23.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 330/70


DECISIONE (UE) 2022/2562 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2022

relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 novembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con la Thailandia negoziati relativi a un accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra («accordo»).

(2)

I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura dell’accordo il 2 settembre 2022 a Bruxelles.

(3)

Scopo dell’accordo è rafforzare la cooperazione in un’ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l’ambiente, l’energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l’occupazione e gli affari sociali, l’istruzione e l’agricoltura.

(4)

È opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione in data successiva,

(5)

Data la necessità di applicare l’accordo prima dell’entrata in vigore in seguito alle ratifiche degli Stati membri, è opportuno che alcune sue disposizioni siano applicate a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra («accordo»), con riserva della sua conclusione (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, a norma dell’articolo 59 dell’accordo e subordinatamente alle notificazioni ivi previste, le seguenti parti dell’accordo sono applicate a titolo provvisorio (2) tra l’Unione europea e il Regno di Thailandia, ma solo nella misura in cui riguardano materie di competenza dell’Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:

Titolo I

Titolo II

Titolo III

Titolo IV: articoli 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 e 29

Titolo V: articoli 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49

Titolo VI

Titolo VII

Titolo VIII

Dichiarazione comune relativa all’articolo 5

Dichiarazione comune relativa all’articolo 23.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

A. HUBÁČKOVÁ


(1)  Cfr. pagina 72 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  La data a decorrere dalla quale le parti dell’accordo saranno applicate a titolo provvisorio sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.