14.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 9/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/47 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2022

che autorizza l’immissione sul mercato della polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e del suo infuso quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione. Un alimento tradizionale da un paese terzo è un nuovo alimento definito all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2015/2283.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione (2) stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi terzi.

(3)

A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (3) ha istituito un elenco dell’Unione di nuovi alimenti autorizzati.

(4)

A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2283, spetta alla Commissione decidere in merito all’autorizzazione e all’immissione sul mercato dell’Unione di un alimento tradizionale da un paese terzo.

(5)

Il 6 maggio 2020 la Société de Produits Nestlé SA («il richiedente») ha notificato alla Commissione l’intenzione di immettere sul mercato dell’Unione polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e il suo infuso quale alimento tradizionale da un paese terzo, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente ha chiesto che la polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e il suo infuso siano utilizzati come ingredienti per infusi (comprese le bevande pronte da bere) e bevande aromatizzate destinati alla popolazione in generale.

(6)

Il 13 novembre 2020 la società Luigi Lavazza SpA («il richiedente») ha notificato alla Commissione l’intenzione di immettere sul mercato dell’Unione polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e il suo infuso quale alimento tradizionale da un paese terzo, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente ha chiesto che la polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e il suo infuso siano utilizzati come ingredienti per infusi e bevande aromatizzate destinati alla popolazione in generale.

(7)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione, quest’ultima ha chiesto al richiedente ulteriori informazioni a proposito della validità della notifica. Société de Produits Nestlé SA ha presentato le informazioni richieste il 17 luglio 2020, il 17 novembre 2020 e il 23 dicembre 2020, mentre Luigi Lavazza SpA ha trasmesso le informazioni richieste il 2 aprile 2021.

(8)

I dati presentati dai richiedenti dimostrano che l’uso della polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e del suo infuso è storicamente comprovato nello Yemen, in Etiopia e in Bolivia.

(9)

A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, il 4 gennaio 2021 e il 6 aprile 2021 la Commissione ha inoltrato le notifiche valide agli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità»).

(10)

Entro il termine di quattro mesi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 gli Stati membri o l’Autorità non hanno presentato alla Commissione obiezioni debitamente motivate relative all’immissione sul mercato dell’Unione di polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e del suo infuso.

(11)

Il 27 maggio 2021 l’Autorità ha pubblicato il documento «Relazione tecnica sulla notifica relativa alla polpa di bacche di caffè delle specie Coffea arabica L. e Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e al suo infuso quale alimento tradizionale da un paese terzo, a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283» (4), sulla base della notifica di Société de Produits Nestlé SA.

(12)

Il 2 settembre 2021 l’Autorità ha pubblicato il documento «Relazione tecnica sulla notifica relativa alla polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e al suo infuso quale alimento tradizionale da un paese terzo, a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283» (5), sulla base della notifica di Luigi Lavazza SpA.

(13)

In tali relazioni l’Autorità ha concluso che i dati disponibili sulla composizione e sull’uso storico proposto della polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e del suo infuso non destano preoccupazioni in materia di sicurezza.

(14)

La Commissione dovrebbe pertanto autorizzare l’immissione sul mercato dell’Unione della polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e del suo infuso quale alimento tradizionale da un paese terzo e aggiornare di conseguenza l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

(15)

Nel suo parere l’Autorità ha osservato che il consumo di bevande contenenti caffeina non è raccomandato ai bambini o alle donne durante la gravidanza o l’allattamento se il tenore di caffeina supera 150 mg/l, come prescritto dal regolamento (UE) n. 1169/201 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Se il prodotto contenente il nuovo alimento ha un tenore superiore a 150 mg/l di caffeina, dovrebbe pertanto essere prevista un’etichetta intesa a informare adeguatamente i consumatori che il prodotto contiene caffeina e non è raccomandato ai bambini o alle donne durante la gravidanza o l’allattamento.

(16)

La polpa di bacche di caffè immessa sul mercato come tale per la preparazione di infusi dovrebbe recare un’etichetta intesa a informare adeguatamente i consumatori sulla preparazione del prodotto.

(17)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e il suo infuso, come specificato nell’allegato del presente regolamento, sono inseriti come alimento tradizionale da un paese terzo nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

La voce figurante nell’elenco dell’Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d’uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 55).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

(4)  Pubblicazioni di supporto dell’EFSA, https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2021.EN-6657.

(5)  Pubblicazioni di supporto dell’EFSA, https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2021.EN-6808.

(6)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).


ALLEGATO

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1)

Nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è inserita la voce seguente:

Nuovo alimento autorizzato

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

Altri requisiti

«Polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A.Froehner e il duo infuso (alimento tradizionale da un paese terzo)

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “polpa di bacche di caffè” e/o “cascara (polpa di bacche di caffè)” e/o “infuso di polpa di bacche di caffè” e/o “infuso secco di polpa di bacche di caffè”.

Se il prodotto contenente il nuovo alimento ha un tenore superiore a 150 mg/l di caffeina (come tale o ricostituito), reca un’etichetta con l’indicazione seguente: “Tenore di caffeina elevato. Non è raccomandato ai bambini o alle donne durante la gravidanza o l’allattamento” posta nello stesso campo visivo della denominazione dell’alimento e seguita dal tenore di caffeina espresso in mg per 100 ml.

I preparati tipici per infusi sono approntati con un massimo di 6 g di polpa di bacche di caffè per 100 ml di acqua calda (> 75°). Per la polpa di bacche di caffè immessa sul mercato come tale per la preparazione di infusi sono fornite informazioni ai consumatori sulla preparazione.»;

 

Polpa di bacche di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A.Froehner per la preparazione di infusi

 

Caffè, estratti di caffè e cicoria, caffè solubile, tè, infusi di erbe e frutta, succedanei del caffè, miscele di caffè e miscele solubili per bevande calde (e loro controparti aromatizzate).

 

Bevande analcoliche pronte da bere, aromatizzate o non aromatizzate

 

2)

Nella tabella 2 (Specifiche) è inserita la voce seguente:

Nuovo alimento autorizzato

Specifiche

«Polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A.Froehner e il duo infuso (alimento tradizionale da un paese terzo)

Descrizione/definizione

L’alimento tradizionale consiste in polpa essiccata di bacche di caffè non torrefatto delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A.Froehner (genere: Coffea famiglia: Rubiaceae) e il suo infuso. L’infuso può essere utilizzato come tale oppure concentrato o essiccato.

Le bacche mature di caffè sono raccolte e quindi i chicchi di caffè sono eliminati meccanicamente, prima o dopo un processo di essiccazione, lasciando la polpa essiccata di bacche di caffè, che può essere macinata ottenendo così una polvere.

La polpa di bacche di caffè separata è anche nota come “cascara”, dallo spagnolo “cáscara”, che significa “guscio”.

Di norma l’infuso è preparato mescolando fino a 6 g di polpa di cascara o guscio in 100 ml di acqua calda (> 75 °C) per alcuni minuti e poi versando in un colino o utilizzando i corrispondenti quantitativi di infusi essiccati o solubili.

Composizione della polpa essiccata di bacche di caffè

 

Acqua: < 18 %

 

Attività dell’acqua (aw): ≤ 0,65

 

Ceneri: < 10,4 % di sostanza secca

 

Proteine: < 15 % di sostanza secca

 

Grassi: < 5 % di sostanza secca

 

Carboidrati: < 85 % di sostanza secca

Criteri microbiologici

 

Conteggio aerobico in piastra: < 104 CFU/g

 

Lieviti e muffe totali: < 100 CFU/g

 

Enterobatteriacee: < 50 CFU/g

 

Salmonella: assenza in 25 g

 

Bacillus cereus: < 100 CFU/g

Micotossine

 

Ocratossina A: < 5,0 μg/kg

 

Aflatossina B1: < 2,0 μg/kg

 

Aflatossina B1, B2, G1, G2 (somma): < 4,0 μg/kg

Metalli pesanti

 

Cadmio (Cd): < 0,05 mg/kg

 

Piombo (Pb): < 1,0 mg/kg

 

Rame: ≤ 50 mg/kg

 

Mercurio: ≤ 0,02 mg/kg

 

Arsenico: ≤ 0,2 mg/kg

Impurità

 

Benzo(a)pirene: < 10,0 μg/kg

 

Somma di benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene: < 50,0 μg/kg

Antiparassitari

I livelli di antiparassitari negli alimenti tradizionali sono conformi ai livelli fissati dal regolamento (CE) n. 396/2005 per il numero “0639000” relativo a “infusi di erbe da altre parti della pianta”.

CFU: unità formanti colonie».