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5.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 1/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/5 DELLA COMMISSIONE
del 4 gennaio 2022
recante trecentoventicinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento. |
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(2) |
Il 29 dicembre 2021 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere due voci all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. |
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(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. |
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(4) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2022
Per la Commissione
A nome della presidente
Direttore generale
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali
ALLEGATO
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(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»: «Ashraf Al-Qizani (nome nella grafia originale: أشرف القيزاني) [alias certi: a) Ashraf al-Gizani; b) Abu 'Ubaydah al-Kafi; c) Achref Ben Fethi Ben Mabrouk Guizani; d) Achraf Ben Fathi Ben Mabrouk Guizani]. Data di nascita: 5.10.1991. Luogo di nascita: El Gouazina, Dahmani, governatorato di Le Kef, Tunisia. Cittadinanza: Tunisia. Numero di identificazione nazionale: 13601334, Tunisia. Altre informazioni: alto esponente dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL), elencato come Al-Qaeda in Iraq. Ha reclutato per l'ISIL e formato persone a commettere atti terroristici attraverso video online. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 29.12.2021.». |
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(2) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»: «Jund Al-Khilafah in Tunisia (JAK-T) [nome nella grafia originale: جند الخلافة في تونس) (alias: a) ISIL-Tunisia; b) ISIL-Provincia di Tunisia; c) Soldati del califfato; d) Jund al-Khilafa; e) Jund al Khilafah; f) Jund al-Khilafah fi Tunis; g) Soldati del califfato in Tunisia; h) Tala I Jund al-Khilafah; i) Avanguardie dei Soldati del califfato; j) Daesh Tunisia; k) Ajnad]. Altre informazioni: costituito nel novembre 2014; associato allo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL), elencato come Al-Qaeda in Iraq. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 29.12.2021.». |