18.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 11/56


INDIRIZZO (UE) 2022/67 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 6 gennaio 2022

che modifica l’indirizzo (UE) 2021/830 relativo alle statistiche sulle voci di bilancio e alle statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2022/1)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

1)

L’articolo 11, paragrafo 2, dell’indirizzo (UE) 2021/830 della Banca centrale europea (BCE/2021/11) (1) dispone che le banche centrali nazionali (BCN) possono concedere deroghe agli operatori segnalanti relativamente a taluni indicatori con riferimento alle informazioni statistiche da segnalare in relazione alle statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/34) (2).

2)

Gli indicatori in relazione ai quali possono essere concesse deroghe ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’indirizzo (UE) 2021/830 (BCE/2021/11) dovrebbero essere allineati con l’articolo 17, paragrafo 3, dell’indirizzo BCE/2014/15 della Banca centrale europea (3), abrogato dall’indirizzo (UE) 2021/835 della Banca centrale europea (BCE/2021/16) (4) con effetto dal 1o febbraio 2022.

3)

È necessario far sì che gli articoli 12, paragrafo 1 e 15, paragrafo 6, dell’indirizzo (UE) 2021/830 (BCE/2021/11) siano più precisi con riguardo, rispettivamente, ai riferimenti agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica e alle condizioni in base alle quali il Comitato esecutivo può esercitare i propri poteri delegati per concedere o revocare l’autorizzazione ad applicare la soglia di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c).

4)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2021/830 (BCE/2021/11).

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L’indirizzo (UE) 2021/830 (BCE/2021/11) è modificato come segue:

1.

all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2.   Le BCN possono concedere deroghe relativamente a uno dei seguenti obblighi di segnalazione statistica con riferimento a tassi di interesse e volumi di operazioni relativi a prestiti garantiti da garanzie reali o personali a società non finanziarie:

a)

indicatori da 62 a 79 nella tabella 3 dell'allegato I, appendice 2, del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34); e

b)

indicatori 81, 83 e 85 nella tabella 4 dell'allegato I, appendice 2, del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34),

a condizione che il volume delle operazioni aggregate a livello nazionale dei prestiti totali nella corrispondente categoria dimensionale dei prestiti e nella categoria di determinazione iniziale del tasso di interesse, come previsto negli indicatori da 37 a 54 nella tabella 2 dell'allegato I, appendice 2, del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34), rappresentino meno:

i)

del 10 % del volume delle operazioni aggregate a livello nazionale della somma di tutti i prestiti nella stessa categoria dimensionale; e

ii)

del 2 % del volume delle operazioni aggregate dell’area dell'euro per la stessa dimensione e per la stessa categoria di determinazione iniziale del tasso di interesse.

Le deroghe concesse dalle BCN ai sensi del presente paragrafo lasciano impregiudicato l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34).»;

2.

all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1.   Qualora le informazioni statistiche sui TIFM ricevute dalle BCN non rappresentino gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione a causa dell'utilizzo del campionamento, le BCN selezionano e mantengono il campione ed estrapolano le informazioni statistiche sui volumi delle nuove operazioni per garantire che sia rappresentato il 100 % degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione, come specificato nell'allegato III, parte 2, del presente indirizzo.»;

3.

all'articolo 15, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente testo:

«6.   Il Consiglio direttivo della BCE può delegare al Comitato esecutivo il potere di concedere o revocare l’autorizzazione ad applicare la soglia di cui al paragrafo 1, lettera c), ai sensi del precedente paragrafo 2. Nell’esercizio di tale potere delegato, il Comitato esecutivo valuta se ciò, in assenza della soglia, incida in modo sproporzionato sull’onere di segnalazione per la BCN competente.».

Articolo 2

Efficacia

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

2.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro e la Banca centrale europea si conformano al presente indirizzo a decorrere dal 1o febbraio 2022.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 gennaio 2022

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Indirizzo (UE) 2021/830 della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, relativo alle statistiche sulle voci di bilancio e alle statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/11) (GU L 208 del 11.6.2021, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).

(3)  Indirizzo BCE/2014/15 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1).

(4)  Indirizzo (UE) 2021/835 della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, che abroga l’indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2021/16) (GU L 208 del 11.6.2021, pag. 335).