam e sul carbonato di calcio (251710) originario del Laos. Riguardo alla Malaysia, infine, la Commissione ha individuato dazi all'importazione sull'acido sulfamico (281119) originario della Namibia, obblighi di licenza per l'esportazione di acido acetico (291521) in Belgio, India, Indonesia, Giappone, Pakistan, Singapore e Thailandia e obblighi di licenza per l'esportazione di carbonato di calcio (251710) nel Sultanato del Brunei Darussalam, in Indonesia e a Singapore.

(146)

Il richiedente ha affermato che gli obblighi di licenza per le importazioni applicati dall'Argentina su quattro materie prime (idrossido di potassio, zolfo, carbonato di calcio e acido acetico), evidenziati dalla Commissione nella prima nota, limitavano le fonti di approvvigionamento con la conseguenza di mantenere prezzi elevati sul mercato interno. Il richiedente ha osservato inoltre che gli obblighi di licenza per le esportazioni applicati dalla Malaysia su due di tali materie prime (acido acetico e carbonato di calcio) potevano avere l'effetto opposto di garantire l'offerta interna e mantenere prezzi bassi sul mercato interno. Il richiedente ha pertanto considerato che, a tale proposito, la Malaysia sarebbe una scelta migliore come paese rappresentativo rispetto all'Argentina.

(147)

Per quanto riguarda gli obblighi di licenza per le esportazioni applicati dalla Malaysia, nella prima nota la Commissione ha indicato che si applicavano soltanto a due materie prime, ossia acido acetico e carbonato di calcio. Gli obblighi di licenza per le esportazioni avrebbero l'effetto di mantenere bassi i prezzi praticati sul mercato interno e probabilmente anche i quantitativi e/o i prezzi delle importazioni ai fini della concorrenza con le forniture interne. In quanto tali, i prezzi all'importazione di queste due materie prime con tutta probabilità sarebbero sottostimati qualora fossero utilizzati per costruire il valore normale (65).

(148)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, con la seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di utilizzare la Malaysia come paese rappresentativo appropriato e la società Ajinomoto (Malaysia) Berhad, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale.

(149)

Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'adeguatezza della Malaysia come paese rappresentativo e di Ajinomoto (Malaysia) Berhad come produttore nel paese rappresentativo.

(150)

In seguito alla seconda nota sono pervenute osservazioni solo dal richiedente. Quest'ultimo ha presentato osservazioni sulla base della scelta della Malaysia come paese rappresentativo.

3.3.4.   Livello di protezione sociale e ambientale

(151)

Avendo stabilito che la Malaysia era il paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti i suindicati elementi, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

3.3.5.   Conclusioni

(152)

Alla luce dell'analisi di cui sopra, la Malaysia ha soddisfatto i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato.

(153)

Nelle sue osservazioni in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Anhui Jinhe ha dichiarato che la Malaysia non era un paese rappresentativo appropriato perché i dati finanziari dell'unica società che fabbricava prodotti appartenenti alla stessa categoria generale dell'acesulfame K, Ajinomoto (Malaysia) Berhad, erano distorti in quanto i relativi costi si basavano per lo più su acquisti da società collegate. Anhui Jinhe ha affermato che i conseguenti costi inferiori sostenuti dalla società in termini di materie prime e altri costi diretti spiegavano l'elevata percentuale di SGAV utilizzata per la determinazione del valore normale.

(154)

La Commissione ha osservato che nella nota 29 delle note ai rendiconti finanziari di Ajinomoto (Malaysia) Berhad per l'esercizio finanziario chiuso al 31 marzo 2020 (66) una dichiarazione degli amministratori concernente le transazioni con parti collegate, inclusi gli acquisti, indicava che «secondo il parere degli amministratori tutte le transazioni di cui sopra sono state concluse nel corso della normale attività commerciale e sono state stabilite in base a condizioni e termini negoziati che non differiscono sostanzialmente da quelli ottenibili in transazioni con parti indipendenti». Tale dichiarazione, integrata nelle note ai rendiconti finanziari, è stata inoltre sottoposta ad audit nell'ambito della revisione legale effettuata da revisori indipendenti, i quali hanno dichiarato (67) che i rendiconti finanziari fornivano un quadro fedele e corretto della posizione finanziaria della società al 31 marzo 2020. La Commissione ha pertanto ritenuto di poter stabilire le SGAV sulla base del rapporto tra SGAV e costi di produzione di Ajinomoto (Malaysia) Berhad e ha respinto l'argomentazione presentata da Anhui Jinhe.

(155)

Anhui Jinhe ha sostenuto inoltre che l'Argentina era un paese rappresentativo maggiormente appropriato perché le informazioni finanziarie erano disponibili, il rapporto tra utile e vendite del 5,3 % era ragionevole e l'argomentazione della Commissione che gli obblighi di licenza per le importazioni previsti dall'Argentina limitavano le fonti di approvvigionamento non era valida, in quanto i dazi all'importazione si applicavano esclusivamente a un paese (Stati Uniti) e a un prodotto.

(156)

La Commissione ha espresso disaccordo con tali argomentazioni. La Commissione ha rifiutato l'Argentina come paese rappresentativo non perché il rapporto tra utile e vendite del 5,3 % non fosse ragionevole, bensì per altri motivi. Di fatto, come spiegato al considerando 137, non erano disponibili rendiconti finanziari dettagliati per nessuna società pertinente in Argentina, mentre lo erano nel caso della Malaysia. Oltre ai dazi all'importazione citati da Anhui Jinhe, la Commissione ha individuato anche obblighi di licenza per l'importazione di altre quattro materie prime, che potevano limitare le fonti di approvvigionamento con un conseguente aumento dei prezzi sul mercato interno. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

3.4.   Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

(157)

Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, utilizzati nella produzione del prodotto in esame da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni prontamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota.

(158)

Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per calcolare il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato i dati del GTA per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha dichiarato inoltre che avrebbe utilizzato i dati dell'Institute of Labour Market Information and Analysis (ILMIA) (68) per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni e le informazioni sui prezzi dell'energia elettrica pubblicati dall'azienda elettrica Tenaga Nasional Berhad (TNB) nel suo sito web (69) in relazione ai costi dell'energia elettrica.

(159)

Nella seconda nota la Commissione ha comunicato inoltre alle parti interessate che, a causa della limitata importanza di alcune singole materie prime in rapporto al costo di produzione totale, alcuni dei fattori produttivi sono stati assimilati a «materiali di consumo». La Commissione ha poi comunicato alle parti interessate che avrebbe calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale di produzione e avrebbe applicato tale percentuale al costo di produzione ricalcolato utilizzando i valori di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato.

(160)

Nel corso di un'audizione, Anhui Jinhe ha sostenuto che la Commissione non aveva aggiunto la prima nota al fascicolo non riservato dell'inchiesta entro il termine di 65 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura, come indicato al punto 5.3.2. dello stesso.

(161)

Tale termine tuttavia non riguarda le note al fascicolo. La Commissione ha pubblicato la sua prima nota il 15 marzo 2021 e la sua seconda nota l'11 giugno 2021 e in entrambi i casi le parti interessate hanno avuto 10 giorni di tempo per presentare osservazioni su tali aspetti. Anhui Jinhe non ha presentato osservazioni in risposta alle due note.

(162)

Nelle sue osservazioni in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Anhui Jinhe ha ribadito l'argomentazione di cui al considerando 160. Anhui Jinhe ha sostenuto inoltre che, poiché la prima nota al fascicolo dell'inchiesta è stata aggiunta dopo quattro mesi e mezzo dall'apertura dell'inchiesta e la seconda nota dopo sette mesi e mezzo, la Commissione non ha aggiunto «immediatamente» le note al fascicolo, a norma del punto 5.3.2 dell'avviso di apertura e dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, e pertanto tali note non dovrebbero essere considerate. È stato affermato inoltre che la domanda non conteneva elementi concernenti distorsioni relative a taluni fattori produttivi specifici utilizzati nel processo di produzione da Anhui Jinhe e il richiedente non ha fornito alla Commissione tali elementi di prova entro 37 giorni dalla data dell'avviso di apertura. È stato sostenuto infine che, presentando la prima nota 37 giorni dopo l'apertura, sono stati violati i diritti di difesa di Anhui Jinhe.

(163)

La Commissione non concorda con tali argomentazioni. La prima nota e la seconda nota al fascicolo hanno lo scopo di informare le parti in merito alle fonti pertinenti che si intende utilizzare per la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Le note non comprendono una valutazione concernente l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Una peculiarità del caso in esame risiedeva inoltre nel fatto che, come spiegato al considerando 129, l'acesulfame K era fabbricato esclusivamente nell'Unione e nella RPC. Il processo di selezione del paese rappresentativo quindi è stato più complesso del solito, poiché la Commissione ha dovuto prendere in considerazione l'eventuale produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto in esame. Un'inchiesta, come la presente, condotta a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base inoltre deve concludersi entro 12 mesi e comunque non oltre 15 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura (come indicato al punto 6 dell'avviso di apertura), diversamente da un'inchiesta condotta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base, in cui le misure provvisorie dovrebbero essere istituite non oltre otto mesi dopo la data di inizio dell'inchiesta. Anhui Jinhe inoltre ha avuto tempo sufficiente per presentare osservazioni relative alle note. Anhui Jinhe tuttavia non ha presentato osservazioni sulla prima nota, che individuava tre potenziali paesi rappresentativi, né ha presentato osservazioni sulla seconda nota. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni secondo cui si era configurata una violazione dei diritti di difesa di Anhui Jinhe.

(164)

Per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui la domanda non conteneva elementi concernenti distorsioni relative a taluni fattori produttivi specifici, come indicato al considerando 22, la Commissione ha concluso che la domanda conteneva elementi di prova sufficienti per avviare l'inchiesta. Il richiedente non è tenuto a presentare elementi di prova supplementari riguardanti nello specifico distorsioni relative a determinati fattori produttivi affinché la Commissione consideri l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

3.5.   Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

3.5.1.   Fattori produttivi

(165)

Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante i controlli incrociati a distanza, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

Tabella 1

Fattori produttivi dell'acesulfame K

Fattore produttivo

Codice delle merci in Malaysia

Valori esenti da distorsioni in CNY

Unità di misura

Materie prime

Carbone attivo

38021000

17,78

kg

Fosfato di ammonio/ fosfato di diammonio

31053000

2,87

kg

Antracite

27011100

0,99

kg

Acetato di butile

29153300

6,99

kg

Polvere di carbonato di calcio/CaCO3/maglia (mesh) 200

25171000

0,72

kg

Agente antischiumogeno/Siliconi in forma primaria

39100020

39100090

64,55

kg

Diclorometano

29031200

4,51

kg

Acido acetico glaciale

29152100

6,00

kg

Calce/Polvere/maglia (mesh) 250

25221000

1,07

kg

Idrossido di potassio

28152000

4,14

kg

Acido sulfamico

28111990

18,14

kg

Zolfo/liquido

25030000

0,77

kg

Trietilammina

29211900

47,51

kg

Energia

Energia elettrica

N/D

0,52

kWh

Lavoro (manodopera)

Costi del lavoro nel settore manifatturiero

N/D

64,10

ora di lavoro

(166)

La Commissione ha incluso anche un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Il metodo per stabilire tale importo è debitamente spiegato al considerando 186.

Materie prime e sottoprodotti

(167)

Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate allo stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all'importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all'importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell'OMC elencati nell'allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (70). La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso al considerando 121 che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all'esportazione. Dopo aver escluso le importazioni in Malaysia dalla Cina e dai paesi elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/755, la Commissione ha constatato che le importazioni delle principali materie prime da altri paesi terzi sono rimaste rappresentative (oltre il 75 % dei volumi totali importati in Malaysia).

(168)

Per un numero limitato di fattori produttivi e sottoprodotti i costi effettivi sostenuti, o i valori accreditati, dal produttore esportatore che ha collaborato rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(169)

Poiché il valore utilizzato per tali fattori non ha avuto un'incidenza significativa sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere il valore netto di tali costi nei materiali di consumo.

(170)

Per quanto riguarda il vapore, il produttore esportatore ha indicato un costo significativo nella categoria dei materiali di consumo. Poiché il vapore era anche un sottoprodotto del processo di produzione, la Commissione ha incluso nei materiali di consumo sia il costo sia il valore del reddito da sottoprodotto per il vapore.

(171)

La Commissione ha calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e ha applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di utilizzare i prezzi esenti da distorsioni stabiliti.

(172)

Per stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha applicato i dazi all'importazione pertinenti del paese rappresentativo.

(173)

La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dal produttore esportatore che ha collaborato per l'approvvigionamento delle materie prime sotto forma di percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell'ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna allo stabilimento della società.

(174)

Nelle sue osservazioni in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Anhui Jinhe ha sostenuto che la Commissione non ha costruito un valore di riferimento accurato per l'idrossido di potassio. Anhui Jinhe ha sostenuto che la Commissione ha utilizzato a questo proposito il prezzo della Malaysia per il codice SA 281520, senza tenere conto del fatto che l'idrossido di potassio poteva essere importato in forma liquida e solida, a prezzi diversi.

(175)

Al fine di costruire il valore di riferimento per l'idrossido di potassio, la Commissione ha utilizzato il codice SA fornito da Anhui Jinhe, che era lo stesso per entrambe le forme, liquida e solida. Il codice a otto cifre delle merci applicato in Malaysia per questo prodotto non distingue tra prodotti liquidi e solidi. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(176)

Anhui Jinhe ha sostenuto inoltre che la premessa alla base del concetto dei dazi all'importazione era la seguente: se le materie prime erano acquistate sul mercato interno il prezzo d'acquisto era soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA), mentre se le materie prime erano acquistate sui mercati esteri i paesi esportatori generalmente non applicavano l'IVA. All'atto dell'importazione quindi si applicavano dazi all'importazione a titolo di perequazione dell'imposta, cosicché il prezzo sul mercato interno fosse comparabile con il prezzo all'importazione. L'IVA pagata da una società sull'acquisto di materie prime tuttavia è l'IVA a monte, che non rientra nel costo di produzione in quanto è compensata con l'IVA a valle. Anhui Jinhe ha pertanto affermato che ai fini del calcolo del valore normale non dovrebbe essere aggiunto il dazio all'importazione.

(177)

La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione. Il regime IVA è diverso da quello del dazio all'importazione. Nel caso dell'IVA è prevista una compensazione tra IVA a monte e a valle anche per le materie prime importate, mentre una simile compensazione non si applica nel caso dei dazi all'importazione. L'aggiunta dei dazi all'importazione inoltre ha lo scopo di ottenere il prezzo all'importazione finale sul mercato interno. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

Lavoro (manodopera)

(178)

Nella seconda nota la Commissione ha indicato la sua intenzione di avvalersi delle statistiche pubblicate dall'Institute of Labour Market Information and Analysis (ILMIA) (71) della Malaysia per determinare il livello dei salari in Malaysia, utilizzando le informazioni relative al costo medio del lavoro per dipendente nel settore manifatturiero per il periodo dell'inchiesta.

(179)

In seguito alla seconda nota il richiedente ha osservato che, in base al costo del lavoro al livello non dirigenziale stabilito dalla Commissione per Ajinomoto (Malaysia) Berhad (38 791 005 RM) e al fatto che si riferisse a 452 persone, si potrebbe dedurre che Ajinomoto (Malaysia) Berhad pagava ciascun dipendente di livello non dirigenziale, in media, 85 820,81 RM/anno, equivalente a 7 151,73 RM/mese (11 952,8 CNY/mese). Secondo il richiedente, poiché Ajinomoto (Malaysia) Berhad operava nello stesso settore di attività dei produttori di acesulfame K, sarebbe ragionevole calcolare il valore di riferimento per il lavoro utilizzando il costo orario del lavoro a livello non dirigenziale ricavato dai rendiconti finanziari di Ajinomoto (Malaysia) Berhad.

(180)

La Commissione osserva che i dati dell'Institute of Labour Market Information and Analysis (ILMIA) si riferiscono all'esercizio 2016. Poiché le cifre relative al lavoro a livello non dirigenziale proposte dal richiedente si riferiscono all'esercizio finanziario chiuso al 31 marzo 2020 e riguardano una società operante nello stesso settore di attività dei produttori di acesulfame K, la Commissione ha ritenuto opportuna la proposta del richiedente di stabilire i costi del lavoro su tale base.

Energia elettrica

(181)

I prezzi per l'energia elettrica applicati alle società (utenti industriali) in Malaysia sono pubblicati sul sito web dell'azienda elettrica Tenaga Nasional Berhad (TNB) (72). Le tariffe più recenti sono state pubblicate il 1o gennaio 2014 ed erano ancora in vigore nel periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha utilizzato i prezzi dell'elettricità ad uso industriale nella fascia di consumo «Tariff E2 - Medium Voltage Peak/Off-Peak Industrial Tariff» di TNB per stabilire il costo dell'energia elettrica per kWh.

(182)

Per quanto riguarda l'elemento della domanda massima, il produttore esportatore non ha fornito dettagli della domanda massima per mezz'ora, che rappresenta un elemento del calcolo. La Commissione ha pertanto stabilito tale elemento in via prudenziale sulla base della domanda media per mezz'ora nel mese con la massima domanda.

(183)

La Commissione ha poi stabilito il consumo del produttore esportatore cinese durante i periodi di picco e fuori picco nel sistema tariffario malese, corrispondenti ai periodi di picco e piatti (periodo di picco malese) e al periodo di valle (periodo fuori picco malese) nel sistema tariffario cinese.

(184)

In seguito la Commissione ha applicato i prezzi malesi per unità consumata durante i periodi di picco e fuori picco malesi al consumo in kWh del produttore esportatore cinese durante tali periodi e ha aggiunto la tariffa per la domanda massima stabilita sopra e la tariffa di riacquisto dell'1,6 % per stabilire il costo dell'energia elettrica per kWh.

3.5.2.   Spese generali di produzione, SGAV e profitti

(185)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.

(186)

Le spese generali di produzione sostenute dal produttore esportatore che ha collaborato sono state espresse come percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dal produttore esportatore. Tale percentuale è stata applicata ai costi di produzione esenti da distorsioni.

(187)

Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per SGAV e profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari al 31 marzo 2020 di Ajinomoto (Malaysia) Berhad. La Commissione ha messo tali dati a disposizione delle parti interessate nella seconda nota.

(188)

Come indicato nella seconda nota, la Commissione ha dapprima analizzato il conto profitti e perdite e le note al bilancio sottoposti a revisione di Ajinomoto (Malaysia) Berhad per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2020 al fine di stabilire il costo delle vendite e le SGAV. Determinati tipi di costi sono stati attribuiti direttamente al costo delle vendite (ad es. ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature) o a SGAV (ad es. retribuzioni degli amministratori), a seconda dei casi. Altri costi sono stati ripartiti tra costo delle vendite e SGAV, sulla base del numero di dipendenti di livello non dirigenziale (imputati al costo delle vendite) e di altri livelli (imputati alle SGAV). Mediante questa analisi la Commissione ha espresso le SGAV come percentuale del costo delle vendite.

(189)

In seguito alla seconda nota, il richiedente ha osservato che il reddito da interessi di 2 894 308 MR non dovrebbe essere assimilato a un costo negativo rientrante nelle SGAV.

(190)

La Commissione ha convenuto che, poiché Ajinomoto (Malaysia) Berhad deteneva un importo significativo di attività liquide, che sarebbero state la fonte di tale reddito, gli interessi percepiti non dovrebbero essere inclusi per ridurre le SGAV associate alla produzione del prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha pertanto adeguato le SGAV in tal senso.

(191)

Il richiedente ha sostenuto inoltre che nel definire il livello di redditività la Commissione dovrebbe tenere conto della redditività di Ajinomoto (Malaysia) Berhad con riferimento alle vendite industriali piuttosto che con riferimento alle vendite al consumo, in quanto il richiedente e Anhui Jinhe vendono acesulfame K da impresa a impresa (business to business). Secondo il richiedente sarebbe possibile calcolare la redditività per il settore industriale avvalendosi delle informazioni settoriali disponibili a pagina 89 della relazione annuale 2020.

(192)

La Commissione ha osservato che le cifre contenute nella relazione annuale avrebbero consentito di determinare una percentuale di profitti per le vendite industriali, ma non una percentuale equivalente di SGAV per le vendite industriali. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione e ha stabilito i profitti e le SGAV sulla base delle cifre aziendali complessive di Ajinomoto (Malaysia) Berhad.

(193)

Nelle sue osservazioni in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Anhui Jinhe ha sostenuto inoltre che la Commissione ha sovrastimato le SGAV di Ajinomoto, attribuendo alle SGAV la totalità delle «altre spese operative». Anhui Jinhe ha sostenuto che una parte delle «altre spese operative» rientra necessariamente nei costi delle vendite, piuttosto che nelle SGAV, poiché, a titolo di esempio, nessuna delle spese non classificate come «altre spese operative» sembra comprendere le spese per l'energia, che dovrebbero essere considerate, almeno in parte, costi di produzione e non SGAV.

(194)

La Commissione osserva che nella relazione annuale di Ajinomoto non esiste una chiara indicazione o ripartizione dei costi inclusi nella categoria. La divulgazione di informazioni dettagliate relative all'attribuzione dei costi per la determinazione delle SGAV è stata effettuata nell'ambito della seconda nota e alle parti interessate sono stati concessi 10 giorni per presentare osservazioni. In quel momento Anhui Jinhe non ha presentato osservazioni in merito a tale aspetto. In ogni caso, anche se tale argomentazione fosse accolta dalla Commissione, le conclusioni dell'inchiesta in merito alla persistenza del dumping (a un tasso elevato) durante il periodo dell'inchiesta non muterebbero.

3.5.3.   Calcolo

(195)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(196)

In primo luogo, la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni (comprendenti: consumo di materie prime, lavoro ed energia). La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi del produttore esportatore che ha collaborato. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo.

(197)

In secondo luogo, per arrivare ai costi di produzione esenti da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione. Le spese generali di produzione sostenute dal produttore esportatore che ha collaborato sono state sommate ai costi delle materie prime e dei materiali di consumo di cui ai considerando da 168 a 171 e successivamente espresse come quota dei costi di produzione effettivamente sostenuti dal produttore esportatore che ha collaborato. Tale percentuale è stata applicata ai costi di produzione esenti da distorsioni.

(198)

Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti determinati come indicato ai considerando da 188 a 192. Il relativo calcolo è stato effettuato sulla base dei bilanci di Ajinomoto (Malaysia) Berhad, come spiegato al considerando 187.

(199)

Le SGAV, espresse come percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 32,7 %. I profitti, espressi come percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 22,8 %.

(200)

Su tale base, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

3.6.   Prezzo all'esportazione

(201)

Il produttore esportatore che ha collaborato ha esportato direttamente ad acquirenti indipendenti nel mercato dell'Unione.

(202)

Il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.7.   Confronto

(203)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica del produttore esportatore che ha collaborato.

(204)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tenere conto delle differenze incidenti sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati applicati adeguamenti al prezzo all'esportazione per tenere conto di trasporto, movimentazione, carico e costi accessori nella RPC, nolo marittimo e assicurazione, costi del credito, spese bancarie e costi di imballaggio.

3.8.   Margine di dumping

(205)

Per il produttore esportatore che ha collaborato, Anhui Jihne, la Commissione ha confrontato il valore normale del prodotto simile e il prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, in conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(206)

Su tale base, la media ponderata del margine di dumping, espressa in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era pari a 67,6 %.

(207)

I prezzi medi delle importazioni dalla Cina, risultanti dalle statistiche ufficiali, sono in linea con i prezzi di Anhui Jinhe. In considerazione del margine di dumping significativo e dell'assenza di collaborazione da parte degli altri produttori esportatori, la Commissione ha ritenuto che anche le altre società esportassero a prezzi di dumping.

(208)

Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

4.   RISCHIO DELLA PERSISTENZA DEL DUMPING

(209)

Dopo aver constatato l'esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato il rischio della persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i fattori aggiuntivi seguenti: capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC, attrattiva del mercato dell'Unione e probabili prezzi e margini di dumping in caso di abrogazione delle misure.

4.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

(210)

La Commissione ha analizzato la situazione relativa alla capacità produttiva e alla capacità inutilizzata sulla base delle informazioni contenute nella domanda, dei moduli di campionamento presentati dai produttori esportatori cinesi, delle risposte al questionario pervenute dal produttore esportatore che ha collaborato, delle comunicazioni ricevute e dei siti web di produttori cinesi.

(211)

Nella domanda il richiedente ha indicato che la capacità esistente nella RPC ammontava a 39 500 tonnellate e l'utilizzo degli impianti basato sulle vendite globali era inferiore al 50 % (73).

(212)

Anhui Jinhe ha affermato che solo tre società, Anhui Jinhe, Vitasweet e Yabang, producevano acesulfame K nella RPC e ha fornito elementi di prova per dimostrare che alcuni dei produttori cinesi indicati nella domanda non producevano acesulfame K.

(213)

La Commissione ha accolto gli elementi di prova (74) forniti da Anhui Jinhe, da cui sembrava emergere che Shandong Minghui Food Co., Ltd, Suzhou PeacockFood Additive Co., Ltd e Suzhou Hope Technology Co., Ltd non producessero più acesulfame K. Non era tuttavia dimostrato che la loro capacità non esistesse più, né esistevano informazioni sulla possibilità che la loro capacità fosse ripristinata nel breve termine.

(214)

Per quanto riguarda Hangzhou SanheFood Co., Ltd, in assenza di elementi di prova contrari, la Commissione ha ritenuto che fosse ancora un produttore e ha dedotto dal relativo sito web (75) che disponesse di una capacità di almeno 5 000 tonnellate e potenzialmente anche superiore.

(215)

Il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che una società denominata Nantong Hongxin stesse allestendo nuova capacità produttiva di acesulfame K per un totale di 15 000 tonnellate, con completamento atteso nel 2021 (76), e che una società denominata Ningxia Wanxiangyuan stesse pianificando la costruzione di un nuovo impianto di produzione di acesulfame K, con una capacità di 5 000 tonnellate all'anno, che ha superato la fase della valutazione ambientale nell'ottobre 2020 (77). Il richiedente inoltre ha fatto riferimento a un annuncio del 2017 di Anhui Jinhe in merito a un potenziale aumento della capacità produttiva, senza tuttavia fornire prove della realizzazione di tale espansione, né del volume di capacità produttiva interessata.

(216)

Anhui Jinhe non ha contestato tale elemento di prova.

(217)

La Commissione è venuta a conoscenza anche di un altro possibile produttore cinese di acesulfame K, denominato Jiangxi Beiyang, ma non è stata in grado di trovare informazioni più dettagliate sulla sua potenziale produzione, né sulla capacità produttiva.

(218)

In considerazione di tutti gli elementi di prova disponibili, la Commissione ha ritenuto che l'attuale capacità cinese fosse probabilmente compresa tra 32 000 e 40 500 tonnellate e potesse aumentare di 20 000 tonnellate nel breve termine, fino a 52 000-60 500 tonnellate.

(219)

Anhui Jinhe ha stimato una domanda annuale di acesulfame K a livello mondiale nell'ordine di 18 000-20 000 tonnellate e ha sostenuto che, con un tasso di crescita annuo del 2,3–4,5 % (dimostrato dal richiedente), l'eventuale capacità inutilizzata disponibile in Cina si sarebbe esaurita rapidamente.

(220)

Sulla base dell'attuale capacità cinese, compresa tra 32 000 e 40 500 tonnellate, è tuttavia risultato evidente che la sola Cina potrebbe soddisfare facilmente la domanda mondiale esistente e sarebbe in grado di farlo almeno per i prossimi 10 anni.

(221)

La Commissione ha esaminato anche la situazione relativa alla capacità inutilizzata.

(222)

Sulla base delle informazioni disponibili concernenti le tre società che secondo quanto affermato da Anhui Jinhe erano produttori e Hangzhou SanheFood Co. Ltd., la Commissione ha concluso che con tutta probabilità le quattro società disponevano di una capacità inutilizzata di circa 5 200 tonnellate (78). Tale capacità era circa il doppio del consumo dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame (cfr. considerando 239).

(223)

L'attuale capacità inutilizzata, stimata a circa 5 200 tonnellate, unitamente alla capacità aggiuntiva di 20 000 tonnellate che sarà installata in Cina nel breve termine, è superiore alla stima di Anhui Jinhe relativa alla domanda attuale a livello mondiale e pari a oltre otto volte il consumo totale dell'Unione.

(224)

La RPC disporrà pertanto di una notevole capacità produttiva e di capacità inutilizzata per aumentare in misura massiccia le vendite nel mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure antidumping.

4.2.   Attrattiva del mercato dell'Unione

(225)

L'attrattiva del mercato dell'Unione per le esportazioni cinesi era evidente, data la loro presenza costante e massiccia nonostante le misure antidumping, con una quota del mercato dell'Unione compresa tra [31 % - 37 %] durante il periodo dell'inchiesta di riesame, come indicato al considerando 242.

(226)

La sovraccapacità della Cina rappresenta un potente incentivo a esportare in questo settore naturalmente orientato all'esportazione, poiché esiste un unico concorrente estero (il richiedente). Gli esportatori cinesi hanno già esaurito il potenziale dei mercati di esportazione diversi dall'Unione, nei quali detengono già una posizione dominante, con una quota di mercato che in media è superiore al 70 % (79).

(227)

Nelle sue osservazioni in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Anhui Jinhe ha affermato che la Commissione non era riuscita a dimostrare che l'Unione era un mercato interessante per i produttori cinesi di acesulfame K. A tale proposito, Anhui Jinhe ha affermato che il richiedente vendeva una parte crescente della sua produzione in mercati terzi, per cui presumibilmente il mercato dell'Unione non era attraente neppure per il produttore dell'Unione. Anhui Jinhe ha affermato inoltre che il prezzo all'esportazione nell'Unione dei produttori cinesi era uguale o leggermente inferiore al loro prezzo all'esportazione in mercati al di fuori dell'UE. Sulla base di quanto precede, Anhui Jinhe ha concluso che per i produttori cinesi il mercato dell'Unione era meno interessante di qualsiasi altro mercato terzo a causa della presenza di un concorrente locale.

(228)

Nelle sue osservazioni in merito alla comunicazione di Anhui Jinhe, il richiedente ha affermato che i dazi antidumping non escludevano i produttori esportatori cinesi dal mercato dell'Unione. Il richiedente ha sostenuto inoltre che il mercato dell'Unione potrebbe risultare meno attraente per i produttori cinesi a causa dei dazi antidumping in vigore, ma che se tali dazi fossero revocati i produttori cinesi considererebbero attraente il mercato dell'Unione.

(229)

A tale proposito la Commissione rammenta che i produttori esportatori cinesi hanno mantenuto una quota di mercato molto importante sul mercato dell'Unione anche dopo l'istituzione dei dazi antidumping, come descritto al considerando 242. Se il mercato non fosse attraente, non esisterebbe una penetrazione così elevata. Quanto precede è ancora più vero quando si applicano dazi antidumping aggiuntivi, poiché i prezzi allo sbarco sono più elevati e rendono più costose le esportazioni verso l'UE. In simili circostanze di prezzo, gli esportatori non continuerebbero a vendere quantitativi significativi in un mercato poco interessante. Sulla base delle risultanze riassunte al considerando 234, la Commissione ritiene pertanto infondata l'argomentazione di cui sopra. In caso di scadenza dei dazi antidumping, i produttori cinesi avrebbero l'opportunità di aumentare le proprie vendite e la propria quota di mercato nell'Unione.

(230)

L'attrattiva del mercato dell'Unione è stata ulteriormente confermata dagli elementi di prezzo analizzati ai considerando 232 e 233.

4.3.   Prezzi probabili e margini di dumping in caso di abrogazione delle misure

(231)

Anhui Jinhe ha affermato che i prezzi all'esportazione di acesulfame K originario della RPC verso paesi terzi erano superiori ai prezzi all'esportazione nell'Unione. Ha anche sostenuto che non esistevano restrizioni alla vendita di acesulfame K in paesi terzi.

(232)

La Commissione ha riscontrato che i prezzi delle esportazioni cinesi verso paesi terzi erano circa allo stesso livello dei prezzi verso l'Unione. Ciò indica che il dumping è una strategia strutturale per agevolare la penetrazione nei mercati terzi e che quindi continuerà.

(233)

In caso di scadenza dei dazi esistenti i produttori cinesi saranno in grado di vendere a un prezzo superiore nell'Unione rispetto ad altri paesi terzi, ma è probabile che il sostanziale eccesso di offerta in Cina spinga i prezzi al di sotto dei livelli esistenti sul mercato dell'Unione. Esiste pertanto il rischio di un ulteriore aumento dei margini di dumping.

4.4.   Conclusioni

(234)

La Commissione ha constatato l'esistenza di una notevole capacità inutilizzata nella RPC, in probabile ulteriore aumento nel breve termine. L'attrattiva del mercato dell'Unione è risultata evidente dall'elevata quota di mercato detenuta dai produttori cinesi, malgrado l'esistenza di dazi antidumping significativi. I prezzi verso il mercato dell'Unione inoltre erano vantaggiosi e, benché i produttori cinesi possano aumentare i loro prezzi rispetto ai livelli attuali in caso di scadenza delle misure, l'eccesso di capacità inutilizzata in Cina combinato con la previsione di moderati tassi di crescita sui mercati mondiali probabilmente farebbe scendere ulteriormente i prezzi in assenza di misure.

(235)

Il livello di dumping riscontrato inoltre era sostanziale.

(236)

L'analisi della Commissione ha pertanto evidenziato l'esistenza di pratiche di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame e il rischio della persistenza di importazioni a prezzi di dumping in volumi significativi, in caso di scadenza delle misure.

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(237)

Durante il periodo in esame il prodotto simile è stato fabbricato da un produttore dell'Unione. Tale produttore costituisce «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

5.2.   Consumo dell'Unione

(238)

La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base delle vendite sul libero mercato dell'industria dell'Unione nel mercato dell'Unione e delle importazioni dalla RPC e da altri paesi terzi, come indicato nelle statistiche sulle importazioni della banca dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6.

(239)

Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell'Unione (in tonnellate)

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta di riesame

Consumo totale dell'Unione

[2 313 -2 800 ]

[2 339 -2 831 ]

[2 549 -3 085 ]

[2 447 -2 962 ]

Indice

100

101

110

106

Fonte: dati dell'industria dell'Unione e della banca dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6.

(240)

Il consumo di acesulfame K è aumentato del 6 % rispetto all'inizio del periodo in esame, a causa di un aumento della domanda di prodotti senza zucchero nell'Unione.

5.3.   Importazioni dal paese interessato

5.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(241)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base della banca dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata sulla base della banca dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, e dei dati forniti dall'industria dell'Unione.

(242)

Le importazioni dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento.

Tabella 3

Volume delle importazioni e quota di mercato

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta di riesame

Volume delle importazioni dalla Cina (in tonnellate)

[669 -810 ]

[699 -846 ]

[658 -796 ]

[788 -953 ]

Indice

100

104

98

118

Quota di mercato (in %)

[27 -33 ]

[28 -34 ]

[25 -30 ]

[31 -37 ]

Indice

100

103

89

111

Fonte: dati dell'industria dell'Unione e della banca dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6.

(243)

Il volume delle importazioni dalla Cina ha evidenziato un andamento fluttuante, con un aumento del 4 % nel 2018, seguito da un calo nel 2019. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il volume delle importazioni ha registrato un aumento notevole, del 18 %, rispetto all'inizio del periodo in esame. Tale aumento rispetto al 2019 ha coinciso con un leggero calo del consumo dell'Unione durante lo stesso periodo.

(244)

La quota di mercato delle importazioni dalla Cina ha evidenziato un andamento analogo al volume delle importazioni, con un aumento del 3 % nel 2018, seguito da un calo nel 2019. Tale calo ha potuto essere recuperato durante il periodo dell'inchiesta di riesame, con un aumento dell'11 % rispetto all'inizio del periodo in esame. La Commissione ha osservato che nel periodo dell'inchiesta di riesame, malgrado il calo del consumo dell'Unione, la quota di mercato delle importazioni dalla RPC è aumentata a spese del volume delle vendite e della quota di mercato dell'industria dell'Unione, come descritto ai considerando 257 e 258.

5.3.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi

(245)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati della banca dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6.

(246)

La media del prezzo delle importazioni dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi delle importazioni (in EUR/tonnellata)

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta di riesame

Prezzo medio delle importazioni dal paese interessato

[5 202 -6 297 ]

[5 232 -6 334 ]

[5 827 -7 054 ]

[6 207 -7 513 ]

Indice

100

101

112

119

Fonte: banca dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6.

(247)

I prezzi medi delle importazioni dalla RPC hanno evidenziato nel complesso un forte aumento, del 19 %, durante il periodo in esame. Come indicato nella tabella 8, i prezzi all'importazione dalla Cina si sono attestati a un livello sensibilmente inferiore rispetto ai prezzi dell'Unione.

(248)

La Commissione ha calcolato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando:

a)

la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dell'unico produttore dell'Unione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati al livello franco fabbrica; e

b)

la corrispondente media ponderata dei prezzi per tipo di prodotto delle importazioni dall'unico produttore cinese che ha collaborato, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), compreso il dazio antidumping, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi successivi all'importazione.

(249)

Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo avere dedotto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Esso ha evidenziato una media ponderata del margine di undercutting superiore al 10 %. In assenza di dazi antidumping, la media ponderata del margine di undercutting superava il 45 %.

5.4.   Importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla RPC

(250)

Le importazioni di acesulfame K da paesi terzi diversi dalla RPC rappresentano una quota di mercato compresa solo tra l'1 e il 4 % nel periodo in esame. Poiché l'acesulfame K è prodotto esclusivamente in Cina e nell'Unione, la Commissione ha ritenuto che tali importazioni fossero classificate erroneamente come acesulfame K o che fosse erroneamente dichiarata la loro origine. Per questo motivo la Commissione non ha più tenuto conto di tali importazioni nell'analisi del pregiudizio.

5.5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

5.5.1.   Osservazioni generali

(251)

La valutazione della situazione economica dell'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti allo stato dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

5.5.1.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(252)

Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali, nonché l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Volume di produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti dell'Unione

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta di riesame

Volume di produzione (in tonnellate)

[4 271 -5 171 ]

[4 833 -5 850 ]

[4 860 -5 883 ]

[4 873 -5 899 ]

Indice

100

113

114

114

Capacità produttiva (in tonnellate)

[5 700 -6 900 ]

[5 700 -6 900 ]

[5 700 -6 900 ]

[5 700 -6 900 ]

Indice

100

100

100

100

Utilizzo degli impianti

[71 -86 ]

[81 -97 ]

[81 -98 ]

[81 -98 ]

Indice

100

113

114

114

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione.

(253)

Nel periodo in esame il volume di produzione dell'industria dell'Unione è aumentato del 14 %. Tale aumento può essere collegato innanzi tutto all'aumento generale della domanda di acesulfame K e in secondo luogo all'effetto dei dazi antidumping che hanno consentito all'industria di riprendersi e aumentare il proprio volume di produzione.

(254)

Durante il periodo in esame la capacità produttiva dell'industria dell'Unione è rimasta invariata. Benché i dazi antidumping abbiano consentito all'industria dell'Unione di riprendersi, la valutazione del mercato non ha giustificato un'espansione della capacità.

(255)

L'utilizzo degli impianti è aumentato del 14 %, in linea con il volume di produzione annuo descritto al considerando 253, grazie ai dazi antidumping e all'aumento generale della domanda di acesulfame K.

5.5.1.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(256)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato dell'Unione

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta di riesame

Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate)

[1 614 -1 953 ]

[1 565 -1 894 ]

[1 786 -2 162 ]

[1 623 -1 964 ]

Indice

100

97

111

101

Quota di mercato (in %)

[66 -80 ]

[64 -77 ]

[67 -81 ]

[63 -76 ]

Indice

100

96

100

95

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione.

(257)

Nel periodo in esame il volume delle vendite del produttore dell'Unione ha registrato un andamento fluttuante. Il volume delle vendite ha subito un calo del 3 % nel 2018, seguito da un forte aumento, dell'11 %, nel 2019 rispetto all'inizio del periodo in esame. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il volume delle vendite è tornato al livello del periodo iniziale del periodo in esame.

(258)

La quota di mercato dell'industria dell'Unione ha evidenziato fluttuazioni durante il periodo in esame ed è diminuita del 5 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

5.5.1.3.   Occupazione e produttività

(259)

Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività nell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività nell'Unione

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta di riesame

Numero di dipendenti

[73 -89 ]

[76 -93 ]

[76 -92 ]

[76 -92 ]

Indice

100

113

114

114

Produttività (in tonnellate/ETP)

[55 -67 ]

[60 -73 ]

[61 -74 ]

[61 -74 ]

Indice

100

108

110

110

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione.

(260)

Dal 2017 fino alla fine del periodo dell'inchiesta l'industria dell'Unione ha aumentato il personale del 14 %, in linea con l'aumento della produzione.

(261)

Nel contempo la produttività è aumentata del 10 % nello stesso periodo.

5.5.1.4.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(262)

Il margine di dumping per il produttore esportatore che ha collaborato, come indicato al considerando 206, era notevolmente superiore al livello minimo e il volume e la quota di mercato delle importazioni dalla RPC, di cui ai considerando 243 e 244, erano ancora significativi durante il periodo in esame.

(263)

Malgrado la persistenza del dumping da parte della RPC, l'industria dell'Unione è riuscita comunque a riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

5.5.1.5.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(264)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dall'unico produttore dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita nell'Unione

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta di riesame

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo (EUR/tonnellata)

[9 840 -11 911 ]

[9 833 -11 903 ]

[10 941 -13 245 ]

[13 279 -16 075 ]

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo (EUR/tonnellata) - Indice

100

100

111

135

Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata) - Indice

100

97

101

101

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione.

(265)

Il prezzo medio unitario di vendita dell'industria dell'Unione praticato ad acquirenti indipendenti è aumentato del 35 % nel periodo in esame, in seguito all'istituzione di misure antidumping.

(266)

Il costo di produzione è rimasto stabile nel periodo in esame.

5.5.1.6.   Costo del lavoro

(267)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro del produttore dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta di riesame

Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)

[88 709 -107 384 ]

[91 459 -110 714 ]

[96 239 -116 500 ]

[98 783 -119 579 ]

Indice

100

103

108

111

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione.

(268)

Il costo medio del lavoro per dipendente dell'industria dell'Unione è aumentato dell'11 % nel periodo in esame.

5.5.1.7.   Scorte

(269)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dell'unico produttore dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta di riesame

Scorte finali (in tonnellate)

[696 -842 ]

[979 -1 186 ]

[1 150 -1 392 ]

[1 226 -1 484 ]

Indice

100

103

108

111

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione.

(270)

Le scorte sono aumentate del 11 % nel periodo in esame.

5.5.1.8.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(271)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito del produttore dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (indice)

100

116

137

193

Flusso di cassa (EUR)

[12 183 444 - 14 748 380 ]

[10 422 105 - 12 616 232 ]

[15 616 733 - 18 904 467 ]

[21 987 559 - 26 616 519 ]

Indice

100

86

128

180

Investimenti (in EUR)

[1 360 987 - 1 647 510 ]

[1 187 387 - 1 437 363 ]

[1 236 940 - 1 497 348 ]

[1 182 289 - 1 431 192 ]

Indice

100

87

91

87

Utile sul capitale investito

[92 -111 ]

[92 -111 ]

[131 -159 ]

[206 -250 ]

Indice

100

100

142

224

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione.

(272)

La Commissione ha stabilito la redditività del produttore dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale sul fatturato delle vendite stesse. La redditività ha evidenziato un forte aumento, del 93 %; durante il periodo in esame. I dazi antidumping hanno consentito al produttore dell'Unione di tornare a un livello elevato di redditività.

(273)

Dall'inchiesta è emerso che il periodo dell'inchiesta di riesame è stato caratterizzato da circostanze eccezionali, collegate allo scoppio della pandemia di COVID-19. In particolare, i grandi clienti nel settore alimentare e farmaceutico hanno acquistato maggiori volumi di acesulfame K dall'industria dell'Unione nel primo semestre del 2020 al fine di assicurarsi le forniture di questo ingrediente. Anche la manutenzione annuale dell'industria dell'Unione, che comporta un periodo di fermo della produzione, nel 2020 è stata posticipata rispetto alla sua normale collocazione temporale nel corso dell'anno, con la conseguenza di un aumento della produzione nel periodo dell'inchiesta di riesame. Questi sviluppi di mercato eccezionali hanno prodotto un aumento dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione rispetto al 2019 e un aumento dei profitti dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. Dall'inchiesta è emerso che, eliminando questi impatti una tantum, il profitto dell'industria dell'Unione sarebbe dello stesso ordine di grandezza della redditività realizzata prima che si verificassero le circostanze eccezionali, ossia nel 2019.

(274)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto ha evidenziato un andamento analogo a quello della redditività, con un aumento dell'80 %, rispecchiando anche in questo caso l'effetto positivo dei dazi antidumping e le circostanze eccezionali nel periodo dell'inchiesta di riesame di cui al considerando 273.

(275)

Il livello degli investimenti è diminuito del 13 % durante il periodo in esame. Come descritto al considerando 272, i dazi antidumping hanno consentito il ritorno a proficue attività imprenditoriali, ma non hanno giustificato la necessità di investimenti in capacità produttiva aggiuntiva.

(276)

L'utile sul capitale investito è aumentato notevolmente, del 124 %, durante il periodo in esame.

5.5.1.9.   Conclusioni relative al pregiudizio

(277)

La maggioranza degli indicatori di pregiudizio, quali produzione, occupazione, utilizzo degli impianti, produttività, redditività e flusso di cassa, ha registrato un andamento positivo. Sebbene gli indicatori finanziari, quali il livello degli investimenti e l'utile sul capitale investito, mostrino un andamento negativo, i loro livelli assoluti sono soddisfacenti e non indicano la presenza di un pregiudizio notevole.

(278)

La Commissione ha pertanto concluso che, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, l'industria dell'Unione si è ripresa dal precedente pregiudizio e non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

6.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(279)

La Commissione ha concluso al considerando 278 che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta di riesame. In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha quindi valutato l'eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC in caso di scadenza delle misure nei confronti delle importazioni cinesi.

(280)

La Commissione ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC, il probabile livello dei prezzi delle importazioni dalla RPC in assenza di misure antidumping e la relativa incidenza sull'industria dell'Unione, ivi compreso il livello di undercutting in assenza di misure antidumping.

(281)

Come indicato ai considerando da 210 a 223, nella RPC esiste un livello sostanziale di capacità produttiva e di capacità inutilizzata per aumentare rapidamente le esportazioni nel mercato dell'UE in caso di scadenza delle misure antidumping.

(282)

Questa notevole sovraccapacità e l'attrattiva del mercato dell'Unione di cui ai considerando da 225 a 229 implicano il rischio di ulteriori esportazioni massicce verso l'Unione a prezzi di dumping, che potrebbero facilmente coprire l'intero consumo dell'Unione.

(283)

Nel mercato mondiale al di fuori dell'Unione, dove non esistono misure di difesa commerciale, i produttori cinesi detengono una quota di mercato dominante (in media superiore al 70 %).

(284)

In assenza di misure, è probabile che la quota di mercato dei produttori cinesi raggiunga almeno quella detenuta a livello mondiale.

(285)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Anhui Jinhe ha sostenuto che la Cina non deteneva una posizione dominante sui mercati terzi, poiché la presunta quota di mercato del 70 % detenuta dai produttori cinesi su tali mercati corrispondeva alla quota della capacità produttiva totale da essi detenuta a livello mondiale, e pertanto rifletteva una ripartizione ben equilibrata del mercato mondiale tra produttori concorrenti.

(286)

Nelle sue osservazioni sulla comunicazione di Anhui Jinhe, il richiedente ha affermato che l'argomentazione di Anhui Jinhe si basava su un confronto tra la capacità produttiva totale della Cina e la capacità produttiva totale del richiedente e che tale argomentazione non era valida perché in Cina esisteva un notevole eccesso di capacità.

(287)

L'argomentazione di Anhui Jinhe riflette l'approccio graduale della Cina alla politica industriale: creazione di una sovraccapacità massiccia, fondata su distorsioni indotte dallo Stato; esportazione a livello mondiale di gran parte di tale sovraccapacità; decimazione dei concorrenti nell'UE (e altrove), non sulla base di una reale competitività, bensì sulla base di pratiche commerciali sleali; conquista da parte delle società cinesi di posizioni rilevanti, persino dominanti, a livello mondiale. Un processo che poi è presentato come una «normale ripartizione». I mercati tuttavia non dovrebbero essere determinati dalle dimensioni dei concorrenti, bensì dalla loro capacità di competere lealmente in condizioni di parità. Questa argomentazione rappresenta la narrazione cinese in merito ai motivi alla base della massiccia presenza della Cina a livello mondiale. Resta però il fatto che una tale presenza massiccia esercita un impatto sostanziale sulla concorrenza e induce la Commissione a ritenere che, in assenza di misure antidumping, la quota di mercato dei produttori cinesi sul mercato dell'Unione con tutta probabilità aumenterebbe in misura significativa, e questo comporterebbe una notevole perdita di quota di mercato per il produttore dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(288)

Senza i dazi antidumping, i prezzi sdoganati dell'acesulfame K cinese sarebbero compresi tra circa 6,2 EUR/kg e 6,75 EUR/kg. Confrontando questi prezzi con il costo unitario di produzione dell'industria dell'Unione, al netto di trasporto e magazzinaggio durante il periodo dell'inchiesta di riesame e il prezzo di vendita franco fabbrica nell'Unione dell'acesulfame K per uso alimentare a utilizzatori e operatori commerciali nel periodo dell'inchiesta di riesame, l'analisi ha dimostrato che i prezzi delle importazioni dalla Cina sarebbero inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione di oltre il 45 %.

(289)

In assenza di misure, in uno scenario caratterizzato da una penetrazione dei produttori esportatori cinesi nell'UE come in altri mercati mondiali (in media il 70 % circa) (80), le mancate vendite e il conseguente aumento dei costi dell'industria dell'Unione comporterebbero perdite finanziarie significative, considerando i probabili livelli dei prezzi, con una tendenza negativa della redditività. In poco tempo il pregiudizio diventerebbe quindi notevole, mettendo a repentaglio la sopravvivenza dell'industria dell'Unione.

(290)

Questo probabile scenario è sostenuto dagli elementi di prova forniti dal richiedente, che attestano perdite significative in termini di vendite e quota di mercato nel Regno Unito a seguito della Brexit e della conseguente revoca delle misure antidumping sull'acesulfame K. In assenza di misure è probabile che si crei una situazione analoga nel mercato dell'Unione.

(291)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Anhui Jinhe ha sostenuto che il richiedente non ha subito perdite significative in termini di vendite e quota di mercato nel Regno Unito a seguito della revoca delle misure antidumping dovuta alla Brexit. Anhui Jinhe ha affermato inoltre che il fascicolo pubblico non conteneva elementi di prova concernenti le vendite del richiedente nel Regno Unito e l'aumento delle esportazioni cinesi nel Regno Unito.

(292)

Nelle sue osservazioni sulla comunicazione di Anhui Jinhe, il richiedente ha affermato che Anhui Jinhe aveva accesso alle statistiche sulle esportazioni cinesi e che nel corso dell'inchiesta anche il richiedente aveva fornito tali dati sulle esportazioni. Il richiedente ha precisato altresì che la sua perdita a livello commerciale si era già verificata prima della revoca dei dazi antidumping nel Regno Unito.

(293)

A tale proposito, la Commissione rammenta che il richiedente ha presentato la sua risposta al questionario in una prima versione con dati che comprendevano il Regno Unito e in una nuova versione con dati che escludevano il Regno Unito. Le versioni non riservate delle due risposte al questionario sono contenute nel fascicolo pubblico. La Commissione ha anche analizzato le statistiche sulle importazioni dalla Cina nel Regno Unito del prodotto oggetto del riesame. In risposta alla comunicazione di Anhui Jinhe, al fascicolo non riservato dell'inchiesta è stata aggiunta una nota in proposito. Sia le risposte al questionario sia le statistiche hanno confermato le risultanze sulla perdita di quota di mercato del richiedente già prima della soppressione dei dazi antidumping a causa della Brexit. L'argomentazione di Anhui Jinhe di cui sopra è pertanto infondata.

(294)

Dall'analisi di cui sopra è emerso che l'industria dell'Unione ha beneficiato dell'istituzione di dazi e si è ripresa dalla sua situazione pregiudizievole in seguito all'istituzione delle misure. In assenza di misure, tuttavia, l'atteso massiccio aumento delle importazioni dalla Cina a prezzi pregiudizievoli porterebbe rapidamente al deterioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione, con la conseguenza di un pregiudizio notevole.

(295)

La Commissione ha pertanto concluso che l'assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo di importazioni oggetto di dumping dal paese interessato a prezzi pregiudizievoli, nonché il rischio della reiterazione di un pregiudizio notevole.

7.   INTERESSE DELL'UNIONE

(296)

A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento in vigore delle misure antidumping esistenti sarebbe contrario all'interesse dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(297)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(298)

Partendo da tali premesse la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio della persistenza del dumping e della reiterazione del pregiudizio, vi fossero motivi validi per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all'interesse dell'Unione.

7.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(299)

Come indicato al considerando 278, l'industria dell'Unione si è ripresa dal pregiudizio causato dalle precedenti pratiche di dumping e le sue attività sono redditizie quando non subiscono la concorrenza sleale di importazioni oggetto di dumping.

(300)

In caso di scadenza delle misure, è probabile che la situazione dell'industria dell'Unione si deteriori rapidamente, come illustrato ai considerando da 279 a 294.

(301)

Si è pertanto concluso che la proroga delle misure in vigore nei confronti della RPC sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

7.2.   Interesse degli importatori indipendenti

(302)

Come indicato al considerando 29, nessun importatore indipendente ha collaborato nel corso dell'inchiesta.

(303)

Dall'inchiesta attuale è emerso che le misure in vigore non hanno alcun impatto negativo significativo sugli importatori.

(304)

La precedente inchiesta ha concluso che le misure potrebbero avere effetti negativi sugli importatori, ma in misura molto limitata. L'acesulfame K costituisce solo una piccola parte dell'attività degli importatori, che hanno un portafoglio di prodotti più ampio.

(305)

Sulla base delle informazioni disponibili, è quindi evidente che l'istituzione di misure avrebbe un impatto molto limitato o nullo sugli importatori, e che tale impatto sarebbe chiaramente compensato dai vantaggi che le misure potrebbero apportare all'industria dell'Unione.

7.3.   Interesse degli utilizzatori

(306)

L'acesulfame K è utilizzato principalmente come sostituto dello zucchero nel settore dei prodotti alimentari e delle bevande, ad esempio nelle bibite o nei latticini. L'acesulfame K è utilizzato in misura minore nel settore farmaceutico.

(307)

Nessun utilizzatore ha collaborato all'inchiesta.

(308)

Dall'inchiesta attuale è emerso che le misure in vigore non hanno alcun impatto negativo significativo. La precedente inchiesta nei confronti della RPC ha riscontrato che, in termini di costi, l'incidenza dell'acesulfame K nei prodotti finiti è minima. È anche emerso tuttavia che l'impiego dell'acesulfame K è essenziale per prodotti già presenti sul mercato. Si potrebbero sviluppare nuovi prodotti con altri edulcoranti, ma sarebbe rischioso e oneroso cambiare la formulazione di prodotti già esistenti. L'accesso degli utilizzatori a fonti alternative di acesulfame K è stato dunque ritenuto importante.

(309)

Per questi motivi la Commissione ha concluso che l'eventuale proroga delle misure non dovrebbe avere un impatto significativo sulla situazione economica degli utilizzatori.

7.4.   Altri fattori

7.4.1.   Sicurezza dell'approvvigionamento

(310)

Il produttore dell'Unione ha affermato che la sicurezza dell'approvvigionamento di acesulfame K è cruciale per i produttori di alimenti e bevande e che dipendere dalle forniture del prodotto di un unico paese era contrario all'interesse dell'Unione. Secondo il produttore, inoltre, una volta che un produttore di bevande o prodotti alimentari ha scelto di utilizzare l'acesulfame K come edulcorante a basso contenuto calorico non può passare a un altro edulcorante senza modificare sostanzialmente il sapore e incidere sulla percezione del prodotto da parte dei consumatori.

7.5.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(311)

In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure esistenti sulle importazioni di acesulfame K originario della RPC.

(312)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Anhui Jinhe ha sostenuto che il mantenimento delle misure non era nell'interesse dell'Unione. A tale proposito, Anhui Jinhe ha affermato che il richiedente, con una limitata capacità produttiva e un tasso elevato di utilizzo degli impianti, non era in grado di rifornire l'intero mercato senza rinunciare ai mercati di esportazione. Secondo Anhui Jinhe inoltre gli utilizzatori di acesulfame K dipendevano da fonti di approvvigionamento alternative e quindi non avevano altra scelta che pagare i dazi antidumping e trasferirli sui consumatori, con la conseguenza di gonfiare i prezzi dei prodotti alimentari. Anhui Jinhe ha sostenuto infine che la strategia di approvvigionamento da più fonti degli utilizzatori in ogni caso sarebbe una tutela sufficiente per il richiedente, in quanto impedirebbe alle importazioni cinesi di erodere consistenti quote di mercato al produttore dell'Unione.

(313)

Nelle sue osservazioni sulla comunicazione di Anhui Jinhe, il richiedente ha affermato di disporre di una capacità produttiva sufficiente per rifornire l'intero mercato dell'Unione e le sue attuali esportazioni verso paesi terzi. Il richiedente ha sostenuto altresì che a causa dei livelli di dosaggio molto bassi di acesulfame K utilizzati nelle bevande e negli alimenti, l'effetto dei dazi antidumping sul costo dei prodotti finiti era trascurabile. Il richiedente ha anche affermato che, contrariamente a quanto sostenuto da Anhui Jinhe, la strategia di approvvigionamento da due fonti degli utilizzatori di acesulfame K non ha impedito alle importazioni cinesi di accaparrarsi consistenti quote di mercato a scapito del produttore dell'Unione nel periodo precedente l'inchiesta iniziale.

(314)

Con riguardo a queste argomentazioni, la Commissione ricorda che alla presente inchiesta di riesame non hanno collaborato importatori, utilizzatori né organizzazioni di consumatori. Dall'inchiesta è emerso che in effetti la capacità produttiva di acesulfame K nell'UE era sufficiente per coprire il consumo, come indicato ai considerando 239 e 252, in aggiunta alla capacità inutilizzata in Cina come descritto ai considerando da 210 a 223, per cui non sussistevano rischi di approvvigionamento insufficiente del prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha constatato inoltre che in termini di costi l'impatto dell'acesulfame K nei prodotti finiti era minimo, come descritto al considerando 308. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni di cui sopra.

8.   MISURE ANTIDUMPING

(315)

In base alle conclusioni cui è giunta la Commissione sulla persistenza del dumping, sulla reiterazione del pregiudizio e sull'interesse dell'Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping sull'acesulfame K originario della RPC.

(316)

A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (81), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(317)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acesulfame potassio (sale di potassio di 6-metil-1,2,3-ossatiazina-4(3H)-one-2,2-diossido; n. CAS 55589-62-3) originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificabile al codice NC ex 2934 99 90 (codice TARIC 2934999021).

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping - EUR/kg netto

Codice addizionale TARIC

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd.

4,58

C046

Suzhou Hope Technology Co., Ltd.

4,47

C047

Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd.

2,64

C048

Tutte le altre società

4,58

C999

3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile dell'entità che emette tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di acesulfame potassio venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a «tutte le altre società».

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1963 della Commissione, del 30 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese (GU L 287 del 31.10.2015, pag. 1).

(3)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 46 dell'11.2.2020, pag. 8).

(4)  Poiché nell'Unione esiste un solo produttore di acesulfame K, alcuni dati del presente regolamento sono presentati sotto forma di intervalli di valori o di indici per preservare la riservatezza dei dati del produttore dell'Unione.

(5)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acesulfame potassio (acesulfame K) originario della Repubblica popolare cinese (GU C 366 del 30.10.2020, pag. 13).

(6)  Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea. L'Unione e il Regno Unito avevano concordato un periodo transitorio, che si è concluso il 31 dicembre 2020, durante il quale il Regno Unito ha continuato a essere soggetto al diritto dell'Unione. Poiché non è più uno Stato membro dell'Unione, nel presente regolamento il Regno Unito è trattato come un paese terzo in relazione ai dati, alle risultanze e alle conclusioni ivi figuranti.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/787 della Commissione, del 19 maggio 2015, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese e di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese contenuto in determinati preparati e/o miscele (GU L 125 del 21.5.2015, pag. 15).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/765 della Commissione, del 14 maggio 2019, che abroga il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d'America e chiude il procedimento relativo a tali importazioni in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 126 del 15.5.2019, pag. 4), considerando 89.

(9)  Regolamento (CE) n. 240/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Croazia, della Libia e dell'Ucraina in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 33), considerando 76.

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 135/2014 del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni di diciandiammide originaria della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 43 del 13.2.2014, pag. 1), considerando 70.

(11)  Regolamento (CE) n. 240/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Croazia, della Libia e dell'Ucraina in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 33), considerando 102.

(12)  Decisione della Commissione, del 21 febbraio 2001, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrosilicio originarie del Brasile, della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan, della Russia, dell'Ucraina e del Venezuela (GU L 84 del 23.3.2001, pag. 36).

(13)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2491

(14)  Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

(15)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2 (in prosieguo «la relazione»).

(16)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 della Commissione, del 29 marzo 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 109 del 30.3.2021, pag. 1).

(17)  Relazione, capitolo 2, pagg. 6-7.

(18)  Relazione, capitolo 2, pag. 10.

(19)  Consultabile all'indirizzo http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html (ultima consultazione: 15 luglio 2019).

(20)  Relazione, capitolo 2, pagg. 20-21.

(21)  Relazione, capitolo 3, pagg. 41, 73-74.

(22)  Relazione, capitolo 6, pagg. 120-121.

(23)  Relazione, capitolo 6, pagg. 122-135.

(24)  Relazione, capitolo 7, pagg. 167-168.

(25)  Relazione, capitolo 8, pagg. 169-170, 200-201.

(26)  Relazione, capitolo 2, pagg. 15-16; relazione, capitolo 4, pagg. 50 e 84; relazione, capitolo 5, pagg. 108-109.

(27)  Relazione, capitolo 3, pagg. 22-24 e capitolo 5, pagg. 97-108.

(28)  Relazione, capitolo 5, pagg. 104-9.

(29)  Relazione, capitolo 5, pagg. 100-1.

(30)  Relazione, capitolo 2, pag. 26.

(31)  Relazione, capitolo 2, pagg. 31-32.

(32)  Consultabile all'indirizzo https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (ultima consultazione: 15 luglio 2019).

(33)  Consultabile all'indirizzo www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (ultima consultazione: 10 marzo 2021).

(34)  Financial Times (2020) «Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise», disponibile all'indirizzo: https://on.ft.com/3mYxP4j.

(35)  Sito web di Anhui Jinhe Industrial (jinheshiye.com).

(36)  Relazione, capitoli da 14.1 a 14.3.

(37)  Relazione, capitolo 4, pagg. 41-42, 83.

(38)  Analisi di Zhongtai Securities relativa ad Anhui Jinhe Industrial, febbraio 2020 (dfcfw.com).

(39)  Tredicesimo piano quinquennale sullo sviluppo dell'industria chimica e petrolchimica 2016-2020, disponibile sul sito web della Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme (NDRC).

(40)  Annuncio di Anhui Jinhe Industrial relativo alla firma di un accordo quadro con la contea di Dingyuan su un progetto per un parco industriale a economia circolare, 24 novembre 2017, pubblicato sul sito web di informazioni finanziarie cninfo.com.cn.

(41)  Relazione annuale 2020 di Anhui Jinhe Industrial (dfcfw.com).

(42)  Relazione, capitolo 6, pagg. 138-149.

(43)  Relazione, capitolo 9, pag. 216.

(44)  Relazione, capitolo 9, pagg. 213-215.

(45)  Relazione, capitolo 9, pagg. 209-211.

(46)  Relazione, capitolo 13, pagg. 332-337.

(47)  Relazione, capitolo 13, pag. 336.

(48)  Relazione, capitolo 13, pagg. 337-341.

(49)  Relazione, capitolo 6, pagg. 114-117.

(50)  Relazione, capitolo 6, pag. 119.

(51)  Relazione, capitolo 6, pag. 120.

(52)  Relazione, capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.

(53)  Cfr. il documento strategico ufficiale della commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa (China Banking and Insurance Regulatory Commission, CBIRC) del 28 agosto 2020: Piano d'azione triennale per il miglioramento della governance societaria nel settore bancario e assicurativo (2020-2022). http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928 (ultima consultazione: 3 aprile 2021). Il piano indica di «attuare ulteriormente lo spirito incarnato nel discorso introduttivo del segretario generale Xi Jinping sull'avanzamento della riforma della governance societaria del settore finanziario». La sezione II del piano mira inoltre a promuovere l'integrazione organica della leadership del partito nella governance societaria: «renderemo più sistematica, standardizzata e basata su procedure l'integrazione della leadership del partito nella governance societaria [...] Le principali questioni operative e gestionali devono essere discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o dell'alta dirigenza».

(54)  Cfr. la Comunicazione sul metodo di valutazione delle prestazioni delle banche commerciali della CBIRC, pubblicata il 15 dicembre 2020; http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm (ultima consultazione: 12 aprile 2021).

(55)  Cfr. il documento di lavoro dell'FMI «Resolving China's Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203.

(56)  Relazione, capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.

(57)  Cfr. OCSE (2019), «OECD Economic Surveys: China 2019», pubblicazioni dell'OCSE, Parigi, pag. 29

https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en.

(58)  Cfr.: http://www.xinhuanet.com/fortune/2020-04/20/c_1125877816.htm (ultima consultazione: 12 aprile 2021).

(59)  Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(60)  In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.

(61)  https://globalfinancials.com/index-admin.html

(62)  https://www.ajinomoto.com.my/investors/annual-reports

(63)  http://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials

(64)  https://www.globaltradealert.org/data_extraction

(65)  Poiché nei riesami in previsione della scadenza i dazi antidumping non sono soggetti a revisione, l'uso di queste due materie prime per determinare il valore normale in linea di principio non inciderebbe sulle risultanze generali del presente riesame. Di fatto, nel caso di specie un eventuale impatto andrebbe a vantaggio dei produttori esportatori, poiché il valore normale costruito, e il margine di dumping che ne deriva, sarebbero potenzialmente più elevati in assenza di tali obblighi di licenza.

(66)  Rendiconti finanziari di Ajinomoto (Malaysia) Berhad per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2020, pag. 84.

(67)  Rendiconti finanziari di Ajinomoto (Malaysia) Berhad per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2020, pag. 45.

(68)  https://www.ilmia.gov.my/index.php/my/labour-cost

(69)  https://www.tnb.com.my/commercial-industrial/pricing-tariffs1

https://www.tnb.com.my/assets/files/Tariff_Rate_Final_01.Jan.2014.pdf

(70)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

(71)  https://www.ilmia.gov.my/index.php/my/labour-cost

(72)  https://www.tnb.com.my/commercial-industrial/pricing-tariffs1

https://www.tnb.com.my/assets/files/Tariff_Rate_Final_01.Jan.2014.pdf

(73)  Versione consultabile della domanda, pag. 41.

(74)  Certificato rilasciato da China Food Additives and Ingredients Association il 2 marzo 2021, fornito da Anhui Jinhe nella diapositiva 16 della comunicazione consultabile del 4 marzo 2021 e annuncio del tribunale popolare a conferma del fallimento di Hope, fornito da Anhui Jinhe nella diapositiva 17 della comunicazione consultabile del 4 marzo 2021.

(75)  http://www.hzsanhe.com/default2.asp

(76)  http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&orgId=9900023704&stockCode=603968&announcementId=1209844300&announcementTime=2021-04-27%2018:00, pag. 30.

(77)  Comunicazione consultabile del richiedente, dell'8 giugno 2021, allegato I.

(78)  Comprese le migliori stime della potenziale capacità inutilizzata per due società, in base alle informazioni contenute in una comunicazione pervenuta e/o a un modulo di campionamento pervenuto da un produttore esportatore cinese.

(79)  Versione non riservata della domanda, pag. 41.

(80)  Cfr. il considerando 255.

(81)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).