14.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 9/29 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/47 DELLA COMMISSIONE
del 13 gennaio 2022
che autorizza l’immissione sul mercato della polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e del suo infuso quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione. Un alimento tradizionale da un paese terzo è un nuovo alimento definito all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2015/2283. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione (2) stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi terzi. |
(3) |
A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (3) ha istituito un elenco dell’Unione di nuovi alimenti autorizzati. |
(4) |
A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2283, spetta alla Commissione decidere in merito all’autorizzazione e all’immissione sul mercato dell’Unione di un alimento tradizionale da un paese terzo. |
(5) |
Il 6 maggio 2020 la Société de Produits Nestlé SA («il richiedente») ha notificato alla Commissione l’intenzione di immettere sul mercato dell’Unione polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e il suo infuso quale alimento tradizionale da un paese terzo, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente ha chiesto che la polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e il suo infuso siano utilizzati come ingredienti per infusi (comprese le bevande pronte da bere) e bevande aromatizzate destinati alla popolazione in generale. |
(6) |
Il 13 novembre 2020 la società Luigi Lavazza SpA («il richiedente») ha notificato alla Commissione l’intenzione di immettere sul mercato dell’Unione polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e il suo infuso quale alimento tradizionale da un paese terzo, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente ha chiesto che la polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e il suo infuso siano utilizzati come ingredienti per infusi e bevande aromatizzate destinati alla popolazione in generale. |
(7) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione, quest’ultima ha chiesto al richiedente ulteriori informazioni a proposito della validità della notifica. Société de Produits Nestlé SA ha presentato le informazioni richieste il 17 luglio 2020, il 17 novembre 2020 e il 23 dicembre 2020, mentre Luigi Lavazza SpA ha trasmesso le informazioni richieste il 2 aprile 2021. |
(8) |
I dati presentati dai richiedenti dimostrano che l’uso della polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e del suo infuso è storicamente comprovato nello Yemen, in Etiopia e in Bolivia. |
(9) |
A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, il 4 gennaio 2021 e il 6 aprile 2021 la Commissione ha inoltrato le notifiche valide agli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità»). |
(10) |
Entro il termine di quattro mesi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 gli Stati membri o l’Autorità non hanno presentato alla Commissione obiezioni debitamente motivate relative all’immissione sul mercato dell’Unione di polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e del suo infuso. |
(11) |
Il 27 maggio 2021 l’Autorità ha pubblicato il documento «Relazione tecnica sulla notifica relativa alla polpa di bacche di caffè delle specie Coffea arabica L. e Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e al suo infuso quale alimento tradizionale da un paese terzo, a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283» (4), sulla base della notifica di Société de Produits Nestlé SA. |
(12) |
Il 2 settembre 2021 l’Autorità ha pubblicato il documento «Relazione tecnica sulla notifica relativa alla polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e al suo infuso quale alimento tradizionale da un paese terzo, a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283» (5), sulla base della notifica di Luigi Lavazza SpA. |
(13) |
In tali relazioni l’Autorità ha concluso che i dati disponibili sulla composizione e sull’uso storico proposto della polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e del suo infuso non destano preoccupazioni in materia di sicurezza. |
(14) |
La Commissione dovrebbe pertanto autorizzare l’immissione sul mercato dell’Unione della polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e del suo infuso quale alimento tradizionale da un paese terzo e aggiornare di conseguenza l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. |
(15) |
Nel suo parere l’Autorità ha osservato che il consumo di bevande contenenti caffeina non è raccomandato ai bambini o alle donne durante la gravidanza o l’allattamento se il tenore di caffeina supera 150 mg/l, come prescritto dal regolamento (UE) n. 1169/201 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Se il prodotto contenente il nuovo alimento ha un tenore superiore a 150 mg/l di caffeina, dovrebbe pertanto essere prevista un’etichetta intesa a informare adeguatamente i consumatori che il prodotto contiene caffeina e non è raccomandato ai bambini o alle donne durante la gravidanza o l’allattamento. |
(16) |
La polpa di bacche di caffè immessa sul mercato come tale per la preparazione di infusi dovrebbe recare un’etichetta intesa a informare adeguatamente i consumatori sulla preparazione del prodotto. |
(17) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e il suo infuso, come specificato nell’allegato del presente regolamento, sono inseriti come alimento tradizionale da un paese terzo nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
La voce figurante nell’elenco dell’Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d’uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 55).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).
(4) Pubblicazioni di supporto dell’EFSA, https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2021.EN-6657.
(5) Pubblicazioni di supporto dell’EFSA, https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2021.EN-6808.
(6) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).
ALLEGATO
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:
1) |
Nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è inserita la voce seguente:
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2) |
Nella tabella 2 (Specifiche) è inserita la voce seguente:
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