19.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 323/88


DECISIONE (UE) 2022/2488 DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2022

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio internazionale dello zucchero in merito all’adesione del Regno dell’Arabia Saudita all’accordo internazionale sullo zucchero del 1992

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 («accordo») è stato concluso dall’Unione con decisione 92/580/CEE del Consiglio (1) ed è entrato in vigore il 1o gennaio 1993.

(2)

A norma dell’articolo 45, paragrafo 2, dell’accordo, il consiglio internazionale dello zucchero può prorogare l’accordo per periodi successivi ogni volta non superiori a due anni. Dalla sua conclusione, l’accordo è stato regolarmente prorogato per periodi successivi di due anni. L’accordo è stato prorogato da ultimo il 30 novembre 2021 e rimane in vigore fino al 31 dicembre 2023.

(3)

L’articolo 41 dell’accordo stabilisce che i governi di tutti gli Stati possono aderire all’accordo alle condizioni stabilite dal consiglio internazionale dello zucchero.

(4)

L’adesione di un nuovo membro all’accordo in seguito all’entrata in vigore dell’accordo richiede l’attribuzione dei voti del nuovo membro in sede di consiglio internazionale dello zucchero nonché l’adeguamento dei voti dei membri esistenti, conformemente all’articolo 25 dell’accordo.

(5)

Il 16 febbraio 2021 il governo del Regno dell’Arabia Saudita ha presentato domanda formale di adesione all’accordo. Il consiglio internazionale dello zucchero fisserà, in occasione di una sua sessione futura o nell’ambito di una procedura per l’adozione di decisioni da parte dello stesso consiglio mediante scambio di lettere, le condizioni per l’adesione del Regno dell’Arabia Saudita all’accordo.

(6)

Il Regno dell’Arabia Saudita è un attore di primo piano nel settore dello zucchero a livello mondiale e un importante partner commerciale dell’Unione nel settore dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui lo zucchero. È nell’interesse dell’Unione approvare l’adesione del Regno dell’Arabia Saudita all’accordo conformemente all’articolo 25 dell’accordo.

(7)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel consiglio internazionale dello zucchero, in merito all’adesione del Regno dell’Arabia Saudita all’accordo internazionale dello zucchero del 1992,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio internazionale dello zucchero in occasione di una sua sessione futura o nell’ambito di una procedura per l’adozione di decisioni da parte del consiglio internazionale dello zucchero mediante scambio di lettere, è quella di approvare l’adesione del Regno dell’Arabia Saudita all’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 e di garantire che il numero di voti da attribuire al Regno dell’Arabia Saudita sia calcolato a norma dell’articolo 25, paragrafo 4, dell’accordo.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione 92/580/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1992, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15).