14.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 9/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/45 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2022

recante esecuzione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un’interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell’ambito di detto Fondo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) contenuti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) non dovrebbe essere compromesso a causa del mancato rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri. A norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il sostegno finanziario nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (di seguito «FEAMPA») è subordinato al rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri. Il mancato rispetto da parte degli Stati membri delle norme delle PCP può comportare l’interruzione o la sospensione dei pagamenti ovvero l’applicazione di una rettifica finanziaria al sostegno finanziario erogato dall’Unione nell’ambito della PCP.

(2)

Gli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) recante disposizioni comuni definiscono le condizioni alle quali può essere imposta, rispettivamente, l’interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti. In base a questi due articoli, le norme specifiche del FEAMPA possono stabilire basi specifiche per l’interruzione e la sospensione dei pagamenti dovute all’inosservanza delle norme applicabili nell’ambito PCP.

(3)

È necessario garantire certezza giuridica agli Stati membri che attuano i programmi operativi nell’ambito del FEAMPA e quindi definire i casi di inosservanza delle norme della PCP che comportano l’interruzione dei termini di pagamento e i casi di inosservanza grave delle norme della PCP che comportano la sospensione dei pagamenti.

(4)

I casi che comportano l’interruzione dei termini di pagamento dovrebbero essere i casi di inosservanza delle norme della PCP essenziali per la conservazione e la sostenibilità ambientale delle risorse biologiche marine.

(5)

I casi che comportano la sospensione dei pagamenti dovrebbero essere quelli in cui, oltre all’inosservanza che ha comportato l’interruzione dei termini di pagamento, lo Stato membro interessato non ha adottato le misure necessarie per porre rimedio alla situazione all’origine di tale inosservanza.

(6)

L’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che la mancata elaborazione della relazione sull’equilibrio fra la capacità di pesca della flotta e le possibilità di pesca e/o la mancata attuazione del piano d’azione per i segmenti di flotta di cui è stata rilevata la sovracapacità strutturale possono dar luogo ad una sospensione o interruzione proporzionale del corrispondente sostegno finanziario dell’Unione allo Stato membro in questione per investimenti nel segmento o nei segmenti interessati della flotta.

(7)

Inoltre, a norma dell’articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la mancata raccolta e/o fornitura tempestiva dei dati agli utilizzatori finali da parte di uno Stato membro possono dar luogo ad una sospensione o interruzione proporzionale del corrispondente sostegno finanziario dell’Unione allo Stato membro in questione.

(8)

Data l’importanza di garantire un trattamento equo e armonizzato degli operatori in tutti gli Stati membri sin dall’inizio del periodo di programmazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Casi di inosservanza

I casi di inosservanza, da parte di uno Stato membro, delle norme della politica comune della pesca (PCP) che possono comportare l’interruzione dei termini di pagamento di una domanda di pagamento a norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/1139 sono definiti nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Casi di inosservanza

I casi di inosservanza grave, da parte di uno Stato membro, delle norme della politica comune della pesca che possono comportare la sospensione dei pagamenti a norma dell’articolo 43 del regolamento (UE) 2021/1139 sono i casi di inosservanza di cui all’articolo 1 nei quali uno Stato membro soggetto all’interruzione dei termini di pagamento di una domanda di pagamento a norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/1139 non abbia adottato le misure necessarie per conformarsi entro il periodo di tale interruzione.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(3)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che stabilisca le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).


ALLEGATO

CASI DI INOSSERVANZA DI CUI ALL’ARTICOLO 1

Casi di inosservanza

Base giuridica

Categoria 1: inosservanza dell’obbligo di garantire il rispetto delle possibilità di pesca assegnate allo Stato membro a norma degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013 (1)

1.1

Inosservanza delle norme in materia di licenze e autorizzazioni di pesca.

Articolo 6, paragrafi da 2 a 4, e articolo 7, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo (2)

1.2

Inosservanza dell’obbligo di monitorare l’utilizzo delle possibilità di pesca, in particolare a causa della mancata registrazione di tutti i dati contenuti nel giornale di bordo sulle attività di pesca, nelle dichiarazioni di trasbordo, nelle dichiarazioni di sbarco, nelle note di vendita o nelle dichiarazioni di assunzione in carico, e/o inosservanza dell’obbligo di monitorare lo sforzo di pesca e di provvedere affinché tali dati siano esatti e completi e presentati entro i termini stabiliti.

Articolo 33, paragrafo 1, e articolo 109, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo

1.3

Inosservanza dell’obbligo di notificare alla Commissione i dati aggregati relativi alle catture sbarcate e allo sforzo di pesca.

Articolo 33, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo

1.4

Inosservanza dell’obbligo di chiudere le attività di pesca una volta esauriti i contingenti, compresi quelli nell’ambito degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) e delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), e/o raggiunto lo sforzo di pesca massimo.

Articolo 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo

Categoria 2: inosservanza dell’obbligo di rispettare le misure di conservazione e/o di proteggere le specie e gli habitat vulnerabili al fine di conseguire attività di pesca e di acquacoltura sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine come stabilito dall’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013

2.1

Inosservanza dell’obbligo di garantire una documentazione dettagliata e accurata di tutte le bordate di pesca nonché capacità e mezzi adeguati, al fine di monitorare il rispetto dell’obbligo di sbarco conformemente al principio di efficacia e proporzionalità.

Articolo 15, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca

2.2

Inosservanza dell’obbligo di attuare il divieto di cattura, detenzione a bordo, trasbordo o sbarco di specie di pesci o molluschi di cui all’allegato IV della direttiva 92/43/CEE (salvo nei casi in cui si concedono deroghe in conformità dell’articolo 16 della stessa direttiva).

Articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1241 relativo alle misure tecniche (3)

2.3

Inosservanza dell’obbligo di attuare il divieto di cattura, detenzione a bordo, trasbordo o sbarco di mammiferi marini o rettili marini di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e di specie di uccelli marini contemplate dalla direttiva 2009/147/CE.

Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1241 relativo alle misure tecniche

2.4

Inosservanza dell’obbligo di raccogliere dati scientifici sulle catture accidentali di specie sensibili e di alcune specie di uccelli marini.

Articolo 11, paragrafo 4, e allegato XIII, punto 2, del regolamento (UE) 2019/1241 relativo alle misure tecniche

2.5

Ove pertinente sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, inosservanza dell’obbligo di controllare e valutare l’efficacia delle misure di mitigazione attuate.

Articolo 11, paragrafo 4, e allegato XIII, punto 4, del regolamento (UE) 2019/1241 relativo alle misure tecniche

2.6

Inosservanza dell’obbligo di vietare l’uso di attrezzi da pesca di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2019/1241 relativo alle misure tecniche al fine di proteggere gli habitat sensibili.

Articolo 12 del regolamento (UE) 2019/1241 relativo alle misure tecniche

2.7

Inosservanza delle norme in materia di ricerca scientifica.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2019/1241 relativo alle misure tecniche

2.8

Inosservanza dell’obbligo di elaborare e attuare piani di gestione per l’anguilla.

Articolo 2, paragrafi 1, 3, e 10, articolo 5, paragrafo 2, e articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio sull’anguilla europea (4)

2.9

Inosservanza dell’obbligo di rispettare le misure di conservazione per le anguille (riduzione dello sforzo di pesca ove applicabile e conseguimento degli obiettivi).

Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio sull’anguilla europea

2.10

Inosservanza dell’obbligo di presentare alla Commissione la relazione sul monitoraggio, l’efficacia e i risultati delle misure di conservazione per le anguille.

Articolo 9 del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio sull’anguilla europea

2.11

Inosservanza dell’obbligo di presentare alla Commissione una relazione annuale sull’attuazione delle norme relative all’asportazione di pinne di squalo.

Articolo 6 del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo all’asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (5)

Categoria 3: inosservanza delle relazioni relative alla politica esterna della pesca conformemente agli obblighi internazionali e agli obiettivi strategici e ai principi di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1380/2013

3.1

Inosservanza dell’obbligo di assicurare che i pescherecci dell’Unione che battono la bandiera di uno Stato membro e operano fuori dalle acque dell’Unione siano in grado di fornire una documentazione dettagliata e accurata di tutte le attività di pesca e di trasformazione.

Articolo 31, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca

3.2

Inosservanza dell’obbligo di garantire che i pescherecci dell’Unione al di fuori delle acque dell’Unione abbiano un’autorizzazione in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2017/2403 relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne.

Articolo 5, paragrafo 1, articolo 6, paragrafi 2 e 4, articolo 7, paragrafi da 3 a 7, articolo 11, paragrafo 1, articolo 18, paragrafo 1, e articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2403 relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne (6)

Categoria 4: inosservanza dell’obbligo di garantire un equilibrio tra la capacità di pesca della flotta e le risorse naturali come disposto dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013

4.1

Inosservanza dell’obbligo di adottare misure per adeguare la capacità di pesca della flotta alle possibilità di pesca, tenendo conto delle tendenze e sulla base dei migliori pareri scientifici, nell’intento di conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra capacità e possibilità.

Articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca

4.2

Inosservanza dell’obbligo di redigere valutazioni separate per le flotte operanti nelle regioni ultraperiferiche e per le navi operanti esclusivamente fuori dalle acque dell’Unione.

Articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca

4.3

Inosservanza dell’obbligo di garantire che il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici sia preceduto dal ritiro della licenza di pesca e delle autorizzazioni di pesca corrispondenti e che la capacità di pesca corrispondente non sia sostituita.

Articolo 22, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca

4.4

Inosservanza dell’obbligo di garantire il rispetto dei limiti di capacità di pesca stabiliti nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca.

Articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca

4.5

Inosservanza dell’obbligo di attuare il piano di entrata/uscita in modo tale che l’entrata di una nuova capacità nella flotta senza aiuti pubblici sia compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici di una capacità almeno identica.

Articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca

4.6

Inosservanza dell’obbligo di presentare alla Commissione le informazioni da registrare nel registro della flotta peschereccia dell’Unione di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca e al regolamento di esecuzione della Commissione relativo al registro della flotta peschereccia dell’Unione.

Articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca e regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell’Unione (7)

4.7

Inosservanza dell’obbligo di controllare e monitorare la capacità di pesca e la potenza del motore dei pescherecci.

Articolo 38, articolo 39, paragrafo 2, articolo 40, paragrafo 1, e articolo 41 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo

Categoria 5: inosservanza dell’obbligo di contribuire all’obiettivo della PCP di raccogliere dati scientifici di cui all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013

5.1

Inosservanza dell’obbligo di raccogliere e gestire dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici.

Articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca

5.2

Inosservanza dell’obbligo di coordinare le attività di raccolta dei dati con gli altri Stati membri della stessa regione.

Articolo 6, paragrafo 4, e articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1004 relativo al quadro per la raccolta di dati (8)

5.3

Inosservanza dell’obbligo di garantire la corretta attuazione dei compiti dei corrispondenti nazionali.

Articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1004 relativo al quadro per la raccolta di dati

5.4

Inosservanza dell’obbligo di presentare annualmente una relazione sull’esecuzione dei piani di lavoro nazionali per la raccolta dei dati nei settori della pesca e dell’acquacoltura.

Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1004 relativo al quadro per la raccolta di dati

5.5

Inosservanza delle norme sull’uso dei dati.

Articoli 14, 16, 17, 19 e 20, del regolamento (UE) 2017/1004 relativo al quadro per la raccolta di dati

Categoria 6: inosservanza dell’obbligo di attuare un regime di controllo efficace al fine di garantire il rispetto delle norme della PCP come disposto dall’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013

6.1

Inosservanza dell’obbligo di controllare le attività esercitate nel quadro della politica comune della pesca da persone fisiche o giuridiche sul territorio e nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione dello Stato membro.

Articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo

6.2

Inosservanza dell’obbligo di controllare l’accesso alle acque e alle risorse e le attività esercitate al di fuori delle acque dell’Unione da pescherecci dell’Unione battenti la bandiera dello Stato membro.

Articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo

6.3

Inosservanza dell’obbligo di adottare misure adeguate e mettere a disposizione risorse finanziarie, umane e tecniche per il controllo, l’ispezione e l’esecuzione.

Articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo

6.4

Inosservanza dell’obbligo di garantire che il controllo, l’ispezione e l’esecuzione delle norme siano effettuati in maniera non discriminatoria per quanto concerne settori, pescherecci o persone e sulla base della gestione dei rischi.

Articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo

6.5

Inosservanza dell’obbligo di garantire il rispetto delle norme relative ai programmi nazionali di controllo e ai programmi di controllo e di ispezione stabiliti dalla Commissione.

Articolo 46 e articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo

6.6

Inosservanza dell’obbligo di garantire il rispetto delle norme in materia di commercializzazione, tracciabilità, prima vendita e pesatura dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Articolo 56, paragrafo 1, articolo 57, paragrafo 1, articolo 58, articolo 59, paragrafo 1, e articolo 60, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo

6.7

Inosservanza dell’obbligo di attuare le misure adottate dalla Commissione per garantire il rispetto degli obiettivi della PCP da parte degli Stati membri riguardo ai piani d’azione elaborati a seguito di verifiche o ispezioni autonome tra cui la chiusura delle attività di pesca, i rapporti di verifica, di ispezione autonoma e di audit, le detrazioni e i trasferimenti di contingenti, le misure riguardanti lo sforzo di pesca e le misure di emergenza.

Articoli 36, 102, 104, 105, 106, 107 e 108 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo

6.8

Inosservanza dei requisiti in materia di analisi, convalida, accesso e scambio di dati e informazioni.

Articolo 109, paragrafi 1, 3, 4, 6, 8, e articoli 110, 111, 114 e 116 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo

Categoria 7: inosservanza dell’obbligo di attuare un sistema di ispezione e di esecuzione efficace come disposto dall’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013

7.1

Inosservanza dell’obbligo di effettuare una sorveglianza e ispezioni efficaci.

Articolo 71, articolo 72, paragrafi 1 e 2, articolo 74, articolo 78, paragrafo 1, articolo 80, articolo 83, paragrafi 1 e 2, articolo 84, paragrafo 2, e articoli 85 e 87 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo

7.2

Inosservanza dell’obbligo di cooperare con la Commissione al fine di facilitare l’adempimento dei compiti ufficiali della Commissione durante le missioni di verifica, di ispezione autonoma e di audit.

Articolo 96, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo

7.3

Inosservanza dell’obbligo di definire criteri per determinare la gravità dell’infrazione delle norme della PCP.

Articolo 3, paragrafo 2, e articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 sulla pesca INN e articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo

7.4

Inosservanza dell’obbligo di provvedere all’adozione sistematica di misure adeguate e di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e di sanzioni accessorie in caso di infrazione delle norme della PCP.

Articolo 89, paragrafi 1, 2 e 3, e articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo e articoli 43, 44, 45, 46 e 47 del regolamento (CE) n. 1005/2008 sulla pesca INN

7.5

Inosservanza dell’obbligo di applicare il sistema di punti per infrazioni gravi per i titolari di licenze di pesca e i comandanti.

Articolo 92, paragrafi 1, 2 e 6 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo

7.6

Inosservanza dell’obbligo di gestire il registro nazionale delle infrazioni.

Articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo

Categoria 8: inosservanza dell’obbligo di contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013

8.1

Inosservanza dell’obbligo di adottare provvedimenti atti a garantire che la pesca INN sia prevenuta, scoraggiata ed eliminata in conformità del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 sulla pesca INN

8.2

Inosservanza dell’obbligo di effettuare verifiche connesse al sistema di certificazione delle catture.

Articolo 17, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008 sulla pesca INN

8.3

Inosservanza delle norme relative agli operatori economici riconosciuti.

Articolo 10, paragrafo 2, articolo 16, paragrafo 1, articolo 17, paragrafo 1, articolo 20, paragrafo 3, articolo 21, paragrafi 3, 5 e 7, articolo 23, paragrafo 1, articolo 25, articolo 26, paragrafo 2, articolo 27, paragrafo 4, articolo 29, paragrafo 1, e articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1010/2009 (9)

Categoria 9: inosservanza delle norme relative all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP di cui all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013

9.1

Inosservanza dei criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali.

Articolo 14, paragrafo 1, e articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1379/2013 relativo all’organizzazione comune dei mercati (10)

9.2

Inosservanza dell’obbligo di effettuare i controlli richiesti sulle organizzazioni collettive riconosciute.

Articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1379/2013 relativo all’organizzazione comune dei mercati


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(2)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

(4)  Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17).

(5)  Regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo all’asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (GU L 167 del 4.7.2003, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell’Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9).

(8)  Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 280 del 27.10.2009, pag. 5).

(10)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).