5.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 1/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/5 DELLA COMMISSIONE

del 4 gennaio 2022

recante trecentoventicinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.

(2)

Il 29 dicembre 2021 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere due voci all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2022

Per la Commissione

A nome della presidente

Direttore generale

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»:

«Ashraf Al-Qizani (nome nella grafia originale: أشرف القيزاني) [alias certi: a) Ashraf al-Gizani; b) Abu 'Ubaydah al-Kafi; c) Achref Ben Fethi Ben Mabrouk Guizani; d) Achraf Ben Fathi Ben Mabrouk Guizani]. Data di nascita: 5.10.1991. Luogo di nascita: El Gouazina, Dahmani, governatorato di Le Kef, Tunisia. Cittadinanza: Tunisia. Numero di identificazione nazionale: 13601334, Tunisia. Altre informazioni: alto esponente dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL), elencato come Al-Qaeda in Iraq. Ha reclutato per l'ISIL e formato persone a commettere atti terroristici attraverso video online. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 29.12.2021.».

(2)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

«Jund Al-Khilafah in Tunisia (JAK-T) [nome nella grafia originale: جند الخلافة في تونس) (alias: a) ISIL-Tunisia; b) ISIL-Provincia di Tunisia; c) Soldati del califfato; d) Jund al-Khilafa; e) Jund al Khilafah; f) Jund al-Khilafah fi Tunis; g) Soldati del califfato in Tunisia; h) Tala I Jund al-Khilafah; i) Avanguardie dei Soldati del califfato; j) Daesh Tunisia; k) Ajnad]. Altre informazioni: costituito nel novembre 2014; associato allo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL), elencato come Al-Qaeda in Iraq. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 29.12.2021.».