28.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 19/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/111 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 gennaio 2022
recante modifica del regolamento (UE) 2019/216 per quanto riguarda il contingente tariffario dell’Unione per carni bovine di alta qualità provenienti dal Paraguay
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
A seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») dall’Unione, l’Unione e il Regno Unito hanno notificato agli altri membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) che i loro attuali livelli di accesso al mercato saranno preservati suddividendo i contingenti tariffari dell’Unione tra l’Unione e il Regno Unito. La metodologia usata per tale suddivisione, come anche i volumi dell’Unione a 27, sono definiti nel regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(2) |
I contingenti tariffari dell’Unione che non fanno parte dell’elenco delle concessioni e degli impegni dell’Unione non dovrebbero essere suddivisi. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1149/2002 del Consiglio (3) ha aperto un contingente tariffario d’importazione di 1 000 tonnellate, in peso del prodotto, di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate. Sebbene non faccia parte dell’elenco dell’OMC riferito all’Unione, tale contingente tariffario è stato erroneamente suddiviso dal regolamento (UE) 2019/216, riducendo così il suo volume a decorrere dal 1o gennaio 2021. È quindi opportuno ripristinare il volume originario di tale contingente tariffario. |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/216, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato, parte A, del regolamento (UE) 2019/216, la riga seguente è soppressa:
«Carni di alta qualità di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate |
t |
|
PAR |
094455 |
71,1 % |
711». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2022
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
C. BEAUNE
(1) Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 gennaio 2022.
(2) Regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 gennaio 2019, relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio (GU L 38 dell’8.2.2019, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1149/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, che apre un contingente autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 13).